cass 29436-21

cass 29436-21

La parte, che abbia visto rigettata la propria istanza di ricusazione dell’arbitro, può chiedere il riesame di tale pronuncia attraverso l’impugnazione per nullitĂ  del lodo alla cui deliberazione abbia concorso l’arbitro invano ricusato, ma è necessario che alleghi sotto quale
profilo la partecipazione dell’arbitro “sospetto” abbia inficiato la
decisione, non essendo sufficiente che vengano riproposte questioni sulla pretesa non imparzialitĂ  dell’arbitro, giĂ  decise dal Presidente del tribunale, altrimenti si eluderebbe la non impugnabilitĂ  del provvedimento sulla ricusazione, sancita dall’art. 815 cod. proc. civ.

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