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Massimario 2023

Corte di Cassazione

  • Cass., Sez. I Civ., 3 gennaio 2023, n. 38 (qui il testo)
    La mera previsione, nel contesto di una clausola compromissoria, che la decisione degli arbitri debba essere resa secondo diritto non è sufficiente a ritenere il lodo impugnabile ai sensi dell’art. 829, co. 3, cod. proc. civ. per violazione delle norme di diritto applicabili al merito della controversia.
  • Cass., Sez. VI Civ., 4 gennaio 2023, n. 126 (qui il testo)
    La dichiarazione resa dal legale di una parte a quello dell’altra, secondo cui l’eventuale controversia tra le parti non potrà che essere affrontata di fronte alla giurisdizione ordinaria ha il significato di rinunzia al procedimento arbitrale.
  • Cass., Sez. I Civ., 12 gennaio 2023, n. 704 (qui il testo)
    La parte attrice ha facoltà di agire, anziché davanti agli arbitri, davanti al giudice ordinario nel termine indicato dall’art. 46 d.P.R. 1063/1962 e la parte convenuta può chiedere, entro trenta giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, che la controversia venga decisa dall’autorità giurisdizionale.
  • Cass., Sez. I Civ., 23 gennaio 2023, n. 1999 (qui il testo)
    Il rispetto del principio del contraddittorio va opportunamente adattato al giudizio arbitrale, dovendo essere offerta alle parti, al fine di consentire loro un’adeguata attività difensiva, la possibilità di esporre i rispettivi assunti, di esaminare e analizzare le prove e le risultanze del processo, di presentare memorie e repliche e conoscere in tempo utile le istanze e richieste avverse.
  • Cass., Sez. VI Civ., 24 gennaio 2023, n. 2057 (qui il testo)
    L’eccezione di compromesso, pur sollevata dopo le richieste di merito, impone al Giudice statuale di pronunciare sulla stessa, non potendosi desumere dall’errore nella gradazione delle eccezioni la rinuncia alla questione logicamente preliminare, sebbene proposta successivamente.
  • Cass., Sez. I Civ, 24 gennaio 2023, n. 2166 (qui il testo)
    Il vizio di omessa motivazione di cui all’art. 829, co. 1, n. 5 cod. proc. civ. è ravvisabile nelle sole ipotesi in cui la motivazione del lodo sia del tutto inesistente ovvero sia a tal punto carente da non consentire di individuare la ratio della decisione, o ancora quando si caratterizzi per la scelta di un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, si da risolversi in una sorta di non motivazione.
  • Cass., Sez. II Civ., 27 gennaio 2023, n. 2558 (qui il testo)
    Nel contratto predisposto unilateralmente dal professionista l’efficacia della deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria in favore di quella degli arbitri, al pari della deroga della competenza del foro del consumatore, è subordinata non solo alla specifica approvazione per iscritto prevista dall’art. 1341 cod. civ., ma anche – a norma dell’art. 34, co. 4, d.lgs. 206/2005 – allo svolgimento di una trattativa individuale con il consumatore sulla clausola stessa, la cui prova è posta a carico del medesimo professionista dall’art. 34, co. 5, d.lgs. cit.
  • Cass., Sez. I Civ., 2 febbraio 2023, n. 3271 (qui il testo)
    Per stabilire se sia ammissibile l’impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge — cui l’art. 829, co. 3, cod. proc. civ., rinvia — va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato.
  • Cass., Sez. VI Civ., 13 febbraio 2023, n. 4315 (qui il testo)
    Il dubbio sull’interpretazione dell’effettiva volontà dei contraenti deve essere risolto nel senso dell’arbitrato rituale, quale modello principale di arbitrato, capace di assicurare le maggiori garanzie per le parti che l’hanno voluto.
  • Cass., Sez. I Civ., 21 febbraio 2023, n. 5369 (qui il testo)
    Perché sussista l’obbligo della specifica approvazione per iscritto della clausola compromissoria di cui all’art. 1341, co. 2, cod. civ., non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l’intero contenuto del contratto in modo che l’altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all’indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie.
  • Cass., SS.UU., 23 febbraio 2023, n. 5694 (qui il testo)
    Il giudizio arbitrale promosso sulla base della clausola compromissoria accessoria ad un appalto e per l’accertamento di un credito da esso dipendente, diviene improcedibile al sopraggiungere della messa in liquidazione coatta amministrativa di una delle parti del contratto, stante l’esclusività dell’accertamento del passivo nella sede concorsuale cui è comunque tenuta, ai sensi degli artt. 52 e 93 l.fall., la parte creditrice, se il rapporto è ancora pendente, cioè non esaurito ai sensi dell’art.72 l.fall.
    Il lodo ciononostante emesso, prima della scadenza del termine di 60 giorni assegnato dall’art.81 l.fall. all’organo concorsuale per dichiarare il proprio eventuale subentro nel contratto presupposto e senza che siffatta dichiarazione sia intervenuta, è nullo, con conseguente inettitudine a produrre effetti già nei confronti della procedura concorsuale, in quanto lo scioglimento dell’appalto in conseguenza dell’apertura del concorso ne realizza un effetto legale ex nunc, solo risolutivamente condizionato alla decisione di subentro del commissario fin quando è possibile e così gli arbitri, nella fattispecie, difettano di potestas judicandi.
