trib bo 557-21

La clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, che preveda la nomina dell’arbitro unico ad opera dei soci, e nel caso di disaccordo, ad opera del Presidente del Tribunale, su ricorso della parte più diligente, è affetta da nullità sopravvenuta, sia che sia previsto arbitrato rituale che irrituale, non rispettando la prescrizione di cui all’art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5; né si pone la questione dell’ultrattività della clausola medesima, in forza dell’art. 41, co. 6, d.lgs. 5/2003, che fa salvi i soli atti processuali e non sostanziali; né può ritenersi la nullità parziale della clausola in oggetto, limitatamente alle sole modalità di nomina degli arbitri, né è suscettibile la clausola nulla di sostituzione di diritto con norma imperativa di legge, ex art. 1419 cod. civ. Ne consegue che la nullità della clausola, rilevabile d’ufficio, ove non fatta valere altra e diversa causa di illegittimità in via di azione, comporta che la controversia possa essere introdotta soltanto avanti al giudice statuale.

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