app mi 3006-21

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Il lodo arbitrale irrituale è impugnabile solo per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontĂ  negoziale, come l’errore, la violenza, il dolo e l’incapacitĂ  delle parti che hanno conferito l’incarico, o dell’arbitro stesso. In particolare, l’errore rilevante è solo quello attinente alla formazione della volontĂ  degli arbitri, che si configura quando questi abbiano avuto una falsa rappresentazione della realtĂ  per non aver preso visione degli elementi della controversia o per averne supposti altri inesistenti, ovvero per aver dato come contestati fatti pacifici o viceversa, mentre è preclusa ogni impugnativa per errori di diritto, sia in ordine alla valutazione delle prove che in riferimento alla idoneitĂ  della decisione adottata a comporre la controversia.

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