Massimario 2015

Roberto Oliva

Corte di Cassazione

  • Cass., SS.UU., 28 aprile 2015, n. 10800 (qui il testo – ne abbiamo parlato qui)
    Sebbene l’art. 83-bis l.fall. affermi la natura accessoria della clausola compromissoria con riferimento alla sola ipotesi ivi presa in considerazione (e, cioè, quella di un giudizio arbitrale pendente e di scioglimento del contratto su iniziativa del curatore ai sensi dell’art. 72 l.fall.), sulla scorta della medesima previsione si deve pervenire alla conclusione, secondo la quale, nell’ipotesi di subentro da parte del curatore nelle situazione giuridiche attive derivanti dal contratto contenente la clausola compromissoria, questa conservi piena efficacia anche nei confronti del curatore: diversamente opinando, infatti, si consentirebbe al curatore di sciogliersi da singole clausole del contratto di cui pure chiede l’adempimento. Né a conclusioni diverse può giungersi in caso di contratto scaduto e non rinnovato, dal momento che l’applicabilità della clausola arbitrale risponde all’esigenza di regolare le situazioni già insorte da quel contratto secondo la procedura ivi stabilita.
  • Cass., SS.UU., 26 maggio 2015, n. 10809 (qui il testo – ne abbiamo parlato qui)
    In tema di arbitrato, qualora le parti non abbiano determinato, nel compromesso o nella clausola compromissoria, le regole processuali da adottare, gli arbitri sono liberi di regolare l’articolazione del procedimento nel modo che ritengano più opportuno, anche discostandosi dalle prescrizioni dettate dal codice di rito, con l’unico limite del rispetto dell’inderogabile principio del contraddittorio, posto dall’art. 101 cod. proc. civ., il quale, tuttavia, va opportunamente adattato al giudizio arbitrale, nel senso che deve essere offerta alle parti, al fine di consentire loro un’adeguata attività difensiva, la possibilità di esporre i rispettivi assunti, di esaminare ed analizzare le prove e le risultanze del processo, anche dopo il compimento dell’istruttoria e fino al momento della chiusura della trattazione, nonché di presentare memorie e repliche e conoscere in tempo utile le istanze e richieste avverse.
  • Cass., Sez. I Civ., 24 giugno 2015, n. 13089 (qui il testo – ne abbiamo parlato qui)
    Il curatore che subentra in un contratto stipulato dal fallito, nel quale sia contenuta una clausola compromissoria, non può disconoscere tale clausola o, in caso di posteriorità della dichiarazione di fallimento alla conclusione dell’arbitrato, non può sottrarsi agli effetti di questo.
    La clausola arbitrale non consente di derogare allo speciale, ed inderogabile, procedimento di verificazione dello stato passivo.
  • Cass., SS.UU., 21 luglio 2015, n. 15200 (qui il testo – ne abbiamo parlato qui)
    A seguito del fallimento del preteso debitore, il procedimento arbitrale deve essere dichiarato interrotto (e risulta comunque improseguibile e improcedibile) e le pretese creditorie possono e debbono essere fatte valere solo ed esclusivamente nella sede concorsuale di accertamento del passivo.
    La disciplina dell’art. 15 del Regolamento CE n. 1346/2000 si applica esclusivamente ai rapporti derivanti da una procedura concorsuale che si instaura tra parti che hanno la propria residenza o sede all’interno dell’Unione Europea. Conseguentemente, in presenza di una procedura concorsuale instaurata in uno Stato Membro UE nei confronti di creditori che abbiano la propria sede o il proprio centro d’affari fuori dalla UE, deve, comunque, trovare applicazione la legge dello Stato in cui la procedura concorsuale viene aperta.
  • Cass., Sez. I Civ., 19 agosto 2015, n. 16901 (qui il testo – ne abbiamo parlato qui)
    La denuncia di vizi fondati sulla violazione di norme processuali non va vista in funzione autoreferenziale di tutela dell’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce, solo, l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte per effetto della violazione denunciata (principio affermato in una vicenda in cui era stato richiesto il riconoscimento di un lodo straniero instaurando direttamente il contraddittorio, omettendo quindi la fase monitoria di cui all’art. 839 cod. proc. civ.).
