Un caso di riconoscimento di loro straniero in Turchia: ordine di esibizione v. riservatezza

Nell’ultimo decennio la Turchia ha compiuto passi significativi per diventare una giurisdizione favorevole all’arbitrato. Ciononostante, si osserva che i procedimenti di riconoscimento ed esecuzione dei lodi arbitrali stranieri in Turchia sono oggetto di un esame più approfondito rispetto a quanto avviene in altre giurisdizioni favorevoli all’arbitrato.

Fino a un passato molto recente, la legge processuale non dettava disposizioni chiare in relazione ai procedimenti di riconoscimento ed esecuzione, in particolare con riferimento al tema delle spese processuali e a quello della competenza. Sebbene queste incertezze siano state ora eliminate, va tenuto presente che è ancora necessaria un’analisi e valutazione caso per caso.

Il lodo analizzato in questo breve scritto è stato reso nel 2021 e costituisce un buon esempio della portata della riforma della legge processuale turca sul punto. In effetti, il principio che preclude un’analisi del merito da parte del giudice del riconoscimento deve essere interpretato alla luce degli aspetti specifici di ciascuna vicenda, che possono cambiare e in effetti cambiano.

Nel caso oggetto di questo breve studio, le parti erano state invitate a presentare simultaneamente al Tribunale arbitrale e alla controparte una copia delle loro relazioni peritali e delle prove relative alla determinazione dell’ammontare dei danni subiti dalla parte attrice. Ciascuna parte ha avuto la possibilità di esaminare le prove offerte dalla controparte e le relazioni depositate nel corso del procedimento, di presentare controrelazioni e di “controinterrogare” i tecnici che avevano predisposto le relazioni.

Entrambe le parti hanno presentato le proprie relazioni sull’ammontare dei danni al fascicolo e nessuna parte di tali relazioni è stata nascosta alla controparte.

Al fine di rafforzare il quadro probatorio offerto a sostegno delle sue pretese, la parte attrice aveva pure richiamato le relazioni che esaminavano la struttura finanziaria e il valore della società [x] per gli anni 2008, 2009 e 2010, ottenute molto tempo prima della causa, ma ha reso disponibili tali relazioni solo al Tribunale arbitrale insieme alle altre prove depositate nei termini previsti dal calendario processuale.  La parte convenuta ha denunciato che tali relazioni non erano state condivise con essa e ne ha richiesto una copia, ma la parte attrice si è rifiutata di farlo, sì che la parte convenuta si è rivolta al Tribunale arbitrale.

Il Tribunale Arbitrale ha emesso un’ordinanza procedurale disponendo che la parte attrice condividesse le relazioni in parola con la parte convenuta, ma ciò non è avvenuto.  La parte convenuta ha quindi presentato un’ulteriore istanza, alla quale la parte attrice si è opposta, opponendo ragioni di riservatezza dei segreti commerciali.

Decidendo su una nuova istanza della parte convenuta, il Tribunale Arbitrale ha disposto che la parte attrice condividesse le sole parti delle relazioni relative alla valutazione della società negli anni 2009 e 2010, precisando che avrebbero potuto essere anonimizzati i nomi degli esperti e omesse le parti delle relazioni non concernenti la suddetta valutazione, e inoltre che le relazioni avrebbero potuto essere esaminate solo dai legali e dai consulenti tecnici della parte convenuta, ma non dalla parte personalmente. La parte attrice ha quindi rimosso dalle relazioni le parti che riteneva opportuno e i legali e i consulenti tecnici della parte convenuta non hanno potuto condividere con la parte la bozza della loro controrelazione per effettuare una valutazione congiunta.

Nel lodo, il Tribunale arbitrale ha valutato i danni subiti dalla parte attrice basandosi in gran parte sulla relazione del marzo 2010, ossia una delle relazioni in parola.

Secondo la Corte di Cassazione turca, come requisito del diritto al contraddittorio, le parti dovrebbero essere in grado di esprimere e provare liberamente le proprie pretese davanti agli organi giudiziari senza incontrare alcun ostacolo e dovrebbero essere in grado di confutare liberamente le pretese della controparte senza incontrare alcun ostacolo nell’ambito del diritto alla difesa. A questo proposito, l’esercizio di questi diritti comprende anche un facile accesso alle prove e ai documenti oggetto della controversia. Pertanto, le parti dovrebbero essere in grado di esaminare liberamente le prove e una questione che non è aperta alla conoscenza delle parti non dovrebbe essere alla base della decisione. Questo approccio è pienamente condivisibile, poiché l’esame a opera della parte di un documento preso come base per una decisione riguarda essenzialmente i diritti e le esigenze di tale parte, come il diritto di rispondere e resistere a una pretesa.

