cass 19949-21

cass 19949-21

Gli arbitri rituali, autorizzati a pronunciare secondo equità ai sensi dell’art. 822 cod. proc. civ., ben possono decidere secondo diritto allorché essi ritengano che diritto ed equità coincidano, senza che sia
per essi necessario affermare e spiegare tale coincidenza, che può
desumersi anche implicitamente dal complesso delle argomentazioni svolte
a sostegno della decisione, potendosi configurare l’esistenza di un vizio
riconducibile alla violazione dei limiti del compromesso solo quando gli
arbitri neghino a priori la possibilità di avvalersi dei poteri equitativi loro conferiti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

 

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.