Massimario 2022

Roberto Oliva

Corte di Cassazione

  • Cass., Sez. VI Civ., 4 gennaio 2022, n. 75 (qui il testo)
    Il riferimento che le parti abbiano fatto in una clausola compromissoria a una istituzione arbitrale non esistente non inficia la validità della clausola stessa e deve essere inteso quale modalità di nomina degli arbitri.
  • Cass., Sez. I Civ., 5 gennaio 2022, n. 187 (qui il testo)
    In tema di giudizio arbitrale, la questione della violazione del contraddittorio deve essere esaminata non sotto il profilo formale ma nell’ambito di una ricerca volta all’accertamento di una effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire, onde verificare se l’atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se, comunque, l’inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte; ne consegue che la nullità del lodo e del procedimento devono essere dichiarate solo ove nell’impugnazione, alla denuncia del vizio idoneo a determinarle, segua l’indicazione dello specifico pregiudizio che esso abbia arrecato al diritto di difesa.
  • Cass., Sez. II Civ., 14 gennaio 2022, n. 1061 (qui il testo)
    In presenza di clausola compromissoria, contenuta in un contratto, che devolva agli arbitri la cognizione delle controversie aventi ad oggetto l’interpretazione del contratto, rientra nella competenza arbitrale anche la domanda avente ad oggetto la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.
    Nel caso di contestuale proposizione dell’eccezione di compromesso e di domanda riconvenzionale, la prima non può considerarsi rinunciata in ragione della formulazione della seconda, in quanto l’esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell’eccezione di compromesso, essendo la fondatezza di quest’ultima incompatibile con l’esame della domanda riconvenzionale.
  • Cass., SS.UU., 18 gennaio 2022, n. 1392 (qui il testo)
    Al fine di valutare la compromettibilità in arbitrato di una controversia derivante dall’esecuzione di accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento amministrativo, devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, occorre valutare la natura delle situazioni giuridiche azionate, potendosi ricorrere allo strumento arbitrale solo se tali situazioni abbiano la consistenza di diritto soggettivo, ai sensi dell’art. 12 c.p.a., e non invece la consistenza di interesse legittimo.
    Non viola l’art. 809, co. 1, cod. proc. civ., che prescrive in maniera inderogabile il numero dispari degli arbitri, una clausola compromissoria che preveda un collegio arbitrale a composizione variabile, e attribuisca, in caso di numero pari di membri, un doppio voto al presidente del collegio.
  • Cass., Sez. I Civ., 19 gennaio 2022, n. 1647 (qui il testo)
    La violazione dell’ordine pubblico, ostativa al riconoscimento, è ravvisabile solo in casi eccezionali, di violazione di principi fondamentali dello Stato richiesto. Il giudice deve cioè verificare se siano stati soddisfatti i principi fondamentali dell’ordinamento, sicché non è ravvisabile una violazione del diritto di difesa in ogni inosservanza di una disposizione della legge processuale straniera a tutela della partecipazione della parte al giudizio, ma soltanto quando essa, per la sua rilevante incidenza, abbia determinato una lesione del diritto di difesa rispetto all’intero processo, ponendosi in contrasto con l’ordine pubblico processuale riferibile ai principi inviolabili a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio. Alla luce di questi principi, non costituisce violazione dell’ordine pubblico il fatto che il procedimento arbitrale si sia svolto in una lingua straniera (nella specie, in lingua russa).
  • Cass., Sez. VI Civ., 19 gennaio 2022, n. 1668 (qui il testo)
    In presenza di un unico negozio a cui è stata portata un’integrazione successiva, non trova applicazione il principio giurisprudenziale in tema di rinvio fra negozi distinti ai fini della possibilità di applicazione, che viene esclusa, della clausola compromissoria contenuta in uno anche all’altro, dovendosi invece far riferimento all’unico regolamento contrattuale, seppur pattuito in differenti momenti.
  • Cass., Sez. I Civ., 20 gennaio 2022, n. 1805 (qui il testo)
    In tema di concessioni per l’esercizio di scommesse ippiche, la controversia introdotta per ottenere la condanna della P.A. concedente al risarcimento del danno derivato ai concessionari dal sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche poste a base della convenzione (per il venir meno di fatto della riserva esclusiva pubblica della relativa gestione a seguito dell’ingresso illegale nel mercato di operatori esteri), nonché dalla mancata attivazione di sistemi di accettazione di scommesse a quota fissa e per via telefonica e telematica, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, vedendo la stessa sulla fase di attuazione del rapporto concessorio e venendo in considerazione profili che attengono, non già all’esercizio di poteri autoritativi incidenti sul momento funzionale dello stesso rapporto, ma all’accertamento dell’inadempimento, da parte della P.A. concedente, alle obbligazioni sostanzianti il rapporto giuridico convenzionale a carattere paritetico, sicché la predetta controversia può essere compromessa in arbitrato rituale.
  • Cass., Sez. I Civ., 25 gennaio 2022, n. 2066 (qui il testo)
    In caso di clausola compromissoria inesistente il successivo comportamento delle parti non vale a sanare il vizio di carenza di potere degli arbitri. Tale sanatoria, prevista dall’art. 829, co. 1, n. 4 cod. proc. civ. in relazione all’art. 817 cod. proc. civ. si applica invece in caso di superamento, da parte degli arbitri, dei limiti loro imposti dal compromesso.
  • Cass., Sez. I Civ., 25 gennaio 2022, n. 2067 (qui il testo)
    In sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sull’impugnazione per nullità del lodo arbitrale, la Corte di Cassazione non può apprezzare direttamente il lodo arbitrale, ma solo la decisione impugnata nei limiti dei motivi di ricorso relativi alla violazione di legge e, ove ancora ammessi, alla congruità della motivazione della sentenza resa sul gravame, non potendo peraltro sostituire il suo giudizio a quello espresso dalla Corte di merito sulla correttezza della ricostruzione dei fatti e della valutazione degli elementi istruttori operata dagli arbitri.
  • Cass., Sez. I Civ., 25 gennaio 2022, n. 2137 (qui il testo)
    In caso di lodo impugnabile anche per violazione delle norme di diritto applicabili al merito della controversia, l’ambito della cognizione della Corte d’appello non può essere limitato ai soli errores in procedendo di cui all’art. 829, co. 1, cod. proc. civ.
  • Cass., Sez. I Civ., 25 gennaio 2022, n. 2159 (qui il testo)
    Il procedimento speciale di liquidazione delle spese e degli onorari degli arbitri, previsto dall’art. 814 cod. proc. civ. per l’arbitrato rituale, non è applicabile, nemmeno in via analogica, all’arbitrato irrituale.
  • Cass., Sez. I Civ., 25 gennaio 2022, n. 2194
    Il riferimento del n. 11 dell’art. 829 cod. proc. civ. alle disposizioni contraddittorie va interpretato nel senso che la contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, e non anche tra diverse parti della motivazione, nel mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
  • Cass., Sez. II Civ., 26 gennaio 2022, n. 2308 (qui il testo)
    Il riferimento del n. 11 dell’art. 829 cod. proc. civ. alle disposizioni contraddittorie va interpretato nel senso che la contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, e non anche tra diverse parti della motivazione, nel mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
  • Cass., Sez. I Civ., 27 gennaio 2022, n. 2400 (qui il testo)
    Trova applicazione anche nel giudizio arbitrale il principio, elaborato con riferimento al giudizio ordinario, secondo il quale nel caso in cui il giudice esamini d’ufficio una questione di puro diritto, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l’apertura della discussione (c.d. terza via), non sussiste la nullità della sentenza, in quanto (indiscussa la violazione deontologica da parte del giudicante) da tale omissione non deriva la consumazione di altro vizio processuale diverso dall’error iuris in iudicando ovvero dall’error in iudicando de iure procedendi, la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato: qualora invece si tratti di questioni di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, la parte soccombente può dolersi della decisione, sostenendo che la violazione di quel dovere di indicazione ha vulnerato la facoltà di chiedere prove o, in ipotesi, di ottenere una eventuale rimessione in termini, con la conseguenza che, ove si tratti di sentenza di primo grado appellabile, potrà proporsi specifico motivo di appello solo al fine di rimuovere alcune preclusioni (specie in materia di contro-eccezione o di prove non indispensabili), senza necessità di giungere alla più radicale soluzione della rimessione in primo grado, salva la prova, in casi ben specifici e determinati, che sia stato realmente ed irrimediabilmente vulnerato lo stesso valore del contraddittorio.
  • Cass., Sez. VI Civ., 28 gennaio 2022, n. 2666 (qui il testo)
    La produzione in giudizio da parte dell’attore che ha agito avanti il Giudice statuale del contratto contenente la clausola compromissoria, contenente la sola sottoscrizione del convenuto, non vale quale accettazione della detta clausola da parte dell’attore.
  • Cass., Sez. 1 Civ., 2 febbraio 2022, n. 3255 (qui il testo)
    Lo scrutinio in ordine all’esistenza di disposizioni contrarie all’ordine pubblico, ostative al riconoscimento di un lodo straniero, deve essere eseguito esclusivamente sulla base del dispositivo, con la precisazione che disposizioni contrarie all’ordine pubblico possano consistere non solo in precetti direttamente contrari ad esso (ad esempio, l’obbligo di sposare o non sposare una certa persona) ma anche in precetti di per sé neutri (ad esempio, il pagamento di una somma di denaro) quando la causa del pagamento sia in sé contraria all’ordine pubblico (ad esempio, il pagamento del compenso per l’uccisione di una persona) [obiter].
  • Cass., Sez. I Civ., 2 febbraio 2022, n. 3259 (qui il testo)
    Il mancato versamento dell’anticipo sulle spese prevedibili degli arbitri, di cui all’art. 816-septies cod. proc. civ., comporta lo scioglimento ipso iure del vincolo arbitrale, senza necessità (né possibilità) di interventi successivi da parte degli arbitri.
  • Cass., Sez. VI Civ., 8 febbraio 2022, n. 3934
    In virtù del principio di autonomia della clausola compromissoria, essa ha un’individualità nettamente distinta dal contratto nel quale inserita, non costituendone un accessorio, con la conseguenza che la nullità del negozio sostanziale non travolge, per trascinamento, la clausola compromissoria in esso contenuta, restando rimesso agli arbitri l’accertamento della dedotta invalidità.
  • Cass., Sez. I Civ., 10 febbraio 2022, n. 4335
    Le controversie in materia di validità di delibere societarie possono essere validamente devolute ad arbitri irrituali mediante una clausola compromissoria statutaria.
  • Cass., Sez. I Civ., 10 febbraio 2022, n. 4338 (qui il testo)
    La clausola compromissoria contenuta in un contratto a favore di terzo è opponibile a quest’ultimo qualora questi abbia manifestato la volontà di profittare della stipulazione, in quanto tale volontà non può non riguardare tutte le clausole contrattuali nel loro insieme.
  • Cass., Sez. Lav., 11 febbraio 2022, n. 4569 (qui il testo)
    La decisione del Giudice statuale, che affermi o neghi l’esistenza o la validità di una clausola per arbitrato irrituale, e che, dunque, nel primo caso non pronunci sulla controversia dichiarando che deve avere luogo l’arbitrato irrituale e nel secondo dichiari, invece, che la decisione del Giudice statuale può avere luogo, non è suscettibile di impugnazione con il regolamento di competenza, in quanto la pattuizione dell’arbitrato irrituale determina l’inapplicabilità di tutte le norme dettate per quello rituale, ivi compreso l’art. 819-ter cod. proc. civ.
  • Cass., Sez. VI Civ., 18 febbraio 2022, n. 5420 (qui il testo)
    La controversia relativa ad asseriti atti di mala gestio dell’amministratore e alla sua revoca per giusta causa è deferita agli arbitri, ove lo statuto sociale contenga una clausola compromissoria che attribuisce alla cognizione di questi le controversie nei confronti degli amministratori.
  • Cass., Sez. VI Civ., 24 febbraio 2022, n. 6223
    In tema di arbitrato, il primo periodo dell’art. 819-ter, co. 1, cod. proc. civ., nel prevedere che la competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice ordinario, implica, in riferimento all’ipotesi in cui sia stata proposta una pluralità di domande, da un lato, che la sussistenza della competenza arbitrale sia verificata con specifico riguardo a ciascuna di esse, non potendosi devolvere agli arbitri (o al giudice ordinario) l’intera controversia in virtù del mero vincolo di connessione, dall’altro, che l’eccezione d’incompetenza sia sollevata con specifico riferimento alla domanda o alle domande per le quali è prospettabile la dedotta incompetenza; pertanto, ove essa sia formulata soltanto in relazione ad una tra più domande connesse, ma che non diano luogo a litisconsorzio necessario, il suo accoglimento comporta la necessaria separazione delle cause, ben potendo i giudizi proseguire davanti a giudici diversi in ragione della derogabilità e disponibilità delle norme in tema di competenza.
  • Cass., Sez. II Civ., 25 febbraio 2022, n. 6329
    L’eccezione di compromesso ha carattere processuale ed integra una questione di competenza che non ha natura inderogabile, così da giustificarne il rilievo d’ufficio ex art. 38, co. 3, cod. proc. civ., atteso che essa si fonda unicamente sulla volontà delle parti, le quali sono libere di scegliere se affidare o meno la controversia agli arbitri.
  • Cass., Sez. II Civ., 1 marzo 2022, n. 6732 (qui il testo)
    Posto che la clausola ha carattere di autonomia, l’espromittente, che è terzo rispetto al contratto, può avvalersene solo in virtù di un accordo con il creditore che, essendo diretto ad estendere gli effetti dell’originario patto compromissorio, non può derivare dalla mera assunzione dell’obbligo altrui perfezionatasi per fatti concludenti, occorrendo un atto rispettoso dei requisiti di forma imposti dall’art. 807 cod. proc. civ., impregiudicata la questione se, come sostenuto con riferimento alla cessione di credito, la clausola resti efficace a vantaggio del debitore originario e se questi possa comunque opporla all’espromittente.
  • Cass., Sez. VI Civ., 11 marzo 2022, n. 7990 (qui il testo)
    La clausola compromissoria binaria, che devolva determinate controversie alla decisione di tre arbitri, due dei quali da nominare da ciascuna delle parti, può trovare applicazione in una lite con pluralità di parti quando, in base ad una valutazione da compiersi a posteriori – in relazione al petitum ed alla causa petendi – risulti il raggruppamento degli interessi in gioco in due soli gruppi omogenei e contrapposti, sempre che tale raggruppamento sia compatibile con il tipo di pretesa fatta valere.
  • Cass., Sez. I Civ., 11 marzo 2022, n. 8050 (qui il testo)
    Si applica anche ai procedimenti arbitrali l’art. 92 cod. proc. civ., ai sensi del quale la compensazione delle spese può essere disposta solo in caso di soccombenza reciproca o per altre gravi ed eccezionali ragioni.
  • Cass., Sez. I Civ., 14 marzo 2022, n. 8213
    Il diritto dell’arbitro di ricevere il pagamento dell’onorario sorge per il fatto di avere effettivamente espletato l’incarico.
  • Cass., Sez. VI Civ., 16 marzo 2022, n. 8609 (qui il testo)
    In presenza di una clausola compromissoria che consenta alla parte convenuta in arbitrato di escludere la competenza arbitrale, si deve dedurre una chiara preferenza per il Giudice statuale, idonea a radicare la competenza di questi ove sia stato adito da una delle parti contrattuali.
  • Cass., Sez. II Civ., 17 marzo 2022, n. 8698 (qui il testo)
    La clausola compromissoria per arbitrato irrituale contenuta in un regolamento di condominio, la quale stabilisce che siano definite dagli arbitri le controversie che riguardano la interpretazione e la qualificazione del regolamento che possano sorgere tra l’amministratore ed i singoli condomini, deve essere interpretata, in mancanza di volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le cause in cui il regolamento può rappresentare un fatto costitutivo della pretesa o comunque aventi causa petendi connesse con l’operatività del regolamento stesso, il quale, in senso proprio, è l’atto di autorganizzazione a contenuto tipico normativo approvato dall’assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell’art. 1136 cod. civ. e che contiene le norme circa l’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell’edificio e quelle relative all’amministrazione.
  • Cass., Sez. VI Civ., 31 marzo 2022, n. 10433 (qui il testo)
    La proposizione dell’eccezione di incompetenza del giudice ordinario, in ragione dell’esistenza di una clausola compromissoria, non richiede né formule sacramentali, né l’individuazione di specifici criteri di competenza, essendo sufficiente la deduzione della sussistenza della convenzione d’arbitrato.
  • Cass., Sez. I Civ., 31 marzo 2022, n. 10454 (qui il testo)
    La valutazione dei fatti dedotti dalle parti nel giudizio arbitrale e delle prove acquisite nel corso del procedimento non può essere contestata per mezzo dell’impugnazione per nullità del lodo.
  • Cass., Sez. II Civ., 31 marzo 2022, n. 10473 (qui il testo)
    In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all’art. 829, n. 5, cod. proc. civ., in relazione all’art. 823, n. 3, stesso codice, è ravvisabile soltanto nell’ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l’individuazione della ratio della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione.
  • Cass., Sez. I Civ., 5 aprile 2022, n. 10845 (qui il testo)
    Una volta che la volontà contrattuale delle parti abbia recepito le previsioni del capitolato generale, nel testo vigente al momento in cui il contratto è stato concluso, l’intero rapporto è retto, e deve trovare svolgimento secondo la relativa disciplina, le cui eventuali sopravvenute modificazioni varranno come prescrizioni alle quali l’ente deve uniformare il proprio capitolato ed i propri contratti senza che esse possano, in via diretta, alterare il regime pattizio, sia esso sostanziale che processuale, come quello relativo alla competenza del giudice ordinario in alternativa a quella del collegio arbitrale, dei contratti in corso.
  • Cass., Sez. I Civ., 5 aprile 2022, n. 10846 (qui il testo)
    Una volta che la volontà contrattuale delle parti abbia recepito le previsioni del capitolato generale, nel testo vigente al momento in cui il contratto è stato concluso, l’intero rapporto è retto, e deve trovare svolgimento secondo la relativa disciplina, le cui eventuali sopravvenute modificazioni varranno come prescrizioni alle quali l’ente deve uniformare il proprio capitolato ed i propri contratti senza che esse possano, in via diretta, alterare il regime pattizio, sia esso sostanziale che processuale, come quello relativo alla competenza del giudice ordinario in alternativa a quella del collegio arbitrale, dei contratti in corso.
  • Cass., Sez. I Civ., 5 aprile 2022, n. 11073 (qui il testo)
    Una volta che la volontà contrattuale delle parti abbia recepito le previsioni del capitolato generale, nel testo vigente al momento in cui il contratto è stato concluso, l’intero rapporto è retto, e deve trovare svolgimento secondo la relativa disciplina, le cui eventuali sopravvenute modificazioni varranno come prescrizioni alle quali l’ente deve uniformare il proprio capitolato ed i propri contratti senza che esse possano, in via diretta, alterare il regime pattizio, sia esso sostanziale che processuale, come quello relativo alla competenza del giudice ordinario in alternativa a quella del collegio arbitrale, dei contratti in corso.
  • Cass., Sez. I Civ., 5 aprile 2022, n. 11075 (qui il testo)
    Una volta che la volontà contrattuale delle parti abbia recepito le previsioni del capitolato generale, nel testo vigente al momento in cui il contratto è stato concluso, l’intero rapporto è retto, e deve trovare svolgimento secondo la relativa disciplina, le cui eventuali sopravvenute modificazioni varranno come prescrizioni alle quali l’ente deve uniformare il proprio capitolato ed i propri contratti senza che esse possano, in via diretta, alterare il regime pattizio, sia esso sostanziale che processuale, come quello relativo alla competenza del giudice ordinario in alternativa a quella del collegio arbitrale, dei contratti in corso.
  • Cass., Sez. I Civ., 5 aprile 2022, n. 11076 (qui il testo)
    Una volta che la volontà contrattuale delle parti abbia recepito le previsioni del capitolato generale, nel testo vigente al momento in cui il contratto è stato concluso, l’intero rapporto è retto, e deve trovare svolgimento secondo la relativa disciplina, le cui eventuali sopravvenute modificazioni varranno come prescrizioni alle quali l’ente deve uniformare il proprio capitolato ed i propri contratti senza che esse possano, in via diretta, alterare il regime pattizio, sia esso sostanziale che processuale, come quello relativo alla competenza del giudice ordinario in alternativa a quella del collegio arbitrale, dei contratti in corso.
  • Cass., Sez. I Civ., 5 aprile 2022, n. 11079 (qui il testo)
    Una volta che la volontà contrattuale delle parti abbia recepito le previsioni del capitolato generale, nel testo vigente al momento in cui il contratto è stato concluso, l’intero rapporto è retto, e deve trovare svolgimento secondo la relativa disciplina, le cui eventuali sopravvenute modificazioni varranno come prescrizioni alle quali l’ente deve uniformare il proprio capitolato ed i propri contratti senza che esse possano, in via diretta, alterare il regime pattizio, sia esso sostanziale che processuale, come quello relativo alla competenza del giudice ordinario in alternativa a quella del collegio arbitrale, dei contratti in corso.
  • Cass., Sez. I Civ., 6 aprile 2022, n. 11245 (qui il testo)
    L’art. 816-sexies cod. proc. civ. prevede che se, nel corso del procedimento arbitrale, la parte viene meno per morte o altra causa, ovvero perde la capacità legale, gli arbitri assumono le misure idonee a garantire l’applicazione del contraddittorio ai fini della prosecuzione del giudizio, potendo anche sospendere il procedimento. La scelta del legislatore della riforma è stata dunque quella di non contemplare, per l’ipotesi di estinzione o di perdita di capacità della parte, il meccanismo dell’interruzione che è operante nel processo civile ordinario: si è invece inteso assegnare agli arbitri il compito di individuare le modalità più idonee ad assicurare il contraddittorio con quei soggetti che, a seguito dei nominati eventi, sono legittimati a proseguire il giudizio arbitrale, quali successori della parte originaria.
    Tra le ipotesi di cui all’art. 829, co. 1, n. 4 cod. proc. civ., in cui il giudizio di impugnazione deve avere un esito solo rescindente, lasciando il rescissorio agli arbitri, rientra ogni situazione ostativa, in rito, alla pronunzia di merito e dunque anche le violazioni del contraddittorio in senso statico, le quali ricorrono quando alla parte cui compete di contraddire non è consentito di partecipare al giudizio.
