cass 27087-21

cass 27087-21

Il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile al vecchio art. 829
n. 4 cod. proc. civ. (ora art. 829 n. 5 cod. proc. civ., per carenza del requisito di cui all’art. 823 n. 5 cod. proc. civ., esposizione sommaria dei motivi), è stato ravvisato soltanto nell’ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l’individuazione della ratio della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non motivazione.

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