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Arbitrato societario: e pur si muove!

Una recente sentenza del Tribunale di Firenze (Trib. Firenze, Sez. III Civ., 21 marzo 2016, n. 1129, disponibile qui) riapre il dibattito sul tema dell’arbitrabilità delle controversie societarie ed è particolarmente interessante per la chiarezza della sua motivazione.

Del tema avevo già parlato in numerose occasioni (ad esempio, in questo post, in quest’altro e in quest’altro ancora).

La questione sottoposta al Tribunale di Firenze, in sintesi, è la seguente.

Un socio di una società cooperativa di tassisti è stato escluso dalla compagine sociale (dapprima con delibera assembleare e poi con delibera del Consiglio di Amministrazione), per pretese scorrettezze che avrebbe commesso nell’accaparramento di clienti in danno dei colleghi.

Le suddette delibere (dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione) sono state entrambe impugnate dal socio escluso avanti il giudice statale.

La società cooperativa si è costituita in giudizio e ha sollevato exceptio compromissi: il suo statuto, infatti, contiene una clausola compromissoria (artt. 44 e 45) in forza della quale qualunque controversia inerente il rapporto sociale e mutualistico, non rientrante tra quelle per cui la legge prevede l’intervento del Pubblico Ministero, è deferita a un arbitro unico.

Il Tribunale di Firenze si è quindi interrogato sulla possibilità di deferire agli arbitri la controversia sottoposta al suo esame e ha sciolto questo interrogativo in senso positivo.

Innanzi tutto, se è pur vero che ai sensi dell’art. 2533, co. 3, cod. civ. il socio escluso da una società cooperativa “può proporre opposizione al tribunale“, tale disposizione non esclude la devoluzione della controversia agli arbitri.

Infatti – ed è questo il punto di maggior interesse dalla pronunzia del Tribunale di Firenze – “l’area della non compromettibilità è ristretta all’assoluta indisponibilità del diritto e quindi alle sole nullità insanabili“.  In altri termini, “La nozione di assoluta indisponibilità va (…) tenuta distinta da quella di inderogabilità, posto che solo la prima trascende la singola situazione giuridica soggettiva prescindendo dalla condotta delle parti, poiché tutela interessi di rilievo pubblicistico e dà luogo a nullità insanabili“.

Pertanto, secondo il Tribunale di Firenze sono arbitrabili le impugnazioni di deliberazioni nulle per mancata convocazione dell’assemblea, mancanza del verbale e persino per impossibilità o illiceità dell’oggetto: il vizio di tali deliberazioni, infatti, si sana se nessuna impugnazione viene promossa nel termine di tre anni, a seconda dei casi dall’iscrizione o dal deposito nel registro delle imprese della deliberazione o dalla sua trascrizione nel libro delle adunanze dell’assemblea (art. 2379, co. 1 e art. 2479/ter, co. 3, cod. civ.).

Non sono invece arbitrabili le deliberazioni che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili, che sono affette da un vizio insanabile (e infatti possono essere impugnate senza limiti di tempo).

La conseguenza del ragionamento del Tribunale di Firenze, che quest’ultimo non esplicita ma che è chiara ed evidente, è che sono pure arbitrabili le impugnazioni di deliberazioni di approvazione del bilancio di esercizio, quale che sia il vizio lamentato (procedimentale o sostanziale): tutti questi vizi infatti si sanano se nessuna impugnazione viene promossa prima dell’approvazione del successivo bilancio (art. 2434/bis cod. civ.).

Viene quindi superato l’attuale orientamento della Suprema Corte, sulla cui correttezza anch’io nel mio piccolo ho sollevato qualche dubbio (ad esempio in questo post), secondo il quale non sarebbero arbitrabili le impugnazioni di deliberazioni di approvazione del bilancio di esercizio, quando il vizio lamentato sia di carattere sostanziale, ossia inerente il contenuto del bilancio.  E questo orientamento viene ribaltato utilizzando come leva proprio un’affermazione della Suprema Corte: “l’area della non compromettibilità è ristretta all’assoluta indisponibilità del diritto e quindi alle sole nullità insanabili” (Cass., Sez. VI Civ., 20 settembre 2012, n. 15890, disponibile qui).

E pur si muove!

Roberto Oliva:
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