  • Cass., Sez. VI Civ., 24 febbraio 2023, n. 5793 (qui il testo)
    Il favor per la competenza arbitrale contenuto nella disposizione di cui all’art. 808-quater cod. proc. civ. si riferisce ai soli casi in cui il dubbio interpretativo verta sulla “quantificazione” della materia devoluta agli arbitri dalla relativa convenzione e non anche sulla stessa scelta arbitrale compiuta dalle parti. In questa prospettiva, anche in presenza di una clausola che faccia riferimento alla cognizione del collegio arbitrale per “ogni e qualsiasi controversia”, il riferimento anche al ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria rende incerta la volontà delle parti sulla stessa scelta della compromissione in arbitri, non consentendo quindi di poter invocare il disposto di cui all’art. 808-quater cod. proc. civ.
  • Cass., Sez. I Civ., 1 marzo 2023, n. 6150 (qui il testo)
    Il lodo parziale è immediatamente impugnabile, ai sensi dell’art. 827, co. 3, cod. proc. civ., solo nel caso in cui, decidendo su una o più domande, abbia definito il giudizio relativamente ad esse, attesa l’esecutività che il lodo stesso può assumere in questa ipotesi, mentre l’immediata impugnabilità deve essere esclusa quando il lodo abbia deciso questioni insorte nel procedimento arbitrale, ma senza definire il giudizio.
  • Cass., Sez. VI Civ., 2 marzo 2023, n. 6221 (qui il testo)
    Non essendo la clausola compromissoria un patto accessorio del contratto nel quale è inserita, avendo essa individualità ed autonomia, nettamente distinta da quella del contratto cui accede, rientrano nella sua sfera di operatività anche le controversie che insorgono dopo la cessazione del contratto, quando siano dipendenti da fatti pregressi.
  • Cass., Sez. I Civ., 2 marzo 2023, n. 6327 (qui il testo)
    La disposizione di cui all’art. 829 n. 11 cod. proc. civ. va intesa nel senso che, ai fini dell’integrazione dell’ipotesi di nullità ivi prevista, la contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, e non anche tra diverse parti della motivazione poste a raffronto tra loro, ovvero tra la motivazione stessa ed il dispositivo.
  • Cass., Sez. I Civ., 3 marzo 2023, n. 6501 (qui il testo)
    Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte, sicché l’accertamento in fatto compiuto dagli arbitri non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, salvo che la motivazione sul punto sia completamente mancata o assolutamente carente.
  • Cass., Sez. I Civ., 3 marzo 2023, n. 6518 (qui il testo)
    Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte, sicché l’accertamento in fatto compiuto dagli arbitri non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, salvo che la motivazione sul punto sia completamente mancata o assolutamente carente.
  • Cass., Sez. I Civ., 6 marzo 2023, n. 6550 (qui il testo)
    Il vizio di contraddittorietà della motivazione del loro arbitrale è deducibile con impugnazione per nullità solo quando si concreti in una inconciliabilità fra parti del dispositivo (art. 829, n. 4, cod. proc. civ.) ovvero in un contrasto fra parti della motivazione di gravità tale da rendere impossibile la ricostruzione della ratio decidendi, traducendosi in sostanziale mancanza della motivazione stessa.
  • Cass., Sez. II Civ., 10 marzo 2023, n. 7201 (qui il testo)
    Nel caso in cui la clausola compromissoria c.d. di diritto comune sia stata conclusa prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 40/2006, opera il testo previgente dell’art. 829, co. 2, cod. proc. civ., in virtù del quale è consentita l’impugnazione del lodo, salvo che le parti abbiano autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o abbiano dichiarato il lodo non impugnabile. In tal caso, è tuttavia possibile rilevare o eccepire errores in iudicando, atteso che la previsione della inappellabilità preclude le sole eccezioni di merito, ma non anche quelle processuali afferenti all’invalidità della clausola.
  • Cass, Sez. I Civ., 14 marzo 2023, n. 7335 (qui il testo)
    Il vizio afferente l’invalida o irregolare costituzione del collegio arbitrale (anche costituito per obbligo di legge), derivante dal fatto che la nomina sia stata effettuata in violazione dei modi e delle forme di cui ai Capi I e II del titolo VIII del libro IV del codice civile, va ricondotto non già all’art. 158 cod. proc. civ., relativo al vizio di costituzione del giudice, ma alle nullità previste dall’art. 829, co. 1, n. 2, cod. proc. civ., in quanto il lodo arbitrale, che costituisce una decisione per la soluzione della controversia sul piano privatistico, non può in alcun modo accostarsi a un dictum giurisdizionale; tale carattere è stato accentuato dalla l. 25/1994, senza che le modifiche apportate dall’art. 819-ter cod. proc. civ., introdotto dal d.lgs. 40/2006, possano condurre ad una diversa linea ricostruttiva dell’istituto.
  • Cass., Sez. I Civ., 15 marzo 2023, n. 7433 (qui il testo)
    Il rispetto dei criteri formali di redazione del bilancio risponde ad esigenze sovraindividuali di carattere generale e la loro violazione comporta che la relativa controversia verta su diritti indisponibili, sottratti alla sfera arbitrale.
  • Cass., Sez. I Civ., 15 marzo 2023, n. 7546 (qui il testo)
    Il c.d. favor arbitratis, desunto dall’art. 808-quater cod. proc. civ. si riferisce ai soli casi in cui il dubbio interpretativo verta sull’oggetto della materia devoluta agli arbitri dalla relativa convenzione e non anche sulla stessa scelta arbitrale compiuta dalle parti.
  • Cass., Sez. I Civ., 17 marzo 2023, n. 7867 (qui il testo)
    Il mero decorso del termine per la pronuncia del lodo non è, di per sé sufficiente a determinarne la nullità; essendo necessaria, in applicazione dell’art. 821 cod. proc. civ., una manifestazione della volontà diretta a far valere la decadenza degli arbitri dal potere loro conferito di decidere il merito della controversia loro devoluta.
