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Nuovo regolamento arbitrale CAM

La Camera Arbitrale di Milano ha pubblicato il nuovo regolamento arbitrale, che si applica ai procedimenti arbitrali iniziati a partire dal primo marzo 2019 (salvo che le parti, nella clausola arbitrale, non abbiamo specificato ai sensi dell’art. 832 cod. proc. civ. l’applicazione del regolamento vigente al tempo di stipulazione della clausola, nel qual caso però la Camera Arbitrale potrebbe rifiutarsi di amministrare la procedura).

Il testo nel nuovo regolamento è disponibile qui.

Il nuovo regolamento, oltre a migliorare e razionalizzare la formulazione di diverse disposizioni, reca anche alcune novità di particolare interesse.

Innanzi tutto, per quanto riguarda i provvedimenti cautelari.  Il nuovo regolamento ribadisce che gli arbitri hanno il potere di pronunciare provvedimenti cautelari non vietati da norme inderogabili applicabili al procedimento (art. 26).  Si tratta di disposizione che già era presente nel regolamento 2010 (art. 22; il vecchio regolamento è disponibile qui).  La novità è che ora il tribunale arbitrale può pure adottare misure di carattere provvisorio con efficacia vincolante per le parti sul piano negoziale. Si tratta di una significativa innovazione e forse sarebbe stato opportuno prevedere la sua applicazione solo per gli arbitrati avviati sulla base di clausole stipulate successivamente all’entrata in vigore del nuovo regolamento, come previsto per l’arbitrato di urgenza.

L’altra rilevante novità è rappresentata proprio dall’arbitrato di urgenza (art. 44): si tratta di una procedura volta all’emissione dei provvedimenti cautelari di cui all’art. 26 da parte di un arbitro di urgenza appositamente nominato, al quale gli atti vengono trasmessi entro 5 giorni e che provvede entro i successivi 20 giorni nel contraddittorio delle parti (o in caso di assoluta urgenza entro i successivi 5 giorni inaudita altera parte).  L’arbitrato di merito, se non già avviato, dovrà essere iniziato entro 60 giorni dal deposito dell’istanza cautelare, o entro il diverso termine assegnato dall’arbitro di urgenza.  Altrimenti, il provvedimento dell’arbitro di urgenza perde efficacia.

Questa previsione, che si applica come accennato solo ove la convenzione di arbitrato sia stata stipulata dopo l’entrata in vigore del nuovo regolamento, pare una risposta a quegli orientamenti giurisprudenziali, allo stato minoritari, che ritengono che la stipulazione di una clausola compromissoria precluda l’accesso alla giustizia statale anche per chiedere provvedimenti cautelari nelle ipotesi in cui gli arbitri hanno poteri cautelari (ne ho parlato qui).  Resta da comprendere se questa disposizione indurrà un cambiamento di prospettiva da parte della giurisprudenza maggioritaria, che invece ammette la tutela cautelare da parte del Giudice statale prima della costituzione del tribunale arbitrale (ne ho parlato qui e qui).  Il mio personale auspicio è che ciò non avvenga, perché il Giudice statale è in grado di assicurare, soprattutto in situazioni di assoluta urgenza, una tutela molto più sollecita di quanto possa fare l’arbitro di urgenza previsto dal nuovo regolamento della Camera Arbitrale di Milano, pronunciando un decreto inaudita altera parte anche il giorno stesso della richiesta.

Fa poi il suo ingresso nel regolamento della Camera Arbitrale di Milano il third party funding, con una previsione che fissa precisi obblighi di disclosure (art. 43).

Per quanto riguarda l’arbitrato societario, il nuovo regolamento prevede che, ove la clausola compromissoria statutaria non demandi a un terzo estraneo alla società la nomina degli arbitri, questa venga effettuata dal Consiglio arbitrale (art. 17).  L’obiettivo è quello di sanare la nullità in cui altrimenti incorrerebbe la clausola ex art. 34, co. 2, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. La sua idoneità allo scopo verrà dimostrata dalla giurisprudenza che si formerà nei prossimi anni (che auspico sarà, come è ragionevole che sia, nel senso della validità della clausola statutaria così come integrata dal regolamento arbitrale).

Altre interessanti disposizioni sono poi quelle concernenti la sostituzione del tribunale arbitrale (art. 23) e la previsione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede in capo a tutti i soggetti coinvolti nell’arbitrato (art. 9).

Il nuovo regolamento, in definitiva, tiene conto degli sviluppi dell’arbitrato internazionale e delle sue best practices e contribuisce a valorizzare e promuovere l’Italia come sede di procedimenti arbitrali internazionali.

Roberto Oliva:
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