I rapporti tra arbitrato e processo sono oggetto di una recente pronunzia della Corte di Cassazione (Sez. III Civ., ord. 19 gennaio 2016, n. 783, disponibile qui), che è giunta a una conclusione corretta, in punto (im)possibilità di sospendere un procedimento pendente avanti il giudice statale nell’attesa della definizione di altro giudizio pendente avanti un Tribunale arbitrale, sulla base però di un ragionamento non del tutto corretto. E questo è il motivo per cui desidero commentarla brevemente.
Quali sono le controversie arbitrabili?
Ho letto con interesse una recente pronuncia della Cassazione (Cass., Sez. VI Civ., ord. 21 gennaio 2016, n. 1119, disponibile qui), in tema di definizione delle controversie arbitrabili, anche poiché ha offerto, in riferimento a un arbitrato di diritto comune, una interpretazione dei limiti di arbitrabilità non del tutto coincidente con quella che la stessa Suprema Corte impiega in caso di arbitrato societario.
Arbitrabilità delle controversie societarie
Una recente pronunzia del Tribunale di Roma (sentenza n. 25936 del 30 dicembre 2015, disponibile qui) consente di svolgere una riflessione sul tema dell’arbitrabilità delle controversie societarie e in particolare di quelle aventi ad oggetto l’impugnazione di deliberazioni assembleari.
Arbitrato societario e provvedimenti d’urgenza
Una recente ordinanza del Tribunale di Milano, resa il 22 dicembre 2015 (disponibile qui), torna sul tema del rapporto tra arbitrato societario e competenza residuale del giudice statale in materia di provvedimenti d’urgenza, dando seguito all’ormai più che consolidato orientamento dello stesso Tribunale di Milano (condiviso peraltro anche da altre Corti).
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Ancora sull’impugnazione nel merito
Per la terza volta in un breve lasso di tempo ritorno sul tema dell’impugnazione nel merito (ossia per violazione delle norme di diritto applicabili al merito della controversia) di un lodo reso sulla base di una clausola stipulata prima della riforma del 2006 (e che sul punto nulla dispone), ma in un procedimento promosso nel vigore della riforma.
Per quanti, tra i venticinque lettori di questo blog, si fossero persi le puntate precedenti, ne offro qui di seguito una sintesi.
Impugnazione per errores in judicando
La Corte di Appello di Venezia, nella sua sentenza n. 2722 del 30 novembre 2015 (disponibile qui), affronta la questione della possibilità di impugnare, per violazione delle regole di diritto applicabili al merito della controversia, un lodo pronunciato in un procedimento arbitrale promosso dopo la riforma di cui al d.lgs 2 febbraio 2006, n. 40, in forza però di clausola compromissoria stipulata prima di tale riforma.
Arbitrato ed embargo
La Corte di Cassazione si è recentemente espressa in una vicenda interessante: le conseguenze del divieto di intraprendere o proseguire rapporti economici con uno Stato sovrano (il c.d. embargo) sulla clausola compromissoria contenuta in un contratto anteriormente concluso con tale Stato sovrano.
Il testo integrale della sentenza (la n. 23893 del 24 novembre 2015, pronunciata dalle Sezioni Unite) è disponibile qui.
Arbitrato facoltativo?
Una clausola compromissoria prevede che le controversie relative al contratto in cui essa è inserita “potranno” essere decise da un Tribunale arbitrale: si tratta di un arbitrato facoltativo, nel senso che l’attore potrà scegliere se adire il giudice statale o gli arbitri? O invece la competenza a decidere le liti è senz’altro attribuita esclusivamente agli arbitri? Oppure, infine, si tratta di una clausola compromissoria nulla o comunque inefficace?
Del tema avevo già avuto modo di parlare qui, commentando una ordinanza resa dal Tribunale di Milano. Due recenti pronunzie mi inducono però a tornare sull’argomento: si tratta della sentenza della Corte di Appello di Bologna, Sez. I Civ., 12 novembre 2015, n. 1884 (disponibile qui) e della sentenza della Corte di Cassazione, Sez. VI Civ., 28 ottobre 2015, n. 22039 (disponibile qui).
Arbitrato societario: no al doppio binario
La Corte di Cassazione, con la sentenza della Sez. I Civ., n. 22008 del 28 ottobre 2015 (disponibile qui), ha confermato il suo orientamento contrario al c.d. doppio binario nell’arbitrato societario, ribadendo che l’unica clausola compromissoria che può essere validamente inserita in uno statuto è quella di cui all’art. 34 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.
Impugnazione per nullità
La Corte di Cassazione, con la sentenza della Sez. I Civ. n. 22007 del 28 ottobre 2015 (disponibile qui) è tornata sul tema della disciplina dell’impugnazione per nullità di lodi pronunziati in procedimenti retti da clausole compromissorie concluse prima della riforma dell’arbitrato contenuta nel d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.
Prima della riforma, ai sensi del previgente art. 829, co. 2, cod. proc. civ., “L’impugnazione per nullità [era] (…) ammessa se gli arbitri nel giudicare non hanno osservato le regole di diritto, salvo che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equità, o avessero dichiarato il lodo non impugnabile“. Con la riforma, si è invece scelta una interpretazione diametralmente opposta del silenzio delle parti sul punto. Infatti, ai sensi del vigente art. 829, co. 3, cod. proc. civ., “L’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge. (…)“.