  • Cass., Sez. VI Civ., 28 agosto 2015, n. 17283 (qui il testo – ne abbiamo parlato qui)
    Non vi è alcuna argomento (né letterale né, tantomeno, di natura sostanziale) dal quale possa desumersi che il legislatore abbia inteso escludere le controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari (ovvero proprio quelle tipicamente insorgenti fra la società ed i soci in relazione ai rapporti sociali) dal novero di quelle arbitrabili, qualora abbiano ad oggetto diritti disponibili.
  • Cass., Sez. VI Civ., 4 settembre 2015, n. 17660 (qui il testo)
    La clausola compromissoria relativa alle controversie sull’interpretazione, la conclusione e la risoluzione di un contratto ricomprende nel suo ambito di applicazione la domanda di risarcimento del danno da inadempimento, la quale, analogamente alla domanda di risoluzione, attiene alla fase esecutiva del contratto, implicando l’accertamento dell’inottemperanza delle parti alle obbligazioni assunte.
  • Cass., Sez. I Civ., 7 settembre 2015, n. 17709 (qui il testo)
    La clausola compromissoria contenuta in un capitolato, generale o speciale, non deve essere approvata specificamente, essendo sufficiente, ai fini della validità della stessa, che la volontà di rimettere ad arbitri la risoluzione di controversie si possa evincere da atto scritto.
  • Cass., Sez. I Civ., 8 settembre 2015, n. 17782 (qui il testo)
    La questione inerente alla incidenza causale dei comportamenti attribuiti a uno dei contraenti rispetto all’attuazione del programma contrattuale implica imprescindibili valutazioni di merito non apprezzabili in sede rescindente.
  • Cass., Sez. VI Civ., 10 settembre 2015, n. 17950 (qui il testo – ne abbiamo parlato qui)
    L’art. 2482-ter cod. civ., che non consente di procedere all’azzeramento ed alla successiva ricostituzione del capitale sociale se non in presenza di una situazione patrimoniale, redatta in conformità dei principi di chiarezza e di precisione del bilancio, dalla quale risulti che il capitale sia andato integralmente perso, non solo rappresenta norma imperativa, ma contiene precetti dettati – oltre che nell’interesse dei singoli soci ad essere correttamente informati dell’andamento della gestione societaria – anche a tutela dell’affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere l’effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente. Ne consegue che la relativa controversia, in cui vengono in rilievo situazioni sostanziali sottratte alla regolamentazione dell’autonomia privata (ovvero disciplinate da un regime legale che esclude qualsiasi potere di disposizione delle parti, nel senso che esse non possono derogarvi, rinunciarvi o comunque modificarlo), non è riconducibile nell’ambito di quelle compromettibili in arbitri ai sensi dell’art. 34, co. 1, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.
  • Cass., Sez. I Civ., 11 settembre 2015, n. 17956 (qui il testo – ne abbiamo parlato qui)
    La previsione dell’art. 816-septies cod. proc. civ. non appare ricollegabile a una mera richiesta degli arbitri stessi, essendo necessaria – come ben evidenzia il termine “subordinare” utilizzato dal legislatore – una specifica manifestazione della volontà di condizionare la prosecuzione del procedimento al versamento delle somme dovute a titolo di anticipazione delle spese prevedibili.
  • Cass., Sez. VI Civ., 15 settembre 2015, n. 18110 (qui il testo)
    La domanda formulata da socio lavoratore di società cooperativa intesa ad ottenere una tutela della posizione quale lavoratore e non quale socio, cioè come soggetto rivendicante un diritto di partecipazione sociale, non rientra nell’ambito di applicazione della clausola compromissoria contenuta nello statuto della società cooperativa.
  • Cass., Sez. VI Civ., 22 settembre 2015, n. 18707 (qui il testo – ne abbiamo parlato qui)
    Non è nulla per indeterminatezza la clausola compromissoria che, rinviando a un regolamento precostituito ex art. 838 cod. proc. civ., contenga un errore materiale nell’individuazione del regolamento e dell’istituzione arbitrale.
