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Massimario 2020

Corte di Cassazione

  • Cass., SS.UU., 21 gennaio 2020, n. 1181 (qui il testo)
    La clausola compromissoria costituisce un contratto autonomo ad effetti processuali, anche quando sia inserita nell’atto contenente il contratto cui ineriscono le controversie oggetto della clausola; né, data la loro autonoma funzione, tra i due contratti sussiste tecnicamente un rapporto di accessorietà, per cui la validità e, quindi, anche l’efficacia, della clausola compromissoria devono essere valutate in modo autonomo rispetto al contratto al quale essa si riferisce.
  • Cass., Sez. VI Civ., 3 febbraio 2020, n. 2335 (qui il testo)
    Nei rapporti tra il giudizio ordinario ed il procedimento arbitrale l’art. 819-ter cod. proc. civ. dichiara espressamente inapplicabile l’art. 295 cod. proc. civ., escludendo pertanto, anche nel caso in cui sia configurabile un rapporto di pregiudizialità tra una causa promossa dinanzi al giudice ordinario ed un’altra pendente dinanzi agli arbitri o in relazione alla quale sia prevista la definizione a mezzo di arbitrato, la possibilità di disporre la sospensione della prima in attesa della decisione di quest’ultima.
  • Cass., Sez. I Civ., 12 febbraio 2020, n. 3447 (qui il testo)
    L’ammissibilità della denunzia di nullità del lodo arbitrale per inosservanza di regole di diritto è circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Una tale denunzia, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, postula l’allegazione esplicita dell’erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi.
  • Cass., Sez. VI Civ., 13 febbraio 2020, n. 3523 (qui il testo)
    Nel caso di emissione di un decreto ingiuntivo contro più condebitori solidali, il carattere litisconsortile facoltativo del cumulo che si realizza ove lo stesso sia da loro separatamente opposto e solo uno, o alcuni, di essi eccepiscano l’incompetenza territoriale del giudice a pronunciarlo, rende tale eccezione rilevante soltanto per chi l’ha formulata, restando invece escluso – salvo il caso di tempestivo rilievo d’ufficio di quell’incompetenza, se ne sussista il potere in capo al giudice, anche per gli altri litisconsorti – che, pur riunite le opposizioni autonomamente proposte, possa dichiararsi l’incompetenza e la conseguente caducazione del decreto suddetto anche riguardo ai coobbligati non eccipienti, per i quali invece il giudizio può legittimamente procedere innanzi al giudice adito. A conclusioni analoghe deve pervenirsi per la dichiarazione di incompetenza in relazione a competenza arbitrale, posto che, ai sensi dell’art. 819-ter, co. 1, cod. proc. civ., l’eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta.
  • Cass., Sez. I Civ., 13 febbraio 2020, n. 3651 (qui il testo)
    In tema di arbitrato rituale, l’art. 819-ter cod. proc. civ., il quale prevede l’impugnabilità con il solo regolamento di competenza delle pronunce affermative o negative della competenza in relazione ad una convenzione di arbitrato, si applica a tutte le sentenze pronunciate dopo l’entrata in vigore della citata disposizione (2 marzo 2006), a prescindere dalla data di instaurazione del relativo processo. La soluzione interpretativa si impone in ragione della riconosciuta natura giurisdizionale dell’arbitrato rituale ed in applicazione del principio tempus regit actum, per il quale, in assenza di diversa disposizione transitoria, il regime di impugnabilità dei provvedimenti va desunto dalla disciplina vigente quando essi sono venuti a giuridica esistenza.
  • Cass., Sez. I Civ., 19 febbraio 2020, n. 4254 (qui il testo)
    A norma dell’art. 819-ter cod. proc. civ. la sentenza, con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d’arbitrato, è impugnabile a norma degli articoli 42 e 43 del codice di rito, ossia con regolamento di competenza.
  • Cass., Sez. VI Civ., 25 febbraio 2020, n. 4956 (qui il testo)
    Il procedimento di cui all’art. 150 l.fall. ha natura monitoria; da ciò consegue che, ove lo statuto sociale contenga una clausola compromissoria che devolva le controversie tra società e soci ad arbitri, in caso di opposizione all’ingiunzione emessa dal Giudice delegato in cui sia stata sollevata eccezione di compromesso, l’ingiunzione va revocata e deve essere dichiarata la competenza arbitrale.
    La controversie relativa all’obbligo di esecuzione dei conferimenti nell’ambito di una società a responsabilità limitata ha ad oggetto diritti disponibili e pertanto è arbitrabile.
  • Cass., Sez. I Civ., 28 febbraio 2020, n. 5601 (qui il testo)
    Oggetto del motivo d’impugnazione del lodo arbitrale non può essere altro (nella fase rescindente), ex art. 829 cod. proc. civ., che la nullità del lodo stesso, per i motivi indicati dalla legge, e non la nullità del contratto oggetto del lodo.
  • Cass., Sez. I Civ., 5 marzo 2020, n. 6185 (qui il testo)
    Anche nel regime precedente la riforma di cui alla l. 26 novembre 1990, n. 353, l’eccezione di clausola arbitrale doveva obbligatoriamente essere sollevata in limine litis con la prima difesa tenuto conto della derogabilità della competenza arbitrale.
  • Cass., Sez. VI Civ., 6 marzo 2020, n. 6496 (qui il testo)
    Ai sensi del combinato disposto degli articoli 42, 43 e 819-ter, co. 1, cod. proc. civ., l’unico mezzo di impugnazione disponibile per contestare la pronunzia del primo Giudice che abbia negato la propria competenza, per essere la controversia devoluta ad arbitri, o limitatamente al capo che abbia affermato la propria competenza, è il regolamento di competenza, l’appello essendo ammissibile soltanto nel caso in cui sia impugnata anche la decisione sul merito.
  • Cass., Sez. I Civ., 10 marzo 2020, n. 6732 (qui il testo)
    La sanzione di nullità prevista per il lodo che contiene
    disposizioni contraddittorie (art. 829, co. 1, n. 11 cod. proc. civ.) va riferita alle diverse componenti del dispositivo, ovvero alla contraddizione tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza quale vizio del lodo soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione, per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale: ovvero, alla stregua dell’art. 829, co. 1, n. 5 cod. proc. civ.
  • Cass., Sez. VI Civ., 10 marzo 2020, n. 6771 (qui il testo)
    La clausola compromissoria contenuta nello statuto di un consorzio dichiarato fallito è applicabile ai giudizi iniziati dal curatore per far valere diritti preesistenti alla procedura concorsuale, a differenza delle azioni volte alla reintegrazione del patrimonio sociale nell’interesse dei soci e dei creditori per i quali la clausola non può operare trattandosi di soggetti terzi rispetto alla società.
  • Cass., Sez. I Civ., 17 marzo 2020, n. 7399 (qui il testo)
    L’eccezione di arbitrato si atteggia in termini di eccezione in senso proprio e stretto, non rilevabile ex officio, riservata quindi all’iniziativa della parte interessata e assoggettata al rispetto di un rigoroso termine di decadenza preclusiva.
    La produzione di un documento contenente una clausola compromissoria non è equiparabile alla proposizione di una eccezione di incompetenza, che deve essere esplicita e inequivoca ed essere contenuta in un atto processuale e non può essere desunta da una mera produzione documentale, se non per il tramite di una inammissibile supplenza vicaria da parte del giudice, che si risolverebbe in una vera e propria ingerenza nel potere dispositivo delle parti.
  • Cass., Sez. I Civ., 17 marzo 2020, n. 7405 (qui il testo)
    La non deferibilità della controversia al giudizio arbitrale per essere la stessa devoluta alla giurisdizione di legittimità o esclusiva del giudice amministrativo non dà luogo ad una questione di giurisdizione in senso tecnico, bensì ad una questione di merito attinente all’esistenza e alla validità del compromesso. Ne consegue che, ponendosi la questione di giurisdizione solo in funzione dell’accertamento della validità del compromesso o della clausola compromissoria nell’ambito delle previsioni di cui all’art. 829, n. 1, cod. proc. civ., essa non può essere sollevata in ogni stato e grado del giudizio col solo limite del giudicato interno, esplicito o implicito, ma trattandosi di questione di merito, può essere sottoposta all’esame del giudice di legittimità solo se sia stata dibattuta e decisa nel giudizio di merito come motivo di nullità del lodo.
  • Cass., Sez, I Civ., 3 aprile 2020, n. 7681 (qui il testo)
    Nel giudizio, a critica vincolata e proponibile entro i limiti stabiliti dall’art. 829 cod. proc. civ., di impugnazione per nullità del lodo arbitrale, vige la regola della specificità della formulazione dei motivi, attesa la sua natura rescindente e la necessità di consentire al giudice, ed alla controparte, di verificare se le contestazioni proposte corrispondano esattamente a quelle formulabili alla stregua della suddetta norma, mentre, in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza conclusiva di quel giudizio, il sindacato di legittimità, diretto a controllarne l’adeguata e corretta sua giustificazione in relazione ai motivi di impugnazione del lodo, va condotto soltanto attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione stessa.
  • Cass., Sez. III Civ., 8 aprile 2020, n. 7759 (qui il testo)
    Benché la P.A., nel suo operare negoziale, si trovi su un piano paritetico a quello dei privati, ciò non significa che vi sia una piena ed assoluta equiparazione della sua posizione a quella del privato, poiché l’Amministrazione è comunque portatrice di un interesse pubblico cui il suo agire deve in ogni caso ispirarsi; ne consegue che alla stessa è preclusa la possibilità di avvalersi, nella risoluzione delle controversie derivanti da contratti di appalto conclusi con privati, dello strumento del c.d. arbitrato irrituale o libero, poiché in tal modo il componimento della vertenza verrebbe ad essere affidato a soggetti (gli arbitri irrituali) individuati, nell’ambito di una pur legittima logica negoziale, in difetto di qualsiasi procedimento legalmente determinato e, perciò, senza adeguate garanzie di trasparenza e pubblicità della scelta.
  • Cass., Sez. I Civ., 27 aprile 2020, n. 8221 (qui il testo)
    In caso di convenzione di arbitrato conclusa dopo l’entrate in vigore della riforma di cui al d.lgs. n. 40 del 2006, si applica il testo dell’art. 829, co. 3, cod. proc. civ., che esclude, salvo diverso patto contrario, l’impugnazione del lodo per violazione di norme di diritto sul merito della controversia.
  • Cass., Sez. VI Civ., 8 maggio 2020, n. 8660 (qui il testo)
    L’attività degli arbitri rituali ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o
    del secondo si configura come questione di competenza.
    Avverso la sentenza del Giudice statuale declinatoria della propria competenza a favore degli arbitri rituali, poiché l’attività di questi ultimi ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, deve essere proposto il regolamento di competenza
    e non l’appello.
  • Cass., Sez. Lav., 9 giugno 2020, n. 10988 (qui il testo)
    La differenza tra l’arbitrato rituale e quello irrituale – aventi entrambi natura privata – va ravvisata nel fatto che nell’arbitrato rituale, le parti mirano a pervenire ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all’art. 825 cod. proc. civ., con l’osservanza delle regole del procedimento arbitrale, mentre nell’arbitrato irrituale esse intendono affidare all’arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie (insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici) soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà.
  • Cass., Sez. I Civ., 15 giugno 2020, n. 11517 (qui il testo)
    Ai sensi dell’art. 48 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, nei giudizi arbitrali per la risoluzione di controversie inerenti o comunque connesse ai lavori pubblici, forniture e servizi il lodo è impugnabile davanti alla Corte di appello, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia; disposizione, questa, che si applica anche ai giudizi arbitrali per i quali non sia scaduto il termine per l’impugnazione davanti alla Corte d’appello alla data di entrata in vigore del decreto legge suddetto.
  • Cass., Sez. I Civ,. 15 giugno 2020, n. 11518 (qui il testo)
    In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all’art. 829, n. 5, cod. proc. civ., in relazione all’art. 823 n. 3 stesso codice, è ravvisabile soltanto nell’ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l’individuazione della ratio della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non motivazione.
  • Cass., Sez. VI Civ., 23 giugno 2020, n. 12240 (qui il testo)
    La nullità del lodo ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 11 cod. proc. civ. non corrisponde a quella dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l’impossibilità
    assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
    Il difetto di motivazione del lodo può essere ravvisato soltanto nell’ipotesi in cui la motivazione manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l’individuazione della ratio della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un iter
    argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico.
  • Cass., Sez. VI Civ., 23 giugno 2020, n. 12251 (qui il testo)
    Ai sensi del dell’articolo 817, co. 2, cod. proc. civ., la parte che non eccepisce nella prima difesa successiva all’accettazione degli arbitri l’incompetenza di questi per inesistenza, invalidità o inefficacia della convenzione di arbitrato, non può per questo motivo impugnare il lodo salvo il caso di controversia non arbitrabile.
  • Cass., Sez. I Civ., 30 luglio 2020, n. 16408 (qui il testo)
    Anche nel processo arbitrale vale il requisito della legittimazione ad agire ed a resistere nel procedimento, che attiene alla regolare costituzione del rapporto processuale ed è questione esaminabile d’ufficio. Essa costituisce, invero, una delle condizioni necessarie per pervenire alla pronuncia della decisione di merito, avendo quindi il giudice in ogni stato e grado del processo il dovere di verificare se ricorrano le condizioni cui l’ordinamento subordina la possibilità che egli emetta una decisione nel merito.
    Mentre, da un lato, competente a decidere sulle questioni relative alla validità del compromesso o del lodo e sulla regolarità della nomina degli arbitri, ai sensi dell’art. 829 cod. proc. civ., è solo il giudice dell’impugnazione del lodo, dall’altro lato ogni questione, afferente il diritto dell’arbitro di ricevere il pagamento dell’onorario, una volta espletato l’incarico conferito nell’ambito del rapporto di mandato intercorrente con le parti, compete al presidente del tribunale, cui, di contro, non è permessa alcuna indagine sulla validità ed efficacia del lodo.
  • Cass., Sez. I Civ., 31 luglio 2020, n. 16553 (qui il testo)
    L’inammissibilità dell’impugnazione del lodo arbitrale per inosservanza di regole di diritto, ai sensi dell’art 829, co. 2, cod. proc. civ., nel caso in cui le parti abbiano autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità, sussiste anche qualora gli arbitri abbiano in concreto applicato norme di legge, ritenendole corrispondenti alla soluzione equitativa della controversia, non risultando, per questo, trasformato l’arbitrato di equità in arbitrato di diritto.
  • Cass., Sez. I Civ., 31 luglio 2020, n. 16554 (qui il testo)
    La sanzione di nullità prevista dall’art. 829, co. 1, n. 11, cod. proc. civ. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.  In particolare, ove sia dedotta la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, che non è espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, il vizio del lodo può assumere rilevanza soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
  • Cass., Sez. I Civ., 31 luglio 2020, n. 16556 (qui il testo)
    Le controversie tra la società o i soci e gli eredi di soci sono implicitamente incluse in quelle compromettibili per legge, in via intrinsecamente consequenziale a quelle tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili.
    La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società di persone con modalità divergenti dall’art. 34, co. 2, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 è affetta da nullità sopravvenuta, rilevabile d’ufficio purché non sia stata fatta valere altra e diversa causa di illegittimità in via d’azione.
