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Arbitrato e decreto ingiuntivo

Una recente pronunzia del Tribunale di Vicenza (Trib. Vicenza, 27 giugno 2022, n. 1101, disponibile qui), resa all’esito di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, appare di grande interesse, in considerazione dell’inedita conclusione cui è arrivato il Giudice statuale.

La vicenda processuale è tutto sommato semplice.

Una parte, affermandosi creditrice dell’altra, ha richiesto e ottenuto dal Tribunale di Vicenza un decreto ingiuntivo.

Sennonché, il contratto che rappresentava la fonte del credito fatto valere in via monitoria conteneva una clausola compromissoria.

Il debitore ha quindi proposto opposizione ed eccepito l’incompetenza del Giudice statuale, per essere competenti gli arbitri (o meglio, l’improponibilità della domanda, dato che quello pattuito era un arbitrato irrituale).

Secondo costante giurisprudenza, l’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del Giudice statuale ad emettere un decreto ingiuntivo.  Tuttavia, se l’ingiunto propone opposizione ed eccepisce l’incompetenza del Giudice statuale per essere la controversia deferita ad arbitri rituali (o l’improponibilità della domanda, ove invece la controversia sia deferita ad arbitri irrituali), il Giudice dell’opposizione deve revocare il decreto ingiuntivo.

Prendendo le mosse da questo orientamento giurisprudenziale, il Giudice vicentino compie un passo in avanti.  Rileva infatti che la revoca del decreto ingiuntivo, in ragione della pattuita competenza arbitrale, in tanto può essere disposta, in quanto sussista una effettiva controversia tra le parti, ossia una contestazione del credito fatto valere in via monitoria.  In caso contrario, la revoca del provvedimento monitorio si risolverebbe nell’attuazione (con l’intermediazione del Giudice) di una tattica dilatoria.

Nel caso di specie, poiché il credito fatto valere era stato contestato dal preteso debitore in termini estremamente generici, il Tribunale ha respinto l’eccezione: in altri termini, ha ritenuto che non vi fosse alcuna controversia, e che dunque nessuna vicenda litigiosa potesse (e pertanto dovesse) essere devoluta alla cognizione arbitrale.

Si tratta di un approdo, per quanto consta, del tutto inedito nel nostro ordinamento: a fronte di un’eccezione di compromesso svolta nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, il Giudice statuale revoca il provvedimento monitorio, e al più può discutersi se questa revoca debba essere inevitabilmente accompagnata dalla condanna del preteso creditore a sopportare le spese di lite, o se è invece possibile (e in alcuni casi financo opportuna) una loro compensazione, nonostante la stringente formulazione dell’art. 92 cod. proc. civ.

I principi che hanno informato la decisione del Tribunale di Vicenza non sono però sconosciuti alla comunità arbitrale, almeno in ordinamenti diversi dal nostro.

Ad esempio, a Singapore l’Arbitration Act 2001 (che si applica ai soli arbitrati domestici) prevede, in sintesi, che il Giudice statuale possa sospendere il procedimento, a fronte di un’eccezione di compromesso, solo se non vi sono sufficienti motivi che inducano a ritenere che la vicenda non debba essere deferita alla cognizione arbitrale.  E i Giudici di Singapore utilizzano il potere discrezionale loro attribuito dalla legge locale, rigettando l’istanza di sospensione dei procedimenti pendenti avanti a loro, in ragione della competenza arbitrale, ove ritengano che la parte che ha formulato tale istanza non abbia difese nel merito e dunque, in sostanza, che la suddetta istanza abbia natura prettamente dilatoria. 

Tornando al nostro ordinamento, il diritto positivo non pare consentire al Giudice statuale, chiamato a decidere su un’eccezione di compromesso, di rigettarla perché chi l’ha sollevata non ha nel contempo indicato quali siano le sue difese nel merito.  In molti casi, tali difese saranno formulate, ma per estremo scrupolo difensivo, o per il caso, più o meno probabile a seconda delle vicende concrete, in cui l’eccezione di compromesso possa risultare infondata.  Nei casi in cui invece queste difese di merito non siano state formulate, confidando nella fondatezza dell’eccezione di compromesso, quest’ultima, se effettivamente fondata, andrà accolta.

Neppure pare opportuno, de iure condendo, introdurre nel nostro ordinamento quei principi che, come visto, vengono sì applicati altrove, ma solo in alcuni casi, e che comunque creano spiacevoli incertezze (quando può dirsi effettivamente sussistente una controversia?).

Seppur mossa da un intento lodevole (impedire l’attuazione di tecniche puramente dilatorie), la decisione del Tribunale di Vicenza pare quindi errata, ed è auspicabile che venga impugnata e riformata, anche al di là della vicenda specifica, onde evitare che ai principi in essa affermati possano prestare orecchio altri Tribunali.

Roberto Oliva:
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