  • Cass., Sez. I Civ., 28 marzo 2023, n. 8760 (qui il testo)
    Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sulla impugnazione di un lodo arbitrale, dovendosi verificare se la sentenza medesima sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione alle ragioni di impugnazione del lodo, il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione della sentenza che ha deciso sull’impugnazione del lodo.
  • Cass., Sez. I Civ., 28 marzo 2023, n. 8767 (qui il testo)
    Il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all’art. 829 n. 5 cod. proc. civ., in relazione all’art. 823 n. 3 stesso codice, è ravvisabile soltanto nell’ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l’individuazione della ratio della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione.
  • Cass., Sez. I Civ., 5 aprile 2023, n. 9395 (qui il testo)
    In tema di arbitrato societario, ove le parti abbiano autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità, l’impugnazione della decisione arbitrale per errore in iudicando non è consentita, salvo che abbia ad oggetto questioni non compromettibili o relative alla validità di delibere assembleari, a prescindere dal fatto che la clausola compromissoria sia stata inserita prima o dopo la novella del 2006, essendo irrilevante che ratione temporis l’art. 36 d.lgs. 5/2003 faccia riferimento al testo dell’art. 829, co. 3, cod. proc. civ., conseguente al d.lgs. 40/2006, ovvero all’art. 829, co. 3, cod. proc. civ., nel testo previgente.
  • Cass., Sez. I Civ., 5 aprile 2023, n. 9434 (qui il testo)
    L’impugnazione di delibere societarie aventi ad oggetto operazioni sul capitale sociale, per aumento o riduzione, è compromettibile in arbitri allorquando, in ragione della prospettazione offerta dalle parti, la corrispondente controversia non investa, in modo diretto e non semplicemente mediato, gli interessi – dei soci, della società o di terzi ad essa estranei – protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell’ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, diversamente finendosi per devolvere agli arbitri diritti (sostanziali) inderogabili protetti da una specifica norma che li regola.
  • Cass., Sez. I Civ., 6 aprile 2023, n. 9510
    In tema di arbitrato, l’obbligo di esposizione sommaria dei motivi della decisione imposto agli arbitri dall’art. 823, n. 5, cod. proc. civ., il cui mancato adempimento integra la possibilità di impugnare il lodo ai sensi dell’art. 829, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., può ritenersi non soddisfatto solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente carente da non consentire di comprendere l’iter logico che ha determinato la decisione arbitrale o contenga contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo tali da rendere incomprensibile la ratio della decisione.
  • Cass., Sez. I Civ., 14 aprile 2023, n. 10021 (qui il testo)
    Il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all’art. 829 n. 5 cod. proc. civ., in relazione all’art. 823 n. 3 stesso codice, è ravvisabile soltanto nell’ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l’individuazione della ratio della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione.
  • Cass., Sez. I Civ., 18 aprile 2023, n. 10303 (qui il testo)
    Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte: pertanto l’accertamento in fatto compiuto dagli arbitri, qual è quello concernente l’interpretazione del contratto oggetto del contendere, non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, con la sola eccezione del caso in cui la motivazione del lodo stesso sia completamente mancate od assolutamente carente.
  • Cass., Sez. I Civ., 18 aprile 2023, n. 10319 (qui il testo)
    L’art. 829, co. 3, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 24 d.lgs. 40/2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all’art. 27 dello stesso decreto, a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore della novella (2 marzo 2006). Tuttavia, per stabilire se sia ammissibile tale impugnazione, la legge, cui l’art. 829, co. 3, cod. proc. civ. rinvia, deve essere identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato.
  • Cass., Sez. I Civ., 19 aprile 2023, n. 10444 (qui il testo)
    Il sistema delineato dal combinato disposto degli art. 821 e 829 cod. proc. civ., nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, descrive, con riferimento alla pronuncia del lodo oltre il termine stabilito, una nullità relativa, nel senso che il decorso del termine non può essere fatto valere come causa di nullità del lodo se la parte, prima della deliberazione del lodo stesso, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri l’intenzione di far valere la loro decadenza, con ciò disponendo in merito alla nullità; tale notificazione, pertanto, non costituisce una mera eccezione da proporsi nell’ambito del procedimento arbitrale, ma un atto, imprescindibile, in difetto del quale la nullità del lodo non può essere fatta valere.
  • Cass., Sez. II Civ., 3 maggio 2023, n. 11497 (qui il testo)
    La previsione normativa della impugnabilità a mezzo di regolamento di competenza della decisione che afferma o nega la competenza del giudice ordinario in presenza di una clausola di arbitrato comporta che ogni vizio in ordine alla decisione adottata debba essere denunciato con lo strumento processuale previsto.
  • Cass., Sez. I Civ., 3 maggio 2023, n. 11506 (qui il testo)
    In sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sull’impugnazione per nullità del lodo arbitrale, la Suprema Corte non può esaminare direttamente il provvedimento degli arbitri, ma solo la pronuncia emessa nel giudizio di impugnazione, allo scopo di verificare se essa sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione ai profili di censura del lodo, con la conseguenza che il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità dei motivi della sentenza resa sul gravame.
  • Cass., Sez. I Civ., 18 maggio 2023, n. 13735 (qui il testo)
    L’efficacia della clausola compromissoria, in quanto clausola vessatoria, è subordinata alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui detta clausola sia inserita in contratti con condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti (art. 1341, co. 1, cod. civ.) ovvero conclusi mediante sottoscrizione di moduli o formulari (art. 1342, co. 1, cod. civ.), non già quando la clausola sia contenuta nello statuto o nel regolamento di un organismo sociale nel quale il soggetto entri a far parte.
  • Cass., Sez. I Civ., 18 maggio 2023, n. 13755 (qui il testo)
    Il primo comma dell’art. 832 cod. proc. civ. prevede che la convenzione d’arbitrato possa fare rinvio a un regolamento arbitrale precostituito, con la conseguente evidenza che è prevista normativamente facoltà delle parti di regolare il procedimento proprio mediante il rinvio ad un regolamento precostituito.
