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La riforma del 2006 ha espressamente previsto la possibilità per le parti di far conoscere da arbitri future liti di natura extracontrattuale. Dispone infatti l’art. 808/bis cod. proc. civ., introdotto per l’appunto con la riforma del 2006, che “Le parti possono stabilire, con apposita convenzione, che siano decise da arbitri le controversie future relative a uno o più rapporti non contrattuali determinati (…)“.
Non sono molti i precedenti che concernono l’applicazione dell’art. 808/bis, sì che qualche dubbio può essere nutrito circa la diffusione dell’istituto. E ciò nonostante la sua utilità: esso infatti, in caso di cause connesse relative a pretesi illeciti contrattuali ed extracontrattuali, può ad esempio consentire di evitare le c.d. vie parallele.
Sul punto, si è recentemente pronunziata la Suprema Corte (Cass., Sez. VI Civ., 13 ottobre 2016, n. 20673, disponibile qui), con quella che mi risulta essere la sua prima decisione in materia.
Il caso deciso dalla Cassazione può essere riassunto come segue.
Wind Jet e Alitalia hanno sottoscritto un memorandum of understanding e un accordo (nell’aprile 2012) concernente l’acquisizione da parte di Alitalia dell’attività di Wind Jet.
Nella prospettazione di Wind Jet, Alitalia si sarebbe illegittimamente rifiutata di concludere l’operazione di acquisizione e anzi avrebbe addirittura impiegato informazioni riservate acquisite nel corso delle negoziazioni per sottrarre quote di mercato a Wind Jet. Questo comportamento costituirebbe sia un illecito precontrattuale sia un illecito concorrenziale, per dolersi dei quali Wind Jet ha convenuto Alitalia avanti il Tribunale di Catania.
Alitalia si è costituita in giudizio, eccependo la competenza del Tribunale Arbitrale previsto dall’accordo concluso tra le parti, o comunque del Tribunale di Milano, previsto dallo stesso accordo come Tribunale competente per le controversie che non potessero essere decise dagli arbitri, o infine del Tribunale di Civitavecchia, nel cui circondario Alitalia ha la sua sede legale.
Il Tribunale di Catania ha affermato la competenza arbitrale e, avverso la sua decisione, Wind Jet ha proposto regolamento di competenza avanti la Suprema Corte, deducendo che la clausola compromissoria contenuta nell’accordo concluso tra le parti non riguardava controversie di natura extracontrattuale.
Alitalia si è costituita in giudizio e, da un lato, ha sostenuto la correttezza della decisione del Tribunale di Catania, che ha interpretato estensivamente la clausola compromissoria così come richiesto dall’art. 808/quater cod. proc. civ. Dall’altro lato, ha comunque insistito, in via subordinata, per la competenza dei Tribunali di Milano o Civitavecchia.
La Corte di Cassazione ha ritenuto che la controversia non rientrasse nella competenza arbitrale, poiché essa è estranea all’ambito di applicazione della clausola compromissoria. Il tenore letterale di quest’ultima è il seguente: “Tutte le controversie derivanti dal presente Accordo, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione saranno risolte in maniera definitiva secondo il regolamento arbitrale nazionale della camera arbitrale nazionale ed internazionale di Milano (…)“. Ebbene, ad avviso della Suprema Corte, perché una controversia extracontrattuale sia attribuita alla cognizione arbitrale è necessario che essa sia espressamente menzionata nella clausola compromissoria e, in difetto di tale menzione, non soccorre il criterio interpretativo di cui all’art. 808/quater cod. proc. civ.: “giusta il disposto dell’art. 808 bis cp.c., quando le parti intendano devolvere agli arbitri anche le controversie extracontrattuali scaturenti da un accordo negoziale, debbono prevederlo espressamente. Più precisamente, cioè, dato il tenore dell’art. 808 bis cp.c., non pare potersi sostenere che l’art. 808 quater c.p.c. consenta sempre e comunque, pur in difetto di una espressa estensione della clausola compromissoria, di ricondurre a quest’ultima, quando il suo tenore letterale sia equivoco, non solo le controversie contrattuali ma anche le vicende extracontrattuali connesse alla medesima vicenda negoziale. Muovendo da queste considerazioni è allora preferibile sostenere che l’art. 808 quater c.p.c. consenta una interpretazione favorevole alla competenza arbitrale tutte le volte in cui sorga contrasto sulla portata della clausola compromissoria fermo restando che il deferimento agli arbitri delle controversie extracontratuali connesse a vicende negoziali debba essere espressamente previsto“.
La Suprema Corte ha poi trovato conferma di queste conclusioni, con riferimento al caso concreto, in altra clausola contenuta nell’accordo concluso tra Wind Jet e Alitalia, ossia quella che prevedeva che “(…) ogni eventuale controversia o vertenza comunque relativa al presente Accordo che non possa essere affidata alla competenza arbitrale sarà sottoposta alla competenza esclusiva del foro di Milano“. Osserva infatti la Cassazione che, ove le parti avessero inteso sottoporre alla cognizione arbitrale tutte le controversie comunque connesse all’accordo tra le stesse concluso, a prescindere dalla loro natura (contrattuale o extracontrattuale), una simile clausola non avrebbe avuto significato.
La Suprema Corte ha quindi affermato la competenza del Tribunale di Milano e, nel contempo, ha offerto le sue autorevoli indicazioni circa il contenuto e la formulazione della clausola compromissoria, per il caso in cui le parti desiderino sottoporre alla cognizione degli arbitri anche possibili liti di natura extracontrattuale; indicazioni di cui gli operativi più avvertiti terranno senz’altro conto.