  • Cass., Sez. I Civ., 12 aprile 2022, n. 11799 (qui il testo)
    Il mezzo di impugnazione del lodo arbitrale deve essere individuato in base alla natura dell’atto concretamente posto in essere dagli arbitri e non dell’arbitrato come previsto dalle parti, per cui, se è stato pronunciato un lodo irrituale nonostante che alcune delle parti sostengano di avere, in realtà, pattuito una clausola per arbitrato rituale, il lodo medesimo deve essere impugnato, sia pure allo scopo di far valere il carattere rituale dello stesso, non innanzi alla corte di appello, a norma dell’art. 828 cod. proc. civ., ma in base alle norme ordinarie sulla competenza e con l’osservanza del doppio grado di giurisdizione, facendo valere i vizi di manifestazione della volontà negoziale, mentre, ove gli arbitri abbiano ritenuto la natura rituale dell’arbitrato ed abbiano, pertanto, provveduto nelle forme di cui agli artt. 816 ss. cod. proc. civ., l’impugnazione del lodo, anche se diretta a far valere la natura irrituale dell’arbitrato ed i conseguenti errores in procedendo commessi dagli arbitri, va proposta davanti alla Corte di appello ai sensi degli artt. 827 ss. cod. proc. civ. e non nei modi propri dell’impugnazione del lodo irrituale, ossia davanti al giudice ordinariamente competente.
  • Cass., Sez. I Civ., 12 aprile 2022, n. 11800 (qui il testo)
    In tema di determinazione del compenso spettante agli arbitri, ogni arbitro ha un proprio diritto soggettivo al conseguimento del compenso per l’opera prestata.
  • Cass., Sez. I Civ., 12 aprile 2022, n. 11802 (qui il testo)
    Dall’art. 808, co. 2, cod. proc. civ. si trae non solo la regola di autonomia della clausola compromissoria ma anche l’altra regola, secondo la quale il potere di stipulare il contratto comprende il potere di convenire la clausola compromissoria.
  • Cass., Sez. I Civ., 12 aprile 2022, n. 11803 (qui il testo)
    Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 cost. avverso il provvedimento della corte d’appello che, in sede di reclamo, abbia negato l’esecutorietà del lodo.
  • Cass., Sez. I Civ., 12 aprile 2022, n. 11804 (qui il testo)
    L’art. 810 cod. proc. civ., dettato in materia di nomina degli arbitri e applicabile anche in caso di loro sostituzione ex art. 811 cod. proc. civ., non prevede formalità ulteriori rispetto alla comunicazione all’altra parte. Ne consegue che l’interprete non è abilitato a pronunciare la nullità del lodo per la supposta inosservanza di formalità che non sono neppure previste nella disciplina normativa dell’arbitrato.
  • Cass., Sez. I Civ., 12 aprile 2022, n. 11805 (qui il testo)
    Avendo il lodo irrituale natura contrattuale, fino all’entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – che ha esteso con il nuovo art. 808-ter cod. proc. civ. le ipotesi di annullabilità del lodo – quest’ultimo era impugnabile solo per vizi della volontà negoziale (errore, dolo o violenza) o per incapacità delle parti o degli arbitri.
  • Cass., Sez. I Civ., 12 aprile 2022, n. 11807 (qui il testo)
    L’attività degli arbitri rituali ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario (tanto è vero che lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza). Ne consegue che anche l’arbitro, come il giudice, può procedere al rilievo d’ufficio della nullità del contratto e ciò è consentito in tutte le ipotesi di impugnativa negoziale ed anche se l’invalidità riscontrata è diversa da quella prospettata dalle parti, con il solo limite del giudicato.
  • Cass., Sez. I Civ., 13 aprile 2022, n. 11958 (qui il testo)
    In caso di liquidazione degli onorari degli arbitri da parte dell’Autorità giudiziaria, ove oggetto di controversia fosse (anche) la risoluzione di un contratto, ai fini della determinazione del valore della controversia si deve considerare l’intero valore originario del contratto.
  • Cass., Sez. I Civ., 13 aprile 2022, n. 11962 (qui il testo)
    Gli arbitri non sono equiparabili in via assoluta, ai fini del compenso loro spettante, agli esercenti la professione legale. Che i primi talvolta, come nella specie, siano anche avvocati è irrilevante perché diversa è, nelle due ipotesi, l’attività rispettivamente svolta e l’abilitazione all’esercizio della professione forense non opera come criterio di unificazione dei compensi e di automatica trasposizione agli arbitri dei compensi spettanti ai menzionati professionisti. Infatti è intuitiva la diversità di ruoli (e delle corrispondenti attività svolte) tra l’avvocato che assiste la parte in una procedura arbitrale (rituale o irrituale) e l’esercente la professione forense che, invece, come arbitro unico, oppure come presidente o anche solo componente di un collegio arbitrale, decida la controversia oggetto di quella procedura. Non è possibile, dunque, con riguardo a questa seconda fattispecie, una totale e meccanica applicazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense proprio per la non assoluta equiparazione della funzione arbitrale a quella dell’esercente la professione legale in relazione alla peculiarità dell’opera svolta, nei due casi, dai due soggetti in questione.
  • Cass., Sez. I Civ., 13 aprile 2022, n. 11963 (qui il testo)
    Nella sommaria procedura di liquidazione apprestata dall’art. 814 cod. proc. civ., esperibile allorché il lodo sia stato pronunciato, al presidente del tribunale è preclusa qualsivoglia indagine sulla validità del compromesso e del lodo (ivi comprese le censure circa le attività poste in essere dagli arbitri) e sulla regolarità della nomina degli arbitri, materie comprese nella previsione dell’art. 829 cod. proc. civ. riservate alla cognizione del giudice dell’impugnazione indicato dal precedente art. 828 cod. proc. civ.
  • Cass., Sez. II Civ., 13 aprile 2022, n. 12058 (qui il testo)
    L’arbitrato irrituale è riconducibile allo schema del mandato, conferito congiuntamente da una pluralità di parti a uno o più arbitri e preordinato alla stipula di un accordo contrattuale. Il lodo contrattuale non ha natura di transazione e dunque a esso non si applica l’art. 1972 cod. civ., che sancisce la nullità della transazione che ha ad oggetto un contratto nullo per illiceità della causa o del motivo comune a entrambe le parti.
  • Cass., Sez. VI Civ., 13 aprile 2022, n. 12068 (qui il testo)
    Nel caso di dubbio sulla portata della clausola arbitrale, deve preferirsi l’opzione interpretativa che ne restringe l’ambito alle questioni relative a quelle espressamente contemplate, dovendosi nel dubbio privilegiare la giurisdizione statuale in luogo di quella arbitrale [per incuriam rispetto all’art. 808-quater cod. proc. civ.].
  • Cass., Sez. I Civ., 14 aprile 2022, n. 12314 (qui il testo)
    L’irregolare composizione del collegio arbitrale perché effettuata in difetto in taluno dei componenti di una condizione pattiziamente prevista può essere fatta valere come motivo di nullità ai sensi dell’art. 829, co. 1, n. 2 cod. proc. civ. e quindi soltanto a condizione che la relativa questione sia stata già dedotta nel giudizio arbitrale.
  • Cass., Sez. II Civ., 21 aprile 2022, n. 12689 (qui il testo)
    L’art. 241, co. 12, d.lgs. 163/2016, come risultante dalla novella di cui all’art. 5 d.lgs. 53/2010, che limita all’importo di Euro 100.000 il compenso del Tribunale arbitrale, comprensivo dell’eventuale compenso per il segretario, non trova applicazione ove il Tribunale arbitrale si sia costituito in data precedente la novella. A tal riguardo, non ha rilevanza che alcuni componenti del Tribunale arbitrale siano stati sostituiti nel corso del procedimento.
  • Cass., Sez. VI Civ., 1 luglio 2022, n. 21026 (qui il testo)
    In caso di contratti collegati, dei quali soltanto uno contiene una clausola compromissoria, ai fini della determinazione della competenza occorre indagare la causa petendi concretamente fatta valere.
  • Cass., Sez. VI Civ., 7 luglio 2022, n. 21583 (qui il testo)
    Non può essere impugnato per cassazione il provvedimento di rigetto del reclamo nei confronti del decreto di esecutorietà del lodo.
  • Cass., Sez. I Civ., 19 luglio 2022, n. 22621 (qui il testo)
    Le previsioni del capitolato generale d’appalto per le opere pubbliche di cui al d.P.R. 1063/1962, espressamente richiamate dai contratti di appalto stipulati dalle amministrazioni non statali, costituiscono clausole negoziali operanti per volontà pattizia, ivi compresa quella che regola la composizione del collegio arbitrale.
  • Cass., Sez. VI Civ., 20 luglio 2022, n. 22764 (qui il testo)
    Ove sia prestata adesione a una eccezione di incompetenza per clausola compromissoria, ossia diversa da quella presa in considerazione dall’art. 38, co. 2, cod. proc. civ., l’atto con cui il giudice si spoglia della controversia ha natura decisoria e pertanto è impugnabile con lo strumento del regolamento di competenza.
    Il divieto posto dall’art. 34, co. 2, d.lgs. 5/2003 di devolvere le controversie societarie ad arbitri designati da soggetti non estranei alla società rappresenta un espresso divieto di legge, rientrante nella previsione generale dell’art. 806, co. 1, cod. proc. civ., tale da precludere l’arbitrabilità della controversia. In presenza di un divieto che rende la causa non arbitrabile l’incompetenza degli arbitri è rilevabile d’ufficio, sicché in questa ipotesi la competenza del giudice risulta essere, di riflesso, inderogabile. Resta escluso, dunque, che la deroga al divieto posto dal cit. art. 34, co. 2, si sottragga al controllo del giudice in sede di verifica della competenza.
  • Cass., Sez. I Civ., 25 luglio 2022, n. 23160 (qui il testo)
    Ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione del lodo straniero, ex art. 5, co. 2, lett. b), della Convenzione di New York del 10 giugno 1958, il requisito della non contrarietà all’ordine pubblico italiano deve essere riscontrato con esclusivo riferimento alla parte dispositiva della pronuncia arbitrale.
    Poiché le disposizioni del lodo contrarie all’ordine pubblico possono consistere non solo in precetti direttamente contrari ad esso, ma anche in precetti di per sé neutri quando la causa del pagamento sia in sé contraria all’ordine pubblico, il contenuto precettivo recato dal dispositivo ben può essere identificato, riempito di significato e inteso nella sua concreta portata attraverso l’esame della parte espositiva e di quella motiva del lodo, al fine del conclusivo scrutinio della eventuale contrarietà del decisum all’ordine pubblico.
  • Cass., Sez. I Civ., 25 luglio 2022, n. 23214 (qui il testo)
    Nel procedimento arbitrale, l’esistenza di situazioni di incompatibilità, idonee a compromettere l’imparzialità dei componenti del collegio, dev’essere fatta valere mediante istanza di ricusazione da proporsi, a norma dell’art. 815 cod. proc. civ., entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione, restando, invece, irrilevanti, ai fini della validità del lodo, le situazioni d’incompatibilità di cui la parte sia venuta a conoscenza dopo la decisione, che, ove non si traducano in una incapacità assoluta all’esercizio della funzione arbitrale e, in genere, della funzione giudiziaria, non possono essere fatte valere mediante l’impugnazione per nullità, attesa l’ormai acquisita efficacia vincolante del lodo e la lettera dell’art. 829, co. 1, n. 2, cod. proc. civ., che circoscrive l’incapacità ad essere arbitro alle ipotesi tassativamente previste dall’art. 812 cod. proc. civ.
  • Cass., Sez. I Civ., 28 luglio 2022, n. 23589 (qui il testo)
    L’art. 829, co. 3, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 24 del d.lgs. 40/2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all’art. 27 d.lgs. cit., a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore della novella, ma, per stabilire se sia ammissibile l’impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge – cui l’art. 829, co. 3, cod. proc. civ., rinvia – va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicché, in caso di convenzione di diritto comune stipulata anteriormente all’entrata in vigore della nuova disciplina, nel silenzio delle parti deve intendersi ammissibile l’impugnazione del lodo, così disponendo l’art. 829, co. 2, cod. proc. civ., nel testo previgente, salvo che le parti stesse avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile.
  • Cass., Sez. I Civ., 2 settembre 2022, n. 25927 (qui il testo)
    In caso di impugnazione di delibera sociale di esclusione di un socio, la questione in ordine alla natura dell’arbitrato, se rituale o irrituale, è del tutto irrilevante, in quanto in entrambi i casi la questione in ordine alla legittimità o meno della menzionata delibera di esclusione deve essere devoluta agli arbitri e non può essere decisa dal giudice ordinario.
  • Cass., Sez. I Civ., 20 settembre 2022, n. 27451 (qui il testo)
    La nullità del lodo arbitrale per violazione delle norme sulla nomina degli arbitri può essere fatta valere, ai sensi dell’art. 829, co. 2, cod. proc. civ., solo se è stata dedotta nel giudizio arbitrale.
  • Cass., Sez. I Civ., 21 settembre 2022, n. 27614 (qui il testo)
    L’arbitro autorizzato a pronunciare secondo equità è svincolato dalla rigorosa osservanza delle norme di diritto sostanziale che non si traducano nell’inosservanza di norme fondamentali e cogenti di ordine pubblico. Tra queste norme non sono quelle che fissano i principi concernenti l’adempimento delle obbligazioni e quelli di cui agli artt. 1372 e 1322 cod. civ.
  • Cass., Sez. I Civ., 21 settembre 2022, n. 27615 (qui il testo)
    Il richiamo alla clausola dell’ordine pubblico, operato dall’art. 829, co. 3, cod. proc. civ., deve essere interpretato come rinvio alle norme fondamentali e cogenti dell’ordinamento e non sottende una nozione attenuata di ordine pubblico, che comprende tutte le norme imperative esistenti. Tra queste norme fondamentali e cogenti non è l’art. 2744 cod. civ., che invero pone il divieto di patto commissorio a tutela del patrimonio individuale del contraente più debole, senza coinvolgere interessi fondamentali e generali della collettività.
  • Cass., Sez. VI Civ., 22 settembre 2022, n. 27787
    L’efficacia della clausola compromissoria, in quanto clausola vessatoria, è subordinata alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui detta clausola sia inserita in contratti con condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti ovvero conclusi mediante sottoscrizione di moduli o formulari, non già quando la clausola sia contenuta nello statuto o nel regolamento di un organismo sociale del quale il soggetto entri a far parte.
  • Cass., Sez. I Civ., 23 settembre 2022, n. 27954 (qui il testo)
    Non può essere contestata a mezzo della impugnazione per nullità del lodo arbitrale la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale, in quanto tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri.
  • Cass., Sez. VI Civ., 3 ottobre 2022, n. 28622 (qui il testo)
    Le controversie relative a mere varianti, necessarie per la completa e migliore realizzazione dell’opera, e non a lavori aventi una propria individualità, distinta dall’opera originaria, sono devolute alla competenza del Tribunale arbitrale previsto dalla clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto.
  • Cass., Sez. I Civ., 7 ottobre 2022, n. 29288 (qui il testo)
    L’obbligo di motivazione del lodo, il cui mancato adempimento determina la possibilità di impugnarlo per nullità, ai sensi dell’art. 829, n. 5, cod. proc. civ., può ritenersi insoddisfatto solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente carente da non consentire di comprendere l’iter logico che ha determinato la decisione arbitrale, o contenga contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo tali da rendere incomprensibile la ratio della decisione.
  • Cass., Sez. III Civ., 13 ottobre 2022, n. 29932 (qui il testo)
    La previsione, in un contratto in forma pubblica, di una clausola compromissoria relativa alla risoluzione delle controversie da esso derivanti, non vale a escludere la sua portata di titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474, co. 1, n. 3 cod. proc. civ.
  • Cass., Sez. II Civ., 21 ottobre 2022, n. 31207 (qui il testo)
    La liquidazione da parte degli arbitri del loro compenso costituisce non altro che una semplice proposta rivolta alle parti, per esse non vincolante qualora non l’accettino, e rimessa, in quest’ultimo caso, alla determinazione del Presidente del Tribunale ex art. 814, co. 2, cod. proc. civ.
  • Cass., Sez. I Civ., 21 ottobre 2022, n. 31210 (qui il testo)
    In tema di arbitrato, lo svincolo dalla convenzione di arbitrato con riguardo alla controversia che ha dato origine al procedimento arbitrale, previsto dall’art. 816-septies, co. 2, cod. proc. civ., nel caso in cui le parti non provvedono all’anticipazione nel termine fissato dagli arbitri, riguarda la sola ipotesi in cui nessuna delle parti abbia provveduto al versamento nel termine fissato, mentre nella diversa ipotesi in cui una delle parti abbia tempestivamente versato la sua quota, a differenza dell’altra, l’interpretazione logico-sistematica della norma impone la concessione di un secondo termine per consentire alla parte adempiente di versare anche la quota di pertinenza della controparte inadempiente.
  • Cass., Sez. I Civ., 24 ottobre 2022, n. 31350 (qui il testo)
    La clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi causa petendi nel contratto medesimo, con esclusione di quelle che hanno, in esso, unicamente un presupposto storico, come nel caso in cui, pur in presenza della clausola compromissoria contenuta in un contratto di appalto, si propone azione di responsabilità extracontrattuale, ex art. 1669 cod. civ., deducendo gravi difetti dell’immobile.
  • Cass., Sez. VI Civ., 2 novembre 2022, n. 32191 (qui il testo)
    La clausola compromissoria non costituisce un accessorio del contratto nel quale è inserita ma ha propria individualità ed autonomia, nettamente distinta da quella del contratto cui accede, per cui ad essa non si estendono le cause di invalidità del contratto in questione né, a fortiori, quelle di risoluzione del relativo rapporto.
  • Cass., Sez. II Civ., 4 novembre 2022, n. 32537 (qui il testo)
    Allorché il decreto ingiuntivo sia dichiarato nullo in accoglimento dell’eccezione di arbitrato proposta dall’opponente, questo deve essere identificato quale parte viottoriosa, con gli immediati riflessi che ciò
    implica sulla regolamentazione delle spese di lite.
  • Cass., Sez. I Civ., 7 novembre 202, n. 32641 (qui il testo)
    Nell’ipotesi di proposizione al Tribunale, anziché alla Corte d’appello, della impugnazione per nullità del lodo arbitrale, trattandosi di incompetenza per grado, non opera il principio secondo il quale la tempestiva proposizione del gravame ad un giudice incompetente impedisce la decadenza della impugnazione, determinando la cosiddetta translatio iudicii, e l’impugnazione è inammissibile.
  • Cass., Sez. I Civ., 7 novembre 2022, n. 32740 (qui il testo)
    In tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista dall’art. 829, co. 1, n. 11, cod. proc. civ. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell’art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
  • Cass., Sez. I Civ., 7 novembre 2022, n. 32752 (qui il testo)
    In caso di arbitrato internazionale sulla base di clausola conclusa prima della riforma del 2006, trova applicazione l’abrogato art. 838 cod. proc. civ., in forza del quale, nel silenzio delle parti, il lodo non è impugnabile per violazione delle regole di diritto.
  • Cass., Sez. I Civ., 8 novembre 2022, n. 32794
    Il lodo parziale, che decide una questione preliminare di merito, produce immediati effetti nella sfera giuridica delle parti, dando luogo sul punto ad una soccombenza immediata ed effettiva. Correttamente quindi lo stesso lodo può liquidare, ai sensi dell’art. 814 cod. proc. civ., le spese del procedimento sino a quel momento maturate relativamente alla statuizione che ha definito parzialmente il merito della controversia.
  • Cass., Sez. I Civ., 8 novembre 2022, n. 32796 (qui il testo)
    Si applicano anche al procedimento di impugnazione di lodi arbitrali i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111, co. 2, Cost., e in virtù di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto.
  • Cass., Sez. I Civ., 8 novembre 2022, n. 32838 (qui il testo)
    Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha per oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte, sicché l’accertamento in fatto compiuto dagli arbitri, quale è quello concernente l’interpretazione del contratto oggetto del contendere, non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, salvo che la motivazione sul punto sia completamente mancate od assolutamente carente.
  • Cass., Sez. I Civ., 9 novembre 2022, n. 32996 (qui il testo)
    Il lodo parziale è immediatamente impugnabile, ai sensi dell’art. 827, co. 3, cod. proc. civ., solo nel caso in cui, decidendo su di una o più domande, abbia definito il giudizio relativamente ad esse, mentre l’immediata impugnabilità deve essere esclusa quando il lodo abbia deciso questioni preliminari di merito senza definire il giudizio.
  • Cass., Sez. I Civ., 9 novembre 2022, n. 32984 (qui il testo)
    L’art. 829, co. 3, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 24 d.lgs. 40/2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all’art. 27 d.lgs. cit., a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore della novella, ma, per stabilire se sia ammissibile l’impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge – cui l’art. 829, co. 3, cod. proc. civ., rinvia – va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato.
  • Cass., Sez. I Civ., 10 novembre 2022, n. 33140
    Ai fini della decorrenza del c.d. termine breve di cui all’art. 828 cod. proc. civ., la disposizione contenuta nell’art. 816-bis, co. 1, ultima proposizione, cod. proc. civ. deve essere interpretata nel senso che la notificazione del lodo arbitrale e quella della sua impugnazione possono farsi mediante consegna di tali atti: alla parte personalmente; in alternativa, al difensore eventualmente nominato dalla parte nel procedimento arbitrale dal lodo definito, senza che allo scopo assuma alcun rilievo l’eventuale elezione di domicilio presso il professionista fatta dalla parte.
  • Cass., Sez. I Civ., 10 novembre 2022, n. 33149 (qui il testo)
    La decisione del giudice ordinario, che affermi o neghi l’esistenza o la validità di un arbitrato irrituale, e che, dunque, nel primo caso non pronunci sulla controversia dichiarando che deve avere luogo l’arbitrato e nel secondo dichiari, invece, che la decisione del giudice ordinario può avere luogo, non è suscettibile di impugnazione con il regolamento di competenza, in quanto la pattuizione dell’arbitrato irrituale determina l’inapplicabilità di tutte le norme dettate per quello rituale, ivi compreso l’art. 819-ter cod. proc. civ.
  • Cass., Sez. I Civ., 17 novembre 2022, n. 33900 (qui il testo)
    Il rispetto della garanzia del principio del contraddittorio nel procedimento arbitrale, anche irrituale, deve essere apprezzato in una chiave essenzialmente sostanziale, non potendosi ancorare il giudizio de quo alla verifica delle sole formalità eventualmente imposte dagli arbitri, ma occorrendo invece assicurare che la decisione sia il frutto della valutazione di argomentazioni difensive e di elementi probatori sui quali le parti abbiano avuto modo di esperire la loro valutazione e formulare le eventuali osservazioni.
  • Cass., Sez. I Civ., 23 novembre 2022, n. 34561 (qui il testo)
    L’impugnazione per nullità del lodo arbitrale, ai sensi dell’art. 829, co. 2, cod. proc. civ. per inosservanza delle regole di diritto in iudicando è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, co. 1 n. 3, cod. proc. civ.
