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Ancora su arbitrato e impugnazione di bilancio

La Corte di Cassazione conferma il suo orientamento in punto non arbitrabilità delle cause di impugnazione di bilancio, con l’ordinanza della Sez. VI Civ. n. 17950 del 10 settembre 2015.  Il testo integrale dell’ordinanza è disponibile qui.

La motivazione della pronunzia della Suprema Corte è estremamente sintetica e richiama espressamente l’orientamento (ormai consolidato) della stessa Cassazione: “(…) secondo quanto già ripetutamente affermato da questa Corte (Cass. n. 791/011, nonché Cass. ord. nn. 13031/014, 22715/014) in tema di impugnativa di delibera di approvazione del bilancio, la controversia in esame, in cui vengono in rilievo situazioni sostanziali sottratte alla regolamentazione dell’autonomia privata (ovvero disciplinate da un regime legale che esclude qualsiasi potere di disposizione delle parti, nel senso che esse non possono derogarvi, rinunciarvi o comunque modificarlo), non è riconducibile nell’ambito di quelle compromettibili in arbitri ai sensi dell’art. 34 I comma del d. lgs. n. 5/03 (che devono pur sempre avere ad oggetto diritti disponibili)“.

Di una vicenda simile avevamo parlato in questo post.

Roberto Oliva:
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