X

Arbitrato e provvedimenti cautelari

Ho letto con grande interesse una recente pronunzia della High Court inglese (Gerald Metals SA v. The Trustees of the Timis Trust & others [2016] EWHC 2327 (Ch), disponibile qui).  Si tratta di una pronuncia in tema di rapporti tra la giurisdizione cautelare del Giudice statale e quella dei Tribunali Arbitrali e mi ha ricordato l’orientamento seguito dai Tribunali italiani nei casi eccezionali in cui, secondo il diritto italiano, sussiste una giurisdizione cautelare degli arbitri.

L’attore aveva iniziato un procedimento arbitrale, amministrato dalla LCIA, in relazione a pretesi inadempimenti a un contratto di garanzia.  Il regolamento della LCIA prevede la possibilità di nominare un emergency arbitrator per pronunziare provvedimenti cautelari in casi di “eccezionale urgenza”.  L’attore ha quindi chiesto la nomina di questo emergency arbitrator.

Il convenuto ha replicato a questa richiesta assumendo talune obbligazioni (di non disporre dei suoi beni se non a prezzo di mercato e, con riferimento ad alcuni beni, dandone pure preavviso di sette giorni).  A seguito dell’assunzione di queste obbligazioni, la LCIA ha respinto la richiesta dell’attore di nominare un emergency arbitrator.

L’attore si è quindi rivolto al Giudice statale, chiedendo tra le altre cose un sequestro dei beni del convenuto.  Ad avviso dell’attore, in particolare, il rigetto della sua istanza da parte della LCIA non impedirebbe di riproporre la stessa istanza al Giudice statale, perché mentre la nomina di un emergency arbitrator avviene solo in casi di “eccezionale urgenza”, la giurisdizione cautelare del Giudice statale sussiste in tutti i casi di urgenza – anche quelli non eccezionali, quindi.

La High Court ha respinto questa ricostruzione interpretativa, affermando che sarebbe irragionevole, sia dal punto di vista logico, che da quello commerciale (“it would be uncommercial and unreasonable to interpret the LCIA rules as creating such a gap“).  Ha quindi ritenuto che un provvedimento cautelare può essere emesso da un Giudice statale solo nei casi in cui il Tribunale Arbitrale non abbia adeguati poteri cautelari, o da un punto di vista pratico questi non possano essere impiegati.

L’orientamento dei nostri Giudici non è molto lontano da quello dei Giudici inglesi: affermano infatti che il Giudice statale ha giurisdizione cautelare, anche nei casi in cui tale giurisdizione competerebbe agli arbitri, quando gli arbitri non possono in concreto esercitarla, perché il Tribunale Arbitrale ancora non si è costituito (ne abbiamo parlato in diverse occasioni: ad esempio in questo post).

La pronuncia della High Court è ritenuta molto rilevante (almeno, nei primi commenti che sono apparsi) poiché i principi che ha espresso hanno l’effetto di restringere la giurisdizione cautelare dei Giudici inglesi.  Gli stessi principi, paradossalmente, hanno invece l’effetto, nel nostro ordinamento, di estendere la giurisdizione cautelare dei Giudici statali.

Roberto Oliva:
Related Post