  • Cass., Sez. I Civ., 25 settembre 2015, n. 19075 (qui il testo – ne abbiamo parlato qui)
    Spettando agli arbitri il potere di verificare la regolarità della loro investitura ad opera dei contraenti, la sentenza dichiarativa dell’improponibilità della domanda, per essere la stessa devoluta alla competenza arbitrale, non ha efficacia vincolante nei loro confronti, quanto all’esistenza giuridica ed alla validità della clausola compromissoria; la mancata impugnazione della predetta statuizione comporta pertanto la formazione di un giudicato meramente formale, la cui efficacia preclusiva, limitata al processo in cui è pronunciato, non impedisce la riproposizione della domanda in un diverso giudizio dinanzi ad altra autorità giudiziaria, e non si estende comunque al procedimento arbitrale, il quale non costituisce una prosecuzione del giudizio ordinario.
  • Cass., Sez. I Civ., 25 settembre 2015, n. 19080 (qui il testo)
    L’interpretazione del contratto che è oggetto del contendere si traduce in un’indagine di fatto affidata agli arbitri, censurabile in sede di controllo di legittimità – qual è quello esercitato, nella fase rescindente, dal giudice dell’impugnazione per nullità del lodo arbitrale ex art. 829 cod. proc. civ. – soltanto nel caso in cui la motivazione sia così inadeguata da non consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito dagli arbitri o per violazione delle norme degli artt. 1362 ss. cod. civ.
  • Cass., Sez. I Civ., 29 settembre 2015, n. 19311 (qui il testo)
    Allorché le parti non abbiano previsto l’applicazione nel procedimento arbitrale del rispetto delle forme del giudizio ordinario, la questione della lesione del contraddittorio deve essere esaminata non sotto l’aspetto della violazione, sul piano formale, di una prescrizione preordinata alla realizzazione di tale principio, ma nell’ambito di una ricerca volta all’accertamento di una effettiva negazione della possibilità di dedurre e di contraddire, onde verificare se l’atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se, comunque, l’inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte.
  • Cass., Sez. I Civ., 7 ottobre 2015, n. 20102 (qui il testo)
    Può essere proposto ricorso per cassazione contro la determinazione del compenso e delle spese dovuti agli arbitri dai conferenti l’incarico e liquidati dal Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 814 cod. proc. civ.
  • Cass., Sez. I Civ., 13 ottobre 2015, n. 20558 (qui il testo)
    L’irregolare composizione del collegio arbitrale per difetto in taluno dei componenti di una condizione pattiziamente prevista può essere fatta valere come motivo di nullità non già ai sensi dell’art. 158 cod. proc. civ., il quale si riferisce ai vizi riguardanti la costituzione del giudice, né ai sensi dell’art. 829, co. 1, n. 3, riguardante le sole ipotesi tassativamente previste dall’art. 812, ma ai sensi del n. 2 dell’art. 829, co. 1, e quindi soltanto a condizione che la relativa questione sia stata già dedotta nel giudizio arbitrale.
  • Cass., Sez. VI Civ., 23 ottobre 2015, n. 21666 (qui il testo – ne abbiamo parlato qui)
    Le clausole compromissorie inserite negli atti costitutivi, negli statuti o nei regolamenti di associazioni o federazioni non richiedono una specifica approvazione per iscritto, ai sensi dell’art. 1341 cod. civ., dal momento che la loro efficacia non discende dalla accettazione di condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente da uno dei contraenti, ma dall’adesione all’associazione, la quale, presupponendo una comunanza d’interessi e di risorse, finalizzati al raggiungimento degli scopi previsti dall’atto costitutivo, esclude la possibilità d’individuare un contraente più debole, meritevole della particolare tutela assicurata dalla predetta disposizione.
  • Cass., Sez. I Civ., 26 ottobre 2015, n. 21709 (qui il testo)
    Qualora, con l’impugnazione per nullità, si sostenga che il lodo arbitrale sia stato sottoscritto in data diversa da quella da esso risultante, al fine di far accertare la tardività del deposito del lodo medesimo, si deduce una questione di falso, ammissibile solo se proposta con rituale querela, secondo le forme di cui all’art 221 cod. proc. civ.
    Allorché le parti non abbiano previsto l’applicazione nel procedimento arbitrale del rispetto delle forme del giudizio ordinario, la questione della lesione del contraddittorio deve essere esaminata non sotto l’aspetto della violazione, sul piano formale, di una prescrizione preordinata alla realizzazione di tale principio, ma nell’ambito di una ricerca volta all’accertamento di una effettiva negazione della possibilità di dedurre e di contraddire, onde verificare se l’atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se, comunque, l’inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte.