  • Cass., Sez. I Civ., 23 novembre 2022, n. 34565
    La sanzione di nullità prevista dall’art. 829, co. 1, n. 11), cod. proc. civ. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie, va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
  • Cass., Sez. I Civ., 14 dicembre 2022, n. 36564 (qui il testo)
    Non pronunzia un lodo fuori dai limiti della convenzione di arbitrato l’arbitro che abbia fondato la sua decisione su materiale istruttorio acquisito d’ufficio in virtù di una disposizione del regolamento arbitrale applicabile che lo autorizza a far ciò.
  • Cass., Sez. I Civ., 30 dicembre 2022, n. 38133 (qui il testo)
    In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all’art. 829 n. 5 cod. proc. civ., in relazione all’art. 823 n. 3 stesso codice, è ravvisabile soltanto nell’ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l’individuazione della ratio della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione.

Corti di Appello

  • Corte di Appello dell’Aquila, 7 gennaio 2022, n. 19 (qui il testo)
    L’eccezione di compromesso ha carattere processuale ed integra una questione di competenza che non ha natura inderogabile, così da giustificarne il rilievo d’ufficio ex art. 38, co. 3, cod. proc. civ., atteso che essa si fonda unicamente sulla volontà delle parti, le quali sono libere di scegliere se affidare o meno la controversia agli arbitri, sicché tale eccezione doveva essere formulata, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta e nel termine di cui al combinato disposto di cui agli artt. 166 e 167 cod. proc. civ.
  • Corte di Appello di Venezia, 11 gennaio 2022, n. 25 (qui il testo)
    Nell’ipotesi in cui una parte non adempia spontaneamente alla propria obbligazione così come riconosciuta dagli arbitri in un procedimento arbitrale irrituale, l’altra parte, al fine di ottenere la condanna della parte inadempiente e la conseguente efficacia di titolo esecutivo della statuizione contrattuale venuta in essere a seguito del giudizio arbitrale, deve esperire una normale azione contrattuale di condanna all’adempimento fondata appunto sullo stesso contratto.
  • Corte di Appello di Bari, 13 gennaio 2022, n. 54 (qui il testo)
    Il riferimento del n. 11 dell’art. 829 cod. proc. civ. alle disposizioni contraddittorie va interpretato nel senso che la contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, e non anche tra diverse parti della motivazione, nel mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
  • Corte di Appello di Catania, 13 gennaio 2022, n. 81 (qui il testo)
    Il tema della competenza, nei rapporti tra arbitri e Giudice statuale, deve essere esaminato senza preliminarmente verificare il fondamento della domanda.
  • Corte di Appello di Milano, 17 gennaio 2022, n. 142 (qui il testo)
    L’impugnazione del lodo non è ammissibile per il riesame del merito, considerate la natura del giudizio di nullità e la regola della specificità dei motivi. In fase rescindente il giudice dell’impugnazione deve infatti limitarsi ad accertare la sussistenza di una delle nullità previste dall’art. 829 cod. proc. civ., ossia degli errores in procedendo o in judicando specificamente denunciati con i motivi di impugnazione, senza che possa procedere ad accertamenti di fatto.
  • Corte di Appello di Roma, 18 gennaio 2022, n. 336 (qui il testo)
    Il lodo arbitrale rituale, che dichiara esistente o inesistente il diritto fatto valere in giudizio con la domanda, è idoneo ad assumere l’autorità di cosa giudicata, ai sensi dell’art. 2909 cod. civ., che rende incontrovertibile il contenuto della statuizione e, pertanto, in successivi processi non può essere posto in discussione l’accertamento compiuto in ordine all’esistenza o all’inesistenza del diritto dichiarato, sulla base di fatti dedotti o deducibili all’interno del primo giudizio.
  • Corte di Appello di Palermo, 18 gennaio 2022, n. 60 (qui il testo)
    L’impugnazione per nullità del lodo arbitrale non può mirare ad una rivalutazione dei fatti, nemmeno sotto il profilo del controllo sull’adeguatezza e congruità dell’iter argomentativo seguito dagli arbitri, poiché le disposizioni dell’art. 829, co. 1, nn. 4 e 5, cod. proc. civ. consentono l’impugnazione per difetto di motivazione solo se si tratti di radicale assenza di sostegno logico della pronuncia arbitrale.
  • Corte di Appello di Milano, 21 gennaio 2022, n. 213
    Rimane la possibilità per le parti, anche in tema di servizi di investimento, di optare per le forme comuni di arbitrato, la cui disciplina non viene quindi derogata dal d.lgs. 8 ottobre 2007, n. 179, istitutivo tra l’altro della Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob, contrariamente, per esempio, a quanto avvenuto nel c.d. arbitrato societario.
  • Corte di Appello di Milano, 28 gennaio 2022, n. 302 (qui il testo)
    In applicazione del generale principio iura novit curia, rientra nel potere discrezione del Giudice (o del tribunale arbitrale) dare qualificazione giuridica agli elementi di fatto introdotti nel procedimento, senza che su tale operazione di qualificazione sia necessario l’intervento in contradditorio delle parti.
  • Corte di Appello di Milano, 28 gennaio 2022, n. 306 (qui il testo)
    I condomini non sono legittimati a proporre opposizione di terzo in relazione a un lodo pronunziato nei confronti del condominio.
  • Corte di Appello di Firenze, 3 febbraio 2022, n. 207 (qui il testo)
    La mancata proposizione dell’eccezione di compromesso in una controversia vertente sul medesimo titolo e avente lo stesso oggetto, ma non identica ad altra pendente avanti gli arbitri, non priva questi ultimi del loro potere decisorio.
  • Corte di Appello di Roma, 7 febbraio 2022, n. 834 (qui il testo)
    La presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l’intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest’ultima, di revocare il decreto ingiuntivo e d’inviare le parti dinanzi all’arbitro unico o al collegio arbitrale con declaratoria d’improponibilità della domanda azionata dinanzi al giudice ordinario.
  • Corte di Appello di Roma, 9 febbraio 2022, n. 900 (qui il testo)
    In materia societaria, attengono a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri ex art. 806 cod. proc. civ., soltanto le controversie relative all’impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabili anche d’ufficio dal giudice, cui sono equiparate, ai sensi dell’art. 2479-ter cod. civ., quelle prese in assoluta mancanza di informazione.
  • Corte di Appello di Brescia, 10 febbraio 2022, n. 216 (qui il testo)
    In presenza di clausola compromissoria statutaria, sono devolute alla competenza degli arbitri anche le controversie di cui all’art. 150 l.fall.
  • Corte di Appello di Lecce (Sez. Taranto), 10 febbraio 2022, n. 43 (qui il testo)
    Il compenso dovuto agli arbitri deve essere parametrato all’attività effettivamente prestata.
  • Corte di Appello di Messina, 10 febbraio 2022, n. 91 (qui il testo)
    Poiché il deferimento di una controversia al giudizio degli arbitri comporta una deroga alla giurisdizione ordinaria, in caso di dubbio in ordine alla interpretazione della portata della clausola compromissoria, deve preferirsi un’interpretazione restrittiva di essa e affermativa della giurisdizione statuale [per incuriam].
  • Corte di Appello di Lecce, 14 febbraio 2022, n. 204 (qui il testo)
    L’attività degli arbitri rituali ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione.
  • Corte di Appello dell’Aquila, 15 febbraio 2022, n. 243 (qui il testo)
    La contraddittorietà cui fa riferimento l’art 829, co. 1, n. 11 cod. proc. civ. va intesa nel senso che il contrasto deve emergere fra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddizione interna tra le diverse parti della motivazione non rileva come vizio in quanto tale, ma solo allorché impedisca la ricostruzione dell’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
  • Corte di Appello di Firenze, 22 febbraio 2022, n. 335 (qui il testo)
    Ove il lodo non contenga un capo relativo alle spese di lite, si configura un vizio di omessa pronunzia, rilevante ai sensi dell’art. 829, co. 1, n. 12 cod. proc. civ., che non può essere sanato con un provvedimento dell’arbitro di correzione di errore materiale.
  • Corte di Appello di Milano, 3 marzo 2022, n. 739 (qui il testo)
    Le questioni relative alla titolarità (attiva o passiva) del diritto dedotto in un processo attengono al merito del giudizio, di modo che l’errata decisione arbitrale sul punto – ove determinata dal non corretto apprezzamento delle risultanze istruttorie – non integra il motivo di nullità di cui all’art. 829, co. 2, cod. proc. civ.
  • Corte di Appello di Messina, 4 marzo 2022, n. 130 (qui il testo)
    In tema di arbitrato l’interpretazione del contratto è riservata agli arbitri, dovendosi limitare il giudice dell’impugnazione, salvo una carenza assoluta di motivazione o l’impossibilità di ripercorrere l’iter logico della decisione, a controllare il rispetto delle regole di diritto, e in particolare dei criteri ermeneutici stabiliti dagli artt. 1362 e ss. cod. civ.
  • Corte di Appello di Venezia, 4 marzo 2022, n. 495 (qui il testo)
    Riguardo all’ordine pubblico processuale in tema di riconoscimento di lodi stranieri, il Giudice deve verificare se siano stati soddisfatti i principi fondamentali dell’ordinamento, anche relativi al procedimento formativo della decisione, con la precisazione che non è ravvisabile una violazione del diritto di difesa in ogni inosservanza di una disposizione della legge processuale straniera a tutela della partecipazione della parte al giudizio, ma soltanto quando essa, per la sua rilevante incidenza, abbia determinato una lesione del diritto di difesa rispetto all’intero processo, ponendosi in contrasto con l’ordine pubblico processuale riferibile ai principi inviolabili posti a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio e non ove investa le sole modalità con cui tali diritti sono regolamentati o si esplicano nelle singole fattispecie.
    Al fine del riconoscimento e dell’esecuzione del lodo straniero, ai sensi dell’art. 5, co. 2, lettera b), della Convenzione di New York del 10 giugno 1958, resa esecutiva con l. 19 gennaio 1968, n. 62, il requisito della non contrarietà all’ordine pubblico italiano va riscontrato con esclusivo riguardo alla parte dispositiva della pronuncia arbitrale.
    L’ipotesi di rifiuto di riconoscimento ed esecuzione di lodo straniero prevista dall’art. 840, co. 2, n. 2, cod. proc. civ., consistente nell’impossibilità di far valere la propria difesa nel procedimento arbitrale, non è realizzata per il solo fatto che una particolare disposizione processuale, vigente nell’ordinamento straniero ed applicabile nella fattispecie, sia stata violata, essendo invece necessario che si sia verificata la predetta radicale impossibilità di difesa, viceversa configurandosi solo un vizio del procedimento arbitrale da far valere, semmai, nell’ordinamento straniero e con i mezzi d’impugnazione da quello previsti.
  • Corte di Appello di Perugia, 9 marzo 2022, n. 107 (qui il testo)
    Il lodo arbitrale irrituale è impugnabile solo per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, come l’errore, la violenza, il dolo e l’incapacità delle parti che hanno conferito l’incarico, o dell’arbitro stesso.
  • Corte di Appello di Milano, 10 marzo 2022, n. 820 (qui il testo)
    In tema di arbitrato, il favor per la competenza arbitrale contenuto nella disposizione di cui all’art. 808-quater cod. proc. civ. si riferisce ai soli casi in cui il dubbio interpretativo verta sulla quantificazione della materia devoluta agli arbitri dalla relativa convenzione e non anche sulla stessa scelta arbitrale compiuta dalle parti.
  • Corte di Appello di Salerno, 10 marzo 2022, n. 277 (qui il testo)
    La sanzione della nullità del lodo per violazione dell’art. 829, co. 1, n. 4 cod. proc. civ., ovvero contraddittorietà delle disposizioni, deve intendersi come divergenza evidente nei componenti del dispositivo, o tra motivazione e dispositivo, e divergenze interne alla motivazione che rendano impossibile la ricostruzione dell’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di motivazione riconducibile alla decisione assunta.
  • Corte di Appello di Roma, 11 marzo 2022, n. 1656 (qui il testo)
    Deve essere dichiarata inammissibile l’impugnazione ordinaria proposta nei confronti di una sentenza di primo grado che, decidendo la controversia sottoposta al suo esame in via definitiva, si pronunzi, peraltro negandola e indicandola negli arbitri, sulla sola competenza.
  • Corte di Appello di Torino, 9 marzo 2022, n. 272 (qui il testo)
    Una pretesa erronea applicazione del principio di non contestazione non attiene al principio del contraddittorio, bensì all’onere della prova che non rientra tra i motivi elencati all’art. 829 cod. proc. civ. per i quali è consentita l’impugnazione del lodo per nullità.
    Anche nelle pronunce di arbitrato secondo equità il lodo può essere impugnato solo per la mancata esposizione sommaria dei motivi, ossia per la carenza di motivazione o per una motivazione che non consenta di comprendere la ratio della decisione o l’iter logico seguito dagli arbitri.
  • Corte di Appello di Catania, 10 marzo 2022, n. 483 (qui il testo)
    In caso di contratti pubblici, possono essere impugnati per violazione delle regole di diritto applicabili al merito della controversia i lodi resi sulla base di clausole compromissorie concluse prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 40/2006 ovvero da Tribunali arbitrali costituiti dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 53/2010, secondo la disciplina transitoria di cui al d.l. 40/2010.
  • Corte di Appello di Firenze, 15 marzo 2022, n. 511 (qui il testo)
    Nel procedimento arbitrale, non vi è alcun obbligo di scambio delle note dei consulenti tecnici di parte, nell’ambito della consulenza tecnica disposta dal Tribunale arbitrale.
  • Corte di Appello di Venezia, ord. 16 marzo 2022 (qui il testo)
    Deve essere negata efficacia esecutiva ope legis al lodo straniero riconosciuto ai sensi dell’art. 839 cod. proc. civ.; nondimeno, trova applicazione l’art. 648 cod. proc. civ., in forza del quale, nel corso del giudizio di opposizione all’exequatur del lodo estero, la parte opposta può ottenere dal giudice la concessione della provvisoria esecutività quando, in base ad una delibazione da compiersi in via meramente incidentale, i motivi di opposizione appaiono non manifestamente fondati e non del tutto plausibili.
  • Corte di Appello di Torino, 21 marzo 2022, n. 317 (qui il testo)
    In presenza di una clausola compromissoria contenuta nel regolamento condominiale, non rientra nell’ambito della materia rimessa agli arbitri la domanda avanzata in via monitoria dal condominio, involgendo unicamente conteggi sulla base di riparto di spese non comportanti questioni di interpretazione del regolamento.
  • Corte di Appello di Genova, 28 marzo 2022, n. 335 (qui il testo)
    L’obbligo di esposizione sommaria dei motivi della decisione imposto agli arbitri dall’art. 823, n. 5, cod. proc. civ., il cui mancato adempimento integra la possibilità di impugnare il lodo ai sensi dell’art. 829, co. 1, n. 5, cod. proc. civ., può ritenersi non soddisfatto solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente carente da non consentire di comprendere l’iter logico che ha determinato la decisione arbitrale o contenga contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo tali da rendere incomprensibile la ratio della decisione.
  • Corte di Appello di Palermo, 28 marzo 2022, n. 517 (qui il testo)
    Nel giudizio arbitrale, la questione della violazione del contraddittorio deve essere esaminata non sotto il profilo formale, ma nell’ambito di una ricerca volta all’accertamento di una effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire, onde verificare se l’atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se, comunque, l’inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte.
  • Corte di Appello di Venezia, 28 marzo 2022, n. 700 (qui il testo)
    Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale per nullità, la competenza a conoscere del merito, dopo l’esaurimento della fase rescindente, presuppone un lodo emesso da arbitri effettivamente investiti di potestas iudicandi. Ove il lodo promani da arbitri privi del potere di giudicare il compito del giudice dell’impugnazione non è quello di rinnovare più correttamente il giudizio arbitrale, ma di eliminare dalla realtà giuridica la decisione emessa da un collegio non investito del potere di risolvere la controversia, restando la competenza a decidere nel merito determinata dalle regole generali del codice di rito. Una decisione nel merito della Corte di Appello costituirebbe, in simili casi, violazione del principio del doppio grado di giurisdizione, senza che ne ricorrano i presupposti di legge.
  • Corte di Appello di Roma, 30 marzo 2022, n. 2084 (qui il testo)
    Il vizio di difetto assoluto di motivazione del lodo è ravvisabile nel solo caso in cui il provvedimento manchi del tutto di argomentazioni o sia talmente carente da non consentire di comprendere l’iter logico che ha determinato la decisione arbitrale o contenga contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo tali da rendere incomprensibile la ratio della decisione.
  • Corte di Appello di Brescia, 7 aprile 2022, n. 449 (qui il testo)
    In considerazione della natura giurisdizionale dell’arbitrato e della sua funzione sostitutiva della giurisdizione ordinaria l’eccezione di compromesso ha carattere processuale ed integra una questione di competenza, che deve essere eccepita dalla parte interessata, a pena di decadenza e conseguente radicamento presso il giudice adito del potere di decidere in ordine alla domanda proposta, nella comparsa di risposta e nel termine fissato dall’art. 166 cod. proc. civ.
  • Corte di Appello di Messina, 7 aprile 2022, n. 227 (qui il testo)
    L’art. 24 dello statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio integra una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, fondata, come tale, sul consenso delle parti, le quali, aderendo in piena autonomia agli statuti federali, accettano anche la soggezione agli organi interni di giustizia.
  • Corte di Appello di Milano, 7 aprile 2022, n. 1196 (qui il testo)
    Il lodo arbitrale irrituale non è impugnabile per errori di diritto, ma solo per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, come l’errore, la violenza, il dolo o l’incapacità delle parti che hanno conferito l’incarico e dell’arbitro stesso.
  • Corte di Appello di Milano, 8 aprile 2022, n. 1204 (qui il testo)
    Il lodo arbitrale irrituale non è impugnabile per errori di diritto, ma solo per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, come l’errore, la violenza, il dolo o l’incapacità delle parti che hanno conferito l’incarico e dell’arbitro stesso.
  • Corte di Appello dell’Aquila, 11 aprile 2022, n. 542 (qui il testo)
    Si configura una violazione del contraddittorio, rilevante quale motivo di nullità del lodo, ove il Tribunale arbitrale abbia riconosciuto e liquidato, senza che le parti abbiano avuto modo di interloquire sulla questione, una somma in base ad un titolo (indennizzo) mai prospettato dalle parti, che non trova alcun fondamento nelle richieste da queste formulate (risarcimento danni ex artt. 1223 e 2043 cod. civ.).
  • Corte di Appello di Napoli, ord. 12 aprile 2022 (qui il testo)
    Lo speciale procedimento previsto dall’art. 814, co. 2, cod. proc. civ. per la liquidazione giudiziale delle spese e dell’onorario spettanti agli arbitri ha quale suo unico oggetto proprio tale liquidazione, che presuppone soltanto che l’arbitro istante abbia espletato il suo incarico e, secondo l’opinione di gran lunga prevalente, abbia pronunciato il lodo, e dunque non consente al Presidente del Tribunale di indagare sull’esistenza, sulla validità e sull’ambito di applicazione del compromesso o della clausola compromissoria, né sulla regolarità della nomina dell’arbitro, né sulla correttezza dell’operato di quest’ultimo, né sulla validità del lodo dallo stesso pronunziato. Tutte le questioni relative a questi profili possono essere fatte valere soltanto mediante il diverso strumento dell’impugnazione del lodo prevista dall’art. 829 cod. proc. civ. e nella misura dallo stesso consentita, salvo quello concernente l’eventuale responsabilità risarcitoria dell’arbitro, da far valere mediante un’apposita azione, che, a sua volta, presuppone che il lodo sia annullato con una sentenza passata in giudicato.
  • Corte di Appello di Torino, 12 aprile 2022, n. 402 (qui il testo)
    L’art. 819-ter cod. proc. civ. assoggetta l’eccezione di arbitrato al medesimo regime previsto per quella d’incompetenza, stabilendo che essa deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, e precisando che la mancata proposizione dell’eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia decisa in quel giudizio; la mancanza di una specifica indicazione in ordine al termine entro cui l’eccezione deve essere sollevata impone di fare riferimento alla disciplina generale dettata dall’art. 38 cod. proc. civ., il quale dispone che l’incompetenza, tanto per materia quanto per valore o per territorio, deve essere eccepita, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata.
  • Corte di Appello di Milano, 13 aprile 2022, n. 1245 (qui il testo)
    In tema di contratti derivati, la mancata conoscenza da parte dell’investitore comporta la nullità del negozio, per mancanza di causa o per indeterminatezza dell’oggetto; tale principio non ha tuttavia rilevanza sul fronte dell’ordine pubblico, nemmeno dell’ordine pubblico economico, attenendo alla regolamentazione privatistica del programma contrattuale prescelto, sì che la sua violazione non rileva, ai sensi dell’art. 829, co. 3, cod. proc. civ. in sede di impugnazione di lodo arbitrale rituale.
  • Corte di Appello di Napoli, 26 aprile 2022, n. 1744 (qui il testo)
    In tema di impugnazione di lodo arbitrale, l’art. 829, co. 1, n. 11 cod. proc. civ. non riguarda l’ipotesi di incoerenza della motivazione del lodo, bensì quelle di contrasto tra varie parti del dispositivo del lodo che risultino così contraddittorie ed inconciliabili da rendere sostanzialmente ineseguibile la pronuncia, ovvero di insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo; il vizio oggetto della richiamata norma può anche consistere nella contraddittorietà della motivazione che sia di tale gravità da rendere assolutamente incomprensibile la motivazione e tradursi quindi in una sostanziale inesistenza della stessa.
  • Corte di Appello dell’Aquila, 22 giugno 2022, n. 894 (qui il testo)
    In presenza di una clausola contrattuale che contenga sia un patto arbitrale sia un’indicazione di foro esclusivo, compete all’attore scegliere se adire gli arbitri o il Giudice statuale.
  • Corte di Appello di Messina, 24 giugno 2022, n. 411 (qui il testo)
    In presenza di compromesso volto a dirimere una controversia, la pronunzia accessoria di condanna rientra nella competenza arbitrale, la quale non è esclusa dalla circostanza che la parte che ha attivato il compromesso abbia svolto una domanda di mero accertamento.
  • Corte di Appello di Messina, 24 giugno 2022, n. 435 (qui il testo)
    Tra le controversie relative a una scrittura transattiva novativa devolute alla cognizione arbitrale rientrano pure quelle che rinvengono la loro origine nel rapporto contrattuale novato.
  • Corte di Appello di Milano, 24 giugno 2022, n. 2230 (qui il testo)
    Svolgendosi la fase monitoria in assenza della parte debitrice, il Giudice statuale deve emettere il decreto ingiuntivo richiesto; tuttavia, se il debitore nella fase di opposizione eccepisce la competenza arbitrale, il Giudice dovrà necessariamente dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e declinare la propria competenza.
