Roberto Oliva

Un contratto contiene una clausola compromissoria che deferisce ad arbitri la soluzione delle eventuali future controversie tra le parti.  Nondimeno, una parte agisce in giudizio e conviene l’altra avanti il Giudice statuale.  La parte convenuta contesta, sulla base della clausola compromissoria, la competenza del Giudice statuale, ma quest’ultimo rende una sentenza erronea, rigetta l’eccezione e conferma la propria competenza.  A che Giudice si deve rivolgere la parte convenuta per chiedere di riformare la decisione del primo Giudice?

Due recenti pronunzie, rese da due diverse Corti di Appello a distanza di un giorno l’una dall’altra (sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 1782 del 19 settembre 2019, disponibile qui; e sentenza della Corte di Appello di Potenza n. 636 del 20 settembre 2019, disponibile qui) offrono due risposte diverse al quesito appena posto: il Giudice calabrese afferma che l’impugnazione va proposta alla Corte di Appello, mentre il Collegio lucano che essa va devoluta alla Corte di Cassazione.  Entrambe le decisioni sono corrette, perché concernono due arbitrati diversi.

Come noto, il nostro ordinamento prevede, oltre all’arbitrato rituale, che si conclude con un lodo che ha gli stessi effetti della sentenza pronunziata dal Giudice statuale (art. 824-bis cod. proc. civ.), anche un peculiare istituto (sconosciuto, per quanto mi consti, all’estero): quello dell’arbitrato irrituale, che si conclude con un lodo che ha il valore di determinazione contrattuale (art. 808-ter cod. proc. civ.).

La natura e gli effetti del lodo sono la principale differenza tra arbitrato rituale e irrituale, ma non l’unica.  Altre differenze riguardano il regime delle impugnazioni: il lodo rituale è soggetto a impugnazione per nullità ai sensi dell’art. 829 cod. proc. civ. (oltre che a revocazione e opposizione di terzo ex art. 831 cod. proc. civ.) e il Giudice competente è la Corte di Appello nel cui distretto è la sede dell’arbitrato (art. 828 cod. proc. civ.).  Il lodo irrituale invece è impugnabile per i motivi indicati dall’art. 808-ter cod. proc. civ. e il Giudice competente è il Tribunale (o il Giudice di Pace).

Una ulteriore, fondamentale, differenza riguarda i rapporti tra il Giudice statuale, da un lato, e gli arbitri, rituali o irrituali, dall’altro lato.

L’eccezione di arbitrato, quando la clausola prevede un arbitrato rituale, comporta l’insorgere di una questione di competenza.  Pertanto, “La sentenza, con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d’arbitrato, è impugnabile a norma degli artt. 42 e 43” (art. 819-ter cod. proc. civ.), ossia avanti la Corte di Cassazione.

Se invece la clausola compromissoria prevede un arbitrato irrituale, la situazione è ben diversa: non si pone più un tema di competenza, bensì una questione di merito, che conduce alla declaratoria da parte del Giudice statuale di inammissibilità della domanda soggetta alla competenza arbitrale (sul punto, si può vedere, ad esempio, Cass., SS.UU., 30 settembre 2016, n. 19473, disponibile qui).  E la sentenza di primo grado sarà pertanto impugnabile avanti la Corte di Appello.

Ecco dunque che si spiegano le differenze tra le conclusioni cui sono giunte la Corte di Appello di Catanzaro e quella di Potenza: la prima, che si era trovata a esaminare una clausola per arbitrato irrituale, e la seconda, che invece è stata resa in una vicenda in cui era stata conclusa una clausola per arbitrato rituale.

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