  • Cass., Sez. I Civ., 26 ottobre 2015, n. 21710 (qui il testo)
    Quando dallo stesso atto contenente il lodo risulti la sottoscrizione di tutti gli arbitri, adottata in un luogo ed in una data risultanti dal medesimo documento, non ricorre la necessità dell’apposizione della data a fianco delle singole sottoscrizioni, dovendosene presumere la contestualità.
    La mancata indicazione nel lodo della sede dell’arbitrato, requisito prescritto ai sensi dell’art. 823, co. 1, n. 5, cod. proc. civ., non ne determina la nullità allorché la sede stessa possa desumersi in via interpretativa.
    Allorché le parti non abbiano previsto l’applicazione nel procedimento arbitrale del rispetto delle forme del giudizio ordinario, la questione della lesione del contraddittorio deve essere esaminata non sotto l’aspetto della violazione, sul piano formale, di una prescrizione preordinata alla realizzazione di tale principio, ma nell’ambito di una ricerca volta all’accertamento di una effettiva negazione della possibilità di dedurre e di contraddire, onde verificare se l’atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se, comunque, l’inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte.
  • Cass., Sez. I Civ., 28 ottobre 2015, n. 22007 (qui il testo – ne abbiamo parlato qui)
    Le modifiche apportate all’art. 829 cod. proc. civ. dalla legge di riforma di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 sono volte a delimitare l’ambito d’impugnazione del lodo arbitrale, laddove le convenzioni concluse prima della sua entrata in vigore continuano ad essere regolate dalla legge previgente, che disponeva l’impugnabilità del lodo per violazione della legge sostanziale, a meno che le parti non avessero stabilito diversamente; ne consegue che, in difetto di una disposizione che ne sancisca la nullità o che obblighi le parti ad adeguarle al nuovo modello, la salvezza di tali convenzioni deve ritenersi insita nel sistema, pur in difetto di un’esplicita previsione della norma transitoria.
  • Cass., Sez. VI Civ., 28 ottobre 2015, n. 22039 (qui il testo – ne abbiamo parlato qui)
    In caso di dubbio in ordine all’interpretazione e alla portata della clausola compromissoria, si deve preferire un’interpretazione restrittiva, che valga ad affermare la giurisdizione statuale. [NOTA: orientamento superato].
  • Cass., Sez. VI Civ., 6 novembre 2015, n. 22748 (qui il testo)
    Ai sensi dell’art. 819-ter cod. proc. civ. l’eccezione di arbitrato deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta. La mancanza di una specifica indicazione in ordine al termine entro il quale l’eccezione dev’essere sollevata impone di fare riferimento alla disciplina generale dettata dall’art. 38 cod. proc. civ., il quale dispone che l’incompetenza, tanto per materia quanto per valore o per territorio, dev’essere eccepita, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata.
  • Cass., Sez. VI Civ., 12 novembre 2015, n. 23176 (qui il testo)
    Ai sensi dell’art. 819-ter cod. proc. civ., così come novellato dall’art. 22 del d.lgs. n. 40 del 2006, la sentenza del giudice di merito affermativa o negatoria della propria competenza sulla convenzione di arbitrato è impugnabile con regolamento di competenza, necessario o facoltativo (arti. 42 e 43 cod. proc. civ.) a seconda che sia stata decisa solo la questione di competenza, ovvero questa insieme col merito.
    In mancanza di impugnazione, in ragione del giudicato sulla competenza degli arbitri, non può più esser messo in discussione l’atto che ne sta alla base (ovvero la clausola compromissoria) e, perciò, per le stesse ragioni, anche quello che ne costituisce lo sviluppo, ossia la pronuncia arbitrale.
  • Cass., Sez. I Civ., 18 novembre 2015, n. 23629 (qui il testo – ne abbiamo parlato qui)
    La qualificazione dell’arbitrato incide sul problema processuale dell’ammissibilità della impugnazione del lodo per nullità, atteso che il lodo irrituale non è soggetto al regime di impugnazione previsto per quello rituale dagli artt. 827 ss. cod. proc. civ., bensì alle impugnative negoziali, con riferimento sia alla validità dell’accordo compromissorio sia all’attività degli arbitri, da proporre con l’osservanza delle norme ordinarie sulla competenza e del doppio grado di giurisdizione.
