trib ve 241121

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Gli arbitri non hanno competenza cautelare ai sensi dell’art. 818 cod. proc. civ.: tale regola può essere derogata soltanto da una previsione legislativa e non anche dall’autonomia privata delle parti, giacchĂŠ il menzionato art. 818 cod. proc. civ. fa salva soltanto una diversa disposizione di legge e non anche una diversa previsione della clausola compromissoria o del regolamento arbitrale, che non hanno valenza di norma primaria.

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