trib an 749-21

trib an 749-21

La clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, la quale, non adeguandosi alla prescrizione dell’art. 34 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, non preveda che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo alla societĂ , è nulla anche ove si tratti di arbitrato irrituale. Trattasi di nullitĂ  sopravvenuta rilevabile anche d’ufficio con la conseguenza che la clausola non produce effetti e la controversia può essere introdotta solo davanti al giudice ordinario.
L’impugnazione del bilancio, sotto il profilo della veritĂ , non è materia compromettibile in arbitri atteso che dal bilancio e dalla sua veritĂ  dipendono anche interessi di terzi estranei al giudizio, cioè i creditori della societĂ .

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarĂ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

 

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.