  • Cass., SS.UU., 24 novembre 2015, n. 23893 (qui il testo – ne abbiamo parlato qui)
    In caso di c.d. embargo avente ad oggetto le prestazioni dedotte in un contratto precedentemente stipulato, la clausola compromissoria ivi contenuta, originariamente valida, è diventata nulla per sopravvenuta indisponibilità del diritto.
  • Cass., Sez. I Civ., 2 dicembre 2015, n. 24553 (qui il testo)
    L’obbligo di esposizione sommaria dei motivi della decisione imposto agli arbitri dall’art. 823, n. 5, cod. proc. civ., il cui mancato adempimento integra la possibilità di impugnare il lodo ai sensi dell’art. 829, co. 1, nn. 4 e 5 cod. proc. civ., può ritenersi non soddisfatto solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente carente da non consentire di comprendere l’iter logico che ha determinato la decisione arbitrale o contenga contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo tali da rendere incomprensibile la ratio della decisione.
  • Cass., Sez. I Civ., 2 dicembre 2015, n. 24556 (qui il testo)
    Il lodo arbitrale irrituale è impugnabile solo per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, come l’errore, la violenza, il dolo e l’incapacità delle parti che hanno conferito l’incarico, o dell’arbitro stesso. in particolare, l’errore rilevante è solo quello attinente alla formazione della volontà degli arbitri, che si configura quando questi abbiano avuto una falsa rappresentazione della realtà per non aver preso visione degli elementi della controversia o per averne supposti altri inesistenti, ovvero per aver dato come contestati fatti pacifici o viceversa, mentre è preclusa ogni impugnativa per errori di diritto, sia in ordine alla valutazione delle prove che in riferimento alla idoneità della decisione adottata a comporre la controversia.

  • Cass., Sez. I Civ., 2 dicembre 2015, n. 24558 (qui il testo)
    Nell’arbitrato rituale le parti mirano a pervenire ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all’art. 825 cod. proc. civ. con l’osservanza delle regole del procedimento arbitrale, mentre nell’arbitrato irrituale esse intendono affidare all’arbitro la soluzione di controversie soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà. Ne consegue che ha natura di arbitrato irrituale quello previsto da una clausola compromissoria che enunci l’impegno delle parti di considerare il carattere definitivo e vincolante del lodo, al pari del negozio concluso e quindi come espressione della propria personale volontà, restando di contro irrilevanti sia la previsione della vincolatività della decisione, anche se firmata solo dalla maggioranza degli arbitri (dato che pure l’arbitrato libero ammette tale modalità), e sia la previsione di una decisione secondo diritto, senza il rispetto delle forme del codice di rito, ma nel rispetto del contraddittorio, attesa la sua compatibilità con l’arbitrato libero e il necessario rispetto anche in quest’ultimo del principio del contraddittorio, in ragione dello stretto collegamento tra l’art. 101 cod. proc. civ. e gli artt. 2, 3 e 24 Cost. ed in linea con l’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo.
  • Cass., Sez. II Civ., 14 dicembre 2015, n. 25137 (qui il testo)
    In tema di giudizio arbitrale il vizio di motivazione deducibile ai sensi dell’art. 829 cod. proc. civ. in relazione all’art. 823 cod. proc. civ., come motivo di nullità del lodo, è ravvisabile nelle sole ipotesi in cui manchi del tutto la motivazione o sia a tal punto carente da non consentire l’iter del ragionamento seguito dagli arbitri e di individuare la ratio della decisione impugnata.
  • Cass., Sez. I Civ., 18 dicembre 2015, n. 25513 (qui il testo)
    Nell’arbitrato irrituale, attesa la sua natura volta ad integrare una manifestazione di volontà negoziale sostitutiva di quella delle parti in conflitto, il lodo è impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare simile manifestazione di volontà, con conseguente esclusione dell’impugnazione per nullità prevista dall’art. 828 cod. proc. civ.; pertanto, l’errore del giudizio arbitrale, deducibile in sede impugnatoria, per essere rilevante, deve integrare gli estremi della essenzialità e riconoscibilità di cui agli artt. 1429 e 1431 cod. civ., mentre non rileva l’errore commesso dagli arbitri con riferimento alla determinazione adottata in base al convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti.
