Una recente pronunzia del Tribunale di Milano (n. 1684 del 24 febbraio 2020, disponibile qui) consente di tornare a esaminare un argomento molto interessante, quello delle domande extracontrattuali connesse a un titolo contrattuale e della loro devoluzione in arbitri.
Responsabilità precontrattuale e arbitrato
Un tema molto interessante, sul quale ho già scritto su questo blog (ad esempio, qui e qui) e di cui mi sono pure occupato in un articolo in corso di pubblicazione sulla rivista Danno e Responsabilità, è quello dell’arbitrabilità delle controversie extracontrattuali connesse a un titolo contrattuale.
Una recente pronunzia del Tribunale di Milano (n. 58 dell’8 gennaio 2020, disponibile qui) ha affrontato l’argomento ed è, a mio avviso, molto interessante, sia per il carattere meditato e approfondito della sua motivazione, sia per le conclusioni cui perviene.
Arbitrato e azioni extracontrattuali
Nel precedente post ho esaminato una sentenza, resa in materia di arbitrato e restituzioni contrattuali, che trovo non corretta. Questa sentenza infatti, sulla base di una ricostruzione dogmatica apparentemente ineccepibile, è giunta a conclusioni che, conformi alla giurisprudenza della Suprema Corte, mi sembrano però in contrasto con il favor arbitrati della nostra legge.
Ho quindi fatto una ricerca, in un ambito molto preciso, ma che ritengo molto significativo: quello delle domande ex art. 1669 cod. civ.: domande extracontrattuali, quindi, ma che sono connesse a un rapporto contrattuale. E ho appurato che, in questo caso, taluni Giudici statuali affermano la competenza arbitrale (tanto hanno fatto la Corte di Appello di Catania, nella sentenza n. 820 del 10 aprile 2019, disponibile qui; e la Corte di Appello di Bologna, nella sentenza n. 2453 del 5 ottobre 2018, disponibile qui). E lo fanno nonostante un orientamento contrario della Cassazione (Cass. Sez. II Civ., 3 febbraio 2012, n. 1674, disponibile qui; e Cass., Sez. VI Civ., 15 febbraio 2017, n. 4035, disponibile qui).
Restituzioni e arbitrato
Una recente sentenza del Tribunale di Milano (n. 7884 del 22 agosto 2019, disponibile qui) concerne il tema del rapporto tra restituzioni contrattuali e arbitrato.
Clausola compromissoria e responsabilità extracontrattuale
La riforma del 2006 ha espressamente previsto la possibilità per le parti di far conoscere da arbitri future liti di natura extracontrattuale. Dispone infatti l’art. 808/bis cod. proc. civ., introdotto per l’appunto con la riforma del 2006, che “Le parti possono stabilire, con apposita convenzione, che siano decise da arbitri le controversie future relative a uno o più rapporti non contrattuali determinati (…)“.
Non sono molti i precedenti che concernono l’applicazione dell’art. 808/bis, sì che qualche dubbio può essere nutrito circa la diffusione dell’istituto. E ciò nonostante la sua utilità: esso infatti, in caso di cause connesse relative a pretesi illeciti contrattuali ed extracontrattuali, può ad esempio consentire di evitare le c.d. vie parallele.
Sul punto, si è recentemente pronunziata la Suprema Corte (Cass., Sez. VI Civ., 13 ottobre 2016, n. 20673, disponibile qui), con quella che mi risulta essere la sua prima decisione in materia.
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