Massimario 2021

Roberto Oliva

Corte di Cassazione

  • Cass., Sez. VI Civ., 12 gennaio 2021, n. 286 (qui il testo)
    L’eccezione di compromesso ha carattere processuale ed integra una questione di competenza che non ha natura inderogabile, cosĂŹ da giustificarne il rilievo d’ufficio ex art. 38, co. 3, cod. proc. civ., atteso che essa si fonda unicamente sulla volontĂ  delle parti, le quali sono libere di scegliere se affidare o meno la controversia agli arbitri. Ne consegue che tale eccezione deve essere formulata dalla parte interessata, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta.
  • Cass., Sez. VI Civ., 12 gennaio 2021, n. 291 (qui il testo)
    La nozione di contraddittorietĂ  cui fa riferimento l’art. 829, co. 1, n. 11, cod. proc. civ. non corrisponde a quella di cui all’art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ., ma va intesa nel senso che il contrasto deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddizione interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullitĂ  del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l’impossibilitĂ  assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
  • Cass., Sez. VI Civ., 14 gennaio 2021, n. 497 (qui il testo)
    La clausola compromissoria contenuta in un contratto tra consumatore e professionista è inefficace ai sensi dell’art. 33 d.lgs. 206/2005, salvo che venga offerta prova contraria del suo carattere vessatorio (presunto ex lege), che non può limitarsi alla sussistenza di una trattativa comunque svolta o concernente clausole diverse da quella di deroga alla competenza del giudice statuale.
  • Cass., Sez. I Civ., 20 gennaio 2021, n. 935 (qui il testo)
    La questione circa la non deferibilitĂ  ad arbitri della controversia, per essere la stessa riservata alla giurisdizione del giudice amministrativo, proposta come motivo di ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello che abbia pronunciato sull’impugnazione del lodo, si configura come questione di giurisdizione e deve pertanto essere esaminata in quanto tale.
  • Cass., Sez. I Civ., 25 gennaio 2021, n. 1463 (qui il testo)
    Nel procedimento di impugnazione de lodo arbitrale, la mera delibazione dei motivi di nullitĂ  del lodo arbitrale non dĂ  luogo al passaggio dalla fase rescindente a quella rescissoria, nĂŠ può ritenersi elemento idoneo ad attribuire natura decisoria, e conclusiva della prima fase del giudizio, a tale valutazione del giudice, la circostanza che quest’ultimo, a seguito della detta delibazione, abbia provveduto all’istruttoria della causa.
  • Cass. Sez. VI Civ., 28 gennaio 2021, n. 1788 (qui il testo)
    Va dichiarata inammissibile l’impugnazione di un lodo arbitrale che mira ad ottenere una non consentita rivalutazione del fatto deciso dagli arbitri, invocando l’applicazione del principio dell’ordine pubblico sostanziale, che si assume violato dalle rationes decidendi adottate nel lodo arbitrale, in mancanza di dimostrazione che i principi di diritto sostanziale che si assumono violati integrino il detto ordine pubblico sostanziale, inteso come quella parte dell’ordinamento giuridico che ha per contenuti i principi fondamentali la cui osservazione e attuazione debbono ritenersi indispensabili all’esistenza dell’ordinamento e al conseguimento dei suoi fini essenziali.
  • Cass., Sez. I Civ., 5 febbraio 2021, n. 2747 (qui il testo)
    L’art. 817, co. 2, cod. proc. civ. prevede l’onere per la parte che intenda contestare la potestas iudicandi degli arbitri di proporre la relativa eccezione nella prima difesa successiva all’accettazione dell’incarico. L’espresso riferimento della norma anche alle contestazioni che assumano l’inesistenza della convenzione di arbitrato non lascia dubbi sul fatto che un simile onere ricada anche su chi contesti in radice la sussistenza della potestas ludicandi degli arbitri per mancanza di una clausola arbitrale. Rimane, invece, confinato al solo ambito dell’art. 806 cod. proc. civ. il contenuto dell’unica eccezione prevista a questa regola, dovendosi intendere per controversie non arbitrabili quelle che la legge vuole come non compromettibili, rispetto alle quali la deroga alla generale disciplina di immediata proposizione dell’eccezione trova giustificazione nell’intento del legislatore di attribuire ai diritti indisponibili o dei lavoratori (nelle ipotesi previste dal secondo comma della norma) una tutela rafforzata perchĂŠ affidata alle garanzie della giurisdizione ordinaria.
  • Cass. Sez. VI Civ., 9 febbraio 2021, n. 3139 (qui il testo)
    Ai sensi dell’art. 828, co. 2, cod. proc. civ., l’impugnazione del lodo non è piĂš proponibile, decorso un anno dall’ultima sottoscrizione, senza che sia attribuito rilievo alla sua comunicazione, come del resto non fa neppure l’art.327 cod. proc. civ. con riferimento alle sentenze dei giudici ordinari.
  • Cass., Sez. VI Civ., 9 febbraio 2021, n. 3151 (qui il testo)
    Gli arbitri sono liberi di regolare l’articolazione del procedimento nel modo che ritengano piĂš opportuno, anche discostandosi dalle prescrizioni dettate dal codice di rito, con l’unico limite del rispetto dell’inderogabile principio del contraddittorio, posto dall’art. 101 cod. proc. civ. (nella specie, è stata esclusa la violazione del principio del contraddittorio per aver il consulente tecnico nominato dal tribunale arbitrale richiesto documenti contabili non prodotti dalle parti, interloquendo con i consulenti di parte che nulla avevano sul punto eccepito).
  • Cass., Sez. I Civ., 15 febbraio 2021, n. 3840 (qui il testo)
    In tema di arbitrato rituale, affinchĂŠ l’eccezione di incompetenza degli arbitri (per inesistenza, invaliditĂ  o inefficacia della convenzione d’arbitrato) possa ritenersi tempestivamente sollevata nella prima difesa utile successiva all’accettazione dell’incarico da parte degli arbitri, come richiesto dall’art. 817, co. 2, cod. proc. civ., non è sufficiente invocare una qualunque ragione invaliditĂ  della convenzione arbitrale, ossia svolta indipendentemente dal profilo giuridico in base al quale la contestazione viene formulata, atteso che è proprio l’illustrazione delle ragioni poste a fondamento della dedotta invaliditĂ  a qualificare la questione fatta valere e a distinguerla da altre possibili che possono risultare non fondate o inammissibili.
  • Cass., Sez. I Civ., 19 febbraio 2021, n. 4481 (qui il testo)
    Il principio di predeterminazione delle cause di recesso in materia societaria non può essere qualificato come di ordine pubblico, rilevante in sede di impugnazione di lodo arbitrale domestico, in quanto ampiamente permeato dall’esercizio dell’autonomia privata e non potendosi ravvisare preminenti interessi pubblicistici nella disciplina normativa del recesso, volta a regolare questa peculiare fase del rapporto tra societĂ  e socio secondo regole di dettaglio adeguate alle tipologie di societĂ  e non integranti principi generali inderogabili.
  • Cass., Sez. I Civ., 26 febbraio 2021, n. 5348 (qui il testo)
    L’art. 31-bis l. 11 febbraio 1994, n. 109 (introdotto dall’art. 9 d.l. 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, in l. 2 giugno 1995, n. 216), che prevede, ai fini della tutela giurisdizionale, l’equiparazione delle concessioni in materia di lavori pubblici agli appalti, è applicabile anche alle controversie relative ai lavori concessi anteriormente alla data della sua entrata in vigore e, stante la sua portata retroattiva, rende valida ed efficace la clausola compromissoria, anteriormente stipulata, di deferimento ad arbitri delle controversie in materia di concessioni di lavori pubblici ora rientranti, ove investano posizioni di diritto soggettivo, nella giurisdizione del giudice ordinario.
  • Cass., Sez. II Civ., 26 febbraio 2021, n. 5438 (qui il testo)
    Una volta ritenuto concluso il contratto di appalto, con l’esecuzione della prestazione da parte dell’oblato, l’accettazione per facta concludentia riguarda il contratto nei termini e con le modalitĂ  previste dal proponente, escluse la clausola arbitrale (da pattuirsi per iscritto) e le c.d. clausole vessatorie [obiter quanto alla clausola compromissoria].
  • Cass., Sez. VI Civ., 4 marzo 2021, n. 6068 (qui il testo)
    La clausola compromissoria contenuta nello statuto di societĂ  confiscata non è opponibile nĂŠ all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati alla criminalitĂ  organizzata, nĂŠ alla stessa societĂ , atteso che il provvedimento di confisca non comporta, neppure in via indiretta o mediata, il necessario consenso alla devoluzione in arbitri delle controversie, producendo invece una alterazione della causa del rapporto sociale connotata da un fine pubblicistico di carattere eccezionale e transitorio.
  • Cass., Sez. II Civ., 5 marzo 2021, n. 6195 (qui il testo)
    La sentenza del giudice di merito che, senza pronunziarsi sul merito, devolva la cognizione della controversia alla competenza arbitrale, è impugnabile unicamente con regolamento di competenza ai sensi degli artt. 819-ter e 42 cod. proc. civ.
  • Cass., Sez. II Civ., 11 marzo 2021, n. 6890 (qui il testo)
    Il disconoscimento preventivo della firma apposta su scrittura privata, nel caso di specie contenente clausola compromissoria, non ancora depositata in giudizio, è valido ex artt. 214 e 215 cod. proc. civ. allorquando v’è certezza del riferimento a scrittura determinata e conosciuta dalle parti e la stessa rappresenta un elemento probatorio rilevante nell’economia della controversia.
  • Cass., Sez. I Civ., 15 marzo 2021, n. 7147 (qui il testo)
    Il giudizio di impugnazione arbitrale si compone di due fasi, la prima rescindente, finalizzata all’accertamento, di eventuali nullitĂ  del lodo e che si conclude con l’annullamento del medesimo, e la seconda rescissoria, che fa seguito all’annullamento e nel corso della quale il giudice ordinario procede alla ricostruzione del fatto sulla base delle prove dedotte; nella prima fase non è consentito alla Corte d’Appello procedere ad accertamenti di fatto, dovendo limitarsi all’accertamento delle eventuali nullitĂ  in cui siano incorsi gli arbitri, pronunciabili soltanto per determinati errori in procedendo, nonchĂŠ per inosservanza delle regole di diritto nei limiti previsti dal medesimo art. 829 cod. proc. civ.
  • Cass., Sez. I Civ., 15 marzo 2021, n. 7148 (qui il testo)
    La clausola compromissoria è un patto autonomo rispetto al contratto a cui si riferisce e la sua validità deve essere valutata indipendentemente da esso: pertanto la nullità del contratto non comporta la nullità della clausola compromissoria se il vizio di nullità non è ad esso comune.
    Le disposizioni di cui all’art. 37-quinquies l. 11 febbraio 1994, n. 109 (in materia di societĂ  di progetto) e quelle di cui al d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) non sono disposizioni di ordine pubblico rilevanti ai fini dell’impugnazione del lodo ex art. 829 cod. proc. civ.
  • Cass., Sez. I Civ., 22 marzo 2021, n. 7980 (qui il testo)
    Per principio generale, nell’interpretare la clausola compromissoria non ci si può fermare alla constatazione letterale in merito alla possibilitĂ  degli arbitri di decidere come amichevoli compositori, non essendo tale specificazione del criterio di definizione della controversia incompatibile con l’arbitrato rituale, nel quale ben possono gli arbitri essere investiti dell’esercizio di poteri equitativi; nĂŠ depone nel senso dell’irritualitĂ  dell’arbitrato la preventiva attribuzione alla pronuncia arbitrale del carattere della inappellabilitĂ , che è carattere ben ipotizzabile anche con riferimento al lodo da arbitrato rituale. Molto piĂš rilevante è invece la valorizzazione di terminologie sintomatiche della volontĂ  di devolvere agli arbitri la funzione propria del giudicare: e dunque di espressioni congruenti con la conferente attivitĂ  che in quel verbo si esprime e con il risultato di un giudizio in ordine a una controversia, compatibili con la previsione di un arbitrato rituale.
  • Cass., Sez. I Civ., 23 marzo 2021, n. 8085 (qui il testo)
    Il cessionario di un credito nascente da contratto nel quale sia inserita una clausola compromissoria non subentra nella titolaritĂ  del distinto e autonomo negozio compromissorio e non può pertanto invocare detta clausola nei confronti del debitore ceduto, anche se quest’ultimo può avvalersi della clausola compromissoria nei confronti del cessionario, atteso che il debitore ceduto si vedrebbe altrimenti privato del diritto di far decidere ad arbitri le controversie sul credito in forza di un accordo tra cedente e cessionario al quale egli è rimasto estraneo [obiter].
  • Cass., Sez. I Civ., 23 marzo 2021, n. 8087 (qui il testo)
    L’omissione da parte del tribunale arbitrale dell’indicazione dei criteri seguiti nella determinazione del danno in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ. rappresenta sia un error in iudicando (denunciabile ex art. 829, co. 3, cod. proc. civ. rispetto a una convenzione di arbitrato risalente ad epoca antecedente all’entrata in vigore della nuova disciplina introdotta nel 2006) sia un vizio di motivazione a mente dell’art. 829, co. 1, n. 5 cod. proc. civ.
  • Cass., Sez. I Civ., 23 marzo 2021, n. 8089 (qui il testo)
    In caso di lodo pronunciato in procedimento nel quale la domanda di arbitrato è stata proposta anteriormente all’entrata in vigore della riforma del 2006, ove la Corte d’appello accolga l’impugnazione del lodo e dichiari la sua nullitĂ , procede a decidere anche sul merito, salvo volontĂ  contraria di tutte le parti.
  • Cass., Sez. I Civ., 23 marzo 2021, n. 8090 (qui il testo)
    La denuncia di nullitĂ  del lodo arbitrale, nei casi ove è consentita ai sensi dell’art. 829, co. 2, cod. proc. civ. per inosservanza delle regole di diritto in iudicando, è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ.
  • Cass., Sez. I Civ., 23 marzo 2021, n. 8092 (qui il testo)
    Gli arbitri rituali, autorizzati a pronunciare secondo equitĂ  ai sensi dell’art. 822 cod. proc. civ., ben possono decidere secondo diritto allorchĂŠ essi ritengano che diritto ed equitĂ  coincidano, senza che sia per essi necessario affermare e spiegare tale coincidenza, che può desumersi anche implicitamente dal complesso delle argomentazioni svolte a sostegno della decisione, potendosi configurare l’esistenza di un vizio riconducibile alla violazione dei limiti del compromesso solo quando gli arbitri neghino a priori la possibilitĂ  di avvalersi dei poteri equitativi loro conferiti [obiter].
  • Cass., Sez. I Civ., 23 marzo 2021, n. 8093 (qui il testo)
    La denuncia di nullitĂ  del lodo arbitrale, nei casi ove è consentita ai sensi dell’art. 829, co. 2, cod. proc. civ. per inosservanza delle regole di diritto in iudicando, è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ.
  • Cass., Sez. I Civ., 23 marzo 2021, n. 8094 (qui il testo)
    Con riguardo alle concessioni di servizio anteriori alla l. 21 luglio 2000, n. 205, la possibilitĂ  di ricorrere all’arbitrato è preclusa, con conseguente nullitĂ  della clausola compromissoria, dalla sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi art. 5 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, senza rilevanza della sopravvenuta facoltĂ  riconosciuta dall’art. 6, co. 2, l. 205/2000, la quale ha sĂŹ introdotto anche per le materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la facoltĂ  di avvalersi di un arbitrato rituale di diritto per la soluzione delle controversie concernenti diritti soggettivi, ma con norma alla quale non è attribuibile, in mancanza di un’espressa previsione di efficacia retroattiva, un effetto sanante della originaria invaliditĂ  del compromesso o della clausola compromissoria stipulati durante la vigenza della legge del 1971.
  • Cass., Sez. I Civ., 26 marzo 2021, n. 8630 (qui il testo)
    L’accertamento dell’accordo delle parti si traduce in un’indagine di fatto affidata agli arbitri, censurabile in sede di controllo di legittimitĂ  – quale è quello affidato al giudice dall’art. 829 cod. proc. civ. – nel caso in cui la motivazione sia cosĂŹ inadeguata da non consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito dagli arbitri o per violazione delle norme degli artt. 1362 ss. cod. civ.
  • Cass., SS.UU., 30 marzo 2021, n. 8776 (qui il testo)
    La lettera dell’art. 828, co. 2, cod. proc. civ. non dĂ  in sĂŠ adito a dubbi o perplessitĂ  interpretative, fissando sin dal momento dell’ultima sottoscrizione degli arbitri il dies a quo per impugnare nel c.d. termine lungo. Ma anche gli altri criteri, richiamati dall’art. 12 delle preleggi, non conducono a una diversa conclusione.
  • Cass., Sez. I Civ., 23 aprile 2021, n. 10850 (qui il testo)
    In tema di impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, l’art. 829, co. 3, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 24 d.lgs. 40/2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all’art. 27 dello stesso decreto, a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore della novella (2 marzo 2006); tuttavia, per stabilire se sia ammissibile tale impugnazione, la legge, cui l’art. 829, co. 3, cod. proc. civ. rinvia, deve essere identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicchĂŠ, in caso di procedimento arbitrale attivato dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina, ma in forza di convenzione stipulata anteriormente, nel silenzio delle parti è applicabile l’art. 829, co. 2, cod. proc. civ. nel testo previgente, che ammette l’impugnazione del lodo per violazione delle norme inerenti al merito, salvo che le parti stesse avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equitĂ  o avessero dichiarato il lodo non impugnabile.
  • Cass., Sez. I Civ., 26 aprile 2021, n. 10981 (qui il testo)
    Anche nel giudizio arbitrale l’omessa osservanza del contraddittorio non è un vizio formale ma di attivitĂ ; sicchĂŠ la nullitĂ  che ne scaturisce ex art. 829, co. 1, n. 9, cod. proc. civ. implica una concreta compressione del diritto di difesa della parte processuale, soggiacendo, inoltre, alla regola della sanatoria per raggiungimento dello scopo. Pertanto, la questione della lesione del contraddittorio deve essere esaminata non sotto l’aspetto della violazione, sul piano formale, di una prescrizione preordinata alla realizzazione di tale principio, ma nell’ambito di una ricerca volta all’accertamento di una effettiva negazione della possibilitĂ  di dedurre e di contraddire, onde verificare se l’atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se, comunque, l’inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte.
  • Cass., Sez. I Civ., 28 aprile 2021, n. 11225 (qui il testo)
    La denuncia di nullitĂ  del lodo arbitrale postula, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, l’esplicita allegazione dell’erroneitĂ  del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi, e non è, pertanto, proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d’indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l’inosservanza di legge solo all’esito del riscontro dell’omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo.
  • Cass., Sez. I Civ., 28 aprile 2021, n. 11226 (qui il testo)
    In materia di arbitrato societario, la societĂ  non è litisconsorte necessario in relazione a una domanda concernente l’intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali, quale contratto concluso tra fiduciante e fiduciario, in cui le partecipazioni al capitale sella societĂ  costituiscono soltanto l’oggetto del negozio.
  • Cass., Sez. VI Civ., 6 maggio 2021, n. 11847 (qui il testo)
    Non è nulla la clausola compromissoria che attribuisca il potere suppletivo di nominare il terzo arbitro al presidente di un ufficio giudiziario non esistente, dovendo essere interpretata, in via conservativa, attribuendo il potere di scelta al presidente del locale Tribunale.
  • Cass., SS.UU., 11 maggio 2021, n. 12428 (qui il testo)
    Posto che la convenzione urbanistica non è suscettibile di produrre obblighi per la pubblica amministrazione, con i correlativi diritti soggettivi del privato, attraverso l’integrazione legale dell’accordo sostitutivo di provvedimento, per l’incompatibilitĂ  del principio di integrazione del contratto sulla base della buona fede con la norma attributiva del potere amministrativo, la controversia relativa alla mancata adozione di provvedimenti che abbia determinato la non eseguibilitĂ  della convenzione, devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, è afferente ad interessi legittimi e non può essere risolta mediante arbitrato rituale di diritto.
    AffinchĂŠ si perfezioni la fattispecie di lesione dell’affidamento del privato nell’emanazione di un provvedimento amministrativo a causa di una condotta della pubblica amministrazione che si assume difforme dai canoni di correttezza e buona fede, e la relativa controversia in quanto concernente diritti soggettivi possa essere risolta mediante arbitrato rituale di diritto, è necessario che sia identificabile un comportamento della pubblica amministrazione, differenziabile dalla mera inerzia o dalla mera sequenza di atti formali di cui si compone il procedimento amministrativo, che abbia cagionato al privato un danno in modo indipendente da eventuali illegittimitĂ  di diritto pubblico, ovvero che abbia indotto il privato a non esperire gli strumenti previsti per la tutela dell’interesse legittimo pretensivo a causa del ragionevole affidamento riposto nell’emanazione del provvedimento non piĂš adottato.
  • Cass., Sez. I Civ., 12 maggio 2021, n. 12677 (qui il testo)
    La sanzione di nullitĂ  prevista dall’art. 829, primo comma, n. 11, cod. proc. civ. non corrisponde a quella dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietĂ  deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietĂ  interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullitĂ  del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l’impossibilitĂ  assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
  • Cass., Sez. VI Civ. 13 maggio 2021, n. 12731 (qui il testo)
    La nullitĂ , che è prevista dall’art. 829, co. 1, n. 11, cod. proc. civ. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie, va intesa nel ristretto senso di vizio che determina l’impossibilitĂ  assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale; la detta nullitĂ  viene in altri termini a configurarsi solo per la contraddittorietĂ  che realizza una vera e propria inconciliabilitĂ  tra le varie parti di essa, di consistenza tale da rendere impossibile la ricostruzione della ratio e, quindi, da integrare una sostanziale mancanza di motivazione.
  • Cass., Sez. I Civ., 18 maggio 2021, n. 13522 (qui il testo)
    Nell’arbitrato irrituale, il lodo può essere impugnato per errore essenziale esclusivamente quando la formazione della volontĂ  degli arbitri sia stata deviata da un’alterata percezione o da una falsa rappresentazione della realtĂ  e degli elementi di fatto sottoposti al loro esame (c.d. errore di fatto), e non anche quando la deviazione attenga alla valutazione di una realtĂ  i cui elementi siano stati esattamente percepiti (c.d. errore di giudizio); con la conseguenza che il lodo irrituale non è impugnabile per errores in iudicando, neppure ove questi consistano in una erronea interpretazione dello stesso contratto stipulato dalle parti, che ha dato origine al mandato agli arbitri; nĂŠ, piĂš in generale, il lodo irrituale è annullabile per erronea applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale o, a maggior ragione, per un apprezzamento delle risultanze negoziali diverso da quello ritenuto dagli arbitri e non conforme alle aspettative della parte impugnante. Ne consegue che il lodo arbitrale irrituale non è impugnabile per errori di diritto, ma solo per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontĂ  negoziale, come l’errore, la violenza, il dolo o l’incapacitĂ  delle parti che hanno conferito l’incarico e dell’arbitro stesso.
  • Cass., Sez. VI Civ., 20 maggio 2021, n. 13721 (qui il testo)
    L’ammissibilitĂ  della denuncia di nullitĂ  del lodo arbitrale per inosservanza di regole di diritto in iudicando è circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360 n.3 cod. proc. civ., cosicchĂŠ tale denuncia, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, postula l’allegazione esplicita dell’erroneitĂ  del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi, e non è, pertanto, proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d’indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l’inosservanza di legge solo all’esito del riscontro dell’omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo.
  • Cass., Sez. I Civ., 21 maggio 2021, n. 14039 (qui il testo)
    Nel vigore dell’art. 830 cod. proc. civ. nel dettato antecedente alle modifiche introdottevi dall’art. 24 d.lgs. 40/2006 era prevista l’ineludibilitĂ  della fase rescissoria una volta che la Corte d’Appello, accogliendo l’impugnazione, avesse pronunciato la nullitĂ  del lodo all’esito della fase rescindente.
  • Cass., Sez. I Civ., 21 maggio 2021, n. 14041 (qui il testo)
    La prospettazione “a grappolo” di una pluralitĂ  di censure non è ragione di pregiudiziale inammissibilitĂ  del gravame quando, scandagliandone la formulazione, sia possibile scindere il contenuto cassatorio di ciascuna censura ed, indipendentemente dalla sua rubricazione e, ancor piĂš, dalla correttezza dell’indicazione numerica adottata, sia identificabile, tra quelli enunciati dall’art. 360 cod. proc. civ., e non diversamente dall’art. 829 cod. proc. civ., il parametro normativo di riferimento.
  • Cass., Sez. I Civ., 25 maggio 2021, n. 14366 (qui il testo)
    Il giudizio di impugnazione arbitrale si compone di due fasi, la prima rescindente, finalizzata all’accertamento di eventuali nullitĂ  del lodo, per errori in procedendo nonchĂŠ per inosservanza delle regole di diritto nei limiti previsti dal medesimo art. 829 cod. proc. civ., e che si conclude con l’annullamento del medesimo, e la seconda rescissoria, che fa seguito all’annullamento e nel corso della quale soltanto il giudice ordinario procede alla ricostruzione del fatto sulla base delle prove dedotte e comunque nei limiti del petitum e delle causae petendi dedotte dinanzi agli arbitri, con la conseguenza che non sono consentite nĂŠ domande nuove rispetto a quelle proposte agli arbitri, nĂŠ censure diverse da quelle tipiche individuate dall’art. 829 cod. proc. civ.
  • Cass., Sez. I Civ., 25 maggio 2021, n. 14370 (qui il testo)
    In tema di impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, l’art. 829, co. 3, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all’art. 27 dello stesso decreto, a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore della novella (2 marzo 2006). Tuttavia, per stabilire se sia ammissibile tale impugnazione, la legge, cui l’art. 829, co. 3, cod. proc. civ. rinvia, deve essere identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicchĂŠ, in caso di procedimento arbitrale attivato dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina – ma in forza di convenzione stipulata anteriormente – nel silenzio delle parti è applicabile l’art. 829, co. 2, cod. proc. civ. nel testo previgente, che ammette l’impugnazione del lodo per violazione delle norme inerenti al merito, salvo che le parti stesse avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equitĂ  o avessero dichiarato il lodo non impugnabile.
  • Cass., Sez. I Civ., 31 maggio 2021, n. 15172 (qui il testo)
    La denuncia di nullitĂ  del lodo arbitrale, ai sensi dell’art. 829 comma 2, cod. proc. civ. per inosservanza delle regole di diritto in iudicando, è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ.
  • Cass., Sez. I Civ., 31 maggio 2021, n. 15175 (qui il testo)
    In tema di arbitrato c.d. amministrato di lavori pubblici, la norma transitoria di cui all’art. 253, co. 34, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 dispone, quanto alla disciplina dell’arbitrato di cui agli artt. 241, 242 e 243 del medesimo codice dei contratti pubblici, la salvezza delle clausole compromissorie e delle procedure arbitrali antecedenti alla sua entrata in vigore, nei soli casi ivi specificamente previsti ed alla condizione che i collegi arbitrali risultino giĂ  costituiti entro tale data; ne consegue l’immediata applicabilitĂ  delle nuove disposizioni, aventi carattere inderogabile, riguardo ai collegi arbitrali relativi ad appalti non ricadenti nel d.P.R. n. 1063 del 1962.
  • Cass., Sez. I Civ., 31 maggio 2021, n. 15176 (qui il testo)
    Costituisce attualmente jus receptum il principio per cui l’attivitĂ  degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla legge 5 gennaio 1994, n. 25 e dal decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario.
  • Cass., Sez. II Civ., 4 giugno 2021, n. 15613 (qui il testo)
    La clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto radica la competenza arbitrale anche con riguardo alle controversie per opere extra-contratto, giacchĂŠ trattasi di opere che comunque traggono titolo nella medesima fonte negoziale e tenuto conto della volontĂ  delle parti di deferire agli arbitri tutte le controversie relative all’esecuzione e all’interpretazione del contratto di appalto. Difatti, le parti che hanno scelto l’arbitrato con riferimento alle liti future che derivano dal contratto, hanno fatto ciò con riferimento a tutte le liti che si ricollegano al contratto, tra cui quelle relative al corrispettivo per lavori aggiuntivi eseguiti dall’appaltatore.
  • Cass., Sez. I Civ., 7 giugno 2021, n. 15782 (qui il testo)
    L’art. 829, co. 3, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all’art. 27 del d.lgs. n. 40 cit., a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore della novella e che, tuttavia, per stabilire se sia ammissibile l’impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge — cui l’art. 829, co. 3, cod. proc. civ., rinvia — va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato: sicchĂŠ, in caso di clausola compromissoria societaria, inserita nello statuto anteriormente alla novella, è ammissibile l’impugnazione del lodo per errores in judicando ove gli arbitri, per decidere, abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l’oggetto del giudizio sia costituito dalla validitĂ  delle delibere assembleari, cosĂŹ espressamente disponendo la legge di rinvio, da identificarsi con l’art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003.
