Roberto Oliva

I rapporti tra arbitrato e processo sono oggetto di una recente pronunzia della Corte di Cassazione (Sez. III Civ., ord. 19 gennaio 2016, n. 783, disponibile qui), che è giunta a una conclusione corretta, in punto (im)possibilità di sospendere un procedimento pendente avanti il giudice statale nell’attesa della definizione di altro giudizio pendente avanti un Tribunale arbitrale, sulla base però di un ragionamento non del tutto corretto.  E questo è il motivo per cui desidero commentarla brevemente.

La vicenda, in poche parole, è questa.  Avanti il giudice statale sono pendenti due procedimenti riuniti (una causa di scioglimento di una comunione ereditaria e una di opposizione a decreto ingiuntivo).  Altro giudizio, il cui oggetto però non è possibile conoscere dalla lettura dell’ordinanza in commento, pende avanti gli arbitri.  Il giudice statale, ritenendo che la questione sottoposta alla decisione arbitrale fosse pregiudiziale, logicamente e giuridicamente, rispetto alle domande a lui proposte, ha sospeso il procedimento ex art. 295 cod. proc. civ.

L’ordinanza di sospensione è stata impugnata con istanza di regolamento di competenza, come previsto dall’art. 42 cod. proc. civ.

L’impugnazione è stata accolta e la Corte di Cassazione ha rimesso le parti avanti il giudice statale.  

La Suprema Corte sul punto ha richiamato un suo precedente (Cass., Sez. III Civ., 21 ottobre 2009, n. 22380), che però non ho reperito, in punto inapplicabilità dell’art. 295 cod. proc. civ. ai rapporti tra arbitrato e processo, come espressamente stabilito dall’art. 819/ter cod. proc. civ.

La decisione è senz’altro corretta: dispone infatti l’appena citato art. 819/ter, co. 2, cod. proc. civ. che “Nei rapporti tra arbitrato e processo non si applicano regole corrispondenti agli articoli 44, 45, 48, 50 e 295“.  

La Corte costituzionale, con la sua sentenza n. 223 del 19 luglio 2013 (disponibile qui), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questa disposizione, nella parte in cui esclude l’applicabilità, nei rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all’art. 5o cod. proc. civ.; mai nessun dubbio è stato posto invece con riferimento alla inapplicabilità dell’art. 295 cod. proc. civ., ossia la disposizione che per l’appunto regola la sospensione del processo.

Per una espressa scelta del legislatore, quindi, procedimento arbitrale e giudizio statale procedono paralleli. Se l’oggetto del procedimento arbitrale è pregiudiziale rispetto a quello del giudizio statale (come nella fattispecie decisa dalla Cassazione con l’ordinanza in commento), il giudice statale ne può conoscere incidentalmente, a meno che non sia passata in giudicato la statuizione arbitrale.  In tal caso, infatti, il giudice statale sarà vincolato dal giudicato arbitrale.  Quest’ultima ipotesi (sopravvenienza del giudicato arbitrale durante la pendenza del giudizio statale) è forse quella più probabile, se si tiene in considerazione la durata media di un processo in Italia e la si raffronta con la durata tendenziale di un procedimento arbitrale.  

Quale è, allora, il vizio del ragionamento – pur pervenuto a una soluzione corretta – della Corte di Cassazione?

La Suprema Corte afferma, nella motivazione della sua ordinanza, di condividere le conclusioni del Pubblico Ministero, che aveva chiesto l’accoglimento del regolamento di competenza, sulla base però di un ragionamento erroneo.  Infatti, il Pubblico Ministero (stando a quanto delle sue conclusioni scritte è riportato nel provvedimento in commento) ha rilevato “che la natura privata dell’arbitrato e del provvedimento che ne deriva, escludendo il pericolo di un contrasto tra giudicati, impedisce la possibilità stessa di una sospensione del giudizio civile, quale che ne sia la ragione“.  

L’art. 824/bis cod. proc. civ., però, dispone che “il lodo ha (…) gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria“.  Sussiste, quindi, il rischio di un contrasto tra giudicati.  E allora l’inapplicabilità dell’art. 295 cod. proc. civ. ai rapporti tra arbitrato e processo, e pertanto l’impossibilità di sospendere il procedimento pendente avanti il giudice statale, non discende dalla “natura privata dell’arbitrato“, ma esclusivamente dall’espressa scelta del legislatore contenuta nell’art. 819/ter, co. 2, cod. proc. civ.

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