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Una recente pronunzia della Corte di Appello di Brescia (n. 71 del 19 gennaio 2017, disponibile qui) consente di compiere un breve esame dell’attuale disciplina dell’impugnazione per nullità del lodo arbitrale e in particolare dei motivi di impugnazione di cui all’art. 829 cod. proc. civ.
Va subito detto che la Corte di Appello ha respinto tutti i motivi di impugnazione proposti e, oltre a questo, ha in più passaggi della motivazione stigmatizzato il fatto che la parte impugnante ha svolto le sue doglianze, pur richiamando formalmente i motivi di impugnazione previsti dall’art. 829 cod. proc. civ., per contestare in realtà nel merito la decisione del Tribunale Arbitrale, sollecitando quindi, in definitiva, alla Corte di Appello una nuova valutazione nel merito, da sovrapporre a quella compiuta dagli arbitri, a prescindere dalla sussistenza di un vizio del lodo.
La Corte di Appello ha infatti innanzi tutto ricordato che “l’impugnazione per nullità del lodo arbitrale non costituisce un normale giudizio di appello. Nell’impugnazione per nullità delle decisioni rese dagli arbitri, la Corte d’Appello (…) ha (…) il compito di verificare se la decisione resa (…) è affetta da nullità per uno dei motivi tassativamente indicati dalla legge. Infatti il Giudice d’appello può pervenire ad una pronuncia di annullamento del lodo solo in base ad una serie limitata di vizi specificamente indicati all’art. 829 c.p.c.: si tratta cioè di un mezzo di impugnazione cosiddetto a critica vincolata“.
Detto in altri termini, il giudizio avanti la Corte di Appello è un giudizio di legittimità: il Giudice statale non può di regola procedere ad accertamenti di fatto, né ad un autonomo giudizio sul merito della controversia.
Il procedimento, poi, è bifasico, nel senso che, in caso di accoglimento dell’impugnazione e quindi di annullamento del lodo, e solo in questo caso, si apre una eventuale fase che ha ad oggetto il riesame del merito della controversia. Questa fase potrebbe però mancare del tutto, nonostante l’annullamento del lodo. Ad esempio, la Corte di Appello non giudica del merito della controversia se il lodo è stato annullato per difetto di competenza degli arbitri: il merito sarà infatti deciso dal Giudice competente. Né la Corte di Appello decide il merito, salvo patto contrario, in caso di arbitrato che vede anche solo una parte straniera: il merito sarà deciso da un nuovo Tribunale Arbitrale (entrambe le ipotesi appena viste sono disciplinate dall’art. 830, co. 2, cod. proc. civ.).
Nella sentenza in commento si rinviene poi una interessante indicazione dell’attuale orientamento giurisprudenziale relativo a uno dei motivi di nullità del lodo: quello di cui all’art. 829, co. 1, n. 11 cod. proc. civ. (“se il lodo contiene disposizioni contraddittorie“). Secondo l’orientamento consolidato della Suprema Corte tale motivo di impugnazione concerne il caso in cui ci sia contraddittorietà tra le statuizioni contenute nel dispositivo ovvero tra motivazione e dispositivo (Cass., Sez. I Civ., 21 febbraio 2006, n. 3768, disponibile qui) – sebbene alcuni Giudici di merito ritengano invece che non sia sufficiente per annullare il lodo un mero contrasto tra motivazione e dispositivo – mentre una contraddittorietà interna della motivazione, ossia un contrasto tra parti della motivazione, potrebbe portare all’annullamento del lodo solo nell’ipotesi di assoluta impossibilità di ricostruire l’iter logico sottostante alla decisione, risolvendosi quindi in una totale assenza di motivazione. Pertanto, rileva la Corte di Appello di Brescia, “è esclusa la sussistenza del vizio in esame, ogni volta che si possa ravvisare un quid minimum indispensabile per configurazione di una motivazione“.
La pronuncia della Corte di Appello di Brescia è, in definitiva, un bell’esempio dell’orientamento dei Giudici statali italiani, che rispettano la competenza decisoria degli arbitri e respingono le impugnazioni delle parti soccombenti in arbitrato che, per mezzo dell’impugnazione del lor, non intendono in realtà lamentare una sua nullità, ma cercano un giudizio di secondo grado e quindi un riesame nel merito, da parte del Giudice statale, della controversia decisa dal Tribunale Arbitrale.