    L’efficacia della clausola compromissoria, in quanto clausola vessatoria, è subordinata alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui detta clausola sia inserita in contratti con condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti ovvero conclusi mediante sottoscrizione di moduli o formulari, non già quando la clausola sia contenuta nello statuto o nel regolamento di un organismo sociale nel quale il soggetto entri a far parte.
  • Cass., Sez. III Civ., 23 maggio 2023, n. 14186 (qui il testo)
    L’eccezione di compromesso per arbitri esteri integra una questione di giurisdizione, con la conseguenza che la sentenza che la accolga è impugnabile con l’appello e non con il regolamento di competenza ex art. 819-ter cod. proc. civ.
  • Cass., Sez. I Civ., 1 giugno 2023, n. 15521 (qui il testo)
    Nel procedimento arbitrale l’omessa osservanza del principio del contraddittorio non è un vizio formale, ma di attività; sicché ai fini della nullità del lodo è sempre necessario accertare la concreta menomazione del diritto di difesa, tenendo conto della modalità del confronto tra le parti (avuto riguardo alle rispettive pretese) e delle possibilità, per le stesse, di esercitare su un piano di uguaglianza le facoltà processuali loro attribuite.
  • Cass., Sez. I Civ., 5 giugno 2023, n. 15668 (qui il testo)
    Nell’arbitrato societario, per stabilire se sia ammissibile l’impugnazione del lodo arbitrale per errori di diritto è necessario far riferimento alla clausola compromissoria societaria inserita nello statuto, a seconda che si tratti di clausola anteriore o successiva al d.lgs. 40/2006.
  • Cass., Sez. I Civ., 5 giugno 2023, n. 15700 (qui il testo)
    La clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, la quale, non adeguandosi alla prescrizione dell’art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, non preveda che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo alla società, è nulla; e lo è a prescindere dal tipo di arbitrato.
  • Cass., Sez. III Civ., 8 giugno 2023, n. 16364 (qui il testo)
    L’azione per l’accertamento della natura usuraria degli interessi dovuti in base a un contratto di leasing, con la conseguente condanna della controparte alla restituzione di quanto indebitamente percepito a tale titolo, è suscettibile di deferimento alla decisione degli arbitri, in quanto ha per oggetto un diritto disponibile, senza che la dedotta nullità del contratto posto a base della domanda, che concerne, invece, il merito della pretesa, sia sufficiente a escludere la competenza arbitrale, essendo illogico far dipendere l’operatività della convenzione di arbitrato dalla decisione sul merito della controversia.
  • Cass., Sez. II Civ., 12 giugno 2023, n. 16561 (qui il testo)
    Non rappresenta condotta incompatibile con la volontà di avvalersi dell’eccezione di clausola compromissoria né la proposizione in via subordinata di domanda riconvenzionale né la richiesta di concessione dei termini per una compiuta articolazione dei mezzi di prova.
  • Cass., Sez. II Civ., 12 giugno 2023, n. 16615 (qui il testo)
    La formulazione di una domanda riconvenzione e la richiesta della concessione di termini per una compiuta articolazione dei mezzi di prova non costituiscono condotta che denota la volontà di rinunciare all’eccezione di arbitrato.
  • Cass., Sez. I Civ., 22 giugno 2023, n. 17902 (qui il testo)
    Agli effetti dell’individuazione del mezzo con cui il lodo va impugnato, ciò che conta è la natura dell’atto in concreto posto in essere dagli arbitri, più che la natura dell’arbitrato come previsto dalle parti; pertanto, se sia stato pronunciato un lodo rituale nonostante le parti avessero previsto un arbitrato irrituale, ne consegue che quel lodo è impugnabile esclusivamente ai sensi degli artt. 827 e ss. cod. proc. civ.
  • Cass., Sez. I Civ., 26 giugno 2023, n. 18220 (qui il testo)
    Il vizio di incompatibilità dell’arbitro, ove pure sia stata disattesa l’istanza di ricusazione, resta sempre deducibile quale ragione di nullità del lodo.
  • Cass., Sez. II Civ., 30 giugno 2023, n. 18579 (qui il testo)
    Il requisito della forma scritta richiesta per la valida conclusione di una clausola compromissoria non postula che la volontà negoziale sia indefettibilmente espressa in un unico documento recante la contestuale sottoscrizione di entrambe le parti, potendo realizzarsi anche con lo scambio delle missive contenenti rispettivamente la proposta e l’accettazione del deferimento della controversia ad arbitri.
  • Cass., Sez. I Civ., 30 giugno 2023, n. 18601 (qui il testo)
    La manifestazione della volontà di accettare la nomina non deve rivestire formule sacramentali né risultare necessariamente da apposito documento, essendo sufficiente che essa emerga, sia pure per implicito, da un atto – quale il verbale di prima riunione – che, formalizzando la costituzione del collegio giudicante ai fini della decisione della controversia, postula chiaramente che la designazione ad arbitro viene accettata da quel momento, ove tale accettazione non sia già avvenuta con apposita dichiarazione scritta.
  • Cass., Sez. I Civ., 4 luglio 2023, n. 18772 (qui il testo)
    Gli arbitri incorrono in violazione del principio del contraddittorio se abbiano dichiarato decaduta una parte per il tardivo esercizio delle facoltà di proporre quesiti e istanze istruttorie, ovvero di produrre documenti, qualora la possibilità di declinare tale perentorietà non fosse prevista dalla convenzione di arbitrato, ovvero da un atto scritto separato o dal regolamento processuale dai medesimi predisposto, e in assenza di specifica avvertenza al riguardo al momento dell’assegnazione dei termini.
