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Il 1° marzo 2023 rappresenta una data importante per chi in Italia si occupa di arbitrato: entra infatti in vigore la riforma del codice di procedura civile, che contiene interventi mirati ma estremamente rilevanti per la materia arbitrale, ed entra in vigore anche il nuovo regolamento arbitrale della Camera arbitrale di Milano (il cui testo è disponibile qui).
Esaminando quest’ultimo, le disposizioni maggiormente interessanti riguardano i poteri cautelari degli arbitri CAM.
Il nuovo art. 818 cod. proc. civ. consente alle parti di attribuire poteri cautelari agli arbitri, purché ciò sia fatto con la convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all’instaurazione del giudizio arbitrale, anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali.
E ai sensi dell’art. 26 del nuovo regolamento arbitrale CAM, il Tribunale arbitrale ha il potere di adottare tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che non siano vietati da norme inderogabili applicabili al procedimento. Si tratta di una disposizione in realtà da tempo presente nel regolamento arbitrale, che però trova ora, in virtù della riforma, una ben più ampia applicazione.
Lo stesso art. 26 del nuovo regolamento arbitrale CAM prevede pure, ove ve ne siano i presupposti, l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte, che potranno poi essere confermati, modificati o revocati dopo che sia stato suscitato il contraddittorio.
Se poi il Tribunale arbitrale non è ancora costituito, le parti potranno rivolgere le loro istanze cautelari o al Giudice dello Stato (ai sensi del nuovo art. 818, co. 2, cod. proc. civ.), oppure all’arbitro d’urgenza disciplinato dall’art. 44 del nuovo regolamento arbitrale CAM.
Si ha dunque una competenza concorrente diacronica (il Giudice dello Stato è competente prima della costituzione del Tribunale arbitrale, quest’ultimo dal momento della sua costituzione) e una competenza concorrente sincronica (sia il Giudice dello Stato che l’arbitro d’urgenza CAM sono competenti prima della costituzione del Tribunale arbitrale che sarà chiamato a decidere sul merito).
Un aspetto di particolare interesse è rappresentato dalla disciplina intertemporale: il nuovo regolamento arbitrale CAM si applica ai procedimenti arbitrali promossi a far data dal 1° marzo 2023. Nessuna rilevanza viene data, in relazione all’attribuzione di poteri cautelari agli arbitri CAM, successivamente (art. 26 del regolamento arbitrale) o precedentemente alla costituzione del Tribunale arbitrale (art. 44 del regolamento arbitrale), al momento di conclusione della convenzione di arbitrato.
In effetti, il rinvio contenuto nella clausola compromissoria al regolamento arbitrale deve essere considerato come un rinvio mobile, ai sensi dell’art. 832, co. 3, cod. proc. civ. Questo perché la scelta per l’arbitrato amministrato si fonda sulla fiducia delle parti per l’istituzione arbitrale; fiducia che – come osservato in dottrina – non può risolversi nella cristallizzazione di un assetto regolamentare alla data della clausola compromissoria, ma deve invece consentire all’istituzione di modificare il proprio regolamento, anche – come avvenuto nel caso di specie – per tener conto di sopravvenuti mutamenti normativi.
Quella effettuata dalla Camera arbitrale di Milano nel suo nuovo regolamento è senz’altro una scelta coraggiosa (atteso anche il rischio di reclamo ai sensi degli artt. 818-bis e 829, co. 1, cod. proc. civ.), ma che pare egualmente condivisibile, alla luce dell’appena vista piena compatibilità con la disciplina normativa dell’arbitrato amministrato e con la ratio della stessa. E in questa prospettiva ha pure rilevanza la circostanza che il regolamento arbitrale già prevedesse l’emissione di provvedimenti cautelari in corso di causa, con una disposizione che ha visto espandere il suo ambito di applicazione in conseguenza della riforma.
Certo non mancheranno impugnazioni dei provvedimenti cautelari emessi dagli arbitri CAM e la giurisprudenza che su di esse si formerà verrà come consueto pubblicata e analizzata su questa Rivista.