  • Cass., Sez. I Civ., 14 agosto 2020, n. 17171 (qui il testo)
    Posto che nell’arbitrato irrituale il lodo può essere impugnato soltanto per i vizi che possono vulnerare la manifestazione della volontà negoziale come l’errore, la violenza, il dolo e l’incapacità delle parti che hanno conferito l’incarico, o dell’arbitro stesso, allorché si deduca che il lodo sia frutto di errore, occorre che esso, per essere rilevante, secondo la previsione dell’art. 1428 cod. civ., debba essere sostanziale – o essenziale – e riconoscibile – artt. 1429 e 1431 cod. civ. – e cioè, occorre che gli arbitri siano incorsi in una falsa rappresentazione o alterata percezione degli elementi di fatto determinata dall’aver ritenuto esistenti fatti che certamente non lo sono e viceversa, ovvero contestati, fatti che tali non sono – analogamente all’errore revocatorio contemplato, per i provvedimenti giurisdizionali, dall’art. 395 n. 4, cod. proc. civ. – mentre non rileva l’errore degli arbitri che attiene alla determinazione da essi adottata in base al convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti, ivi compresi i criteri di valutazione indicati dalle parti, perché costoro, nel dare contenuto alla volontà delle parti, esplicano un’attività interpretativa e non percettiva, che si trasfonde nel giudizio loro demandato e che, per volontà delle medesime, è inoppugnabile, pur essendo un negozio stipulato tramite i rispettivi arbitri-mandatari.
  • Cass., Sez. VI Civ., 4 settembre 2020, n. 18507 (qui il testo)
    Lodo che decide parzialmente il merito della controversia, immediatamente impugnabile a norma dell’art. 827, co. 3, cod. proc. civ., è sia quello di condanna generica ex articolo 278 cod. proc. civ. sia quello che decide una o alcune delle domande proposte senza definire l’intero giudizio, non essendo immediatamente impugnabili i lodi che decidono questioni pregiudiziali o preliminari.
    Al fine di stabilire se si versi o meno in ipotesi di lodo che decide parzialmente il merito della controversia occorre avere riguardo alla verifica dell’esaurimento della funzione giurisdizionale dinanzi agli arbitri, di guisa che, per i fini dell’immediata impugnabilità, va considerato lodo parziale, nonostante la formula adottata dalla norma, anche quello che, pur senza pervenire allo scrutinio del merito, abbia nondimeno esaurito la funzione decisoria devoluta al collegio arbitrale: e dunque, ad esempio, in ipotesi di cumulo di domande, il lodo che abbia deciso sulla competenza arbitrale riguardo ad una di esse sarà da considerare lodo parziale (i. e. immediatamente impugnabile) ove il collegio arbitrale si sia in parte qua spogliato della lite, sarà da considerare lodo non definitivo (i.e. impugnabile soltanto col definitivo) ove il collegio arbitrale abbia riconosciuto la propria competenza.
  • Cass., Sez. VI Civ., 7 settembre 2020, n. 18529 (qui il testo)
    Il giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale costituisce un giudizio a critica limitata, proponibile soltanto per determinati errores in procedendo specificamente previsti, nonché per inosservanza, da parte degli arbitri, delle regole di diritto nei limiti indicati dall’art. 829 cod. proc. civ., trovando in esso applicazione la regola della specificità della formulazione dei motivi, in considerazione della natura rescindente di tale giudizio e del fatto che solo il rispetto di tale regola può consentire al giudice, e alla parte convenuta, di verificare se le contestazioni formulate corrispondano esattamente ai casi di impugnabilità stabiliti dalla menzionata norma.
    La nullità del lodo di cui all’art. 829, co. 1, n. 11 cod. proc. civ. on corrisponde a quella dell’art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
    Il difetto di motivazione può essere ravvisato soltanto nell’ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l’individuazione della ratio della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione.
  • Cass., Sez. I Civ., 7 settembre 2020, n. 18600 (qui il testo)
    Nel giudizio arbitrale il principio del contraddittorio deve dirsi osservato quando le parti hanno avuto la possibilità di esporre i rispettivi assunti, di conoscere le prove e le risultanze del processo ed hanno ottenuto il termine per presentare memorie e repliche e di conoscere in tempo utile le istanze e richieste avverse.
  • Cass., Sez. I Civ., 18 settembre 2020, n. 19602 (qui il testo)
    Nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale – che esige una critica vincolata ed è proponibile entro i limiti stabiliti dall’art. 829 cod. proc. civ. – vige la regola della specificità della formulazione dei motivi, attesa la sua natura rescindente e la necessità di consentire al giudice ed alla controparte di verificare se le contestazioni proposte corrispondano esattamente a quelle formulabili alla stregua della suddetta norma.
  • Cass., Sez. I Civ., 18 settembre 2020, n. 19604 (qui il testo)
    La Corte di appello, adita in sede di impugnazione di loro rituale, per stabilire se la clausola compromissoria contenuta in un determinato contratto possa riferirsi alla controversia giudicata dagli arbitri deve esaminare il contenuto della clausola stessa in rapporto alla domanda o alle domande azionate, scrutinate nei loro profili identificativi (personae, petitum e causa petendi: parti, bene della vita richiesto e titolo giuridico della pretesa) e verificare, all’esito dell’interpretazione del contratto condotta secondo le regole del codice di cui agli artt. 1362 ss. cod. civ., in primis, indagando la comune intenzione delle parti, senza limitarsi al senso letterale delle parole e valutando il loro comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del contratto, se la prima (la clausola) potesse includere le seconde (le controversie proposte).
    Soltanto nelle ipotesi di inesistenza del lodo arbitrale (per inesistenza del compromesso o della clausola compromissoria o perché la materia affidata alla decisione degli arbitri è estranea a quelle suscettibili di formare oggetto di compromesso), alla Corte d’appello è precluso il passaggio alla fase rescissoria, mancando in  radice la potestas decidendi, e configurandosi quindi l’eventuale pronuncia arbitrale come una vera e propria usurpazione di potere.  Al contrario, le eventuali difformità dai requisiti e dalle forme del giudizio arbitrale possono provocare solo la nullità del lodo, con la conseguenza che la corte d’appello è tenuta sempre a pronunciare nel merito, senza possibilità di distinguere tra le varie ipotesi che abbiano dato luogo alla rilevata censura.
  • Cass., Sez. II Civ., 22 settembre 2020, n. 19799 (qui il testo)
    La previsione contrattuale di deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria che devolva le future eventuali controversie ad arbitri, sottoposta ratione temporis alla disciplina dell’art. 1469-bis cod. civ., si presume vessatoria salva prova contraria consistente nella dimostrazione, a carico del professionista, che essa sia stata oggetto di una trattativa individuale.
  • Cass., Sez. I Civ., 22 settembre 2020, n. 19823 (qui il testo)
    L’eccezione di arbitrato è eccezione in senso proprio. Attualmente dispone in tal senso l’art. 819-ter cod. proc. civ. Il primo comma, terzo e quarto periodo dell’articolo dispongono che l’eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta e che la mancata proposizione dell’eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia decisa in quel giudizio. Anche nel regime previgente non si dubitava della natura di eccezione in senso proprio o stretto, riservata alla parte dell’eccezione di compromesso arbitrale.
  • Cass., Sez. VI Civ., 23 settembre 2020, n. 19993 (qui il testo)
    L’impugnazione per nullità di un lodo arbitrale non introduce un giudizio di primo grado sul rapporto, bensì un giudizio di impugnazione avverso un provvedimento avente natura giurisdizionale, di guisa che la competenza al riguardo, che costituisce competenza funzionale e, come tale, inderogabile, non può che spettare — secondo una logica ed un conseguente congegno sovrapponibili a quelli dettati dall’articolo 341 cod. proc. civ. per l’appello — al giudice entro il cui ambito territoriale opera l’organo della giurisdizione, l’arbitro o il collegio arbitrale, che abbia emesso la decisione di primo grado: senza che tale criterio di radicamento della competenza, attesa l’univocità del dato normativo, possa rimanere influenzato, tra l’altro, dalla materia oggetto del contendere.
  • Cass., Sez. I Civ., 24 settembre 2020, n. 20104 (qui il testo)
    La questione relativa al dies a quo del cosiddetto termine lungo per l’impugnazione del lodo arbitrale configura questione di massima di particolare importanza meritevole di sottoposizione alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 374, co. 2, cod. proc. civ.
  • Cass., Sez. VI Civ., 28 settembre 2020, n. 20461 (qui il testo)
    Perché sussista l’obbligo della specificazione approvazione per iscritto della clausola compromissoria per arbitrato rituale, ai sensi dell’art. 1341, co. 2, cod. civ., non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l’intero contenuto del contratto in modo che l’altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza senza poter concorrere alla sua formazione, ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto, e le condizioni generali siano state fissate, per servire ad una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (perché confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all’indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie).
  • Cass., Sez. VI Civ., 28 settembre 2020, n. 20462 (qui il testo)
    Non è applicabile al consorzio con attività esterna, non costituito in forma societaria, l’art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.
  • Cass., Sez. I Civ., 6 ottobre 2020, n. 21497 (qui il testo)
    L’art. 819-ter cod. proc. civ. dispone espressamente che nei rapporti tra arbitrato e processo giudiziario non si applica l’art. 295 cod. proc. civ. Alle stesse conclusioni si perveniva pure in applicazione della previgente normativa. Questo perché il rapporto di pregiudizialità tra due controversie, che impone al giudice di sospendere il processo ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., ricorre solo quando la decisione della prima influenzi la pronuncia che deve essere resa sulla seconda, nel senso che sia idonea a produrre effetti relativamente al diritto dedotto in lite e che possa, quindi, astrattamente configurarsi il conflitto tra giudicati. Ne consegue che la natura privata dell’arbitrato e del provvedimento che ne deriva, escludendo il pericolo di un contrasto di giudicati, impedisce anche la possibilità per il giudice di sospendere la causa in attesa della definizione di una lite pendente davanti agli arbitri o in relazione alla quale sia prevista la definizione a mezzo di arbitrato, stante la natura negoziale dell’arbitrato (orientamento, questo, ora superato, stante la natura giurisdizionale dell’arbitrato rituale).
  • Cass., Sez. II Civ., 9 ottobre 2020, n. 21850 (qui il testo)
    L’ordine pubblico cui fa riferimento l’art. 829, co. 3 cod. proc. civ. coincide con le norme e i principi fondamentali dell’ordinamento, insieme più ristretto rispetto a quello delle norme imperative, tra i quali non rientra la norma organizzativa relative alla necessaria iscrizione al ruolo dei mediatori, che sì obbediscono al soddisfacimento dell’interesse pubblico affinché l’attività del mediatore sia svolta esclusivamente da persone in possesso di particolare cognizioni tecniche, ma non è norma fondamentale dell’ordinamento.
  • Cass., SS.UU., 26 ottobre 2020, n. 23418 (qui il testo)
    In ragione della natura giurisdizionale dell’arbitrato rituale, rimane valido, a maggior ragione, il principio, risalente al tempo in cui si riteneva che l’arbitrato avesse natura privatistica, secondo cui il giudice dell’impugnazione del lodo arbitrale è tenuto, anche d’ufficio, ad esaminare e decidere la questione di giurisdizione che venga in rilievo a fronte di una lite compromessa in arbitri.
    In tema di concessioni di pubblici servizi, le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto successiva all’aggiudicazione sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario – riguardante le indennità, i canoni e altri corrispettivi -, al quale spetta di giudicare sulle questioni inerenti all’adempimento e/o all’inadempimento della concessione (e sui relativi effetti e conseguenze, anche di natura risarcitoria) con indagine diretta alla determinazione dei diritti e degli obblighi dell’amministrazione e del concessionario, nonché di valutare, in via incidentale, la legittimità degli atti amministrativi incidenti sulla determinazione del corrispettivo; resta ferma, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo nei casi in cui non si verta nell’ambito di un rapporto paritetico tra le parti, ossia allorquando l’amministrazione, sia pure successivamente all’aggiudicazione definitiva, intervenga con atti autoritativi incidenti direttamente sulla procedura di affidamento, mediante esercizio del potere di annullamento d’ufficio o di eventuali altri poteri riconosciuti dalla legge, o comunque adotti atti autoritativi in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge n. 241 del 1990, oltre che nei casi tassativamente previsti. Ne consegue che le controversie appartenenti alla giurisdizione del giudice ordinario possono essere compromesse in arbitrato rituale.
  • Cass., Sez. VI Civ., 2 novembre 2020, n. 24247 (qui il testo)
    La clausola compromissoria, contenuta nello statuto di una società, la quale preveda la devoluzione ad arbitri delle controversie connesse al contratto sociale, deve ritenersi estesa, tra l’altro, alla controversia riguardante il recesso del socio dalla società; controversia, questa, che comprende anche quella in cui si discuta del (solo) valore della quota, poiché l’esercizio del recesso coinvolge nel contempo sia lo status di socio sia il diritto (di natura patrimoniale) a esso conseguente, qual è quello alla liquidazione del valore della partecipazione.
  • Cass., Sez. VI Civ., 5 novembre 2020, n. 24641 (qui il testo)
    Le clausole compromissorie contenute in contratti pubblici stipulati in epoca anteriore all’entrata in vigore della l. 6 novembre 2012, n. 190, pur restando valide, sono colpite da inefficacia sopravvenuta, per mancanza dell’autorizzazione, dovendo, pertanto, escludersi che esse possano ritenersi affette da nullità sopravvenuta, atteso da un lato che la nullità costituisce il vizio tipico che affligge il contratto nella sua fase genetica, ovvero nel momento della sua formazione e non già nella fase della sua esecuzione, dall’altro che la fase esecutiva può essere interrotta nei suoi effetti, nel senso che gli stessi possono venir meno per il futuro, restando invece validi quelli verificatisi nel passato.
    Mentre il rilievo della nullità del contratto — o di una sua singola clausola, ex art. 1419 cod. civ. — può avvenire anche d’ufficio, non solo in tutte le ipotesi di impugnativa negoziale (adempimento, risoluzione per qualsiasi motivo, annullamento, rescissione), ma persino quando la domanda di risarcimento danni per inadempimento contrattuale sia stata proposta, in via autonoma, da quella di impugnazione del presupposto contratto, analogo principio non può postularsi per l’inefficacia sopravvenuta. Conseguentemente, è precluso al Giudice di rilevare l’inefficacia di una clausola compromissoria in seguito all’entrate in vigore della l. 6 novembre 2012, n. 190, in mancanza di tempestiva eccezione sollevata dalla parte interessata.
  • Cass., SS.UU., 19 novembre 2020, n. 26390 (qui il testo)
    Nelle concessioni di pubblici servizi al Giudice ordinario spetta di giudicare sulle questioni inerenti all’adempimento o all’inadempimento della concessione, e sui relativi effetti e conseguenze, anche di natura risarcitoria, con indagine diretta alla determinazione dei diritti e degli obblighi dell’amministrazione e del concessionario, nonché di valutare, in via incidentale, la legittimità degli atti amministrativi incidenti sulla determinazione del corrispettivo. Con la conseguenza che le controversie appartenenti alla giurisdizione del giudice ordinario possono essere compromesse in arbitrato rituale.
  • Cass., Sez. II Civ., 24 novembre 2020, n. 26696 (qui il testo)
    Con riferimento a controversie che hanno avuto inizio prima dell’entrata in vigore della riforma operata, in materia di arbitrato, dalla l. 2 febbraio 2006, n. 40, e quindi prima dell’introduzione dell’art. 808-quater cod. proc. civ., che afferma il principio in dubio pro arbitrato, trova applicazione il principio opposto, per cui le clausole compromissorie devono essere interpretate in senso restrittivo e, in caso di dubbio sulla competenza arbitrale, si impone quella prevalente del giudice ordinario.
  • Cass., Sez. I Civ., 30 novembre 2020, n. 27320 (qui il testo)
    Possono qualificarsi come contratti per adesione, rispetto ai quali sussiste l’esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie, e tra queste della clausola compromissoria, soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all’indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie), mentre esulano da tale categoria i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale, rispetto ai quali l’altro contraente può, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, nonché, a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative tra le parti.