  • Cass., Sez. I Civ., 5 luglio 2023, n. 18973 (qui il testo)
    La clausola compromissoria contenuta in un determinato contratto non estende i propri effetti alle controversie relative ad altro contratto, ancorché collegato a quello asseritamente principale.
  • Cass., Sez. I Civ., 10 luglio 2023, n. 19497
    Il requisito della forma scritta – con riguardo alle clausole compromissorie per relationem, ovvero quelle previste in un diverso negozio o documento cui il contratto faccia riferimento – è soddisfatto allorché il rinvio, contenuto nel contratto, preveda un richiamo espresso e specifico della clausola compromissoria e non, invece, allorché il rinvio sia generico, richiamandosi semplicemente il documento o il formulario che contenga la clausola stessa, in quanto soltanto il richiamo espresso assicura la piena consapevolezza delle parti in ordine alla deroga alla giurisdizione.
  • Cass., Sez. I Civ., 14 luglio 2023, n. 20209 (qui il testo)
    In tema di impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, l’art. 829, co. 3, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all’art. 27 dello stesso decreto, a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore della novella (2 marzo 2006). Tuttavia, per stabilire se sia ammissibile tale impugnazione, la legge, a cui l’art. 829, co. 3, cod. proc. civ. rinvia, deve essere identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicché, in caso di procedimento arbitrale attivato dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina – ma in forza di convenzione stipulata anteriormente – nel silenzio delle parti è applicabile l’art. 829, co. 2, cod. proc. civ. nel testo previgente, che ammette l’impugnazione del lodo per violazione delle norme inerenti al merito, salvo che le parti stesse avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile.
  • Cass., Sez. I Civ., 14 luglio 2023, n. 20441 (qui il testo)
    Il primo periodo dell’art. 819-ter, co. 1, cod. proc. civ., nel prevedere che la competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice ordinario, implica, in riferimento all’ipotesi in cui sia stata proposta una pluralità di domande, che la sussistenza della competenza arbitrale sia verificata con specifico riguardo a ciascuna di esse, non potendosi devolvere agli arbitri ― o al giudice ordinario ― l’intera controversia in virtù del mero vincolo di connessione.
  • Cass., Sez. II Civ., 19 luglio 2023, n. 21329 (qui il testo)
    Il deferimento ad arbitri di qualsiasi controversia comunque connessa all’interpretazione e all’esecuzione del regolamento condominiale determina, pertanto, la competenza arbitrale anche per l’opposizione al decreto ingiuntivo intimato dall’amministratore per la riscossione dei contributi approvati dall’assemblea, ai sensi degli artt. 1130, n. 3, cod. civ. e 63, co. 1, disp. att. cod. civ., non costituendo la clausola compromissoria una deroga a tali norme, giacché la presenza della medesima convenzione di arbitrato non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per le spese (ferma restando la facoltà per il condomino intimato di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione), né il citato art. 63, comma 1, pone una riserva di competenza assoluta ed esclusiva del giudice ordinario e, quindi, neppure impedisce la compromettibilità in arbitri delle relative controversie, le quali, d’altronde, non rientrano in alcuno dei divieti sanciti dagli articoli 806 e 808 cod. proc. civ.
  • Cass., Sez. I Civ., 19 luglio 2023, n. 21450 (qui il testo)
    Pur svolgendosi avanti alla Corte d’appello, il giudizio di impugnazione di lodo arbitrale non ha la consistenza di una revisio prioris instantiae e non costituisce perciò una reiterazione in secondo grado del giudizio svoltosi avanti agli arbitri, all’esito del quale come in un ordinario giudizio di appello sia consentito al decidente di sindacare nel merito la decisione assunta dagli arbitri sostituendola, in caso di riforma, con la propria.
  • Cass., Sez. II Civ., 26 luglio 2023, n. 22601 (qui il testo)
    La sentenza del Giudice di pace che abbia declinato la propria competenza in favore degli arbitri è oggetto di appello avanti il Tribunale, essendo interdetto il regolamento di competenza avverso i provvedimenti del Giudice di pace.
  • Cass., Sez. I Civ., 26 luglio 2023, n. 22631 (qui il testo)
    L’attività degli arbitri rituali ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, per cui laddove la declinatoria della competenza in favore del giudice ordinario operata in relazione a un giudizio non venga impugnata il conseguente giudicato formatosi sul punto preclude ogni discussione sul punto con riferimento a identiche azioni che dovessero essere proposte successivamente.
  • Cass., Sez. II Civ., 27 luglio 2023, n. 22893 (qui il testo)
    La proposizione dell’eccezione di devoluzione della controversia ad arbitri contestualmente alla domanda riconvenzionale nella comparsa di risposta non implica la necessità di subordinare espressamente la seconda al rigetto della prima, onde evitare che essa sia ritenuta rinunciata, in quanto l’esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell’eccezione di compromesso, essendo la fondatezza di quest’ultima incompatibile con l’esame della prima.
  • Cass., Sez. I Civ., 4 agosto 2023, n. 23875 (qui il testo)
    In tema di arbitrato rituale, una pronuncia di mero rito non esaurisce la potestas iudicandi degli arbitri, che si fonda sulla validità ed efficacia della convenzione arbitrale, e non preclude, quindi, la promozione di un nuovo procedimento, avente il medesimo oggetto, vigendo nella giustizia arbitrale, sostitutiva di quella ordinaria, il medesimo principio generale, in virtù del quale le parti hanno diritto ad ottenere una decisione di merito ove ciò sia giuridicamente possibile.
