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Arbitrato e impugnazione di bilancio

Il Tribunale di Milano è tornato sul tema del rapporto tra giurisdizione statale e competenza arbitrale in relazione all’impugnazione del bilancio di esercizio di una società (nella specie, una società per azioni) il cui statuto prevede una clausola compromissoria (Trib. Milano, 28 luglio 2015, n. 9115). Qui il testo integrale della sentenza.

Questa sentenza è a mio avviso interessante, sotto due profili.

Innanzi tutto, la sezione specializzata milanese afferma il principio secondo il quale, in materia di impugnazioni di bilancio, possono essere devolute alla cognizione arbitrale le controversie in cui si lamenta l’invalidità della delibera per un vizio procedurale, mentre restano di competenza esclusiva del giudice statale le controversie in cui il vizio della delibera discende dal carattere viziato del contenuto (ad esempio, non chiaro o non veritiero) del bilancio di esercizio: “Il principio della non compromettibilità in arbitri delle delibere in materia di bilancio (…) attiene in realtà (propriamente ed esclusivamente) alla inderogabilità dei principi normativi di redazione del bilancio quale documento obbligatorio rivolto non solo ai soci ma alla generalità dei terzi e come tale non riguarda affatto eventuali vizi relativi alla procedura di formazione della volontà assembleare (…) ma propriamente ed esclusivamente vizi (sostanziali) di chiarezza e verità del bilancio“.

La stessa sezione, in passato, ha offerto una differente interpretazione dell’ambito dell’arbitrabilità delle controversie societarie, che veniva considerato più ampio, sino a ricomprendere anche i vizi per così dire sostanziali del bilancio (si veda, ad esempio, Trib. Milano, 10 maggio 2013, n. 6595, disponibile qui, nell’archivio di Giurisprudenza delle Imprese).

La Corte di Cassazione ha però ritenuto che l’orientamento del Tribunale di Milano non fosse corretto: avverso la pronuncia appena citata, in effetti, è stato proposto regolamento di competenza e la Suprema Corte ha affermato la competenza del giudice statale, ritenendo che non sarebbe compromettibile in arbitri la controversia relativa alla validità della delibera di approvazione di bilancio, ove vengano lamentati vizi inerenti il suo contenuto (Cass., Sez. VI, 10 giugno 2014, n. 13031, pure richiamata dalla sentenza in commento e disponibile qui).

Potrebbe quindi essere destinato a risolversi il contrasto sul punto tra l’interpretazione di talune Corti di merito (tra le quali, per l’appunto, quella di Milano) e quella della Corte di legittimità; contrasto che certo non ha contribuito alla diffusione dell’arbitrato societario.

Va però detto – amicus Plato sed magis amica veritas – che la precedente interpretazione del Tribunale di Milano mi sembrava preferibile.

Nella pronuncia del 2013, il Tribunale aveva infatti affermato l’arbitrabilità delle controversie in materia di impugnazione di bilancio, ponendo luce sulla circostanza che le norme inderogabili non necessariamente comportano il sorgere di diritti indisponibili: “Non va confusa la inderogabilità delle norme, quali – per altro con alcuni significativi spazi di discrezionalità – quelle sul bilancio, con la indisponibilità dei diritti che ne nascono: la inderogabilità significa che l’ordinamento esige la applicazione di determinate discipline, eliminando spazi di autonomia privata, la quale può solo aderire o meno ad uno schema processuale prefissato.  La indisponibilità significa che il privato non può con il proprio consenso o dissenso determinare la applicazione di un diritto, come avviene ad esempio in materia di filiazione.  In questo senso se inderogabile è la norma, il diritto che ne nasce può essere disponibile, come sono inderogabili, a titolo di esempio, le norme di tutela dell’acquisto del consumatore, senza che ciò significhi che il suo acquisto sia un atto indisponibile, anzi la inderogabilità è posta proprio a tutela del suo atto volontario di acquisto.  In materia societaria vi sono poi materie inderogabili e indisponibili – ad esempio la società a oggetto illecito che non può essere stipulata a pena di nullità – ma così non è per il bilancio, laddove il socio è chiamato a dare, o negare, il proprio consenso al progetto predisposto dagli amministratori“.

Ebbene, se quest’ultima osservazione (il fatto che sul bilancio d’esercizio il socio è chiamato a dare o negare il proprio consenso dimostra il carattere disponibile del diritto in questione) consente di ritenere arbitrabili le liti in materia di impugnazione di bilancio, non mi pare convincente l’argomentazione seguita dalla Corte di legittimità per arrivare al risultato opposto.

La Suprema Corte ha infatti dato continuità al suo orientamento, formatosi prima della riforma del diritto societario, e ha affermato espressamente che le ragioni del suo risalente convincimento “nulla hanno a che vedere con gli strumenti processuali posti a disposizione dei soci e dei terzi a protezione dei loro interessi“.

Le caratteristiche dell’azione ex art. 2379 cod. civ., che mal si adattano alla tutela di diritti indisponibili, sono quindi irrilevanti per la Cassazione, secondo la quale la nozione di diritto indisponibile ricomprende “tutte le situazioni sostanziali sottratte alla regolamentazione dell’autonomia privata, ovvero disciplinate da un regime legale che escluda qualsiasi potere di disposizione delle parti, nel senso che esse non possono derogarvi, rinunciarvi o comunque modificarlo“.  In altri termini, si riaffaccia pericolosamente l’equiparazione, a mio avviso erronea, tra norma inderogabile e natura indisponibile del diritto che in tale norma trova la sua fonte.

I giudici di legittimità proseguono poi affermando che “il socio o il terzo possono rinunciare all’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio redatto in violazione dei principi di chiarezza, verità e correttezza, ma non possono concordare con l’amministratore se ed in quale misura quei principi debbano trovare applicazione, né rinunciare a che vengano rispettati, se non rendendosi corresponsabili dell’illecito“.  Il ragionamento della Cassazione, sul punto, non è particolarmente chiaro. Non comprendo infatti come le conseguenze del pactum sceleris immaginato dalla Suprema Corte possano smentire che il socio che approvasse un bilancio viziato, perché ad esempio non chiaro o non veritiero, disporrebbe del suo diritto a veder rispettate le norme inderogabili in materia di contenuto del bilancio d’esercizio (e ciò di certo non costituirebbe di per sé un illecito).

Tornando alla sentenza in commento del Tribunale di Milano, il suo ulteriore profilo di interesse è rappresentato dal fatto che essa costituisce una realizzazione concreta del principio delle vie parallele, di cui agli artt. 817 e 819/ter cod. proc. civ. La stessa deliberazione, in effetti, era stata impugnata sia in sede arbitrale sia avanti il giudice statale (la doppia impugnazione ben si spiega, alla luce delle incertezza giurisprudenziali in punto arbitrabilità dell’impugnazione di bilancio). I due giudizi sono proseguiti, per l’appunto parallelamente, e hanno avuto esiti tra loro complementari: gli arbitri si sono pronunziati sui vizi procedimentali della deliberazione impugnata, ossia quelli ritenuti arbitrabili dal Tribunale di Milano, il quale invece ha conosciuto dei vizi concernenti il contenuto del bilancio.

Roberto Oliva:
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