cass 29431-21

cass 29431-21

Il provvedimento di rigetto dell’istanza di ricusazione confluisce in quello che decide il merito – e dunque, in caso di arbitrato, nel lodo – con la conseguenza che l’eventuale vizio causato dall’incompatibilità dell’arbitro invano ricusato diviene motivo di nullità dell’attività
spiegata dall’arbitro stesso e quindi di gravame della pronunzia da lui
emessa, e questa impugnazione rende possibile il controllo sul
provvedimento che ha negato la sussistenza dell’addotta causa di
ricusazione, il quale è pertanto riesaminabile nell’ulteriore corso del
processo, a seguito dell’iniziativa della parte che ha proposto l’istanza
di ricusazione. Da ciò consegue che l’impugnazione per nullità del lodo arbitrale deve per un verso identificare la ratio decidendi posta dal collegio
arbitrale a fondamento del rigetto della domanda della parte soccombente e per altro verso evidenziare in qual modo il reiterato omesso accoglimento delle reiterate istanze di ricusazione potesse inficiare tale ratio decidendi.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

 

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.