  • Cass., Sez. I Civ., 7 agosto 2023, n. 23974 (qui il testo)
    In tema di arbitrato, ai fini della verifica del raggiungimento dello scopo dell’atto che contiene l’invito all’avversario di procedere alla designazione dei propri arbitri, reso noto senza il rispetto delle forme previste per la notificazione degli atti nel processo civile, il giudice è chiamato ad accertare non solo che l’atto sia stato portato a conoscenza del destinatario, ma anche che tale conoscenza sia intervenuta in tempo utile a consentire a quest’ultimo l’esercizio del diritto di scelta del proprio arbitro.
  • Cass., Sez. I Civ., 7 agosto 2023, n. 23984 (qui il testo)
    Gli arbitri possono decidere la controversia sebbene sia pendente altro giudizio sui medesimi fatti (o su fatti connessi) innanzi all’autorità giudiziaria (art. 819-bis cod. proc. civ.) e, anche in questi casi di identità o connessione con il contenzioso in sede giurisdizionale, le ipotesi di sospensione del giudizio arbitrale sono confinate in ambito di residualità (art. 819-ter cod. proc. civ.). Non vi è alcuna ragione per differenziare tale disciplina propria dell’arbitrato nel caso in cui il giudizio vertente sugli stessi fatti non sia pendente davanti al giudice civile ma a davanti a quello penale, presso il quale è promossa anche l’azione civile a seguito della costituzione della parte civile.
  • Cass., Sez. I Civ., 9 agosto 2023, n. 24271 (qui il testo)
    Riguardo al giudizio di impugnazione delle pronunce arbitrali, l’unificazione della fase rescindente e della fase rescissoria non costituisce causa di nullità dell’intero procedimento, qualora il giudice abbia tenuto distinte sul piano logico, giuridico e concettuale le due fasi e, dopo aver pronunciato sulla nullità, abbia esaminato le conclusioni di merito, ritualmente precisate dalle parti, e ritenuto di poter pronunciare la decisione definitiva in base agli elementi di prova già acquisiti al processo arbitrale ed alle constatazioni compiute dagli arbitri.
  • Cass., Sez. I Civ., 11 agosto 2023, n. 24529 (qui il testo)
    Il legislatore riformatore del 2006 è intervenuto collocando l’arbitrato rituale all’interno del circuito giurisdizionale, con la conseguenza che la ripartizione degli affari tra giudici ed arbitri (rituali) rappresenta una questione di competenza impugnabile con il regolamento. Al contrario, l’arbitrato irrituale continua a restare fuori dal sistema giurisdizionale, e la relativa eccezione deve continuare ad essere considerata una vera e propria eccezione di merito.
  • Cass., Sez. I Civ., 1 settembre 2023, n. 25594 (qui il testo)
    Ai fini della configurabilità del vizio di cui all’art. 829, co. 1, n. 5 cod. proc. civ., è necessario che la motivazione del lodo risulti del tutto assente ovvero sia a tal punto carente da non consentire l’individuazione della ratio della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi nella mancanza del requisito di cui all’art. 823, n. 5 cod. proc. civ.
  • Cass., Sez. II Civ., 7 settembre 2023, n. 26128 (qui il testo)
    Deve ritenersi inammissibile l’appello avverso la decisione del tribunale declinatoria della propria competenza a favore degli arbitri, poiché l’attività di questi ultimi ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché la relativa questione può essere fatta valere solo con regolamento di competenza.
    Per i fini dell’impugnabilità mediante regolamento di competenza nulla rileva la qualificazione data dal giudice alla propria pronuncia: perciò, la sentenza con la quale il Tribunale adito, ignorando la qualificazione dei rapporti di competenza tra arbitri e autorità giudiziaria, data dall’articolo 819-ter cod. proc. civ., dichiari improponibile la domanda, dev’essere intesa come pronuncia declinatoria della competenza a favore degli arbitri ed è pertanto impugnabile con il regolamento necessario di competenza.
  • Cass., Sez. I Civ., 18 settembre 2023, n. 26756 (qui il testo)
    Nel procedimento arbitrale, l’individuazione dell’effettivo contenuto dei quesiti posti dalle parti e l’apprezzamento della loro reale portata, postulando l’identificazione e la qualificazione dei beni della vita destinati a formare oggetto del provvedimento richiesto (petitum), nonché degli elementi della fattispecie da cui derivano le pretese dedotte in giudizio (causa petendi), costituisce un’operazione rientrante nei compiti de-gli arbitri, il cui esito è sindacabile in sede d’impugnazione del lodo soltanto nei limiti del giudizio di legittimità, ovverosia solo con riferimento alla motivazione addotta a sostegno del risultato ermeneutico cui sono pervenuti gli arbitri, quali giudici investiti del merito della controversia.
  • Cass., Sez. I Civ., 18 settembre 2023, n. 26765 (qui il testo)
    Prevede l’art. 817 cod. proc. civ. che la parte, la quale non eccepisca nella prima difesa successiva all’accettazione degli arbitri l’incompetenza di questi per inesistenza, invalidità o inefficacia della convenzione d’arbitrato, non può per questo motivo impugnare il lodo, salvo il caso di controversia non arbitrabile; mentre l’art. 829, co. 2, cod. proc. civ. dispone che la parte, la quale non abbia eccepito nella prima istanza o difesa successiva la violazione di una regola che disciplina lo svolgimento del procedimento arbitrale, non può per questo motivo impugnare il lodo.
  • Cass., Sez. I Civ., 19 settembre 2023, n. 26784 (qui il testo)
    In quanto volta a consolidare l’indipendenza degli arbitri, attraverso la previsione della terzietà del designatore, la norma di cui all’art. 34 d.lgs. 5/2003 mira ad assicurare l’imparzialità della decisione, rispondente a un principio di ordine pubblico.