    Anche in questa situazione non vi è motivo alcuno per derogare al principio di legge secondo il quale le spese di lite seguono la soccombenza ed è ovvio che la pronuncia di nullità del decreto ingiuntivo preclude la possibilità di riconoscere a favore dell’opposto le spese del medesimo come liquidate dal giudice del monitorio.
  • Corte di Appello di Napoli, ord. 28 giugno 2022 (qui il testo)
    In sede di decisione sull’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva di un lodo impugnato, deve operarsi una valutazione comparativa dei pericula derivanti dall’eventuale esecuzione del lodo e, rispettivamente, del suo rinvio ad una futura ed incerta data.
  • Corte di Appello di Potenza, 28 giugno 2022, n. 418 (qui il testo)
    Al fine di valutare la tempestività della dichiarazione di voler far valere la decadenza degli arbitri per non aver deciso entro il termine per la pronuncia del lodo, deve aversi riguardo alla data di sottoscrizione del lodo da parte degli arbitri.
  • Corte di Appello di Brescia, 29 giugno 2022, n. 804 (qui il testo)
    La costituzione del collegio arbitrale non sia necessaria per determinare la litispendenza. Il procedimento arbitrale pende infatti dal momento della notifica della domanda di arbitrato.
  • Corte di Appello di Firenze, 29 giugno 2022, n. 1400
    La clausola compromissoria che devolve agli arbitri la cognizione su alcune soltanto tra le controversie contrattuali, essa non può essere ritenuta applicabile a controversie diverse da quelle specificamente individuate.
  • Corte di Appello di Napoli, 29 giugno 2022, n. 3046 (qui il testo)
    In caso di deferimento della controversia ad un collegio arbitrale, il difetto di potestas iudicandi del collegio decidente, per essere la convenzione di arbitrato nulla, deve essere eccepito nella prima difesa successiva all’accettazione degli arbitri, sicché, in difetto, la dedotta invalidità degrada a nullità sanabile.
    Le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come predisposte dal contraente medesimo ai sensi dell’art. 1341 cod. civ. e, pertanto, pur se vessatorie, quale una clausola compromissoria, non necessitano di specifica approvazione.
  • Corte di Appello di Firenze, 1 luglio 2022, n. 1422
    La clausola compromissoria statutaria non può ritenersi applicabile ad ogni controversia sorta tra i soci, ma esclusivamente a quelle derivanti dai rapporti sociali, non potendo essere estesa anche alle controversie che li avrebbero riguardati per rapporti di tipo personale.
  • Corte di Appello dell’Aquila, 4 luglio 2022, n. 1001
    Deve essere dichiara la nullità di lodo arbitrale che abbia pronunciato al di fuori di quanto devoluto con la clausola compromissoria (nella specie, su questione successoria connessa a quella oggetto di arbitrato).
  • Corte di Appello dell’Aquila, 4 luglio 2022, n. 1010 (qui il testo)
    In presenza di una pronuncia passata in giudicato, che ha riconosciuto la validità ed efficacia di una clausola compromissoria e quindi la competenza arbitrale a decidere la controversia, quest’ultima non può essere rimessa in discussione, neppure ove la clausola sia nulla per violazione dell’art. 34 d.lgs. 5/2003.
  • Corte di Appello di Roma, 4 luglio 2022, n. 4603 (qui il testo)
    Non può qualificarsi lodo, e dunque non è impugnabile, il provvedimento denominato ordinanza con il quale il Tribunale arbitrale abbia dichiarato l’estinzione del procedimento pendente, in mancanza degli elementi richiesti dall’art. 823 cod. proc. civ.
  • Corte di Appello di Firenze, 5 luglio 2022, n. 1427 (qui il testo)
    La sanzione di nullità prevista dall’art. 829, co. 1, n. 11, cod. proc. civ. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell’art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
    La valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale non può essere contestata, in quanto tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri. Di conseguenza, è da considerare inammissibile un’impugnazione ove sia esposto direttamente e immediatamente il merito della controversia, come nel caso di un appello vero e proprio, di merito e a motivi liberi.
  • Corte di Appello di Roma, 5 luglio 2022, n. 4636 (qui il testo)
    La sanzione di nullità prevista dall’art. 829, co. 1, n. 11, cod. proc. civ. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell’art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
  • Corte di Appello di Venezia, 18 luglio 2022, n. 1665 (qui il testo)
    L’invio da parte del presidente del tribunale arbitrale agli altri arbitri di una bozza di lodo prima di trattenere la causa in decisione non rappresenta motivo di nullità. Infatti, l’esigenza che il lodo, quale atto terminativo del procedimento arbitrale, debba essere pronunciato a maggioranza dagli arbitri, con la partecipazione di ciascuno di essi al processo formativo della decisione, non esclude che detto esito finale possa essere raggiunto sulla base della fissazione per iscritto di determinati punti della decisione o, anche, sulla base di un progetto del lodo, da presentare poi alla riunione plenaria, per la discussione e decisione.
  • Corte di Appello di Firenze, 19 luglio 2022, n. 1503 (qui il testo)
    In tema di arbitrato, il primo periodo dell’art. 819-ter, co. 1, cod. proc. civ., nel prevedere che la competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice ordinario, implica, in riferimento all’ipotesi in cui sia stata proposta una pluralità di domande, che la sussistenza della competenza arbitrale sia verificata con specifico riguardo a ciascuna di esse, non potendosi devolvere agli arbitri (o al giudice ordinario) l’intera controversia in virtù del mero vincolo di connessione.
  • Corte di Appello di Ancona, 20 luglio 2022, n. 965 (qui il testo)
    In tema di arbitrato la sussistenza del motivo di impugnazione per nullità del lodo di cui al combinato disposto degli artt. 829, co. 1, n. 5 e 823, co. 2, n.5 cod. proc. civ. è ravvisabile solo nel caso in cui la motivazione manchi del tutto o sia al suo interno talmente carente da non consentire la comprensione e la individuazione della ratio decidendi. Qualora, al contrario, tale ratio sia in qualche modo rintracciabile, l’obbligo legale di motivazione del lodo arbitrale è da ritenersi adempiuto.
  • Corte di Appello di Napoli, 22 luglio 2022, n. 3438 (qui il testo)
    La clausola contrattuale contenuta in un contratto associativo non devolve alla competenza arbitrale le controversie insorte tra associato e associazione relative a una responsabilità extracontrattuale di quest’ultima.
  • Corte di Appello di Milano, 25 luglio 2022, n. 2609 (qui il testo)
    Il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e la sottoscrizione indiscriminata delle stesse, sia pure apposta sotto la loro elencazione secondo il numero d’ordine, non determina la validità ed efficacia, ai sensi dell’art. 1341, co. 2, cod. civ., di quelle onerose, non potendosi ritenere che in tal caso sia garantita l’attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole compresa fra quelle richiamate.
  • Corte di Appello di Messina, 3 agosto 2022, n. 522 (qui il testo)
    Nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale, che è giudizio a critica limitata, proponibile entro i limiti stabiliti dall’art. 829 cod. proc. civ., trova applicazione la regola della specificità della formulazione dei motivi, in considerazione della natura rescindente di tale giudizio e del fatto che solo il rispetto di detta regola può consentire al giudice ed alla parte convenuta, di verificare se le contestazioni formulate corrispondano esattamente ai casi di impugnabilità stabiliti dall’art. 829 cod. proc. civ.
  • Corte di Appello di Milano, 5 agosto 2022, n. 2704 (qui il testo)
    Affinché sussista l’obbligo della specifica approvazione per iscritto della clausola compromissoria per arbitrato rituale ai sensi dell’art. 1341, co. 2, cod. civ. occorre che la clausola sia inserita all’interno delle condizioni generali di contratto, per esse intendendosi quelle fissate per servire ad una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (perché confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all’indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie).
    L’art. 1341, co. 2, cod. civ. non è applicabile in caso di arbitrato internazionale, in quanto derogato in favore dell’applicazione dell’art. 2 della Convenzione di New York che, ai fini della validità della clausola compromissoria, non richiede la specifica approvazione, ma la semplice forma scritta.
  • Corte di Appello di Roma, 10 agosto 2022, n. 5327
    La mancata proposizione di un ricorso per annullamento del lodo straniero di fronte ai giudici dello Stato di origine (nel caso di specie, per pretesa violazione del principio del contraddittorio) comporta un’implicita rinuncia alla possibilità di sollevare poi tale motivo in sede di opposizione al riconoscimento del lodo.
    I motivi (tassativi) di opposizione al riconoscimento del lodo straniero devono essere interpretati restrittivamente, costituendo regola pacifica in dottrina e giurisprudenza quella della doverosità del riconoscimento.
    In particolar modo la Convenzione di New York e l’art. 840 cod. proc. civ. mirano a sanzionare l’eventuale violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa quando tale violazione abbia leso il soggetto che si oppone al riconoscimento del lodo, e la violazione deve attuarsi tramite circostanze che abbiano concretamente danneggiato la parte che si oppone al riconoscimento, avendo reso la difesa di questa radicalmente impossibile, e non quando, invece, vi sia stata una mera difficoltà dell’esercizio dei propri diritti di difesa.
  • Corte di Appello di Milano, 12 agosto 2022, n. 2730 (qui il testo)
    Poiché l’arbitrato irrituale si configura come uno strumento negoziale di risoluzione delle controversie, imperniato sull’affidamento a terzi del compito di ricercare una composizione amichevole della controversia, il relativo lodo è impugnabile esclusivamente per vizi della volontà (dolo, violenza o errore) o per incapacità delle parti o degli arbitri e, quindi, senza poter dedurre gli errores in iudicando ovvero la (lamentata) erronea interpretazione del contratto oggetto dell’arbitrato.
  • Corte di Appello di Palermo, 17 agosto 2022, n. 1405 (qui il testo)
    Nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale, che è giudizio a critica limitata, proponibile entro i limiti stabiliti dall’art. 829 cod. proc. civ., trova applicazione la regola della specificità della formulazione dei motivi, in considerazione della natura rescindente di tale giudizio e del fatto che solo il rispetto di detta regola può consentire al giudice ed alla parte convenuta, di verificare se le contestazioni formulate corrispondano esattamente ai casi di impugnabilità stabiliti dall’art. 829 cod. proc. civ.
  • Corte di Appello di Torino, 24 agosto 2022, n. 926 (qui il testo)
    L’art. 808-ter cod. proc. civ. stabilisce che le parti, con disposizione espressa per iscritto, possono devolvere la controversia ad arbitri, affinché sia definita mediante determinazione contrattuale.
  • Corte di Appello di Milano, 26 agosto 2022, n. 2769 (qui il testo)
    In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all’art. 829, n. 5, cod. proc. civ., in relazione all’art. 823, n. 3, stesso codice, è ravvisabile soltanto nell’ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l’individuazione della ratio della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione.
    L’art. 829, n. 11, cod. proc. civ. prevede la nullità del lodo non per ogni caso di mera contraddittorietà tra i vari punti della motivazione o di insufficienza della stessa, ma soltanto quando sussista contraddizione tra le varie statuizioni del dispositivo, oppure una contraddizione tra motivazione e dispositivo che si traduca nell’impossibilità di comprendere la ratio decidendi della decisione, equivalente ad una sostanziale carenza assoluta di motivazione.
  • Corte di Appello di Perugia, 29 agosto 2022, n. 441 (qui il testo)
    L’autoliquidazione del compenso arbitrale ha valore di semplice proposta contrattuale.
  • Corte di Appello di Salerno, 29 agosto 2022, n. 1098 (qui il testo)
    L’unico strumento processuale per contestare la pronuncia con la quale il Tribunale abbia declinato la propria potestas iudicandi, senza, dunque, dirimere la controversia insorta tra le parti, è costituito dal regolamento necessario di competenza, da proporsi ai sensi dell’art. 47 cod. proc. civ. dinnanzi alla Corte di Cassazione, e non dall’ordinario mezzo di impugnazione dell’appello, esperibile, a norma dell’art. 43, co. 1, cod. proc. civ., nella diversa ipotesi in cui la decisione di primo grado abbia riguardato non soltanto la competenza del giudice adito, ma anche il merito della causa.
  • Corte di Appello di Bari, 30 agosto 2022, n. 1269 (qui il testo)
    Quella di arbitrato è un’eccezione in senso proprio, come tale necessitante, per la sua tempestiva formulazione, di essere sollevata con l’atto introduttivo, e nel caso di eccezione sollevata dal convenuto, con la comparsa di costituzione e risposta del primo grado di giudizio, depositata nel rispetto del termine previsto dall’art. 166 cod. proc. civ.
  • Corte di Appello di Milano, 6 settembre 2022, n. 2837 (qui il testo)
    La sanzione di nullità prevista dall’art. 829, n. 11, cod. proc. civ., per il lodo contenente disposizioni contraddittorie, non corrisponde affatto a quella dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., n. 5, ma è intesa da dottrina e giurisprudenza nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo; ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
  • Corte di Appello di Cagliari, sez. Sassari, 9 settembre 2022, n. 269
    Il dies a quo da cui decorre il termine di un anno, previsto dall’art. 828, co. 2, cod. proc. civ., per l’impugnativa del lodo arbitrale coincide con la data di sottoscrizione da parte degli arbitri, atteso che è da tale data che il lodo produce gli stessi effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria, mentre non decorre dalla eventualmente successiva comunicazione del lodo alle parti né dal suo deposito nella cancelleria del tribunale ex art. 825 cod. proc. civ.
  • Corte di Appello di Napoli, 9 settembre 2022, n. 3718 (qui il testo)
    La ricostruzione della portata della clausola sulla base della volontà dei compromettenti, anziché limitata al senso letterale della parole, in applicazione dei criteri di cui all’art. 1362 cod. civ., opera con riferimento all’individuazione nella clausola arbitrale di fattispecie astratte o definizioni giuridiche generiche, ossia tutte le volte in cui l’individuazione della portata della clausola presupponga necessariamente un’interpretazione del suo ambito applicativo.
  • Corte di Appello dell’Aquila, 16 settembre 2022, n. 1231 (qui il testo)
    Il termine per l’impugnazione del lodo per nullità inizia a decorrere dalla data dell’ultima sottoscrizione ed è irrilevante la data della sua comunicazione.
  • Corte di Appello di Napoli, 16 settembre 2022, n. 3812 (qui il testo)
    La proposizione di un gravame basato su motivi manifestamente infondati o su ragioni espresse attraverso motivi inammissibili (nel caso di specie, impugnazione di lodo rituale consistente nella mera contestazione della decisione di merito, nell’assenza di qualsiasi riferimento ai motivi di impugnazione di cui all’art. 829 cod. proc. civ.) pone in evidenza il mancato impiego della doverosa diligenza ed accuratezza nel proporre il gravame stesso e dunque integra un’ipotesi di responsabilità ex art. 96 cod. proc. civ.
  • Corte di Appello di Firenze, 19 settembre 2022, n. 2028
    La competenza si radica in base alla prospettazione della parte, pertanto ove la parte attrice riconduca la pretesa azionata a un rapporto contrattuale che include una clausola compromissoria, competenti a decidere della relativa controversia sono gli arbitri.
  • Corte di Appello di Milano, 20 settembre 2022, n. 2925 (qui il testo)
    Anche per il caso di impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, il sindacato del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale non può estendersi ad un riesame dei fatti di causa, dovendo essere, piuttosto, diretto a verificare gli eventuali errori commessi dagli arbitri nell’interpretazione e nell’applicazioni delle regole di diritto rilevanti nel caso sottoposto al loro esame. Rientra in tale sindacato ammesso lo scrutinio delle valutazioni in diritto compiute dal Tribunale arbitrale in contrasto con principi che, affermati dalla Suprema Corte di Cassazione nel pieno svolgimento della propria funzione nomofilattica, concorrono a formare il diritto vivente.
  • Corte di Appello di Perugia, 20 settembre 2022, n. 471 (qui il testo)
    La clausola compromissoria che devolva agli arbitri le questioni relative all’adempimento del contratto, nella specie in particolare al pagamento dei compensi asseritamente non versati, devolve automaticamente agli stessi anche ogni valutazione sull’ineludibile presupposto della domanda di adempimento, ossia la validità del contratto, rilevabile in ogni caso d’ufficio anche nel giudizio arbitrale.
  • Corte di Appello di Cagliari, sez. Sassari, 20 settembre 2022, n. 291 (qui il testo)
    Il dies a quo da cui decorre il termine di un anno, previsto dall’art. 828, co. 2, cod. proc. civ., per l’impugnativa del lodo arbitrale coincide con la data di sottoscrizione da parte degli arbitri atteso che è da tale data che il lodo produce gli stessi effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria.
  • Corte di Appello di Palermo, 21 settembre 2022, n. 1576
    La clausola compromissoria deve essere specificamente approvata per iscritto, ai sensi dell’art. 1341, co. 2, cod. civ., anche in caso di contratti stipulati dalla pubblica amministrazione per le clausole da questa unilateralmente predisposte.
  • Corte di Appello di Roma, 21 settembre 2022, n. 5792 (qui il testo)
    Affinché trovi applicazione l’art. 1341 cod. civ., che impone la doppia sottoscrizione della clausola compromissoria, non è sufficiente che le clausole contrattuali siano state unilateralmente predisposte da uno dei contraenti.
  • Corte di Appello di Torino, 28 settembre 2022, n. 1017 (qui il testo)
    La pronuncia di un lodo rituale ove sia stato dalle parti previsto un arbitrato irrituale comporta la nullità del lodo stesso in quanto pronunciato fuori dei limiti del compromesso (art. 829, co. 1, n. 4 cod. proc. civ.), che non consentiva agli arbitri di emettere un lodo rituale. Attesa la ragione della nullità accertata, non è ammesso giudizio rescissorio.
  • Corte di Appello di Catania, 28 settembre 2022, n. 1841 (qui il testo)
    Il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in conseguenza di una clausola compromissoria per arbitrato estero, non è rilevabile d’ufficio, stante l’imprescindibile carattere volontario dell’arbitrato in forza del quale le parti, pur in presenza di una clausola compromissoria, possono sempre concordemente optare per una decisione da parte del giudice ordinario, anche tacitamente, mediante l’introduzione del giudizio in via ordinaria alla quale faccia riscontro la mancata proposizione dell’eccezione di compromesso, né, in caso di contumacia del convenuto, risulta applicabile l’art. 11 l. 31 maggio 1995 n. 218, che non contempla espressamente l’ipotesi in cui alla base del difetto di giurisdizione vi sia una convenzione di arbitrato estero.
  • Corte di Appello di Ancona, 29 settembre 2022, n. 1217 (qui il testo)
    La denuncia di vizi fondati sulla violazione di norme processuali non va vista in funzione autoreferenziale di tutela dell’interesse all’astratta regolarità dell’attività procedimentale, ma garantisce, solo, l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte per effetto della violazione denunciata. In particolare, il lodo che decida su di una questione di puro diritto, rilevata d’ufficio, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l’apertura della discussione (cd. terza via), non è in sé nullo, in quanto da tale omissione può solo derivare un vizio di error in iudicando, ovvero di error in iudicando de iure procedendi, la cui denuncia consente l’annullamento del lodo solo se tale errore sia in concreto consumato. Qualora, invece, si tratti di questioni di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, la parte soccombente può dolersi della decisione sostenendo che la violazione del dovere di indicazione ha vulnerato la facoltà di chiedere prove o, in ipotesi, di ottenere una eventuale rimessione in termini.
  • Corte di Appello di Torino, 3 ottobre 2022, n. 1035 (qui il testo)
    Agli effetti dell’individuazione del mezzo con cui il lodo va impugnato, ciò che conta è la natura dell’atto in concreto posto in essere dagli arbitri, più che la natura dell’arbitrato come previsto dalle parti; pertanto, se sia stato pronunciato un lodo rituale nonostante le parti avessero previsto un arbitrato irrituale, ne consegue che quel lodo è impugnabile esclusivamente ai sensi degli artt. 827 ss. cod. proc. civ.
    Il principio di autonomia della clausola compromissoria che è stato affermato nelle ipotesi di nullità del contratto a cui la clausola accede, per affermarne la sopravvivenza, non può essere applicato alla diversa fattispecie in cui l’eliminazione della clausola è conseguenza dell’eliminazione del contratto per opera delle parti che, nel ridisciplinare integralmente i loro rapporti, non prevedono nuovamente la deroga alla competenza del giudice ordinario.
  • Corte di Appello di Campobasso, 5 ottobre 2022, n. 241 (qui il testo)
    Il lodo irrituale non è soggetto al regime di impugnazione previsto per quello rituale dagli artt. 827 ss. cod. proc. civ., bensì alle impugnative negoziali, con riferimento sia alla validità dell’accordo compromissorio, sia all’attività degli arbitri, da proporre con l’osservanza delle norme ordinarie sulla competenza e del doppio grado di giurisdizione.
  • Corte di Appello di Torino, 6 ottobre 2022, n. 1046 (qui il testo)
    Le invalidità del negozio sostanziale cui la convenzione accede non si estendono alla clausola compromissoria, la quale non costituisce un elemento accessorio del contratto nel quale è inserita, ma ha propria individualità ed autonomia, nettamente distinta da quella del contratto cui, appunto, accede, sicché ad essa non si estendono le eventuali cause di invalidità del negozio sostanziale e la clausola compromissoria rimane valida ed efficace.
  • Corte di Appello di Firenze, 7 ottobre 2022, n. 2207
    Lascia propendere per la natura irrituale dell’arbitrato il fatto che le parti abbiano demandato agli arbitri il compito di assumere la decisione senza formalità di procedura. Il richiamo, infatti, è univocamente riferito al fatto che gli arbitri non sarebbero stati soggetti al rispetto delle norme del codice di procedura civile, elemento tipico dell’arbitrato irrituale.
  • Corte di Appello di Messina, 7 ottobre 2022, n. 636 (qui il testo)
    La sanzione di nullità prevista per il lodo contenente disposizioni contraddittorie prevista dall’art. 829, co. 1, n. 11 cod. proc. civ. deve essere intesa nel senso che siffatta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti , non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza , quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
  • Corte di Appello di Torino, 12 ottobre 2022, n. 1080 (qui il testo)
    L’ordine pubblico cui fa riferimento l’art. 829, co. 3 cod. proc. civ. coincide con le norme e i principi fondamentali dell’ordinamento.
    Il requisito della contrarietà all’ordine pubblico deve essere riscontrato con riferimento alla parte dispositiva, nella quale si compendia il decisum della pronuncia arbitrale e, anche se, a tal fine, è consentito prendere in esame il contenuto del lodo, ciò non può mai tradursi in un controllo sulla motivazione, il quale darebbe corso a un riesame nel merito.
