Clausola compromissoria: il caso della preposizione di troppo

Roberto Oliva

Una recente pronuncia della Cassazione (la n. 18707 del 22 settembre 2015, disponibile qui) si è occupata di una fattispecie per alcuni versi singolare: era infatti sorta contestazione tra le parti sulla validità ed efficacia di una clausola compromissoria, a causa di una preposizione di troppo (per la precisione, un “di”) in essa contenuta.  

Va subito detto che la Cassazione (così come già aveva fatto il giudice di merito) ha evitato eccessi formalistici: per fortuna non si è quindi ripetuta la vicenda antica, citata da Gaio, di quel tale che – per aver sbagliato una parola di una legis actio – aveva perso la sua causa.

Un contratto stipulato nel 2009 tra due società prevedeva che ogni questione relativa alla sua validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione fosse demandata a un arbitrato amministrato dalla “Camera Arbitrale di Padova, presso la Camera di Commercio di Padova“, secondo il regolamento vigente al momento della proposizione della domanda arbitrale.

Sennonché la Camera Arbitrale di Padova non esisteva più dal primo gennaio 2004, allorquando era confluita – insieme alla Camera Arbitrale Veneta – nella Camera Arbitrale Padova (senza “di”).

Inoltre, il regolamento di quest’ultima (Camera Arbitrale Padova – senza “di”) prevedeva pure che le eventuali clausole compromissorie stipulate in data successiva alla sua istituzione e contenenti l’indicazione della volontà delle parti di vedere il procedimento arbitrale amministrato da una delle due Camere confluite nel nuovo organismo, non avrebbero potuto essere intese come riferite alla Camera Arbitrale Padova (senza “di”).  Si tratta della disposizione contenuta nel preambolo del vigente regolamento della Camera Arbitrale Padova (Sezione “La camera arbitrale”, punto 2).

In questo contesto, una delle parti contraenti ha richiesto e ottenuto dal Tribunale di Padova un decreto ingiuntivo nei confronti dell’altra parte.  Quest’ultima si è opposta, sollevando l’exceptio compromissi.  Il creditore/convenuto opposto ha replicato a tale eccezione, sostenendo che in realtà la clausola compromissoria – in ragione del riferimento in essa contenuto alla Camera Arbitrale di Padova (con il “di”) – sarebbe stata nulla o comunque inefficace.  A supporto di tale sua affermazione, ha pure rilevato che lo stesso Presidente della Camera Arbitrale Padova aveva espresso, in una sua nota scritta, la sua opinione secondo la quale la clausola compromissoria in parola sarebbe stata nulla.

Il Tribunale di Padova ha però dichiarato la propria incompetenza, in favore del Tribunale arbitrale.  La decisione del giudice statale è quindi stata impugnata con regolamento di competenza e la Cassazione ha reso la pronunzia in commento.

La Suprema Corte ha confermato la decisione del Tribunale di Padova, alla luce del ragionamento di seguito brevemente illustrato.

Innanzi tutto, appare improbabile che – in un contratto concluso nel 2009 – le parti avessero voluto scegliere, per amministrare la procedura arbitrale, una camera arbitrale non più esistente dal 2003.  Il “di” aggiuntivo oggetto del contendere appare quindi con ogni probabilità un mero refuso.

La volontà delle parti di volersi riferire non alla camera arbitrale cessata dal 2003, ma a quella allora esistente, è d’altronde confermata dalla circostanza che la clausola compromissoria richiamava pure il “regolamento vigente al momento in cui è presentata la domanda”: quindi, di necessità, il regolamento della Camera arbitrale operativa.

Quanto poi alla diversa interpretazione fornita dalla stessa Camera Arbitrale Padova, essa non può indurre ad affermare l’invalidità o l’inefficacia della clausola compromissoria: soccorre infatti sul punto l’art. 832 cod. proc. civ., ai sensi del quale “se l’istituzione arbitrale rifiuta di amministrare l’arbitrato, la convenzione di arbitrato mantiene efficacia e si applicano i precedenti capi di questo titolo“.

La vicenda, nonostante il suo carattere quasi paradossale, costituisce una ulteriore conferma dell’attenzione che deve essere dedicata alla redazione della clausola compromissoria.

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