  • Cass., Sez. I Civ., 30 novembre 2020, n. 27321 (qui il testo)
    Il vizio di motivazione denunziabile come motivo di nullità del lodo non ha lo stesso contenuto dell’analogo vizio della sentenza del giudice ordinario, ma è ravvisabile nelle sole ipotesi in cui la motivazione del lodo sia del tutto inesistente, ovvero sia a tal punto carente da non consentire di individuare la ratio della decisione adottata, oppure, per l’iter argomentativo seguito, si risolva in una non motivazione.
  • Cass., Sez. I Civ., 30 novembre 2020, n. 27322 (qui il testo)
    L’ipotesi di rifiuto di riconoscimento ed esecuzione di lodo straniero prevista dall’art. 840, co. 3, n. 2, cod. proc. civ., consistente nell’impossibilità di far valere la propria difesa nel procedimento arbitrale, non è realizzata per il solo fatto che una particolare disposizione processuale, vigente nell’ordinamento straniero ed applicabile nella fattispecie, sia stata violata, essendo invece necessario che si sia verificata la predetta impossibilità di difesa, viceversa configurandosi solo un vizio del procedimento arbitrale, da far valere, semmai, nell’ordinamento straniero e con i mezzi d’impugnazione da quello previsti.
  • Cass., Sez. VI Civ., 30 novembre 2020, n. 27364 (qui il testo)
    Il mero decorso del termine per la pronuncia del lodo non è di per sé sufficiente a determinarne la nullità, costituendone il mero sostrato di natura fattuale, cui deve fare riscontro, ai sensi dell’art. 821 cod. proc. civ., una manifestazione della volontà di far valere la decadenza, la quale costituisce oggetto di un vero e proprio onere posto a carico della parte interessata, il cui adempimento non si risolve in una mera eccezione da proporsi nell’ambito del procedimento arbitrale, trattandosi invece di un atto di disposizione in merito alla nullità, in difetto del quale quest’ultima non può essere fatta valere.
  • Cass., Sez. VI Civ., 30 novembre 2020, n. 27365 (qui il testo)
    La nozione di contraddittorietà cui fa riferimento l’art. 829, co. 1, n. 11 cod. proc. civ. non corrisponde a quella di cui al previgente art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ., ma va intesa nel senso che il contrasto deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddizione interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
  • Cass., Sez. I Civ., 10 dicembre 2020, n. 28189 (qui il testo)
    Nell’arbitrato rituale, ove le parti non abbiano vincolato gli arbitri all’osservanza delle norme del codice di rito, è consentito alle medesime di modificare ed ampliare le iniziali domande, senza che trovino applicazione le preclusioni di cui all’art. 183 cod. proc. civ., salvo il rispetto del principio del contraddittorio, con la conseguenza che è interdetta soltanto una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo e da disorientare la controparte, così vulnerandone il diritto di difesa.
  • Cass., Sez. I Civ. 10 dicembre 2020, n. 28190 (qui il testo)
    Deve escludersi che la nozione di lodo parziale autonomamente impugnabile, stabilita dal citato art. 827, coincida esattamente con quella di sentenza non definitiva di cui all’art. 279 secondo comma cod. proc. civ. Con riferimento al lodo parziale, la scelta del legislatore è stata, infatti, quella di limitare l’autonoma impugnazione ai soli lodi che in concreto hanno definito il giudizio quantomeno relativamente ad una o più domande e risponde alla ragionevole esigenza di evitare la proliferazione di giudizi di impugnazione che potrebbero rivelarsi del tutto inutili, dovendo, per altro verso, la ratio della immediata impugnabilità collegarsi alla eventuale esecutività del lodo parziale e all’interesse dell’esecutato di opporvisi immediatamente.
  • Cass., Sez. I Civ., 10 dicembre 2020, n. 28191 (qui il testo)
    Il giudice investito dell’impugnazione di un lodo arbitrale deve sempre verificare preliminarmente la validità della clausola compromissoria sottoposta al suo esame, salvo che tale questione non sia già stata già esaminata e decisa nel lodo arbitrale. In tale ipotesi, il giudice d’appello potrà riesaminarla solo ove la statuizione sul punto del collegio arbitrale avvia formato oggetto di impugnazione.
  • Cass., Sez. I Civ., 22 dicembre 2020, n. 29331 (qui il testo)
    L’art. 829, co, 3, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 24 d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all’art. 27 d.lgs. 40/2006, a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore della novella, ma, per stabilire se sia ammissibile l’impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge – cui l’art. 829, co. 3, cod. proc. civ. rinvia – va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato; cosicché, in caso di convenzione cd. di diritto comune stipulata anteriormente all’entrata in vigore della nuova disciplina, nel silenzio delle parti deve intendersi ammissibile l’impugnazione del lodo, così disponendo l’art. 829, co. 2, cod. proc. civ. nel testo previgente, salvo che le parti stesse abbiano autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o abbiano dichiarato il lodo non impugnabile.
  • Cass., Sez. I Civ., 22 dicembre 2020, n. 29332 (qui il testo)
    La deroga alla competenza del giudice ordinario non può essere affermata tramite la clausola compromissoria contenuta in un determinato contratto ove si tratti di controversie relative ad altri contratti, ancorché collegati al principale cui accede la clausola. Nondimeno, ove si discuta di atti aggiuntivi finalizzati a mere modifiche o integrazioni contrattuali, non può sostenersi che la clausola compromissoria non si estenda alle controversie così insorte, ove la clausola contempli tutte le controversie originate dal contratto al quale lo stesso atto aggiuntivo funzionalmente accede.
  • Cass., Sez. VI Civ., 21 dicembre 2020, n. 29192 (qui il testo)
    L’art. 816-septies cod. proc. civ. è applicabile all’arbitrato amministrato di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, non in via analogica, ma in forza del diretto richiamo contenuto nell’art. 241 d.lgs. 163/2006 che, al secondo comma, stabilisce che ai giudizi arbitrale si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, con il solo limite delle eventuali disposizioni incompatibili.
  • Cass., SS.UU., 28 dicembre 2020, n. 29655 (qui il testo)
    Non sussiste conflitto positivo di giurisdizione, denunciabile ai sensi dell’art. 362, co. 2, cod. proc. civ., nei rapporti tra il Giudice ordinario e un Tribunale arbitrale costituito all’estero, atteso che i giudici speciali menzionati dalla citata norma devono appartenere all’ordinamento giudiziario italiano (Consiglio di Stato, Corte dei conti, Tribunali amministrativi regionali, ecc.), in relazione al quale soltanto la Corte Suprema di Cassazione si pone come giudice dei conflitti. Il potere risolutivo in parola non può, per converso, essere esercitato quando il conflitto non riguardi giudici dell’ordinamento interno, atteso che le autonome decisioni che i giudici o gli arbitri stranieri assumono in merito alla loro giurisdizione, restano affidate ad una loro valutazione non denunciabile ai sensi dell’art. 362, co. 2, cod. proc. civ.

Corti di Appello

  • Corte di Appello di Bari, 5 febbraio 2020, n. 253 (qui il testo)
    Nell’arbitrato irrituale, le parti affidano all’arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie – insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici – attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà. Pertanto, una volta che le parti abbiano accettato di affidare agli arbitri la regolazione di una controversia relativa a diritti di natura patrimoniale, è il lodo a costituire la fonte (negoziale) di questi diritti.
  • Corte di Appello di Catanzaro, 19 febbraio 2020, n. 224 (qui il testo)
    L’impugnazione del lodo arbitrale – per come attualmente disegnata dal codice di rito agli articoli 827 e seguenti – non ha il carattere di una ordinaria impugnazione volta ad ottenere la rivisitazione della decisione impugnata, ma è una impugnazione a forma vincolata che può condurre all’annullamento del lodo esclusivamente in relazione ai motivi tassativamente previsti dall’art. 829 cod. proc. civ.
  • Corte di Appello di Milano, 20 febbraio 2020, n. 607 (qui il testo)
    La clausola compromissoria contenuta in un contratto specificamente negoziato in tutti i suoi punti non richiede la specifica approvazione di cui all’art. 1341 cod. civ.
    Il requisito della forma scritta, con riguardo a clausola compromissoria per arbitrato estero, nella disciplina della convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva con legge 19 gennaio 1968 n. 62), è soddisfatto dall’inserimento della clausola medesima in accordo sottoscritto dalle parti, senza che si renda necessaria la specifica approvazione di cui all’art. 1341 cod. civ., ancorché il contratto sia stato concluso in Italia.
  • Corte di Appello dell’Aquila, 27 febbraio 2020, n. 340 (qui il testo)
    Nel procedimento arbitrale, l’esistenza di situazioni di incompatibilità, idonee a compromettere l’imparzialità dei componenti del collegio, dev’essere fatta valere mediante istanza di ricusazione da proporsi, a norma dell’art. 815 cod. proc. civ., entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione, restando, invece, irrilevanti, ai fini della validità del lodo, le situazioni d’incompatibilità di cui la parte sia venuta a conoscenza dopo la decisione, che, ove non si traducano in una incapacità assoluta all’esercizio della funzione arbitrale e, in genere, della funzione giudiziaria, non possono essere fatte valere mediante l’impugnazione per nullità, attesa l’ormai acquisita efficacia vincolante del lodo e la lettera dell’art. 829, co. 1, n. 2, cod. proc. civ., che circoscrive l’incapacità ad essere arbitro alle ipotesi tassativamente previste dall’art. 812 cod. proc. civ.
  • Corte di Appello di Milano, 5 marzo 2020, n. 725 (qui il testo)
    Ove il Tribunale arbitrale abbia deciso una controversia sulla base di una questione mista di fatto e diritto sollevata d’ufficio e mai sottoposta alla valutazione delle parti, il lodo è nullo ai sensi dell’art. 829, co. 1, n. 9, cod. proc. civ.
  • Corte di Appello di Milano, 9 marzo 2020, n. 746 (qui il testo)
    In caso di contratto quadro, contenente condizioni generali volte a disciplinare futuri rapporti tra le parti in esecuzione del programma stabilito dal detto contratto quadro, e tra queste una clausola compromissoria, e ove le condizioni generali vengano poi concretamente richiamate dai negozi esecutivi, deve affermarsi la competenza arbitrale a decidere le controversie relative a tali negozi esecutivi, attesa la funzione stessa del contratto quadro e delle previsioni generali in esso contenuto, cioè quella di costituire la cornice informativa e normativa a cui fare riferimento per la stipula delle singole operazioni, le quali costituiscono la ragion d’essere ed il momento attuativo del disposto generale.
  • Corte di Appello di Trento, 16 marzo 2020, n. 45 (qui il testo)
    Nell’arbitrato irrituale le parti intendono affidare all’arbitro la soluzione di controversie soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà.
  • Corte di Appello di Perugia, 9 aprile 2020, n. 186 (qui il testo)
    Nel procedimento arbitrale l’omessa osservanza del principio del contraddittorio (sancito dall’art. 816-bis, co. 1, cod. proc. civ.) non è un vizio formale, ma di attività. Ne consegue che, ai fini della declaratoria di nullità, è necessario accertare la concreta menomazione del diritto di difesa, tenendo conto della modalità del confronto tra le parti (avuto riguardo alle rispettive pretese) e delle possibilità, per le stesse, di esercitare, nel rispetto della regola audiatur et altera pars, su un piano di uguaglianza le facoltà processuali loro attribuite.
    Ove le parti non abbiano vincolato gli arbitri all’osservanza della procedura ordinaria, questi sono liberi di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo ritenuto più opportuno, anche, quindi, consentendo ai compromettenti, nell’ambito dei termini della clausola compromissoria, di modificare ed ampliare le iniziali domande – senza possibilità di evocare gli artt. 183 e 184 cod. proc. civ. -, purché sia osservato il principio del contraddittorio.
  • Corte di Appello di Genova, 24 aprile 2020, n. 402 (qui il testo)
    L’arbitro non è vincolato al nome juris utilizzato dalle parti e per il principio processualistico iura novit curia è suo compito conoscere la legge a prescindere dalle individuazioni giuridiche e delle allegazioni delle parti, sicché ben può qualificare il rapporto intercorrente tra le parti oggetto del giudizio arbitrale in termini diversi rispetto a quelli indicati dalle stesse parti (nel caso di specie, in termini di garanzia autonoma, piuttosto che come fidejussione).
  • Corte di Appello di Genova, 12 maggio 2020, n. 437 (qui il testo)
    La clausola compromissoria contenuta nello statuto societario (e nel caso, di società di persone), che prevede la nomina dell’arbitro unico ad opera dei soci, e nel caso di disaccordo, ad opera del Presidente del Tribunale, su ricorso della parte più diligente, è affetta da nullità sopravvenuta, sia che sia previsto arbitrato rituale che irrituale, non rispettando la prescrizione di cui all’art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, e tale sanzione per le società di persone opera a far data dall’entrata in vigore del detto d.lgs.; né si pone la questione dell’ultrattività della clausola medesima, in forza dell’art. 41, co. 6, d.lgs. 5/2003, che fa salvi i soli atti processuali e non sostanziali; né può ritenersi la nullità parziale della clausola in oggetto, limitatamente alle sole modalità di nomina degli arbitri, né è suscettibile la clausola nulla di sostituzione di diritto con norma imperativa di legge, ex art. 1419 cod. civ., commi 1 e 2. Ne consegue che la nullità della clausola, rilevabile d’ufficio, ove non fatta valere altra e diversa causa di illegittimità in via di azione, comporta che la controversia possa essere introdotta soltanto avanti al Giudice ordinario.
  • Corte di Appello dell’Aquila, 18 maggio 2020, n. 695 (qui il testo)
    In tema di impugnazione del lodo arbitrale, la disposizione di cui all’art. 829, n. 11 cod. proc. civ. – nullità del lodo contenente disposizioni contraddittorie – va intesa nel senso che la contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, e non anche tra diverse parti della motivazione poste a raffronto tra loro, ovvero tra la motivazione stessa ed il dispositivo. La contraddittorietà interna alla motivazione, non prevista nominatim tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, pertanto, solo nella ipotesi di assoluta impossibilità di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una qualsivoglia forma di motivazione riconducibile al suo modello legale funzionale.
  • Corte di Appello dell’Aquila, 18 maggio 2020, n. 696 (qui il testo)
    In tema di arbitrato rituale, gli arbitri incorrono in violazione del principio del contraddittorio per mancata conoscenza dei punti di vista di tutte le parti del procedimento ove abbiano stabilito la natura perentoria dei termini da loro fissati alle parti per le allegazioni ed istanze istruttorie – alla stregua di quelli ex artt. 183 e 184 cod. proc. civ. – e, in relazione a tale determinazione, abbiano dichiarato decaduta una parte per il tardivo esercizio delle facoltà di proporre quesiti e istanze istruttorie, qualora la possibilità di declinare tale perentorietà non fosse prevista dalla convenzione di arbitrato, ovvero da un atto scritto separato o dal regolamento processuale dai medesimi predisposto, e in assenza di specifica avvertenza al riguardo al momento dell’assegnazione dei termini.
  • Corte di Appello di Catanzaro, 28 maggio 2020, n. 522 (qui il testo)
    Deve essere dichiarata l’inammissibilità di domanda riconvenzionale proposta dal convenuto in relazione alla quale sia prevista la competenza arbitrale.
  • Corte di Appello di Trento (sez. Bolzano), 21 maggio 2020, n. 46 (qui il testo)
    Non sussiste contrarietà all’ordine pubblico, rilevante ai sensi dell’art. 829, co. 3, cod. proc. civ., in presenza di una clausola penale in tesi eccessiva. La penale – se eccessiva – non dà luogo a nullità della clausola, ma più semplicemente all’esercizio del potere attribuito al Giudice di procedere all’adeguamento mediante riduzione dell’importo da pagare dalla parte inadempiente.
