Roberto Oliva

Una recente ordinanza del Tribunale di Milano, resa il 22 dicembre 2015 (disponibile qui), torna sul tema del rapporto tra arbitrato societario e competenza residuale del giudice statale in materia di provvedimenti d’urgenza, dando seguito all’ormai più che consolidato orientamento dello stesso Tribunale di Milano (condiviso peraltro anche da altre Corti).

La vicenda nel cui ambito è stata pronunziata l’ordinanza in commento è, in estrema sintesi, la seguente.

Il socio di una società a responsabilità limitata ha impugnato talune deliberazioni di quest’ultima (di aumento di capitale e di ampliamento dell’oggetto sociale), promuovendo il procedimento arbitrale previsto dall’art. 35 dello statuto della società.

Nelle more della costituzione del Tribunale arbitrale (demandata al Presidente del Consiglio Notarile di Milano), ha inoltre richiesto al giudice statale di sospendere ex art. 2378 cod. civ. (norma, questa, dettata in materia di società per azioni, ma espressamente richiamata, per la società a responsabilità limitata, dall’art, 2479/ter, u.c., cod. civ.) l’esecuzione delle deliberazioni impugnate.

Il Tribunale di Milano, pur riconoscendo che la cognizione delle impugnazioni fosse devoluta agli arbitri in forza di una valida clausola statutaria, ha ritenuto nondimeno sussistente la propria competenza cautelare, così seguendo – come accennato – il suo consolidato orientamento, secondo il quale “La cognizione cautelare degli arbitri in materia di sospensione dell’efficacia della delibera assembleare impugnata può avere luogo solo qualora sia già intervenuta la nomina degli stessi, residuando invece la competenza del giudice ordinario a conoscere delle istanze d’urgenza proposte sino a quel momento; ciò al fine di garantire nella sua pienezza il diritto costituzionale di difesa – del quale la tutela cautelare è parte integrante – in tutte le fasi della controversia e del procedimento arbitrale“.

Tra le precedenti pronunzie che hanno dato corpo al suddetto orientamento e presenti nell’archivio di Giurisprudenza delle Imprese, possono essere richiamate l’ordinanza del Tribunale di Milano del 28 febbraio 2014 (pure ricordata dal provvedimento in commento e disponibile qui) e l’ordinanza, del medesimo Tribunale, del 7 novembre 2013 (disponibile qui),  che – dando atto già allora dell’esistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto – ha efficacemente chiarito come “l’art. 35 comma 5° del d.lgs. n. 5/2003, da ritenersi speciale rispetto alla generale previsione di cui all’art. 669 quinquies c.p.c., abbia introdotto una spartizione di poteri per così dire diacronica tra arbitri ed autorità giudiziaria tale per cui la cognizione cautelare in materia di sospensione dell’efficacia della delibera assembleare impugnata appartiene in linea di principio esclusivamente ai primi allorché l’organo arbitrale si sia già costituito, residuando invece la competenza cautelare del giudice ordinario fino a quel momento, al fine di garantire nella sua pienezza il diritto costituzionale di difesa – del quale la tutela cautelare è parte integrante – in tutte le fasi della controversia e del procedimento arbitrale“.

Un ultimo profilo di interesse dell’ordinanza in commento – sia pure estraneo al tema dei rapporti tra cognizione arbitrale sul merito e cognizione cautelare del giudice statale – è quello relativo alla possibilità di sospensione (ritenuta sussistente dal Tribunale di Milano), allorquando la deliberazione impugnata abbia già avuto parziale esecuzione, ma sia ancora destinata a produrre effetti sulla struttura della società e sulla sua organizzazione.  Tra i molti precedenti sul punto, vorrei richiamare l’attenzione sull’ordinanza – molto ben motivata – resa dal Tribunale di Milano il 4 novembre 2012, disponibile qui, ancora una volta nell’archivio di Giurisprudenza delle Imprese.

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