  • Corte di Appello di Roma, 18 ottobre 2022, n. 6480 (qui il testo)
    La sanzione di nullità prevista dall’art. 829, co. 1, n. 11 cod. proc. civ. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie deve esser intesa nel senso che siffatta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
  • Corte di Appello di Bari, 19 ottobre 2022, n. 1537 (qui il testo)
    Non può essere contestata a mezzo della impugnazione per nullità del lodo arbitrale la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale, in quanto tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri.
  • Corte di Appello di Milano, 24 ottobre 2022, n. 3333 (qui il testo)
    L’art. 36 d.lgs. 5/2003 prevede che le controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari debbano essere decise secondo diritto e con lodo impugnabile, anche nel caso in cui sia prevista una clausola che autorizzi a decidere secondo equità e con lodo non impugnabile. Pertanto, ove la clausola compromissoria statutaria preveda un arbitrato irrituale, questo si converte ex art. 1418 cod. civ. in arbitrato rituale.
  • Corte di Appello di Perugia, 25 ottobre 2022, n. 557 (qui il testo)
    Non è ammissibile l’appello avverso la decisione del tribunale declinatoria della propria competenza a favore degli arbitri rituali, poiché l’attività di questi ultimi ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché la relativa questione può essere fatta valere solo con regolamento di competenza.
  • Corte di Appello di Perugia, 25 ottobre 2022, n. 559 (qui il testo)
    In tema di arbitrato, la contraddittorietà cui fa riferimento l’art. 829, co. 1, n. 11 cod. proc. civ. non corrisponde a quella di cui all’art. 360, co 1, n. 5 cod. proc. civ., nel testo anteriore a quello vigente, ma va intesa nel senso che il contrasto deve emergere fra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddizione interna tra le diverse parti della motivazione non rileva come vizio in quanto tale, ma solo allorché impedisca la ricostruzione dell’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
  • Corte di Appello di Perugia, 26 ottobre 2022, n. 562 (qui il testo)
    La doppia sottoscrizione in presenza di clausole di cui all’art. 1341 cod. civ. (inclusa la clausola compromissoria) è richiesta allorché il contratto richieda la forma scritta per la sua validità, perché con la prima, l’aderente manifesta la volontà di accettare il contenuto delle condizioni generali di contratto non onerose, con la seconda, da apporsi in modo specifico, approva il contenuto di quelle vessatorie. La doppia sottoscrizione diventa, invece, ultronea allorché il contratto in quanto tale non richieda ad substantiam la sottoscrizione, e questa sia stata apposta proprio e specificamente con riguardo alla clausola che abbia natura vessatoria, che per ciò solo assume la forma scritta.
  • Corte di Appello di Firenze, 4 novembre 2022, n. 2425 (qui il testo)
    L’art. 808-quater cod. proc. civ. enuncia un principio generale secondo cui nel dubbio interpretativo, la convenzione d’arbitrato va interpretata estensivamente, ovvero nel senso che la competenza degli arbitri deve intendersi estesa a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce.
  • Corte di Appello di Milano, 4 novembre 2022, n. 3466 (qui il testo)
    Si applica anche all’impugnazione di lodi arbitrali il principio enunciato dalla Corte di Cassazione con riferimento al procedimento avanti il Giudice statuale, secondo il quale alla regola per cui la notificazione della sentenza non ammette equipollenti si fa eccezione quando la parte abbia non solo acquisito conoscenza legale – e non di mero fatto – dell’atto notificato, ma l’abbia acquisita con un atto non ad altro destinato, che a provocarne l’impugnazione, ovvero ad impugnarla.
  • Corte di Appello di Perugia, 4 novembre 2022, n. 540 (qui il testo)
    La circostanza che il soggetto cui le parti hanno demandato la nomina degli arbitri non sia reperibile all’indirizzo indicato nella clausola compromissoria non ha conseguenze sulla validità della stessa.
  • Corte di Appello di Roma, 4 novembre 2022, n. 6968 (qui il testo)
    Nell’impugnativa del lodo arbitrale per nullità, ai sensi degli artt. 828 ss. cod. proc. civ., la Corte di appello non può rilevare d’ufficio motivi non dedotti con l’atto di impugnazione – salvo la nullità del compromesso e della clausola compromissoria – trattandosi di un gravame rigorosamente limitato e vincolato, nell’effetto devolutivo, al giudice che ne è investito, sia in astratto, dalla tipicità dei vizi deducibili, sia in concreto, da quelli espressamente e specificamente dedotti.
  • Corte di Appello di Bari, 7 novembre 2022, n. 1595 (qui il testo)
    L’impugnazione per nullità del lodo arbitrale non costituisce un normale giudizio di appello visto che, in tale contesto processuale, la Corte d’appello non è chiamata a confermare o riformare la decisione di primo grado resa da un giudice ordinario (che nella specie non esiste), ma ha, anzitutto, il compito di verificare se la decisione resa da un organo diverso da quello statale, cui le parti hanno affidato la risoluzione della lite tra loro insorta, sia invalida per uno dei motivi tassativamente indicati dalla legge.
  • Corte di Appello di Roma, 7 novembre 2022, n. 7007 (qui il testo)
    L’art. 814 cod. proc. civ. configura un meccanismo contrattuale di determinazione del compenso spettante agli arbitri, scandito dall’autoliquidazione, effettuata dagli stessi arbitri, avente valore di proposta contrattuale che, per vincolare le parti del giudizio, deve da queste essere accettata e che non è revocabile liberamente dai proponenti, ma rimane ferma sinché, in difetto di accettazione, ad essa succeda la determinazione giudiziale su richiesta degli stessi arbitri, onde acquisire un titolo (non contrattuale ma) giurisdizionale e quindi imperativo ed esecutivo. Ne deriva che, quando non abbia accettato la proposta di liquidazione, la parte non è vincolata al pagamento del compenso per gli arbitri e per il funzionamento del collegio arbitrale, e non ha, quindi, interesse a ricorrere avverso il capo del lodo arbitrale relativo alla liquidazione delle spese legali e degli onorari del giudizio nonché alla liquidazione degli onorari degli arbitri, del compenso al segretario e delle spese di funzionamento del collegio.
  • Corte di Appello di Milano, 8 novembre 2022, n. 3492 (qui il testo)
    Possono essere deferite ad arbitri le controversie in materia di aggiornamento del canone di locazione di un immobile destinato ad uso diverso da quello abitativo, atteso, da un lato, che l’art. 54 l. 392/1978, che poneva un divieto di compromettibilità in arbitri di tali controversie, deve ritenersi abrogato ad opera dell’art. 14, co. 4, l. 431/1998 anche con riferimento alle locazioni non abitative; e considerato, dall’altro lato, che il carattere inderogabile della disciplina dettata in tema di aggiornamento del canone degli artt. 32 e 79 l. 392/1978, sebbene funzionale ad evitare un’elusione preventiva dei diritti del conduttore, non determina l’indisponibilità degli stessi una volta che siano sorti e possano essere fatti valere, sicché le relative controversie non soggiaciono al divieto di compromettibilità previsto dall’art. 806 cod. proc. civ.
  • Corte di Appello di Salerno, 9 novembre 2022, n. 1474 (qui il testo)
    La contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
  • Corte di Appello di Messina, 14 novembre 2022, n. 723 (qui il testo)
    La sanzione di nullità prevista per il lodo contenente disposizioni contraddittorie prevista dall’art. 829, co. 1, n. 11 cod. proc. civ. deve essere intesa nel senso che siffatta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
  • Corte di Appello di Roma, 14 novembre 2022, n. 7227 (qui il testo)
    Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte, sicché l’accertamento in fatto compiuto dagli arbitri, qual è quello concernente l’interpretazione del contratto oggetto del contendere, non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, salvo che la motivazione sul punto sia completamente mancate od assolutamente carente.
  • Corte di Appello di Roma, 15 novembre 2022, n. 7245 (qui il testo)
    Il legislatore del 2006, nell’invertire il rapporto tra regola ed eccezione per l’impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, ha voluto rafforzare la stabilità del lodo estendendo all’arbitrato interno una regola prevista in campo transnazionale, ove l’ordine pubblico è da sempre identificato con le norme e i principi fondamentali dell’ordinamento.
  • Corte di Appello di Salerno, 15 novembre 2022, n. 1502 (qui il testo)
    In tema di interpretazione del patto compromissorio il dubbio sull’effettiva volontà dei contraenti va risolto nel senso della ritualità dell’arbitrato tenuto conto della natura eccezionale della deroga alla norma per cui il lodo ha efficacia di sentenza giudiziaria.
  • Corte di Appello di Milano, 16 novembre 2022, n. 3622 (qui il testo)
    L’ambito di cognizione del giudice dell’impugnazione, nel caso in cui sia dedotto il vizio di contraddittorietà delle disposizioni previsto dall’art. 829 n. 11 cod. proc. civ., concerne il contrasto tra le diverse parti del dispositivo del lodo, che per la loro inconciliabilità rendano impossibile l’esecuzione del lodo medesimo, nonché, accedendo all’interpretazione più estensiva, la contraddittorietà tra motivazione e dispositivo del lodo o tra diverse parti della motivazione, esclusivamente quando la contraddittorietà si risolva nell’assoluta impossibilità di ricostruire la ratio decidendi, con conseguente sostanziale assenza di motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
  • Corte di Appello di Catania, 17 novembre 2022, n. 2159 (qui il testo)
    In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all’art. 829 n. 5 cod. proc. civ., in relazione all’art. 823 n. 3 stesso codice, è ravvisabile soltanto nell’ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l’individuazione della ratio della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione.
  • Corte di Appello di Milano, 21 novembre 2022, n. 3661 (qui il testo)
    Il diritto di recesso, regolando aspetti meramente patrimoniali, rappresenta un diritto disponibile ed è pertanto materia arbitrabile.
    Il concetto di ordine pubblico richiamato dall’art. 829, co. 3, cod. proc. civ. non può essere confuso con l’interesse collettivo o pubblico, dovendosi esso ricondurre ad un insieme selettivo e circoscritto di principi essenziali – assai più ristretto di quello assegnato in altri ambiti dell’ordinamento – cosicché non può ritenersi integrato da mere violazioni di norme imperative, censurabili solo entro i limiti sanciti dal primo periodo della disposizione (vale a dire per espressa pattuizione delle parti o previsione di legge).
  • Corte di Appello di Milano, 22 novembre 2022, n. 3665
    L’art. 829, co. 2, n. 11 cod. proc. civ. prevede la nullità del lodo non per ogni caso di mera contraddittorietà tra i vari punti della motivazione o di insufficienza della stessa, ma soltanto quando sussista contraddizione tra le varie statuizioni del dispositivo, oppure una contraddizione tra motivazione e dispositivo che si traduca nell’impossibilità di comprendere la ratio decidendi della decisione, equivalente ad una sostanziale carenza assoluta di motivazione.
  • Corte di Appello di Firenze, 23 novembre 2022, n. 2636 (qui il testo)
    Le controversie in materia societaria possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell’interesse collettivo dei soci o dei terzi. A tal fine, peraltro, l’area della indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell’ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, quali le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio.
  • Corte di Appello di Napoli, 25 novembre 202,2 n. 4986 (qui il testo)
    Poiché nell’arbitrato irrituale le parti intendono affidare all’arbitro la soluzione di una controversia attraverso uno strumento strettamente negoziale – mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibili alla loro volontà – impegnandosi considerare la decisione degli arbitri come espressione di tale personale volontà, non è ammissibile l’impugnazione per nullità di un lodo, ancorché il provvedimento sia stato depositato e reso esecutivo ai sensi dell’art. 825 cod. proc. civ., mentre è legittimamente esperibile la sola azione per (eventuali) vizi del negozio, da proporre con l’osservanza delle norme ordinarie sulla competenza e del doppio grado di giurisdizione.
  • Corte di Appello di Roma, 25 novembre 2022, n. 7543 (qui il testo)
    Deve essere dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione proposta avanti la Corte d’appello di un lodo irrituale.
  • Corte di Appello di Messina, 28 novembre 2022, n. 773 (qui il testo)
    La mancata impugnazione della declinatoria di competenza del giudice ordinario ed il conseguente giudicato formatosi sulla competenza degli arbitri preclude ogni discussione non solo sull’atto che ne sta alla base (la clausola compromissoria), ma anche sulla pronuncia arbitrale che ne costituisce lo sviluppo, ove non impugnata per ragioni ulteriori e diverse da quelle riguardanti la competenza.
  • Corte di Appello di Cagliari, 13 dicembre 2022, n. 511 (qui il testo)
    Nel giudizio di impugnazione del lodo, ove le parti litiganti abbiano concordato sulla natura rituale dell’arbitrato e sull’applicazione ad esso (quali parametri di valutazione dell’iter procedimentale finalizzato all’adozione dell’atto di autonomia negoziale che corrisponde alla decisione degli arbitri) delle regole processuali civili vigenti, vanno – conseguentemente – applicati anche i principi giurisprudenziali in tema di regolamento delle spese processuali. Pertanto, è immune da censure la decisione degli arbitri di identificare la parte soccombente e di compensare le spese di lite, atteso che gli stessi sono stati muniti di un potere discrezionale sindacabile solo se fondato su ragioni palesemente illogiche o inconsistenti e purché non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
  • Corte di Appello di Bari, 13 dicembre 2022, n. 1776 (qui il testo)
    Costituendo l’arbitrato irrituale un istituto atipico, derogatorio dell’istituto tipico regolato dalla legge, e in quanto tale sfornito delle garanzie all’uopo previste dal legislatore, in mancanza di una volontà derogatoria chiaramente desumibile dal compromesso o dalla clausola compromissoria, il deferimento ad arbitri della soluzione di determinate controversie costituisce espressione della volontà delle parti di fare riferimento all’istituto tipico dell’arbitrato, così come regolato dal codice di rito.
  • Corte di Appello di Bari, 16 dicembre 2022, n. 1798 (qui il testo)
    Il diritto dell’arbitro di ricevere il pagamento dell’onorario sorge per il fatto di avere effettivamente espletato l’incarico conferitogli, nell’ambito del rapporto di mandato intercorrente tra le parti e gli arbitri, e prescinde dalla validità ed efficacia del lodo.
  • Corte di Appello di Venezia, 20 dicembre 2022, n. 2748 (qui il testo)
    In presenza di clausola compromissoria successiva alla regolamentazione introdotta dal d.lgs. 40/2006, il silenzio delle parti circa l’impugnativa per violazione di regole di diritto relative al merito della controversia porta a escluderne la possibilità, non risultando una espressa previsione in tal senso delle parti o della legge.
  • Corte di Appello di Bari, 21 dicembre 2022, n. 1844 (qui il testo)
    Ai fini della vincolatività del regolamento condominiale contrattuale e della clausola compromissoria ivi contenuta non è necessaria la trascrizione dello stesso, purché sia stato richiamato nell’atto di acquisto, in quanto deve ritenersi conosciuto o accettato in base al richiamo o alla menzione di esso nel contratto.
  • Corte di Appello di Venezia, 22 dicembre 2022, n. 2791 (qui il testo)
    Non può essere estesa al contratto di affitto di azienda la disciplina di cui alla l. 392/78, sì che la sua mancata applicazione non costituisce violazione delle norme di ordine pubblico denunciabile in sede di impugnazione del lodo arbitrale.
  • Corte di Appello di Milano, 23 dicembre 2022, n. 4057 (qui il testo)
    In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all’art. 829 n. 5 cod. proc. civ., in relazione all’art. 823 n. 3 stesso codice, è ravvisabile soltanto nell’ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l’individuazione della ratio della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione.
  • Corte di Appello di Torino, 29 dicembre 2022, n. 1353 (qui il testo)
    In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all’art. 829 n. 5 cod. proc. civ., in relazione all’art. 823 n. 3 stesso codice, è ravvisabile soltanto nell’ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l’individuazione della ratio della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione.

Tribunali

  • Tribunale di Torino, 3 gennaio 2022, n. 19 (qui il testo)
    L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti “inaudita altera parte”), ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.
  • Tribunale di Foggia, 4 gennaio 2022 n. 2 (qui il testo)
    L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti “inaudita altera parte”), ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.
  • Tribunale di Vicenza, 4 gennaio 2022, n. 9
    L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti “inaudita altera parte”), ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.
  • Tribunale di Aosta, 10 gennaio 2022, n. 6 (qui il testo)
    L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti “inaudita altera parte”), ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.
  • Tribunale di Torino, 10 gennaio 2022, n. 55 (qui il testo)
    In presenza di clausola compromissoria statutaria che devolva agli arbitri le controversie relative all’interpretazione statutaria, spetta alla cognizione del Giudice statuale la controversia relativa alla liquidazione della quota del socio receduto [per incuriam rispetto all’art. 808-quater cod. proc. civ. e alla relativa giurisprudenza].
  • Tribunale di Bologna, 13 gennaio 2022, n. 62 (qui il testo)
    Ove una clausola compromissoria sia stata espunta dallo statuto sociale prima della proposizione della domanda giudiziale, deve essere affermata la competenza del giudice ordinario in ordine alle controversie che – in base alla suddetta clausola – sarebbero state devolute alla cognizione degli arbitri.
  • Tribunale di Crotone, 13 gennaio 2022, n. 27 (qui il testo)
    L’eccezione di compromesso ha carattere processuale ed integra una questione di competenza che non ha natura inderogabile, così da giustificarne il rilievo d’ufficio ex art. 38, co. 3, cod. proc. civ., atteso che essa si fonda unicamente sulla volontà delle parti, le quali sono libere di scegliere se affidare o meno la controversia agli arbitri. Ne consegue che tale eccezione deve essere formulata dalla parte interessata, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata.
  • Tribunale di Bari, 14 gennaio 2022, n. 174 (qui il testo)
    Il lodo arbitrale di accertamento, che non reca alcun capo condannatorio, non costituisce idoneo titolo a fondamento dell’esecuzione forzata, né tale idoneità può derivare dalla circostanza che il lodo sia stato munito di exequatur ex art. 825 cod. proc. civ.
  • Tribunale dell’Aquila, 18 gennaio 2022, n. 6 (qui il testo)
    L’eccezione di compromesso, oltre a essere qualificata dalla giurisprudenza prevalente quale eccezione di rito, viene dalla stessa equiparata a quella d’incompetenza, della quale segue il regime giuridico. Essa pertanto deve essere sollevata nella comparsa di risposta tempestivamente depositati, ai sensi degli artt. 166 e 167 cod. proc. civ.
  • Tribunale di Milano, 18 gennaio 2022, n. 257 (qui il testo)
    Le controversie relative alla nullità di delibere di approvazione dei bilanci sociali per illiceità dell’oggetto, avendo ad oggetto diritti non disponibili, non sono compromettibili in arbitri.
  • Tribunale di Roma, 24 gennaio 2022, n. 1031 (qui il testo)
    Non osta all’operatività della clausola compromissoria la circostanza che la parte che la invoca abbia intrapreso numerosi giudizi in violazione della clausola stessa.
  • Tribunale dell’Aquila, ord. 27 gennaio 2022 (qui il testo)
    La sospensione di delibere assembleari ex art. 2378 cod. civ. non può essere richiesta prima dell’impugnazione delle stesse. Conseguentemente, se la competenza a conoscere delle impugnazioni è attribuita a un Tribunale arbitrale, dovrà essere previamente adito questo.
  • Tribunale di Parma, 27 gennaio 2022, n. 129 (qui il testo)
    La clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi causa petendi nel contratto medesimo, con esclusione di quelle che hanno, in esso, unicamente un presupposto storico, come nel caso di specie in cui, pur in presenza della clausola compromissoria contenuta in un contratto di appalto, gli attori hanno proposto azione di responsabilità extracontrattuale, ex art. 1669 cod. civ., deducendo gravi difetti dell’immobile da loro acquistato.
  • Tribunale di Genova, 31 gennaio 2022, n. 217 (qui il testo)
    La clausola compromissoria contenuta in un determinato contratto non comporta il deferimento agli arbitri di controversie relative ad altri contratti, ancorché collegati a quello contenente la predetta clausola.
  • Tribunale di Novara, 31 gennaio 2022, n. 49 (qui il testo)
    La compresenza, nel medesimo contratto, di una clausola compromissoria e di una clausola sul foro non determina la prevalenza della competenza del giudice ordinario, né tanto meno l’esclusione di quella dell’arbitro. Le due disposizioni vanno pertanto interpretate in maniera armonica, riconoscendo la giurisdizione statuale limitatamente agli ambiti sottratti alla giurisdizione arbitrale.
  • Tribunale di Tivoli, 1 febbraio 2022, n. 144 (qui il testo)
    In presenza di clausola compromissoria statutaria, rientra nella competenza arbitrale la controversia avente ad oggetto un contratto di cessione di quote [per incuriam rispetto a Cass., Sez. II Civ., 31 marzo 2014, n. 7501 e Cass., Sez. I Civ., 25 giugno 2008, n. 17328].
  • Tribunale di Ancona, 2 febbraio 2022, n. 158 (qui il testo)
    La clausola compromissoria statutaria, che concerna solo controversie tra soci o tra soci e società, non si applica alle controversie tra società e amministratori.
  • Tribunale di Ancona, 2 febbraio 2022, n. 169 (qui il testo)
    La clausola compromissoria unilaterale, che consente a un solo contraente di decidere se rivolgersi agli arbitri o al Giudice statuale, è valida.
  • Tribunale di Bologna, 2 febbraio 2022, n. 240 (qui il testo)
    In materia societaria, la nomina del Tribunale arbitrale può essere demandata dalle parti a un’Autorità giudiziaria non competente per territorio [per incuriam rispetto a Cass., Sez. I Civ., 12 novembre 1992, n. 12188; ma il punto è controverso in dottrina].
  • Tribunale di Ancona, 7 febbraio 2022, n. 183 (qui il testo)
    La clausola compromissoria statutaria, ai sensi dell’art. 34, co. 4, d.lgs. 5/2003, può attribuire alla competenza degli arbitri le controversie promosse nei confronti degli amministratori, ma nel silenzio della clausola tali controversia rientrano nella competenza del Giudice statuale.
  • Tribunale della Spezia, 8 febbraio 2022, n. 87
    L’esistenza di una clausola compromissoria non preclude la pronuncia del decreto ingiuntivo, non essendo la rinuncia alla tutela giurisdizionale operata dalle parti rilevabile di ufficio dal Giudice investito del procedimento per decreto ingiuntivo, ma impone al Giudice dell’opposizione, in caso di opposizione incentrata sull’allegazione della esistenza di tale clausola, di dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto.
  • Tribunale di Bolzano, 10 febbraio 2022, n. 145 (qui il testo)
    La clausola per arbitrato irrituale non rientra tra quelle da approvarsi specificamente per iscritto, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., non avendo contenuto derogativo della competenza del Giudice statuale.
