trib fr 559-21

trib fr 559-21

La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una societĂ  a responsabilitĂ  limitata che preveda la nomina di un arbitro unico ad opera delle parti e, nel caso di disaccordo, del presidente del tribunale, è affetta, sin dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2003, da nullitĂ  sopravvenuta rilevabile d’ufficio, se non adeguata al dettato dell’art. 34, comma 2 del predetto decreto legislativo, con la conseguenza che tale clausola non produce effetti e la controversia può essere introdotta solo davanti al giudice ordinario.

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