  • Cass., Sez. I Civ., 18 dicembre 2015, n. 25525 (qui il testo)
    L’impugnazione del lodo per vizi attinenti al procedimento di nomina degli arbitri è ammessa dall’articolo 829 n. 2 cod. proc. civ. se la relativa nullità sia stata dedotta nel corso del giudizio arbitrale.
  • Cass., Sez. I Civ., 21 dicembre 2015, n. 25670 (qui il testo)
    Nell’indagine volta ad individuare la natura dell’arbitrato, oltre che dell’intero contesto della clausola compromissoria, deve tenersi conto, quale criterio sussidiario di valutazione, della condotta complessiva tenuta delle parti nelle trattative, nella formulazione dei quesiti, nello stesso corso del procedimento arbitrale e successivamente alla pronuncia del lodo, ad essa attribuendo il rilievo consentito dall’art. 1362 cod. civ. che, come è noto, conferisce la possibilità di utilizzare il comportamento complessivo delle parti in via sussidiaria, ove i risultati dell’interpretazione letterale e logico-sistematica non siano appaganti.

Corti di Appello

  • Corte di Appello di Torino, 9 ottobre 2015, n. 1784 (qui il testo)
    Va dichiarata l’inammissibilità di una impugnazione di lodo arbitrale che, confondendo i concetti di ordine pubblico e di norme imperative, tenti di travestire l’impugnazione per violazione di regole di diritto con una censura formalmente prevista dall’art. 829 cod. proc. civ.
  • Corte di Appello di Venezia, 12 ottobre 2015, n. 2361 (qui il testo – ne abbiamo parlato qui)
    La clausola compromissoria contenuta in un preliminare di compravendita sopravvive, sebbene non riprodotta nel contratto definitivo, trattandosi di contratto autonomo avente funzione distinta dal contratto preliminare.
  • Corte di Appello di Brescia, 9 novembre 2015, n. 1147 (qui il testo)
    In caso di lodo pronunciato all’esito di procedimento nel quale la domanda è stata proposta successivamente alla data in vigore del d.lgs. 40/2006, in forza del disposto della norma transitoria dell’art 27, co. 4, d.lgs. cit., al giudizio di impugnazione deve applicarsi la normativa processuale introdotta dalla novella, e quindi anche l’art 829, co. 3, cod. proc. civ. che sancisce che “l’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge”. [NOTA: si tratta di orientamento superato]
  • Corte di Appello di Bologna, 12 novembre 2015, n. 1884 (qui il testo – ne abbiamo parlato qui)
    Ove una clausola compromissoria preveda che tutte le controversie derivanti dal contratto in cui è inserita possano essere deferite ad arbitri, si deve ritenere che tale clausola contenga la previsione di una mera facoltà delle parti e non anche di un obbligo di compromettere in arbitri eventuali future controversie.
  • Corte di Appello di Venezia, 30 novembre 2015, n. 2722 (qui il testo – ne abbiamo parlato qui).
    In caso di lodo pronunciato all’esito di procedimento nel quale la domanda è stata proposta successivamente alla data in vigore del d.lgs. 40/2006, in forza del disposto della norma transitoria dell’art 27, co. 4, d.lgs. cit., al giudizio di impugnazione deve applicarsi la normativa processuale introdotta dalla novella, e quindi anche l’art 829, co. 3, cod. proc. civ. che sancisce che “l’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge”. [NOTA: si tratta di orientamento superato].

Tribunali

  • Tribunale di Milano, ord. 22 gennaio 2015 (qui il testo – ne abbiamo parlato qui)
    Ove una clausola compromissoria, nella specie contenuta in uno statuto sociale, preveda che le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale possano essere devolute alla cognizione di un arbitro unico, ne deriva che le parti hanno la facoltà di adire l’arbitro, ma se una dissente rimane obbligata la scelta della giurisdizione ordinaria.
  • Tribunale di Milano, 12 giugno 2015, n. 7286 (qui il testo)
    E’ opponibile al curatore di una procedura fallimentare la clausola compromissoria contenuta nel titolo da cui egli fa discendere il diritto azionato.
