cass 24940-21

cass 24940-21

L’eccezione di arbitrato irrituale è un’eccezione in senso stretto, non è rilevabile d’ufficio dal giudice e non è, pertanto, deducibile in giudizio per la prima volta solo con l’atto d’appello, trattandosi, appunto, di una possibilitĂ  che la norma prevista dall’art. 345, co. 2, cod. proc. civ. riserva soltanto alle eccezioni (in senso lato, e cioè rilevabili) anche
d’ufficio.

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