  • Cass., Sez. I Civ., 19 settembre 2023, n. 26788 (qui il testo)
    La Corte di Cassazione non è mai giudice del fatto sostanziale, tantomeno lo può essere nel caso in cui già al giudice dell’impugnazione sia precluso l’esame del merito, atteso che nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo a mente dell’art. 829 cod. proc. civ. vige la regola della specificità della formulazione dei motivi.
  • Cass., Sez. I Civ., 19 settembre 2023, n. 26792 (qui il testo)
    Nel giudizio d’impugnazione del lodo arbitrale, l’interpretazione della portata e del contenuto del lodo impugnato costituisce una tipica indagine di fatto, riservata al giudice di merito, il cui risultato è sindacabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni ermeneutici, che il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente, ovvero per vizio di motivazione, configurabile esclusivamente nel caso in cui la motiva-zione manchi del tutto ovvero sia meramente apparente, oppure sia affetta da contraddizioni logiche tali da rendere impossibile l’individuazione o la comprensione della ratio che sorregge la decisione.
  • Cass., Sez. I Civ., 19 settembre 2023, n. 26839 (qui il testo)
    Il controllo di legittimità esperibile in relazione alla sentenza che decide sull’impugnazione del lodo, lungi dal poter procedere al riesame del responso arbitrale, già per vero in fase rescindente precluso al giudice dell’impugnazione, si esercita unicamente sul pronunciamento adottato dalla Corte d’appello al solo fine di riscontrarne la conformità alla legge e la congruità della motivazione.
  • Cass., Sez. III Civ., 2 ottobre 2023, n. 27707 (qui il testo)
    La clausola compromissoria contenuta in un determinato contratto è inidonea ad attribuire agli arbitri la cognizione sulle obbligazioni originate dal contratto di transazione, con il quale il primo sia stato consensualmente risolto e siano stati diversamente regolati i rapporti fra le parti senza richiamarlo, in quanto il principio dell’autonomia della clausola compromissoria rispetto al negozio in cui è stata inserita ne comporta l’estensione alle sole cause di invalidità di questo, purché ad esso non esterne, mentre ne esclude l’ultrattività in ordine ai rapporti derivanti da contratti successivi, neppure indirettamente menzionati nella clausola stessa e di cui il precedente negozio costituisca ormai soltanto un mero antecedente storico.
  • Cass., Sez. II Civ., 9 ottobre 2023, n. 28291 (qui il testo)
    L’istituto della ratifica è certamente applicabile anche alla clausola compromissoria (di per sé valida, seppur inefficace) inserita in un contratto da un soggetto che non ne aveva facoltà, e in senso contrario non può essere invocato il principio dell’autonomia della clausola compromissoria, che si applica per escludere l’estensione alla stessa delle cause di invalidità del negozio in cui è inserita, e non per sostenere una ratifica parziale del contratto concluso dal falsus procurator, la cui ammissibilità è di regola esclusa sia in giurisprudenza che in dottrina.
  • Cass., Sez. II Civ., 9 ottobre 2023, n. 28293 (qui il testo)
    L’istituto della ratifica è certamente applicabile anche alla clausola compromissoria (di per sé valida, seppur inefficace) inserita in un contratto da un soggetto che non ne aveva facoltà, e in senso contrario non può essere invocato il principio dell’autonomia della clausola compromissoria, che si applica per escludere l’estensione alla stessa delle cause di invalidità del negozio in cui è inserita, e non per sostenere una ratifica parziale del contratto concluso dal falsus procurator, la cui ammissibilità è di regola esclusa sia in giurisprudenza che in dottrina.
  • Cass., Sez. II Civ., 12 ottobre 2023, n. 28468 (qui il testo)
    A fronte di una clausola contrattuale che contempla la possibilità di ricorrere ad un collegio arbitrale come alternativa al ricorso alla giustizia statale, in assenza di una volontà esclusiva di devoluzione agli arbitri delle controversie nascenti da un contratto, è corretto affermare la competenza del giudice ordinario e tale interpretazione non contrasta con la disposizione di cui all’art. 808-quater cod. proc. civ., che si riferisce ai soli casi in cui il dubbio interpretativo verta sulla quantificazione della materia devoluta agli arbitri dalla relativa convenzione e non anche sulla stessa scelta arbitrale compiuta dalle parti.
  • Cass., Sez. I Civ., 13 novembre 2023, n. 31534 (qui il testo)
    Anche in caso di deferimento della controversia ad un collegio arbitrale irrituale, il difetto di potestas iudicandi del collegio decidente, per essere la convenzione di arbitrato nulla, deve essere eccepito nella prima difesa successiva all’accettazione degli arbitri, sicché, in difetto, la dedotta invalidità degrada a nullità sanabile.
  • Cass., Sez. I Civ., 28 novembre 2023, n. 33009 (qui il testo)
    La decisione del giudice ordinario che affermi o neghi l’esistenza o la validità di un arbitrato irrituale e che dunque, nel primo caso, non pronunci sulla controversia dichiarando che deve avere luogo l’arbitrato irrituale e, nel secondo, dichiari che la decisione del giudice ordinario può avere luogo, non è suscettibile di impugnazione con il regolamento di competenza, in quanto la pattuizione dell’arbitrato irrituale determina l’inapplicabilità di tutte le norme dettate per quello rituale, ivi compreso l’art. 819-ter cod. proc. civ.
  • Cass., Sez. II Civ., 30 novembre 2023, n. 33443 (qui il testo)
    La decisione del giudice ordinario che affermi o neghi l’esistenza o la validità di un arbitrato irrituale e che dunque, nel primo caso, non pronunci sulla controversia dichiarando che deve avere luogo l’arbitrato irrituale e, nel secondo, dichiari che la decisione del giudice ordinario può avere luogo, non è suscettibile di impugnazione con il regolamento di competenza, in quanto la pattuizione dell’arbitrato irrituale determina l’inapplicabilità di tutte le norme dettate per quello rituale, ivi compreso l’art. 819-ter cod. proc. civ.