In linea di principio, la “protezione dei segreti commerciali” è un diritto a cui gli operatori commerciali attribuiscono grande importanza. Inoltre, una delle ragioni più importanti che spingono le parti a scegliere l’arbitrato come metodo di risoluzione delle controversie è la protezione dei segreti commerciali, ovvero la “riservatezza”.

Tuttavia, sebbene la riservatezza e la protezione dei segreti commerciali siano diritti meritevoli di tutela, le esigenze sottostanti non possono essere invocate in modo tale da compromettere il diritto di difesa nel contesto di una causa, con le relative gravi conseguenze. Un tale pregiudizio al diritto di difesa spesso può addirittura impedire l’effettivo svolgimento del contraddittorio. Infatti, le prove offerte da una parte sono fondamentali per la valutazione processuale di una vicenda e la loro mancata messa a disposizione dell’altra parte impedisce che venga emessa una decisione rispettosa dei canoni del giusto processo. D’altra parte, l’esigenza di riservatezza e di protezione dei segreti commerciali può essere garantita da altre misure. In questo caso, è chiaro che il diritto al contraddittorio e il diritto alla difesa prevarranno quando si adotta un approccio proporzionale.

Il quadro dell’ordine pubblico nel diritto interno è stato delineato dall’Assemblea generale delle Camere civili della Corte di Cassazione come contraddizione con i valori fondamentali del diritto turco, il senso generale turco di decenza e moralità, la concezione di base della giustizia su cui si basano le leggi turche, i diritti e le libertà fondamentali sanciti dalla Costituzione, i principi comuni validi in ambito internazionale, il livello di civiltà delle comunità civili, la società, il regime politico ed economico, i diritti e le libertà umane. La determinazione se la sentenza straniera oggetto della richiesta di riconoscimento ed esecuzione sia contraria all’ordine pubblico turco è essenzialmente lasciata alla discrezione del giudice. Tuttavia, nell’esercizio della sua discrezionalità, il giudice deve tenere conto della ragion d’essere del diritto internazionale privato e dei principi generali di tale diritto” (Corte di Cassazione HGK 26.11.2014 T. e 2013/1135-2014/973).

Sempre nel caso di specie, “Per quanto riguarda l’esame della relazione del marzo 2010, che è stata in gran parte presa come base per il lodo da parte del Tribunale Arbitrale, in violazione delle regole procedurali concordate dalle parti, consentendo che la relazione fosse inserita nel fascicolo in modo incompleto, nascondendo i nomi delle persone che hanno preparato la relazione di esame, la parte relativa al modello finanziario e al metodo utilizzato per il calcolo del valore e lo scopo per il quale la relazione era stata predisposta, e nascondendo l’originale e la copia della relazione ai convenuti che dubitano dell’esistenza di tale relazione e che possa essere stata alterata, Il fatto che ai convenuti non sia stato permesso nemmeno di vedere la bozza di relazione preparata dal loro esporto, che ai convenuti sia stato impedito di controinterrogare le persone che hanno preparato queste relazioni, e che tutta questa segretezza non sia stata basata su alcuna base ragionevole e legale, sollevando dubbi sull’imparzialità del Tribunale Arbitrale, ha portato a concludere che il diritto dei convenuti di accedere alle prove e di difendersi durante il procedimento arbitrale è stato gravemente violato.

La limitazione del diritto di difesa e quindi la violazione del diritto a un processo equo costituisce anche una chiara violazione dell’ordine pubblico turco“.

Nel caso di specie, sono poi state affrontate pure altre questioni processuali che non interessano nell’ambito del presente scritto.

Tuttavia, la conclusione più importante che si può trarre dalla suddetta decisione è che, sebbene i giudici turchi si astengano dall’esaminare il merito della decisione arbitrale in sede di riconoscimento ed esecuzione della stessa, utilizzeranno comunque il loro potere discrezionale per garantire che i procedimenti arbitrali siano condotti in conformità al principio di equità.

Per questo motivo, quando si programma di eseguire in Turchia un lodo arbitrale, dovrebbe essere tenuto in considerazione non solo il testo del lodo arbitrale ma, alla luce dei principi stabiliti dalla giurisprudenza, anche l’intero procedimento arbitrale.

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