  • Cass., Sez. I Civ., 7 giugno 2021, n. 15785 (qui il testo)
    In tema di giudizio arbitrale, la questione della violazione del contraddittorio deve essere esaminata non sotto il profilo formale ma nell’ambito di una ricerca volta all’accertamento di una effettiva lesione della possibilitĂ  di dedurre e contraddire, onde verificare se l’atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se, comunque, l’inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte; ne consegue che la nullitĂ  del lodo e del procedimento devono essere dichiarate solo ove nell’impugnazione, alla denuncia del vizio idoneo a determinarle, segua l’indicazione dello specifico pregiudizio che esso abbia arrecato al diritto di difesa.
  • Cass., Sez. II Civ., 9 giugno 2021, n. 16077 (qui il testo)
    Al pari di quanto avviene relativamente alle domande giudiziali in genere, l’interpretazione dell’effettivo contenuto dei quesiti posti al collegio arbitrale in sede di procedimento arbitrale e l’apprezzamento della loro reale portata, identificando e qualificando giuridicamente i beni della vita destinati a formare oggetto del provvedimento richiesto (petitum) nonchĂŠ il complesso degli elementi della fattispecie da cui derivano le pretese dedotte apud arbitros (causa petendi), costituisce un’operazione rientrante nei compiti del giudice del merito. Detto apprezzamento deve compiersi sulla base sia della formulazione letterale del quesito stesso sia, soprattutto, del suo contenuto sostanziale, in relazione alle finalitĂ  perseguite dalla parte ed al provvedimento richiesto in concreto, tenuto conto della situazione dedotta in causa. Il sindacato su tale operazione interpretativa è consentito alla Corte di cassazione nei limiti istituzionali del giudizio di legittimitĂ .
    In generale, costituisce violazione del contraddittorio la pronuncia di un lodo “a sorpresa” o della “terza via”, che si ha quando gli arbitri abbiano posto a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio non sottoposta in precedenza al contraddittorio delle parti. Tuttavia, la violazione dell’obbligo di sottoporre alle parti questioni ritenute decisive ma scrutinate direttamente nella pronuncia arbitrale senza provocare il contraddittorio, può configurare una causa di nullitĂ  del lodo non rispetto alle questioni in diritto, ma solo rispetto alle questioni di fatto o miste (di fatto e di diritto).
  • Cass., Sez. I Civ., 10 giugno 2021, n. 16411 (qui il testo)
    La sentenza del giudice ordinario declinatoria della competenza in favore degli arbitri rituali ha natura di pronuncia sulla competenza (tanto che la stessa è impugnabile solo con regolamento di competenza); essa dunque soggiace alla regola generale che le sentenze che statuiscono sulla competenza – ad eccezione delle decisioni della Corte di Cassazione in sede di regolamento di competenza – non sono suscettibili di passare in cosa giudicata in senso sostanziale, poichĂŠ la decisione sulla questione di competenza, emessa dal giudice di merito con sentenza non piĂš impugnabile, dĂ  luogo soltanto al giudicato formale, il quale si concreta in una preclusione alla riproposizione della questione soltanto davanti al giudice dello stesso processo, ma non fa stato in un distinto giudizio promosso dalle stesse parti dinanzi ad un giudice diverso.
  • Cass., Sez. I Civ., 21 giugno 2021, n. 17644 (qui il testo)
    Nell’ipotesi di revocazione di lodo per dolo di una parte in danno dell’altra, ex artt. 831 e 395, co. 1, n. 1, cod. proc. civ., il termine perentorio per proporla, di trenta giorni, decorre, ai sensi dell’art. 326 cod. proc. civ., dalla scoperta del dolo, benchĂŠ debba trattarsi di scoperta effettiva e completa, riconoscibile solo quando si sia acquisita la ragionevole certezza – non essendo sufficiente il mero sospetto – che il dolo vi sia stato ed abbia ingannato l’arbitro, fino a determinarne statuizioni diverse da quelle che sarebbero state adottate a conclusione di un dibattito corretto.
  • Cass., Sez. I Civ., 21 giugno 2021, n. 17645 (qui il testo)
    La sanzione di nullitĂ  prevista dall’art. 829, co. 1, n. 11, cod. proc. civ. non corrisponde a quella dell’art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietĂ  deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietĂ  interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullitĂ  del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l’impossibilitĂ  assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
  • Cass., Sez. II Civ., 6 luglio 2021, n. 19061 (qui il testo)
    Il favore per la competenza arbitrale contenuto nell’art. 808-quater cod. proc. civ. si riferisce ai soli casi in cui il dubbio interpretativo verta sulla quantificazione della materia devoluta agli arbitri dalla relativa convenzione e non anche sulla scelta compiuta dalle parti.
  • Cass., Sez. I Civ., 7 luglio 2021, n. 19273 (qui il testo)
    In sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sull’impugnazione per nullitĂ  del lodo arbitrale, la Corte di cassazione non può apprezzare direttamente il lodo arbitrale, ma solo la decisione impugnata nei limiti dei motivi di ricorso relativi alla violazione di legge e, ove ancora ammessi, alla congruitĂ  della motivazione della sentenza resa sul gravame, non potendo peraltro sostituire il suo giudizio a quello espresso dalla Corte di merito sulla correttezza della ricostruzione dei fatti e della valutazione degli elementi istruttori operata dagli arbitri.
  • Cass., Sez. I Civ., 7 luglio 2021, n. 19276 (qui il testo)
    Qualora il compromesso affidi agli arbitri il compito di decidere secondo equitĂ , la pronuncia del lodo secondo diritto integra un errore in procedendo, come tale denunciabile con l’impugnazione per nullitĂ , ai sensi dell’art. 829, co. 1, n. 4, cod. proc. civ., senza che sia onere del denunciante dedurre e dimostrare che la statuizione sia difforme da quella che sarebbe stata adottata in applicazione del parametro equitativo. Tuttavia, la ricorrenza dell’indicato errore non può essere affermata per il solo fatto che il lodo motivi secondo diritto e non contenga un’espressa enunciazione di conformitĂ  all’equitĂ  della relativa decisione, essendo possibile evincere una valutazione degli arbitri in tal senso, anche implicitamente, dal complessivo contenuto del lodo medesimo.
  • Cass., Sez. I Civ., 7 luglio 2021, n. 19278 (qui il testo)
    Nel procedimento arbitrale, l’esistenza di situazioni di incompatibilitĂ , idonee a compromettere l’imparzialitĂ  dei componenti del collegio, dev’essere fatta valere mediante istanza di ricusazione da proporsi, a norma dell’art. 815 cod. proc. civ., entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione, restando, invece, irrilevanti, ai fini della validitĂ  del lodo, le situazioni d’incompatibilitĂ  di cui la parte sia venuta a conoscenza dopo la decisione. Invero, tali situazioni, ove non si traducano in una incapacitĂ  assoluta all’esercizio della funzione arbitrale e, in genere, della funzione giudiziaria, non possono essere fatte valere neppure mediante l’impugnazione per nullitĂ , attesa l’ormai acquisita efficacia vincolante del lodo e la stessa lettera dell’art. 829, co. 1, n. 3, cod. proc. civ., che circoscrive l’incapacitĂ  ad essere arbitro alle ipotesi tassativamente previste dall’art. 812 cod. proc. civ. A fortiori tale situazione di pretesa incompatibilitĂ  non può essere dedotta nel giudizio per revocazione del lodo.
  • Cass., Sez. I Civ., 7 luglio 2021, n. 19280 (qui il testo)
    L’art. 830, co. 1, cod. proc. civ. impone alla Corte d’appello, nel caso di accoglimento dell’impugnazione per nullitĂ  del lodo per un vizio che incida soltanto su una parte di esso, di accertare se essa sia scindibile dalle altre, evidenziando i rapporti di logica e giuridica connessione, dipendenza e pregiudizialitĂ  tra le varie parti della pronuncia arbitrale e, all’esito di tale accertamento, di dichiarare la nullitĂ  parziale del lodo, cosĂŹ limitando la cognizione del giudizio rescissorio al capo o ai capi ritenuti viziati ed a quelli ad essi inscindibilmente legati, con la conferma del lodo nel resto, ovvero di pronunciarne la nullitĂ  totale. Ne consegue che, anche in presenza di impugnazione del lodo proposta in via incidentale, il giudizio rescissorio deve essere condotto con riguardo esclusivo alle parti del lodo oggetto di censura di fronte alla corte d’appello, dovendosi escludere, per le altre, non interessate dall’effetto rescindente dell’impugnazione per nullitĂ , la possibilitĂ  di un riesame nel merito, in quanto rese definitive dalla mancata impugnazione ovvero dal mancato accoglimento della stessa in sede rescindente.
  • Cass., Sez. I Civ., 7 luglio 2021, n. 19282 (qui il testo)
    In tema di arbitrato, qualora le parti non abbiano determinato, nel compromesso o nella clausola compromissoria, le regole processuali da adottare, gli arbitri sono liberi di regolare l’articolazione del procedimento nel modo che ritengano piĂš opportuno, anche discostandosi dalle prescrizioni dettate dal codice di rito, con l’unico limite del rispetto dell’inderogabile principio del contraddittorio, posto dall’art. 101 cod. proc. civ., il quale, tuttavia, va opportunamente adattato al giudizio arbitrale, nel senso che deve essere offerta alle parti, al fine di consentire loro un’adeguata attivitĂ  difensiva, la possibilitĂ  di esporre i rispettivi assunti, di esaminare ed analizzare le prove e le risultanze del processo, anche dopo il compimento dell’istruttoria e fino al momento della chiusura della trattazione, nonchĂŠ di presentare memorie e repliche e conoscere in tempo utile le istanze e richieste avverse.
  • Cass., Sez. I Civ., 13 luglio 2021, n. 19944 (qui il testo)
    La clausola compromissoria inserita nell’atto costitutivo di una societĂ , che prevede la possibilitĂ  di deferire agli arbitri solo le controversie tra i soci in dipendenza di affari sociali o dell’interpretazione o esecuzione dello statuto sociale, non include anche le azioni promosse da o contro gli amministratori, non rilevando che questi siano anche soci della societĂ .
  • Cass., Sez. I Civ., 13 luglio 2021, n. 19949 (qui il testo)
    Gli arbitri rituali, autorizzati a pronunciare secondo equitĂ  ai sensi dell’art. 822 cod. proc. civ., ben possono decidere secondo diritto allorchĂŠ essi ritengano che diritto ed equitĂ  coincidano, senza che sia per essi necessario affermare e spiegare tale coincidenza, che può desumersi anche implicitamente dal complesso delle argomentazioni svolte a sostegno della decisione, potendosi configurare l’esistenza di un vizio riconducibile alla violazione dei limiti del compromesso solo quando gli arbitri neghino a priori la possibilitĂ  di avvalersi dei poteri equitativi loro conferiti.
  • Cass., Sez. II Civ., 14 luglio 2021, n. 20075 (qui il testo)
    La clausola arbitrale è pattuizione autonoma poichÊ di natura processuale rispetto al regolamento contrattuale sostanziale del preliminare e del definitivo sicchÊ la mancata riproduzione della stessa nel contratto definitivo non assume alcun rilievo, salvo che nel definitivo sia espressamente pattuito il suo superamento.
  • Cass., Sez. II Civ., 19 luglio 2021, n. 20558 (qui il testo)
    L’obbligo di esposizione sommaria dei motivi della decisione imposto agli arbitri dall’art. 823, n. 5, cod. proc. civ., il cui mancato adempimento integra la possibilitĂ  di impugnare il lodo ai sensi dell’art. 829, co. 1, n. 5, cod. proc. civ., può ritenersi non soddisfatto solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente carente da non consentire di comprendere l’iter logico che ha determinato la decisione arbitrale o contenga contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo tali da rendere incomprensibile la ratio della decisione.
  • Cass., Sez. II Civ., 31 agosto 2021, n. 23665 (qui il testo)
    Può essere impugnata solo con il regolamento necessario di competenza, ai sensi dell’art. 819-ter cod. proc. civ., la pronunzia resa in grado di appello che, in riforma di quella di primo grado, abbia ritenuto sussistente su di una determinata controversia la competenza arbitrale.
  • Cass., Sez. I Civ., 6 settembre 2021, n. 24007 (qui il testo)
    Le pronunce sulla sola competenza, anche se emesse in grado di appello ed anche quando abbiano riformato per competenza la decisione di primo grado riguardante anche il merito, sono impugnabili soltanto con il regolamento necessario di competenza, giusta l’art. 42 cod. proc. civ.
  • Cass., Sez. I Civ., 6 settembre 2021, n. 24008 (qui il testo)
    Ove, nel giudizio arbitrale, la parte ometta di rassegnare le proprie difese, assumendo, quindi, il ruolo di parte non attiva (ruolo che è in buona sostanza sovrapponibile a quello che assume nel processo ordinario di cognizione il contumace), il rispetto del principio del contraddittorio non implica l’adozione di cautele piĂš estese rispetto a quelle descritte dall’art. 292 cod. proc. civ.
  • Cass., Sez. VI Civ., 10 settembre 2021, n. 24462 (qui il testo)
    L’attribuzione del potere di nomina degli arbitri al Presidente di una associazione, di cui sia componente una delle parti contrattuali, non comporta la nullitĂ  del patto compromissorio: la riconducibilitĂ  del meccanismo di nomina alla volontĂ  di entrambi i contraenti, che hanno concordemente provveduto all’individuazione dell’organo cui è attribuito il predetto potere, esclude infatti la possibilitĂ  di ravvisarvi un’alterazione della posizione di paritĂ  dei contendenti in riferimento alla designazione degli arbitri, il cui eventuale difetto d’imparzialitĂ  potrĂ  essere fatto valere, ove concretamente prospettabile nei confronti dei soggetti prescelti, soltanto mediante la proposizione dell’istanza di ricusazione.
  • Cass., Sez. II Civ., 15 settembre 2021, n. 24940 (qui il testo)
    L’eccezione di arbitrato irrituale è un’eccezione in senso stretto, non è rilevabile d’ufficio dal giudice e non è, pertanto, deducibile in giudizio per la prima volta solo con l’atto d’appello, trattandosi, appunto, di una possibilitĂ  che la norma prevista dall’art. 345, co. 2, cod. proc. civ. riserva soltanto alle eccezioni (in senso lato, e cioè rilevabili) anche d’ufficio.
  • Cass., Sez. I Civ., 16 settembre 2021, n. 25053 (qui il testo)
    Ai sensi dell’art. 819, co. 1, cod. proc. civ., gli arbitri possono risolvere senza autoritĂ  di giudicato le questioni rilevanti per la decisione della controversia anche se vertono su materie che non possono essere oggetto di convenzione di arbitrato: disposizione che si raccorda alla regola generale desumibile dall’art. 34 cod. proc. civ., per cui, in difetto di un’espressa previsione di legge (come accade per le questioni sullo stato e la capacitĂ  delle persone) o della domanda di una delle parti, le questioni pregiudiziali debbono essere decise non con efficacia di giudicato, ma incidenter tantum. In particolare, le questioni pregiudiziali in senso logico, che investono circostanze che rientrano nel fatto costitutivo del diritto dedotto in causa, devono essere necessariamente decise incidenter tantum, mentre le questioni pregiudiziali in senso tecnico, che concernono circostanze distinte ed indipendenti dal detto fatto costitutivo, del quale, tuttavia, rappresentano un presupposto giuridico, possono dar luogo ad un giudizio autonomo, con conseguente formazione della cosa giudicata, ma solo in presenza di espressa domanda di parte indirizzata verso la soluzione della questione stessa.
  • Cass., Sez. I Civ., 16 settembre 2021, n. 25065
    L’art. 829, co. 3, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 24 d.lgs. 40/2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all’art. 27 d.lgs. cit., a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore della novella, ma, per stabilire se sia ammissibile l’impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge – cui l’art. 829, co. 3, cod. proc. civ., rinvia – va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicchĂŠ, in caso di convenzione cd. di diritto comune stipulata anteriormente all’entrata in vigore della nuova disciplina, nel silenzio delle parti deve intendersi ammissibile l’impugnazione del lodo, cosĂŹ disponendo l’art. 829, co. 2, cod. proc. civ., nel testo previgente, salvo che le parti stesse avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equitĂ  o avessero dichiarato il lodo non impugnabile.
  • Cass., Sez. II Civ., 17 settembre 2021, n. 25187
    Il concetto di ordine pubblico, cui opera riferimento la norma ex art 829 cod. proc. civ., è da individuare nelle norme inderogabili, a fondamento dei piĂš importanti istituti dell’ordinamento, e non giĂ  con relazione ad ogni norma imperativa. Se indubbiamente la disciplina urbanistico-edilizia e di governo e tutela del territorio rientra nel concetto di ordine pubblico, stante la rilevanza, anche costituzionale, della finalitĂ  da detta disciplina perseguita, tuttavia detto carattere va escluso in relazione alle norme che non si pongano siccome inderogabili, ossia la cui violazione non possa, concorrendo determinate condizioni appositamente previste dalla relativa normativa, esser superata in via ordinaria mediante procedura di sanatoria o regolarizzazione.
  • Cass., Sez. VI Civ., 23 settembre 2021, n. 25909
    La clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontĂ  contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi titolo nel contratto medesimo, con conseguente esclusione delle liti rispetto alle quali quel contratto si configura esclusivamente come presupposto storico.
  • Cass., Sez. VI Civ., 24 settembre 2021, n. 25939 (qui il testo)
    In tema di arbitrato, il primo periodo dell’art. 819-ter, co. 1, cod. proc. civ., nel prevedere che la competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice ordinario, implica, in riferimento all’ipotesi in cui sia stata proposta una pluralitĂ  di domande, da un lato, che la sussistenza della competenza arbitrale deve essere verificata con specifico riguardo a ciascuna di esse, non potendosi devolvere agli arbitri (o al giudice ordinario) l’intera controversia in virtĂš del mero vincolo di connessione, dall’altro che l’eccezione d’incompetenza dev’essere sollevata con specifico riferimento alla domanda o alle domande per le quali è prospettabile la dedotta incompetenza.
  • Cass., Sez. VI Civ., 27 settembre 2021, n. 26151 (qui il testo)
    Il legislatore, nel disegnare i rapporti tra arbitri e giudice ordinario, ha ricondotto la questione dell’attribuzione della lite alla competenza e in particolare ha prescritto al primo comma dell’art. 819-ter cod. proc. civ. che l’eccezione di incompetenza del giudice, in ragione della convenzione d’arbitrato, deve essere proposta a pena di decadenza nella comparsa di risposta, limitando la proponibilitĂ  dell’eccezione all’iniziativa della parte ed escludendo il rilievo d’ufficio da parte del giudice. È pertanto onere della parte non solo proporre l’eccezione, in mancanza della quale la competenza arbitrale è esclusa, ma anche, a fronte della negazione da parte dell’attore della sussistenza e/o riferibilitĂ  al caso di specie della clausola arbitrale (la quale clausola, come prevede l’art. 807 cod. proc. civ., deve essere fatta per iscritto) di provare l’esistenza di tale clausola, anzitutto producendo l’atto che la contiene, nei termini prescritti per la produzione documentale.
  • Cass., Sez. I Civ., 30 settembre 2021, n. 26594 (qui il testo)
    La denuncia di nullitĂ  del lodo arbitrale, ai sensi dell’art. 829, co. 2, cod. proc. civ., per inosservanza delle regole di diritto in iudicando è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, co. 1 n. 3, cod. proc. civ.
  • Cass., Sez. VI Civ., 5 ottobre 2021, n. 26949 (qui il testo)
    Configurandosi il lodo emesso all’esito dell’arbitrato rituale su materia non devolubile in arbitrato quale pronuncia emessa da un giudice incompetente, deve ritenersi che sia applicabile la traslatio iudicii non solo nel caso in cui sia il giudice ordinario a dichiarare la propria incompetenza in favore degli arbitri, ma anche nel caso inverso ovvero allorchĂŠ sia l’arbitro a dichiarare la propria incompetenza.
  • Cass., Sez. II Civ., 6 ottobre 2021, n. 27087 (qui il testo)
    Il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile al vecchio art. 829 n. 4 cod. proc. civ. (ora art. 829 n. 5 cod. proc. civ., per carenza del requisito di cui all’art. 823 n. 5 cod. proc. civ., esposizione sommaria dei motivi), è stato ravvisato soltanto nell’ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l’individuazione della ratio della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sĂŹ da risolversi in una non motivazione.
  • Cass., Sez. I Civ., 14 ottobre 2021, n. 27971 (qui il testo)
    In tema di concessioni per l’esercizio di scommesse ippiche, la controversia introdotta per ottenere la condanna della P.A. concedente al risarcimento del danno derivato ai concessionari dal sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche poste a base della convenzione (per il venir meno di fatto della riserva esclusiva pubblica della relativa gestione a seguito dell’ingresso illegale nel mercato di operatori esteri), nonchĂŠ dalla mancata attivazione di sistemi di accettazione di scommesse a quota fissa e per via telefonica e telematica, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, vertendo la stessa sulla fase di attuazione del rapporto concessorio e venendo in considerazione profili che attengono, non giĂ  all’esercizio di poteri autoritativi incidenti sul momento funzionale dello stesso rapporto, ma all’accertamento dell’inadempimento, da parte della P.A. concedente, alle obbligazioni sostanzianti il rapporto giuridico convenzionale a carattere paritetico, sicchĂŠ la predetta controversia può essere compromessa in arbitrato rituale.
  • Cass., Sez. I Civ., 14 ottobre 2021, n. 27974 (qui il testo)
    L’art. 829, co. 3, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 24 d.lgs. 40/2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all’art. 27 del medesimo d.lgs. 40/2006, a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore della novella, ma, per stabilire se sia ammissibile l’impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge – cui l’art. 829, co. 3, rinvia – va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato.
  • Cass., Sez. I Civ., 18 ottobre 2021, n. 28571 (qui il testo)
    Per i rapporti facenti capo alla societĂ  estinta, ancora pendenti dopo la cancellazione dal registro delle imprese, si determina un fenomeno successorio rispetto al quale, se la posizione dell’ex socio è fatta valere per un debito della societĂ  estinta (qualunque ne sia l’oggetto), la successione interessa tutti i soci esistenti al momento della cancellazione, posto che essi succedono nei rapporti debitori giĂ  facenti capo alla societĂ  in termini di litisconsorzio di natura processuale; donde tutti debbono essere chiamati in giudizio, ciascuno quale successore della societĂ  e nei limiti della propria quota di partecipazione; con il che la fattispecie rientra nell’alveo dell’art. 816-quater cod. proc. civ.
  • Cass., Sez. III Civ., 21 ottobre 2021, n. 29346 (qui il testo)
    L’impugnazione per nullitĂ  del lodo arbitrale deve essere notificata alla parte personalmente, non presso la persona che l’abbia difesa nel procedimento arbitrale, ancorchĂŠ cumulando in detta sede la veste di domiciliataria, mentre resta al riguardo irrilevante che detto difensore sia un legale abilitato all’esercizio della professione, o sia anche munito di procura, sempre con elezione di domicilio, per la dichiarazione di esecutivitĂ  del lodo o per l’intimazione del precetto ed il promovimento dell’esecuzione forzata, potendo l’elezione di domicilio riguardare la notificazione dell’impugnazione per
    nullitĂ  del lodo solo se contenuta nel compromesso o nella clausola compromissoria, in relazione alla riconducibilitĂ  di detta impugnazione al rapporto od affare per il quale si è concordato il ricorso ad arbitri, non anche quando sia accessoria all’incarico difensivo per il procedimento arbitrale o per i successivi momenti dell’esecutivitĂ  ed esecuzione del lodo, atteso che, in queste ultime ipotesi, quella notificazione è atto estraneo ed esterno ai compiti del mandatario – domiciliatario, stante la diversificazione e la separazione del procedimento di formazione ed attuazione del lodo rispetto al giudizio rivolto a denunciarne la nullitĂ .
  • Cass., Sez. I Civ., 21 ottobre 2021, n. 29429 (qui il testo)
    La disciplina della litispendenza internazionale prevista dall’art. 7 l. 218/1995 non è applicabile all’arbitrato estero, posto che detta norma prevede l’obbligo (co. 1) o la facoltĂ  (co. 3) di sospendere il procedimento soltanto nel caso di pendenza della lite davanti ad un giudice straniero, e non anche nel caso di arbitrato estero.
    Al fine del riconoscimento e dell’esecuzione del lodo straniero, ai sensi dell’art. 5, secondo comma, lettera b), della Convenzione di New York del 10 giugno 1958, il requisito della non contrarietĂ  all’ordine pubblico italiano va riscontrato con esclusivo riguardo alla parte dispositiva della pronuncia arbitrale, non alla motivazione, nĂŠ all’esecuzione.
  • Cass., Sez. I Civ., 21 ottobre 2021, n. 29431 (qui il testo)
    Il provvedimento di rigetto dell’istanza di ricusazione confluisce in quello che decide il merito – e dunque, in caso di arbitrato, nel lodo – con la conseguenza che l’eventuale vizio causato dall’incompatibilitĂ  dell’arbitro invano ricusato diviene motivo di nullitĂ  dell’attivitĂ  spiegata dall’arbitro stesso e quindi di gravame della pronunzia da lui emessa, e questa impugnazione rende possibile il controllo sul provvedimento che ha negato la sussistenza dell’addotta causa di ricusazione, il quale è pertanto riesaminabile nell’ulteriore corso del processo, a seguito dell’iniziativa della parte che ha proposto l’istanza di ricusazione. Da ciò consegue che l’impugnazione per nullitĂ  del lodo arbitrale deve per un verso identificare la ratio decidendi posta dal collegio arbitrale a fondamento del rigetto della domanda della parte soccombente e per altro verso evidenziare in qual modo il reiterato omesso accoglimento delle reiterate istanze di ricusazione potesse inficiare tale ratio decidendi.
  • Cass., Sez. I Civ., 21 ottobre 2021, n. 29433 (qui il testo)
    Gli arbitri, autorizzati a pronunciare secondo equitĂ  ai sensi dell’art. 822 cod. proc. civ., ben possono decidere secondo diritto allorchĂŠ essi ritengano che diritto ed equitĂ  coincidano, senza che sia per essi necessario affermare e spiegare tale coincidenza, che, potendosi considerare presente in via generale, può desumersi anche implicitamente.
  • Cass., Sez. I Civ., 21 ottobre 2021, n. 29435 (qui il testo)
    L’eccezione d’incompetenza dell’arbitro – salvo il caso di nullitĂ  della clausola compromissoria per vizio suo proprio e genetico relativo a una ipotesi di controversia non arbitrabile – è da considerarsi, coerentemente con la nuova accezione paragiurisdizionale dell’arbitrato rituale, quale eccezione di rito in senso stretto soggetta al limite temporale indicato dall’art. 817, co. 3, cod. proc. civ. per la parte che ha partecipato al relativo giudizio.
  • Cass., Sez. I Civ., 21 ottobre 2021, n. 29436 (qui il testo)
    La parte, che abbia visto rigettata la propria istanza di ricusazione dell’arbitro, può chiedere il riesame di tale pronuncia attraverso l’impugnazione per nullitĂ  del lodo alla cui deliberazione abbia concorso l’arbitro invano ricusato, ma è necessario che alleghi sotto quale profilo la partecipazione dell’arbitro “sospetto” abbia inficiato la decisione, non essendo sufficiente che vengano riproposte questioni sulla pretesa non imparzialitĂ  dell’arbitro, giĂ  decise dal Presidente del tribunale, altrimenti si eluderebbe la non impugnabilitĂ  del provvedimento sulla ricusazione, sancita dall’art. 815 cod. proc. civ.
  • Cass., Sez. I Civ., 26 ottobre 2021, n. 30000 (qui il testo)
    La devoluzione della controversia al collegio di arbitri irrituali non sottrae al giudice ordinario il potere di deliberare in ordine alla validitĂ  ed efficacia della clausola compromissoria, in quanto le parti con tale clausola non demandano agli arbitri l’esercizio di una funzione di natura giurisdizionale, ma conferiscono un mandato per l’espletamento, in loro sostituzione, di un’attivitĂ  negoziale e, pertanto, costoro, intanto sono autorizzati ad eseguire il mandato, in quanto sia valido ed efficace l’atto che glielo conferisce.
  • Cass., Sez. I Civ., 28 ottobre 2021, n. 30529 (qui il testo)
    La denuncia di nullitĂ  del lodo arbitrale postula, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, l’esplicita allegazione dell’erroneitĂ  del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi, e non è, pertanto, proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d’indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l’inosservanza di legge solo all’esito del riscontro dell’omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo.
  • Cass., Sez. I Civ., 28 ottobre 2021, n. 30531 (qui il testo)
    La clausola compromissoria non costituisce un accessorio del contratto nel quale è inserita, ma ha propria individualità ed autonomia nettamente distinta da quella del contratto cui accede, per cui ad essa non si estendono le cause di invalidità del negozio sostanziale.
  • Cass., Sez. VI Civ., 4 novembre 2021, n. 31651 (qui il testo)
    La deroga convenzionale alla competenza del giudice ordinario non può essere affermata, quale effetto della clausola compromissoria contenuta in un determinato contratto, ove si tratti di controversie relative ad altri contratti, ancorchÊ collegati al principale cui accede la clausola.
