Responsabilità extracontrattuale e arbitrato

Roberto Oliva

Una recente pronunzia del Tribunale di Milano (n. 1684 del 24  febbraio 2020, disponibile qui) consente di tornare a esaminare un argomento molto interessante, quello delle domande extracontrattuali connesse a un titolo contrattuale e della loro devoluzione in arbitri.

Non si tratta di un argomento nuovo su questo blog: ne avevo parlato sin dal 2016, commentando una pronuncia della Cassazione (Cass., Sez. VI Civ., 13 ottobre 2016, n. 20673, disponibile qui) che aveva negato la competenza arbitrale con riferimento alle doglianze relative a una pretesa responsabilità precontrattuale connessa a un titolo contrattuale (qui il mio commento).  In estrema sintesi, ad avviso della Suprema Corte una simile controversia è devoluta alla cognizione degli arbitri solo se la clausola compromissoria contrattuale espressamente menziona anche controversie non contrattuali.

Non a caso, ritengo, la Camera Arbitrale di Milano, nel momento in cui ha pubblicato il suo nuovo regolamento arbitrale (di cui ho parlato brevemente qui e, con maggior dovizia di particolari, sulla Spain Arbitration Review), ha pure modificato la sua clausola compromissoria modello, allo scopo di far rientrare nel suo ambito di applicazione anche le controversie extracontrattuali.

Nell’agosto 2019, il Tribunale di Milano ha fatto applicazione dei principi enunciati dalla Suprema Corte al caso delle restituzioni conseguenti alla risoluzione contrattuale: ne ho parlato in questo post.

Nel settembre 2019, l’occasione per tornare sull’argomento mi è stata data da alcune sentenze, delle Corti di Appello di Bologna e Catania, che hanno ritenuto sussistente la competenza arbitrale in un particolare caso di responsabilità extracontrattuale: quella ex art. 1669 cod. civ. (ne ho parlato qui e un mio articolo sul tema è in corso di pubblicazione sul Construction Law Journal).

Nel gennaio 2020, ancora il Tribunale di Milano si è pronunciato sull’arbitrabilità di controversie relative a una pretesa responsabilità precontrattuale (o extracontrattuale tout court) connessa a un titolo contrattuale; e con una articolata e ben motivata pronuncia, ha ritenuto che la clausola compromissoria contrattuale devolvesse alla cognizione arbitrale anche queste controversie (ne ho parlato qui).

Nella sostanza, non è diverso il caso deciso, sempre dal Tribunale di Milano, con la sua ultima pronunzia del febbraio 2020.

Invero, da un lato il Tribunale di Milano ha evidenziato la portata particolarmente ampia della clausola compromissoria contrattuale, che devolveva al Tribunale arbitrale la cognizione di tutte le controversie sorte nell’ambito ovvero in occasione dell’esecuzione del contratto.  Dall’altro lato, il Tribunale ha minimizzato (a mio avviso, correttamente) la portata e le conseguenze della clausola di riserva che, nonostante la competenza arbitrale, individuava un foro convenzionale, sottolineando che tale clausola trova applicazione solo nei casi in cui il ricorso all’autorità giudiziaria sia indispensabile.

Non resta che auspicare che questo nuovo indirizzo giurisprudenziale del Tribunale di Milano, che pare condivisibile, possa finalmente consolidarsi.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

 

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.