trib vi 788-21

Il foro fallimentare di cui all’art. 24 l.fall. non può dunque essere derogato nemmeno da un’originaria volontĂ  concorde dei contraenti, che abbiano inteso individuare un altro foro territoriale o deferire agli arbitri le relative controversie: simili clausole diventano infatti inefficaci con la dichiarazione di fallimento.
Per azioni derivanti dal fallimento, ai sensi dell’art. 24 l.fall., devono intendersi quelle che comunque incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa, anche quando siano diretti a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna: ne consegue che rientrano nella competenza inderogabile del foro fallimentare le azioni revocatorie fallimentari.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarĂ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

 

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.