  • Tribunale di Velletri, 10 febbraio 2022, n. 285 (qui il testo)
    L’eccezione d’incompetenza fondata su una clausola compromissoria non introduce nel processo un tema che necessita d’istruzione con possibilità di prove costituende, ma va decisa sulla base delle risultanze processuali disponibili, dovendosi tenere distinte le questioni concernenti il merito della causa, da decidersi all’esito dell’istruzione probatoria, da quelle relative alla competenza da decidersi allo stato degli atti.
  • Tribunale di Vicenza, 14 febbraio 2022, n. 253 (qui il testo)
    La disciplina di cui all’art. 34 d.lgs. 5/2003 trova applicazione alle sole società commerciali.
  • Tribunale di Bari, 16 febbraio 2022, n. 647 (qui il testo)
    Le controversie in tema di annullabilità di delibere sociali possono essere devolute alla cognizione di arbitri irrituali.
  • Tribunale di Patti, 16 febbraio 2022, n. 88 (qui il testo)
    In presenza di clausola compromissoria statutaria, rientrano nella competenza degli arbitri le controversie tra socio e società relative a un diritto di credito del primo nei confronti della seconda [per incuriam].
  • Tribunale di Siracusa, 21 febbraio 2022, n. 301 (qui il testo)
    La mancata attivazione delle camere arbitrali incide sulla validità della clausola compromissoria, con conseguente competenza del Giudice statuale.
  • Tribunale di Trani, 21 febbraio 2022 n. 337 (qui il testo)
    La clausola compromissoria contenuta in uno statuto sociale, devolutiva agli arbitri anche delle controversie tra amministratore e società, non sottrae alla cognizione del Giudice statuale le controversie tra la persona dell’amministratore e la società, che rinvengono la loro causa petendi in un rapporto diverso da quello di amministrazione.
  • Tribunale di Catania, 24 febbraio 2022, n. 936
    Non vi è, in linea di principio, incompatibilità tra fallimento e cognizione arbitrale e ciò in quanto la vis actractiva del foro fallimentare non si estende anche alle azioni che già si trovino nel patrimonio del fallito, all’atto del fallimento, e che quindi avrebbero potuto essere eseguite dall’imprenditore in bonis, a tutela del proprio interesse. La clausola arbitrale è, dunque, opponibile al curatore del fallimento qualora egli agisca per il recupero di un credito nascente da un contratto al quale accede una clausola compromissoria.
  • Tribunale di Palermo, 24 febbraio 2022, n. 835 (qui il testo)
    La mancata impugnazione della declinatoria di competenza del giudice ordinario ed il conseguente giudicato formatosi sulla competenza degli arbitri preclude ogni discussione non solo sull’atto che ne sta alla base (la clausola compromissoria), ma anche sulla pronuncia arbitrale che ne costituisce lo sviluppo, ove non impugnata per ragioni ulteriori e diverse da quelle riguardanti la competenza.
  • Tribunale di Ancona, 28 febbraio 2022, n. 299 (qui il testo)
    I contratti stipulati da una società cooperativi con i soci cooperatori esulano dal rapporto sociale mutualistico intercorrente tra società e socio, rientrando nell’ambito dell’attività contrattuale della società che può espletarsi sia nei confronti dei soci che di terzi estranei al rapporto sociale. Conseguentemente, non trova applicazione in relazione a tali contratti la clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale.
  • Tribunale di Milano, 1 marzo 2022, n. 1826 (qui il testo)
    Ove un contratto contenga una clausola compromissoria, e un successivo contratto che modifichi il primo preveda la competenza del Giudice statuale, esso reca una nuova pattuizione, in punto competenza, che supera quella originaria.
  • Tribunale di Modena, 1 marzo 2022, n. 240 (qui il testo)
    Si applica anche alla competenza arbitrale il principio secondo il quale, in ipotesi di adesione della parte alla eccezione di incompetenza sollevata dalla controparte ai sensi dell’art 38 cod. proc. civ. , è escluso ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase di giudizio svoltasi davanti a lui, dovendovi provvedere il giudice avanti al quale è rimessa la controversia ex art. 50 cod. proc. civ.
  • Tribunale di Milano, 7 marzo 2022, n. 1921 (qui il testo)
    La controversia relativa alla restituzione di un finanziamento soci è devoluta alla cognizione arbitrale, se lo statuto della società contiene una clausola compromissoria.
  • Tribunale di Firenze, 9 marzo 2022, n. 660 (qui il testo)
    La clausola compromissoria contenuta nello statuto societario la quale, non adeguandosi alla prescrizione dell’art. 34 d.lgs. 5/2003, non preveda che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo alla società e nulla, non potendosi accettare la tesi del doppio binario, per cui essa si convertirebbe da clausola per arbitrato endosocietario in clausola per arbitrato di diritto comune, atteso che l’art. 34 commina la nullità per garantire il principio di ordine pubblico dell’imparzialità della decisione.
  • Tribunale di Palermo, 4 marzo 2022, n. 961 (qui il testo)
    Il mezzo di impugnazione del lodo arbitrale deve essere individuato in base alla natura dell’atto concretamente posto in essere dagli arbitri e non dell’arbitrato come previsto dalle parti.
  • Tribunale della Spezia, 14 marzo 2022, n. 189
    Ove una clausola compromissoria contenga una deroga alla competenza arbitrale dalla stessa fissata, essa pone un’eccezione alla regola che non può essere oggetto di applicazione analogica.
  • Tribunale di Cuneo, 15 marzo 2022, n. 261 (qui il testo)
    L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte e che l’eccezione di compromesso non è rilevabile d’ufficio), ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.
  • Tribunale di Cuneo, 15 marzo 2022, n. 262 (qui il testo)
    L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte e che l’eccezione di compromesso non è rilevabile d’ufficio), ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.
  • Tribunale di Milano, 15 marzo 2022, n. 2233 (qui il testo)
    La competenza del giudice ordinario ad assumere provvedimenti monitori in presenza di una clausola compromissoria contrattuale non implica un regime derogatorio dei principi affermati dagli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., sicché il ricorso al procedimento monitorio avviene a rischio e pericolo dell’ingiungente, nel senso che ove l’ingiunto proponga opposizione e faccia rilevare la presenza del patto di compromesso, la revoca del decreto implica la condanna dell’opposto alle spese del giudizio.
  • Tribunale di Milano, 17 marzo 2022, n. 2378 (qui il testo)
    La clausola compromissoria statutaria non è applicabile alle controversie vertenti su diritti indisponibili, come quella avente ad oggetto la richiesta di declaratoria di nullità della delibera di approvazione del bilancio per illiceità dell’oggetto derivante dalla violazione nella redazione del documento delle norme inderogabili di legge poste a presidio dell’interesse generale non solo alla verità della rappresentazione contabile della situazione patrimoniale ed economica della società ma anche alla chiarezza e precisione delle informazioni desumibili dai dati esposti, destinate ai soci ed ai terzi che con la società vengono in rapporto.
  • Tribunale di Bergamo, 18 marzo 2022, n. 651 (qui il testo)
    In presenza di un accordo novativo parziale, concernente solo la quantità della prestazione e di riflesso la quantificazione del corrispettivo, rimane valida ed efficace la clausola compromissoria contenuta nell’accordo novato.
  • Tribunale di Palermo, 22 marzo 2022, n. 1221 (qui il testo)
    La clausola compromissoria contenuta in uno statuto sociale mantiene la sua efficacia anche per i giudizi in cui si discuta del diritto del socio receduto alla liquidazione del valore della quota, trattandosi di diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
  • Tribunale di Perugia, 23 marzo 2022, n. 412 (qui il testo)
    Nel dubbio, va sempre preferita una interpretazione che tenda a restringere il campo di applicazione della clausola a favore della normale ed ordinaria competenza della giurisdizione ordinaria [per incuriam].
  • Tribunale di Catania, 25 marzo 2022, n. 1425 (qui il testo)
    La clausola compromissoria contenuta in uno statuto sociale dispiega i suoi effetti anche in seguito allo scioglimento del rapporto sociale.
  • Tribunale di Salerno, 25 marzo 2022, n. 1014
    In presenza di clausola compromissoria che escluda dalla competenza arbitrale il procedimento di ingiunzione ex art. 633 ss. cod. proc. civ. e il successivo eventuale giudizio di opposizione, deve ritenersi attratta alla competenza del Giudice statuale anche l’eventuale domanda riconvenzionale proposta in tale giudizio.
  • Tribunale di Catania, 28 marzo 2022, n. 1430 (qui il testo)
    La previsione di una clausola compromissoria con cui le parti pattuiscono di devolvere le eventuali controversie contrattuali a un collegio arbitrale non esclude il ricorso al procedimento monitorio per l’ottenimento di un decreto ingiuntivo; in quanto l’eccezione di compromesso non è rilevabile d’ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata, e nella fase sommaria del procedimento monitorio non vi è ancora una controversia caratterizzata dal contraddittorio tra le parti e quindi deferibile alla cognizione degli arbitri. Per contro, nel successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, eventualmente promosso dal debitore ingiunto, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, che implica necessariamente il deferimento della controversia alla cognizione del collegio arbitrale, con conseguente declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo emesso dal Giudice ordinario incompetente.
  • Tribunale di Roma, 30 marzo 2022, n. 5005 (qui il testo)
    La presenza in un contratto di locazione di una clausola arbitrale non priva il Giudice statuale del potere di emettere i provvedimenti immediati (rilascio ex art. 665 cod. proc. civ. o convalida sussistendone i presupposti) ma lo obbliga, in caso di mutamento del rito, una volta chiusa la fase sommaria, a declinare con sentenza la propria competenza, dichiarando sussistente per il merito quella arbitrale, incombendo poi alle parti di attivarsi per l’effettivo svolgimento del relativo giudizio.
  • Tribunale di Bari, 4 aprile 2022, n. 1201 (qui il testo)
    Anche se la pronuncia di incompetenza discende da lodo arbitrale, la riassunzione deve avvenire secondo le ordinarie regole, con notifica dell’atto effettuata ai sensi dell’art. 125 disp att. e 170 cod. proc. civ. per cui la riassunzione deve essere effettuata mediante notificazione dell’atto riassuntivo al procuratore della parte già costituito dinanzi al giudice incompetente, e non alla parte personalmente ovvero con notifica al procuratore già costituito per la parte nel precedente giudizio.
  • Tribunale di Milano, 4 aprile 2022, n. 2915 (qui il testo)
    L’azione ex art. 2033 cod. civ. proposta nei confronti dell’amministratore di una società non è soggetta alla competenza arbitrale di cui alla clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale.
  • Tribunale di Teramo, 4 aprile 2022, n. 345 (qui il testo)
    La formulazione di una domanda riconvenzionale, non espressamente subordinata al rigetto dell’eccezione di compromesso, non comporta rinunzia a quest’ultima, ma anzi l’esame della riconvenzionale deve ritenersi ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell’eccezione di compromesso, poiché la fondatezza di questa eccezione sarebbe incompatibile con la proposizione di altra domanda.
  • Tribunale di Palermo, 5 aprile 2022, n. 1427 (qui il testo)
    Va esclusa la compromettibilità in arbitri della controversia avente ad oggetto l’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società, per difetto di veridicità e chiarezza.
  • Tribunale di Bari, 6 aprile 2022, n. 1290 (qui il testo)
    La clausola compromissoria conserva la propria efficacia nei confronti della curatela del fallimento che sia subentrata nel contratto che la contempla.
  • Tribunale di Torino, 6 aprile 2022, n. 1492 (qui il testo)
    La clausola compromissoria contenuta in un contratto di appalto non devolve alla cognizione del tribunale arbitrale le controversie relative a opere c.d. extra contratto.
  • Tribunale di Catania, 7 aprile 2022, n. 1564 (qui il testo)
    Poiché il deferimento di una controversia al giudizio degli arbitri comporta una deroga alla giurisdizione ordinaria, in caso di dubbio in ordine alla interpretazione della portata della clausola compromissoria, deve preferirsi un’interpretazione restrittiva di essa e affermativa della giurisdizione statuale, riconoscendosi non rientrare la domanda in contestazione nell’ambito della materia rimessa agli arbitri [per incuriam].
  • Tribunale di Firenze, 8 aprile 2022, n. 1028 (qui il testo)
    In presenza di una clausola compromissoria statutaria, oggetto della competenza arbitrale sono solo i rapporti tra la società ed i soci e tra i soci stessi per questioni relative al contratto sociale, restandone esclusa qualsiasi altra pretesa, tra cui i rapporti obbligatori che, sebbene intercorrano tra gli stessi soci, derivano dal trasferimento di quote sociali o da altre fonti contrattuali.
  • Tribunale di Latina, 9 aprile 2022, n. 717 (qui il testo)
    L’attività degli arbitri rituali ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza. Ne consegue che la mancata impugnazione della declinatoria di competenza del giudice ordinario ed il conseguente giudicato formatosi sulla competenza degli arbitri preclude ogni discussione non solo sull’atto che ne sta alla base (la clausola compromissoria), ma anche sulla pronuncia arbitrale che ne costituisce lo sviluppo, ove non impugnata per ragioni ulteriori e diverse da quelle riguardanti la competenza.
  • Tribunale di Trani, 10 aprile 2022, n. 614 (qui il testo)
    Appartiene alla competenza del giudice statuale e non a quella degli arbitri, la controversia nella quale la parte convenuta in giudizio per l’esecuzione di un contratto comprensivo di clausola compromissoria contesti di aver mai concluso il contratto e disconosca la firma apposta sullo stesso, in quanto la devoluzione del giudizio agli arbitri postula che sia pacifica tra le parti la conclusione del contratto e l’esatta individuazione dei contraenti.
  • Tribunale di Lamezia Terme, 11 aprile 2022, n. 238
    La clausola compromissoria rientra fra quelle da approvarsi specificamente per iscritto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. solo se istitutiva di arbitrato rituale, in quanto la pattuizione di un arbitrato irrituale non determina alcuna incompetenza del giudice ordinario a conoscere della domanda, ma soltanto l’improponibilità della medesima qualora controparte sollevi ritualmente la relativa eccezione.
  • Tribunale di Messina, 11 aprile 2022, n. 638 (qui il testo)
    L’indisponibilità del diritto è il limite alla clausola compromissoria e non va confusa con l’inderogabilità della normativa applicabile al rapporto giuridico, la quale non impedisce la compromissione in arbitrato, con il quale si potrà accertare la violazione di norma imperativa, senza determinare con il lodo effetti vietati dalla legge. Conseguentemente, possono essere devolute alla cognizione arbitrale le controversie relative all’indennità di cessazione dell’agente, che è prevista da norma imperativa e inderogabile, ma che non costituisce un diritto indisponibile ove l’agente non sia una persona fisica.
  • Tribunale di Bari, 12 aprile 2022, n. 1369 (qui il testo)
    Non sono arbitrali le controversie in cui abbia rilievo il tema della esigibilità di debiti fuori bilancio degli enti pubblici territoriali alla luce della disciplina pubblicistica di cui agli artt. 191 e 194 TUEL, di divieto del c.d. soccorso finanziario di cui all’art. 6, co. 19, d.l. 78/2010, e della soppressione dei Consorzi di funzioni ai sensi dell’art. 2, co. 186, l. 191/2009.
  • Tribunale di Genova, 12 aprile 2022, n. 927 (qui il testo)
    Lo svolgimento dell’arbitrato vale ratifica della clausola compromissoria e la nullità di protezione di cui all’art. 1341 cod. civ. non è di ostacolo a tale ratifica, soprattutto ove l’aderente si sia avvalso della difesa tecnica nel procedimento arbitrale.
  • Tribunale di Lucca, 13 aprile 2022, n. 260 (qui il testo)
    Il Giudice statuale è sempre competente ad emettere un decreto ingiuntivo nonostante l’esistenza di una clausola compromissoria prevista nel contratto dal quale abbia origine il rapporto creditorio dedotto in giudizio (e ciò in quanto la disciplina del procedimento arbitrale non prevede la pronuncia di provvedimenti di carattere monitorio). Tuttavia, quando sia stata proposta opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione e, se il debitore eccepisce la competenza arbitrale, si verificano, a seguito della contestazione, i presupposti fissati nella convenzione arbitrale e, conseguentemente, viene a cessare la competenza del giudice ordinario precedentemente adito che deve revocare il decreto ingiuntivo e rimettere le parti davanti agli arbitri.
  • Tribunale di Palermo, 13 aprile 2022, n. 1566 (qui il testo)
    Non ha natura endosocietaria, e dunque non è attratta alla competenza degli arbitri previsti da clausola compromissoria statutaria, la controversia avente ad oggetto la distribuzione tra gli assegnatari di cooperativa edilizia di taluni costi riguardanti la definizione del programma costruttivo.
  • Tribunale di Termini Imerese, 13 aprile 2022, n. 297 (qui il testo)
    La clausola compromissoria contenuta in uno statuto sociale è vincolante nei confronti degli eredi del socio.
  • Tribunale di Vibo Valentia, 13 aprile 2022, n. 293 (qui il testo)
    In tema di condizioni generali di contratto, essendo la specifica approvazione per iscritto delle clausole cosiddette vessatorie (nella specie: clausola compromissoria), ai sensi dell’art. 1341, co. 2, cod. civ., requisito per l’opponibilità delle clausole medesime al contraente aderente, quest’ultimo è il solo legittimato a farne valere l’eventuale mancanza, sicché la nullità di una clausola onerosa senza specifica approvazione scritta dell’aderente non può essere invocata dal predisponente.
  • Tribunale di Palermo, 14 aprile 2022, n. 1584 (qui il testo)
    Le controversie relative al compenso degli amministratori di società possono essere devolute ad un collegio arbitrale, laddove tale possibilità sia prevista dallo statuto societario.
  • Tribunale di Palermo, 14 aprile 2022, n. 1589 (qui il testo)
    Le controversie relative al compenso degli amministratori di società possono essere devolute ad un collegio arbitrale, laddove tale possibilità sia prevista dallo statuto societario.
  • Tribunale di Roma, 15 aprile 2022, n. 5759
    La controversia relativa ai pagamenti dovuti, e ai relativi accessori, in forza di un regolamento di ATI è devoluta alla cognizione arbitrale, ove tale regolamento contenga una clausola compromissoria.
  • Tribunale di Roma, 15 aprile 2022, n. 5760
    Secondo la previsione di cui all’art. 1341, co. 2, cod. civ., la clausola compromissoria o di deroga alla competenza richiede un’apposita sottoscrizione, a riprova della specifica contrattazione in merito.
  • Tribunale di Firenze, 19 aprile 2022, n. 1126
    La clausola compromissoria per arbitrato estro può essere validamente conclusa anche per fatti concludenti, attribuendo rilevanza al silenzio serbato da una parte di fronte all’invio di un documento (lettera di conferma o fattura) recante la menzione della competenza arbitrale, in presenza di un uso invalso, nel settore del commercio internazionale in cui operano le parti, che tale comportamento concludente preveda come modalità idonea alla formazione del consenso negoziale.
  • Tribunale di Bolzano, 22 aprile 2022, n. 400 (qui il testo)
    Il favor per la competenza arbitrale contenuto nella disposizione di cui all’art. 808-quater cod. proc. civ. si riferisce ai soli casi in cui il dubbio interpretativo verta sulla quantificazione della materia devoluta agli arbitri dalla relativa convenzione e non anche sulla stessa scelta arbitrale compiuta dalle parti.
  • Tribunale di Trieste, 22 aprile 2022, n. 197 (qui il testo)
    La clausola compromissoria contenuta in uno statuto sociale e vincolante anche nei confronti degli amministratori si applica pure alle controversie aventi a oggetto pretese economiche conseguenti al recesso o alla revoca dell’amministratore, trovando le stesse causa nel rapporto, organico o contrattuale, con la società.
  • Tribunale di Alessandria, 26 aprile 2022, n. 363 (qui il testo)
    Le clausole compromissorie, in quanto implicanti una deroga alla competenza (generale) dell’autorità giudiziaria, sono di stretta interpretazione e non possono essere estese oltre il loro significato, quale delineato dalle parti [per incuriam rispetto all’art. 808-quater cod. proc. civ.].
  • Tribunale della Spezia, 20 maggio 2022, n. 367 (qui il testo)
    In materia di contratto d’appalto, la clausola compromissoria ivi prevista riguarda le controversie relative all’oggetto dell’appalto e non quelle concernenti opere diverse e ulteriori rispetto a quelle appaltate.
  • Tribunale di Genova, 4 giugno 2022, n. 1432 (qui il testo)
    La clausola di compromesso in arbitrato non osta all’emissione di un decreto ingiuntivo, perché il conseguente difetto di giurisdizione attiene alla cognizione di una controversia (e, quindi, presuppone il contraddittorio assente nel procedimento monitorio) e perché l’eccezione di compromesso è facoltativa e non è rilevabile d’ufficio.
  • Tribunale di Siracusa, 10 giugno 2022, n. 1086 (qui il testo)
    L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte), ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.
  • Tribunale di Catania, 16 giugno 2022, n. 2758 (qui il testo)
    La produzione in giudizio da parte dell’attore di un documento contrattuale sottoscritto solo dal convenuto, per invocarne l’esecuzione, vale a sanare la mancanza della sottoscrizione di esso attore, in quanto integra un’inequivoca manifestazione di volontà di avvalersi del negozio documentato dalla scrittura incompleta, ma non può surrogare, in ipotesi di contratto per adesione, la mancanza del requisito della specifica approvazione per iscritto, necessario all’efficacia di clausole vessatorie od onerose e, pertanto, non può consentire al convenuto di fondare un’eccezione d’incompetenza, per compromesso in arbitri, sulla clausola compromissoria contenuta nel documento stesso, ma non specificamente sottoscritta.
  • Tribunale di Bolzano, 20 giugno 2022, n. 598 (qui il testo)
    In tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l’intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest’ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all’arbitro unico o al collegio arbitrale.
  • Tribunale di Genova, 21 giugno 2022, n. 1585 (qui il testo)
    In materia di arbitrato libero, il principio secondo cui il venir meno dell’operatività e dell’efficacia del compromesso fa risorgere il potere delle parti di esercitare le azioni derivanti dal contratto e chiedere al giudice la decisione già rimessa all’apprezzamento degli arbitri irrituali, trova la sua giustificazione in eventi oggettivi che attengono alla validità e alla efficacia del compromesso o della clausola compromissoria, o che comportano l’impossibilità del responso arbitrale o il suo annullamento, o che comunque incidono in una fase successiva alla stipulazione del compromesso o della clausola compromissoria. Fuori da queste ipotesi, il far decorrere inutilmente il termine di decadenza previsto per adire gli arbitri liberi determina la definitiva rinuncia alla tutela giurisdizionale dei diritti relativi al rapporto controverso e l’improponibilità dell’azione giudiziaria.
  • Tribunale di Milano, 23 giugno 2022, n. 5606 (qui il testo)
    L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte), ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.