  • Corte di Appello di Genova, ord. 3 giugno 2020 (qui il testo)
    Tenuto conto che il giudizio di opposizione si svolge, per il richiamo fatto dall’art. 840 cod. proc. civ. , secondo l’art. 645 cod. proc. civ. e seguenti, e, quindi, secondo la normativa in tema di decreto ingiuntivo, per concedersi l’esecuzione provvisoria del lodo in pendenza di opposizione, deve accertarsi se sussistano i requisiti previsti dall’art. 648 cod. proc. civ., dovendosi considerare il lodo straniero dotato della stessa rilevanza probatoria che assiste la prova scritta nel procedimento monitorio.
  • Corte di Appello di Roma, 18 giugno 2020, n. 2967 (qui il testo)
    La clausola compromissoria, in caso di contratti stipulati dalla P.A., non richiede una specifica approvazione per iscritto ai sensi dell’art. 1341, co. 2, cod. civ., dovendosi ritenere, per tali contratti, non necessaria l’approvazione scritta per la particolare forma contrattuale rivestita dall’ accordo anche in ipotesi di unilaterale predisposizione della clausola da parte di uno dei contraenti.
  • Corte di Appello di Torino, 18 giugno 2020, n. 648 (qui il testo)
    L’art. 156-bis disp. att. cod. proc. civ., il quale stabilisce che il sequestro conservativo perde efficacia se, ove la causa di merito sia compromessa in arbitri, la domanda di exequatur non venga depositata nel termine di sessanta giorni dal momento della sua proponibilità, è da ritenere applicabile anche all’arbitrato irrituale, nel senso che, in questo caso, entro il termine di sessanta giorni deve essere proposta domanda giudiziale volta ad attribuire esecutività alle statuizioni del loro irrituale, domanda da promuovere con azione ordinaria di cognizione o nella forma del ricorso per ingiunzione.
  • Corte di Appello di Roma, 22 giugno 2020, n. 3024 (qui il testo)
    A norma dell’art. 829 cod. proc. civ., il difetto di potestas iudicandi del collegio arbitrale può essere rilevato anche d’ufficio, indipendentemente dalla sua precedente deduzione nell’ambito del procedimento arbitrale, soltanto qualora derivi dalla nullità del compromesso o della clausola compromissoria, mentre, in tutti gli altri casi – e, cioè, nelle ipotesi di nomine avvenute con modalità diverse da quelle previste dalle parti o, in difetto, dal codice di rito civile – l’irregolare composizione del collegio decidente può costituire motivo di impugnazione soltanto quando essa sia stata già denunciata nel corso del giudizio arbitrale.
    Nel procedimento arbitrale, l’esistenza di situazioni di incompatibilità, idonee a compromettere l’imparzialità dei componenti del collegio, dev’essere fatta valere mediante istanza di ricusazione da proporsi, a norma dell’art. 815 cod. proc. civ., entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione, restando, invece, irrilevanti, ai fini della validità del lodo, le situazioni d’incompatibilità di cui la parte sia venuta a conoscenza dopo la decisione, che, ove non si traducano in una incapacità assoluta all’esercizio della funzione arbitrale e, in genere, della funzione giudiziaria, non possono essere fatte valere mediante l’impugnazione per nullità, attesa l’ormai acquisita efficacia vincolante del lodo e la lettera dell’art. 829, co. 1, n. 2, cod. proc. civ., che circoscrive l’incapacità ad essere arbitro alle ipotesi tassativamente previste dall’art. 812 cod. proc. civ.
  • Corte di Appello di Cagliari, 23 giugno 2020, n. 352 (qui il testo)
    In applicazione analogica dell’art. 345 cod. proc. civ., in sede di impugnazione del lodo non sono proponibili domande o eccezioni nuove (non rilevabili ex officio) e pertanto questioni introdotte per la prima volta in sede di impugnazione devono ritenersi nuove e quindi inammissibili.
  • Corte di Appello di Genova, 26 giugno 2020, n. 580 (qui il testo)
    Il lodo arbitrale irrituale per la sua natura, quoad effectum, negoziale, essendo volto a integrare una manifestazione di volontà negoziale con funzione sostitutiva di quella delle parti in conflitto, e per esse vincolante, è impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale. Pertanto, l’errore del giudizio arbitrale, per essere rilevante, secondo la previsione dell’art. 1428 cod. civ., deve essere sostanziale – o essenziale – e riconoscibile – artt. 1429 e 1431 cod. civ. – e cioè, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, devono essere gli arbitri incorsi in una falsa rappresentazione o alterata percezione degli elementi di fatto determinata dall’aver ritenuto esistenti fatti che certamente non lo sono e viceversa, ovvero contestati fatti che tali non sono – analogamente all’errore revocatorio contemplato, per i provvedimenti giurisdizionali, dall’art. 395 n. 4 cod. proc. civ. – mentre non rileva l’errore degli arbitri che attiene alla determinazione da essi adottata in base al convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti, ivi compresi i criteri di valutazione indicati dalle parti, perché costoro, nel dare contenuto alla volontà delle parti, esplicano un’attività interpretativa e non percettiva, che si trasfonde nel giudizio loro demandato e che, per volontà delle medesime, è inoppugnabile, pur essendo un negozio stipulato tramite i rispettivi arbitri-mandatari.
  • Corte di Appello di Catania, 29 giugno 2020, n. 1112 (qui il testo)
    Deve essere dichiarato inammissibile l’appello avverso la decisione del tribunale declinatoria della propria competenza a favore degli arbitri rituali, poiché l’attività di questi ultimi ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché la relativa questione può essere fatta valere solo con regolamento di competenza.
  • Corte di Appello di Palermo, 7 luglio 2020, n. 1054 (qui il testo)
    L’impugnazione per nullità del lodo arbitrale deve essere notificata alla parte personalmente, non presso la persona che l’abbia difesa nel procedimento arbitrale, ancorché cumulando in detta sede la veste di domiciliataria, mentre resta al riguardo irrilevante che detto difensore sia un legale abilitato all’esercizio della professione, o sia anche munito di procura, sempre con elezione di domicilio, per la dichiarazione di esecutività del lodo (art. 825 cod. proc. civ.) o per l’intimazione del precetto ed il promuovimento dell’esecuzione forzata, potendo l’elezione di domicilio riguardare la notificazione dell’impugnazione per nullità del lodo solo se contenuta nel compromesso o nella clausola compromissoria, in relazione alla riconducibilità di detta impugnazione al rapporto od affare per il quale si è concordato il ricorso ad arbitri, non anche quando sia accessoria all’incarico difensivo per il procedimento arbitrale o per i successivi momenti dell’esecutività ed esecuzione del lodo, atteso che, in queste ultime ipotesi, quella notificazione è atto estraneo ed esterno ai compiti del mandatario – domiciliatario, stante la diversificazione e la separazione del procedimento di formazione ed attuazione del lodo e del giudizio rivolto a denunciarne la nullità. Tuttavia, l’irrituale effettuazione della notificazione dell’impugnazione presso quel difensore, anziché alla parte personalmente, non implica, inesistenza, ma nullità della notificazione medesima, e, dunque, un vizio emendabile con effetto ex tunc (ed esclusione del verificarsi di decadenza per l’eventuale sopraggiungere della scadenza del termine d’impugnazione) con la costituzione del convenuto, ovvero, in difetto di tale costituzione, con la rinnovazione della notificazione medesima, cui la parte istante provveda spontaneamente od in esecuzione di ordine impartito dal giudice ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.
  • Corte di Appello di Genova, 9 luglio 2020, n. 649 (qui il testo – ne abbiamo parlato qui)
    L’arbitrato estero non è escluso dalle previsioni in materia di arbitrato societario.
    L’art. 35 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, reca la disciplina inderogabile del procedimento arbitrale societario italiano: esso pertanto non si applica a un procedimento arbitrale, previsto da clausola compromissoria statutaria, retto da legge processuale straniera.
    L’art. 36 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, non detta un contenuto inderogabile in materia di convenzione arbitrale societaria, bensì regola le impugnazioni dei lodi interni emessi in esito a procedimenti arbitrali aventi la sede in Italia ai sensi dell’art. 816 cod. proc. civ.
    Il concetto di ordine pubblico rilevante ai fini dell’art. 840 cod. proc. civ. si identifica con l’insieme delle regole e dei valori che l’ordinamento italiano non può vedere disconosciuti neanche nei rapporti transnazionali: si tratta quindi di ordine pubblico sostanziale e non processuale. Il rispetto dell’ordine pubblico deve essere valutato con riguardo alla sola parte dispositiva del lodo. Non sarebbe infatti ammissibile alcuna valutazione in punto di motivazione, pena il rischio di un riesame del merito della questione sottoposta agli arbitri.
  • Corte di Appello di Lecce (sez. Taranto), 21 luglio 2020, n. 214 (qui il testo)
    Le controversie locatizie possono ben essere commesse ad arbitri.
  • Corte di Appello di Milano, 22 luglio 2020, n. 1952 (qui il testo)
    La contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
  • Corte di Appello di Trento (sez. Bolzano), 23 luglio 2020, n. 103 (qui il testo)
    Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione da parte del tribunale arbitrale, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia.
  • Corte di Appello di Genova, ord. 27 luglio 2020 (qui il testo)
    L’art. 824 cod. proc. civ. detta disposizioni specifiche per la comunicazione del lodo. In particolare, la previsione da parte del detto art. 824 cod. proc. civ. della comunicazione tramite lettera raccomandata è meramente esemplificativa, ed è ammissibile la comunicazione tramite PEC. Inoltre, la previsione dello stesso art. 824 cod. proc. civ. circa l’attestazione di conformità da parte degli arbitri è da intendersi come meramente dispositiva e derogabile con previsione del potere di attestazione da parte del Presidente, che può esercitare tale potere anche con apposizione di firma digitale qualificata, che ha gli stessi effetti della sottoscrizione con firma manoscritta in forza dell’art. 20, co. 1-bis del Codice dell’Amministrazione Digitale.
  • Corte di Appello di Genova, 7 agosto 2020, n. 772 (qui il testo)
    Si ha contrarietà all’ordine pubblico, rilevante ai sensi dell’art. 829, co. 3, cod. proc. civ., quando sia il lodo, cioè la decisione in sé, che contrasta con l’ordine pubblico; quindi la contrarietà del lodo non origina, in sé, dalla violazione delle norme inderogabili, quanto dal risultato cui esso giunge.
    Per violazione di ordine pubblico si intende l’inosservanza di norme fondamentali e cogenti, dettate a tutela di interessi generali e perciò non derogabili dalla volontà delle parti, né suscettibili di formare oggetto di compromesso.
    Non costituiscono principi di ordine pubblico quelli contenuti negli artt. 1 e 2 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (legge assegni), né quelli contenuti nell’art. 49 d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (normativa antiriciclaggio), né infine quelli contenuti nella disciplina della prescrizione.
  • Corte di Appello di Perugia, 11 agosto 2020, n. 379 (qui il testo)
    In caso di disconoscimento della sottoscrizione dell’accordo contenente la clausola compromissoria, costituisce una questione attinente alla valutazione delle prove dedotte nel giudizio arbitrale quella relativa alla chiarezza e completezza del disconoscimento e alla conseguente necessità o no di richiedere la verificazione della scrittura. Su tale valutazione non è consentito il sindacato del Giudice sotto il profilo della violazione dell’art. 829, co. 1, n. 1 cod. proc. civ., configurandosi il presunto errore quale un errore di fatto, non già di diritto, né potendosi censurare l’affermazione della competenza arbitrale, dal medesimo punto di vista.
  • Corte di Appello di Reggio Calabria, 31 agosto 2020, n. 580 (qui il testo)
    In caso di riduzione della prestazione contrattuale del prestatore di servizi in favore della P.A., disposta dalla stessa P.A. per ragioni di finanza pubblica, l’Amministrazione esercita un potere-dovere connotato da discrezionalità amministrativa, sì che la controversia che dovesse insorgere non può essere devoluta ad arbitri, essendo la competenza arbitrale limitata alle questioni coinvolgenti esclusivamente diritti soggettivi.
  • Corte di Appello di Ancona, 4 settembre 2020, n. 884 (qui il testo)
    In caso di pluralità di rapporti tra le parti, alcuni dei quali soltanto devoluti in arbitri, è erronea la decisione del primo giudice che abbia dichiarato la competenza arbitrale con riferimento a tutti i suddetti rapporti.
  • Corte di Appello di Venezia, 11 settembre 2020, n. 2296 (qui il testo)
    Non è nulla per indeterminatezza la clausola compromissoria che devolva le controversie tra le parti a un arbitrato di istituzione che non ha un proprio regolamento arbitrale. Trovano infatti applicazione le disposizioni suppletive dettate dal legislatore per colmare le lacune dell’accordo compromissorio.
  • Corte di Appello di Ancona, 15 settembre 2020, n. 916 (qui il testo – ne abbiamo parlato qui)
    Alla luce dell’art. 808-quater cod. proc. civ., l’uso di formule generiche all’interno della clausola compromissoria (“interpretazione” ed “esecuzione”, ad esempio) consente di ritenere comprese nella competenza arbitrale anche le controversie attinenti alle vicende estintive del contratto, e, più in generale, ogni questione che non sia stata dalle parti espressamente esclusa.
  • Corte di Appello di Potenza, 15 settembre 2020, n. 474 (qui il testo)
    Gli arbitri rituali, autorizzati a pronunciare secondo equità ai sensi dell’art. 822 cod. proc. civ., ben possono decidere secondo diritto allorché essi ritengano che diritto ed equità coincidano, senza che sia per essi necessario affermare e spiegare tale coincidenza, che può desumersi anche implicitamente dal complesso delle argomentazioni svolte a sostegno della decisione, potendosi configurare l’esistenza di un vizio riconducibile alla violazione dei limiti del compromesso solo quando gli arbitri neghino a priori la possibilità di avvalersi dei poteri equitativi loro conferiti.
  • Corte di Appello di Lecce (sez. Taranto), 19 settembre 2020, n. 274 (qui il testo)
    Deve essere rigettata l’impugnazione di lodo arbitrale formulata sulla base di motivi non rientranti nei casi di nullità di cui all’art. 829 cod. proc. civ.
  • Corte di Appello di Venezia, 25 settembre 2020, n. 2520 (qui il testo)
    Rientra nell’ambito dell’errore di diritto, sindacabile ai sensi dell’art. 829 cod. proc. civ., anche il c.d. vizio di sussunzione, che ridonda in falsa applicazione della legge, e che sussiste quando il giudice di merito, dopo avere individuato e ricostruito la quaestio facti, cioè i termini ed il modo di essere della c.d. fattispecie concreta dedotta in giudizio, procede a ricondurre quest’ultima ad una fattispecie giuridica astratta piuttosto che ad un’altra cui sarebbe in realtà riconducibile oppure si rifiuta di ricondurla ad una certa fattispecie giuridica astratta cui sarebbe stata riconducibile o ad una qualunque fattispecie giuridica astratta, mentre ve ne sarebbe stata una cui avrebbe potuto essere ricondotta, in tal modo incorrendo in errore.
  • Corte di Appello di Catania, 28 settembre 2020, n. 1591 (qui il testo)
    L’impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia deve essere intesa nello stesso senso del ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione delle norme di diritto di cui all’art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ.
  • Corte di Appello di Lecce, 28 settembre 2020, n. 923 (qui il testo)
    Rientra tra le controversie arbitrabili di cui all’art. 806 cod. proc. civ., non avendo ad oggetto diritti indisponibili e non essendo ricompresa fra quelle previste dall’art. 409 cod. proc. civ., quella relativa alla delibera di esclusione di socio lavoratore di società cooperativa.
