Arbitrato societario e trasferimento di partecipazioni sociali

Roberto Oliva

La clausola compromissoria statutaria, che devolve alla cognizione degli arbitri le liti insorte tra soci, concerne anche quelle relative ai negozi di cessione delle partecipazioni sociali?  Del tema si è recentemente occupato il Tribunale di Catania (sentenza n. 3127 del 7 giugno 2016, disponibile qui), che ha dato, a questo interrogativo, risposta negativa.

La vicenda decisa dal Tribunale di Catania può essere riassunta come segue.

Due società hanno concluso un contratto preliminare di cessione delle quote rappresentative del 100% del capitale sociale di una terza società.

Il preliminare ha avuto esecuzione solo in parte (e precisamente con riferimento al 49% del capitale della società target).

La promissaria acquirente ha quindi agito in giudizio per sentir pronunziare il trasferimento, ex art. 2932 cod. civ., del restante 51% del capitale sociale, svolgendo pure talune altre domande.

La promittente venditrice si è costituita in giudizio e, oltre e prima ancora di difendersi nel merito, ha sollevato exceptio compromissi, rilevando che l’art. 24 dello statuto della società target conteneva una clausola arbitrale, con riferimento alle “controversie che potranno sorgere fra i soci e la società oppure fra i soci stessi, in dipendenza del presente statuto e della gestione sociale“.

Il Tribunale di Catania, però, come accennato, ha disatteso questa eccezione.

Ha rilevato, infatti, che “una interpretazione letterale della clausola conduce (…) alla conclusione che la stessa non possa trovare applicazione nel caso di specie, non essendo la presente controversia intercorrente tra la società e i soci, né tra i soci, dovendosi la stessa considerare estranea tanto allo statuto quanto alla gestione della società“, aggiungendo pure che “Nel caso di specie (…) il contratto sociale rappresenta solo ed esclusivamente un presupposto dell’oggetto del contendere, che non consente di attrarre nel raggio di applicazione della clausola compromissoria in esso contenuta, anche controversie che traggono la loro origine in un negozio diverso“.

Lo stesso orientamento è condiviso dalla Suprema Corte, le cui pronunzie non a caso sono richiamate dal Tribunale di Catania: “La clausola (…) del contratto sociale nel prevedere la devoluzione ad un collegio arbitrale di “ogni controversia fra i soci”, deve (…) essere interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale (tutte) le controversie inerenti al rapporto societario e relative a pretese aventi la loro causa petendi nel medesimo contratto sociale (…) Nella specie invece il contratto sociale costituisce il presupposto storico sullo sfondo del quale si innesta l’azione proposta, ma non la causa petendi della stessa, perché l’inadempimento al preliminare di compravendita denunciato, essendo un comportamento rilevante solo sotto il profilo ricollegabile alla risoluzione dello stesso, è un fatto che non sostanzia alcun legame con gli obblighi derivanti dal contratto di società, al quale soltanto si riferisce la clausola arbitrale sottoscritta dalle medesime parti, peraltro in epoca antecedente alla stipula del preliminare in contesa” (Cass., Sez. II Civ., 31 marzo 2014, n. 7501, disponibile qui; in senso conforme, Cass., Sez. I Civ., 25 giugno 2008, n. 17328, disponibile qui).

Non mi risultano invece precedenti pronunzie che abbiano esaminato il caso, diverso da quello deciso dal Tribunale di Catania, in cui la clausola compromissoria statutaria esplicitamente estenda il suo ambito di applicazione anche alle controversie tra soci relative ai negozi di cessione delle partecipazioni sociali.  Ho l’impressione, in effetti, che simili clausole siano estremamente rare, se non addirittura sconosciute alla pratica: forse perché si desiderano evitare ulteriori complicazioni in una materia (quella dell’arbitrato societario) che ha fatto sorgere molteplici dubbi interpretativi; forse per la tendenza, particolarmente radicata in Italia, a ritenere preferibile che gli arbitri siano nominati dalle parti (mentre in caso di arbitrato societario, come sappiamo, gli arbitri devono essere nominati da un terzo).

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