    La scelta dell’ingiungente di ricorrere al procedimento monitorio nonostante la presenza della clausola arbitrale è soggetta al rischio che tale clausola possa essere invocata, legittimamente, dall’ingiunto in fase di opposizione, sì che in tale ipotesi non si ravvisano motivi per compensare le spese processuali.
  • Tribunale di Roma, 23 giugno 2022, n. 10146 (qui il testo)
    La clausola contrattuale che stabilisca la competenza esclusiva di un determinato Foro per le controversie relative al contratto nel caso in cui sia dichiarata l’invalidità o l’inefficacia della clausola compromissoria contrattuale non esclude la competenza arbitrale, ove tale clausola non sia invalida o inefficace.
  • Tribunale di Palermo, 24 giugno 2022, n. 2809 (qui il testo)
    Nel giudizio arbitrale, le sole questioni pregiudiziali sottratte alla competenza degli arbitri sono quelle di cui all’art. 806 cod. proc. civ. (prevedente le materie indisponibili o altre fissate per legge), per cui nell’ipotesi di contemporanea pendenza della medesima causa davanti all’autorità giudiziaria e ad un collegio arbitrale, non opera la litispendenza, nè può invocarsi la sospensione necessaria di cui all’art.295 cod. proc. civ., poiché la competenza di uno dei giudici, escludendo quella dell’altro ed avendo carattere esclusivo e inderogabile, va risolta con l’affermazione o la negazione della competenza del giudice adito, in relazione all’esistenza, al contenuto e ai limiti di validità del compromesso o della clausola compromissori.
  • Tribunale di Milano, 27 giugno 2022, n. 5654 (qui il testo)
    In presenza di contratti collegati, contenenti uno una clausola compromissoria e l’altro una clausola di giurisdizione esclusiva, le controversie relative al secondo non sono attratte alla cognizione arbitrale.
  • Tribunale di Ravenna, 27 giugno 2022, n. 370 (qui il testo)
    Nell’arbitrato irrituale, il lodo può essere impugnato per errore essenziale esclusivamente quando la formazione della volontà degli arbitri sia stata deviata da un’alterata percezione o da una falsa rappresentazione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti al loro esame (c.d. errore di fatto), e non anche quando la deviazione attenga alla valutazione di una realtà i cui elementi siano stati esattamente percepiti (c.d. errore di giudizio); con la conseguenza che il lodo irrituale non è impugnabile per errores in iudicando, neppure ove questi consistano in una erronea interpretazione dello stesso contratto stipulato dalle parti, che ha dato origine al mandato agli arbitri; né, più in generale, il lodo irrituale è annullabile per erronea applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale o, a maggior ragione, per un apprezzamento delle risultanze negoziali diverso da quello ritenuto dagli arbitri e non conforme alle aspettative della parte impugnante.
  • Tribunale di Vicenza, 27 giugno 2022, n. 1101 (qui il testo)
    Va respinta l’eccezione di incompetenza formulata dall’attore opponente in sede di opposizione a decreto ingiuntivo ove dall’atto di opposizione non emergano contestazioni relative al merito della pretesa fatta valere in via monitoria, tali da comportare l’esistenza di una controversia. Questo perché, in simile contesto, una pronunzia formale di declinatoria della competenza e/o della procedibilità della pretesa di pagamento sarebbe irragionevolmente dannosa per la parte che ha ragione, esponendo la stessa ad obiezioni speciose e solo dilatorie.
  • Tribunale di Lecce, 28 giugno 2022, n. 1978 (qui il testo)
    Il lodo arbitrale può essere impugnato per nullità se la convenzione di arbitrato è invalida (art. 829, co. 1, n. 1, cod. proc. civ.), ma l’impugnazione va proposta entro un anno dalla data dell’ultima sottoscrizione (art. 828, co. 2, cod. proc. civ.). Se è viziata la costituzione del collegio è la parte che deve far valere il vizio, contestando e impugnando il lodo. In mancanza, il lodo diviene definitivo e il giudicato non può essere riaperto neppure se con successiva pronunzia, del pari passata in giudicato, il Giudice statuale abbia delibato l’invalidità della convenzione arbitrale.
  • Tribunale di Bari, 30 giugno 2022, n. 2627 (qui il testo)
    La controversia relativa all’annullabilità di una delibera societaria per violazione delle norme sul conflitto di interessi e per abuso di maggioranza rientra, in presenza di una clausola compromissoria statutaria, nella competenza arbitrale.
  • Tribunale di Roma, 30 giugno 2022, n. 10003 (qui il testo)
    Il procedimento di sfratto è un procedimento speciale di cognizione e pertanto, qualora la controversia relativa alla cessazione o risoluzione del contratto per scadenza del termine o per morosità sia stata oggetto di clausola compromissoria o di compromesso, ciò comporta una rinuncia del locatore a servirsi del procedimento per convalida – salvo espressa deroga ad opera delle parti – con la conseguenza che va riconosciuta la devoluzione della controversia agli arbitri.
  • Tribunale di Sciacca, 30 giugno 2022, n. 312 (qui il testo)
    Quando sia accertata l’esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato nel giudizio di opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
  • Tribunale di Prato, 4 luglio 2022, n. 400 (qui il testo)
    Allorquando alla data della dichiarazione di fallimento sia pendente un procedimento arbitrale, tale procedimento (fatte salve le ipotesi in cui il credito nei confronti del fallito debba essere fatto valere nell’ambito della procedura concorsuale) non può essere proseguito solo se lo scioglimento il contratto sia riferibile alle ipotesi di cui agli artt. 72 ss. l.fall., non negli altri casi.
  • Tribunale di Milano, 5 luglio 2022, n. 5887 (qui il testo)
    La clausola compromissoria, contenuta in un contratto quadro, si applica alle controversie concernenti i negozi esecutivi di tale contratto quadro, anche dopo la scadenza del termine di efficacia di quest’ultimo, ove dal comportamento delle parti possa dedursi che esse abbiano continuato a considerarlo come fonte della disciplina del loro rapporto.
  • Tribunale di Ragusa, 5 luglio 2022, n. 960 (qui il testo)
    Sebbene l’esistenza di una clausola compromissoria non escluda la competenza del Giudice statuale ad emettere un decreto ingiuntivo, in caso di opposizione fondata sul difetto di competenza del Giudice, in forza di clausola compromissoria, l’opposizione va dunque accolta, con conseguente revoca del gravato provvedimento monitorio.
  • Tribunale di Udine, 5 luglio 2022, n. 654 (qui il testo)
    La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società di persone, che preveda la nomina di un arbitro unico ad opera dei soci e, nel caso di disaccordo, da parte di altro soggetto terzo, è affetta da nullità sopravvenuta rilevabile d’ufficio, non produce effetti e la controversia può essere introdotta solo davanti al giudice ordinario.
  • Tribunale di Roma, 7 luglio 2022, n. 10887 (qui il testo)
    La presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo, ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza di detta clausola, di revocare il decreto ingiuntivo e inviare le parti dinanzi al giudizio degli arbitri.
  • Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 7 luglio 2022, n. 2728 (qui il testo)
    La clausola compromissoria, contenuta nello statuto di una società, la quale preveda la devoluzione ad arbitri delle controversie connesse al contratto sociale, deve ritenersi estesa, tra l’altro, alla controversia riguardante il recesso del socio dalla società.
  • Tribunale di Milano, 12 luglio 2022, n. 6095 (qui il testo)
    L’art. 2378, co. 5, cod. civ. rappresenta norma speciale in relazione all’art. 819-ter, co. 1, cod. proc. civ. e pertanto, in caso di cumulo di domanda di annullamento e di declaratoria di nullità di una delibera assembleare, attrae anche la prima alla competenza del Giudice statuale [per incuriam].
  • Tribunale di Firenze, 13 luglio 2022, n. 2164 (qui il testo)
    Oltre all’ipotesi di violazione dei principi di verità, chiarezza e precisione del bilancio, volti alla salvaguardia di diritti indisponibili dalla società, attengono a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri ex art. 806 cod. proc. civ., soltanto le controversie relative all’impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabili anche di ufficio dal giudice, cui sono equiparate, ai sensi dell’art. 2479-ter cod. civ., quelle prese in assoluta mancanza di informazione, sicché la lite che abbia ad oggetto l’invalidità della delibera assembleare per omessa convocazione del socio ovvero per vizio del procedimento relativo al mancato deposito del bilancio durante i 15 giorni precedenti l’approvazione, essendo soggetta al regime di sanatoria previsto dall’art. 2379-bis cod. civ., può essere deferita ad arbitri.
  • Tribunale di Patti, 15 luglio 2022, n. 555 (qui il testo)
    Il deferimento di una controversia al giudizio degli arbitri comporta una deroga alla giurisdizione ordinaria; pertanto, in caso di dubbio in ordine alla interpretazione della portata della clausola compromissoria, deve preferirsi un’interpretazione restrittiva di essa e affermativa della giurisdizione statuale [per incuriam].
  • Tribunale di Palermo, 18 luglio 2022, n. 3188
    L’esercizio dell’azione di responsabilità da parte della curatela fallimentare, che rappresenta unitariamente l’interesse della società e dei creditori sociali, comporta il rigetto dell’eccezione di incompetenza in favore degli arbitri sollevata sulla scorta della clausola compromissoria statutaria, all’evidenza non opponibile ai terzi creditori.
  • Tribunale di Milano, 19 luglio 2022, n. 6378 (qui il testo)
    Il mancato pagamento dei canoni costituisce una circostanza attinente all’esecuzione del contratto di locazione e pertanto, in presenza di una clausola compromissoria, la relativa controversia deve essere devoluta al Collegio Arbitrale. Nondimeno, la presenza di una clausola arbitrale non priva il Giudice del potere di emettere provvedimenti immediati nel corso della fase sommaria, quale un’ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 cod. proc. civ.
  • Tribunale di Milano, 19 luglio 2022, n. 6380 (qui il testo)
    Il mancato pagamento dei canoni costituisce una circostanza attinente all’esecuzione del contratto di locazione e pertanto, in presenza di una clausola compromissoria, la relativa controversia deve essere devoluta al Collegio Arbitrale. Nondimeno, la presenza di una clausola arbitrale non priva il Giudice del potere di emettere provvedimenti immediati nel corso della fase sommaria, quale un’ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 cod. proc. civ.
  • Tribunale dell’Aquila, 20 luglio 2022, n. 486 (qui il testo)
    L’adesione all’eccezione di incompetenza proposta dalla parte, per essere competenti gli arbitri rituali, comporta, ai sensi dell’art. 38 cod. proc. civ., l’esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa.
  • Tribunale di Catanzaro, 21 luglio 2022, n. 1109 (qui il testo)
    Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione. Invero, nonostante la previsione di termini di decadenza dall’impugnazione, con la conseguente sanatoria della nullità, le norme dirette a garantire tali principi non solo sono imperative, ma, essendo dettate, oltre che a tutela dell’interesse di ciascun socio ad essere informato dell’andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell’affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente, trascendono l’interesse del singolo ed attengono, pertanto, a diritti indisponibili.
  • Tribunale di Pisa, 21 luglio 2022, n. 994 (qui il testo)
    L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte), ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.
  • Tribunale di Roma, 22 luglio 2022, n. 11730 (qui il testo)
    L’eccezione di compromesso ha natura processuale, inerendo questione di competenza, peraltro non rilevabile d’ufficio in quanto di natura non funzionale, perlomeno nei casi nei quali non afferisce a diritti indisponibili, e deve essere eccepita nella comparsa di risposta e nel rispetto del termine fissato ex art. 166 cod. proc. civ., a pena di decadenza e conseguente radicamento presso il giudice adito del potere di decidere in ordine alla domanda proposta.
  • Tribunale di Catanzaro, ord. 24 luglio 2022 (qui il testo)
    Ai sensi dell’art. 669-quinquies cod. proc. civ., se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è compromessa in arbitri, anche non rituali, o se è pendente giudizio arbitrale, la domanda cautelare si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere il merito. Anche in diritto societario vige il principio stabilito dall’art. 818 cod. proc. civ. secondo cui agli arbitri, salva diversa disposizione di legge, è preclusa la possibilità di concedere sequestri ed altri provvedimenti cautelari e ciò in quanto gli arbitri sono privi di poteri coercitivi che la legge riserva solo all’Autorità giudiziaria ordinaria.
  • Tribunale di Udine, ord. 25 luglio 2022 (qui il testo)
    Anche in presenza di una clausola compromissoria per arbitrato ICC, la concorrenza fra rimedi cautelari offerti dal giudice statuale e da quello arbitrale è la situazione ordinaria e il ricorso delle parti al potere cautelare dei giudici statuali non viene considerato violazione del o rinuncia all’arbitrato, se posto in essere (dopo la costituzione del tribunale privato) in circostanze appropriate.
  • Tribunale di Roma, 26 luglio 2022, n. 12005 (qui il testo)
    La nullità del negozio sostanziale non travolge, per trascinamento, la clausola compromissoria in esso contenuta, restando rimesso agli arbitri l’accertamento della dedotta invalidità. A fortiori nell’ipotesi di risoluzione del contratto la clausola compromissoria mantiene la sua efficacia al fine di regolare le controversie insorte tra le parti, comprese quelle inerenti alla risoluzione medesima.
    La clausola compromissoria contenuta in un contratto concluso da una società non è opponibile all’amministratore giudiziario della stessa.
  • Tribunale di Milano, 27 luglio 2022, n. 6620 (qui il testo)
    La controversia relativa a un contratto di trasferimento di quote non è devoluta alla competenza arbitrale ai sensi della clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale.
  • Tribunale di Perugia, ord. 29 luglio 2022
    L’istanza cautelare di sospensione di delibere sociali può essere presentata dinanzi al giudice ordinario, altrimenti competente per il merito, contestualmente al ricorso arbitrale – ma non preventivamente. Lo spazio per l’intervento del giudice ordinario riguarda l’ipotesi in cui il collegio arbitrale, nonostante sia stata proposta la domanda di arbitrato, non sia ancora costituito. E ciò in modo tale che la devoluzione al giudice ordinario (con un ruolo vicario e suppletivo) del potere di decidere in punto di sospensione della delibera impugnata assicuri, anche in sede arbitrale, che l’istanza di sospensiva sia promossa contestualmente (e comunque non preventivamente) all’avvio dell’azione di merito, in conformità alla previsione di cui all’art. 2378 cod. civ.., che costituisce rimedio cautelare speciale per la sospensiva della delibera societaria.
  • Tribunale di Milano, 2 agosto 2022, n. 6746
    In caso di contratto predisposto da uno dei contraenti, che preveda sia una clausola compromissoria sia un foro esclusivo, ove solo la prima disposizione sia fatta oggetto di specifica approvazione per iscritto ai sensi dell’art. 1341 cod. civ., deve ritenersi provata la volontà delle parti, contrattualmente vincolante, di devolvere al collegio arbitrale il giudizio su controversie sorte in virtù del contratto.
  • Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 3 agosto 2022, n. 3064
    Deve ritenersi ius recpetum il principio secondo il quale la questione dell’improponibilità della domanda conseguente alla previsione di una clausola compromissoria per arbitrato, è da sollevarsi su eccezione di parte e non è rilevabile di ufficio.
  • Tribunale di Milano, 4 agosto 2022, n. 6793
    La soppressione dal testo di uno statuto sociale di una clausola compromissoria non è opponibile a quegli amministratori che, essendo cessati dall’incarico in un momento precedente, non avevano più rapporti con la società al momento della modifica dello statuto, sicché gli stessi possono ritenersi ancora vincolati a quanto statutariamente previsto all’epoca della loro assunzione dell’incarico e per tutta la loro permanenza in carica.
    Le spese prevedibili di cui all’art. 816-septies cod. proc. civ. non sono esclusivamente quelle per il funzionamento dell’arbitrato, con esclusione quindi degli onorari degli arbitri, posto che tale distinzione non trova fondamento nella lettera della legge.
  • Tribunale di Napoli, 4 agosto 2022, n. 7651 (qui il testo)
    Sono escluse dal novero delle controversie societarie compromettibili quelle che hanno ad oggetto beni indisponibili, quali quelle aventi ad oggetto l’impugnativa di delibera assembleare avente oggetto illecito o impossibile, che danno luogo a nullità rilevabile anche d’ufficio, nonché in assoluta mancanza di informazione.
  • Tribunale di Siena, 4 agosto 2022, n. 702 (qui il testo)
    L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte), ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.
  • Tribunale di Novara, 9 agosto 2022, n. 464 (qui il testo)
    L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte), ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.
  • Tribunale di Sassari, 12 agosto 2022, n. 858 (qui il testo)
    In materia di arbitrato societario, l’intervenuto recesso del socio non preclude il ricorso all’arbitrato irrituale per la definizione dei rapporti con la società, non essendo il vincolo contrattuale riconducibile alla clausola compromissoria condizionato alla permanenza di quello societario.
  • Tribunale di Bari, 2 settembre 2022, n. 3199
    Il riferimento letterale, contenuto nella clausola compromissoria, a “qualsiasi controversia” “devoluta” induce a concludere per la natura rituale dell’arbitrato deponendo nel senso della giurisdizionalità dell’attività demandata all’arbitro.
  • Tribunale di Bari, 2 settembre 2022, n. 3199
    Il riferimento letterale, contenuto nella clausola compromissoria, a “qualsiasi controversia” “devoluta” induce a concludere per la natura rituale dell’arbitrato deponendo nel senso della giurisdizionalità dell’attività demandata all’arbitro.
  • Tribunale di Bologna, 2 settembre 2022, n. 2207 (qui il testo)
    Le domande proposte dal fallimento di una società nei confronti degli ex organi sociali per esercitare sia l’azione risarcitoria spettante alla società, sia quella competente ai creditori sociali per il ristoro dei danni conseguenti alla determinata insufficienza del patrimonio sociale devono essere conosciute dal tribunale, non operando la clausola contenuta nello statuto sociale che attribuisce ad arbitri la cognizione delle controversie fra la società e i suoi amministratori.
  • Tribunale di Firenze, 6 settembre 2019, n. 2427 (qui il testo)
    Lo scioglimento della clausola compromissoria ai sensi dell’art. 816-septies cod. proc. civ. trova applicazione anche nel caso in cui la competenza arbitrale sia stata accertata con pronunzia passata in giudicato anteriormente a tale scioglimento.
  • Tribunale di Pisa, 12 settembre 2022, n. 1099 (qui il testo)
    L’adesione all’eccezione di incompetenza determina l’esclusione di ogni potere del giudice adito, con conseguente impossibilità di pronuncia circa le spese legali. Sul punto deve provvedere, infatti, il giudice – ovvero il tribunale arbitrale – competente a decidere la causa nel merito.
  • Tribunale di Reggio Calabria, 12 settembre 2022, n. 1023 (qui il testo)
    Al di là della speciale procedura prevista dall’art. 814 cod. proc. civ., ciascuno arbitro può agire, secondo la regola generale, nelle forme dell’ordinario processo di cognizione, per l’accertamento del diritto soggettivo al compenso.
  • Tribunale di Napoli, 14 settembre 2022, n. 8054 (qui il testo)
    Attengono a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri ex art. 806 cod. proc. civ., soltanto le controversie relative all’impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabili anche di ufficio dal giudice, cui sono equiparate, ai sensi dell’art. 2479-ter cod. civ., quelle prese in assoluta mancanza di informazione, sicché la lite che abbia ad oggetto l’invalidità della delibera assembleare per omessa convocazione del socio, essendo soggetta al regime di sanatoria previsto dall’art. 2379-bis cod. civ., può essere deferita ad arbitri.
    La controversia relativa alla pretesa annullabilità di una delibera assembleare può essere devoluta a arbitri irrituali.
  • Tribunale di Firenze, 15 settembre 2022, n. 2525 (qui il testo)
    L’attività degli arbitri rituali ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza.
  • Tribunale di Benevento, 16 settembre 2022, n. 2048 (qui il testo)
    Nel caso in cui residuino dubbi sull’effettiva volontà dei contraenti contenuta nel patto compromissorio, si deve optare per la natura rituale dell’arbitrato, tenuto conto che la deroga alla norma per cui il lodo ha l’efficacia della sentenza giudiziaria, ha natura eccezionale.
  • Tribunale di Larino, 22 settembre 2022, n. 459 (qui il testo)
    L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte), ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.
  • Tribunale di Pisa, 23 settembre 2022, n. 1141 (qui il testo)
    In caso di adesione all’eccezione di incompetenza in forza di clausola compromissoria, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite.
  • Tribunale dell’Aquila, ord. 27 settembre 2022 (qui il testo)
    Allorquando la cautela venga chiesta ad un giudice diverso da quello competente per il merito, è sempre devoluta al giudice della cautela la statuizione sulle spese del giudizio cautelare; da un lato, infatti, non sarebbe possibile investire gli arbitri di una decisione sulle spese di un giudizio in ogni caso estraneo alla loro cognizione e, dall’altro, non sarebbe giustificabile il sacrificio della parte vittoriosa in sede cautelare.
  • Tribunale di Ancona, 27 settembre 2022, n. 1072 (qui il testo)
    In caso di fallimento di una società, la clausola compromissoria contenuta nello statuto della stessa non è applicabile all’azione di responsabilità proposta dal curatore nei confronti degli amministratori ai sensi dell’art. 146 l.fall.
  • Tribunale di Ancona, 27 settembre 2022, n. 1075 (qui il testo)
    La clausola compromissoria statutaria difforme rispetto al modello di cui all’art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 è affetta da nullità sopravvenuta rilevabile d’ufficio con la conseguenza che la clausola non produce effetti e la controversia può essere introdotta solo davanti al giudice ordinario, non essendo convertibile in clausola di arbitrato di diritto comune, trattandosi di nullità volta a garantire il principio di ordine pubblico dell’imparzialità della decisione.
  • Tribunale di Belluno, 27 settembre 2022, n. 359 (qui il testo)
    L’eccezione di compromesso relativa ad un arbitrato irrituale non dà luogo a una questione di competenza, bensì di proponibilità della domanda, e costituisce perciò un’eccezione sostanziale attinente al merito.
  • Tribunale di Brescia, 28 settembre 2022, n. 2331
    Fra le controversie non deferibili ad arbitri rientrano quindi tutte quelle per le quali è prevista la competenza funzionale ed inderogabile del giudice ordinario come i procedimenti speciali di convalida ex artt. 657 e 658 cod. proc. civ.; limitatamente peraltro alla prima fase a cognizione sommaria, non sussistendo invece alcuna preclusione a che nella fase successiva a cognizione piena la causa sia decisa nel merito da arbitri.
