app pg 717-21

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L’art. 83-bis l.fall. si limita a prevedere la sorte dei procedimenti arbitrali pendenti, ovverosia già instaurati alla data della dichiarazione di fallimento, nonché relativi a contratti suscettibili di scioglimento ai sensi delle disposizioni del Titolo II, Capo III, Sezione IV della legge fallimentare, stabilendo che, ove il curatore abbia esercitato la facoltà di sciogliersi dal contratto, la domanda di arbitrato diventa improcedibile. Essa non detta invece una regola generale in tema di rapporti tra arbitrato e fallimento, né contraddice il principio secondo cui, almeno per le azioni non spettanti alla competenza esclusiva del tribunale fallimentare ed aventi ad oggetto diritti disponibili, la dichiarazione di fallimento non comporta di per sé l’inoperatività della clausola compromissoria, e non impedisce pertanto la proposizione della domanda di arbitrato, né la prosecuzione del procedimento, ove la domanda sia stata già proposta. L’effetto ostativo è infatti subordinato allo scioglimento del contratto, e pertanto non si produce nel caso in cui il curatore abbia omesso di esercitare tale facoltà, subentrando al fallito nel rapporto contrattuale, ovvero nel caso in cui la medesima facoltà non possa essere più esercitata, per avere il contratto già avuto totalmente o parzialmente esecuzione.

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