  • Cass., Sez. VI Civ., 8 novembre 2021, n. 32375 (qui il testo)
    Il primo periodo dell’art. 819-ter, co. 1, cod. proc. civ., nel prevedere che la competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita e una causa pendente davanti al giudice ordinario, implica, in riferimento all’ipotesi in cui sia stata proposta una pluralitĂ  di domande, da un lato, che la sussistenza della competenza arbitrale sia verificata con specifico riguardo a ciascuna di esse, non potendosi devolvere agli arbitri (o al giudice ordinario) l’intera controversia in virtĂš del mero vincolo di connessione, dall’altro, che l’eccezione d’incompetenza sia sollevata con specifico riferimento alla domanda o alle domande per le quali è prospettabile la dedotta incompetenza; pertanto, ove essa sia formulata soltanto in relazione a una tra piĂš domande connesse, ma che non diano luogo a litisconsorzio necessario, il suo accoglimento comporta la necessaria separazione delle cause, ben potendo i giudizi proseguire davanti a giudicanti diversi in ragione della derogabilitĂ  e disponibilitĂ  delle norme in tema di competenza.
  • Cass., Sez. VI Civ., 8 novembre 2021, n. 32528 (qui il testo)
    L’eccezione di compromesso ha carattere processuale ed integra una questione di competenza, che deve essere eccepita dalla parte interessata, a pena di decadenza e conseguente radicamento presso il giudice adito del potere di decidere in ordine alla domanda proposta, nella comparsa di risposta e nel termine fissato dall’art. 166 cod. proc. civ. [obiter].
  • Cass., Sez. VI Civ., 11 novembre 2021, n. 33345 (qui il testo)
    Quando non siano state fissate le regole procedimentali, gli arbitri del giudizio arbitrale possono regolare il procedimento nel modo ritenuto piĂš opportuno purchĂŠ, come espressamente stabilito dall’art. 816-bis cod. proc. civ., sia rispettato il principio del contraddittorio e, perciò, consentito alle parti il dialettico svolgimento delle rispettive deduzioni e controdeduzioni, nonchĂŠ la collaborazione nell’accertamento dei fatti mediante il reperimento delle prove e la confutazione di quelle avversarie, cosi da contribuire al convincimento del giudice non solo nel momento iniziale del processo, ma anche nel corso del procedimento.
  • Cass., Sez. VI Civ., 16 novembre 2021, n. 34505 (qui il testo)
    L’art. 83-bis l.fall. concerne solo i casi di scioglimento dal contratto ex artt. 72 ss. l. fall., ossia del contratto di cui sia parte il fallito e scioltosi ai sensi di tali disposizioni: conseguentemente, va affermata la competenza arbitrale, ove il contratto di cui sia parte il fallito si sia sciolto per altri motivi (nella specie, si trattava di contratto di consorzio, che prevedeva l’automatica esclusione del consorziato fallito).
  • Cass., Sez. VI Civ., 16 novembre 2021, n. 34569 (qui il testo)
    La disposizione dell’art. 428, co. 1, cod. proc. civ., secondo la quale l’incompetenza territoriale, e dunque anche l’incompetenza per essere la lite devoluta ad arbitri, può essere rilevata d’ufficio non oltre l’udienza di cui all’art. 420 cod. proc. civ., va intesa nel senso che detta incompetenza può essere rilevata non oltre la prima udienza in senso cronologico, ossia quella fissata con il decreto contemplato dall’art. 415 cod. proc. civ. Ciò però non osta, ove l’incompetenza sia stata ritualmente e tempestivamente eccepita, che essa, non essendo rilevata d’ufficio, sia dichiarata dal Giudice anche in un momento successivo alla prima udienza.
  • Cass., Sez. VI Civ., 17 novembre 2021, n. 34846 (qui il testo)
    Non è soggetta a interpretazione estensiva la clausola compromissoria che espressamente limiti l’ambito della cognizione arbitrale a una o piĂš specifiche controversie tra le parti.
  • Cass., Sez. VI Civ., 18 novembre 2021, n. 35143 (qui il testo)
    Sussistendo un ragionevole dubbio sull’interpretazione della clausola compromissoria, va preferita l’interpretazione estensiva, cosĂŹ come imposto dall’articolo 808-quater cod. proc. civ.
  • Cass., Sez. VI Civ., 18 novembre 2021, n. 35265 (qui il testo)
    La portata della convenzione arbitrale va ricostruita, ex art. 1362 cod. civ., sulla base della comune volontĂ  dei compromettenti, senza limitarsi al senso letterale delle parole e in coerenza con la disposizione di cui all’art. 808-quater cod. proc. civ.
  • Cass., Sez. I Civ., 18 novembre 2021, n. 35355 (qui il testo)
    Nel procedimento arbitrale, l’esistenza di situazioni di incompatibilitĂ , idonee a compromettere l’imparzialitĂ  dei componenti del collegio, dev’essere fatta valere mediante istanza di ricusazione da proporsi, a norma dell’art. 815 cod. proc. civ., entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione, restando, invece, irrilevanti, ai fini della validitĂ  del lodo, le situazioni d’incompatibilitĂ  di cui la parte sia venuta a conoscenza dopo la decisione, che, ove non si traducano in una incapacitĂ  assoluta all’esercizio della funzione arbitrale e, in genere, della funzione giudiziaria, non possono essere fatte valere mediante l’impugnazione per nullitĂ , attesa l’ormai acquisita efficacia vincolante del lodo e la lettera dell’art. 829, co. 1, n. 2, cod. proc. civ., che circoscrive l’incapacitĂ  ad essere arbitro alle ipotesi tassativamente previste dall’art. 812 cod. proc. civ.
  • Cass., Sez. I Civ., 23 novembre 2021, n. 36327 (qui il testo)
    Ove le parti non abbiano vincolato gli arbitri all’osservanza della procedura ordinaria, questi sono liberi di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo ritenuto piĂš opportuno, anche, quindi, consentendo ai compromettenti, nell’ambito dei termini della clausola compromissoria, di modificare ed ampliare le iniziali domande – senza possibilitĂ  di evocare gli artt. 183 e 184 cod. proc. civ. -, purchĂŠ sia osservato il principio del contraddittorio.
  • Cass., SS.UU., 24 novembre 2021, n. 36374 (qui il testo)
    Ai fini dell’accertamento della validitĂ  ed efficacia della clausola compromissoria che deroga la giurisdizione in favore di arbitri stranieri, occorre anzitutto stabilire quali siano le norme che il giudice debba applicare per tale esame.
  • Cass., Sez. I Civ., 26 novembre 2021, n. 37022 (qui il testo)
    In tema di riconoscimento del lodo arbitrale estero, la produzione del compromesso, in originale o in copia autentica, contestualmente alla proposizione della domanda, prescritta dall’art. 4 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva con l. 62/1968) e dall’art. 839 cod. proc. civ., configura non giĂ  una condizione dell’azione ma un presupposto processuale necessario per la valida instaurazione del giudizio, che deve pertanto sussistere, quale requisito formale di procedibilitĂ  della domanda, al momento dell’instaurazione del procedimento e deve essere rilevato d’ufficio dal giudice.
  • Cass., Sez. I Civ., 29 novembre 2021, n. 37264 (qui il testo)
    Il giudizio di impugnazione arbitrale si compone di due fasi, la prima rescindente, finalizzata all’accertamento di eventuali nullitĂ  del lodo e che si conclude con l’annullamento del medesimo, e la seconda rescissoria, che fa seguito all’annullamento e nel corso della quale il giudice ordinario procede alla ricostruzione del fatto sulla base delle prove dedotte; nella prima fase non è consentito alla Corte d’Appello procedere ad accertamenti di fatto, dovendo limitarsi all’accertamento delle eventuali nullitĂ  in cui siano incorsi gli arbitri, pronunciabili soltanto per determinati errori in procedendo, nonchĂŠ per inosservanza delle regole di diritto nei limiti previsti dall’art. 829 cod. proc. civ.
  • Cass., Sez. I Civ., 29 novembre 2021, n. 37266 (qui il testo)
    Il principio secondo il quale la clausola compromissoria non costituisce un accessorio del contratto nel quale è inserita, ma ha propria individualità ed autonomia nettamente distinta da quella del contratto cui accede, per cui ad essa non si estendono le cause di invalidità del negozio sostanziale, non trova applicazione nelle ipotesi in cui queste siano esterne al negozio e comuni ad esso e alla clausola.
  • Cass., Sez. II Civ., 30 novembre 2021, n. 37469 (qui il testo)
    L’interpretazione data dagli arbitri al contratto e la relativa motivazione sono sindacabili, nel giudizio di impugnazione del lodo per nullitĂ , soltanto per violazione di regole di diritto, sicchĂŠ non è consentito al giudice dell’impugnazione sindacare la logicitĂ  della motivazione ove esistente e non talmente inadeguata da non permettere la ricostruzione dell’iter logico seguito dagli arbitri per giungere a una determinata conclusione, nĂŠ la valutazione degli elementi probatori operata dagli arbitri nell’accertamento della comune volontĂ  delle parti.
  • Cass., Sez. VI Civ., 1 dicembre 2021, n. 37795 (qui il testo)
    L’art. 34, co. 2, d.lgs. 5/2003, in punto attribuzione, a pena di nullitĂ , del potere di nominare gli arbitri a un soggetto esterno alla societĂ , si applica analogicamente anche alle associazioni professionali. Risulta invero sussistente la medesima ratio, ovvero la completa estraneitĂ  dei designatori alla compagine – societaria o associativa che sia – cui si riferisce la controversia da risolvere.
  • Cass., Sez. I Civ., 3 dicembre 2021, n. 38200 (qui il testo)
    La denuncia di nullitĂ  del lodo arbitrale postula, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, l’esplicita allegazione dell’erroneitĂ  del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi, e non è, pertanto, proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d’indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l’inosservanza di legge solo all’esito del riscontro dell’omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo.
  • Cass., Sez. II Civ., 3 dicembre 2021, n. 38269 (qui il testo)
    Dal combinato disposto degli artt. 817, co. 3, cod. proc. civ. e 829, co. 1, n. 4 cod. proc. civ. si ricava che è ammessa l’impugnazione per nullitĂ  del lodo che ha pronunciato fuori dai limiti della convenzione di arbitrato solo ove la parte che propone l’impugnazione abbia eccepito nel corso dell’arbitrato che le conclusioni delle altre parti esorbitavano dai limiti della convenzione arbitrale, cosicchĂŠ il lodo può essere impugnato ai sensi del n. 4 ove tale eccezione sia stata proposta ovvero il lodo abbia travalicato le stesse conclusioni delle parti.
  • Cass., Sez. I Civ., 3 dicembre 2021, n. 38327 (qui il testo)
    L’impugnabilitĂ  del lodo per violazione di regole di diritto trova il suo fondamento nella convenzione di arbitrato ed assume, quindi, aspetti di natura sostanziale che la sottraggono all’applicazione del principio tempus regit actum.
  • Cass., Sez. VI Civ., 7 dicembre 2021, n. 38974 (qui il testo)
    In sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sull’impugnazione per nullitĂ  del lodo arbitrale, il giudice di legittimitĂ  non può esaminare direttamente la pronuncia arbitrale, ma solo la decisione emessa nel giudizio di impugnazione, per verificare se essa sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione ai motivi di impugnazione del lodo, con la conseguenza che il sindacato di legittimitĂ  va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformitĂ  a legge e della congruitĂ  della motivazione della sentenza che ha deciso sull’impugnazione del lodo.
  • Cass., Sez. III Civ., 13 dicembre 2021, n. 39437 (qui il testo)
    In tema di interpretazione di una clausole arbitrale, l’accertamento della volontĂ  degli stipulanti in relazione al contenuto del negozio si traduce in un’indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito. Ne consegue che detto accertamento è censurabile in sede di legittimitĂ  solo nel caso in cui la motivazione sia cosĂŹ inadeguata da non consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito da quel giudice per giungere ad attribuire all’atto negoziale un determinato contenuto oppure nel caso di violazione di norme ermeneutiche.
  • Cass., Sez. VI Civ., 16 dicembre 2021, n. 40339 (qui il testo)
    La clausola arbitrale, prevista dallo statuto sociale, è invocabile solo nel caso in cui la domanda abbia ad oggetto rapporti endosocietari e non anche quando la pretesa creditoria azionata in giudizio tragga origine da un contratto con prestazioni corrispettive tra un socio e la società.
  • Cass., Sez. I Civ., 20 dicembre 2021, n. 40879 (qui il testo)
    L’attivitĂ  degli arbitri rituali ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicchĂŠ lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dĂ  luogo ad una questione di giurisdizione.
  • Cass., Sez. I Civ., 30 dicembre 2021, n. 41955 (qui il testo)
    Nel procedimento arbitrale, l’omessa osservanza del contraddittorio non è un vizio formale, ma di attivitĂ , sicchĂŠ la nullitĂ  che ne scaturisce ex art. 829, n. 9, cod. proc. civ. implica una concreta compressione del diritto di difesa della parte processuale: deve, cioè, aversi riguardo al modo in cui le parti hanno potuto confrontarsi in giudizio in relazione alle pretese ivi esplicate, giacchĂŠ il vizio di violazione del contraddittorio consegue alla concreta menomazione del diritto di difesa.
  • Cass., Sez. I Civ., 30 dicembre 2021, n. 42049 (qui il testo)
    Ove gli arbitri abbiano ritenuto la natura rituale dell’arbitrato ed abbiano, pertanto, provveduto nelle forme di cui agli artt. 816 ss. cod. proc. civ., l’impugnazione del lodo, anche se diretta a far valere la natura irrituale dell’arbitrato ed i conseguenti errores in procedendo commessi dagli arbitri, va proposta davanti alla corte di appello ai sensi degli artt. 827 ss. cod. proc. civ. e non nei modi propri dell’impugnazione del lodo irrituale, ossia davanti al giudice ordinariamente competente. Agli effetti dell’individuazione del mezzo con cui il lodo va impugnato, ciò che conta, infatti, è la natura dell’atto in concreto posto in essere dagli arbitri, piĂš che la natura dell’arbitrato come previsto dalle parti; pertanto, qualora sia stato pronunciato un lodo rituale nonostante le parti avessero previsto un arbitrato irrituale, ne consegue che quel lodo è impugnabile esclusivamente ai sensi degli artt. 827 ss. cod. proc. civ.
  • Cass., Sez. I Civ., 31 dicembre 2021, n. 42901 (qui il testo)
    Nel procedimento arbitrale, l’omessa osservanza del contraddittorio non è un vizio formale, ma di attivitĂ , sicchĂŠ la nullitĂ  che ne scaturisce ex art. 829, n. 9, cod. proc. civ. implica una concreta compressione del diritto di difesa della parte processuale: deve, cioè, aversi riguardo al modo in cui le parti hanno potuto confrontarsi in giudizio in relazione alle pretese ivi esplicate, giacchĂŠ il vizio di violazione del contraddittorio consegue alla concreta menomazione del diritto di difesa.

Corti di Appello

  • Corte di Appello di Roma, 7 gennaio 2021, n. 60 (qui il testo)
    In considerazione della natura giurisdizionale dell’arbitrato e della sua funzione sostitutiva della giurisdizione ordinaria, l’eccezione di compromesso ha carattere processuale ed integra una questione di competenza, che deve essere eccepita dalla parte interessata, a pena di decadenza e conseguente radicamento presso il giudice adito del potere di decidere in ordine alla domanda proposta, nella comparsa di risposta e nel termine fissato dall’art. 166 cod. proc. civ. NĂŠ la competenza arbitrale può essere assimilata alla competenza funzionale, cosĂŹ da giustificare il rilievo officioso ex art. 38, co. 3, cod. proc. civ., atteso che essa si fonda unicamente sulla volontĂ  delle parti, le quali sono libere di scegliere se affidare la controversia agli arbitri e, quindi, anche di adottare condotte processuali tacitamente convergenti verso l’esclusione della competenza di questi ultimi, con l’introduzione di un giudizio ordinario, da un lato, e la mancata proposizione dell’eccezione di arbitrato, dall’altro.
  • Corte di Appello dell’Aquila, 11 gennaio 2021, n. 25 (qui il testo)
    La clausola compromissoria relativa alla sole controversie sull’interpretazione di un contratto (che sono quelle che implicano l’accertamento della volontĂ  delle parti in relazione al contenuto del negozio) non ricomprende evidentemente nel suo ambito di applicazione tutte le controversie comunque aventi causa petendi nel contratto medesimo, ovvero, nella specie le domande di adempimento delle prestazioni contrattuali, in quanto attinenti, piuttosto, alla fase esecutiva del contratto, ovvero all’accertamento dell’inottemperanza delle parti rispetto alle obbligazioni assunte. Infatti, poichĂŠ il deferimento di una controversia al giudizio degli arbitri comporta una deroga alla giurisdizione ordinaria, in caso di dubbio in ordine alla interpretazione della portata della clausola compromissoria, deve preferirsi un’interpretazione restrittiva di essa e affermativa della giurisdizione statuale [per incuriam rispetto all’art. 808-quater cod. proc. civ., come introdotto dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40].
  • Corte di Appello di Perugia, 11 gennaio 2021, n. 20 (qui il testo)
    La violazione del contraddittorio, che rileva come motivo di nullità del lodo ex art. 829, co. 1, n. 9, cod. proc. civ., va valutata in concreto e deve essere esclusa ove il contraddittorio sia stato comunque garantito, sia pure con modalità diverse dal formale deposito di documenti entro un certo termine, nel rispetto sostanziale del principio della parità delle armi, di cui all’art. 816-bis cod. proc. civ., che fa da contraltare a quello del contraddittorio.
  • Corte di Appello di Milano, 19 gennaio 2021, n. 144 (qui il testo)
    La clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontĂ  contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi causa petendi nel contratto medesimo, con esclusione di quelle che hanno, in esso, unicamente un presupposto storico, come nel caso in cui, pur in presenza della clausola compromissoria contenuta in un contratto di appalto, gli attori abbiano proposto azione di responsabilitĂ  extracontrattuale, ex art. 1669 cod. civ., deducendo gravi difetti dell’immobile da loro acquistato.
  • Corte di Appello di Roma, 19 gennaio 2021, n. 394 (qui il testo)
    Il vizio di motivazione denunziabile come motivo di nullitĂ  del lodo non ha lo stesso contenuto dell’analogo vizio della sentenza del giudice ordinario, ma è ravvisabile nelle sole ipotesi in cui la motivazione del lodo sia del tutto inesistente, ovvero sia a tal punto carente da non consentire di individuare la ratio della decisione adottata, oppure, per l’iter argomentativo seguito, si risolva in una non motivazione.
  • Corte di Appello di Roma, 21 gennaio 2021, n. 450 (qui il testo)
    L’art. 829, co. 3, cod. proc. civ. consente di denunciare il merito della decisione degli arbitri solo laddove ciò sia stato espressamente previsto dalle parti; l’impugnazione che, in mancanza di tale disposizione nella clausola compromissoria, nondimeno riguardi il suddetto merito, va dichiarata inammissibile.
  • Corte di Appello di Ancona, 25 gennaio 2021, n. 61 (qui il testo)
    L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, in quanto l’eccezione di compromesso non è rilevabile d’ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata. Nel successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, eventualmente promosso dal debitore ingiunto, si instaura, tuttavia, un ordinario procedimento di cognizione, che implica necessariamente il deferimento della controversia alla cognizione arbitrale.
  • Corte di Appello di Palermo, 28 gennaio 2021, n. 112 (qui il testo)
    Ai sensi dell’art. 816-quinquies, co. 1, cod. proc. civ., la chiamata in arbitrato di un terzo è ammessa solo con l’accordo del terzo e delle parti e con il consenso degli arbitri.
  • Corte di Appello di Milano, 29 gennaio 2021, n. 286 (qui il testo)
    In ipotesi di arbitrato multiparti in cui manchi l’accordo sulla nomina degli arbitri, il procedimento iniziato da una parte si scinde in tanti procedimenti quante sono le parti, salvo che sussista un’ipotesi di litisconsorzio necessario, in presenza del quale l’arbitrato è improcedibile. E vi è litisconsorzio necessario solo quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere necessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti di tutti i soggetti che ne siano partecipi, come nel caso di azione che tenda alla costituzione o al mutamento di un rapporto plurisoggettivo unico; non ricorre invece un’ipotesi di litisconsorzio necessario quando la causa ha ad oggetto un’obbligazione solidale, poichĂŠ il creditore ha titolo di esigere da ciascun debitore l’intero.
  • Corte di Appello di Milano, 4 febbraio 2021, n. 385 (qui il testo)
    L’art. 830, co. 2, secondo periodo cod. proc. civ. prevede che, nel caso in cui il lodo sia annullato, tra l’altro, per violazione delle regole di diritto se una delle parti, alla data della sottoscrizione della convenzione di arbitrato, risiede o ha la propria sede effettiva all’estero, la Corte d’appello decide la controversia nel merito solo se le parti hanno così stabilito nella convenzione di arbitrato o ne fanno concorde richiesta.
  • Corte di Appello di Roma, 10 febbraio 2021, n. 1054 (qui il testo)
    Rappresenta questione pregiudiziale di merito, rimessa alla competenza arbitrale ex art. 819 cod. proc. civ., quella relativa all’asserito rinnovo di un contratto, contenente una clausola compromissoria, con le condizioni originariamente pattuite ovvero alla formazione di un nuovo contratto di natura verbale.
    In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione è ravvisabile soltanto nell’ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l’individuazione della ratio della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sĂŹ da risolversi in una non-motivazione.
  • Corte di Appello di Palermo, 12 febbraio 2021, n. 167 (qui il testo)
    La denuncia di nullità del lodo arbitrale postula, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, l’esplicita allegazione dell’erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi, e non è pertanto, proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d’indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l’inosservanza di legge solo all’esito del riscontro dell’omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo.
  • Corte di Appello di Roma, 26 febbraio 2021, n. 1525 (qui il testo)
    La corretta costituzione del tribunale arbitrale non preclude la possibilitĂ  di eccepirne il difetto di competenza per invaliditĂ  della convenzione di arbitrato nel termine previsto dall’art. 817 cod. proc. civ., ossia nella prima difesa successiva all’accettazione della nomina degli arbitri.
    La cessione del contratto, realizzando una successione a titolo particolare nel rapporto giuridico contrattuale, mediante la sostituzione di un nuovo soggetto (cessionario) nella posizione giuridica attiva e passiva di uno degli originari contraenti (cedente), comporta anche il trasferimento del vincolo nascente dalla clausola compromissoria con la quale le parti originarie si siano impegnate a deferire ad arbitri rituali ogni e qualsiasi controversia insorta tra le parti circa l’attuazione, l’interpretazione e la risoluzione del contratto.
  • Corte di Appello di Milano, 3 marzo 2021, n. 704 (qui il testo)
    Ai sensi dell’art. 819-ter cod. proc. civ., “La sentenza, con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d’arbitrato, è impugnabile a norma degli articoli 42 e 43”. Nel caso di decreto ingiuntivo revocato in ragione della competenza arbitrale, risulta applicabile il richiamato art. 42 cod. proc. civ., e dunque il provvedimento di primo grado è unicamente impugnabile con regolamento di competenza, atteso che la dichiarazione di nullitĂ  del decreto ingiuntivo non può ritenersi una pronuncia sul merito, essendo la mera e necessaria conseguenza della declaratoria di incompetenza del giudice adito.
  • Corte di Appello di Bari, 24 marzo 2021, n. 586 (qui il testo)
    La sentenza con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d’arbitrato è impugnabile esclusivamente con il regolamento di competenza, ai sensi degli artt. 819-ter e 42 cod. proc. civ., se la sentenza ha pronunciato solo sulla competenza; ossia, quando il giudice ha affermato, pur in presenza di una convenzione d’arbitrato, di poter conoscere della causa, o ha negato, proprio a causa della presenza di una convenzione d’arbitrato, di poter conoscere della causa, senza però decidere il merito della causa. Invece, se il giudice, con la sentenza con cui ha affermato o negato la propria competenza in relazione a una convenzione d’arbitrato, ha pure deciso il merito della causa, ai sensi dell’art. 43 cod. proc. civ. la sentenza può essere impugnata facoltativamente o con il regolamento di competenza o nei modi ordinari (quindi, nel caso di sentenze di primo grado, con l’appello).
  • Corte di Appello di Lecce, 23 marzo 2021, n. 346 (qui il testo)
    Le controversie nascenti dall’esecuzione dei contratti di appalto di opere pubbliche possono essere deferite in arbitri, avendo ad oggetto posizioni di diritto soggettivo inerenti a rapporti contrattuali di natura privatistica, nelle quali non hanno incidenza i poteri discrezionali ed autoritativi della P.A.
  • Corte di Appello dell’Aquila, 25 marzo 2021, n. 484 (qui il testo)
    Il lodo arbitrale irrituale per la sua natura, quoad effectum, negoziale, essendo volto a integrare una manifestazione di volontĂ  negoziale con funzione sostitutiva di quella delle parti in conflitto, e per esse vincolante, è impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontĂ  negoziale. Pertanto, l’errore del giudizio arbitrale, per essere rilevante, deve essere essenziale e riconoscibile e cioè, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, devono essere gli arbitri incorsi in una falsa rappresentazione o alterata percezione degli elementi di fatto determinata dall’aver ritenuto esistenti fatti che certamente non lo sono e viceversa, ovvero contestati fatti che tali non sono, analogamente all’ errore revocatorio contemplato, per i provvedimenti giurisdizionali, dall’art. 395 n. 4 cod. proc. civ. Non rileva invece l’errore degli arbitri che attiene alla determinazione da essi adottata in base al convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti, ivi compresi i criteri di valutazione indicati dalle parti, perchĂŠ costoro, nel dare contenuto alla volontĂ  delle parti, esplicano un’attivitĂ  interpretativa e non percettiva, che si trasfonde nel giudizio loro demandato e che, per volontĂ  delle medesime, è inoppugnabile, pur essendo un negozio stipulato tramite i rispettivi arbitri-mandatari.
  • Corte di Appello di Milano, 1 aprile 2021, n. 1066 (qui il testo)
    Per stabilire se sia ammissibile l’impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge – cui l’art. 829, co. 3, cod. proc. civ. rinvia – va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicchĂŠ, in caso di convenzione stipulata anteriormente all’entrata in vigore della nuova disciplina, nel silenzio delle parti, deve intendersi ammissibile l’impugnazione del lodo, cosĂŹ disponendo l’art. 829, co. 2, cod. proc. civ., nel testo previgente, salvo che le parti avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equitĂ  o avessero dichiarato il lodo non impugnabile.
  • Corte di Appello di Roma, 1 aprile 2021, n. 2398 (qui il testo)
    Nel giudizio arbitrale, qualora le parti non abbiano determinato nel compromesso o nella clausola compromissoria le regole processuali da adottare, gli arbitri sono liberi di regolare l’articolazione del procedimento nel modo che ritengano piĂš opportuno, e quindi anche di discostarsi dalle prescrizioni dettate dal codice di rito, con l’unico limite del rispetto del principio inderogabile del contraddittorio, posto dall’art. 101 cod. proc. civ., il quale, adattato al procedimento dinanzi agli arbitri, deve essere opportunamente riferito al momento della chiusura della trattazione, in modo da consentire alle parti non solo un’adeguata attivitĂ  difensiva per tutto il corso del procedimento, pur dopo la chiusura dell’istruttoria, ma anche la possibilitĂ  di esercitare su un piano di eguaglianza le facoltĂ  processuali loro attribuite, e quindi da assicurare – senza che ne risulti leso l’altro principio della libertĂ  delle forme, posto dall’art. 816, co. 2 co. 3, cod. proc. civ. – l’osservanza della regola audiatur et altera pars, secondo il precetto inderogabile di cui al quarto comma della medesima disposizione.
  • Corte di Appello di Milano, 12 aprile 2021, n. 1144 (qui il testo)
    L’eccezione di compromesso ha carattere processuale ed integra una questione di competenza, che deve essere eccepita dalla parte interessata, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, con la conseguenza che, la mancata tempestiva proposizione ne preclude il rilievo officioso.
  • Corte di Appello di Milano, 12 aprile 2021, n. 1145 (qui il testo)
    L’impugnazione del lodo per nullitĂ , ai sensi dell’art. 829 cod. proc. civ., ha carattere di impugnazione limitata, in quanto ammessa solo per determinati vizi in procedendo e, per inosservanza di regole di diritto, esclusivamente nei limiti di cui alla norma citata.
  • Corte di Appello di Milano, 14 aprile 2021, n. 1162 (qui il testo)
    La clausola arbitrale (convenuta fra le parti in un contratto di appalto scritto e regolarmente firmato) non può ritenersi essere venuta meno per via di una missiva spedita da un contraente non alla sua controparte contrattuale, bensÏ al soggetto cui era stata affidata la direzione dei lavori e che nella detta clausola veniva nominato arbitro.