  • Corte di Appello dell’Aquila, 13 ottobre 2020, n. 1336 (qui il testo)
    Nel caso di clausola compromissoria che preveda che, su iniziativa anche di una sola delle parti, la controversia possa essere devoluta al Giudice statuale, tale clausola non riveste carattere obbligatorio e vincolante, restando nella facoltà di ciascuna delle parti la possibilità di adire l’autorità giudiziaria.
  • Corte di Appello di Genova, 19 ottobre 2020, n. 969 (qui il testo)
    La notificazione del lodo arbitrale alla parte personalmente è idonea a far decorrere il termine d’impugnazione fissato dall’art. 828 cod. proc. civ. anche quando la parte stessa sia stata assistita, nel giudizio arbitrale, da un procuratore, eleggendo domicilio presso il medesimo; infatti, in tale giudizio il rapporto con il difensore si svolge sul piano contrattuale del mandato con rappresentanza, senza vera e propria costituzione, sì da rendere inapplicabile la disciplina degli artt. 170 e 285 cod. proc. civ.
  • Corte di Appello di Milano, 23 ottobre 2020, n. 2703 (qui il testo)
    Ai fini della sussistenza di un’ipotesi di nullità del lodo per violazione del principio del contraddittorio, è necessaria la mancata notifica della domanda di arbitrato, a nulla rilevando la mancata costituzione dei soggetti citati.
    L’omessa o contraddittoria motivazione è rilevante, in sede di impugnazione di lodo arbitrale, soltanto quando si concreti in una inconciliabilità fra parti del dispositivo, o parti della motivazione, di gravità tale da rendere impossibile la ricostruzione della ratio decidendi, e, quindi, da tradursi in sostanziale mancanza della motivazione stessa.
  • Corte di Appello di Messina, 26 ottobre 2020, n. 432 (qui il testo)
    In caso di clausola compromissoria dubbia, in tema di interpretazione del patto  compromissorio, anche con riferimento alla disciplina applicabile prima della introduzione dell’art. 808-ter cod. proc. civ., il dubbio sull’interpretazione dell’effettiva volontà dei contraenti va risolto nel senso della ritualità dell’arbitrato, tenuto conto della natura eccezionale della deroga alla norma per cui il lodo ha efficacia di sentenza giudiziaria.
  • Corte di Appello di Bari, 5 novembre 2020, n. 1921 (qui il testo)
    Il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all’art. 829 n. 5 cod. proc. civ. in relazione all’art. 823 n. 5 stesso codice, è ravvisabile soltanto nell’ipotesi in cui la motivazione manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l’individuazione della ratio della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione.
  • Corte di Appello di Milano, 5 novembre 2020, n. 2848 (qui il testo)
    In caso di clausola compromissoria societaria, inserita nello statuto anteriormente alla novella di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, è ammissibile l’impugnazione del lodo per errores in iudicando anche ove, per decidere, gli arbitri abbiano conosciuto di questioni compromettibili e il giudizio non abbia a oggetto l’invalidità di delibere assembleari, poiché il riferimento del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 36 all’art. 829 cod. proc. civ. va sì correlato al nuovo comma 3 della disposizione citata, ma pur sempre implica che, per stabilire se l’impugnazione sia ammessa dalla legge, si abbia riguardo alla legge vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato.
  • Corte di Appello di Milano, 11 novembre 2020, n. 2921 (qui il testo)
    La clausola compromissoria istitutiva di arbitrato rituale è subordinata alla specifica approvazione per iscritto ai sensi dell’art. 1341 cod. civ. nei soli casi in cui sia inserita in strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all’indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulali utilizzabili in serie).
    Il vizio di motivazione deducibile ai sensi dell’articolo 829 cod. proc. civ., in relazione all’art. 823 cod. proc. civ. come motivo di nullità del lodo stesso è ravvisabile nelle sole ipotesi in cui manchi del tutto la motivazione, o sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l’iter del ragionamento seguito dagli arbitri, e di individuare la ratio della decisione adottata.
  • Corte di Appello di Milano, 16 novembre 2020, n. 2950 (qui il testo)
    Nel giudizio ex art. 840 cod. proc. civ. di opposizione al riconoscimento di lodo straniero, quando il giudice dello Stato di origine si sia pronunciato in sede di impugnazione del lodo escludendo la sussistenza del vizio indicato quale motivo ostativo alla circolazione del lodo, non è ammissibile una nuova valutazione dello stesso vizio in sede di riconoscimento.
    La compatibilità con l’ordine pubblico di lodo straniero deve essere valutata, con esclusivo riguardo alla parte dispositiva della pronunzia arbitrale, non solo alla stregua dei princìpi fondamentali della Costituzione e di quelli consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali, ma anche del modo in cui detti princìpi si sono incarnati nella disciplina ordinaria dei singoli istituti e dell’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria, la cui opera di sintesi e ricomposizione dà forma a quel diritto vivente, dal quale non può prescindersi nella ricostruzione della nozione di ordine pubblico, quale insieme dei valori fondanti dell’ordinamento in un determinato momento storico.
    Non è contrario all’ordine pubblico un lodo parziale straniero che ordini a una parte la produzione di ben determinati documenti nella procedura arbitrale.
  • Corte di Appello di Brescia, 19 novembre 2020, n. 1242 (qui il testo)
    Nel giudizio arbitrale il principio del contraddittorio deve dirsi osservato quando le parti hanno avuto la possibilità di esporre i rispettivi assunti, di conoscere le prove e le risultanze del processo ed hanno ottenuto il termine per presentare memorie e repliche e di conoscere in tempo utile le istanze e richieste avverse.
  • Corte di Appello di Genova, 25 novembre 2020, n. 1141 (qui il testo)
    Agli effetti dell’individuazione del mezzo con cui il lodo va impugnato, ciò che conta è la natura dell’atto in concreto posto in essere dagli arbitri, più che la natura dell’arbitrato come previsto dalle parti; pertanto, se sia stato pronunciato un lodo irrituale nonostante alcune delle parti sostengano di avere in realtà pattuito una clausola per arbitrato rituale, ne consegue che quel lodo è impugnabile, non dinanzi alla corte d’appello ex art. 828 cod. proc. civ., ma, appunto, secondo le norme ordinarie sulla competenza e con l’osservanza del doppio grado di giurisdizione, facendo valere i vizi di manifestazione della volontà negoziale.
  • Corte di Appello di Messina, 27 novembre 2020, n. 505 (qui il testo)
    In tema di interpretazione del patto compromissorio, il dubbio sull’interpretazione dell’effettiva volontà dei contraenti va risolto nel senso della ritualità dell’arbitrato, tenuto conto della natura eccezionale della deroga alla norma per cui il lodo ha efficacia di sentenza giudiziaria.
  • Corte di Appello di Milano, 27 novembre 2020, n. 3115
    La clausola contrattuale contenuta in un contratto di appalto, che deferisce agli arbitri le controversie aventi ad oggetto la validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del contratto, non può operare in relazione ad interventi pacificamente non previsti in contratto, anche se eseguiti in occasione della sua esecuzione.
  • Corte di Appello di Lecce, 1 dicembre 2020, n. 1145 (qui il testo)
    Le norme che stabiliscono la preclusione alla corresponsione del corrispettivo per effetto della mancata iscrizione del mediatore o del procacciatore d’affari al ruolo ovvero all’albo sono norme di ordine pubblico, in quanto dettate in vista d’interessi generali (quale quello al corretto svolgimento dell’attività di intermediazione), non derogabili dalla volontà delle parti. La disapplicazione di tali norme da parte del collegio arbitrale comporta, dunque, la nullità del lodo per contrarietà all’ordine pubblico.
  • Corte di Appello dell’Aquila, 9 dicembre 2020, n. 1719 (qui il testo)
    Così come il giudice statuale, anche l’arbitro non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente che, esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito. Ne consegue che il vizio di omessa pronuncia – configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto – non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto.
  • Corte di Appello di Milano, 9 dicembre 2020, n. 3215 (qui il testo)
    In caso di arbitrato irrituale, non sussiste una violazione delle regole del mandato nel fatto che gli arbitri non abbiano sollecitato il contraddittorio su documenti trasmessi da una parte a un solo arbitro, ove tali documenti siano stati ricevuti dal Tribunale arbitrale come mera documentazione attestante il fallimento della trattativa transattiva avviata in corso di procedura arbitrale. Ne consegue che il mandato agli arbitri non può essere revocato per aver ricevuto tali documenti senza aver sugli stessi provocato il contraddittorio.
  • Corte di Appello di Potenza, 9 dicembre 2020, n. 649 (qui il testo)
    Per il contratto di appalto di opere pubbliche, il consenso non può formarsi sulla base di scritti successivi atteggiantisi come proposta ed accettazione fra assenti; lo stesso principio si applica anche al compromesso concernente le liti relative a tale contratto, che dunque non può validamente concludersi con la proposta e la successiva accettazione di avvalersi dello strumento arbitrale.
  • Corte di Appello di Perugia, 11 dicembre 2020, n. 572 (qui il testo)
    Deve essere dichiarata la nullità di clausola compromissoria statutaria, che attribuisca alle parti il potere di nomina degli arbitri, prevedendo soltanto in via sussidiaria la designazione per opera del terzo, in relazione alla quale non può operare il meccanismo della sostituzione automatica di clausole, di cui all’art. 1419, co. 2, cod. civ.
  • Corte di Appello dell’Aquila, 16 dicembre 2020, n. 1174 (qui il testo)
    Il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all’art. 829 n. 5 c.p.c., in relazione all’art. 823 n. 3 stesso codice, è ravvisabile soltanto nell’ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l’individuazione della ratio della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione.
  • Corte di Appello di Venezia, 30 dicembre 2020, n. 3431 (qui il testo)
    Ove le parti non abbiano vincolato gli arbitri all’osservanza della procedura ordinaria, questi sono liberi di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo ritenuto più opportuno, anche, quindi, consentendo ai compromittenti, nell’ambito dei termini della clausola compromissoria, di modificare ed ampliare le iniziali domande o produrre documenti – senza possibilità di evocare gli artt. 183 e 184 cod. proc. civ. -, purché sia osservato il principio del contraddittorio.

Tribunali

  • Tribunale di Piacenza, 7 gennaio 2020, n. 7 (qui il testo)
    In tema di condizioni generali di contratto, essendo la specifica approvazione per iscritto delle clausole cosiddette vessatorie (nella specie: clausola compromissoria), ai sensi dell’art. 1341, secondo comma, cod. civ., requisito per l’opponibilità delle clausole medesime al contraente aderente, quest’ultimo è il solo legittimato a farne valere l’eventuale mancanza, sicché la nullità di una clausola onerosa senza specifica approvazione scritta dell’aderente non può essere invocata dal predisponente.
  • Tribunale di Velletri, 7 gennaio 2020, n. 28 (qui il testo)
    La qualificazione in termini di ritualità o irritualità dell’arbitrato non può prescindere da un’attenta analisi della clausola compromissoria così come formulata dalle parti. Poiché possa affermarsi la natura irrituale, è necessaria la convergenza, nel senso dell’irritualità, di entrambi i criteri ermeneutici individuati dalla giurisprudenza: quello testuale fondato sull’interpretazione letterale della clausola contrattuale e quello (prevalente) di natura sostanziale, desumibile dalle regole di ermeneutica contrattuale, volto ad accertare le volontà delle parti.
  • Tribunale di Milano, 8 gennaio 2020, n. 58 (qui il testo – ne abbiamo parlato qui)
    Rientrano nella competenza arbitrale le controversie relative a una pretesa responsabilità precontrattuale, ove la clausola compromissoria contenuta nel contratto successivamente stipulato abbia un tenore particolarmente ampio, non faccia di per sé espresso riferimento al contratto, devolvendo agli arbitri qualsiasi controversia, disputa o disaccordo, senza ulteriori specificazioni. In tal senso depone, oltre al canone ermeneutico di cui all’art. 808-quater cod. proc. civ., pure l’incongruità della soluzione opposta, che risulterebbe in un ritaglio della cognizione tra giudici statuali e arbitri, palesemente in contrasto con ogni esigenza di rapidità di definizione delle controversie.
  • Tribunale di Potenza, 8 gennaio 2020, n. 21 (qui il testo)
    L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte), ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.
  • Tribunale di Catania, 10 gennaio 2020, n. 114 (qui il testo)
    L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte), ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.
  • Tribunale di Salerno, 10 gennaio 2020, n. 104 (qui il testo)
    In tema di obbligazione per il pagamento del compenso arbitrale, l’autoliquidazione degli onorari da parte degli arbitri è fonte di obbligazione nella sola ipotesi in cui essa sia accettata da entrambe le parti compromettenti.
  • Tribunale di Piacenza, 14 gennaio 2020, n. 22 (qui il testo)
    La clausola compromissoria deve avere forma scritta ad substantiam, identificando con esattezza le future controversie aventi origine dal contratto principale; il requisito formale è soddisfatto con riguardo alle clausole compromissorie per relationem, ovvero quelle previste in un diverso negozio o documento cui il contratto faccia riferimento allorché il rinvio, contenuto nel contratto, preveda un richiamo espresso e specifico della clausola compromissoria e non, invece, allorché il rinvio sia generico, richiamandosi semplicemente il documento o il formulario che contenga la clausola stessa, in quanto soltanto il richiamo espresso assicura la piena consapevolezza delle parti in ordine alla deroga alla giurisdizione.
  • Tribunale di Roma, 20 gennaio 2020, n. 1171 (qui il testo)
    Deve essere dichiarata l’improponibilità della domanda formulata avanti il giudice statuale per l’esistenza di clausola compromissoria per arbitrato irrituale.
  • Tribunale di Ragusa, 24 gennaio 2020, n. 79 (qui il testo)
    L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte), ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.
  • Tribunale di Roma, 24 gennaio 2020, n. 1652 (qui il testo)
    L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte), ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.
  • Tribunale di Cosenza, 25 gennaio 2020, n. 159 (qui il testo)
    La contestuale proposizione dell’eccezione di compromesso e di domanda riconvenzionale non importa la rinuncia della prima in ragione della formulazione della seconda, in quanto l’esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell’eccezione di compromesso, essendo la fondatezza di quest’ultima incompatibile con l’esame della domanda riconvenzionale.
  • Tribunale di Roma, 27 gennaio 2020, n. 1695 (qui il testo – ne abbiamo parlato qui)
    In mancanza di espressa volontà contraria, la clausola compromissoria inserita in un contratto deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la causa petendi nel contratto stesso.
  • Tribunale di Trento, 3 febbraio 2020, n. 94 (qui il testo)
    Le disposizioni in tema di forma-contenuto della clausola compromissoria dettate dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, non si applicano a causa compromissoria contenuta nello statuto di associazione professionale, pure ove questo richiami le norme dettate in materia di società semplice. Il richiamo a tali norme infatti deve ritenersi operativo solo con riguardo a quanto non sia specificamente disciplinato dall’atto costitutivo e dallo statuto.
    L’efficacia della clausola compromissoria, in quanto clausola vessatoria, è subordinata alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui detta clausola sia inserita in contratti con condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti (art. 1341, co. 1, cod. civ.) ovvero conclusi mediante sottoscrizione di moduli o formulari (art. 1342, co. 1, cod. civ.), non già quando la clausola sia contenuta nello statuto o nel regolamento di un organismo sociale del quale il soggetto entri a far parte.
  • Tribunale di Bolzano, 6 febbraio 2020, n. 148 (qui il testo)
    La previsione della competenza arbitrale o del giudice statuale, in via alternativa a discrezione di una parte, non contrasta con alcuna norma processuale, costituendo libera espressione dell’autonomia delle parti.
