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Una recente pronunzia del Tribunale di Roma (n. 24195 del 28 dicembre 2016, disponibile qui) consente di esaminare un tema che suscita un costante e vivo interesse, almeno tra i lettori di questo blog: quello del rapporto tra arbitrato e decreto ingiuntivo.
La vicenda decisa dal Tribunale di Roma è, tutto sommato, abbastanza semplice.
Il preteso creditore ha richiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo.
Il debitore ha proposto opposizione, eccependo innanzi tutto l’incompetenza del Giudice statale, perché il contratto che costituiva il titolo a fondamento del credito fatto valere prevedeva una clausola compromissoria e quindi la competenza arbitrale. Risulta inoltre dal provvedimento in commento che il debitore ha contestato pure la competenza per territorio del Tribunale di Roma (per essere stata pattuita, in un successivo accordo concluso tra le parti, avente forse natura transattiva, la competenza esclusiva del Tribunale di Torino) e si è anche difeso nel merito, negando di dovere l’importo oggetto dell’ingiunzione di pagamento.
Il Tribunale di Roma ha accolto l’eccezione di arbitrato e ha quindi dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo opposto.
Questo provvedimento, che lascia sullo sfondo una questione estremamente interessante (ossia quella della sopravvivenza della clausola compromissoria in caso di transazione: di questo tema si è recentemente occupato il Tribunale di Milano nella sentenza n. 13960 del 21 dicembre 2016, disponibile qui), è nondimeno interessante per esaminare i rapporti tra arbitrato e procedimento ingiuntivo.
Il decreto ingiuntivo, come noto, è un provvedimento che viene emesso inaudita altera parte. In estrema sintesi (e con una certa approssimazione), il creditore deve fornire prova scritta del suo credito; e tanto basta. Instaurato il contraddittorio con la notifica di ricorso e decreto al debitore, quest’ultimo potrà provocare un giudizio a cognizione piena, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo; e in questo giudizio a cognizione piena potrà sollevare le sue eccezioni processuali e di merito e svolgere le sue difese.
Anche ove la fonte del credito fatto valere dal creditore consista in un contratto che contiene una clausola compromissoria, il Giudice statale non può per tale motivo respingere il ricorso per decreto ingiuntivo: l’eccezione di arbitrato è una eccezione in senso stretto, che può essere sollevata dal convenuto tempestivamente costituito (dall’attore opponente nell’atto di citazione, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo), e non può essere rilevata d’ufficio dal Giudice. Questo in effetti è il costante insegnamento della Suprema Corte (tra le più recenti, si può citare Cass., Sez. II Civ., 4 marzo 2011, n. 5265, disponibile qui).
Detto in altri termini: il decreto ingiuntivo viene pronunciato nonostante la stipulazione della clausola compromissoria; il debitore può però proporre opposizione, e ottenere la dichiarazione di nullità del decreto, sollevando l’eccezione di arbitrato. Quando solleva questa eccezione, il debitore si limita ad allegare la stipulazione della clausola compromissoria. Se la clausola è valida ed efficace, il Giudice statale pronunzierà la propria incompetenza (o l’improponibilità della domanda, in caso di arbitrato irrituale). Il Giudice non valuta invece (come ad esempio avviene in alcuni ordinamenti di common law) se l’eccezione di arbitrato è meramente dilatoria, ossia non verifica se sussista o no una effettiva controversia sul merito da rimettere al Tribunale Arbitrale.
Proprio per evitare atteggiamenti dilatori da parte del debitore, alcune clausole compromissorie escludono dal loro ambito di applicazione il procedimento per decreto ingiuntivo. Mi permetto però di dubitare della loro utilità o della loro opportunità. Dubito dell’utilità delle clausole che escludono dal loro ambito di applicazione la fase monitoria (come ad esempio quella di cui avevo parlato in questo post), poiché tale fase è esclusa senza necessità di specificazione alcuna. Dubito invece dell’opportunità delle clausole che escludono dal loro ambito di applicazione l’intero procedimento per decreto ingiuntivo (e quindi anche la fase di opposizione), perché rischiano di frustrare l’intenzione delle parti di vedere le loro controversie risolte in arbitrato.