  • Corte di Appello di Roma, 14 aprile 2021, n. 2687 (qui il testo)
    Il lodo parziale è immediatamente impugnabile, ai sensi dell’art. 827, co. 3, cod. proc. civ., nel caso in cui, decidendo su una o piĂš domande, abbia definito il giudizio relativamente ad esse, attesa l’esecutivitĂ  che lo stesso può assumere in questa ipotesi, mentre l’immediata impugnabilitĂ  deve essere esclusa quando il lodo abbia deciso questioni pregiudiziali o preliminari di merito senza definire il giudizio.
  • Corte di Appello di Milano, 15 aprile 2021, n. 1181 (qui il testo)
    Ai fini dell’individuazione dei diritti indisponibili, la cui cognizione non può essere devoluta agli arbitri, non assume rilievo determinante la circostanza che la disciplina del rapporto sia dettata da norme inderogabili, esistendo una pluralitĂ  di materie disciplinate da norme imperative, nell’ambito delle quali è riconosciuta alle parti la facoltĂ  di disporre dei propri diritti, magari a determinate condizioni oppure nel rispetto delle modalitĂ  previste dalla legge.
    La categoria dei diritti indisponibili, nella quale rientrano i diritti della personalità, i diritti relativi agli status, nonchÊ i diritti patrimoniali scaturenti da rapporti familiari (come il diritto agli alimenti), comprende esclusivamente i diritti soggettivi che non possono essere trasmessi dal titolare ad un altro soggetto e ai quali il titolare non può rinunciare.
  • Corte di Appello di Reggio Calabria, 15 aprile 2021, n. 231 (qui il testo)
    Nell’arbitrato rituale, ove le parti non abbiano vincolato gli arbitri all’osservanza delle norme del codice di rito, è consentito alle medesime di modificare ed ampliare le iniziali domande, senza che trovino applicazione le preclusioni di cui all’art. 183 cod. proc. civ., salvo il rispetto del principio del contraddittorio, con la conseguenza che è loro interdetta soltanto una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo e da disorientare la controparte, cosĂŹ vulnerandone il diritto di difesa.
  • Corte di Appello di Venezia, 20 aprile 2021, n. 1163 (qui il testo)
    La presunzione di vessatorietĂ  della clausola derogatoria della competenza del foro del consumatore, e dunque anche della clausola compromissoria, può essere superata solo dimostrando che la sua sottoscrizione ha costituito l’exitus di una consapevole trattativa al riguardo, e tale onere probatorio grava su chi ha interesse ad avvalersi della clausola derogatoria della competenza.
  • Corte di Appello di Roma, 26 aprile 2021, n. 3031 (qui il testo)
    I patti parasociali non rientrano nell’alveo del rapporto sociale e dunque non sono soggetti neanche per relationem al procedimento arbitrale di cui all’art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, salvo espresso richiamo negli stessi alla clausola arbitrale contenuta nello statuto societario.
    Sebbene gli arbitri non siano tenuti ad osservare le norme del codice di rito, salvo che le parti vi abbiano fatto esplicito richiamo, il giudizio arbitrale deve comunque essere condotto nel rispetto delle norme di ordine pubblico, che fissano i principi cardine del processo, di rango costituzionale, come il principio del contraddittorio, rafforzato dalla specifica previsione della lesione di tale principio come motivo di nullitĂ  del lodo.
  • Corte di Appello di Milano, 27 aprile 2021, n. 1311 (qui il testo)
    Possono qualificarsi come contratti per adesione, rispetto ai quali sussiste l’esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole onerose – fra cui rientra la clausola compromissoria – soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attivitĂ  contrattuale all’indirizzo di una pluralitĂ  indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie), mentre esulano da tale categoria i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale, rispetto ai quali l’altro contraente può, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, nonchĂŠ, a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative tra le parti.
  • Corte di Appello di Venezia, 27 aprile 2021, n. 1257 (qui il testo)
    Deve essere esclusa la competenza arbitrale su controversie concernenti lavori c.d. extra in relazione a un contratto di appalto contenente una clausola compromissoria, in quanto i suddetti lavori extra contratto sono fuori dal perimetro contrattualmente definito e il contratto di appalto rappresenta un mero presupposto degli stessi.
  • Corte di Appello dell’Aquila, 28 aprile 2021, n. 646
    In tema di arbitrato la sanzione di nullitĂ  prevista dall’art. 829 cod. proc. civ. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell’art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ. (omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio), ma va intesa nel senso che detta contraddittorietĂ  deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietĂ  interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullitĂ  del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto quando determini l’impossibilitĂ  assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
  • Corte di Appello di Roma, 30 aprile 2021, n. 3187 (qui il testo)
    In caso di lodo arbitrale che cristallizzi l’accordo transattivo raggiunto tra le parti, con un meccanismo sostanzialmente corrispondente a quello dell’award by consent conosciuto dalla prassi internazionale, deve ritenersi che le parti abbiano rinunciato alle loro eccezioni e pretese, diverse da quelle indicate nel lodo, e in particolare abbiano implicitamente rinunciato all’eccezione di incompetenza del collegio arbitrale.
  • Corte di Appello di Reggio Calabria, 3 maggio 2021, n. 266 (qui il testo)
    Qualora in un contratto d’appalto stipulato a seguito di gara d’appalto per licitazione privata indetta da un’amministrazione pubblica, le parti abbiano fatto espresso richiamo, quale parte integrante del contratto, alle norme del capitolato generale per le opere pubbliche, fra le quali sono comprese quelle relative alla competenza arbitrale per la definizione delle controversie, non vi è necessitĂ  di una separata clausola compromissoria, posto che la volontĂ  dei contraenti trova giĂ  la sua espressione nel richiamo pattizio, sicchĂŠ la fonte della competenza arbitrale va individuata non nella legge, bensĂŹ in una convenzione compromissoria. Non è però sufficiente un richiamo meramente formale al capitolato che preveda eventualmente la clausola compromissoria.
  • Corte di Appello di Milano, 3 maggio 2021, n. 1393 (qui il testo)
    La clausola compromissoria richiede per la sua validitĂ  la forma scritta ad substantiam ex artt. 807 e 808 cod. proc. civ., che non può essere surrogata dall’esecuzione di un rapporto contrattuale preceduta dallo scambio di un testo negoziale.
  • Corte di Appello di Milano, 6 maggio 2021, n. 1452 (qui il testo)
    I principi in tema di onere della prova non costituiscono principi fondamentali dell’ordinamento e dunque la loro pretesa violazione da parte degli arbitri non importa che il lodo sia contrario all’ordine pubblico.
  • Corte di Appello di Torino, 6 maggio 2021, n. 520 (qui il testo)
    Il legislatore ha inteso unificare, nell’impugnazione per nullitĂ  del lodo ex art. 829 cod. proc. civ., i due gravami, distintamente previsti dal codice abrogato, dell’appello e dell’azione di nullitĂ , con il disporre, nel primo comma, di un rimedio di carattere formale e irrinunciabile per specifici errores in procedendo e nel terzo comma un rimedio simile all’appello con la possibilitĂ  d’impugnare il lodo per errores in iudicando, sebbene limitato alla violazione e falsa applicazione di norme di diritto nel significato voluto dall’art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ.
  • Corte di Appello di Palermo, 10 maggio 2021, n. 756 (qui il testo)
    Nel giudizio arbitrale, la questione della violazione del contraddittorio deve essere esaminata non sotto il profilo formale, ma nell’ambito di una ricerca volta all’accertamento di una effettiva lesione della possibilitĂ  di dedurre e contraddire, onde verificare se l’atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se, comunque, l’inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte.
  • Corte di Appello di Bari, 11 maggio 2021, n. 895 (qui il testo)
    La clausola compromissoria relativa alle sole controversie sull’interpretazione di un contratto (che sono quelle che implicano l’accertamento della volontĂ  delle parti, in relazione al contenuto del negozio) non ricomprende evidentemente nel suo ambito di applicazione tutte le controversie comunque aventi causa petendi nel contratto medesimo, quale una domanda di pagamento in adempimento della prestazione contrattuale, in quanto attinente, piuttosto, alla fase esecutiva del contratto, ovvero all’accertamento dell’inottemperanza della parte rispetto alle obbligazioni assunte [per incuriam: v.si Cass., Sez. VI Civ., 22 ottobre 2018, n. 26553].
  • Corte di Appello dell’Aquila, 11 maggio 2021, n. 701 (qui il testo)
    Una clausola compromissoria prevista in un determinato contratto non si estende, automaticamente, a controversie relative ad altri contratti sebbene collegati a quello principale. Ne discende, che la linea di discrimine è rappresentata dall’unicitĂ  del rapporto negoziale in quanto anche il fenomeno del collegamento negoziale (che comunque presuppone l’autonomia dei rapporti) non è esente dall’applicazione di tale regola.
  • Corte di Appello di Roma, 11 maggio 2021, n. 3488 (qui il testo)
    L’eccezione di nullitĂ  di lodo arbitrale fondata sulla sussistenza di un motivo di ricusazione di un componente del Tribunale arbitrale non può essere formulata per la prima volta in sede di impugnativa per nullitĂ , dal momento che essa presuppone la sua deduzione nel giudizio arbitrale, che deve ritenersi ammessa fino a quando il lodo non sia stato sottoscritto, benchĂŠ deliberato.
  • Corte di Appello di Venezia, 12 maggio 2021, n. 1444 (qui il testo)
    L’istanza di inibitoria dell’efficacia esecutiva di un lodo, proposta nell’ambito del giudizio di impugnazione per nullitĂ  dello stesso lodo, deve essere dichiarata inammissibile ove il lodo non sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 825 cod. proc. civ. [obiter].
  • Corte di Appello di Ancona, 20 maggio 2021, n. 607 (qui il testo)
    In tema di clausola arbitrale, se il giudice di primo grado si sia pronunciato sulla sua competenza senza che sia iniziato il procedimento arbitrale, trova applicazione non l’art. 819-ter cod. proc. civ., ma il principio generale del tempus regit actum, per il quale l’impugnazione dei provvedimenti giurisdizionali è soggetta alle forme processuali vigenti al momento in cui essa sia proposta, con la conseguenza che la sentenza va impugnata con l’appello o con il regolamento di competenza, a seconda che il giudizio sia proposto prima o dopo il 2 marzo 2006, data di entrata in vigore della menzionata disposizione.
  • Corte di Appello di Roma, 25 maggio 2021, n. 3817 (qui il testo)
    La sanzione di nullitĂ  prevista dall’art. 829, co. 1, n. 11, cod. proc. civ. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell’art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietĂ  deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietĂ  interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullitĂ  del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l’impossibilitĂ  assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
  • Corte di Appello di Roma, 25 maggio 2021, n. 3818 (qui il testo)
    In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all’art. 829, n. 5, cod. proc. civ., in relazione all’art. 823, n. 3, stesso codice, è ravvisabile soltanto nell’ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l’individuazione della ratio della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, cosĂŹ da risolversi in una non-motivazione.
  • Corte di Appello di Milano, 26 maggio 2021, n. 1687 (qui il testo)
    Anche ammesso che una decisione arbitrale, eventualmente contraria alle disposizioni di cui agli art. 1366 (in ordine all’interpretazione del contratto), 1337 (in ordine al comportamento da tenere nel corso delle trattative) e 1375 cod. civ. (in ordine all’esecuzione del contratto), che prevedono tutte come parametro di valutazione la buona fede, possa ritenersi contraria all’ordine pubblico (e quindi nulla ai sensi dell’art. 829, co. 3, cod. proc. civ.), il giudice, nel procedimento di impugnazione, può solo verificare se la motivazione contenuta nel lodo (che ha esplicitamente affermato di procedere all’interpretazione del contratto e alla valutazione del comportamento delle parti nella fase delle trattative e nella fase di esecuzione del contratto secondo il principio di buona fede) è logica e razionale in relazione ai fatti che il collegio arbitrale ritiene accertati, senza possibilitĂ  di sostituire la propria valutazione dei fatti a quella effettuata dal suddetto collegio arbitrale.
  • Corte di Appello di Brescia, 28 maggio 2021, n. 632 (qui il testo)
    Il contratto di arbitrato, intercorrente tra le parti di una procedura arbitrale e l’istituzione che la amministra, non è escluso dall’ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. d) del suddetto regolamento. Tale disposizione, che esclude l’arbitrato dall’ambito di applicazione del regolamento, è invero relativa, come emerge dal XII Considerando del medesimo regolamento, al rapporto tra le parti della convenzione arbitrale, non a quello tra esse e l’organo convenzionalmente preposto ad attivare la procedura arbitrale.
  • Corte di Appello di Milano, 1 giugno 2021, n. 1732 (qui il testo)
    Con la clausola compromissoria inserita in un contratto (o in uno statuto sociale), che prevede il ricorso all’arbitrato irrituale per la risoluzione delle controversie derivanti dal suddetto contratto, le parti attribuiscono ad un terzo (l’arbitro unico o il collegio arbitrale) il potere di completare, a determinate condizioni esplicitate nel contratto (o nello statuto sociale), il regolamento negoziale tra le stesse intercorrente; pertanto il lodo pronunciato dal terzo si inserisce nell’oggetto del contratto concluso tra le parti. Il lodo arbitrale quindi può, innanzi tutto, risultare invalido per le medesime ragioni per cui può risultare invalido il contratto; inoltre il lodo arbitrale irrituale può essere annullato per i motivi esplicitamente elencati nell’art. 808-ter, co. 2, cod. proc. civ.
  • Corte di Appello di Venezia, 1 giugno 2021, n. 1607 (qui il testo)
    Non è rinvenibile un comportamento negligente in capo all’istituzione che amministra procedimenti arbitrali, la quale abbia comunicato alla parte convenuta la rinunzia di parte attrice al procedimento arbitrale sette giorni lavorativi dopo il deposito di tale rinunzia, e ciò anche tenendo in considerazione che il regolamento arbitrale non prevede la comunicazione di tale rinunzia da parte dell’istituzione arbitrale, nĂŠ a fortiori un termine entro il quale tale rinunzia debba essere comunicata, e che lo stesso regolamento prevede un termine di cinque giorni lavorativi in relazione alle comunicazioni del procedimento speciale di arbitrato rapido.
  • Corte di Appello di Firenze, 3 giugno 2021, n. 1124 (qui il testo)
    L’inosservanza del principio del contraddittorio nell’instaurazione del procedimento arbitrale è motivo di nullitĂ  e non di inesistenza del lodo, ma la corte di appello, dopo aver dichiarato il vizio di nullitĂ , non può procedere al giudizio rescissorio, dovendosi limitare – come nelle ipotesi di inesistenza del lodo – ad accogliere l’impugnazione senza decidere nel merito la controversia ed arrestandosi alla fase rescindente.
  • Corte di Appello di Genova, 3 giugno 2021, n. 624 (qui il testo)
    Ai sensi dell’art. 808-ter cod. proc. civ., il lodo arbitrale irrituale è annullabile, tra l’altro, in caso di invaliditĂ  della convenzione arbitrale o di pronuncia ultra petita. Si tratta di due casi diversi di annullabilitĂ  e, da un’attenta lettera della disposizione in esame, si comprende che la necessitĂ  di far valere l’eccezione nel procedimento arbitrale non riguarda l’ipotesi della invaliditĂ  della convenzione arbitrale bensĂŹ il solo caso della decisione ultra petita da parte degli arbitri.
    L’art. 809 cod. proc. civ., in punto numero degli arbitri, non si applica all’arbitrato irrituale ed è dunque possibile prevedere un tribunale arbitrale irrituale composto da un numero pari di componenti.
  • Corte di Appello di Genova, 3 giugno 2021, n. 668 (qui il testo)
    Si deve escludere che, tramite la clausola compromissoria contenuta in un determinato contratto, la deroga alla giurisdizione del giudice ordinario e il deferimento agli arbitri si estendano a controversie relative ad altri contratti, ancorchĂŠ collegati al contratto principale, cui acceda la predetta clausola.
  • Corte di Appello di Venezia, 7 giugno 2021, n. 1656 (qui il testo)
    In tema di arbitrato, la sanzione di nullitĂ  prevista dall’art. 829, co. 1, n. 4, cod. proc. civ., per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell’art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietĂ  deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietĂ  interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullitĂ  del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l’impossibilitĂ  assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
  • Corte di Appello di Venezia, 7 giugno 2021, n. 1667 (qui il testo)
    Non sussiste il motivo di ricusazione dell’arbitro di cui all’art. 815, n. 4, cod. proc. civ. (“se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori”) nel caso in cui l’arbitro abbia assistito, in procedimento estinto prima della sua nomina, un terzo in un procedimento contro il legale di una delle parti.
  • Corte di Appello di Ancona, 8 giugno 2021, n. 695 (qui il testo)
    Il principio di autonomia della clausola compromissoria rispetto al contratto cui accede conduce all’affermazione per cui la nullitĂ  di quest’ultimo non travolge, per trascinamento, la clausola ivi contenuta restando riservato agli arbitri l’accertamento della dedotta invaliditĂ .
  • Corte di Appello di Milano, 8 giugno 2021, n. 1790 (qui il testo)
    In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione, come vizio riconducibile all’art. 829 n. 5 cod. proc. civ. in relazione all’art. 823 n. 3 stesso codice, è ravvisabile soltanto nell’ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire di individuare la ‘ratio’ della decisione adottata. Quando invece, attraverso i comuni canoni di interpretazione e le regole di logica giuridica, tale ratio sia comunque ravvisabile, l’esigenza di motivazione posta dal legislatore deve considerarsi soddisfatta (fattispecie in cui è stato ritenuto sussistente il vizio, in ragione del contrasto tra le disposizioni del lodo parziale e di quello definitivo).
  • Corte di Appello di Ancona, 17 giugno 2021, n. 736 (qui il testo)
    La controversia ex art. 2901, di revocatoria di un fondo patrimoniale costituito tra coniugi nel contesto di una scissione di rapporti societari, non è attribuita alla competenza arbitrale prevista in relazione al contratto disciplinante lo scioglimento dei rapporti societari.
  • Corte di Appello di Lecce (sez. distaccata di Taranto), 17 giugno 2021, n. 224 (qui il testo)
    Deve essere dichiarata la nullitĂ  ex art. 829, co. 1, n. 9, cod. proc. civ. di un lodo in cui gli arbitri abbiano assunto la loro decisione sulla base di una questione prospettata per la prima volta ex officio solo nel lodo stesso.
  • Corte di Appello di Milano, 18 giugno 2021, n. 1912 (qui il testo)
    La perizia contrattuale non rappresenta un istituto giuridico autonomo rispetto all’arbitrato irrituale, del quale costituisce una figura particolare, differenziandosene soltanto in ragione dello speciale oggetto della controversia, poichĂŠ in ambedue i casi il contrasto tra le parti è superato mediante la creazione di un nuovo assetto di interessi dipendente dal responso del terzo, che le parti stesse si impegnano preventivamente ad assecondare.
  • Corte di Appello di Cagliari, 21 giugno 2021, n. 282 (qui il testo)
    La garanzia del contraddittorio – la cui violazione comporta la nullitĂ  del lodo, ai sensi dell’art. 829, co. 1, n. 9, cod. proc. civ. – non riguarda soltanto il momento iniziale del procedimento che si svolge dinanzi agli arbitri. Quella garanzia, infatti, attribuisce alle parti la possibilitĂ  di dialogo, che si traduce nel diritto di interloquire sull’oggetto del giudizio attraverso il meccanismo delle rispettive deduzioni e controdeduzioni e, quindi, sulle prove, mediante la proposizione delle prove proprie e la confutazione di quelle avversarie. Specificamente per quanto attiene alle prove, l’effettiva attuazione del principio del contraddittorio esige che sia reso possibile per ciascuna parte il concreto esercizio del diritto alla prova, inteso come diritto di dimostrare nel procedimento arbitrale la realtĂ  dei fatti a sĂŠ favorevoli con idonei mezzi rappresentativi di essi e, quanto al momento dell’assunzione delle prove, che l’accertamento dei fatti emerga dal contraddittorio tra le parti e che il convincimento degli arbitri si formi sulla base dei risultati dell’attivitĂ  probatoria svolta da ciascuna di esse.
  • Corte di Appello di Milano, 23 giugno 2021, n. 1946 (qui il testo)
    Deve essere dichiara l’inammissibilitĂ  dell’impugnazione di un lodo arbitrale la quale, per il tramite dell’invocazione dei motivi di impugnazione di cui all’art. 829, co. 1 e co. 3, cod. proc. civ., si risolve ina una richiesta di riesame del merito della controversia.
  • Corte di Appello di Lecce (sez. distaccata di Taranto), 24 giugno 2021, n. 209 (qui il testo)
    In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza arbitrale deve essere eccepita dal debitore ingiunto nell’atto di opposizione; in mancanza, la competenza arbitrale deve intendersi rinunciata (dal creditore con la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo e dal debitore con la mancata tempestiva eccezione).
  • Corte di Appello dell’Aquila, 25 giugno 2021, n. 1023 (qui il testo)
    In tema di trasferimento di azienda, ai sensi dell’art. 2558 cod. civ., secondo cui si verifica il trasferimento ex lege al cessionario di tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale e rispetto ai quali le parti non abbiano espressamente escluso l’effetto successorio, si verifica il subentro ipso iure del cessionario d’azienda anche nella clausola compromissoria contenuta in contratto stipulato dal cedente per l’esercizio dell’azienda, senza che sia necessario un apposito patto di cessione e senza che sia pertanto richiesta la forma scritta ad substantiam.
  • Corte di Appello di Perugia, 25 giugno 2021, n. 345 (qui il testo)
    L’eccezione di arbitrato, a seguito della riforma del 2006, è assimilata a quella di incompetenza per territorio derogabile, anche sotto il profilo della proponibilitĂ  del regolamento di competenza, per cui essa non può essere sollevata d’ufficio ai sensi dell’art. 28 cod. proc. civ., ma soltanto dal convenuto nella comparsa di risposta.
  • Corte di Appello di Perugia, 28 giugno 2021, n. 396 (qui il testo)
    Il vizio del lodo di cui all’art. 829, co. 1, n. 5, cod. proc. civ. sussiste soltanto quando le varie parti del dispositivo del lodo impugnato siano in tale contrasto tra loro da rendere la pronuncia praticamente ineseguibile, oppure quando vi sia una tale contraddittorietĂ  della motivazione o un tale contrasto tra la motivazione e il dispositivo da determinare l’impossibilitĂ  di comprendere la ratio decidendi per la sostanziale inesistenza della motivazione.
  • Corte di Appello di Perugia, 28 giugno 2021, n. 397 (qui il testo)
    Il vizio del lodo di cui all’art. 829, co. 1, n. 5, cod. proc. civ. sussiste soltanto quando le varie parti del dispositivo del lodo impugnato siano in tale contrasto tra loro da rendere la pronuncia praticamente ineseguibile, oppure quando vi sia una tale contraddittorietĂ  della motivazione o un tale contrasto tra la motivazione e il dispositivo da determinare l’impossibilitĂ  di comprendere la ratio decidendi per la sostanziale inesistenza della motivazione.
  • Corte di Appello di Milano, 30 giugno 2021, n. 2029 (qui il testo)
    Sussiste un rapporto di assoluta infungibilità tra il procedimento di exequatur e il procedimento monitorio, avendo il primo ad oggetto esclusivamente il controllo della regolarità formale del lodo arbitrale rituale (ed essendo destinato a concludersi con un decreto) ed il secondo la verifica nel merito dell’esistenza del diritto di credito (ed essendo destinato a concludersi con sentenza).
  • Corte di Appello di Palermo, 1 luglio 2021, n. 947 (qui il testo)
    Fra le controversie non deferibili ad arbitri rientrano tutte quelle per le quali è prevista la competenza funzionale ed inderogabile del Giudice ordinario, come, in particolare, i procedimenti speciali di convalida di licenza o di sfratto per finita locazione e di sfratto per morositĂ , previsti dagli art. 657 e 658 cod. proc. civ., limitatamente peraltro alla prima fase a cognizione sommaria, non sussistendo invece alcuna preclusione a che nella fase successiva a cognizione piena la causa sia decisa nel merito da arbitri. Ne consegue che la deduzione, nella fase sommaria, dell’esistenza di una clausola arbitrale, non priva il Giudice della competenza ad emettere i provvedimenti immediati, ma lo obbliga, una volta chiusa la fase anzidetta, a declinare con sentenza la propria competenza, dichiarando sussistente per il merito quella arbitrale, incombendo poi alle parti di attivarsi per l’effettivo svolgimento del relativo giudizio.
  • Corte di Appello di Roma, 5 luglio 2021, n. 4922 (qui il testo)
    Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimitĂ  della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte, sicchĂŠ l’accertamento in fatto compiuto dagli arbitri, quale è quello concernente l’interpretazione del contratto oggetto del contendere, non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, salvo che la motivazione sul punto sia completamente mancate od assolutamente carente.
  • Corte di Appello di Genova, 6 luglio 2021, n. 779 (qui il testo)
    AncorchĂŠ formulata in termini di accoglimento o rigetto di una eccezione di incompetenza, la decisione con cui il Giudice, in presenza di una eccezione di compromesso per arbitrato irrituale, risolvendo la questione cosĂŹ posta, chiude o non chiude il processo davanti a sĂŠ va considerata come decisione pronunciata su questione preliminare di merito, in quanto attinente alla validitĂ  o all’interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria, con la ulteriore conseguenza che una tale pronunzia è impugnabile con l’appello e ove questo non viene proposto si forma il giudicato.
  • Corte di Appello di Lecce (sez. distaccata di Taranto), 6 luglio 2021, n. 250 (qui il testo)
    Il lodo arbitrale irrituale, pronunciato nelle controversie di cui all’art. 36 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, è suscettibile di essere impugnato, per violazione delle regole di diritto, avanti il Giudice di cui all’art. 808-ter cod. proc. civ.
  • Corte di Appello di Firenze, 7 luglio 2021, n. 1394
    L’art. 829, co. 3, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all’art. 27 del d.lgs. n. 40 cit., a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore della novella, ma, per stabilire se sia ammissibile l’impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge – cui l’art. 829, co. 3, cod. proc. civ., rinvia – va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato.
  • Corte di Appello di Venezia, 12 luglio 2021, n. 1948 (qui il testo)
    La clausola contenuta in uno statuto sociale attiene ai soli rapporti endosocietari e quindi alle controversie relative ai diritti e agli obblighi intercorrenti tra le parti in conseguenza della titolaritĂ  delle quote societarie e che traggono fondamento e non semplice occasione dallo statuto e, quindi, non ai rapporti tra la societĂ  e uno dei suoi soci diversi da quelli sociali.
  • Corte di Appello di Palermo, 12 luglio 2021, n. 1146 (qui il testo)
    La P.A. non può avvalersi per la risoluzione delle controversie derivanti da contratti conclusi con privati dello strumento del cd. arbitrato irrituale o libero poichÊ, in tal modo, il componimento della vertenza verrebbe ad essere affidato a soggetti (gli arbitri irrituali) che, oltre ad essere individuati in difetto di qualsiasi procedimento legalmente de-terminato e, pertanto, senza adeguate garanzie di trasparenza e pubblicità della scelta, sarebbero pure destinati ad operare secondo modalità parimenti non predefinite e non corredate dalle dette garanzie.
  • Corte di Appello di Roma, 16 luglio 2021, n. 5296 (qui il testo)
    Pur in presenza di espressioni contenute nel testo della clausola compromissoria, che lasciano intendere l’intenzione delle parti di circoscrivere la competenza arbitrale solo ad alcune possibili controversie, deve preferirsi l’interpretazione che rimetta nei casi dubbi la controversia al giudizio degli arbitri.
  • Corte di Appello di Venezia, 16 luglio 2021, n. 1992 (qui il testo)
    Non ogni violazione di norme procedimentali assume la valenza di violazione del diritto di difesa, atteso che l’ipotesi di rifiuto di riconoscimento ed esecuzione di lodo straniero prevista dall’art. 840, co. 3, n. 2 cod. proc. civ., consistente nell’impossibilitĂ  di far valere la propria difesa nel procedimento arbitrale, non è realizzata per il solo fatto che una particolare disposizione processuale, vigente nell’ordinamento straniero ed applicabile nella fattispecie, sia stata violata, essendo invece necessario che si sia verificata la predetta impossibilitĂ  di difesa, viceversa configurandosi solo un vizio del procedimento arbitrale, da far valere, semmai, nell’ordinamento straniero e con i mezzi d’impugnazione da quello previsti.
  • Corte di Appello di Venezia, 20 luglio 2021, n. 2048 (qui il testo)
    Nel procedimento arbitrale, l’esistenza di situazioni di incompatibilitĂ , idonee a compromettere l’imparzialitĂ  dei componenti del collegio, dev’essere fatta valere mediante istanza di ricusazione da proporsi, a norma dell’art. 815 cod. proc. civ., entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione, restando, invece, irrilevanti, ai fini della validitĂ  del lodo, le situazioni d’incompatibilitĂ  di cui la parte sia venuta a conoscenza dopo la decisione, che, ove non si traducano in una incapacitĂ  assoluta all’esercizio della funzione arbitrale e, in genere, della funzione giudiziaria, non possono essere fatte valere mediante l’impugnazione per nullitĂ , attesa l’ormai acquisita efficacia vincolante del lodo e la lettera dell’art. 829, co. 1, n. 2 cod. proc. civ., che circoscrive l’incapacitĂ  ad essere arbitro alle ipotesi tassativamente previste dall’art. 812 cod. proc. civ.