  • Tribunale di Milano, 28 luglio 2015, n. 9115 (qui il testo – ne abbiamo parlato qui)
    Il principio della non compromettibilità in arbitri delle delibere in materia di bilancio attiene (propriamente ed esclusivamente) alla inderogabilità dei principi normativi di redazione del bilancio quale documento obbligatorio rivolto non solo ai soci ma alla generalità dei terzi e come tale non riguarda affatto eventuali vizi relativi alla procedura di formazione della volontà assembleare ma propriamente ed esclusivamente vizi (sostanziali) di chiarezza e verità del bilancio. Ne discende che sussiste la concorrente competenza del Giudice statuale e degli arbitri, in applicazione delle “vie parallele” di tutela ex art. 819-ter cod. proc. civ., ove una medesima delibera venga impugnata sia per vizi formali (competente a conoscere i quali è l’arbitro) sia per vizi sostanziali (competente a conoscere i quali è il Giudice statuale).
  • Tribunale di Milano, 6 agosto 2015, n. 9301 (qui il testo)
    L’errore rilevante per la pronuncia di invalidità del lodo irrituale deve riguardare la percezione, da parte degli arbitri, degli elementi e dei dati di fatto sottoposti al loro esame dai soggetti che stipularono il compromesso e non, invece, le loro determinazioni, posto che costoro non esprimono una propria volontà negoziale, ma danno contenuto a quella delle parti.
  • Tribunale di Roma, 17 settembre 2015, n. 18316 (qui il testo – ne abbiamo parlato qui)
    In presenza di clausola compromissoria statutaria, che devolva agli arbitri la cognizione di tutte le controversie derivanti dal rapporto sociale, rientra nella competenza arbitrale la controversia relativa al rimborso di un finanziamento soci, pure se il preteso creditore, alla data della domanda, non rivestiva più la qualità di socio.
  • Tribunale di Milano, 22 settembre 2015, n. 10610 (qui il testo – ne abbiamo parlato qui)
    A fronte di un dubbio concernente l’ambito di applicazione di una clausola compromissoria (nella specie, si trattava di clausola compromissoria statutaria), soccorre la disposizione di cui all’art. 808-quater cod. proc. civ., secondo la quale «nel dubbio, la convenzione d’arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce», così imponendo un’interpretazione estensiva del perimetro di applicazione della clausola in parola.
  • Tribunale di Roma, 28 settembre 2015, n. 19215 (qui il testo – ne abbiamo parlato qui)
    L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del Giudice statuale ad emettere un decreto ingiuntivo, ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.
    La sollevata eccezione di arbitrato non può ritenersi abbandonata per effetto dell’eventuale proposizione, addirittura anche se formalmente non in via subordinata, di domanda riconvenzionale.
  • Tribunale di Roma, 1 ottobre 2015, n. 19539 (qui il testo)
    Ai sensi del primo periodo dell’art. 819-ter, co. 1, cod. proc. civ., in ogni caso la competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al Giudice statuale.
  • Tribunale di Roma, 12 ottobre 2015, n. 20390 (qui il testo)
    La liquidazione delle spese e del compenso effettuata direttamente dagli arbitri ha valore di una mera proposta contrattuale che diviene vincolante solo se accettata da tutti i contendenti.
    Il Presidente del Tribunale, adito ai sensi dell’art. 814 cod. proc. civ., può liquidare un unico compenso per tutto il collegio arbitrale ove tutti i membri del collegio gliene facciano richiesta o anche quando la richiesta provenga dal solo presidente del collegio. Fuori di tali ipotesi, ciascun arbitro, può chiedere la liquidazione del compenso a lui spettante agendo in via ordinaria per la liquidazione del proprio compenso.
  • Tribunale di Firenze, 19 ottobre 2015, n. 3537 (qui il testo)
    L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del Giudice statuale ad emettere un decreto ingiuntivo, ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.
  • Tribunale di Roma, 22 ottobre 2015, n. 21243 (qui il testo)
    Il vincolo di giustizia sportiva previsto dallo Statuto della FIGC integra una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, fondata sul consenso delle parti che accettano la soggezione agli organi interni di giustizia.
