Roberto Oliva

Una recente sentenza del Tribunale di Milano (n. 7884 del 22 agosto 2019, disponibile qui) concerne il tema del rapporto tra restituzioni contrattuali e arbitrato.

In estrema sintesi, la vicenda decisa dal Tribunale di Milano riguardava un affitto di azienda. Il contratto di affitto conteneva una clausola compromissoria e pertanto, nel momento in cui sono emersi dei gravi vizi dell’azienda, che impedivano la prosecuzione dell’attività aziendale, il conduttore ha iniziato il procedimento arbitrale previsto da tale clausola, che si è concluso con la risoluzione del contratto.

Nel frattempo, il locatore aveva escusso una garanzia bancaria e portato all’incasso talune cambiali, garanzia e cambiali consegnate a garanzia dell’adempimento dell’obbligo di pagamento del canone di affitto.

Il conduttore ha quindi agito in giudizio, avanti il Giudice statale, per ottenere la restituzione di quanto incassato indebitamente dal locatore.

Il locatore ha contestato la competenza del Giudice statale, sulla base della clausola compromissoria contrattuale di cui si è detto.

Questa eccezione è stata respinta dal Tribunale di Milano, sulla base del ragionamento di seguito riassunto.

Ad avviso del Giudice, la domanda restitutoria non ha il suo fondamento nel contratto, bensì nella risoluzione dello stesso pronunziata in sede arbitrale.  Ritenendo quindi che la domanda restitutoria abbia natura extracontrattuale e in mancanza di riferimenti, nella clausola compromissoria, a domande extracontrattuali, il Tribunale di Milano si è affermato competente. 

Al riguardo, il Giudice ha applicato, al caso particolare della domanda restitutoria, i principi enunciati dalla Corte di Cassazione con riferimento alla arbitrabilità di controversie in materia di responsabilità precontrattuale (ne ho parlato in questo post): ha infatti ritenuto di non poter interpretare in maniera estensiva la clausola compromissoria, nel senso che essa deferisse agli arbitri la competenza a decidere anche sulle controversie relative alle restituzioni, perché tale interpretazione estensiva sarebbe impedita dall’assenza di riferimenti, nella clausola compromissoria, a controversie di natura non contrattuale.

Non nascondo che la soluzione cui è pervenuto il Tribunale di Milano mi lascia perplesso: la clausola compromissoria infatti prevedeva espressamente che fossero deferite a un arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale di Milano le controversie “in merito alla (…) risoluzione del (…) contratto“.  E mi pare che tra queste controversie rientrino (anzi, debbano rientrare) pure quelle concernenti le restituzioni che derivano dalla risoluzione.

La decisione del Tribunale di Milano, in ogni caso, conferma l’opportunità della scelta, operata dalla Camera Arbitrale di Milano, di modificare, in occasione dell’entrata in vigore del suo nuovo regolamento (di cui ho parlato in questo post), la sua clausola compromissoria standard, inserendo un espresso riferimento alle controversie di natura non contrattuale.

 

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