trib mi 1419-21

In caso di controversia soggetta all’applicazione dell’art. 6 d.lgs. 8 ottobre 2007, n. 179 (disposizione, successivamente abrogata, che prevedeva che la clausola compromissoria inserita nei contratti, stipulati con gli investitori, relativi ai servizi e attività di investimento, compresi quelli accessori, nonché i contratti di gestione collettiva del risparmio, fosse vincolante solo per l’intermediario, a meno che questo non dimostrasse che era frutto di una trattativa diretta), deve ritenersi provato, ai sensi dell’art. 115, co. 1, cod. proc. civ. che la clausola arbitrale contenuta in un accordo quadro concernente la futura conclusione di contratto di swap, benché contenuta in modulo predisposto dall’istituto di credito, sia stata frutto di specifica trattativa individuale, in caso di mancata contestazione da parte dell’investitore di tale circostanza e ove sia pacifico tra le parti che l’accordo quadro sia stato stipulato esclusivamente in relazione al contratto di swap e che la stipulazione del contratto di swap sia stata oggetto di specifica trattativa individuale, al fine di rendere il prodotto acquistato strettamente correlato ad altro contratto (nella specie, di mutuo ipotecario) stipulato lo stesso giorno tra le medesime parti.

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