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Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (n. 20078 del 24 luglio 2019, disponibile qui) riguarda il tema della formulazione della clausola compromissoria contenuta in condizioni generali di contratto.
Si tratta di un tema di cui mi ero recentemente occupato (in questo post), commentando una decisione di merito. La pronuncia della Cassazione consente di approfondirlo ulteriormente.
La controversia decisa dalla Cassazione riguardava un contratto di leasing, di cui la parte attrice sosteneva la nullità. Il Giudice di primo grado (il Tribunale di Siena) ha accolto questa domanda e, nel farlo, ha rigettato l’eccezione della convenuta di improponibilità della domanda in forza della clausola compromissoria contenuta nel contratto di leasing.
La convenuta ha impugnato la sentenza e la Corte di Appello di Firenze ha dichiarato l’improponibilità della domanda della parte attrice in primo grado e la competenza del tribunale arbitrale previsto dalla clausola compromissoria.
La sentenza di appello è stata impugnata avanti la Suprema Corte, che ha ritenuto che la clausola arbitrale non potesse essere invocata.
Ha osservato la Cassazione che, nella fattispecie al suo esame, il testo contrattuale era stato predisposto da uno solo dei contraenti (con ciò volendo a mio avviso affermare, seppur con terminologia non del tutto corretta, che la vicenda rientrava nell’ambito di applicazione dell’art. 1342 cod. civ.).
Si imponeva quindi la specifica approvazione per iscritto della clausola compromissoria, secondo quanto previsto dall’art. 1341, co. 2, cod. civ.
Nel caso di specie, una specifica approvazione per iscritto c’era. Essa faceva però riferimento a un articolo del regolamento contrattuale, l’art. 8, che conteneva non solo la clausola compromissoria, ma anche una congerie di altre disposizioni le più diverse, tutte accomunate dalla generica rubrica “clausole varie”.
Ebbene, la Corte di Cassazione ha ritenuto che, in un caso del genere, non ci fosse in realtà una specifica approvazione per iscritto, per l’appunto perché l’espressa approvazione dell’art. 8 del contratto, per il contenuto di quest’ultimo, non poteva essere “specifica”.
Si tratta, a ben vedere, dell’applicazione di un principio consolidato: la legge richiede infatti una tecnica redazionale delle clausole che attiri l’attenzione del contraente debole sul loro contenuto (in tal senso, tra le più recenti, Cass., Sez. VI Civ., 12 ottobre 2016, n. 20606, disponibile qui). E di questo principio generale si deve tener conto anche nella predisposizione della clausola compromissoria.