app ca 282-21

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La garanzia del contraddittorio – la cui violazione comporta la nullità del lodo, ai sensi dell’art. 829, co. 1, n. 9, cod. proc. civ. – non riguarda soltanto il momento iniziale del procedimento che si svolge dinanzi agli arbitri. Quella garanzia, infatti, attribuisce alle parti la possibilità di dialogo, che si traduce nel diritto di interloquire sull’oggetto del giudizio attraverso il meccanismo delle rispettive deduzioni e controdeduzioni e, quindi, sulle prove, mediante la proposizione delle prove proprie e la confutazione di quelle avversarie. Specificamente per quanto attiene alle prove, l’effettiva attuazione del principio del contraddittorio esige che sia reso possibile per ciascuna parte il concreto esercizio del diritto alla prova, inteso come diritto di dimostrare nel procedimento arbitrale la realtà dei fatti a sé favorevoli con idonei mezzi rappresentativi di essi e, quanto al momento dell’assunzione delle prove, che l’accertamento dei fatti emerga dal contraddittorio tra le parti e che il convincimento degli arbitri si formi sulla base dei risultati dell’attività probatoria svolta da ciascuna di esse.

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