  • Corte di Appello di Milano, 21 luglio 2021, n. 2333 (qui il testo)
    Ai sensi dell’art. 819-ter cod. proc. civ., la statuizioni del Giudice di primo grado, che ha dichiarato la sua incompetenza per essere competenti gli arbitri pattiziamente previsti, è impugnabile solo con regolamento di competenza e non rappresenta decisione sul merito, che renderebbe ammissibile la proposizione dell’appello, quella relativa alla qualificazione del rapporto controverso ai fini dell’accertamento dell’operativitĂ  in relazione allo stesso della clausola compromissoria convenuta tra le parti.
  • Corte di Appello di Torino, 22 luglio 2021, n. 840 (qui il testo)
    In tema di impugnazione del lodo arbitrale, la nullitĂ  di cui all’art. 829, co. 1, n. 11 cod. proc. civ. non corrisponde a quella dell’art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ., ma va intesa nel senso che la contraddittorietĂ  deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietĂ  interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullitĂ  del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l’impossibilitĂ  assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
  • Corte di Appello di Firenze, 23 luglio 2021, n. 1493 (qui il testo)
    La sospensione del termine per la proposizione della revocazione del lodo, ai sensi dell’art. 831, co. 2, cod. proc. civ. (“il termine per la proposizione della domanda di revocazione è sospeso finno alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla nullitĂ ”) si applica solo durante il giudizio rescindente davanti alla Corte di appello e non anche durante l’eventuale successivo giudizio avanti la Corte di cassazione.
  • Corte di Appello dell’Aquila, 26 luglio 2021, n. 1196 (qui il testo)
    Sia ove qualificati come rapporti assimilabili a quelli di lavoro, sia se qualificati come rapporti societari tout court, i rapporti fra amministratori e societĂ , anche se specificamente attinenti al profilo interno dell’attivitĂ  gestoria e ai diritti che ne derivano agli amministratori, danno luogo a controversie che possono essere decise dagli arbitri.
  • Corte di Appello di Genova, 26 luglio 2021, n. 872 (qui il testo)
    Non è contrario all’ordine pubblico il lodo pronunciato da un Tribunale arbitrale composto in violazione di norma deontologica (nel caso di specie, l’arbitro nominato da una parte era collega di studio del difensore della medesima parte).
    Nel procedimento arbitrale, l’esistenza di situazioni di incompatibilitĂ , idonee a compromettere l’imparzialitĂ  dei componenti del collegio, dev’essere fatta valere mediante istanza di ricusazione da proporsi, a norma dell’art. 815 cod. proc. civ., entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione, restando, invece, irrilevanti, ai fini della validitĂ  del lodo, le situazioni d’incompatibilitĂ  di cui la parte sia venuta a conoscenza dopo la decisione, che, ove non si traducano in una incapacitĂ  assoluta all’esercizio della funzione arbitrale e, in genere, della funzione giudiziaria, non possono essere fatte valere mediante l’impugnazione per nullitĂ , attesa l’ormai acquisita efficacia vincolante del lodo e la lettera dell’art. 829, co. 1, n. 2, cod. proc. civ., che circoscrive l’incapacitĂ  ad essere arbitro alle ipotesi tassativamente previste dall’art. 812 cod. proc. civ.
  • Corte di Appello di Milano, 26 luglio 2021, n. 2426 (qui il testo)
    L’obbligo di esposizione sommaria dei motivi della decisione imposto agli arbitri dall’art. 823, n. 5, cod. proc. civ., il cui mancato adempimento integra la possibilitĂ  di impugnare il lodo ai sensi dell’art. 829, co. 1, n. 4 e n. 5 cod. proc. civ., può ritenersi non soddisfatto solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente carente da non consentire di comprendere l’iter logico che ha determinato la decisione arbitrale o contenga contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo tali da rendere incomprensibile la ratio della decisione.
  • Corte di Appello di Palermo, 27 luglio 2021, n. 1263 (qui il testo)
    La decisione con cui il giudice, in presenza di un eccezione di compromesso, risolvendo la questione cosĂŹ posta, chiude o non chiude il processo davanti a sĂŠ, deve essere considerata come decisione pronunciata su questione preliminare di merito, perchĂŠ inerente alla validitĂ  ed interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria, con la conseguenza che essa deve essere impugnata mediante appello, formandosi il giudicato ove questo non sia proposto [per incuriam].
  • Corte di Appello di Bari, 28 luglio 2021, n. 1451 (qui il testo)
    Non riguarda principi di ordine pubblico la controversia in materia di rapporti societari e di restituzione di somme a seguito di recesso dei soci, sĂŹ che il lodo reso a definizione della stessa non può essere impugnato ai sensi dell’art. 829, co. 3, cod. proc. civ.
  • Corte di Appello di Lecce (sez. distaccata di Taranto), 28 luglio 2021, n. 282 (qui il testo)
    Ove la clausola compromissoria devolva le controversie al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori, deve ritenersi che le parti non abbiano voluto la pronuncia di un lodo suscettibile di esser reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui agli artt. 824-bis e 825 cod. proc. civ., ma la soluzione della lite mediante lo strumento negoziale diretto alla composizione amichevole della lite e dunque la natura irrituale dell’arbitrato.
  • Corte di Appello di Milano, 29 luglio 2021, n. 2467 (qui il testo)
    In materia di arbitrato societario, anche ove la controversia abbia ad oggetto l’impugnazione di deliberazioni, in presenza di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, non hanno rilevanza gli errori di diritto eventualmente commessi dagli arbitri, mentre gli errori di fatto sono rilevanti nella misura in cui configurino un errore essenziale e riconoscibile.
  • Corte di Appello dell’Aquila, 2 agosto 2021, n. 1229 (qui il testo)
    In tema di giudizio arbitrale, la questione della violazione del contraddittorio deve essere esaminata non sotto il profilo formale ma nell’ambito di una ricerca volta all’accertamento di una effettiva lesione della possibilitĂ  di dedurre e contraddire, onde verificare se l’atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se, comunque, l’inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte; ne consegue che la nullitĂ  del lodo e del procedimento devono essere dichiarate solo ove nell’impugnazione, alla denuncia del vizio idoneo a determinarle, segua l’indicazione dello specifico pregiudizio che esso abbia arrecato al diritto di difesa.
  • Corte di Appello di Palermo, 2 agosto 2021, n. 1298 (qui il testo)
    In tema di arbitrato, qualora le parti non abbiano determinato, nel compromesso o nella clausola compromissoria, le regole processuali da adottare, gli arbitri sono liberi di regolare l’articolazione del procedimento nel modo che ritengano piĂš opportuno, anche discostandosi dalle prescrizioni dettate dal codice di rito, con l’unico limite del rispetto dell’inderogabile principio del contraddittorio, posto dall’art. 101 cod. proc. civ., il quale, tuttavia, va opportunamente adattato al giudizio arbitrale, ne l senso che deve essere offerta alle parti, al fine di consentire loro un’adeguata attivitĂ  difensiva, la possibilitĂ  di esporre i rispettivi assunti, di esaminare e analizzare le prove e le risultanze del processo, anche dopo il compimento dell’istruttoria e fino al momento della chiusura della trattazione, nonchĂŠ di presentare memorie e repliche e conoscere in tempo utile le istanze e richieste avversarie.
  • Corte di Appello di Perugia, 2 agosto 2021, n. 443 (qui il testo)
    L’eccezione di compromesso non è rilevabile d’ufficio, ma dalla parte interessata, la quale, vertendosi in materia di diritti disponibili, può rinunziare ad essa, anche tacitamente ponendo in essere comportamenti incompatibili con la volontĂ  di avvalersi del compromesso, quale la mancata proposizione dell’opposizione nella comparsa di risposta tempestivamente depositata ovvero, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, con l’atto di citazione introduttivo del relativo procedimento.
  • Corte di Appello di Bari, 7 settembre 2021, n. 1571 (qui il testo)
    Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimitĂ  della decisione resa dagli arbitri, non anche il riesame delle questioni di merito a essi sottoposte. Non può essere, pertanto, contestata a mezzo dell’impugnazione di nullitĂ  la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale, in quanto tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri.
  • Corte di Appello di Venezia, 13 settembre 2021, n. 2350 (qui il testo)
    Deve essere dichiarata inammissibile la doglianza, svolta in sede di impugnazione di lodo arbitrale e tesa apparentemente a censurare una violazione del principio del contraddittorio, laddove la parte impugnante, attraverso il richiamo a regole e principi fondamentali del processo, intenda in realtĂ  censurare il merito del giudizio e la valutazione dai fatti rilevanti per la decisione.
  • Corte di Appello di Venezia, 13 settembre 2021, n. 2366
    L’ordine pubblico cui fa riferimento l’art. 829, co. 3, cod. proc. civ. coincide con le norme e i principi fondamentali dell’ordinamento, tra i quali non possono certo includersi gli errores in procedendo la cui violazione la stessa norma sanziona con la nullitĂ  ai sensi del primo comma; altrimenti opinando si opererebbe una evidente quanto incoerente sovrapposizione, con la conseguenza che le medesime violazioni risulterebbero sanzionate, contestualmente, da due diverse disposizioni.
  • Corte di Appello di Roma, 16 settembre 2021, n. 6028 (qui il testo)
    La regola della specificitĂ  della formulazione dei motivi di censura, prescritta per il ricorso in cassazione, vale anche per il giudizio d’impugnazione per nullitĂ  del lodo arbitrale ex art. 829 cod. proc. civ.; ciò non significa che sia assolutamente necessario che l’impugnazione contenga l’indicazione delle disposizioni di legge violate, ma è necessario che dal complesso del ricorso risulti quale sia stata la norma (o regola giuridica) violata dagli arbitri, anche se priva della sua (esatta) denominazione, ovvero il principio di diritto che si assume violato, il cui onere di identificazione compete a colui che impugna il lodo arbitrale.
  • Corte di Appello di Roma, 20 settembre 2021, n. 6093 (qui il testo)
    In applicazione dell’art. 821 cod. proc. civ., il decorso del termine di cui all’art. 820 cod. proc. civ. non può essere fatto valere quale causa di nullitĂ  del lodo qualora la parte, prima della sua deliberazione, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri l’intenzione di far valere la decadenza. Va inoltre precisato che il detto art. 821 cod. proc. civ. impone la notificazione a tutte le parti del giudizio ed è priva di rilievo la mancata costituzione del contenuto in questione, atteso che il codice di rito non contiene una disciplina del giudizio arbitrale in contumacia e, essendo inapplicabile l’art. 292 cod. proc. civ., non potrebbe neppure essere sostenuta la superfluitĂ  della notificazione nei suoi confronti dell’atto di cui all’art. 821 cod. proc. civ. [ma cfr., sull’applicazione analogica dell’art. 292 cod. proc. civ., Cass., Sez. I Civ., 6 settembre 2021, n. 24008].
    La sentenza dichiarativa dell’improponibilitĂ  della domanda, perchĂŠ devoluta alla cognizione degli arbitri, non vincola questi ultimi quanto alla giuridica esistenza e alla validitĂ  della clausola compromissoria, spettando ad essi di verificare la regolaritĂ  della loro investitura ad opera dei contraenti. Ne consegue che il giudicato derivante dall’omessa impugnazione di quella statuizione è meramente formale, preclusivo della riproposizione della medesima questione davanti al giudice dello stesso processo, ma non in un diverso giudizio promosso dalle parti dinanzi ad altra autoritĂ  giudiziaria, nĂŠ spiega efficacia vincolante nel successivo procedimento arbitrale, che, salvo il caso di riassunzione del giudizio ex art. 50 cod. proc. civ. e applicazione delle norme e dei principi di diritto relativi alla translatio iudicii.
  • Corte di Appello di Torino, 21 settembre 2021, n. 1041 (qui il testo)
    La valutazione dei fatti dedotti dalle parti nel giudizio arbitrale e delle prove acquisite nel corso del procedimento non può essere contestata per mezzo dell’impugnazione di nullitĂ  del lodo.
  • Corte di Appello di Lecce (sez. distaccata di Taranto), 24 settembre 2021, n. 319 (qui il testo)
    Al fine di delimitare l’oggetto della clausola arbitrale contenuta in uno statuto sociale, occorre distinguere tra le cause relative ai rapporti societari e quelle relative a rapporti contrattuali extrasociali tra soci e societĂ .
  • Corte di Appello di Roma, 27 settembre 2021, n. 6262 (qui il testo)
    L’art. 829 cod. proc. civ. consente l’impugnazione del lodo anche per violazione delle regole di diritto attinenti al merito della controversia, se prevista dalla legge. In materia di appalto di opere pubbliche, tale legge va individuata nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e pertanto l’impugnazione l’impugnazione del responso arbitrale in tema di appalto di opere pubbliche era consentita anche per il caso di violazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 209, co. 14, d.lgs. cit., per vicende cui tale disposizione, oggi abrogata, trova applicazione.
  • Corte di Appello di Firenze, 29 settembre 2021, n. 1832 (qui il testo)
    Quando è stata prevista nello statuto societario una clausola compromissoria di arbitrato rituale o irrituale per definire controversie insorte tra i soci e la società, le cause predette rimangono attratte all’alveo previsionale della clausola anche quando il rapporto tra il socio e la società sia venuto meno al momento della instaurazione della controversia per qualunque causa, perché la vis actractiva si fonda non sull’attualità del rapporto ma sulla genesi della controversia dedotta in causa, ovvero sulla matrice della pretesa rivendicata che deve fondarsi nel contratto associativo.
  • Corte di Appello di Bari, 6 ottobre 2021, n. 1714 (qui il testo)
    Il giudizio di impugnazione di un lodo arbitrale è retto dall’art. 829, co. 3, cod. proc. civ., nella formulazione precedente l’art. 24 d.lgs. 40/2006, ove il giudizio arbitrale sia stato promosso dopo l’entrata in vigore della novella, ma in forza di convenzione stipulata anteriormente.
  • Corte di Appello di Venezia, 6 ottobre 2021, n. 2514 (qui il testo)
    Al cessionario di un credito nascente da contratto nel quale sia stata inserita una clausola compromissoria possono opporsi tutte le eccezioni concernenti l’esistenza, la validitĂ  e l’efficacia dell’obbligazione dedotta in causa per l’adempimento, ma, tra tali eccezioni, non è compresa quella, fondata sul contratto, concernente il modo stabilito in via convenzionale per la soluzione delle controversie [per incuriam rispetto alla giurisprudenza della Cassazione sul punto: da ultimo, Cass., Sez. I Civ., 21 marzo 2007, n. 6809].
  • Corte di Appello di Torino, 8 ottobre 2021, n. 1101
    L’art. 808-quater cod. proc. civ. va interpretato estensivamente, in quanto lo stesso esprime il principio in dubio pro arbitrato. Conseguenza del favor nei riguardi dell’arbitrato è che all’arbitro è devoluta la conoscenza di tutte le controversie ove vi siano piĂš contratti collegati vincolati in un unico intento o anche costituenti una complessa operazione negoziale e che l’estensione della competenza arbitrale opera specificamente in caso di contratti complementari che siano conseguenti al negozio principale.
  • Corte di Appello di Bari, 12 ottobre 2021, n. 1743 (qui il testo)
    La nullitĂ  ai sensi del combinato disposto degli art. 829 n. 5 e 823 n. 5 cod. proc. civ. non opera quando le motivazioni siano state rese per relationem, richiamando le considerazioni svolte dal consulente tecnico d’ufficio, il quale abbia, a sua volta, effettuato un attento esame delle osservazioni del consulente di parte.
  • Corte di Appello di Messina, 13 ottobre 2021, n. 454 (qui il testo)
    Per il chiaro disposto dell’art. 820, co. 4, cod. proc. civ. il termine di giorni 240 previsto per la pronuncia del lodo è prorogato di ulteriori 180 giorni nei casi ivi previsti, tra cui rientra la pronunzia di un lodo non definitivo o di un lodo parziale. Con riferimento al lodo parziale la norma non distingue tra lodo interlocutorio e lodo che decide parzialmente il merito della controversia, e quindi immediatamente impugnabile, per cui si deve ritenere che in entrambi i casi il termine sia prorogato.
  • Corte di Appello di Bari, 18 ottobre 2021, n. 1821 (qui il testo)
    Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte: pertanto l’accertamento in fatto compiuto dagli arbitri non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, con la sola eccezione del caso in cui la motivazione del lodo stesso sia completamente mancate od assolutamente carente.
  • Corte di Appello di Milano, 19 ottobre 2021, n. 3006 (qui il testo)
    Il lodo arbitrale irrituale è impugnabile solo per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontĂ  negoziale, come l’errore, la violenza, il dolo e l’incapacitĂ  delle parti che hanno conferito l’incarico, o dell’arbitro stesso. In particolare, l’errore rilevante è solo quello attinente alla formazione della volontĂ  degli arbitri, che si configura quando questi abbiano avuto una falsa rappresentazione della realtĂ  per non aver preso visione degli elementi della controversia o per averne supposti altri inesistenti, ovvero per aver dato come contestati fatti pacifici o viceversa, mentre è preclusa ogni impugnativa per errori di diritto, sia in ordine alla valutazione delle prove che in riferimento alla idoneitĂ  della decisione adottata a comporre la controversia.
  • Corte di Appello di Venezia, 19 ottobre 2021, n. 2652 (qui il testo)
    L’obbligo di esposizione sommaria dei motivi della decisione imposto agli arbitri dall’art. 823, n. 5, cod. proc. civ., il cui mancato adempimento determina la possibilitĂ  di impugnare il lodo ai sensi dell’art. 829, co. 1, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., può ritenersi insoddisfatto solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente carente da non consentire di comprendere l’iter logico che ha determinato la decisione arbitrale o contenga contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo tali da rendere incomprensibile la ratio della decisione.
  • Corte di Appello di Roma, 21 ottobre 2021, n. 6923 (qui il testo)
    Nel giudizio, a critica vincolata e proponibile entro i limiti stabiliti dall’art. 829 cod. proc. civ., di impugnazione per nullitĂ  del lodo arbitrale vige la regola della specificitĂ  della formulazione dei motivi, attesa la sua natura rescindente e la necessitĂ  di consentire al giudice, ed alla controparte, di verificare se le contestazioni proposte corrispondano esattamente a quelle formulabili alla stregua della suddetta norma.
  • Corte di Appello di Torino, 25 ottobre 2021, n. 1152 (qui il testo)
    La cessione del contratto, realizzando una successione a titolo particolare nel rapporto giuridico contrattuale, mediante la sostituzione di un nuovo soggetto (cessionario) nella posizione giuridica attiva e passiva di uno degli originari contraenti (cedente), comporta anche il trasferimento del vincolo nascente dalla clausola compromissoria con la quale le parti originarie si siano impegnate a deferire ad arbitri ogni e qualsiasi controversia insorta tra le parti circa l’attuazione, l’interpretazione e la risoluzione del contratto.
  • Corte di Appello di Venezia, 2 novembre 2021, n. 2757 (qui il testo)
    La sanzione di nullitĂ  prevista dall’art. 829, co. 1, n. 11, cod. proc. civ. va intesa nel senso che detta contraddittorietĂ  deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietĂ  interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullitĂ  del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l’impossibilitĂ  assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
  • Corte di Appello dell’Aquila, 4 novembre 2021, n. 1649 (qui il testo)
    Al fine di valutare la compromettibilitĂ  in arbitrato di una controversia derivante dall’esecuzione di accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento amministrativo, devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, occorre valutare la natura delle situazioni giuridiche azionate, potendosi ricorrere a tale strumento di risoluzione delle controversie solo se abbiano la consistenza di diritto soggettivo, ai sensi dell’art. 12 cod. proc. amm., e non invece la consistenza di interesse legittimo.
  • Corte di Appello di Genova, 9 novembre 2021, n. 1130 (qui il testo)
    L’obbligo di esposizione sommaria dei motivi della decisione imposto agli arbitri dall’art. 823, n. 5, cod. proc. civ., il cui mancato adempimento integra la possibilitĂ  di impugnare il lodo ai sensi dell’art. 829, co. 1, n. 5, cod. proc. civ., può ritenersi non soddisfatto solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente carente da non consentire di comprendere l’iter logico che ha determinato la decisione arbitrale o contenga contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo tali da rendere incomprensibile la ratio della decisione.
  • Corte di Appello di Firenze, 12 novembre 2021, n. 2178 (qui il testo)
    In sede di impugnazione di lodo ai sensi dell’art. 829, co. 3, cod. proc. civ., per pretesa contrarietĂ  del dictum arbitrale all’ordine pubblico, va tenuto presente che non tutte le norme che sanciscono nullitĂ  sono ascrivibili alla categoria dell’ordine pubblico, sostanziandosi esso in norme cogenti processuali o sostanziali poste a difesa di diritti fondamentali di rango costituzionale.
  • Corte di Appello di Venezia, 17 novembre 2021, n. 2874 (qui il testo)
    In presenza di clausola compromissoria statutaria, questa devolve alla cognizione arbitrale le controversie tra soci o tra soci e societĂ  che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, non ogni controversia tra soci o tra soci e societĂ , e dunque non devolve agli arbitri le controversie in cui sia invocato un titolo diverso dal contratto sociale.
  • Corte di Appello di Roma, 23 novembre 2021, n. 7740 (qui il testo)
    In difetto di eccezione riguardante l’invaliditĂ  e/o l’inefficacia della clausola compromissoria sollevata nel corso del procedimento arbitrale irrituale, deve ritenersi preclusa l’impugnazione del lodo in ragione della suddetta invaliditĂ  e/o inefficacia ai sensi dell’art. 808-ter, co. 2, n. 1 cod. proc. civ., con conseguente inammissibilitĂ  dell’impugnazione.
  • Corte di Appello di Roma, 27 novembre 2021, n. 7902 (qui il testo)
    Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di societĂ  per difetto dei requisiti di veritĂ , chiarezza e precisione. Invero, nonostante la previsione di termini di decadenza dall’impugnazione, con la conseguente sanatoria della nullitĂ , le norme dirette a garantire tali principi non solo sono imperative, ma, essendo dettate, oltre che a tutela dell’interesse di ciascun socio ad essere informato dell’andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell’affidamento di tutti i soggetti che con la societĂ  entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente, trascendono l’interesse del singolo ed attengono, pertanto, a diritti indisponibili.
  • Corte di Appello di Palermo, ord. 15 dicembre 2021
    A fronte di una decisione arbitrale di rigetto delle domande proposte, è da escludere la sussistenza dei gravi motivi che consentono, ai sensi dell’art. 830 cod. proc. civ., la sospensione dell’efficacia del lodo.
  • Corte di Appello di Firenze, 16 dicembre 2021, n. 2425 (qui il testo)
    In caso di arbitrato amministrato, ove il regolamento arbitrale preveda che il lodo venga depositato presso l’istituzione arbitrale e sia poi questa a comunicarlo alle parti, assume rilevanza, ai fini del rispetto del termine per la pronunzia del lodo, esclusivamente il suo deposito, con il quale si esaurisce l’attivitĂ  degli arbitri.
  • Corte di Appello di Firenze, 16 dicembre 2021, n. 2426 (qui il testo)
    La denuncia di nullitĂ  del lodo arbitrale per violazione delle norme di diritto applicabili al merito della controversia, ove ammessa, postula, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, l’esplicita allegazione dell’erroneitĂ  del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi, e non è, pertanto, proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d’indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l’inosservanza di legge solo all’esito del riscontro dell’omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo.
  • Corte di Appello di Milano, 17 dicembre 2021, n. 3674 (qui il testo)
    L’impugnazione del lodo per nullitĂ , ai sensi dell’art. 829 cod. proc. civ., ha carattere di impugnazione limitata, in quanto ammessa solo per determinati vizi in procedendo e, per inosservanza di regole di diritto relative al merito della controversia, esclusivamente nei limiti di cui alla norma citata.
  • Corte di Appello dell’Aquila, 20 dicembre 2021, n. 1857 (qui il testo)
    In tema di arbitrato, la sanzione di nullitĂ  prevista dall’art. 829, co. 1, n. 4, cod. proc. civ. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell’art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietĂ  deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietĂ  interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullitĂ  del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l’impossibilitĂ  assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
  • Corte di Appello di Perugia, 22 dicembre 2021, n. 689 (qui il testo)
    La contrarietĂ  all’ordine pubblico non costituisce assolutamente un error in iudicando, che è invece tipico della violazione delle norme di diritto, ma si pone a garanzia della decisione finale nel senso che, anche in presenza di incensurabilitĂ  del lodo per violazione di norme di diritto relative al merito della controversia, la decisione non potrĂ , comunque, prescindere da quelle norme risolvendosi in una pronuncia secondo equitĂ  non autorizzata dalle parti. Ciò significa che, rispetto alla contrarietĂ  all’ordine pubblico, ciò che rileva è piuttosto il risultato cui giunge il lodo che oggettivamente non deve urtare con l’ordine pubblico.
  • Corte di Appello di Milano, ord. 23 dicembre 2021 (qui il testo)
    Il giudizio di opposizione al decreto reso ex art. 839 cod. proc. civ. è regolato dalle norme sul procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto compatibili e, tra queste, è applicabile l’art. 648 cod. proc. civ., che attribuisce al giudice della cognizione il potere discrezionale di concedere la provvisoria esecuzione allorchĂŠ l’opposizione non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
  • Corte di Appello di Roma, 23 dicembre 2021, n. 8460 (qui il testo)
    La nullitĂ  della convenzione di arbitrato deve essere eccepita nella prima difesa successiva all’accettazione degli arbitri, perchĂŠ in difetto la dedotta invaliditĂ  degrada a nullitĂ  sanabile.
  • Corte di Appello di Messina, 28 dicembre 2021, n. 619 (qui il testo)
    Nel caso in cui una societĂ  faccia valere un diritto ancora illiquido in un giudizio arbitrale e, nelle more di quest’ultimo, venga cancellata dal registro delle imprese, tale cancellazione deve intendersi in termini di rinunzia alla pretesa, nella quale i soci non succedono alla societĂ , e conseguentemente il Tribunale arbitrale è chiamato a pronunciare la cessazione della materia del contendere.
  • Corte di Appello di Perugia, 30 dicembre 2021, n. 717 (qui il testo)
    L’art. 83-bis l.fall. si limita a prevedere la sorte dei procedimenti arbitrali pendenti, ovverosia giĂ  instaurati alla data della dichiarazione di fallimento, nonchĂŠ relativi a contratti suscettibili di scioglimento ai sensi delle disposizioni del Titolo II, Capo III, Sezione IV della legge fallimentare, stabilendo che, ove il curatore abbia esercitato la facoltĂ  di sciogliersi dal contratto, la domanda di arbitrato diventa improcedibile. Essa non detta invece una regola generale in tema di rapporti tra arbitrato e fallimento, nĂŠ contraddice il principio secondo cui, almeno per le azioni non spettanti alla competenza esclusiva del tribunale fallimentare ed aventi ad oggetto diritti disponibili, la dichiarazione di fallimento non comporta di per sĂŠ l’inoperativitĂ  della clausola compromissoria, e non impedisce pertanto la proposizione della domanda di arbitrato, nĂŠ la prosecuzione del procedimento, ove la domanda sia stata giĂ  proposta. L’effetto ostativo è infatti subordinato allo scioglimento del contratto, e pertanto non si produce nel caso in cui il curatore abbia omesso di esercitare tale facoltĂ , subentrando al fallito nel rapporto contrattuale, ovvero nel caso in cui la medesima facoltĂ  non possa essere piĂš esercitata, per avere il contratto giĂ  avuto totalmente o parzialmente esecuzione.

Tribunali

  • Tribunale di Castrovillari, 4 gennaio 2021, n. 4 (qui il testo)
    La clausola compromissoria per arbitrato societario, che pur include nel suo ambito di applicazione le controversie tra amministratori e societĂ  in dipendenza dello statuto, non sottrae alla competenza del Giudice statuale una controversia che ha ad oggetto un credito determinato dalla ritardata restituzione da parte dell’amministratore di un bene aziendale, poichĂŠ tale controversia non implica alcuna applicazione o interpretazione di norme statutarie.
  • Tribunale di Brindisi, 5 gennaio 2021, n. 22 (qui il testo)
    Deve affermarsi la nullitĂ  della clausola compromissoria contenuta nello statuto di un consorzio ex art. 2602 cod. civ., la quale non preveda che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo al consorzio stesso, in applicazione dell’art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 [per incuriam rispetto a Cass., Sez. VI Civ., 28 settembre 2020, n. 20462].
  • Tribunale di Civitavecchia, 7 gennaio 2021, n. 2 (qui il testo)
    La clausola compromissoria contenuta nello statuto di un consorzio di urbanizzazione, che non attribuisca a un terzo il potere di nominare gli arbitri, non è nulla ai sensi dell’art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in quanto tale disposizione concerne le sole societĂ  e non anche i consorzi di urbanizzazione, ai quali è applicabile la disciplina delle associazioni non riconosciute e della comunione.
