cass 2747-21

L’art. 817, co. 2, cod. proc. civ. prevede l’onere per la parte che intenda contestare la potestas iudicandi degli arbitri di proporre la relativa eccezione nella prima difesa successiva all’accettazione dell’incarico. L’espresso riferimento della norma anche alle contestazioni che assumano l’inesistenza della convenzione di arbitrato non lascia dubbi sul fatto che un simile onere ricada anche su chi contesti in radice la sussistenza della potestas ludicandi degli arbitri per mancanza di una clausola arbitrale. Rimane, invece, confinato al solo ambito dell’art. 806 cod. proc. civ. il contenuto dell’unica eccezione prevista a questa regola, dovendosi intendere per controversie non arbitrabili quelle che la legge vuole come non compromettibili, rispetto alle quali la deroga alla generale disciplina di immediata proposizione dell’eccezione trova giustificazione nell’intento del legislatore di attribuire ai diritti indisponibili o dei lavoratori (nelle ipotesi previste dal secondo comma della norma) una tutela rafforzata perché affidata alle garanzie della giurisdizione ordinaria.

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