Roberto Oliva

Sono devolute alla cognizione degli arbitri, in presenza di una clausola compromissoria statutaria, anche le controversie tra (ex) socio e società relative alla restituzione di un finanziamento soci, in quanto concernenti il rapporto sociale (pure nel caso in cui esso sia nel frattempo cessato).  Questa, in estrema sintesi, è la ratio decidendi della sentenza della Terza Sezione del Tribunale di Roma, n. 18316 del 17 settembre 2015, il cui testo integrale è disponibile qui.

Un (ex) socio di una società cooperativa sociale, dopo aver esercitato il diritto di recesso, ha ottenuto dal Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo nei confronti della società stessa per la restituzione di somme versate a titolo di finanziamento soci.

La società ha proposto opposizione avverso questo decreto ingiuntivo, eccependo tra le altre cose l’incompetenza del giudice statale, in forza dell’art. 35 del suo statuto, ai sensi del quale “Tutte le controversie derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti approvati dall’assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, all’interpretazione e alla applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative al recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società cooperativa ed i soci, o tra i soci, e che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto della controversia la qualità di socio (fermo restando il disposto dell’art. 10 circa la decisione dei soci in caso di diniego dell’organo amministrativo all’ammissione di nuovo socio), devono essere rimesse alla decisione di un Collegio Arbitrale (…)“.

Il Tribunale di Roma, rilevando che il finanziamento concesso alla società dall’ex socio creditore/convenuto opposto  “fosse scaturente dal rapporto sociale e, quindi, che la pretesa creditoria trovi la sua ragione proprio nel rapporto sociale, pur cessato“, ha ritenuto fondata l’eccezione sollevata dalla società.  Il giudice ha inoltre osservato che la cessazione della qualità di socio in capo al creditore/convenuto opposto era nel caso di specie irrilevante, giacché la clausola compromissoria statutaria sopra citata rimette alla competenza arbitrale pure controversie “in cui certamente una delle parti in causa non è più socio (…) (ad esempio, …quelle relative al recesso od esclusione dei soci…)“.

Il giudice non ha però dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale arbitrale previsto dalla clausola compromissoria statutaria: l’arbitrato disciplinato da quest’ultima, infatti, è un arbitrato irrituale.  Il rapporto tra arbitri e giudice statale, quindi, nel caso di specie non si declina secondo i canoni della competenza/incompetenza; si verte invece, come osservato dal Tribunale di Roma, in una ipotesi di improponibilità della domanda avanti il giudice statale. 

Nonostante la soccombenza di una parte su una questione preliminare, il giudice ha compensato le spese processuali, osservando che – a suo avviso – l’iniziativa dell’ex socio creditore non sarebbe stata improponibile ad origine, ma lo sarebbe divenuta solo dopo che la società debitrice ha sollevato eccezione di compromesso.  Si tratta forse di una interpretazione un po’ troppo ampia dell’art. 92 cod. proc. civ., che nel testo applicabile ratione temporis prevedeva che la compensazione delle spese fosse possibile, oltre che per il caso di soccombenza reciproca, solo in presenza di “altre gravi ed eccezionali ragioni“.

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