  • Tribunale di Patti, 7 gennaio 2021, n. 8 (qui il testo)
    La previsione di una clausola compromissoria con cui le parti pattuiscono di devolvere in arbitrato le eventuali controversie non esclude il ricorso al procedimento monitorio per l’ottenimento di un decreto ingiuntivo, in quanto l’eccezione di compromesso non è rilevabile d’ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata, e nella fase sommaria del procedimento monitorio non vi è ancora una controversia caratterizzata dal contraddittorio tra le parti e quindi deferibile alla cognizione degli arbitri; per contro, nel successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, eventualmente promosso dal debitore ingiunto, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, che implica, a fronte dell’eccezione di arbitrato eventualmente sollevata dalla parte attrice opponente, il deferimento della controversia alla cognizione arbitrale con conseguente declaratoria di nullitĂ  del decreto ingiuntivo.
  • Tribunale di Milano, 8 gennaio 2021, n. 98 (qui il testo)
    La clausola compromissoria statutaria, che espressamente si riferisca alle sole delibere assembleari, va interpretata in maniera estensiva cosÏ da comprendere anche le delibere del Consiglio di Amministrazione, e ciò in considerazione del fatto che una diversa e restrittiva interpretazione si porrebbe come irragionevole e lesiva dei diritti del socio perchÊ porterebbe ad un diverso regime di impugnazione delle delibere sociali.
    L’arbitrato avente ad oggetto la validità di una delibera è rituale, ai sensi dell’art 36 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.
  • Tribunale di Teramo, 8 gennaio 2021, n. 10 (qui il testo)
    Sono devolute alla cognizione arbitrale le controversie relative a un contratto (nella specie, di subappalto) contenente clausola compromissoria, collegato ad altro (nella specie, di costituzione di associazione temporanea di imprese), che tale clausola non contiene, ove la causa petendi riguardi anche il contratto contenente l’accordo arbitrale.
  • Tribunale di Spoleto, 11 gennaio 2021, n. 12 (qui il testo)
    L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte), ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.
    Ove il curatore agisca in luogo e facendo valere un diritto spettante al fallito, non può ritenersi che il contratto si sia sciolto, dal momento che il curatore ha inteso far valere diritti scaturenti dal contratto che ha già avuto esecuzione per la parte in contestazione, alla quale si collega il diritto al corrispettivo; ne discende che è da ritenersi opponibile al fallimento la clausola compromissoria contenuta nel suddetto contratto.
  • Tribunale di Catanzaro, 12 gennaio 2021, n. 53 (qui il testo)
    In presenza di clausola compromissoria statutaria, che attribuisca agli arbitri la cognizione delle sole controversie tra soci, rientrano nella competenza del Giudice statuale le controversie tra socio e societĂ  (nel caso di specie, si trattava di giudizio avente ad oggetto la liquidazione della quota del socio receduto).
  • Tribunale di Milano, 12 gennaio 2021, n. 159 (qui il testo)
    In presenza di un contratto quadro e di contratti conclusi in esecuzione del primo, questi ultimi soltanto contenenti una clausola compromissoria, compete al Giudice statuale la cognizione delle controversie relative al contratto quadro.
  • Tribunale di Roma, 13 gennaio 2021, n. 572 (qui il testo)
    In generale, per contestare il contenuto di un lodo arbitrale, è prevista una specifica normativa codicistica (art. 827 ss. cod. proc. civ.). Vi sono nondimeno margini per un’impugnativa del lodo arbitrale al di fuori dell’iter tipico di gravame alla Corte d’appello (o con rimedio straordinario): si tratta di quei casi in cui è contestata l’esistenza del lodo o, a monte, della clausola compromissoria e comunque della disponibilità delle materie conferite in arbitrato (rituale).
    In questi casi, in cui viene riconosciuto al soggetto interessato di ricorrere direttamente al Tribunale ordinario, la sentenza che dichiari l’inesistenza del lodo, avendo natura dichiarativa, può esplicare il suo effetto caducatorio solo con il passaggio in giudicato del relativo accertamento.
    La liquidazione delle spese e del compenso effettuata direttamente dagli arbitri ha valore di una mera proposta contrattuale, che diviene vincolante solo se accettata da tutti i contendenti. Da ciò deriva la mancanza di esecutività di tale capo della pronuncia arbitrale.
  • Tribunale di Potenza, 14 gennaio 2021, n. 1 (qui il testo)
    L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, in quanto l’eccezione di compromesso non è rilevabile d’ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata. Nel successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, eventualmente promosso dal debitore ingiunto, si instaura, tuttavia, un ordinario procedimento di cognizione, che implica necessariamente il deferimento della controversia alla cognizione arbitrale. In caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza di clausola compromissoria per arbitrato irrituale, il giudice adito è, dunque, tenuto a dichiarare la nullità del decreto opposto e l’improponibilità della domanda.
  • Tribunale di Potenza, ord. 15 gennaio 2021 (qui il testo)
    Nonostante la devoluzione di limitati poteri cautelari agli arbitri in materia societaria, rimane intatta la possibilitĂ  di ricorrere al giudice ordinario per ottenere il provvedimento cautelare fino a quando il collegio arbitrale o l’ufficio dell’arbitro unico non si sia materialmente costituito e, dunque, non possa materialmente procedere ad esaminare tempestivamente l’istanza cautelare. Questo perchĂŠ il principio di effettivitĂ  della tutela giurisdizionale implica necessariamente che gli organi statali assicurino – sempre ed in ogni caso – la disponibilitĂ  di una giustizia cautelare che, anche in caso di devoluzione della cognizione su una determinata controversia agli arbitri, renda immediatamente fruibili le esigenze di celeritĂ  ed effettivitĂ  della tutela sottese a una istanza cautelare.
  • Tribunale di Prato, 16 gennaio 2021, n. 59 (qui il testo)
    La clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la causa petendi nel contratto cui detta clausola è annessa.
    Non sono invece attratte alla competenza arbitrale le controversie relative a diverso contratto, pur collegato a quello contenente la clausola compromissoria e concluso contestualmente allo stesso.
  • Tribunale di Rieti, 18 gennaio 2021, n. 43 (qui il testo)
    L’eccezione con cui si deduca l’esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale non pone una questione di competenza dell’autoritĂ  giudiziaria, ma contesta la proponibilitĂ  della domanda per aver i contraenti scelto la risoluzione negoziale della controversia, rinunciando alla tutela giurisdizionale. In coerenza con la tuttora diversa natura giuridica che connota l’arbitrato irrituale rispetto a quello rituale, data dall’intrinseca natura negoziale e non giudiziale del primo, non si applica ad esso l’art. 819-ter cod. proc. civ., di talchĂŠ non deve e non può essere fissato alcun termine per la riassunzione del giudizio avanti l’arbitro irrituale.
  • Tribunale di Torino, 18 gennaio 2021, n. 247 (qui il testo)
    PoichĂŠ il deferimento di una controversia al giudizio degli arbitri comporta una deroga alla giurisdizione ordinaria, in caso di dubbio in ordine alla interpretazione della portata della clausola compromissoria, deve preferirsi un’interpretazione restrittiva di essa e affermativa della giurisdizione statuale, riconoscendosi non rientrare la domanda in contestazione nell’ambito della materia rimessa agli arbitri [per incuriam rispetto all’art. 808-quater cod. proc. civ., come introdotto dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40].
  • Tribunale di Milano, 25 gennaio 2021, n. 493 (qui il testo)
    In caso di domanda c.d. trasversale, ossia di domanda di un convenuto contro altro convenuto, l’eccezione di compromesso è tempestivamente sollevata alla prima udienza di comparizione.
  • Tribunale di Sassari, 25 gennaio 2021, n. 68 (qui il testo)
    La clausola compromissoria contenuta in un contratto (nella specie, si trattava di un contratto di appalto), ai sensi della quale sono devolute agli arbitri, tra le altre, pure le controversie relative all’esecuzione del contratto, fonda la competenza arbitrale pure con riferimento al successivo accordo di risoluzione del suddetto contratto.
  • Tribunale di Torino, 28 gennaio 2021, n. 412 (qui il testo)
    In presenza di clausola compromissoria statutaria che attribuisce agli arbitri la competenza a conoscere delle controversie relative alla validitĂ  delle delibere assembleari, rientra nella cognizione arbitrale una controversia avente ad oggetto l’annullamento per abuso di maggioranza di delibera assembleare.
    In caso di adesione di parte attrice all’eccezione di compromesso sollevata dalla convenuta, non trova applicazione l’art. 38, co. 2, cod. proc. civ., bensĂŹ l’art. 819-ter cod. proc. civ. Conseguentemente, il Giudice statuale adito declinerĂ  la propria competenza con sentenza e dovrĂ  altresĂŹ provvedere alla liquidazione delle spese.
  • Tribunale di Monza, 1 febbraio 2021, n. 174 (qui il testo)
    Deve ritenersi legittima la norma contenuta in un regolamento condominiale che preveda una clausola compromissoria con il correlativo obbligo di impugnare le delibere condominiali in sede arbitrale. Ciò poichĂŠ l’art. 1137, co. 2, cod. civ., nel riconoscere ad ogni condomino dissenziente la facoltĂ  di ricorrere all’autoritĂ  giudiziaria avverso le deliberazioni dell’assemblea del condominio, non pone alcuna riserva di competenza assoluta ed esclusiva del Giudice statuale e, quindi, non esclude la compromettibilitĂ  in arbitri di tali controversie, le quali, d’altronde, non rientrano in alcuno dei divieti sanciti dagli artt. 806 e 808 cod. proc. civ.
  • Tribunale di Milano, 2 febbraio 2021, n. 737 (qui il testo)
    In caso di debito garantito da fideiussione, ove il titolo da cui sorge il debito garantito contenga una clausola compromissoria, non contenuta invece nel titolo da cui sorge la garanzia, la controversia tra creditore garantito e fideiussore non è attribuita alla competenza arbitrale, non potendo la clausola compromissoria essere fatta valere da soggetti estranei al contratto in cui è inserita, per il principio sancito dall’art. 1372 cod. civ., secondo il quale il contratto ha forza di legge tra le parti.
  • Tribunale di Roma, 3 febbraio 2021, n. 1937 (qui il testo)
    La procedura di riassegnazione dei nomi a dominio (devoluta, ai sensi del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel country code Top Level Domain “it”, a determinati prestatori del servizio di risoluzione extragiudiziale delle dispute), non ha carattere decisorio e la pronuncia che viene resa al suo esito non costituisce un lodo, neppure irrituale ex art. 808-ter cod. proc. civ.
  • Tribunale di Firenze, 4 febbraio 2021, n. 266 (qui il testo)
    Non diviene inefficace un provvedimento cautelare ex art. 669-octies cod. proc. civ. ove, nel termine perentorio ivi previsto, sia stato promosso un giudizio avanti il Giudice statuale, per in presenza di clausola compromissoria, giacchĂŠ deve essere esclusa la possibilitĂ  di dichiarare l’inefficacia di un provvedimento cautelare sulla base di una (peraltro eventuale e futura) pronuncia di rigetto di mero rito resa dal giudice adito per il merito.
  • Tribunale di Reggio Calabria, 8 febbraio 2021, n. 179 (qui il testo)
    Nel caso in cui le parti di un contratto di assicurazione affidino ad un terzo l’incarico di esprimere una valutazione tecnica sull’entitĂ  delle conseguenze di un evento, al quale è collegata l’erogazione dell’indennizzo, impegnandosi a considerare tale valutazione come reciprocamente vincolante ed escludendo dai poteri del terzo la soluzione delle questioni attinenti alla validitĂ  ed efficacia della garanzia assicurativa, il relativo patto esula sia dall’arbitraggio che dall’arbitrato (rituale od irrituale) ed integra piuttosto una perizia contrattuale. Nel caso in cui invece al terzo sia anche demandato il controllo dell’adempimento da parte dell’assicurato degli obblighi previsti nelle condizioni generali di polizza e nelle clausole del contratto, si deve ritenere che la perizia abbia natura di lodo arbitrale irrituale.
  • Tribunale di Milano, 9 febbraio 2021, n. 1028 (qui il testo)
    Il mancato rispetto del contraddittorio ricorre tutte le volte in cui l’arbitro non abbia consentito a tutte le parti la possibilità di essere ascoltate, per formare la sua libera determinazione.
    Il richiamo fatto dagli arbitri irrituali nel lodo a norme diverse da quelle la cui applicazione è stata oggetto di discussione tra le parti non integra violazione del principio del contraddittorio, non comportando l’introduzione di un fatto nuovo, bensì rientrando nel potere di qualificazione giuridica della fattispecie sottoposta dall’esame del tribunale arbitrale, in applicazione del principio iura novit Curia.
  • Tribunale di Bologna, 10 febbraio 2021, n. 302 (qui il testo)
    L’eccezione di arbitrato, formulata nella comparsa di costituzione, ma non riproposta in alcun successivo atto, e soprattutto non in sede di precisazione delle conclusioni, è da considerarsi rinunciata.
  • Tribunale di Patti, 12 febbraio 2021, n. 112 (qui il testo)
    L’eccezione di arbitrato costituisce eccezione in senso stretto, sĂŹ che essa deve essere ritualmente e tempestivamente proposta, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, in sede di atto di citazione in opposizione.
  • Tribunale di Modena, 16 febbraio 2021, n. 231 (qui il testo)
    La controversia avente ad oggetto un contratto di trasferimento di quote di societĂ  a responsabilitĂ  limitata è ricompresa nell’ambito di applicazione della clausola compromissoria statutaria, ove questa deferisca agli arbitri anche le controversie tra soci e ove i cedenti, anche dopo il trasferimento, abbiano mantenuto la qualitĂ  di soci ovvero abbiano continuato ad agire come soci.
  • Tribunale di Milano, 17 febbraio 2021, n. 1419 (qui il testo)
    In caso di controversia soggetta all’applicazione dell’art. 6 d.lgs. 8 ottobre 2007, n. 179 (disposizione, successivamente abrogata, che prevedeva che la clausola compromissoria inserita nei contratti, stipulati con gli investitori, relativi ai servizi e attivitĂ  di investimento, compresi quelli accessori, nonchĂŠ i contratti di gestione collettiva del risparmio, fosse vincolante solo per l’intermediario, a meno che questo non dimostrasse che era frutto di una trattativa diretta), deve ritenersi provato, ai sensi dell’art. 115, co. 1, cod. proc. civ. che la clausola arbitrale contenuta in un accordo quadro concernente la futura conclusione di contratto di swap, benchĂŠ contenuta in modulo predisposto dall’istituto di credito, sia stata frutto di specifica trattativa individuale, in caso di mancata contestazione da parte dell’investitore di tale circostanza e ove sia pacifico tra le parti che l’accordo quadro sia stato stipulato esclusivamente in relazione al contratto di swap e che la stipulazione del contratto di swap sia stata oggetto di specifica trattativa individuale, al fine di rendere il prodotto acquistato strettamente correlato ad altro contratto (nella specie, di mutuo ipotecario) stipulato lo stesso giorno tra le medesime parti.
  • Tribunale di Firenze, 17 febbraio 2021, n. 373 (qui il testo)
    Non vi è, in linea di principio, incompatibilitĂ  tra fallimento e cognizione arbitrale; la vis actractiva del foro fallimentare non si estende anche alle azioni che giĂ  si trovino (come nella specie) nel patrimonio del fallito, all’atto del fallimento, e che quindi avrebbero potuto essere eseguite dall’imprenditore, a tutela del proprio interesse, ove non fosse fallito; in sintesi, la clausola arbitrale è opponibile al curatore del fallimento qualora egli agisca per il recupero di un credito nascente da un contratto al quale accede una clausola compromissoria.
    Il primo periodo dell’art. 819-ter, co. 1, cod. proc. civ., nel prevedere che la competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice ordinario, implica, in riferimento all’ipotesi in cui sia stata proposta una pluralitĂ  di domande, che la sussistenza della competenza arbitrale sia verificata con specifico riguardo a ciascuna di esse, non potendosi devolvere agli arbitri (o al giudice ordinario) l’intera controversia in virtĂš del mero vincolo di connessione.
  • Tribunale di Brescia, 19 febbraio 2021, n. 453 (qui il testo)
    Gli effetti della clausola compromissoria inserita in uno statuto sociale non possono estendersi oltre le controversie che hanno a oggetto diritti disponibili, ambito nel quale non rientra l’azione tesa all’accertamento di nullità del bilancio, venendo qui in rilievo la tutela di interessi generali, che trascendono la posizione dei soci e vanno ricondotti alla sfera dei terzi i quali, a vario titolo, entrano in contatto con la società.
  • Tribunale di Castrovillari, 22 febbraio 2021, n. 37 (qui il testo)
    La clausola compromissoria, inserita in un contratto, che devolve a un tribunale arbitrale le future ed eventuali controversie che possano sorgere tra le parti in ordine all’interpretazione del contratto o alla sua esecuzione, non attribuisce alla cognizione degli arbitri le controversie concernenti il credito di una parte nei confronti dell’altra che rinviene nel contratto il suo titolo [per incuriam: v.si Cass., Sez. VI Civ., 22 ottobre 2018, n. 26553].
  • Tribunale di Milano, ord. 22 febbraio 2021 (qui il testo)
    Anche in presenza di clausole negoziali per arbitrato irrituale, ai sensi dell’art. 669-quinquies cod. proc. civ. sussiste la competenza cautelare del Giudice statuale.
  • Trib. Alessandria, 23 febbraio 2021, n. 159 (qui il testo)
    In caso di contratto preliminare di cessione di quote sociali, contenente pure una pattuizione in favore della societĂ , nel giudizio promosso per far valere la simulazione relativa del successivo contratto definitivo, il lodo reso nel giudizio arbitrale promosso dalla societĂ  non può essere ritenuto principio di prova scritta ai sensi e per gli effetti dell’art. 2724, n. 1, cod. civ., non potendo ritenersi atto proveniente da persona contro la quale è diritta la domanda o dal suo rappresentante.
  • Tribunale della Spezia, 24 febbraio 2021, n. 102 (qui il testo)
    La clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale riguarda le controversie che dovessero insorgere tra la societĂ  ed i soci inerenti il rapporto sociale in generale ed in particolare la violazione delle clausole statutarie, dalle quali resta escluso il finanziamento soci, in particolare ove specificamente e separatamente disciplinato in patti parasociali che prevedano la competenza esclusiva del giudice statuale.
  • Tribunale di Perugia, 26 febbraio 2021, n. 343 (qui il testo)
    Deve essere dichiarata la nullitĂ  di clausola compromissoria, contenuta in contratto concluso tra professionista e consumatore e soggetto alla disciplina di cui al d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, ove il professionista non fornisca la prova che la clausola compromissoria sia stata oggetto di trattativa caratterizzata dai requisiti della serietĂ , della effettivitĂ  e della individualitĂ .
  • Trib. Torino, ord. 26 febbraio 2021 (qui il testo)
    Anche ove gli arbitri abbiano poteri cautelare ai sensi dell’art. 35 d.l.gs 17 gennaio 2003, n. 5, fino al momento in cui l’organo arbitrale non sia concretamente in grado di provvedere deve riconoscersi la competenza del giudice statuale, a nulla rilevando eventuali inerzie della parte interessata con riferimento all’attivazione del procedimento arbitrale o di quello di nomina del tribunale arbitrale.
    Il titolo di competenza a pronunciare provvedimenti cautelari in corso di causa non consiste nella competenza per il merito (art. 669-ter cod. proc. civ.), ma nell’attuale pendenza della lite avanti al giudice (art. 669-quater cod. proc. civ.).
  • Tribunale di Venezia, 26 febbraio 2021, n. 360 (qui il testo)
    AffinchĂŠ possa darsi applicazione al principio ermeneutico di cui all’art. 808-quater cod. proc. civ. è necessario che sussista un dubbio interpretativo con riferimento all’ambito di applicazione di una clausola arbitrale. Tale dubbio non sussiste ove l’accordo delle parti (nel caso di specie, contenuto in uno statuto sociale) individui come metodo generale di risoluzione delle controversie tra loro l’arbitrato, riservando nondimeno alla competenza del giudice statuale talune specifiche controversie (nel caso di specie, in tema di contestazione dei presupposti legittimati il recesso del socio).
  • Tribunale di Spoleto, 27 febbraio 2021, n. 146 (qui il testo)
    La sussistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere il decreto ingiuntivo, atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte, ma impone al giudice ordinario eventualmente adito, in caso di successiva opposizione fondata sulla sussistenza di detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.
  • Tribunale di Brescia, 1 marzo 2021, n. 545 (qui il testo)
    La disposizione di cui all’art. 36 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 produce gli effetti di cui all’art. 1419, co. 2, cod. civ., determinando la sostituzione di diritto della parte della clausola compromissoria statutaria affetta da nullitĂ . Conseguentemente, ove una clausola compromissoria statutaria preveda un arbitrato irrituale e/o di equitĂ , il tribunale arbitrale investito dell’impugnazione di una delibera sociale è tenuto ad accertare preliminarmente la nullitĂ  parziale della clausola compromissoria e prendere atto del meccanismo di sostituzione automatica previsto dall’art. 36 d.lgs. 5/2003, prospettando alle parti, in sede di accettazione dell’incarico, la necessitĂ  di pronunciare un lodo rituale e secondo diritto, a dispetto del contenuto (parzialmente invalido) della clausola stessa. In mancanza, il lodo è nullo per violazione dell’art. 36 d.lgs. 5/2003, lex specialis integrativa delle disposizioni generali previste dal codice di procedura civile (art. 808-ter cod. proc. civ.) in materia di arbitrato irrituale.
  • Tribunale di Torino, 3 marzo 2021, n. 1126 (qui il testo)
    Seppure l’azione di responsabilitĂ  contro gli amministratori di societĂ  di capitali sia compromettibile ex art.34 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, la relativa clausola statutaria non è opponibile nell’azione di responsabilitĂ  promossa (non dalla societĂ , ma) dai terzi, quale è il curatore del fallimento della stessa societĂ , e nessun rilievo può essere attribuito alla circostanza che l’amministratore sia anche socio della societĂ  danneggiata.
  • Tribunale di Ravenna, 12 marzo 2021, n. 198 (qui il testo)
    L’esistenza di una clausola compromissoria nel contratto dal quale abbia origine il rapporto creditorio dedotto in giudizio non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere decreto ingiuntivo, poichĂŠ la disciplina del procedimento arbitrale non prevede la pronuncia di provvedimenti di carattere monitorio mentre, qualora venga proposta opposizione al decreto ingiuntivo, si instaura il normale procedimento di cognizione e, se il debitore eccepisce la competenza arbitrale, si verificano, a seguito della contestazione, i presupposti fissati nel compromesso e, conseguentemente, viene a cessare la competenza del Giudice precedentemente adito, il quale deve dichiarare la nullitĂ  del decreto ingiuntivo e rinviare le parti davanti agli arbitri.
  • Tribunale di Ancona, 18 marzo 2021, n. 376 (qui il testo)
    In presenza di clausola compromissoria statutaria, sono devolute agli arbitri anche le controversie relative all’impugnazione della delibera di esclusione di un socio e la competenza arbitrale non è esclusa dalla diversa clausola statutaria che prevede il termine entro il quale la delibera può essere fatta oggetto di opposizione davanti il Tribunale competente per territorio. Alla luce degli ordinari criteri di interpretazione dei contratti di cui agli artt. 1362-1371 cod. civ., infatti, tale ultima clausola deve essere intesa quale volta a disciplinare il procedimento d’impugnazione della delibera di esclusione, stabilendo il momento in cui la stessa produce effetto ed il termine entro il quale può essere impugnata, mentre il riferimento al Tribunale competente non può essere letto in termini tecnici come indicante l’ufficio del Tribunale in contrapposizione con la generale previsione di devoluzione delle controversie agli arbitri di cui alla clausola compromissoria statutaria. Tale conclusione è poi confermata dall’art. 808-quater cod. proc. civ., ai sensi del quale nel dubbio la convenzione di arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce.
  • Tribunale di Genova, 18 marzo 2021, n. 376 (qui il testo)
    In presenza di clausola compromissoria statutaria, sono devolute agli arbitri anche le controversie aventi ad oggetto la pretesa falsitĂ  di attestazioni contenute in un verbale di assemblea o in suoi allegati. Sono invero sottratte alla cognizione arbitrale solo le controversie aventi ad oggetto diritti non disponibili e l’area dell’indisponibilitĂ  deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell’ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte.
  • Tribunale di Brescia, 19 marzo 2021, n. 787 (qui il testo)
    In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui venga sollevata dalla parte attrice opponente eccezione di compromesso, con l’adesione della parte convenuta opposta, grava su quest’ultima l’onere di rifondere le spese della fase di opposizione sostenute dalla controparte, costretta a difendersi avanti al giudice ordinario, sia pure al solo scopo di eccepirne l’incompetenza, e ciò in considerazione della libera scelta processuale della convenuta opposta di instaurare un procedimento monitorio, sopportando il rischio di vedersi opporre la clausola compromissoria.
  • Tribunale di Firenze, 22 marzo 2021, n. 769 (qui il testo)
    Eventuali ragioni di connessione sono irrilevanti ai fini della determinazione della competenza arbitrale, avuto riguardo a quanto previsto dall’art. 819-ter cod. proc. civ., disposizione, che, come è noto, è volta a garantire l’indipendenza del procedimento arbitrale rispetto al procedimento civile ordinario.
  • Tribunale di Rimini, 23 marzo 2021, n. 296 (qui il testo)
    PoichĂŠ l’art. 83-bis l.fall. prevede espressamene, quale conseguenza dello scioglimento del contratto, l’improcedibilitĂ  del giudizio arbitrale originato da una clausola compromissoria in esso contenuta, a maggior ragione deve concludersi nel senso della non opponibilitĂ  al fallimento di una simile clausola nei casi in cui il giudizio arbitrale non sia pendente. Argomentare diversamente condurrebbe a riservare un trattamento giuridico irragionevolmente differente ad ipotesi assimilabili.
  • Tribunale di Novara, ord. 25 marzo 2021 (qui il testo)
    La controversia relativa alla revoca cautelare di amministratore di società semplice ex art. 2259, co. 3, cod. civ. non è deferibile agli arbitri.
  • Tribunale di Lecce, 26 marzo 2021, n. 871 (qui il testo)
    In caso di clausola compromissoria inserita in un contratto di appalto, devolutiva agli arbitri delle controversie inerenti l’interpretazione o l’applicazione del contratto, deve ritenersi che la potestas iudicandi degli arbitri riguardi sia azioni attinenti l’accertamento dell’inadempimento contrattuale, sia il conseguente risarcimento del danno, sia infine la responsabilitĂ  aquiliana ex art. 1669 cod. civ. Ciò in applicazione dell’art. 808-quater cod. proc. civ., che è norma finalizzata all’estensione della competenza arbitrale, come dimostrato da tutta la riforma del 2006.
  • Tribunale di Milano, 29 marzo 2021, n. 2610 (qui il testo)
    Nel caso di bozza contrattuale scambiata dalle parti, ma da queste non sottoscritta, contenente una clausola compromissoria, non sussiste la necessaria forma scritta ad substantiam richiesta dal combinato disposto degli artt. 807 e 808 cod. proc. civ. per il patto con cui le parti derogano alla giurisdizione statuale in favore di quella arbitrale.
  • Tribunale di Milano, 30 marzo 2021, n. 2653 (qui il testo)
    Deve ritenersi inerente ai rapporti sociali, e dunque attratta alla competenza arbitrale stabilita in forza di clausola compromissoria statutaria, anche la controversia relativa a un patto parasociale, in presenza di un oggettivo collegamento funzionale con il contratto sociale.
  • Tribunale di Sciacca, 31 marzo 2021, n. 114 (qui il testo)
    Secondo l’art. 819-ter cod. proc. civ., la competenza degli arbitri non è esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice, nĂŠ dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice.
  • Tribunale di Reggio Calabria, 1 aprile 2021, n. 455 (qui il testo)
    Si applica anche ai lodi arbitrali il principio secondo il quale quando il titolo esecutivo è di formazione giudiziale l’opposizione all’esecuzione è un rimedio sussidiario e residuale sia rispetto alle impugnazioni proponibili contro il provvedimento giudiziale dal quale scaturisce il titolo, sia rispetto alla formazione della res judicata che frattanto può essersi formata. Conseguentemente, in sede di opposizione all’esecuzione non è contestabile la validitĂ , legittimitĂ  o giustizia del provvedimento titolo esecutivo, allorquando siano predisposti per tale controllo specifici mezzi di impugnazione.
  • Tribunale di Vicenza, 1 aprile 2021, n. 699 (qui il testo)
    La deroga alla competenza del giudice ordinario non può essere affermata tramite la clausola compromissoria contenuta in un determinato contratto ove si tratti di controversie relative ad altri contratti, ancorchÊ collegati al principale cui accede la clausola; tuttavia a tale situazione non corrisponde quella delle pattuizioni aggiuntive o modificative del contratto originario enucleabili nel contesto di un medesimo programma negoziale; in tali casi, ove si discuta cioè di atti aggiuntivi finalizzati a meri adeguamenti progettuali, non può sostenersi che la clausola compromissoria non si estenda alle controversie cosÏ insorte, ove la clausola contempli tutte le controversie originate dal contratto al quale lo stesso atto aggiuntivo funzionalmente accede.
