La Corte di Appello di Milano, con la pronuncia in commento (n. 3466 del 4 novembre 2022, disponibile qui), definisce in rito un procedimento di impugnazione di un lodo arbitrale (reso all’esito di un procedimento arbitrale rituale di diritto avente ad oggetto una controversia in tema di affitto di ramo d’azienda) accogliendo l’eccezione di tardività sollevata dalla parte appellata.
In fatto, la parte appellata aveva notificato la copia informatica del lodo ricevuta via posta elettronica certificata dal Segretario del Collegio Arbitrale, anziché una copia dichiarata conforme all’originale cartaceo. Per la precisione, la parte appellata aveva notificato copia informatica del lodo arbitrale attestando che “la copia informatica del file denominato “Lodo definitivo.pdf”, è conforme all’originale informatico comunicato dal Collegio Arbitrale a mezzo PEC“.
L’appellante aveva notificato il proprio appello oltre il termine breve di 90 giorni dalla notifica del lodo, previsto ai sensi dell’art. 828, co. 1, cod. proc. civ., di qui l’eccezione di inammissibilità dell’appello per tardività.
La parte appellante si richiama al principio di cui all’art. 824 cod. proc. civ. a mente del quale: “gli arbitri redigono il lodo in uno o più originali. Gli arbitri danno comunicazione del lodo a ciascuna parte mediante consegna di un originale o di una copia attestata conforme dagli stessi arbitri, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del lodo“. In sostanza, la parte appellante contesta l’inammissibilità dell’appello eccependo la nullità (o comunque l’invalidità) della notificazione effettuata dalla parte appellata, in quanto avente ad oggetto una copia del lodo non dichiarata conforme all’originale cartaceo (e come tale inidonea, a detta della parte appellante, a far decorrere il termine breve di cui all’art. 828 cod. proc. civ.).
In favore della tesi di parte appellata, la Cassazione aveva avuto modo di stabilire il seguente principio: “In tema di ricorso per cassazione, la notifica della sentenza impugnata effettuata alla controparte a mezzo PEC è idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione nei confronti del destinatario ove il notificante provi di aver allegato e prodotto la copia cartacea del messaggio di trasmissione, delle ricevute di avvenuta consegna e di accettazione, della relata di notificazione nonché della copia conforme della sentenza, salvo che il destinatario della notifica non ne contesti la regolarità sotto uno o più profili. (Nella specie, la S.C. ha escluso la tardività del ricorso per cassazione, dedotta dal controricorrente con riferimento alla prima notifica effettuata a mezzo PEC, in quanto il ricorrente ne aveva contestata la regolarità in relazione all’estrazione della copia su supporto analogico ed il notificante aveva pertanto proceduto a una seconda notifica, con conseguente decorrenza del termine per impugnare dalla data di quest’ultima)“. (Cass., Sez. Lavoro, 19 giugno 2019, n. 16421).
Nel senso della necessità di una corretta attestazione di conformità, a pena di nullità della notificazione, anche una pronuncia della Corte di Appello di Roma: “Ai fini della validità della notifica via pec il notificante deve redigere una relazione di notifica redatta, come prescrive l’art. 3-bis L 53/1994, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. Tale relazione deve contenere … l’attestazione di conformità di cui al secondo comma del medesimo articolo, cioè l’attestazione prevista nel caso in cui l’atto da notificare sia cartaceo ed è stato, quindi, generato con lo scanner un file contenente la scansione per immagine dello stesso. … La mancanza nella relata dell’attestazione di conformità della copia informatica al cartaceo da cui è tratta è sanzionata dall’art. 11 della L. n. 53/1994 con la nullità della notificazione” (C. App. Roma 25 novembre 2019, n.4197).
Tuttavia, e giustamente, la Corte di Appello di Milano rifugge approcci eccessivamente formalistici allorquando, come nel caso concreto, non sia in discussione la “conoscenza legale del lodo acquisita dalla parte impugnante per effetto dell’attività notificatoria della controparte, volta a provocarne l’impugnazione“.