  • Tribunale di Ancona, 3 ottobre 2022, n. 1116 (qui il testo)
    Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione. Invero, nonostante la previsione di termini di decadenza dall’impugnazione, con la conseguente sanatoria della nullità, le norme dirette a garantire tali principi non solo sono imperative, ma, essendo dettate, oltre che a tutela dell’interesse di ciascun socio ad essere informato dell’andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell’affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente, trascendono l’interesse del singolo ed attengono, pertanto, a diritti indisponibili.
    L’art. 2378, co. 5, cod. civ. a norma del quale tutte le impugnazioni relative alla medesima deliberazione devono essere istruite e decise con una unica sentenza, si pone in deroga a quanto previsto dall’art. 819-ter cod. proc. civ.
  • Tribunale di Napoli, 3 ottobre 2022, n. 8624 (qui il testo)
    La controversia vertente sia su possibili vizi formali concernenti la procedura di formazione della volontà assembleare che su vizi sostanziali di chiarezza e verità del bilancio è attribuita alla competenza del Giudice statuale.
  • Tribunale di Vallo della Lucania, 4 ottobre 2022, n. 698 (qui il testo)
    L’art. 1341, co. 2, cod. civ., che impone la specifica approvazione per iscritto tra l’altro della clausola compromissoria, si applica anche ai contratti conclusi dalla Pubblica amministrazione, e in particolare a quelli conclusi mediante disciplinare di incarico, che presenta le caratteristiche di un contratto standardizzato.
  • Tribunale di Fermo, 5 ottobre 2022, n. 527 (qui il testo)
    L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte), ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.
  • Tribunale di Bologna, 7 ottobre 2022, n. 2494 (qui il testo)
    La clausola compromissoria statutaria che rimette agli arbitri soltanto le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società non fonda la competenza arbitrale sulle controversie concernenti la responsabilità degli amministratori.
  • Tribunale di Napoli, 10 ottobre 2022, n. 8876 (qui il testo)
    In considerazione della natura giurisdizionale dell’arbitrato e della sua funzione sostitutiva della giurisdizione ordinaria, l’eccezione di compromesso ha carattere processuale ed integra una questione di competenza, con conseguente radicamento presso il Giudice adito del potere di decidere in ordine alla domanda proposta, ove non sia formulata nella comparsa di risposta e nel termine fissato dall’art 166 cod. proc. civ.
  • Tribunale di Firenze, 12 ottobre 2022, n. 2843
    Le cause di impugnazione di delibere che hanno approvato un bilancio, denunciate come nulle, attengono a interessi anche esterni alla società, come tali indisponibili e non compromettibili.
  • Tribunale di Teramo, 12 ottobre 2022, n. 1003
    L’esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato rituale o irrituale non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza di tale clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto.
  • Tribunale di Bologna, 13 ottobre 2022, n. 2551 (qui il testo)
    La controversia relativa all’impugnazione di delibera sociale per asserita violazione del diritto all’informazione dei soci attiene a un diritto indisponibile e, in quanto tale, non è deferibile ad arbitri.
  • Tribunale di Sassari, 14 ottobre 2022, n. 1027 (qui il testo)
    Il lodo arbitrale irrituale è impugnabile e può essere annullato secondo la disciplina comune ai vizi di formazione della volontà contrattuale, come per errore determinante qualora gli arbitri abbiano deciso sulla base di un’erronea percezione o rappresentazione degli elementi di fatto oggetto della controversia. Tale errore ricorre, secondo un’interpretazione più ampia e da ritenersi preferibile, anche qualora gli arbitri non solo non abbiano esaminato, ma abbiano anche esaminato in modo palesemente alterato o incompleto gli elementi fattuali sottoposti alla loro indagine, secondo un meccanismo simile a quello previsto per la revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.
  • Tribunale di Ancona, 18 ottobre 2022, n. 1168 (qui il testo)
    Ai sensi dell’art. 34, co. 4, d.lgs. 5/2003, l’estensione dell’efficacia della clausola compromissoria statutaria agli amministratori, ai liquidatori ed ai sindaci (soggetti estranei al contratto sociale) deve essere espressa e specifica.
  • Tribunale di Bologna, 20 ottobre 2022, n. 2583 (qui il testo)
    La clausola compromissoria statutaria che prevede che le controversie tra soci o tra soci e società possano essere devolute al giudizio di un tribunale arbitrale deve essere interpretata nel senso che essa non imponga alcun obbligo di adire gli arbitri, ma semplicemente lasci alle parti la facoltà di farlo, rimanendo ferma (anche) la competenza del Giudice ordinario.
  • Tribunale di Bologna, 21 ottobre 2022, n. 2602 (qui il testo)
    Le domande di accertamento della responsabilità ai sensi dell’art. 2476 cod. civ., inibitoria al compimento di attività dannose per la società, accertamento della violazione del dovere di buona fede e richiesta di danni rientrano nell’ambito di applicazione della clausola compromissoria statutaria.
  • Tribunale di Milano, 25 ottobre 2022, n. 8374 (qui il testo)
    Il compromesso per arbitrato irrituale con cui le parti, in relazione a determinate controversie, conferiscono agli arbitri il mandato ad esprimere una volontà negoziale per esse vincolante, non implica una deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria, ma comporta una situazione di improponibilità dell’azione.
  • Tribunale di Napoli, 25 ottobre 2022, n. 9463 (qui il testo)
    Il lodo irrituale non è impugnabile per errores in iudicando, come è invece consentito dall’articolo 829 cod. proc. civ. per l’arbitrato rituale, neppure ove consistano in un’erronea interpretazione dello stesso contratto stipulato dalle parti che ha dato origine a loro mandato; e non è più in generale annullabile per erronea applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale, né a maggior ragione per un apprezzamento delle risultanze negoziali diverso da quello ritenuto dagli arbitri e comunque non conforme alle aspettative della parte impugnante.
  • Tribunale di Milano, 26 ottobre 2022, n. 8411 (qui il testo)
    La clausola compromissoria statutaria vincola i contendenti anche nell’ipotesi in cui ad essere in contestazione sia proprio la qualità di socio per espressa previsione dell’art. 34, co. 3, d.lgs. 5/2003.
  • Tribunale di Milano, 28 ottobre 2022, n. 8496 (qui il testo)
    In presenza di una clausola compromissoria statutaria, la domanda risarcitoria fondata sull’adozione di una delibera sociale illegittima è devoluta alla competenza arbitrale.
  • Tribunale di Bergamo, 31 ottobre 2022, n. 2369 (qui il testo)
    La presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l’intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest’ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all’arbitro unico o al collegio arbitrale.
  • Tribunale di Vicenza, 3 novembre 2022, n. 1845 (qui il testo)
    L’art. 819-ter, co. 2, cod. proc. civ. espressamente esclude l’applicazione dell’art. 295 cod. proc. civ. nei rapporti tra arbitrato e processo.
  • Tribunale di Cosenza, 5 novembre 2022, n. 1899 (qui il testo)
    La clausola compromissoria, contenuta nello statuto, la quale preveda la devoluzione ad arbitri delle controversie connesse al contratto, si applica anche alle pretese avanzate dal consociato con riguardo al rapporto intercorso con l’ente collettivo, sebbene egli non prenda più parte della compagine associativa, in quanto tale pretesa continua a trovare causa nell’ambito del sodalizio d’impresa, nonostante l’avvenuto scioglimento limitatamente al singolo rapporto.
  • Tribunale di Catania, 7 novembre 2022, n. 4537 (qui il testo)
    La clausola compromissoria che devolve la cognizione delle controversie relative all’interpretazione ed applicazione del contratto va intesa in senso ampio, poiché vi rientrano tutte quelle controversie le cui pretese hanno la loro causa petendi nel contratto o che comunque attengano all’aspetto esecutivo del contratto stesso.
  • Tribunale di Napoli, 7 novembre 2022, n. 9840 (qui il testo)
    L’eccezione di compromesso riferita ad una clausola di arbitrato rituale attiene alla competenza, in quanto all’attività degli arbitri rituali deve essere riconosciuta natura giurisdizionale e sostitutiva del giudice ordinario. Di contro, l’eccezione riferita ad una clausola di arbitrato irrituale attiene al merito, in quanto la pronuncia arbitrale ha natura negoziale ed il compromesso si configura come patto di rinuncia all’azione giudiziaria e alla giurisdizione dello Stato con conseguente inapplicabilità delle norme dettate per l’arbitrato rituale, ivi compreso l’art 819-ter cod. proc. civ.
  • Tribunale di Lodi, 8 novembre 2022, n. 763
    L’eccezione con la quale si deduca l’esistenza (o si discuta dell’ampiezza) di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale non pone una questione di competenza dell’autorità giudiziaria (come nel diverso caso di clausola compromissoria per arbitrato rituale), ma contesta la proponibilità della domanda per avere i contraenti scelto la risoluzione negoziale della controversia rinunziando alla tutela giurisdizionale.
  • Tribunale di Firenze, 9 novembre 2022, n. 3125
    Deve ritenersi indisponibile l’interesse a far dichiarare nulla una delibera che ha approvato un bilancio falso, o quella che ha deciso su oggetto illecito o impossibile; non lo è, invece, quello relativo ad una delibera adottata in assenza di informazione del socio, benché parificata alle altre in ragione della sua nullità, perché in tal caso è solo l’interesse del socio stesso che potrebbe risultarne pregiudicato, ed egli ben potrebbe anche rinunciare a far valere il vizio. La domanda di annullamento di tale delibera può dunque essere conosciuta dagli arbitri.
  • Tribunale di Patti, 10 novembre 2022, n. 788 (qui il testo)
    Se è vero che il giudice ordinario è sempre competente ad emettere decreto ingiuntivo nonostante l’esistenza di una clausola compromissoria prevista nel contratto dal quale abbia origine il rapporto creditorio dedotto in giudizio, tuttavia, quando sia stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo si instaura il normale procedimento di cognizione e, se il debitore eccepisce la competenza arbitrale, si verificano, a seguito della contestazione, i presupposti fissati nel compromesso e, conseguentemente, viene a cessare la competenza del giudice precedentemente adito, il quale deve revocare il decreto ingiuntivo e rinviare le parti davanti al collegio arbitrale ovvero all’arbitro unico, secondo i casi.
  • Tribunale di Brescia, 11 novembre 2022, n. 2739 (qui il testo)
    La clausola compromissoria contenuta in un preliminare di compravendita sopravvive alla sua mancata riproduzione nel contratto definitivo, trattandosi di negozio autonomo ad effetti processuali, avente funzione distinta dal contratto preliminare cui accede; ne consegue che le parti possono porla nel nulla solo mediante una manifestazione di volontà specificamente diretta a tale effetto.
  • Tribunale di Brescia, 11 novembre 2022, n. 2740 (qui il testo)
    Ciascuna parte che ha sottoscritto una clausola compromissoria ha il diritto di convenire ed essere convenuta avanti all’arbitro con le modalità e nei termini pattuiti nella stessa. In caso di litisconsorzio necessario, la citazione a giudizio innanzi al giudice ordinario e l’omesso rilievo, da parte di un litisconsorte convenuto, dell’esistenza della clausola costituiscono, nella sostanza, atti dispositivi che, seppure legittimi, non possono essere efficaci nei confronti degli altri litisconsorti che, chiedendo che la vertenza sia decisa dagli arbitri come pattuito nella convenzione, non intendono derogarvi.
    Da ciò deriva che l’eccezione di arbitrato sollevata anche da uno solo dei litisconsorti è idonea a radicare la competenza innanzi all’arbitro.
  • Tribunale di Sulmona, 11 novembre 2022, n. 244 (qui il testo)
    L’esistenza di una clausola compromissoria non preclude la pronuncia del decreto ingiuntivo, non essendo la rinuncia alla tutela giurisdizionale operata dalle parti rilevabile di ufficio dal Giudice investito del procedimento per decreto ingiuntivo, ma impone al Giudice dell’opposizione, in caso di opposizione incentrata sulla allegazione della esistenza di tale clausola, di dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto.
  • Tribunale di Firenze, 14 novembre 2022, n. 3184 (qui il testo)
    Il diritto di prelazione in materia societaria abbia natura disponibile, potendo essere suscettibile di rinuncia da parte del suo titolare, e dunque le controversie relative al suo esercizio possono essere deferite alla cognizione arbitrale.
  • Tribunale di Palermo, 14 novembre 2022, n. 4632 (qui il testo)
    In caso di revoca di un decreto ingiuntivo, per essere stata proposta eccezione di compromesso nel giudizio di opposizione, non può attribuirsi rilevanza, al fine della statuizione sulle spese di lite, al comportamento processuale del convenuto opposto che ha aderito all’eccezione di incompetenza. Tale comportamento infatti non può determinare una reciproca soccombenza o identificare una delle ipotesi previste dall’art. 92 cod. proc. civ. in presenza delle quali il Giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
  • Tribunale di Trento, 14 novembre 2022, n. 657 (qui il testo)
    Il rapporto che lega l’amministratore alla società è di immedesimazione organica, non riconducibile al rapporto di lavoro subordinato, né a quello di collaborazione coordinata e continuativa, dovendo essere, piuttosto, ascritto all’area del lavoro professionale autonomo ovvero qualificato come rapporto societario tout court, sicché le controversie tra amministratori e società, anche se specificamente attinenti al profilo “interno” dell’attività gestoria ed ai diritti che ne derivano agli amministratori (quale, nella specie, quello al compenso), sono compromettibili in arbitri, ove tale possibilità sia prevista dagli statuti societari.
  • Tribunale di Potenza, 15 novembre 2022, n. 1228 (qui il testo)
    L’esistenza di una clausola compromissoria non preclude la pronuncia del decreto ingiuntivo, non essendo la rinuncia alla tutela giurisdizionale operata dalle parti rilevabile di ufficio dal Giudice investito del procedimento per decreto ingiuntivo, ma impone al Giudice dell’opposizione, in caso di opposizione incentrata sulla allegazione della esistenza di tale clausola, di dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto.
  • Tribunale di Torre Annunziata, 21 novembre 2022, n. 2591 (qui il testo)
    La determinazione del proprio onorario direttamente ad opera del collegio arbitrale è fonte di obbligazione, ai sensi dell’art. 814, co. 2, cod. proc. civ., soltanto per effetto dell’accettazione di tutte le parti del procedimento arbitrale (in caso contrario occorrendo seguire la procedura prevista per la liquidazione giudiziale), così che l’accettazione manifestata da una sola delle parti non può ritenersi funzionale all’insorgere dell’obbligo di pagamento del compenso, né legittima detta parte, in caso di versamento della somma richiesta, ad azioni di rivalsa nei confronti dell’altra. La determinazione degli onorari ex art. 814, co. 2, cod. proc. civ., avviene, difatti, per effetto di una apposita convenzione negoziale (che, intervenendo tra gli arbitri ed i compromettenti, si differenzia radicalmente dal contratto intercorso tra le stesse parti avente ad oggetto il conferimento dell’incarico della prestazione d’opera arbitrale), il cui processo formativo, fissato inizialmente dal provvedimento autoliquidatorio degli arbitri (con funzione di mera proposta contrattuale) può legittimamente dirsi compiuto soltanto per effetto dell’accettazione di tutti i contendenti.
  • Tribunale di Castrovillari, 23 novembre 2022, n. 299 (qui il testo)
    Nel caso in cui le parti non abbiano specificato con la clausola compromissoria se trattasi di arbitrato rituale o irrituale occorre procedere all’interpretazione della clausola compromissoria secondo i principi stabiliti dagli artt. 1362 ss. cod. civ., cercando di ricostruire in concreto la volontà negoziale dei contraenti, sulla base degli elementi letterali e valutandone il comportamento complessivo, anche successivo alla conclusione del contratto, nonché tenendo conto che le espressioni ambigue debbono essere interpretate, nel dubbio, nel senso più conveniente alla natura e all’oggetto del contratto (art. 1369 cod. civ.).
  • Tribunale di Roma, 24 novembre 2022, n. 17460 (qui il testo)
    La controversia sulla nullità della delibera assembleare di una società a responsabilità limitata, in relazione all’omessa convocazione del socio, quale soggetta al termine di sanatoria previsto dall’art. 2379-bis cod. civ. è compromettibile in arbitri, atteso che l’area della non compromettibilità è ristretta all’assoluta indisponibilità dei diritti e, quindi, alle sole nullità insanabili.
  • Tribunale di Novara, 28 novembre 2022, n. 683 (qui il testo)
    La clausola compromissoria trova applicazione alle sole pretese che trovano il fondamento nel contratto al quale la clausola si riferisce e non anche a quelle di cui il contratto costituisce solo un mero presupposto storico.
  • Tribunale di Firenze, 30 novembre 2022, n. 3364 (qui il testo)
    L’arbitrato rituale comunque va preferito, in ogni caso di dubbio dovendosi ritenere la volontà di devolvere la controversia ad arbitri, in assenza di un’espressa dichiarazione contraria, espressione di una scelta in favore dell’istituto tipico regolato dal codice di procedura.
  • Tribunale di Venezia, 30 novembre 2022, n. 1963
    Le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione della deliberazione approvativa del bilancio per violazione di norme imperative, quali quelle relative alla formazione del contenuto del documento contabile, asseritamente redatto in difformità dei principi normativi di chiarezza e verità, non sono arbitrabili, e quindi debbono essere decise dal Giudice statuale. Ove però l’impugnante svolga sia contestazioni sul contenuto del documento contabile sia sul procedimento assembleare che ha portato alla sua approvazione, la competenza del Giudice statuale sussiste solo con riferimento alle prime, mentre le seconde devono essere devolute alla cognizione arbitrale.
  • Tribunale di Bari, 2 dicembre 2022, n. 4493 (qui il testo)
    L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza di detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.
  • Tribunale di Pisa, 5 dicembre 2022, n. 1514 (qui il testo)
    Il giudice ordinario è sempre competente ad emettere decreto ingiuntivo nonostante l’esistenza di una clausola compromissoria prevista nel contratto dal quale abbia origine il rapporto creditorio dedotto in giudizio, tuttavia, quando sia stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo si instaura il normale procedimento di cognizione e, se il debitore eccepisce la competenza arbitrale, si verificano, a seguito della contestazione, i presupposti fissati nel compromesso e, conseguentemente, viene a cessare la competenza del giudice precedentemente adito, il quale deve revocare il decreto ingiuntivo e rinviare le parti davanti al collegio arbitrale ovvero all’arbitro unico, secondo i casi.
  • Tribunale di Foggia, 5 dicembre 2022, n. 2989 (qui il testo)
    Si applica anche all’eventualità dell’ingiunzione ex art. 150 l.fall. il principio secondo il quale l’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario a emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte), ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della clausola, di dichiarare la nullità del decreto opposto e di disporre contestualmente la remissione della controversia al giudizio degli arbitri.
  • Tribunale di Roma, 6 dicembre 2022, n. 17977 (qui il testo)
    Il giudice ordinario è sempre competente ad emettere decreto ingiuntivo nonostante l’esistenza di una clausola compromissoria prevista nel contratto dal quale abbia origine il rapporto creditorio dedotto in giudizio, tuttavia, quando sia stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo si instaura il normale procedimento di cognizione e, se il debitore eccepisce la competenza arbitrale, si verificano, a seguito della contestazione, i presupposti fissati nel compromesso e, conseguentemente, viene a cessare la competenza del giudice precedentemente adito, il quale deve revocare il decreto ingiuntivo e rinviare le parti davanti al collegio arbitrale ovvero all’arbitro unico, secondo i casi.
  • Tribunale di Catanzaro, 9 dicembre 2022, n. 1774 (qui il testo)
    La clausola compromissoria contenuta in un accordo quadro non sottrae alla competenza dei Giudici statuali le controversie relative ai rapporti contrattuali che ne sono derivati.
  • Tribunale di Palermo, 9 dicembre 2022, n. 5137 (qui il testo)
    Il convenuto, che, dopo aver proposto eccezione di arbitrato, non si limiti a formulare semplici difese ed a sollevare eccezioni in senso proprio, ma proponga una domanda riconvenzionale, pone in essere una condotta processuale che, risolvendosi in una richiesta al giudice ordinario di emettere una statuizione relativa al rapporto processuale dedotto in giudizio, denota la sua volontà di rinuncia all’eccezione di compromesso [argomentando sulla base di Cass., Sez. II Civ., 30 maggio 2007, n. 12736; ma v. in senso contrario Cass., Sez. I Civ., 30 maggio 2007, n. 12684].
  • Tribunale di Bari, 20 dicembre 2022, n. 4706 (qui il testo)
    Può essere compromessa in arbitri irrituali la delibera di esclusione del socio da società cooperativa.
  • Tribunale di Milano, 20 dicembre 2022, n. 9998 (qui il testo)
    Ove il convenuto svolga domanda riconvenzionale, pattiziamente devoluta alla cognizione di un Tribunale arbitrale, il Giudice statuale deve dichiarare, in relazione a tale domanda, deve dichiarare la propria incompetenza.
  • Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 21 dicembre 2022, n. 4692 (qui il testo)
    In considerazione della natura giurisdizionale dell’arbitrato e della sua funzione sostitutiva della giurisdizione ordinaria, come desumibile dalla predetta disciplina, l’eccezione di compromesso ha carattere processuale ed integra una questione di competenza.
  • Tribunale di Latina, 22 dicembre 2022, n. 2416 (qui il testo)
    In caso di contratti pubblici, quand’anche una clausola del bando escluda la competenza arbitrale, detta previsione non inficia, in alcun modo, la validità e l’efficacia del contratto d’appalto successivamente stipulato in difformità, rimanendo nella disponibilità delle parti, in seguito all’espletamento della gara e alla conclusione della fase tipicamente pubblicistica, optare per una diversa valutazione in merito alla definizione delle eventuali controversie rispetto a quella operata al momento dell’emissione del bando.
  • Tribunale di Bologna, 23 dicembre 2022, n. 3203 (qui il testo)
    Il principio generale secondo il quale, per l’efficacia della clausola compromissoria nei suoi confronti, è sufficiente che il socio della cooperativa sottoscriva la domanda di ammissione alla società, con correlativa approvazione dello statuto, è suscettibile di essere derogato pattiziamente.
  • Tribunale di Milano, 23 dicembre 2022, n. 10199 (qui il testo)
    La controversia tra società ed eredi di un socio, relativa allo status socii di questi ultimi, rientra tra quelle che possono essere devolute alla cognizione arbitrale.
  • Tribunale di Monza, 29 dicembre 2022, n. 2639 (qui il testo)
    La clausola compromissoria riferita genericamente a qualsiasi controversia nascente da un determinato rapporto giuridico cui essa inerisce può essere interpretata nel senso che rientrano nella competenza arbitrale anche le opposizioni all’esecuzione forzata, salvo che si controverta di diritti indisponibili; viceversa, non sono compromettibili in arbitri le opposizioni agli atti esecutivi, in quanto la verifica dell’osservanza di regole processuali d’ordine pubblico riguarda diritti di cui le parti non possono mai liberamente disporre.