  • Tribunale di Lecce, 7 febbraio 2020, n. 399 (qui il testo)
    In mancanza di espressa volontà contraria, la clausola compromissoria inserita in un contratto deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la causa petendi nel contratto stesso.
  • Tribunale di Bari, ord. 9 febbraio 2020 (qui il testo)
    Non rientra nell’ambito di applicazione di clausola compromissoria statutaria, che devolve a un tribunale arbitrale la cognizione delle controversie tra soci e società, la controversia insorta tra il socio e la società in relazione a un contratto di locazione: tale clausola infatti si riferisce alle controversie insorte nell’ambito dei rapporti societari.
  • Tribunale di Castrovillari, 10 febbraio 2020, n. 146 (qui il testo)
    La tardiva costituzione di parte convenuta preclude la possibilità di sollevare eccezione di compromesso, attesi la natura non inderogabile della competenza arbitrale e la conseguente non rilevabilità d’ufficio della medesima ai sensi dell’art. 38, co. 3, cod. proc. civ.
  • Tribunale di Milano, 11 febbraio 2020, n. 1212 (qui il testo)
    Non è valida la clausola compromissoria statutaria la quale individui quale soggetto deputato alla nomina del tribunale arbitrale un soggetto non esistente e non potendo tale carente indicazione essere integrata attraverso il riferimento ad altro soggetto, questo sì esistente, ma non corrispondente quanto a denominazione e sede a quello cui fa riferimento la clausola.
  • Tribunale di Milano, 12 febbraio 2020, n. 1355 (qui il testo)
    Rientra nell’ambito di applicazione di clausola compromissoria statutaria, che devolva agli arbitri la cognizione delle controversie tra socie e società, pure la controversia concernente il credito vantato nei confronti della società da un socio a titolo di finanziamento soci oggetto di accordo e regolamento in un patto parasociale.
  • Tribunale di Milano, 19 febbraio 2020, n. 1594 (qui il testo)
    Ai sensi degli artt. 807 e 808 cod. proc. civ. la clausola compromissoria (quando essa afferisca a contratti che non richiedono la forma scritta ad substantiam) richiede la forma scritta ad probationem, con la precisazione che tale prova può essere costituita da qualsiasi attestazione scritta circa l’esistenza del mandato compromissorio, anche se successiva alla pattuizione e a carattere meramente ricognitivo, purché, però, sia attribuibile alle parti.
  • Tribunale di Catania, 22 febbraio 2020, n. 744 (qui il testo)
    In assenza di nomina dell’arbitro da parte del convenuto e di inerzia dell’attore, che non ricorra al Tribunale per la nomina in surroga ex art. 810, co. 2, cod. proc. civ., può ritenersi che le parti abbiano rinunciato alla devoluzione agli arbitri con piena riespansione della giurisdizione statale.
  • Tribunale di Crotone, 24 febbraio 2020, n. 220 (qui il testo)
    L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte; tuttavia, quando sia proposta opposizione ed il debitore ingiunto abbia eccepito la competenza arbitrale, per un verso si verificano, a seguito della contestazione del credito, i presupposti fissati nel compromesso; e per altro verso, viene a cessare la competenza del giudice ordinario, con la conseguenza che quest’ultimo, una volta che rilevi la esistenza della valida clausola compromissoria, deve dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e rimettere la controversia al giudizio degli arbitri.
  • Tribunale di Latina, 24 febbraio 2020, n. 446 (qui il testo)
    La clausola compromissoria per arbitrato rituale comporta una deroga convenzionale alle attribuzioni ed alla competenza del giudice ordinario. Segnatamente, in presenza di una rituale e tempestiva eccezione di compromesso, il giudice adito deve declinare la propria competenza a conoscere della controversia, in favore degli arbitri. E tanto si ricava dall’inequivoco disposto dell’art. 819-ter cod. proc. civ. che, nel regolare i “rapporti tra arbitri ed autorità giudiziaria”, assoggetta, tra l’altro, al regolamento di competenza ex artt. 42 e 43 cod. proc. civ., “la sentenza con la quale il giudice” abbia affermato o negato “la propria competenza in relazione a una convenzione d’arbitrato”. In particolare, l’attività degli arbitri rituali ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice statuale, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione.
  • Tribunale di Milano, 24 febbraio 2020, n. 1684 (qui il testo – ne abbiamo parlato qui)
    Il tenore generale di una clausola compromissoria, che deferisca a un collegio arbitrale letteralmente a tutte le controversie sorte nell’ambito ovvero in occasione dell’esecuzione di un determinato contratto, consente di ritenere ricomprese nell’ambito della competenza arbitrale anche domande volte a far valere una responsabilità extracontrattuale connessa allo svolgimento del rapporto contrattuale.
  • Tribunale di Busto Arsizio, 27 febbraio 2020, n. 365 (qui il testo)
    La domanda di pagamento degli interessi moratori sul compenso dovuto dall’ente territoriale all’appaltatore di un’opera pubblica, maturati dopo l’espletamento del collaudo di essa senza riserve, esaustivo perciò di ogni aspetto concernente l’esecuzione del contratto di appalto, spetta alla competenza del giudice ordinario, e non al collegio arbitrale, al quale per contratto, i sensi dell’art. 43 d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, siano deferite le controversie tra P.A. e appaltatore, in quanto il criterio per stabilire la competenza è costituito dalla natura della questione, appartenente al giudice ordinario se conseguente al negozio di accertamento consistente nel collaudo; agli arbitri se attinente a punti contemplati nel contratto di appalto, ancorché controversi dopo il collaudo, con la prevalenza, in caso dubbio, della competenza ordinaria, essendo quella arbitrale derogatoria di essa.
  • Tribunale di Perugia, 2 marzo 2020, n. 338 (qui il testo)
    In presenza di clausola compromissoria per arbitrato irrituale, l’eccezione di compromesso dà luogo alla improponibilità della domanda.
  • Tribunale di Terni, 3 marzo 2020, n. 167 (qui il testo)
    L’autoliquidazione delle spese e degli onorari effettuata dagli arbitri ai sensi dell’art. 814, co. 2, cod. proc. civ. non produce alcun effetto se non accettata, anche per fatti concludenti, da tutte le parti del procedimento arbitrale, sicché il difetto di accettazione di una sola di queste obbliga il Presidente del Tribunale, adito dagli arbitri – unici legittimati – a procedere alla liquidazione anche nell’ipotesi in cui la somma richiesta sia stata corrisposta.
    L’accettazione manifestata da una sola delle parti non può ritenersi funzionale all’insorgere dell’obbligo di pagamento del compenso in favore degli arbitri, né legittima detta parte, in caso di versamento della somma richiesta, ad azioni di rivalsa nei confronti dell’altra.
  • Tribunale di Catania, 4 marzo 2020, n. 883 (qui il testo)
    Rientra nell’ambito di applicazione di clausola compromissoria, contenuta nello statuto di consorzio costituito in forma societaria, la controversia relativa al pagamento dei lavori assegnati dal consorzio alla consorziata (fattispecie nella quale le controversie relative alla assegnazione dei lavori e al rapporto mutualistico erano espressamente contemplate dalla clausola compromissoria statutaria).
  • Tribunale di Ravenna, 5 marzo 2020, n. 221 (qui il testo)
    Non può essere invocata la clausola compromissoria per arbitrato estero, al fine di escludere la giurisdizione del giudice statuale, ove tale clausola sia contenuta in un documento non sottoscritto dalle parti e l’accordo sia stato raggiunto tramite uno scambio di e-mail intervenuto tra soggetti diversi dalle parti e ad esse non facilmente riconducibili.
  • Tribunale di Bolzano, 6 marzo 2020, n. 267 (qui il testo)
    Ove la clausola compromissoria espressamente preveda che l’arbitro decida “come arbitro irrituale”, non può che ritenersi la natura irrituale del lodo, applicando la regola interpretativa in claris non fit interpretatio. Questo poiché la corretta interpretazione della volontà delle parti non può in nessun caso essere ricercata prescindendo da una esegesi testuale, la quale, soltanto se necessario, va integrata con una analisi del comportamento delle parti (e non di terze parti, come gli arbitri).
  • Tribunale di Brindisi, 9 marzo 2020, n. 439 (qui il testo)
    La presenza di una clausola compromissoria non esclude la possibilità di introdurre la domanda con ricorso per decreto ingiuntivo, né osta all’adozione di tale provvedimento, tuttavia resta ferma la facoltà dell’intimato di chiedere ed ottenere la revoca del decreto ingiuntivo qualora venga eccepita la incompetenza dell’ufficio giudiziario adito, stante la presenza di clausola compromissoria.
  • Tribunale di Caltagirone, 9 marzo 2020, n. 101 (qui il testo)
    L’incompetenza del giudice ordinario, per essere la controversia devoluta ad arbitri, non è rilevabile d’ufficio, ma deve essere eccepita dal convenuto, ai sensi dell’art. 38 cod. proc. civ., a pena di decadenza, nella comparsa di risposta o, in genere, nel primo atto difensivo del giudizio.
  • Tribunale di Milano, 11 marzo 2020, n. 2091 (qui il testo – ne abbiamo parlato qui)
    La clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale è opponibile a quanti abbiano perduto lo status socii in riferimento a tutte le controversie che trovano la loro matrice nel rapporto sociale, anche se insorte in tempo successivo all’esaurimento del rapporto.
  • Tribunale di Catania, 13 marzo 2020, n. 1020 (qui il testo – ne abbiamo parlato qui)
    La clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale non è opponibile a quanti abbiano ceduto la quota sociale. Pertanto, la controversia relativa al rimborso di finanziamenti erogati dal socio, sorta nel momento in cui questi abbia perduto lo status socii, rientra nella competenza del giudice statuale.
  • Tribunale di Civitavecchia, 12 marzo 2020, n. 309 (qui il testo)
    La esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte), ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.
  • Tribunale di Catania, 21 marzo 2020, n. 1122 (qui il testo)
    La controversa relativa a un preteso inadempimento contrattuale e alle conseguenti domande di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno rientra nella competenza degli arbitri ove il contratto contenta una clausola compromissoria concernente le controversie nascenti dalla sua esecuzione.
  • Tribunale di Trento, 9 aprile 2020, n. 230 (qui il testo)
    In caso di dubbio, è preferibile l’interpretazione della clausola compromissoria nel senso di restringere la competenza arbitrale [pronunzia per incuriam].
  • Tribunale di Vicenza, 10 aprile 2020, n. 734 (qui il testo)
    L’efficacia della clausola compromissoria è subordinata alla specifica approvazione per iscritto richiesta dall’art. 1341 cod. civ. nei soli casi in cui sia inserita in contratti con condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti ovvero conclusi mediante sottoscrizione di moduli o formulari e non anche in ipotesi diverse, ed in particolare, quando il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative svoltesi tra le parti.
  • Tribunale di Lecce, 16 aprile 2020, n. 1003 (qui il testo)
    L’efficacia della clausola compromissoria è subordinata alla specifica approvazione per iscritto richiesta dall’art. 1341 cod. civ. nei soli casi in cui sia inserita in contratti con condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti ovvero conclusi mediante sottoscrizione di moduli o formulari e non anche in ipotesi diverse, ed in particolare, quando il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative svoltesi tra le parti.
  • Tribunale di Catania, 24 aprile 2020, n. 1419 (qui il testo)
    Ai fini della determinazione della natura rituale o irrituale dell’arbitrato, sono significativi e rilevanti gli elementi testuali che depongono nel senso della giurisdizionalità dell’attività demandata all’arbitro, i quali si rinvengono nelle espressioni terminologiche congruenti all’esercizio del giudicare, e al risultato di un giudizio, in ordine ad una controversia, non potendo essere decisivi, nel senso della esclusione della natura rituale dell’arbitrato, né il conferimento agli arbitri del compito di decidere secondo equità ovvero in veste di amichevoli compositori, né la preventiva qualificazione della decisione arbitrale come inappellabile, né la previsione di esonero degli arbitri da formalità di procedura.
  • Tribunale di Firenze, 24 aprile 2020, n. 979 (qui il testo)
    La clausola compromissoria, contenuta nello statuto di una società, che preveda la devoluzione ad arbitri delle controversie connesse al contratto sociale, deve ritenersi estesa alla controversia riguardante il recesso del socio dalla società.
  • Tribunale di Milano, 24 aprile 2020, n. 2564 (qui il testo)
    La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società non trova applicazione alle controversie relative al contratto traslativo delle quote della stessa società, trattandosi di negozio diverso e autonomo da quello sociale.
  • Tribunale di Milano, 24 aprile 2020, n. 2568 (qui il testo)
    La clausola compromissoria contenuta in un contratto a favore di terzo è opponibile a quest’ultimo qualora questi abbia manifestato la volontà di profittare della stipulazione, in quanto tale volontà non può non riguardare tutte le clausole contrattuali nel loro insieme.  Nel contratto a favore di terzi, è rimesso infatti alla volontà di costoro profittarne o meno (art. 1411, co. 2, cod. civ.) e, tuttavia, una volta che tale manifestazione di volontà sia positivamente intervenuta, essi non possono scinderne altresì il contenuto, al fine di potersi giovare delle sole clausole favorevoli, dal momento che l’accettazione non può che riguardare, salva diversa volontà dei contraenti, le clausole contrattuali nella loro totalità.
  • Tribunale di Teramo, 24 aprile 2020, n. 291 (qui il testo)
    La contestuale proposizione dell’eccezione di compromesso e di domanda riconvenzionale non importa la rinuncia della prima in ragione della formulazione della seconda, in quanto l’esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell’eccezione di compromesso, essendo la fondatezza di quest’ultima incompatibile con l’esame della domanda riconvenzionale.
  • Tribunale di Milano, 5 maggio 2020, n. 2683 (qui il testo)
    Le decisioni delle commissioni di disciplina dell’ente nazionale cinofilia italiana sono lodi arbitrali irrituali che il giudice ordinario non può annullare in presenza di impugnazione basata sull’erronea valutazione, da parte delle medesime commissioni, degli elementi probatori acquisiti nel procedimento disciplinare, né per errori di diritto, ma solo per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, come l’errore, la violenza, il dolo o l’incapacità delle parti che hanno conferito l’incarico e dell’arbitro stesso.
    L’esistenza della clausola compromissoria, se non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere il decreto ingiuntivo posto che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte, impone però al giudice dell’opposizione investito dell’eccezione di arbitrato l’accoglimento, in rito, dell’opposizione con la declaratoria di nullità del decreto impugnato, esclusa la translatio iudicii dalla specifica previsione dell’art. 819-ter, co. 2, cod. proc. civ. [pronunzia per incuriam quanto all’esclusione della translatio iudicii].
  • Tribunale di Firenze, 7 maggio 2020, n. 1026 (qui il testo)
    In tema di contratti c.d. monofirma, deve ritenersi validamente conclusa la clausola compromissoria ivi contenuta, ove risultino la predisposizione del testo contrattuale da parte della banca e la firma del cliente contraente debole.
    Il favor per la competenza arbitrale si riferisce ai soli casi in cui il dubbio interpretativo verta sulla quantificazione della materia devoluta agli arbitri dalla relativa convenzione e non anche sulla stessa scelta arbitrale compiuta dalle parti. Conseguentemente, deve ritenersi incerta la volontà delle parti sulla stessa scelta della compromissione in arbitri, ove la clausola compromissoria dalle stese conclusa abbia stabilito anche la possibilità di ricorso al giudice statuale.
  • Tribunale di Firenze, 18 maggio 2020, n. 1081 (qui il testo)
    Le domande che tendono a far accertare la nullità o l’annullamento di un contratto, ovvero la non corretta esecuzione del rapporto, con conseguenze in punto di risarcimento del danno, direttamente connesso all’accertamento dei vizi presupposti, rientrano nel concetto di qualsiasi controversia inerente la validità, l’efficacia e l’esecuzione dello stesso contratto, in ossequio al criterio interpretativo estensivo di cui all’art. 808-quater cod. proc. civ.