    Rientrano nella competenza degli organi di giustizia sportiva solo le questioni attinenti alla irrogazione ed applicazione delle sanzioni disciplinari sportive e cioè le questioni attinenti alla fase relativa all’accertamento della sussistenza dell’illecito disciplinare ed alla comminatoria della relativa sanzione, sempre disciplinata dall’ordinamento sportivo.
  • Tribunale di Firenze, 27 ottobre 2015, n. 3667 (qui il testo)
    In caso di connessione pregiudiziale tra domande astrattamente devolute alla cognizione arbitrale e domande oggetto di cognizione del Giudice statuale, l’intera controversia deve essere decisa da quest’ultimo.
  • Tribunale di Catania, 5 novembre 2015, n. 4479 (qui il testo)
    Gli unici soggetti legittimati a sollevare eccezione di arbitrato sono quelli che hanno concluso l’accordo compromissorio (nel caso di specie, il Tribunale di Catania ha rigettato l’eccezione di arbitrato sollevata non dal convenuto che aveva concluso l’accordo arbitrale, ma da un terzo intervenuto nel giudizio).
  • Tribunale di Milano, 9 novembre 2015, n. 12539 (qui il testo)
    Non è applicabile alla clausola compromissoria contenuta nei patti associativi regolanti la costituzione di un’associazione professionale la disciplina d cui all’art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.
  • Tribunale di Milano, 1 dicembre 2015, n. 13494 (qui il testo)
    La deroga alla giurisdizione statuale prevista in un contratto quadro non può in via interpretativa essere stesa ai negozi conclusi in esecuzione dello stesso.
  • Tribunale di Milano, ord. 22 dicembre 2015 (qui il testo – ne abbiamo parlato qui)
    La cognizione cautelare degli arbitri in materia di sospensione dell’efficacia della delibera assembleare impugnata può avere luogo solo qualora sia già intervenuta la nomina degli stessi, residuando invece la competenza del Giudice statuale a conoscere delle istanze d’urgenza proposte sino a quel momento; ciò al fine di garantire nella sua pienezza il diritto costituzionale di difesa – del quale la tutela cautelare è parte integrante – in tutte le fasi della controversia e del procedimento arbitrale.
  • Tribunale di Roma, ord. 23 dicembre 2015 (qui il testo)
    La clausola compromissoria per arbitrato irrituale contenuta nello statuto di una società a responsabilità limitata non comporta l’improponibilità avanti il Giudice statuale dell’istanza cautelare di revoca dell’amministratore ex art. 2476, co. 3, cod. civ. e ciò ancorché l’azione di merito cui detta istanza cautelare è strumentale sia certamente devoluta alla cognizione arbitrale.
  • Tribunale di Roma, 30 dicembre 2015, n. 25935 (qui il testo)
    La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società di persone, che preveda la nomina di un arbitro unico ad opera dei soci e, nel caso di disaccordo, ad opera del Presidente del Tribunale su ricorso della parte più diligente, è affetta, sin dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, da nullità sopravvenuta rilevabile d’ufficio – ove non fatta valere altra e diversa causa di illegittimità in via d’azione – con la conseguenza che la clausola non produce effetti e la controversia può essere introdotta solo davanti al Giudice statuale.
  • Tribunale di Roma, 30 dicembre 2015, n. 25936 (qui il testo)
    L’area dei diritti indisponibili, per i quali non può valere la rimessione ad arbitri, è limitata a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell’ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte; quindi, in materia di diritto societario, rientrano in tale area, con conseguente non compromettibilità in arbitri, soltanto le controversie relative all’impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabile anche d’ufficio dal giudice, cui sono equiparate, ai sensi dell’art. 2479-ter cod. civ., quelle prese in assoluta mancanza di informazione.
  • Tribunale di Milano, 31 dicembre 2015, n. 14874 (qui il testo – ne abbiamo parlato qui)
    Il carattere onnicomprensivo di una clausola compromissoria contenuta in un contratto, ai sensi della quale è devoluta alla cognizione arbitrale ogni controversia inerente il contratto, porta a ritenere ricompresa nell’ambito di tale cognizione sia la domanda di pagamento del corrispettivo contrattuale, sia la domanda di risarcimento del danno derivante dall’inadempimento agli obblighi contrattuale, sia ancora la domanda di risarcimento dei danni derivanti dal preteso abuso di dipendenza economica ai sensi dell’art. 9 della l. 192/98.