Responsabilità precontrattuale e arbitrato

Roberto Oliva

Un tema molto interessante, sul quale ho già scritto su questo blog (ad esempio, qui e qui) e di cui mi sono pure occupato in un articolo in corso di pubblicazione sulla rivista Danno e Responsabilità, è quello dell’arbitrabilità delle controversie extracontrattuali connesse a un titolo contrattuale.

Una recente pronunzia del Tribunale di Milano (n. 58 dell’8 gennaio 2020, disponibile qui) ha affrontato l’argomento ed è, a mio avviso, molto interessante, sia per il carattere meditato e approfondito della sua motivazione, sia per le conclusioni cui perviene.

La vicenda decisa dal Tribunale di Milano riguardava, in estrema sintesi, le doglianze del compratore di un ramo d’azienda (conferito in una newco) nei confronti del venditore (e del professionista che aveva redatto la stima del valore del conferimento nella newco).

In particolare, il compratore addebitava al venditore dolo e/o malafede, sia nella fase precedente che in quella successiva alla conclusione del contratto, e negligenza al professionista stimatore.  Sulla base di questi addebiti, lamentava una responsabilità dei venditori per dolo incidente o di natura extracontrattuale (oltre che per violazione di garanzie di cui al preliminare di compravendita, denominato con terminologia inglese Sale and Purchase Agreement o anche solo SPA).

I venditori, per quel che qui interessa, hanno sollevato eccezione di compromesso, sulla base della clausola compromissoria contenuta nello SPA, del seguente tenore: “qualunque controversia, disputa o disaccordo sarà risolta mediante arbitrato sito in Milano secondo le regole stabilite dalla Camera Arbitrale di Milano, delle quali le parti riconoscono di essere a conoscenza (…)“.

Il nodo cruciale era dunque rappresentato dall’applicabilità di tale clausola alle domande svolte dal compratore: applicabilità affermata dai venditori e negata invece dal venditore.

Il Tribunale di Milano ha ritenuto che la clausola fosse applicabile alle domande del compratore, sulla base di un ragionamento, come detto, articolato e approfondito.

Innanzi tutto, il Tribunale ha rilevato che la clausola aveva un tenore particolarmente ampio.  A ben vedere, essa neanche menzionava il contratto, sì che poteva riferirsi a tutte le controversie concernenti il rapporto sfociato nel contratto. La correttezza di questa interpretazione, fondata anche sullo specifico canone ermeneutico dettato dall’art. 808-quater cod. proc. civ., è ulteriormente confermata, ad avviso del Tribunale, dalle conseguenze paradossali dell’opzione opposta: dall’incongruità, ossia, di una ripartizione della cognizione, tra Giudice statuale e Tribunale arbitrale, su questioni strettamente collegate tra loro (richiamando sul punto Cass., Sez. VI Civ., 22 ottobre 2018, n. 26553, disponibile qui).

Ha aggiunto il Tribunale di Milano che questa lettura della clausola compromissoria neppure può essere contrastata dalla successiva clausola contrattuale, che devolveva alla competenza esclusiva proprio del Tribunale di Milano le controversie non arbitrabili: questo perché le controversie extracontrattuali sono per loro natura arbitrabili ex art. 808-bis cod. proc. civ.

Ha osservato ancora il Tribunale che, in un caso come quello di specie, di domande ex artt. 1440, 1337 e/o 2043 cod. civ., il contratto rappresenta un elemento costitutivo della pretesa risarcitoria e non un mero presupposto storico della stessa: così facendo, ha in sostanza escluso la possibilità di applicare quell’orientamento giurisprudenziale restrittivo, invocato dai compratori, di cui avevo parlato in un altro post.

Ha concluso infine il Tribunale di Milano con una affermazione tanto condivisibile quanto importante: l’art. 808-bis cod. proc. civ. non richiede affatto (come pretende il suddetto orientamento giurisprudenziale restrittivo) che la clausola compromissoria debba espressamente menzionare le liti di natura extracontrattuale per attrarle al suo ambito di applicazione.  La portata della norma è ben altra: essa infatti è volta a dissolvere i dubbi interpretativi, formatisi nella vigenza della precedente disciplina, sulla possibilità della stipulazione di una convenzione di arbitrato concernente controversie future relative a rapporti non contrattuali determinati.

Il 2020 inizia quindi con una sentenza interessante, ben scritta e che afferma, sull’argomento delicato che affronta, principi finalmente condivisibili.  Che ciò sia di buon auspicio per l’anno nuovo!

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