  • Tribunale di Brescia, 22 maggio 2020, n. 969 (qui il testo)
    La contestuale proposizione dell’eccezione di compromesso e di domanda riconvenzionale non importa la rinuncia della prima in ragione della formulazione della seconda, in quanto l’esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell’eccezione di compromesso, essendo la fondatezza di quest’ultima incompatibile con l’esame della domanda riconvenzionale.
  • Tribunale della Spezia, 27 maggio 2020, n. 249 (qui il testo)
    In tema di arbitrato amministrato, la sopravvenuta cessazione dell’attività della camera arbitrale individuata nella clausola compromissoria determina la risoluzione di questa per impossibilità sopravvenuta a norma dell’art. 1464 cod. civ., con conseguente riespansione della competenza del giudice statuale. Questo perché, se la volontà dei contraenti è stata quella di devolvere solo ad un arbitro specifico già designato la risoluzione delle controverse derivanti dal contratto, l’impossibilità di funzionamento dell’arbitro designato non consente l’applicazione degli artt. 810-811 cod. proc. civ., che si tradurrebbe nell’imposizione alle parti un arbitrato sostitutivo in realtà contrario alla volontà contrattuale.
  • Tribunale di Brindisi, 3 giugno 2020, n. 695 (qui il testo)
    L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, dal momento che l’eccezione di compromesso non è rilevabile d’ufficio ma solo su eccezione della parte interessata. Il giudice statuale, tuttavia, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della clausola, deve procedere con la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.
  • Tribunale di Bologna, 10 giugno 2020, n. 871 (qui il testo)
    A seguito della pronunzia della Corte costituzionale n. 223/2013, è applicabile nei rapporti tra arbitri e giudici statuali l’art. 50 cod. proc. civ., il che comporta necessariamente la possibilità di una trasmigrazione della causa dal giudice statuale agli arbitri. Il riferimento, contenuto nella citata sentenza della Corte costituzionale, all’impiego di regole corrispondenti alle previsioni del menzionato art. 50 cod. proc. civ. si correla alla necessità dell’osservanza delle disposizioni proprie del rito arbitrale nel trasferimento della domanda.
  • Tribunale di Vibo Valentia, ord. 15 giugno 2020 (qui il testo)
    Il sequestro giudiziario diviene inefficace ai sensi dell’art. 669-novies cod. proc. civ. se la parte non instaura tempestivamente il giudizio di merito ai sensi dell’art. 669-octies cod. proc. civ., a nulla rilevando che, in ossequio alla clausola compromissoria per arbitrato libero, sia stato nei termini iniziato il giudizio arbitrale, non essendo l’arbitrato libero sottoposto alla speciale disciplina introdotta dall’art. 669-quinquies cod. proc. civ. [per incuriam rispetto alla modifica introdotta all’art. 669-quinquies cod. proc. civ. dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in l. 14 maggio 2005, n. 80].
  • Tribunale di Livorno, 19 giugno 2020, n. 443 (qui il testo)
    La questione della improponibilità della domanda conseguente alla previsione di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, da sollevarsi su eccezione di parte e non rilevabile d’ufficio, non osta alla emissione di un decreto ingiuntivo essendo facoltà dell’intimato eccepire la improponibilità della domanda dinanzi al giudice della opposizione e ottenere la relativa declaratoria. Nel caso di opposizione fondata sull’esistenza di una clausola compromissoria, il giudice dell’opposizione deve disporre la remissione della controversia al giudizio degli arbitri (nel caso di arbitrato rituale) o dichiarare la improponibilità della domanda (nel caso di arbitrato irrituale) e, in ogni caso, dichiarare la nullità del decreto opposto.
  • Tribunale di Livorno, 19 giugno 2020, n. 444 (qui il testo)
    La questione della improponibilità della domanda conseguente alla previsione di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, da sollevarsi su eccezione di parte e non rilevabile d’ufficio, non osta alla emissione di un decreto ingiuntivo essendo facoltà dell’intimato eccepire la improponibilità della domanda dinanzi al giudice della opposizione e ottenere la relativa declaratoria. Nel caso di opposizione fondata sull’esistenza di una clausola compromissoria, il giudice dell’opposizione deve disporre la remissione della controversia al giudizio degli arbitri (nel caso di arbitrato rituale) o dichiarare la improponibilità della domanda (nel caso di arbitrato irrituale) e, in ogni caso, dichiarare la nullità del decreto opposto.
  • Tribunale di Livorno (sez. Portoferraio), 24 giugno 2020, n. 16 (qui il testo)
    La controversia relativa al preteso status di socio di fatto (nella specie, di società cooperativa) non è devoluta alla competenza arbitrale ai sensi della clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale, atteso che essa concerne esclusivamente le ipotesi di controversie insorte tra i soci e la società o fra i soci tra loro.
  • Tribunale di Firenze, 25 giugno 2020, n. 1486 (qui il testo)
    La disposizione di cui all’art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, che sanziona espressamente con la nullità tutte le clausole compromissorie in cui il potere di nomina degli arbitri non sia demandato a soggetto estraneo alla società, non trova applicazione in caso di consorzio che non abbia assunto forma societaria, in quanto la disposizione citata è testualmente riferita alle clausole compromissorie contenute negli atti costitutivi delle società.
  • Tribunale di Cosenza, 1 luglio 2020, n. 1152 (qui il testo)
    La clausola compromissoria prevista nello statuto di una cooperativa edilizia che ha per oggetto sociale la costruzione di alloggi da assegnare ai soci si applica alle sole controversie endosocietarie e non si estende, in mancanza di esplicita previsione statutaria ovvero di previsione di apposita clausola compromissoria inserita nell’atto di prenotazione/assegnazione/trasferimento della proprietà alle controversie relative al trasferimento della proprietà, e quindi al pagamento del corrispondente importo, sussistendo due distinti rapporti tra il socio e la cooperativa, anche se tra loro collegati: uno di carattere associativo, regolato dallo statuto e derivante dalla adesione al contratto sociale, ed uno bilaterale di scambio.
  • Tribunale di Firenze, ord. 2 luglio 2020 (qui il testo)
    La clausola di arbitrato rituale contenuta nello statuto di società fallita non rileva con riguardo all’esercizio dell’azione dei creditori sociali, terzi rispetto alle società e non attribuisce quindi alla competenza arbitrale l’azione di responsabilità che il curatore abbia promosso, nell’interesse della massa, nei confronti degli ex amministratori della fallita.
  • Tribunale di Roma, ord. 3 luglio 2020 (qui il testo)
    Le domande cautelari, ivi incluse quelle ex art. 700 cod. proc. civ., sono sottratte alla cognizione arbitrale dall’art. 818 cod. proc. civ., a mente del quale il quale gli arbitri non possono concedere sequestri, né altri provvedimenti cautelari, salva diversa disposizione di legge, e tali domande vanno proposte dinanzi al giudice ordinario che sarebbe stato competente a conoscere del merito, ai sensi dell’art. 669–quinquies cod. proc. civ.
  • Tribunale di Bolzano, 7 luglio 2020, n. 546 (qui il testo)
    Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione. Invero, nonostante la previsione di termini di decadenza dall’impugnazione, con la conseguente sanatoria della nullità, le norme dirette a garantire tali principi non solo sono imperative, ma, essendo dettate, oltre che a tutela dell’interesse di ciascun socio ad essere informato dell’andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell’affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente, trascendono l’interesse del singolo ed attengono, pertanto, a diritti indisponibili.
  • Tribunale di Prato, 15 luglio 2020, n. 343 (qui il testo)
    La clausola compromissoria costituisce un contratto ad effetti processuali, a sé stante, anche quando è inserita nell’atto contenente il contratto cui ineriscono le controversie oggetto della clausola. La validità di tale clausola, in conformità al disposto dell’art 808, co. 2, cod. proc. civ., deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto cui afferisce; sicché, tra i due contratti sussiste tecnicamente un rapporto di accessorietà.
  • Tribunale di Milano, 16 luglio 2020, n. 4352 (qui il testo)
    Il debitore ceduto è legittimato ad opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all’originario cedente, compresa quella di natura processuale derivante dal negozio compromissorio stipulato con l’originario creditore ed inserito nel contratto da cui nasce il credito.
  • Tribunale di Perugia, 17 luglio 2020, n. 819 (qui il testo)
    Poiché nell’arbitrato irrituale le parti intendono affidare all’arbitro la soluzione di una controversia attraverso uno strumento strettamente negoziale, con ciò impegnandosi a considerare la decisione degli arbitri come espressione di tale personale volontà, avverso la decisione arbitrale è legittimamente esperibile l’azione di annullamento da proporre con l’osservanza delle norme ordinarie sulla competenza, per materia e territorio, e del doppio grado di giurisdizione.
  • Tribunale di Oristano, 20 luglio 2020, n. 320 (qui il testo)
    Il compromesso per arbitrato irrituale comporta un mandato agli arbitri avente ad oggetto un’attività negoziale in sostituzione delle parti, con potere di comporre una lite, in via conciliativa o transattiva, mediante la creazione di un nuovo assetto di interessi che esse si impegnano a riconoscere e rispettare; ne consegue che il lodo irrituale non può essere impugnato per errore di diritto ma soltanto per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale.
  • Tribunale di Firenze, ord. 21 luglio 2021 (qui il testo)
    Ai sensi dell’art. 669-quinquies cod. proc. civ., “Se la controversia è oggetto di clausola compromissoria (…) la domanda [cautelare] si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito”. Pertanto, è sufficiente che la clausola compromissoria sia soltanto stabilita dalle parti perché si possa adire in cautelare il giudice ordinario che sarebbe stato competente.
  • Tribunale di Trapani, 21 luglio 2020, n. 523 (qui il testo)
    In tema di trasferimento di azienda, ai sensi dell’art. 2558 cod. civ. – secondo cui si verifica il trasferimento ex lege al cessionario di tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale e rispetto ai quali le parti non abbiano espressamente escluso l’effetto successorio – si verifica il subentro ipso iure del cessionario d’azienda anche nella clausola compromissoria contenuta in contratto stipulato dal cedente per l’esercizio dell’azienda, senza che sia necessario un apposito patto di cessione e senza che sia pertanto richiesta la forma scritta ad substantiam.
    Il curatore che subentra in un contratto stipulato dal fallito, nel quale sia contenuta una clausola compromissoria, non può sottrarsi all’efficacia di quest’ultima.
  • Tribunale di Terni, 22 luglio 2020, n. 476 (qui il testo)
    La clausola compromissoria contenuta in contratto a favore di terzo è opponibile a quest’ultimo ove egli abbia dichiarato di voler profittare della stipulazione in suo favore, nonostante sia inopponibile al terzo la clausola con la quale invece le parti abbiano stabilito una deroga convenzionale alla competenza territoriale [obiter].
  • Tribunale di Oristano, 27 luglio 2020, n. 332 (qui il testo)
    Il compromesso per arbitrato irrituale comporta un mandato agli arbitri avente ad oggetto un’attività negoziale in sostituzione delle parti, con potere di comporre una lite, in via conciliativa o transattiva, mediante la creazione di un nuovo assetto di interessi che esse si impegnano a riconoscere e rispettare; ne consegue che il lodo irrituale non può essere impugnato per errore di diritto ma soltanto per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale.
  • Tribunale di Perugia, 31 luglio 2020, n. 907 (qui il testo)
    Ai sensi dell’art. 34, co. 2, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 3, sono nulle le clausole compromissorie relative alle controversie societarie, qualora esse non riservino la nomina di tutti gli arbitri a soggetti estranei alla società.
  • Tribunale di Milano, 6 agosto 2020, n. 4972 (qui il testo)
    Nell’ambito di applicazione di una clausola compromissoria statutaria è ricompresa l’azione ex art. 2395 cod. civ. esercitata dai soci nei confronti degli amministratori.
  • Tribunale di Imperia, 24 agosto 2020, n, 429 (qui il testo)
    L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, in quanto l’eccezione di compromesso non è rilevabile d’ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata. Per di più, nella fase sommaria del procedimento monitorio non esiste ancora una controversia caratterizzata dal contraddittorio tra le parti e quindi deferibile alla cognizione degli arbitri. Nel successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, eventualmente promosso dal debitore ingiunto, si instaura, tuttavia, un ordinario procedimento di cognizione, che implica necessariamente il deferimento della controversia alla cognizione arbitrale. In caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della clausola, il giudice adito è, dunque, tenuto a dichiarare la nullità del decreto opposto.
  • Tribunale di Livorno, 28 agosto 2020, n. 575 (qui il testo)
    La clausola contrattuale che demandi la risoluzione delle controversie allo “intervento di tre saggi nominati concordemente dalle parti” non contiene una convenzione di arbitrato, in quanto difforme dalla previsione di cui agli artt. 809 e 810 cod. proc. civ.
  • Tribunale di Vicenza, 16 settembre 2020, n. 1481 (qui il testo)
    Ai sensi dell’art. 34, co. 2, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 3, sono nulle le clausole compromissorie relative alle controversie societarie, qualora esse non riservino la nomina di tutti gli arbitri a soggetti estranei alla società.
  • Tribunale di Salerno, 17 settembre 2020, n. 2229 (qui il testo)
    L’art. 814 cod. proc. civ. configura in primo luogo un meccanismo contrattuale di determinazione del compenso spettante agli arbitri, scandito dall’autoliquidazione, effettuata dagli stessi arbitri, avente valore di proposta contrattuale che, per essere vincolante per le parti del giudizio, deve da queste essere accettata anche per facta concludentia. Tale proposta non è revocabile liberamente dai proponenti, ma rimane ferma sinché, in difetto di accettazione, ad essa succede la determinazione giudiziale su richiesta degli stessi arbitri al fine di acquisire un titolo (non contrattuale ma) giurisdizionale e quindi imperativo ed esecutivo.
  • Tribunale di Siena, 17 settembre 2020, n. 625 (qui il testo)
    Seppur l’esistenza di una clausola compromissoria non escluda la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte), nondimeno essa impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.
  • Tribunale di Catania, 21 settembre 2020, n. 3016 (qui il testo – ne abbiamo parlato qui)
    Deve ritenersi inesistente la clausola compromissoria contenuta nello statuto di società di capitali simulata, in quanto le parti dell’apparente patto sociale hanno dissimulato una mera comunione.
  • Tribunale di Cosenza, 23 settembre 2020, n. 1586 (qui il testo)
    Deve ritenersi non applicabile l’art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 alle associazioni professionale, stante il chiaro disposto della normativa rivolta in via esclusiva alle società.
  • Tribunale di Roma, 29 settembre 2020, n. 13117 (qui il testo)
  • Ove la clausola compromissoria preveda che le controversie tra le parti possano essere decise da un collegio arbitrale, deve ritenersi che il ricorso agli arbitri non sia previsto come obbligatorio, ma solo possibile, dunque facoltativo.
  • Tribunale di Salerno, 1 ottobre 2020, n. 2369 (qui il testo)
    In tema di interpretazione della clausola compromissoria, ove non risulti una espressa volontà contraria, deve ritenersi che tutte le controversie riferibili a pretese, che abbiano come causa petendi il contratto medesimo, della cui interpretazione, applicazione ed esecuzione si discuta, vanno ricomprese nell’ambito oggettivo della clausola compromissoria.
  • Tribunale di Siena, 3 ottobre 2020, n. 669 (qui il testo)
    Sussiste la competenza del giudice statuale ove la clausola compromissoria contenuta in un contratto preveda la facoltà di una parte di adire il giudice statuale per il pagamento dei propri crediti (pronunzia resa in un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, ottenuto dalla parte in favore della quale era stata pattuita tale facoltà).
