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Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (con pronunzia n. 13722 del 6 luglio 2016, disponibile qui) hanno risolto la questione di diritto di cui avevo trattato in questo post, concernente il rapporto tra l’arbitrato e la particolare decadenza di cui all’art. 2527, co. 2, cod. civ. (ora art. 2533, co. 3, cod. civ.).
Aderendo all’impostazione del tema dato dalla Sezione Prima Civile, che aveva rimesso la questione alle Sezioni Unite, queste ultime hanno affermato il seguente principio di diritto: “il termine di decadenza di trenta giorni per l’impugnazione della delibera di esclusione del socio di una società cooperativa previsto dall’art. 2527, comma 3, c.c., nella sua formulazione antecedente alla modifica introdotta dall’art. 8 del d.lgs. n. 6 del 2003, è in ogni caso applicabile anche in presenza di una clausola compromissoria nello statuto“.
In altri termini, le Sezioni Unite hanno ribadito la natura indubitabilmente giurisdizionale dell’arbitrato e rilevato come la “assimilazione in toto, alla domanda giudiziale, attribuita all’atto introduttivo dell’arbitrato, quanto alla prescrizione e alla trascrizione delle domande giudiziali, postula(…) l’equiparazione alla domanda giudiziale (esercizio dell’azione giudiziaria) dell’atto di promovimento del processo arbitrale“.
Una piccola, buona notizia: soprattutto, se si considera il disfavore per l’arbitrato – e la sua (erronea) qualificazione come strumento “privato” e non giurisdizionale di soluzione delle controversie – che talvolta ancora emerge nei provvedimenti di taluni Giudici.