E infatti, la Corte di Appello di Milano fa proprio l’indirizzo giurisprudenziale di Cassazione in tema di notificazione delle sentenze secondo il quale: “Alla regola secondo cui la notificazione della sentenza non ammette equipollenti, per i fini di cui all’art. 326 c.p.c., si fa tuttavia eccezione in un caso: quando la parte abbia non solo acquisito conoscenza legale – e non di mero fatto – della sentenza, ma l’abbia acquisita con un atto non ad altro destinato, che a provocarne l’impugnazione, ovvero ad impugnarla (così già Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1539 del 02/02/2012, Rv. 621568, in motivazione; nonché, più esplicitamente, Sez. 3, Sentenza n. 5793 dell’8.3.2017)” (cfr. Cass., Sez. III Civ., 26 febbraio 2019, n. 5495).
Non solo. La Corte di Appello di Milano si spinge oltre rilevando che anche ove vi fosse un vizio nell’attività notificatoria della appellata, per non essere stata notificata la copia scansionata dell’originale cartaceo (bensì per essere stata notificata la copia informatica ricevuta dal Segretario del Collegio Arbitrale), tale vizio non sarebbe da considerarsi idoneo ad inficiare la notifica ai fini della decorrenza del termine breve.
In questo senso, la Corte di Appello di Milano aderisce al (e richiama espressamente il) principio espresso dalla giurisprudenza di Cassazione secondo cui “La mancanza, nella copia della sentenza notificata, della attestazione di conformità all’originale, rilasciata dal cancelliere, non incide sulla validità della notificazione, attesa la tassatività dei casi di nullità previsti dall’art. 160 c.p.c., e non ne comporta l’inidoneità a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, salvo che il destinatario della notifica non lamenti l’incompletezza della copia ricevuta o la difformità tra tale copia e l’originale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione la notificazione della copia del provvedimento impugnato, a sua volta pervenuta al notificante dalla cancelleria in esecuzione dell’adempimento imposto dall’art. 133 c.p.c., in quanto la stessa era stata effettuata a mezzo p.e.c. dal procuratore della parte notificante e non vi era contestazione circa la sua corrispondenza all’originale)” (Cass., Sez. III Civ., 29 marzo 2022, n. 10138).
Sul punto pare pertinente anche Cass., Sez. III Civ., 08 novembre 2019, n. 28818, secondo cui: “Le eventuali irritualità delle notifiche a mezzo PEC rilevano in quanto siano rapportate in concreto alla lesione del diritto di difesa della controparte, e ad una specifica doglianza di questa sulle conseguenze di quelle irritualità; in base al principio di correttezza e leale collaborazione, se non di autoresponsabilità in capo ad entrambe le parti, non hanno rilievo le irritualità in relazione alle quali la parte interessata non abbia dedotto, e se del caso provato, lo specifico pregiudizio subito. (Nella specie, è stato escluso rilievo alla carenza di asseverazione o attestazione di conformità della copia della sentenza notificata, in relazione alla decorrenza del termine breve di impugnazione.)“.
Nel medesimo senso, si è del resto recentemente espressa anche altra giurisprudenza di merito:
“La notifica a mezzo pec della sentenza, ancorché priva dell’attestazione di conformità all’originale del provvedimento estratto dal fascicolo telematico, è idonea a far decorrere il termine breve per proporre l’impugnazione se la parte destinataria non provi che la irritualità della notifica abbia menomato il suo diritto di difesa (ad esempio per incompletezza della copia, o per non conformità al suo originale), non essendo sufficiente la generica deduzione della non conformità o irritualità della stessa.” (C. App., Firenze, 29 settembre 2021, n. 1828);
“La notifica della sentenza effettuata a mezzo PEC è idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione nei confronti del destinatario se la parte notificante alleghi e produca la copia del messaggio di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, le ricevute di avvenuta consegna e accettazione, la relata di notifica sottoscritta digitalmente dal difensore, nonché l’atto notificato. Va altresì precisato che anche la notifica telematica della sentenza mediante copia informatica priva di regolare attestazione di conformità all’originale è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione.” (C. App. Catania, 10 febbraio 2022, n. 276).
In conclusione, nel fare proprio un siffatto orientamento, la Corte di Appello di Milano conferma che, anche in ambito di notificazioni di lodi arbitrali, l’eventuale carenza di attestazione di conformità all’originale (e a maggior ragione ogni sua irregolarità), non invalida la notificazione né impedisce la decorrenza del termine breve per l’impugnazione laddove in giudizio venga accertato che la copia del lodo notificata è effettivamente conforme all’originale.