  • Tribunale di Bergamo, 10 aprile 2021, n. 635 (qui il testo)
    Nel giudizio di opposizione all’esecuzione, il lodo arbitrale, cosĂŹ la sentenza passata in giudicato posta alla base della promossa esecuzione, costituisce giudicato esterno, rispetto al quale il giudice dell’opposizione può compiere solo una attivitĂ  interpretativa, volta ad individuarne l’esatto contenuto e la portata precettiva, sulla base del dispositivo e della motivazione, con esclusione di ogni riferimento ad elementi esterni, non avendo alcuna possibilitĂ  di integrare una pronuncia eventualmente carente o dubbia facendo riferimento a norme di diritto o ad un determinato orientamento giurisprudenziale.
  • Tribunale di Spoleto, 10 aprile 2021, n. 237 (qui il testo)
    L’improponibilitĂ  della domanda conseguente alla previsione di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale costituisce oggetto di un’eccezione che non è sovrapponibile a quella di difetto di giurisdizione.
  • Tribunale di Sassari, 14 aprile 2021, n. 371 (qui il testo)
    L’ordinanza resa dal giudice statuale, che rigetta l’eccezione di competenza per essere questa attribuita a un tribunale arbitrale, non definendo il giudizio, può e deve essere impugnata ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ. con istanza di regolamento di competenza entro i termini previsti dalla suddetta disposizione.
  • Tribunale di Vicenza, 15 aprile 2021, n. 788 (qui il testo)
    Il foro fallimentare di cui all’art. 24 l.fall. non può dunque essere derogato nemmeno da un’originaria volontĂ  concorde dei contraenti, che abbiano inteso individuare un altro foro territoriale o deferire agli arbitri le relative controversie: simili clausole diventano infatti inefficaci con la dichiarazione di fallimento.
    Per azioni derivanti dal fallimento, ai sensi dell’art. 24 l.fall., devono intendersi quelle che comunque incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa, anche quando siano diretti a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna: ne consegue che rientrano nella competenza inderogabile del foro fallimentare le azioni revocatorie fallimentari.
  • Tribunale di Parma, 21 aprile 2021, n. 675 (qui il testo)
    In caso di opposizione a decreto ingiuntivo fondata sulla stipulazione di una clausola compromissoria, il giudice dell’opposizione deve dichiarare la nullitĂ  del decreto ingiuntivo.
  • Tribunale di Potenza, 22 aprile 2021, n. 427 (qui il testo)
    La clausola di arbitrato irrituale consiste in una normale clausola negoziale, con la quale le parti non hanno inteso derogare alla giurisdizione, ma hanno conferito un mandato negoziale ad un terzo incaricato di comporre una lite, sostituendosi alla volontĂ  dei contraenti, mediante composizione amichevole, conciliativa o transattiva, o mediante negozio giuridico di mero accertamento.
  • Tribunale di Terni, 22 aprile 2021, n. 349 (qui il testo)
    Nell’arbitrato rituale le parti mirano a pervenire ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all’art 825 cod. proc. civ., mentre nell’arbitrato irrituale esse intendono affidare all’arbitro la soluzione di controversie soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontĂ  delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare le decisioni degli arbitri come espressione della loro volontĂ . Ne consegue che ha natura di arbitrato irrituale quello previsto da una clausola compromissoria che enunci l’impegno delle parti di considerare il carattere definitivo e vincolante del lodo, al pari del negozio concluso e quindi come espressione della propria personale volontĂ , restando di contro irrilevanti sia la previsione della vincolativitĂ  della decisione, anche se firmata solo dalla maggioranza degli arbitri.
  • Tribunale di Torino, ord. 22 aprile 2021 (qui il testo)
    In materia di arbitrato societario, la sospensione cautelare del provvedimento impugnato può essere richiesta al Tribunale secondo le norme ordinarie con ruolo vicario e suppletivo, tutte le volte in cui, in concreto, gli arbitri non abbiano la possibilitĂ  di intervenire efficacemente con l’esercizio del potere cautelare, al fine di garantire agli interessati la piena e concreta fruizione del diritto di agire in giudizio ex art. 24 della Costituzione. Tale competenza cautelare tuttavia non sussiste ove il vuoto di tutela in punto di sospensione degli effetti della delibera impugnata si verifichi per fatto riconducibile alla parte, che non abbia attivato il procedimento arbitrale statutariamente previsto.
  • Tribunale di Palermo, 27 aprile 2021, n. 1809 (qui il testo)
    La clausola compromissoria statutaria applicabile, per sua espressa previsione, alle controversie tra le parti, non sottrae alla competenza del Giudice statuale le controversie tra amministratore e societĂ , poichĂŠ le parti cui la suddetta clausola fa riferimento sono i soggetti tra cui intercorre il contratto di societĂ , ossia i soci.
  • Tribunale di Perugia, 29 aprile 2021, n. 667 (qui il testo)
    La clausola compromissoria statutaria, che rinvia al regolamento di una istituzione arbitrale non esistente, nĂŠ identificabile, ha un contenuto indeterminato, che non risponde ai requisiti indicati tassativamente dall’art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, e non può pertanto trovare applicazione.
  • Tribunale di Milano, 29 aprile 2021, n. 3618 (qui il testo)
    L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario a emettere un decreto ingiuntivo, senonchĂŠ, per il caso di opposizione fondata sull’esistenza di tale clausola, la medesima clausola impone al giudice di dichiarare nullo il decreto opposto, ciò che implica la rimessione della controversia al giudizio degli arbitri.
  • Tribunale di Marsala, 3 maggio 2021, n. 318 (qui il testo)
    Un contratto è qualificabile per adesione secondo il disposto dell’art. 1341 cod. civ. – e come tale soggetto, per l’efficacia delle clausole cosiddette vessatorie, ivi inclusa la clausola compromissoria, alla specifica approvazione per iscritto – solo quando sia destinato a regolare una serie indefinita di rapporti e sia stato predisposto unilateralmente da un contraente. Ne consegue che tale ipotesi non ricorre quando risulta che il negozio è stato concluso mediante trattative intercorse tra le parti.
  • Tribunale di Pisa, 3 maggio 2021, n. 628 (qui il testo)
    Il convenuto, che, dopo aver proposto eccezione di arbitrato, non si limiti a formulare semplici difese ed a sollevare eccezioni in senso proprio, ma proponga una domanda riconvenzionale, pone in essere una condotta processuale che, risolvendosi in una richiesta al Giudice statuale di emettere una statuizione relativa al rapporto processuale dedotto in giudizio, denota la sua volontĂ  di rinuncia all’eccezione di compromesso [per incuriam rispetto a Cass., Sez. I Civ., 22 settembre 2020, n. 19823].
  • Tribunale di Firenze, 5 maggio 2021, n. 1219 (qui il testo)
    Ciò che rileva ai fini dell’applicabilitĂ  di una clausola compromissoria statutaria è che la qualitĂ  di socio sussistesse al momento del rapporto giuridico e non al momento della proposizione della domanda [obiter].
  • Tribunale di Milano, 11 maggio 2021, n. 3965 (qui il testo)
    Deve essere dichiarata l’incompetenza del Giudice ordinario a conoscere di controversia relativa a contratti di IRS retti da un accordo quadro contenente una clausola compromissoria.
  • Tribunale di Firenze, 12 maggio 2021, n. 1296 (qui il testo)
    L’azione di responsabilitĂ  che spetta al curatore assomma in sĂŠ quella di cui è titolare la societĂ  e quella di cui sono titolari i creditori, a motivo del fatto che il curatore rappresenta, appunto, sia quella che questi. Ne deriva che all’attore, quanto meno quale rappresentante dei creditori, non possono essere opposti patti tutti interni alla societĂ  e tra questi l’eventuale clausola compromissoria statutaria.
  • Tribunale di Milano, 13 maggio 2021, n. 4021 (qui il testo)
    La clausola compromissoria contenuta in un contratto a favore di terzo è opponibile a quest’ultimo qualora questi abbia manifestato la volontĂ  di profittare della stipulazione, in quanto tale volontĂ  non può non riguardare tutte le clausole contrattuali nel loro insieme.
  • Tribunale di Pisa, 13 maggio 2021, n. 697 (qui il testo)
    Dalla natura giuridica che contraddistingue l’arbitrato irrituale rispetto a quello rituale, data dall’intrinseca natura negoziale e non giudiziale del primo, non si applica ad esso l’art. 819-ter cod. proc. civ., di talchĂŠ non deve e non può essere fissato alcun termine per la riassunzione del giudizio avanti l’arbitro irrituale.
  • Tribunale di Bologna, 14 maggio 2021, n. 1310 (qui il testo)
    Non è nulla, ai sensi dell’art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, la clausola compromissoria statutaria che rimetta la nomina degli arbitri a un soggetto individuato con riferimento a una determinata carica.
  • Tribunale di Venezia, 17 maggio 2021, n. 949 (qui il testo)
    La estensione oggettiva della clausola compromissoria statutaria che concerne tutte le controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ivi comprese quelle promosse dagli amministratori e nei loro confronti, tenuto anche conto della regola ermeneutica di cui all’art.808-quater cod. proc. civ. depone nel senso che tutte le controversie tra amministratore e societĂ  che riguardino le vicende sociali e attengano a diritti disponibili siano assoggettate ad arbitrato. In esse rientrano le domande che riguardano il diritto al risarcimento danni per revoca senza giusta causa dell’amministratore: l’amministratore pur revocato è dunque astretto dal vincolo compromissorio per quelle domande che trovano la loro genesi proprio nel rapporto sociale.
  • Tribunale di Roma, 20 maggio 2021, n. 8806 (qui il testo)
    I rapporti tra giudici ed arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici, e l’effetto della clausola compromissoria consiste proprio nella rinuncia alla giurisdizione ed all’azione giudiziaria [per incuriam rispetto a Cass., SS.UU., 25 ottobre 2013, n. 24153].
    La controversia attinente pretesi illeciti in violazione degli artt. 101 e 102 TFUE e degli artt. 2598 e/o 2043 cod. civ. non è riconducibile a un rapporto contrattuale e dunque non è attratta alla competenza arbitrale stabilita nel contratto concluso tra le parti.
  • Tribunale di Ancona, 24 maggio 2021, n. 675 (qui il testo)
    In caso di fallimento di una societĂ , la clausola compromissoria contenuta nello statuto della stessa non è applicabile all’azione di responsabilitĂ  proposta dal curatore nei confronti degli amministratori ai sensi dell’art. 146 l.fall.; tale principio trova infatti giustificazione nel contenuto unitario ed inscindibile della predetta azione, quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale previsto a garanzia sia dei soci che dei creditori sociali, nel Tribunale di Frosinone, 3 giugno 2021, n. 557 (qui il testo)quale confluiscono, con connotati di autonomia e con la modifica della legittimazione attiva, sia l’azione prevista dall’art. 2393 cod. civ. che quella di cui all’art. 2394 cod. civ., in riferimento alla quale la clausola compromissoria non può operare, per il semplice fatto che i creditori sono terzi rispetto alla societĂ .
  • Tribunale di Napoli, 26 maggio 2021, n. 4990 (qui il testo)
    L’improponibilitĂ  della domanda a causa della previsione di una clausola compromissoria per arbitrato è rilevabile non giĂ  di ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata e, dunque, non osta alla richiesta e alla conseguente emissione di un decreto ingiuntivo; tuttavia, è facoltĂ  dell’intimato eccepire l’improponibilitĂ  della domanda dinanzi al giudice dell’opposizione ed ottenerne la relativa declaratoria.
  • Tribunale di Firenze, ord. 28 maggio 2021 (qui il testo)
    L’art. 818 cod. proc. civ. prevede espressamente il divieto per gli arbitri di concedere sequestri e altri provvedimenti cautelari; l’art. 669-quinquies cod. proc. civ. sua volta prevede limpidamente che se la controversia è oggetto di clausola compromissoria, la domanda cautelare si propone al Giudice (e non all’arbitro) che sarebbe stato competente a conoscere del merito.
  • Tribunale di Frosinone, 3 giugno 2021, n. 557 (qui il testo)
    La clausola che compromette in arbitri le liti insorgende in relazione al contratto quadro non si estende necessariamente anche alle controversie relative agli ordini effettuati sulla base di quel contratto, atteso che la clausola compromissoria deve essere interpretata restrittivamente, poichĂŠ deroga alla competenza del giudice ordinario [ratio decidendi per incuriam rispetto all’art. 808-quater cod. proc. civ., come introdotto dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40; nondimeno, con riferimento all’estensione della clausola compromissoria a controversie relative a contratti collegati, conforme all’orientamento giurisprudenziale maggioritario].
  • Tribunale di Frosinone, 3 giugno 2021, n. 559 (qui il testo)
    La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una societĂ  a responsabilitĂ  limitata che preveda la nomina di un arbitro unico ad opera delle parti e, nel caso di disaccordo, del presidente del tribunale, è affetta, sin dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2003, da nullitĂ  sopravvenuta rilevabile d’ufficio, se non adeguata al dettato dell’art. 34, comma 2 del predetto decreto legislativo, con la conseguenza che tale clausola non produce effetti e la controversia può essere introdotta solo davanti al giudice ordinario.
  • Tribunale di Vercelli, 4 giugno 2021, n. 299 (qui il testo)
    La controversia relativa a un mutuo concesso dalla societĂ  a un suo socio non rientra tra quelle demandate alla competenza arbitrale dalla clausola compromissoria statutaria. Essa infatti trova mero presupposto storico e non causa nel rapporto sociale, da cui prescinde.
  • Tribunale di Milano, 7 giugno 2021, n. 4854 (qui il testo)
    La disciplina di cui all’art. 1341 cod. civ. in punto specifica approvazione per iscritto, tra l’altro, delle clausole compromissorie, non può essere invocata dal soggetto che ha predisposto la regolamentazione contenuta nelle condizioni generali di contratto una volta che il soggetto aderente, quale parte interessata a far valere l’inefficacia della clausola, abbia inteso dare esecuzione alla stessa.
  • Tribunale di Rieti, 7 giugno 2021, n. 320 (qui il testo)
    La clausola che demanda a un organismo tecnico la risoluzione delle controversie deve essere inquadrata nell’ambito delle c.d. perizie contrattuali (e non come arbitrato irrituale), giacchĂŠ le parti devolvono a terzi, scelti per la loro particolare competenza tecnica, non giĂ  la risoluzione di una controversia giuridica, ma la formulazione di un apprezzamento tecnico che preventivamente si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva.
  • Tribunale di Ancona, 8 giugno 2021, n. 749 (qui il testo)
    La clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, la quale, non adeguandosi alla prescrizione dell’art. 34 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, non preveda che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo alla societĂ , è nulla anche ove si tratti di arbitrato irrituale. Trattasi di nullitĂ  sopravvenuta rilevabile anche d’ufficio con la conseguenza che la clausola non produce effetti e la controversia può essere introdotta solo davanti al giudice ordinario.
    L’impugnazione del bilancio, sotto il profilo della veritĂ , non è materia compromettibile in arbitri atteso che dal bilancio e dalla sua veritĂ  dipendono anche interessi di terzi estranei al giudizio, cioè i creditori della societĂ .
  • Tribunale di Bari, 8 giugno 2021, n. 2202 (qui il testo)
    Quando viene proposta opposizione a decreto ingiuntivo ed il debitore ingiunto eccepisce la competenza arbitrale, per un verso si verificano, a seguito della contestazione del credito, i presupposti fissati nel compromesso; e per altro verso viene a cessare la competenza del giudice ordinario, che è tenuto a dichiarare la nullità del (ed a revocare il) decreto ingiuntivo e rimettere la controversia al giudizio degli arbitri.
  • Tribunale di Milano, 9 giugno 2021, n. 4897 (qui il testo)
    In difetto di espressa circoscrizione del patto arbitrale ad alcune controversie specificamente predeterminate, le clausole compromissorie statutarie deferiscono alla cognizione arbitrale tutte le controversie che trovino la loro matrice nel contratto, e quindi tutte quelle relative non solo all’esistenza, alla validitĂ  e all’esecuzione, ma anche all’estinzione e alla risoluzione del rapporto sociale, ove pure insorte in un tempo successivo all’esaurimento fra le parti del rapporto stesso; purchĂŠ relative a situazioni con questo costituite, ivi comprese quelle derivanti dalla intervenuta modificazione dei patti contrattuali.
  • Tribunale di Venezia, 9 giugno 2021, n. 1154 (qui il testo)
    L’errore rilevante per la pronuncia di invaliditĂ  del lodo irrituale deve riguardare la percezione, da parte degli arbitri, degli elementi e dei dati di fatto sottoposti al loro esame dai soggetti che stipularono il compromesso e non, invece, le loro determinazioni, posto che costoro non esprimono una propria volontĂ  negoziale, ma danno contenuto a quella delle parti. Da ciò deriva che non assume rilievo la deviazione inerente alla valutazione di una realtĂ  i cui elementi siano stati da essi esattamente percepiti cioè il c.d. errore di valutazione o di giudizio, attinente al convincimento reso dagli arbitri in esito alla valutazione degli elementi acquisiti, ovvero gli errori di diritto concernenti la stessa disciplina applicabile al caso concreto per la risoluzione della controversia. Per cui, il lodo irrituale non è impugnabile per errores in iudicando.
  • Tribunale di Roma, 10 giugno 2021, n. 11459 (qui il testo)
    Con riguardo ad un contratto di locazione, per cui sia prevista in forza di clausola compromissoria la cognizione di arbitri per le relative controversie, questa trova limite nel procedimento di convalida di sfratto, per cui sussiste la competenza funzionale ed inderogabile del Giudice statuale quanto alla fase di cognizione sommaria che si conclude con una pronuncia di convalida (art. 663 cod. proc. civ.) o con l’ordine provvisorio di rilascio (art. 665 cod. proc. civ.), tal che, quando sia proposta opposizione da parte dell’intimato conduttore ed il procedimento speciale si sia trasformato in ordinario processo di cognizione, non esiste alcuna preclusione per la deferibilitĂ  agli arbitri di questa seconda fase del procedimento in attuazione della clausola compromissoria.
  • Tribunale di Milano, 14 giugno 2021, n. 5067 (qui il testo)
    La previsione dell’art. 36 d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 che in materia di arbitrato societario impone agli arbitri irrituali la decisione secondo diritto anche se la clausola compromissoria li autorizzi a decidere secondo equitĂ  ove l’oggetto del giudizio sia costituito dalla validitĂ  di delibere assembleari non trasforma l’originaria determinazione delle parti contraenti per la risoluzione negoziale della controversia attraverso l’arbitrato irrituale in una pattuizione determinante la devoluzione della causa al giudizio privato sostitutivo della giurisdizione statale, costituito dall’arbitrato rituale.
  • Tribunale di Reggio Calabria, 15 giugno 2021, n. 893 (qui il testo)
    La clausola compromissoria, in mancanza di volontĂ  contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la causa petendi nel contratto cui la clausola accede.
  • Tribunale di Lamezia Terme, ord. 16 giugno 2021 (qui il testo)
    Il giudizio del Presidente del Tribunale intorno al motivo di ricusazione contemplato dall’art. 815, co. 1, n. 5, cod. proc. civ. – nella parte nella quale si riferisce ai rapporti di natura associativa intercorrenti tra l’arbitro ed una delle parti – deve essere condotto in concreto. All’accoglimento della dichiarazione di ricusazione – che sia esperita sul titolo predetto – si potrĂ  pervenire unicamente sulla scorta di specifici elementi dai quali sia possibile desumere che il rapporto associativo compromette, o rischia di compromettere, la indipendenza dell’arbitro.
  • Tribunale di Latina, ord. 17 giugno 2021 (qui il testo)
    Le previsioni degli artt. 1341 e 1342, in punto specifica approvazione per iscritto della clausola compromissoria, non si applicano ai contratti conclusi tra parti aventi il medesimo potere negoziale, nĂŠ ai contratti in cui entrambe le parti, nell’esercizio della loro autonomia negoziale, abbiano liberamente deciso di riferirsi ad uno schema negoziale predisposto o normalmente usato da un terzo, ritenendolo adeguata composizione dei rispettivi interessi ovvero abbiano provveduto alla stipulazione del contratto attraverso regolari trattative.
  • Tribunale di Rimini, 17 giugno 2021, n. 603 (qui il testo)
    Va affermata la perdurante vincolativitĂ  della clausola arbitrale anche in relazione a controversie che insorgano tra societĂ  ed ex soci (relative a rapporti che rientrino nell’ambito oggettivo della clausola), dovendosi ritenere irrilevante, in ragione del principio di autonomia della clausola arbitrale, la circostanza che il contratto sociale non spieghi (piĂš) efficacia nei confronti di tali ex soci.
  • Tribunale di Palermo, 23 giugno 2021, n. 2666 (qui il testo)
    Le norme dirette a garantire la veridicitĂ , la completezza e la chiarezza dei bilanci societari non solo sono imperative, ma, essendo dettate, oltre che a tutela dell’interesse di ciascun socio ad essere informato dell’andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell’affidamento di tutti i soggetti che con la societĂ  entrano in
    rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente, trascendono l’interesse del singolo ed attengono, pertanto, a diritti indisponibili. Conseguentemente, le impugnazioni delle delibere di approvazione dei bilanci, per difetto di veridicitĂ , completezza e chiarezza degli stessi, non possono essere devolute alla cognizione arbitrale.
  • Tribunale di Palermo, 23 giugno 2021, n. 2670 (qui il testo)
    Le norme dirette a garantire la veridicitĂ , la completezza e la chiarezza dei bilanci societari non solo sono imperative, ma, essendo dettate, oltre che a tutela dell’interesse di ciascun socio ad essere informato dell’andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell’affidamento di tutti i soggetti che con la societĂ  entrano in
    rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente, trascendono l’interesse del singolo ed attengono, pertanto, a diritti indisponibili. Conseguentemente, le impugnazioni delle delibere di approvazione dei bilanci, per difetto di veridicitĂ , completezza e chiarezza degli stessi, non possono essere devolute alla cognizione arbitrale.
  • Tribunale di Potenza, 26 giugno 2021, n. 708 (qui il testo)
    L’esistenza di una clausola compromissoria non preclude la pronuncia del decreto ingiuntivo, non essendo la questione relativa alla competenza degli arbitri rilevabile d’ufficio dal Giudice investito del procedimento per decreto ingiuntivo, ma impone al Giudice dell’opposizione, in caso di opposizione incentrata sull’allegazione dell’esistenza di tale clausola, di dichiarare la nullitĂ  del decreto ingiuntivo opposto.
  • Tribunale di Trieste, 28 giugno 2021, n. 376 (qui il testo)
    Le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio sono inderogabili in quanto la loro violazione determina una reazione dell’ordinamento a prescindere dalla condotta delle parti e rende illecita la delibera di approvazione e, quindi, nulla. Tali norme, infatti, non solo sono imperative, ma contengono principi dettati a tutela, oltre che dall’interesse dei singoli soci ad essere informati dell’andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell’affidamento di tutti i soggetti che con la societĂ  entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere l’effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente. Ne consegue che, non essendo venuta meno l’indisponibilitĂ  dei diritti protetti dalle suddette disposizioni a seguito della riforma di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 – che agli artt. 2434-bis e 2379 cod. civ. ha previsto termini di decadenza per l’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio e, in via generale, per l’impugnazione delle delibere nulle – non è compromettibile in arbitri la controversia relativa alla validitĂ  della delibera di impugnazione del bilancio.
  • Tribunale di Brescia, 30 giugno 2021, n. 1775 (qui il testo)
    Il curatore non può instaurare due diversi giudizi, l’uno davanti agli arbitri ex art. 2393 cod. civ. e l’altro avanti al Giudice statuale ex art. 2394 cod. civ., perchĂŠ siffatta divaricazione comporterebbe, tra l’altro, il rischio concreto di una duplicazione di tutela risarcitoria per le medesime conseguenze dannose.
  • Tribunale di Firenze, 30 giugno 2021, n. 1811 (qui il testo)
    Deve considerarsi invalida per violazione dell’art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 la clausola compromissoria la quale non attribuisca il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla societĂ .
  • Tribunale di Rieti, 30 giugno 2021, n. 370 (qui il testo)
    PoichĂŠ il deferimento di una controversia al giudizio degli arbitri comporta una deroga alla giurisdizione ordinaria, in caso di dubbio in ordine alla interpretazione della portata della clausola compromissoria, deve preferirsi un’interpretazione restrittiva di essa e affermativa della giurisdizione statuale, riconoscendosi non rientrare la domanda in contestazione nell’ambito della materia rimessa agli arbitri [per incuriam rispetto all’art. 808-quater cod. proc. civ.].
  • Tribunale di Perugia, 1 luglio 2021, n. 965 (qui il testo)
    Deve considerarsi invalida per violazione dell’art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 la clausola compromissoria la quale non attribuisca il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla societĂ .
  • Tribunale di Torino, 1 luglio 2021, n. 3348 (qui il testo)
    Con riguardo al procedimento monitorio ed al giudizio di opposizione, nel caso di opposizione fondata sull’esistenza di una clausola compromissoria, il giudice dell’opposizione deve dichiarare l’incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e disporre la remissione della controversia al giudizio degli arbitri (nel caso di arbitrato rituale) o dichiarare la improponibilitĂ  della domanda (nel caso di arbitrato irrituale) e in ogni caso dichiarare la nullitĂ  del decreto opposto.
  • Tribunale di Trani, 2 luglio 2021, n. 1281 (qui il testo)
    Deve interpretarsi come clausola per arbitrato rituale quella clausola che contenga riferimenti letterali alla controversia, alla designazione di arbitri designati da un organo istituzionale e terzo, ai concetti di impugnazione e soccombenza, connotanti, tutti, l’esercizio della giurisdizione.
  • Tribunale di Monza, 5 luglio 2021, n. 1348 (qui il testo)
    In tema di arbitrato, il favor per la competenza arbitrale contenuto nella disposizione di cui all’art. 808-quater cod. proc. civ. si riferisce ai soli casi in cui il dubbio interpretativo verta sulla ‘quantificazione’ della materia devoluta agli arbitri dalla relativa convenzione e non anche sulla stessa scelta arbitrale compiuta dalle parti.
  • Tribunale di Avezzano, 7 luglio 2021, n. 240 (qui il testo)
    Le clausole compromissorie contenute in accordi regolarmente sottoscritti portano alla rinuncia alla giurisdizione e quindi all’azione ordinaria in favore di quella arbitrale. Il Giudice ordinario in caso di opposizione fondata su clausola compromissoria deve pronunciare la nullitĂ  del decreto opposto e rimettere la controversia agli arbitri.
  • Tribunale di Cuneo, 13 luglio 2021, n. 575 (qui il testo)
    In caso di mancato pagamento degli importi richiesti da una istituzione arbitrale in relazione a una procedura da questa amministrate, le parti sono liberate dal vincolo arbitrale ai sensi dell’art. 816-septies cod. proc. civ.
  • Tribunale di Velletri, 13 luglio 2021, n. 1360 (qui il testo)
    Il Giudice è chiamato a verificare d’ufficio la validitĂ  di una clausola compromissoria invocata in via di eccezione da una parte e ciò a prescindere dalla controeccezione dell’altra parte.
  • Tribunale di Bologna, 14 luglio 2021, n. 1667 (qui il testo)
    L’eccezione di arbitrato irrituale, come peraltro quella di arbitrato rituale, non è rilevabile d’ufficio dal giudice e deve essere proposta dalla parte interessata, la quale, versandosi in materia di facoltĂ  e diritti disponibili, ben può rinunciare ad avvalersene, anche tacitamente, ponendo in essere comportamenti incompatibili con la volontĂ  di avvalersi del compromesso.
  • Tribunale di Bergamo, 15 luglio 2021, n. 1353 (qui il testo)
    La contestuale proposizione dell’eccezione di compromesso e della domanda riconvenzionale nella comparsa di risposta non implica la necessitĂ  di subordinare espressamente la seconda al rigetto della prima, onde evitare che essa sia ritenuta rinunciata, in quanto l’esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell’eccezione di compromesso, essendo la fondatezza di quest’ultima incompatibile con l’esame della prima.
  • Tribunale di Milano, 16 luglio 2021, n. 6251 (qui il testo)
    La clausola compromissoria ha natura certamente vessatoria, anche nell’ipotesi in cui sia inserita in condizioni generali di contratto, e dunque richiede una specifica approvazione per iscritto.
  • Tribunale di Monza, 15 luglio 2021, n. 1437 (qui il testo)
    L’inserimento nel contratto di appalto di specifica clausola compromissoria relativa a controversie in merito a varianti o opere in economia o al loro corrispettivo non consente di azionare in giudizio le relative voci di credito.