  • Tribunale di Bolzano, 6 ottobre 2020, n. 776 (qui il testo)
    Le parti, introducendo la regola della devoluzione agli arbitri delle controversie inerenti la società, dimostrano la volontà di risolvere le loro questioni interne in maniera autonoma, rinunciando alla giurisdizione ed all’azione giudiziaria. Pertanto, tutte le questioni che riguardano la società e coloro che in questa operano o hanno operato, devono ritenersi comprese nella clausola de qua.
  • Tribunale di Perugia, 7 ottobre 2020, n. 1056 (qui il testo)
    L’improponibilità della domanda a causa della previsione d’una clausola compromissoria per arbitrato irrituale è rilevabile non già d’ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata e, dunque, non osta alla richiesta ed alla conseguente emissione di un decreto ingiuntivo; tuttavia, è facoltà dell’intimato eccepire l’improponibilità della domanda dinanzi al giudice dell’opposizione ed ottenerne la relativa declaratoria.
  • Tribunale di Crotone, 23 ottobre 2020, n. 911 (qui il testo)
    La devoluzione della controversia ad arbitri non osta alla proposizione della domanda cautelare nelle forme di cui all’art. 700 cod. proc. civ. dinanzi al giudice statuale competente.
  • Tribunale di Catania, 30 ottobre 2020, n. 3598 (qui il testo – ne abbiamo parlato qui)
    I vizi relativi al difetto di veridicità, chiarezza e precisione del bilancio pur determinando la nullità (e non l’annullabilità ) della delibera non rientrano tra quelli che possono essere fatti valere senza limiti di tempo giusta il disposto del primo comma seconda parte dell’art. 2379 c.c. per le S.p.A. e del terzo comma seconda parte dell’art. 2479 ter c.c. per le s.r.l., il cui ambito di applicazione è limitato alle sole deliberazioni che modifichino l’oggetto sociale, prevedendo attività illecite o impossibili. Conseguentemente, le relative controversie possono essere devolute ad arbitri, in quanto non attengono diritti indisponibili [nota: la pronunzia consapevolmente si discosta dall’orientamento maggioritario].
  • Tribunale di Napoli, 30 ottobre 2020, n. 7174 (qui il testo)
    Possono essere devolute, in presenza di clausola compromissoria statutaria, a un Tribunale arbitrale irrituale le controversie relative alle impugnazioni di deliberazioni del consiglio di amministrazione, ove le stesse non abbiamo a oggetto diritti indisponibili, ossia interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell’ordinamento svincolata da un qualsiasi iniziativa di parte.
  • Tribunale di Milano, ord. 5 novembre 2020 (qui il testo)
    Appare inopportuno, in caso di domanda cautelare rivolta al giudice statuale pendente un procedimento arbitrale sul merito, compiere nella sede sommaria una compiuta ricostruzione dei fatti che vada a sovrapporsi a quella che le parti stesse hanno già commesso al giudizio arbitrale, essendo preferibile limitare la motivazione a quanto indispensabile alla decisione sul richiesto provvedimento cautelare.
  • Tribunale di Catania, 6 novembre 2020, n. 3691 (qui il testo)
    La decisione in merito all’eccezione di difetto di giurisdizione (per essere questa attribuita a un arbitrato straniero) è riservata al giudice competente, di talché il giudice erroneamente adito, valutata la propria incompetenza, omette ogni pronuncia al riguardo, limitandosi a declinare la propria competenza ed a rimettere ogni ulteriore valutazione, compresa, quindi, quella sulla giurisdizione, al giudice competente.
  • Tribunale di Ancona, 9 novembre 2020, n. 1368 (qui il testo)
    In punto di interpretazione della clausola compromissoria devono tenersi a mente due principi fondamentali: innanzitutto la convenzione di arbitrato è un negozio giuridico privato e, per effetto dell’art. 1324 cod. civ. a tale negozio si applicano le regole di interpretazione di cui agli articoli 1362 ss. cod. civ. e, in particolare, il principio dell’interpretazione secondo la comune intenzione delle parti; in secondo luogo, il principio del favor per l’arbitrato.
  • Tribunale di Alessandria, 10 novembre 2020, n. 684 (qui il testo)
    La libera e paritaria partecipazione alla nomina degli arbitri di tutte le parti del procedimento arbitrale costituisce principio di ordine pubblico che prescinde dalla natura rituale o irrituale dell’arbitrato, e che deve quindi applicarsi anche all’arbitrato irrituale indipendentemente da qualsivoglia volontà contraria dei predisponenti la clausola compromissoria.
  • Tribunale di Patti, 10 novembre 2020, n. 626 (qui il testo)
    La previsione di una clausola compromissoria con cui le parti pattuiscono di devolvere le eventuali controversie contrattuali a un collegio arbitrale non esclude il ricorso al procedimento monitorio per l’ottenimento di un decreto ingiuntivo; in quanto l’eccezione di compromesso non è rilevabile d’ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata, e nella fase sommaria del procedimento monitorio non vi è ancora una controversia caratterizzata dal contraddittorio tra le parti e quindi deferibile alla cognizione degli arbitri. Per contro, nel successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, eventualmente promosso dal debitore ingiunto, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, che implica necessariamente, a fronte della relativa e tempestiva eccezione, il deferimento della controversia alla cognizione del collegio arbitrale, con conseguente declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo emesso dal Giudice ordinario incompetente.
  • Tribunale di Bergamo, 12 novembre 2020, n. 1595 (qui il testo)
    Appartiene alla competenza del giudice statale e non degli arbitri la controversia nella quale la parte convenuta in giudizio per l’esecuzione di un contratto comprensivo di clausola compromissoria contesti di aver mai concluso il contratto e, nel contempo, invochi la competenza arbitrale, in quanto la devoluzione del giudizio agli arbitri postula che sia pacifica tra le parti la conclusione del contratto e l’esatta individuazione dei contraenti.
  • Tribunale di Monza, 16 novembre 2020, n. 1532 (qui il testo)
    La previsione di una clausola compromissoria con cui le parti pattuiscono di devolvere le eventuali controversie contrattuali a un collegio arbitrale non esclude il ricorso al procedimento monitorio per l’ottenimento di un decreto ingiuntivo; in quanto l’eccezione di compromesso non è rilevabile d’ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata, e nella fase sommaria del procedimento monitorio non vi è ancora una controversia caratterizzata dal contraddittorio tra le parti e quindi deferibile alla cognizione degli arbitri. Per contro, nel successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, eventualmente promosso dal debitore ingiunto, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, che implica necessariamente, a fronte della relativa e tempestiva eccezione, il deferimento della controversia alla cognizione del collegio arbitrale, con conseguente declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo emesso dal giudice statuale incompetente.
  • Tribunale di Crotone, 17 novembre 2020, n. 993 (qui il testo)
    La clausola compromissoria è soggetta alla specifica approvazione per iscritto ai sensi dell’art. 1341, co. 2, cod. civ. e non integra il requisito della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341, co. 2, cod. civ. il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e quindi la sottoscrizione indiscriminata delle stesse, sia pure sotto l’elencazione delle stesse secondo il numero d’ordine, poiché con tale modalità non è garantita l’attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole, in quanto ricompresa tra le altre richiamate: trattasi infatti di una modalità di approvazione della clausola vessatoria tale da rendere oggettivamente difficoltosa la percezione della stessa, giacché la genericità di tale riferimento priva l’approvazione della specificità richiesta dall’art. 1341 cod. civ., in quanto la norma richiede non solo la sottoscrizione separata, ma anche la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l’attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate.
  • Tribunale di Milano, 19 novembre 2020, n. 7401 (qui il testo)
    Se il socio esercita il recesso a fronte della delibera che abbia introdotto o soppresso la clausola statutaria compromissoria, il rapporto tra il socio, anche per quanto riguarda le controversie relative alla carica di amministratore se il socio rivestiva tale carica, e la società resta regolato dallo statuto non modificato quanto alla clausola compromissoria atteso che la modifica non gli è opponibile. Il recesso esercitato ai sensi dell’art 34, co. 6, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 rende inopponibile al socio le modifiche statutarie in punto di clausola compromissoria.
  • Tribunale di Milano, 20 novembre 2020, n. 7486 (qui il testo)
    L’ampia formulazione della clausola compromissoria contenuta nello statuto di una associazione professionale consente di includere nella competenza arbitrale anche la cognizione di domande di natura extracontrattuale connesse allo svolgimento del rapporto associativo.
  • Tribunale di Crotone, 26 novembre 2020, n. 1040 (qui il testo)
    L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte; tuttavia, quando sia proposta opposizione ed il debitore ingiunto abbia eccepito la competenza arbitrale, per un verso si verificano, a seguito della contestazione del credito, i presupposti fissati nel compromesso; e per altro verso, viene a cessare la competenza del giudice ordinario, con la conseguenza che quest’ultimo, una volta che rilevi la esistenza della valida clausola compromissoria, deve dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e rimettere la controversia al giudizio degli arbitri.
  • Tribunale di Milano, 26 novembre 2020, n. 7692 (qui il testo – ne abbiamo parlato qui)
    La giurisdizione degli arbitri non è più un’eccezione o una deroga rispetto alla giurisdizione statale, ma un rimedio a questa perfettamente alternativo, espressione di una facoltà tutelata a livello costituzionale.
  • Tribunale di Milano, 26 novembre 2020, n. 7723 (qui il testo)
    Il curatore fallimentare che esercita l’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 146 l.fall. propone al contempo sia l’azione sociale ex art. 2393 cod. civ., sia quella dei creditori sociali ex art. 2394 cod. civ., azioni che si cumulano, pur restando ciascuna assoggettata al regime che ad essa è proprio. Ne deriva che, ove la società e gli amministratori abbiano compromesso in arbitri ogni controversia attenente alla responsabilità di questi ultimi, la clausola compromissoria e l’eventuale lodo arbitrale sono opponibili anche al curatore del sopravvenuto fallimento, seppur limitatamente all’azione sociale di responsabilità svolta ex art. 146 l. fall., con la conseguenza che, pur dovendosi ritenere la incompetenza del giudice statuale a conoscere dell’azione di responsabilità sociale esercitata dal fallimento in ragione della clausola arbitrale statutaria, permane la competenza dello stesso giudice statuale a conoscere la (diversa) azione dei creditori pure esercitata dal fallimento, nei confronti dei creditori la clausola statutaria non essendo palesemente opponibile.
  • Tribunale di Alessandria, 30 novembre 2020, n. 735 (qui il testo)
    L’art. 819-ter cod. proc. civ. assoggetta l’eccezione di arbitrato al medesimo regime previsto per quella d’incompetenza, stabilendo che essa deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, e precisando che la mancata proposizione dell’eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia decisa in quel giudizio; la mancanza di una specifica indicazione in ordine al termine entro cui l’eccezione deve essere sollevata impone di fare riferimento alla disciplina generale dettata dall’art. 38 cod. proc. civ., il quale dispone che l’incompetenza, tanto per materia quanto per valore o per territorio, deve essere eccepita, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata.
  • Tribunale di Bari, 2 dicembre 2020, n. 3759 (qui il testo)
    La controversia promossa nei confronti di società cooperativa avente ad oggetto una pretesa violazione dei diritti statutari e del principio di mutualità, con conseguente richiesta della restituzione di somme versate dal socio alla società, concerne diritti disponibili relativi al rapporto sociale e pertanto può essere deferita alla cognizione arbitrale.
  • Tribunale di Trieste, 2 dicembre 2020, n. 529 (qui il testo)
    L’espressa menzione, contenuta in una clausola compromissoria statutaria, delle controversie promosse da amministratori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti non può che essere interpretata, anche in forza della lettera della clausola, nel senso di estendere l’oggetto di quest’ultima anche a tali cause, pur se l’amministratore, attore o convenuto, non rivesta nel contempo la qualità di socio.
  • Tribunale di Milano, 3 dicembre 2020, n. 7956 (qui il testo)
    In caso di clausola compromissoria che devolva alla cognizione arbitrale le sole controversie tra soci, e non anche quelle tra società e suoi amministratori, rientra nella competenza del giudice statuale la controversia promossa dalla società nei confronti di soggetto che ricopriva sia la qualifica di socio che quella di amministratore, ove l’oggetto della domanda sia relativo ai rapporti tra società e amministratore.
  • Tribunale di Savona, 10 dicembre 2020, n. 746 (qui il testo)
    In caso di contratto di appalto, regolato secondo clausole contenute in un allegato a un contratto preliminare di compravendita concluso tra le stesse parti, allegato poi anche richiamato nel successivo contratto definitivo di compravendita, la clausola compromissoria contenuta in tale allegato validamente attribuisce agli arbitri la competenza a decidere delle controversie concernenti il contratto di appalto.
  • Tribunale di Perugia, 15 dicembre 2020, n. 1416 (qui il testo)
    La convenzione d’arbitrato irrituale è un contratto che determina la nascita in capo alle parti contraenti di una situazione complessa, di carattere strumentale, finalizzata alla tutela dei diritti, mediante il quale, dunque, non si risolve alcun conflitto, predisponendosi, semmai, il modo per risolverlo. In particolare, l’arbitrato libero presuppone un mandato, senza necessità di rappresentanza, conferito congiuntamente da una pluralità di parti (almeno due) ad uno o più arbitri. La costruzione dell’istituto in termini sostanziali, anziché processuali, determina che, nell’arbitrato irrituale, l’arbitro è investito del compito di stipulare, su incarico delle parti, un contratto attraverso il quale risolvere la controversia, analogamente a quanto le parti sarebbero legittimate direttamente a fare.
  • Tribunale di Firenze, 21 dicembre 2020, n. 2870 (qui il testo)
    Il principio di autonomia della clausola compromissoria si applica anche alla convenzione per arbitrato irrituale, poiché anch’essa ha la medesima funzione di attribuire al nominando organo arbitrale il potere di dirimere le controversie insorgenti dal contratto sostanziale: si deve affermare, in altri termini, la omogeneità ontologica della clausola compromissoria, sia che quest’ultima devolva la lite insorgenda in arbitri rituali, e sia che con essa le parti intendono predisporsi per un arbitrato irrituale.
  • Tribunale di Milano, 23 dicembre 2020, n. 8714 (qui il testo)
    Attesa l’eccezionalità della deroga alla competenza del giudizio ordinario a favore di quella degli arbitri, la clausola compromissoria, per essere valida, deve essere formulata in maniera tale da non lasciare margini di ambiguità od incertezza [per incuriam].
  • Tribunale di Bergamo, 30 dicembre 2020, n. 1919 (qui il testo)
    La cessione del contratto, realizzando una successione a titolo particolare nel rapporto giuridico contrattuale, mediante la sostituzione di un nuovo soggetto (cessionario) nella posizione giuridica attiva e passiva di uno degli originari contraenti (cedente), comporta anche il trasferimento del vincolo nascente dalla clausola compromissoria con la quale le parti originarie si siano impegnate a deferire ad arbitri rituali ogni e qualsiasi controversia insorta tra le parti circa l’attuazione, l’interpretazione e la risoluzione del contratto.
    Nel caso di contestuale proposizione dell’eccezione di compromesso e di domanda riconvenzionale, la prima non può considerarsi rinunciata in ragione della formulazione della seconda, in quanto l’esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell’eccezione di compromesso.
  • Tribunale di Milano, 30 dicembre 2020, n. 8878 (qui il testo)
    In caso di smarrimento dell’originale della convenzione di arbitrato (ovvero di una sua copia conforme), che preclude l’esperimento della procedura prevista dall’art. 825 cod. proc. civ. per rendere il lodo esecutivo, lo stesso lodo rileva come prova scritta ai fini della concessione di un decreto ingiuntivo.