Sull’interpretazione di una clausola compromissoria statutaria

Roberto Oliva

Con la recente pronuncia n. 10610 del 22 settembre 2015, il Tribunale di Milano si è dichiarato incompetente a conoscere di una causa di impugnazione di una delibera di una società cooperativa, fornendo una interpretazione estensiva dell’ambito di operatività della clausola compromissoria contenuta nello statuto di tale società.  Il testo integrale della sentenza è disponibile qui.

Una socia di una società cooperativa ha impugnato, avanti il Tribunale di Milano, la delibera con la quale era stata esclusa dalla compagine sociale.

La società convenuta ha eccepito l’incompetenza del Tribunale di Milano, per essere invece competente il collegio arbitrale di cui all’art. 35 del suo statuto, ai sensi del quale “qualsiasi controversia insorta tra soci e la società o tra i soci tra di loro che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché le controversie promosse da Amministratori componenti dell’Organo di Controllo e liquidatori o nei loro confronti sono demandate, ai sensi dell’art. 34 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5 alla decisione di un collegio arbitrale composto da tre membri nominati su richiesta di una delle parti, dal Presidente del Tribunale ove ha sede la società che indica anche l’arbitro al quale è attribuita la funzione di Presidente.  La clausola compromissoria è vincolante per gli amministratori, per i componenti dell’organo di controllo e per i liquidatori a seguito dell’accettazione dell’incarico“.

Nella prospettazione dell’attrice, il giudizio arbitrale di cui all’art. 35 dello statuto sarebbe meramente facoltativo (e quindi il giudice statale conserverebbe la sua competenza), per un duplice ordine di ragioni.  Innanzi tutto, l’arbitrato sarebbe meramente facoltativo nei rapporti tra soci e società poiché la clausola compromissoria statutaria, che pure prevede espressamente il suo carattere vincolante per gli amministratori, i componenti dell’organo di controllo e i liquidatori a seguito dell’accettazione dell’incarico, nulla invece dispone per i singoli soci.  Inoltre, l’arbitrato sarebbe facoltativo anche perché, ai sensi dell’art. 12 dello statuto, “il socio escluso può proporre opposizione al collegio arbitrale (…)“, rimettendo quindi al socio la scelta tra giudizio ordinario e giudizio arbitrale.

Il Tribunale di Milano ha ritenuto che entrambi questi argomenti fossero infondati.

In primo luogo, la specificazione secondo la quale la clausola compromissoria statutaria è vincolante nei confronti di amministratori, membri dell’organo di controllo e liquidatori solo dopo l’accettazione dell’incarico non rappresenta altro se non l’esplicitazione “di un principio recepito in via pressoché unanime da dottrina e giurisprudenza“, che non esclude affatto l’obbligatorietà per tutti i soci dell’arbitrato societario; obbligatorietà che in effetti deriva “direttamente dal rapporto sociale regolato dallo statuto che contiene la clausola in esame“.

Il Tribunale di Milano riconosce poi che la formulazione dell’art. 12 dello statuto, più sopra richiamato, può far sorgere un dubbio interpretativo: poiché essa impiega l’ausiliare “potere” (“il socio escluso può proporre opposizione al collegio arbitrale (…)“), parrebbe concedere una facoltà al socio più che imporgli un obbligo.  In effetti lo stesso Tribunale di Milano ha recentemente ritenuto che una clausola statutaria ai sensi della quale “Qualunque controversia (…) potrà essere devoluta ad un Arbitro Unico” attribuisse ai soci la facoltà di adire gli arbitri, senza tuttavia imporre alcun obbligo in tal senso (ne abbiamo parlato qui).

Nel caso deciso con la sentenza in commento, invece, il giudice ha preferito una interpretazione estensiva del perimetro di applicazione della clausola compromissoria statutaria, adottando come parametro interpretativo l’art. 808/quater cod. proc. civ., ai sensi del quale “nel dubbio, la convenzione d’arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione di riferisce“.

Il Tribunale di Milano, pertanto, si è come detto dichiarato incompetente, declinando la competenza a decidere della controversia in favore del collegio arbitrale previsto dalla clausola compromissoria statutaria.

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