  • Tribunale di Roma, 20 luglio 2021, n. 12413 (qui il testo)
    Costituisce comportamento concludente, incompatibile con la proposizione dell’eccezione di arbitrato, la conclusione di un accordo transattivo in forza del quale il debitore a rinunziato a far valere qualsiasi contestazione alla pretesa creditoria.
  • Tribunale di Sondrio, 20 luglio 2021, n. 278 (qui il testo)
    Le controversie aventi ad oggetto la richiesta di revoca per giusta causa del socio amministratore di una s.a.s. sono compromettibili in arbitri.
  • Tribunale di Latina, 21 luglio 2021, n. 1494 (qui il testo)
    La clausola compromissoria per arbitri liberi, a differenza di quella rituale, non comporta deroga alla competenza della autoritĂ  giudiziaria ordinaria e dunque non necessita di specifica approvazione per iscritto ai sensi dell’art. 1341 cod. civ.
    Non sussistono, in caso di adesione di un soggetto ad associazioni o societĂ  giĂ  costituite, le esigenze che fondano la disciplina di cui all’art. 13t1, co. 2, cod. civ., e cioè, da un lato il pericolo che un contraente possa trovarsi vincolato da clausole da lui non conosciute o su cui non ha adeguatamente riflettuto, e dall’altro lato la necessitĂ  di tutelare il contraente debole dalla posizione preminente in cui si trova il predisponente.
  • Tribunale di Bari, 23 luglio 2021, n. 2856 (qui il testo)
    L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti monitori.
  • Tribunale di Rieti, 26 luglio 2021, n. 419 (qui il testo)
    In materia di arbitrato societario, l’elemento determinante l’operativitĂ  della competenza arbitrale è integrato dal fatto che la causa petendi della controversia presupponga il rapporto sociale.
  • Tribunale di Torino, ord. 29 luglio 2021 (qui il testo)
    La clausola arbitrale per arbitrato estero (nella specie, secondo il diritto inglese) deve essere intesa nel senso che anche il potere cautelare è esclusivamente devoluto agli arbitri, per quanto una tale previsione non fosse stata espressamente pattuita dalle parti [obiter].
  • Tribunale di Bologna, 30 luglio 2021, n. 1823 (qui il testo)
    La compromettibilitĂ  in arbitri dell’azione di responsabilitĂ  degli amministratori è pacificamente ammessa in considerazione del dispositivo del quinto comma dell’art. 2476 cod. civ., che consente che l’azione di responsabilitĂ  contro gli amministratori possa essere oggetto di rinuncia o transazione.
  • Tribunale di Palermo, 2 agosto 2021, n. 3257 (qui il testo)
    Nel caso in cui lo statuto sociale preveda, in via generale, una clausola compromissoria, deferendo agli arbitri le controversie endosocietarie, ma pure contenga una previsione ai sensi della quale, in caso di esclusione di un socio, questi possa proporre opposizione al Tribunale, deve ritenersi che tale previsione sia derogatoria di quella compromissoria.
  • Tribunale di Alessandria, 3 agosto 2021, n. 650 (qui il testo)
    Il lodo arbitrale irrituale, ai sensi dell’art. 808-ter cod. proc. civ., può essere annullato solo per i seguenti motivi: 1) se la convenzione dell’arbitrato è invalida, o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione è stata sollevata nel procedimento arbitrale; 2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale; 3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell’articolo 812; 4) se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validitĂ  del lodo; 5) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio. Al di lĂ  di questi motivi, il lodo irrituale, attesa la sua natura sostitutiva dell’accordo negoziale delle parti, è annullabile solo se la decisione dell’arbitro è frutto di uno dei vizi della volontĂ  che determinano appunto l’annullamento del contratto.
  • Tribunale di Bologna, 6 agosto 2021, n. 1937 (qui il testo)
    La clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la causa petendi nel contratto cui detta clausola è annessa.
  • Tribunale di Bologna, 6 agosto 2021, n. 1941 (qui il testo)
    L’eccezione di compromesso deve ritenersi tempestiva anche qualora il relativo rilievo sia contenuto nel corpo dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ma non sia pure specificatamente esplicitato nelle conclusioni dello scritto difensivo.
  • Tribunale di Lamezia Terme, 9 agosto 2021, n. 482 (qui il testo)
    La clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la causa petendi nel contratto cui detta clausola è annessa.
  • Tribunale dell’Aquila, 8 settembre 2021, n. 610 (qui il testo)
    La clausola arbitrale deve essere interpretata, ai sensi dell’art. 1362 cod. civ., sĂŹ alla luce della comune volontĂ  delle parti consacrata nell’accordo negoziale (senza peraltro limitarsi al senso letterale delle parole), ma anche del principio del favor arbitrati rispetto alla equipollente giurisdizione statale, in ragione della novella del 2006.
  • Tribunale di Bari, 14 settembre 2021, n. 3239 (qui il testo)
    L’azione di responsabilitĂ , promossa dal socio di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476 cod. civ., in qualitĂ  di sostituto processuale della societĂ , è soggetta alla competenza arbitrale, in presenza di una clausola compromissoria statutaria che devolva alla cognizione degli arbitri tra le altre le azioni tra soci, la societĂ  e gli amministratori.
  • Tribunale di Bari, 15 settembre 2021, n. 3259 (qui il testo)
    L’ambito di applicazione di una clausola compromissoria contenuta nello statuto di una societĂ  non ricomprende le controversie tra societĂ  ed ex socio concernenti debiti di questi nei confronti della societĂ .
  • Tribunale di Brescia, ord. 16 settembre 2021 (qui il testo)
    In presenza di una clausola compromissoria statutaria che devolva alla cognizione arbitrale le controversie tra societĂ  e soci e di altra disposizione del medesimo statuto, che preveda che le controversie relative all’esclusione di un socio possono essere fatte oggetto di impugnazione avanti il Tribunale competente per territorio, il mancato coordinamento testuale non può che trovare soluzione alla stregua della volontĂ  dei contraenti, sicuramente rinvenibile nella prevalenza della generale cognizione arbitrale.
  • Tribunale di Napoli, 21 settembre 2021, n. 7605 (qui il testo)
    Il vincolo contrattuale discendente dalla previsione di una clausola compromissoria si estende pacificamente anche alle domande proposte ex art. 2041 cod. civ.
  • Tribunale di Pavia, 22 settembre 2021, n. 1203 (qui il testo)
    In considerazione della natura giurisdizionale dell’arbitrato rituale e della sua funzione sostitutiva della giurisdizione ordinaria, l’eccezione di compromesso rituale ha carattere processuale ed integra una questione di competenza.
  • Tribunale di Cosenza, 28 settembre 2021, n. 1886 (qui il testo)
    Nel caso in cui il convenuto, dopo aver proposto eccezione di arbitrato, non si limiti a formulare semplici difese ed a sollevare eccezioni in senso proprio, ma proponga una domanda riconvenzionale, la prima non può considerarsi rinunciata in ragione della formulazione della seconda, in quanto l’esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell’eccezione di compromesso, essendo la fondatezza di quest’ultima incompatibile con l’esame della domanda riconvenzionale.
  • Tribunale di Ancona, 4 ottobre 2021, n. 1193 (qui il testo)
    Gli effetti tra le parti del lodo arbitrale rituale sono equiparabili a quelli della sentenza, avendo l’attivitĂ  degli arbitri natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario.
  • Tribunale di Arezzo, 4 ottobre 2021, n. 803 (qui il testo)
    La clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale è opponibile al liquidatore giudiziale della procedura di concordato preventivo cui la società sia sottoposta, in una controversia relativa a un credito della società nei confronti dei soci per versamenti in conto capitale.
  • Tribunale di Arezzo, 4 ottobre 2021, n. 804 (qui il testo)
    La clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale è opponibile al liquidatore giudiziale della procedura di concordato preventivo cui la società sia sottoposta, in una controversia relativa a un credito della società nei confronti dei soci per versamenti in conto capitale.
  • Tribunale di Aosta, 4 ottobre 2021, n. 283 (qui il testo)
    La controversia tra socio e società relativa al credito del primo nei confronti della seconda per la liquidazione della quota a seguito di recesso, in presenza di una clausola compromissoria statutaria, è devoluta alla cognizione degli arbitri.
  • Tribunale di Palermo, 5 ottobre 2021, n. 3706 (qui il testo)
    La cessazione della qualitĂ  di socio determina l’inapplicabilitĂ  della clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale alla controversia tra socio e societĂ  [per incuriam rispetto al principio di autonomia].
  • Tribunale di Lodi, ord. 8 ottobre 2021 (qui il testo)
    L’opzione interpretativa tra arbitrato rituale e irrituale è effettuata dal giudice sulla base dei normali canoni ermeneutici ricavabili dall’art. 1362 cod. civ. e, dunque, facendo riferimento alla comune intenzione delle parti cosĂŹ come emergente dal dato letterale e dal comportamento complessivo delle stesse. In caso di dubbio o se la clausola compromissoria non è formulata in termini univoci, secondo il piĂš recente e condivisibile orientamento, occorre prediligere la scelta a favore dell’arbitrato rituale, tenuto conto della natura eccezionale dell’art. 808-ter cod. proc. civ. in tema di arbitrato irrituale.
  • Tribunale di Bologna, 11 ottobre 2021, n. 2347 (qui il testo)
    In caso di fallimento di una societĂ , la clausola compromissoria contenuta nello statuto della stessa non è applicabile all’azione di responsabilitĂ  proposta unitariamente dal curatore ai sensi dell’art. 146 l.fall. diretta alla reintegrazione del patrimonio sociale a garanzia sia dei soci che dei creditori sociali e nella quale confluiscono sia l’azione prevista dall’art. 2393 cod. civ. che quella di cui all’art. 2394 cod. civ., in riferimento alla quale la clausola compromissoria non può operare poichĂŠ i creditori sono terzi rispetto alla societĂ .
  • Tribunale di Roma, 11 ottobre 2021, n. 15808 (qui il testo)
    L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte), per cui, laddove operi la clausola compromissoria, sussistendo i presupposti di cui agli artt. 633 ss. cod. proc. civ. e tenuto conto della non rilevabilitĂ  d’ufficio del difetto di competenza per essere la controversia devoluta agli arbitri, il giudice ordinario deve emettere il decreto ingiuntivo richiesto da una delle parti; quando però sia proposta opposizione ed il debitore ingiunto eccepisca la competenza arbitrale, si verificano i presupposti fissati nel compromesso, venendo quindi a cessare la competenza del giudice ordinario, il quale ultimo, una volta che rilevi la esistenza della valida clausola compromissoria, non potrĂ  che dichiarare la nullitĂ  del decreto ingiuntivo e rimettere la controversia al giudizio degli arbitri.
  • Tribunale di Roma, 15 ottobre 2021, n. 16244 (qui il testo)
    Il principio secondo il quale la clausola compromissoria non costituisce un accessorio del contratto nel quale è inserita, ma ha propria individualità ed autonomia nettamente distinta da quella del contratto cui accede, non trova applicazione nelle ipotesi in cui queste siano esterne al negozio e comuni ad esso e alla clausola [obiter].
  • Tribunale di Palermo, 19 ottobre 2021, n. 3935 (qui il testo)
    La clausola compromissoria non costituisce un accessorio del contratto nel quale è inserita, ma ha una propria individualità nettamente distinta da quella del contratto cui accede, con la conseguenza che non solo ben può resistere all’invalidazione di questo che eventualmente sopraggiunga, ma prescinde dall’eventuale cessazione fra le parti degli effetti di tale rapporto.
  • Tribunale di Pavia, 19 ottobre 2021, n. 1343 (qui il testo)
    La clausola arbitrale di una società che preveda la devoluzione agli arbitri per le questioni connesse al contratto sociale è estesa anche alle controversie concernenti il recesso del socio dalla società e la liquidazione della quota sociale.
  • Tribunale di Pavia, 19 ottobre 2021, n. 1344 (qui il testo)
    La clausola arbitrale di una società che preveda la devoluzione agli arbitri per le questioni connesse al contratto sociale è estesa anche alle controversie concernenti il recesso del socio dalla società e la liquidazione della quota sociale.
  • Tribunale di Bergamo, 21 ottobre 2021, n. 1883 (qui il testo)
    In presenza di clausola compromissoria, la controversia sorta dalla risoluzione del contratto che la contiene, riguardando proprio le sorti, all’esito dello scioglimento del rapporto, delle prestazioni eseguente durante la vigenza del contratto, è attribuita alla competenza arbitrale.
  • Tribunale di Milano, 21 ottobre 2021, n. 8542 (qui il testo)
    Il pagamento di acconti agli arbitri non può assumere alcun significato negoziale riguardo alla volontà della parte di accettare la successiva autoliquidazione definitiva compiuta dagli stessi arbitri.
  • Tribunale di Velletri, 21 ottobre 2021, n. 1900 (qui il testo)
    La P.A. non può avvalersi, per la risoluzione delle controversie derivanti da contratti conclusi con privati, dello strumento del c.d. arbitrato irrituale o libero poichÊ, in tal modo, il componimento della vertenza verrebbe ad essere affidato a soggetti (gli arbitri irrituali) che, oltre ad essere individuati in difetto di qualsiasi procedimento legalmente determinato e, pertanto, senza adeguate garanzie di trasparenza e pubblicità della scelta, sarebbero pure destinati ad operare secondo modalità parimenti non predefinite e non corredate dalle dette garanzie.
  • Tribunale di Palermo, 25 ottobre 2021, n. 4008 (qui il testo)
    La clausola compromissoria statutaria, che attribuisce alla competenza arbitrale le controversie relative allo statuto, in assenza di ulteriori precisazioni non sottrae alla cognizione del Giudice statuale le controversie tra societĂ  e amministratori.
  • Tribunale di Palermo, 25 ottobre 2021, n. 4009 (qui il testo)
    La clausola compromissoria statutaria, che attribuisce alla competenza arbitrale le controversie relative allo statuto, in assenza di ulteriori precisazioni non sottrae alla cognizione del Giudice statuale le controversie tra societĂ  e amministratori.
  • Tribunale di Monza, 29 ottobre 2021, n. 1946 (qui il testo)
    La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una societĂ  deve essere interpretata nel senso che la competenza del Collegio arbitrale va riferita alle sole controversie derivanti dal contratto sociale, e quindi a quelle incidenti sulla vita sociale, sulla compagine sociale, sulla gestione societaria e sullo svolgimento dell’organizzazione societaria.
  • Tribunale di Ancona, 2 novembre 2021, n. 1373 (qui il testo)
    L’azione di responsabilitĂ  esercitata dai creditori sociali nei confronti degli amministratori di societĂ  a responsabilitĂ  limitata ai sensi dell’art. 2476, co. 6, cod. civ. non è soggetta alla competenza arbitrale, ove lo statuto sociale devolva ad arbitri la cognizione di controversie tra amministratori e societĂ .
  • Tribunale di Perugia, 4 novembre 2021, n. 1503 (qui il testo)
    In presenza di clausola compromissoria statutaria, è devoluta alla cognizione arbitrale la controversia tra soci avente ad oggetto la domanda di accertamento dello scioglimento della società determinato ex art. 2484, n. 3, cod. civ. dalla sopravvenuta impossibilità di funzionamento.
  • Tribunale di Sassari, 3 novembre 2021, n. 1109 (qui il testo)
    La presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltĂ , per l’intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessitĂ , per il giudice di quest’ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all’arbitro unico o al collegio arbitrale.
  • Tribunale di Prato, 4 novembre 2021, n. 759
    La presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltĂ , per l’intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessitĂ , per il giudice di quest’ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all’arbitro unico o al collegio arbitrale.
  • Tribunale di Aosta, 8 novembre 2021, n. 313 (qui il testo)
    In presenza di clausola compromissoria contenuta nello statuto di un consorzio obbligatorio, non può ravvisarsi l’applicabilitĂ  della disciplina della vessatorietĂ  di clausole, per l’assorbente ragione che lo statuto non è assimilabile ad un contratto concluso tramite moduli o formulari, trattandosi piuttosto dello strumento che disciplina il funzionamento del consorzio e detta le regole che sottendono allo svolgimento dei rapporti tra i consorziati e tra questi ed il consorzio.
  • Tribunale di Milano, 9 novembre 2021, n. 9086 (qui il testo)
    La clausola compromissoria deve, in mancanza di espressa volontĂ  contraria, essere interpretata nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la loro causa petendi nel contratto medesimo. Conseguentemente, in presenza di una clausola compromissoria che consenta alle parti, in presenza dei presupposti di cui agli artt. 633 ss. cod. proc. civ., di ricorrere al Giudice statuale, la cui competenza a pronunciare un’ingiunzione di pagamento o di consegna non è dunque esclusa, deve essere interpretata nel senso che il procedimento monitorio può essere promosso, mentre sono devolute in arbitrato tutte le controversie derivanti dal contratto. Come ulteriore conseguenza, il processo ordinario a cognizione piena instaurato a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, ove venga sollevata l’eccezione di incompetenza, deve arrestarsi in quanto espressione della potestas iudicandi ordinaria del Tribunale che le parti hanno voluto riservare agli arbitri.
  • Tribunale di Rieti, 9 novembre 2021, n. 578 (qui il testo)
    Una clausola compromissoria prevista in un determinato contratto non si estende, automaticamente, a controversie relative ad altri contratti sebbene collegati a quello principale.
  • Tribunale di Milano, 10 novembre 2021, n. 9158
    La cognizione della responsabilitĂ  ex art. 2598, n. 3, cod. civ. dell’amministratore di societĂ , in concorso con un terzo, non è devoluta alla cognizione arbitrale, pur in presenza, nello statuto sociale, di una clausola compromissoria che devolve agli arbitri le controversie tra societĂ  e amministratori.
  • Tribunale di Milano, 11 novembre 2021, n. 9166
    Non sono compromettibili in arbitri le controversie aventi ad oggetto impugnazioni di deliberazioni di approvazione di bilanci per vizi attinenti alla violazione delle norme regolanti la redazione dei documenti contabili.
  • Tribunale di Trani, 12 novembre 2021, n. 1959 (qui il testo)
    Rientra nell’ambito di applicazione di una clausola compromissoria inserita in un contratto la domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, la quale, analogamente a quella di risoluzione, attiene indubbiamente alla fase esecutiva del contratto. Questo perchĂŠ il patto compromissorio, in assenza di espressa volontĂ  contraria, deve essere interpretato in senso lato, con riferimento a tutte le controversie relative a pretese aventi causa nel contratto.
  • Tribunale di Milano, ord. 16 novembre 2021 (qui il testo)
    Il rinvio, presente in una clausola compromissoria, a un regolamento precostituito (nella specie, il regolamento della Camera Arbitrale di Milano) non può in alcun modo incidere sull’obbligatorietĂ  della pattuizione e dunque sulla devoluzione ad arbitri della controversia.
  • Tribunale di Palermo, 16 novembre 2021, n. 4331
    La clausola compromissoria non opera nei confronti della massa dei creditori, terzi rispetto alla societĂ , come tali non vincolati dal suo statuto.
  • Tribunale di Palermo, 16 novembre 2021, n. 4333 (qui il testo)
    Il curatore che azioni un credito la cui causa petendi risieda nel rapporto sociale tra un consorzio e l’impresa (poi fallita ed esclusa) in relazione a prestazioni, attinenti all’oggetto sociale, da quest’ultima effettuate, non può disconoscere la clausola compromissoria contenuta nel contratto consortile e stabilita per la risoluzione delle controversie sorgenti tra le singole imprese consorziate o tra le stesse ed il consorzio.
  • Tribunale di Palermo, 16 novembre 2021, n. 4336 (qui il testo)
    L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte), ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullitĂ  del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.
  • Tribunale di Palermo, 16 novembre 2021, n. 4337 (qui il testo)
    L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte), ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullitĂ  del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.
  • Tribunale di Firenze, 18 novembre 2021, n. 2945 (qui il testo)
    L’art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, è norma a carattere direttamente settoriali, applicabile solo agli atti costitutivi della societĂ , ma non allo statuto di un consorzio non costituito in forma societaria. Conseguentemente, non è nulla la clausola compromissoria contenuta nello statuto di un tale consorzio che non demandi a un terzo la nomina del Tribunale arbitrale.
  • Tribunale di Venezia, ord. 22 novembre 2021
    In caso di devoluzione della controversia ad un collegio arbitrale, il valore della stessa, rilevante ai fini della liquidazione del compenso spettante agli arbitri, si determina sulla base del petitum, senza che possa spiegare alcun effetto la pronunzia emessa da detto collegio, anche solo di inammissibilitĂ  o di improcedibilitĂ  della domanda, atteso che un ipotetico criterio di determinazione ex post del valore della causa sulla base del concreto decisum sarebbe in contrasto con le regole fissate nel codice di procedura civile.
  • Tribunale di Venezia, decr. 24 novembre 2021 (qui il testo)
    Gli arbitri non hanno competenza cautelare ai sensi dell’art. 818 cod. proc. civ.: tale regola può essere derogata soltanto da una previsione legislativa e non anche dall’autonomia privata delle parti, giacchĂŠ il menzionato art. 818 cod. proc. civ. fa salva soltanto una diversa disposizione di legge e non anche una diversa previsione della clausola compromissoria o del regolamento arbitrale, che non hanno valenza di norma primaria.
  • Tribunale di Firenze, 25 novembre 2021, n. 3004 (qui il testo)
    Se il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito, ai sensi dell’art. 83-bis l.fall., nel caso di scioglimento del contratto contenente la clausola compromissoria, deve di contro ritenersi che detta clausola conservi la sua efficacia ove il curatore subentri nel rapporto, non essendo consentito a quest’ultimo recedere da singole clausole del contratto di cui chiede l’adempimento.
  • Tribunale di Brescia, ord. 30 novembre 2021
    L’esistenza di una clausola compromissoria non preclude la proposizione di istanze cautelari, anche nelle ipotesi in cui agli arbitri siano riconosciuti poteri cautelari, quando il collegio arbitrale non sia ancora stato costituito, prevalendo il principio di effettivitĂ  della tutela giurisdizionale.
  • Tribunale di Palermo, 30 novembre 2021, n. 4573 (qui il testo)
    Le controversie relative alla liquidazione di quota sociale sono certamente compromettibili in arbitri, avendo ad oggetto un diritto di credito che è per sua natura disponibile.
    La clausola compromissoria statutaria è operante anche rispetto all’erede del socio defunto titolare della quota di cui viene chiesta la liquidazione.
  • Tribunale di Lodi, 3 dicembre 2021
    Al fine di distinguere tra arbitrato rituale o irrituale, occorre interpretare la clausola compromissoria con riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti ed al comportamento complessivo delle stesse, senza che il mancato richiamo nella clausola alle formalitĂ  dell’arbitrato rituale deponga univocamente nel senso dell’irritualitĂ  dell’arbitrato, dovendosi tenere conto delle maggiori garanzie offerte dall’arbitrato rituale quanto all’efficacia esecutiva del lodo ed al regime delle impugnazioni.
  • Tribunale di Pisa, 3 dicembre 2021, n. 1574 (qui il testo)
    In tema di arbitrato, anche nel regime previgente al d.lgs. n. 40 del 2006, configurandosi la devoluzione della controversia agli arbitri come rinuncia alla giurisdizione dello Stato, attraverso la scelta di una soluzione della controversia con uno strumento di natura privatistica, la relativa eccezione deve ritenersi propria od in senso stretto, in quanto avente ad oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo dell’esercizio della giurisdizione statale, con la conseguenza che va proposta dalle parti nei tempi e nei modi propri delle eccezioni di merito non rilevabili d’ufficio.
  • Tribunale di Ancona, 7 dicembre 2021, n. 1591 (qui il testo)
    Attengono a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri ex art. 806 cod. proc. civ., soltanto le controversie relative all’impugnazione di deliberazioni assembleari di societĂ  aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullitĂ  rilevabili anche di ufficio dal giudice.
    Le controversie relative all’invaliditĂ  di una delibera societaria possono essere devolute ad arbitri irrituali.
  • Tribunale di Palermo, 7 dicembre 2021, n. 4708 (qui il testo)
    Anche in tema di giudizio arbitrale irrituale, la questione della violazione del contraddittorio deve essere esaminata non sotto il profilo formale ma nell’ambito di una ricerca volta all’accertamento di una effettiva lesione della possibilitĂ  di dedurre e contraddire, onde verificare se l’atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se, comunque, l’inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte; ne consegue che la nullitĂ  del lodo e del procedimento devono essere dichiarate solo ove nell’impugnazione, alla denuncia del vizio idoneo a determinarle, segua l’indicazione dello specifico pregiudizio che esso abbia arrecato al diritto di difesa.
  • Tribunale di Bologna, 13 dicembre 2021, n. 3020 (qui il testo)
    L’azione revocatoria fallimentare viene esercitata dagli organi della procedura a tutela della massa dei creditori e in relazione alla stessa non può pertanto essere invocata la clausola compromissoria contenuta nel titolo da cui è sorto il rapporto oggetto di revocatoria.
  • Tribunale di Bologna, 13 dicembre 2021, n. 3025 (qui il testo)
    Le controversie in materia societaria possono formare, in linea generale, oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della societĂ  o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell’interesse collettivo dei soci o dei terzi. Nel novero di tali ultime controversie rientrano quelle concernenti la pretesa nullitĂ  della delibera di approvazione del bilancio per violazione dei criteri di chiarezza, veridicitĂ  e correttezza imposti dall’art. 2423 cod. civ.
  • Tribunale di Milano, 13 dicembre 2021, n. 10329
    Ove il curatore agisca in luogo e facendo valere un diritto spettante al fallito, non può ritenersi che il contratto si sia sciolto, dal momento che il curatore ha inteso far valere diritti scaturenti dal contratto che ha già avuto esecuzione per la parte in contestazione, alla quale si collega il diritto al corrispettivo relativo a lavori in appalto; ne discende che è da ritenersi opponibile al fallimento la clausola compromissoria contenuta nel contratto [obiter].
  • Tribunale di Siena, 14 dicembre 2021, n. 964 (qui il testo)
    La clausola compromissoria devolutiva della controversia ad un arbitrato irrituale deve essere interpretata, in mancanza di volontĂ  contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la causa petendi nel contratto cui la clausola si riferisce, con esclusione, quindi, di quelle che nello stesso contratto hanno unicamente un presupposto storico.
  • Tribunale di Savona, 14 dicembre 2021, n. 946 (qui il testo)
    La clausola arbitrale, prevista dallo statuto sociale, è invocabile solo nel caso in cui la domanda abbia ad oggetto rapporti endosocietari e non anche quando la pretesa creditoria azionata in giudizio tragga origine da un contratto con prestazioni corrispettive tra un socio e la società.
  • Tribunale di Milano, 17 dicembre 2021, n. 10584 (qui il testo)
    La clausola compromissoria contenuta in un contratto quadro, in assenza di riferimento ai contratti regolati da tale contratto quadro, si riferisce sollo alle controversie che concernono quest’ultimo.
  • Tribunale di Patti, 21 dicembre 2021, n. 995 (qui il testo)
    Lo statuto di una societĂ  non può essere qualificato come contrato per adesione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 cod. civ.; conseguentemente, la clausola compromissoria ivi contenuta non necessita di specifica approvazione per iscritto.
  • Tribunale di Torino, 21 dicembre 2021, n. 5516 (qui il testo)
    Mentre il cessionario di credito nascente da contratto nel quale sia inserita una clausola compromissoria non può avvalersi a suo favore della clausola nei confronti del debitore ceduto, a quest’ultimo va riconosciuta la facoltĂ  di opporre la clausola al cessionario.
  • Tribunale di Firenze, 22 dicembre 2021, n. 3310 (qui il testo)
    Deve affermarsi la nullitĂ  di clausola compromissoria statutaria, la quale attribuisca non a un terzo, bensĂŹ alle parti, il potere di nominare gli arbitri.
  • Tribunale di Vicenza, 22 dicembre 2021, n. 2374 (qui il testo)
    L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte), ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullitĂ  del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.
  • Tribunale di Bolzano, 23 dicembre 2021, n. 1083 (qui il testo)
    Non sussiste la competenza arbitrale in relazione a un’azione revocatoria ex art. 67 l.fall.
  • Tribunale di Palermo, 29 dicembre 2021, n. 5039 (qui il testo)
    Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di societĂ  per difetto dei requisiti di veritĂ , chiarezza e precisione. Invero, nonostante la previsione di termini di decadenza dall’impugnazione, con la conseguente sanatoria della nullitĂ , le norme dirette a garantire tali principi non solo sono imperative, ma, essendo dettate, oltre che a tutela dell’interesse di ciascun socio ad essere informato dell’andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell’affidamento di tutti i soggetti che con la societĂ  entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente, trascendono l’interesse del singolo ed attengono, pertanto, a diritti indisponibili.
  • Tribunale di Trani, 29 dicembre 2021, n. 2230 (qui il testo)
    L’introduzione dell’art. 808-quater cod. proc. civ. ad opera del d.lgs. n. 40 del 2 febbraio 2006 ha positivizzato una regola di interpretazione legale della convenzione d’arbitrato, statuendo che, in ipotesi di dubbio, la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie derivanti dal contratto.