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La pandemia CoViD-19 ha avuto, e continuerà ad avere, un impatto anche sui procedimenti arbitrali.
Il tema è stato affrontato anche dal legislatore italiano, il quale ha dettato delle disposizioni che richiedono un attento sforzo ermeneutico.
In principio erano i d.l. 11/2020 e 18/2020, che prevedevano una fase iniziale o cuscinetto (dal 9 al 22 marzo secondo il d.l. 11/2020, fino al 15 aprile ai sensi del d.l. 18/2020) e una fase successiva (fino al 31 maggio 2020 secondo il d.l. 11/2020, fino al 30 giugno 2020 ai sensi del d.l. 18/2020). In materia civile, nella fase cuscinetto non si sarebbero celebrate udienze e i termini processuali sarebbero stati sospesi, tranne in taluni procedimenti connotati da particolare e qualificata urgenza. Nella fase successiva, ogni singolo ufficio giudiziario avrebbe adottato i provvedimenti più opportuni per contenere la diffusione della pandemia.
Il d.l. 18/2020 timidamente si ricordava dell’esistenza di strumenti di risoluzione delle controversie alternativi al processo avanti il Giudice statuale e disponeva per taluni di questi strumenti (i procedimenti obbligatori di ADR) la sospensione dei termini.
Nessuna disposizione è stata adottata con riferimento all’arbitrato.
Nel frattempo, le istituzioni arbitrali, sia in Italia che all’estero, hanno emesso comunicazioni informative, adottato linee guida o individuato particolari soluzioni.
Così, ad esempio, la Camera Arbitrale di Milano ha disposto la sospensione dei termini per il compimento di tutti gli atti dei procedimenti; un simile provvedimento è stato disposto dalla Camera Arbitrale di Bologna.
Il 16 aprile 2020, poi, sedici tra le principali istituzioni arbitrali hanno emesso un comunicato congiunto (disponibile qui), con il quale hanno tra l’altro invitato Tribunali arbitrali e parti a individuare i meccanismi più appropriati per far sì che, nonostante la pandemia, i procedimenti arbitrali potessero proseguire.
Ed ecco che arriva l’intervento del legislatore italiano, in sede di conversione in legge del d.l. 18/2020 (l. 24 aprile 2020, n. 27). Le disposizioni contenute nel citato d.l. relative alla giustizia ai tempi del CoViD-19 si applicano pure agli arbitrati rituali, in quanto compatibili.
Nelle more della conversione in legge del d.l. 18/2020, sono stati pure emanati i d.l. 23/2020 e 28/2020: il primo ha esteso la prima fase di cui al d.l. 18/2020 sino all’11 maggio 2020; il secondo ha invece prorogato la seconda fase sino al 31 luglio 2020.
Come dare un senso a questa torrenziale produzione normativa?
Mi pare che si possa ragionevolmente sostenere che le disposizioni relative alla sospensione dei termini e al rinvio delle udienze si applichino, ai procedimenti arbitrali rituali, dal 30 aprile 2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 18/2020) sino all’11 maggio 2020 (termine finale della prima fase come prorogato dal d.l. 23/2020).
Gli atti compiuti dal 9 marzo al 30 aprile 2020 non dovrebbero essere viziati – giacché tempus regit actum – ma il Tribunale Arbitrale prudente si confronterà con le parti per comprendere se sia opportuno adottare qualche specifica misura.
E seppure le disposizioni in commento si applichino solo ai procedimenti arbitrali con sede in Italia, Tribunali Arbitrali stranieri particolarmente prudenti potranno anch’essi confrontarsi con le parti per verificare l’opportunità dell’adozione di particolari misure, scongiurando così il rischio che in futuro si possa – fondatamente o no – sostenere che il lodo non sia riconoscibile in Italia in ragione di una pretesa lesione del diritto di difesa.
Tutto ciò ricordando che, secondo la più recente giurisprudenza, la parte che si duole di una violazione del contraddittorio ha l’onere di dimostrare puntualmente quale attività difensiva sia stata in concreto preclusa (Cass., Sez. I Civ., 16 febbraio 2016, n. 2984, disponibile qui; e C. App. Genova, 27 agosto 2019, n. 1215, disponibile qui, di cui avevo parlato qui).
Cosa succederà invece nella seconda fase (dal 12 maggio al 31 luglio 2020)? Per quanto riguarda i procedimenti avanti il Giudice statuale, saranno i capi dei singoli uffici giudiziari ad assumere i provvedimenti più opportuni. Ma i procedimenti arbitrali non prevedono capi di uffici giudiziari. Ritengo quindi che istituzioni arbitrali e Tribunali Arbitrali eserciteranno, durante la seconda fase, i poteri che già avevano anche prima dell’intervento del legislatore (e che in concreto già avevano in alcuni casi esercitato).
La flessibilità dell’arbitrato rappresenta infatti una sua caratteristica fondamentale. E grazie alla sua flessibilità potrà affrontare le sfide poste dalla pandemia.