  • Cass., Sez. I Civ., 5 dicembre 2023, n. 33921 (qui il testo)
    Qualora le parti non abbiano determinato, nel compromesso o nella clausola compromissoria, le regole processuali da adottare, gli arbitri sono liberi di regolare l’articolazione del procedimento nel modo che ritengano più opportuno, anche discostandosi dalle prescrizioni dettate dal codice di rito, con l’unico limite del rispetto dell’inderogabile principio del contraddittorio, posto dall’art. 101 cod. proc. civ., il quale, tuttavia, va opportunamente adattato al giudizio arbitrale, nel senso che deve essere offerta alle parti, al fine di consentire loro un’adeguata attività difensiva, la possibilità di esporre i rispettivi assunti, di esaminare ed analizzare le prove e le risultanze del processo, anche dopo il compimento dell’istruttoria e fino al momento della chiusura della trattazione, nonché di presentare memorie e repliche e conoscere in tempo utile le istanze e richieste avverse.
  • Cass., Sez. I Civ., 11 dicembre 2023, n. 34473 (qui il testo)
    Nel procedimento arbitrale l’omessa osservanza del principio del contraddittorio (sancito dall’art. 816-bis, co. 1, cod. proc. civ., e già in precedenza ricondotto all’art. 816 cod. proc. civ.) non è un vizio formale, ma di attività. Ne consegue che, ai fini della declaratoria di nullità, è necessario accertare la concreta menomazione del diritto di difesa, tenendo conto della modalità del confronto tra le parti (avuto riguardo alle rispettive pretese) e delle possibilità, per le stesse, di esercitare, nel rispetto della regola audiatur et altera pars, su un piano di uguaglianza le facoltà processuali loro attribuite.
  • Cass., Sez. I Civ., 12 dicembre 2023, n. 34607 (qui il testo)
    In caso di procedimento arbitrale, la fonte stessa del potere di adire il giudice privato risiede nella clausola compromissoria, che ai fini fallimentari ha natura accessoria rispetto al contratto in cui è inserita, con la conseguenza che, in caso di scioglimento del contratto-presupposto a norma dell’art. 72 l.fall., venendo conseguentemente meno altresì la clausola compromissoria, anche il procedimento arbitrale non sopravvive, per effetto della caducazione del potere degli arbitri di decidere la controversia.
  • Cass., Sez. I Civ., 12 dicembre 2023, n. 34706 (qui il testo)
    Il lodo parziale è immediatamente impugnabile solo nel caso in cui, decidendo su di una o più domande, abbia definito il giudizio relativamente ad esse, mentre l’immediata impugnabilità deve essere esclusa quando il lodo abbia deciso questioni preliminari di merito senza definire il giudizio.
  • Cass., Sez. I Civ., 12 dicembre 2023, n. 34819 (qui il testo)
    In caso di fallimento di una società, la clausola compromissoria contenuta nello statuto della stessa non è applicabile all’azione di responsabilità proposta dal curatore nei confronti degli amministratori ai sensi dell’art. 146 l.fall.
  • Cass., Sez. I Civ., 13 dicembre 2023, n. 34954 (qui il testo)
    Il lodo parziale è immediatamente impugnabile, ai sensi dell’art. 827, co. 3, cod. proc. civ., solo nel caso in cui, decidendo su una o più domande, abbia definito il giudizio relativamente ad esse, attesa l’esecutività che il lodo stesso può assumere in questa ipotesi; viceversa, l’immediata impugnabilità deve essere esclusa quando il lodo abbia deciso questioni preliminari di merito senza definire il giudizio.

Corti di Appello

  • Corte di Appello di Firenze, 5 gennaio 2023, n. 21
    L’impiego di un verbo modale reggente non vale a dedurre la mera facoltatività, e dunque la non obbligatorietà, dell’arbitrato quale strumento di definizione delle future controversie tra le parti.
  • Corte di Appello di Roma, 9 gennaio 2023, n. 93 (qui il testo)
    Il controllo esercitato dal giudice nella fase rescindente dell’impugnazione per nullità del lodo arbitrale ai sensi dell’art. 829 cod. proc. civ. è del tutto simile a quello del giudizio di cassazione ed è diretto ad accertare che gli arbitri abbiano logicamente valutato i fatti di causa e congruamente motivato la loro decisione.
  • Corte di Appello di Messina, 12 gennaio 2023, n. 18 (qui il testo)
    L’attività degli arbitri rituali ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione; pertanto la questione circa l’eventuale non compromettibilità ad arbitri della controversia, per essere la stessa riservata alla giurisdizione del giudice amministrativo, integra una questione di giurisdizione che, ove venga in rilievo, il giudice dell’impugnazione del lodo arbitrale è tenuto ad esaminare e decidere anche d’ufficio.
  • Corte di Appello di Milano, 18 gennaio 2023, n. 141 (qui il testo)
    Il vizio di omessa motivazione di cui all’art. 829, co. 1, n. 5 cod. proc. civ. è ravvisabile nelle sole ipotesi in cui la motivazione del lodo sia del tutto inesistente ovvero sia a tal punto carente da non consentire di individuare la ratio della decisione, o ancora quando si caratterizzi per la scelta di un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, si da risolversi in una sorta di non motivazione.
  • Corte di Appello di Napoli, 20 gennaio 2023, n. 218 (qui il testo)
    Anche nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale trova applicazione il principio, desumibile dall’art. 336, co. 1, cod. proc. civ., secondo cui la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado ha effetto sulle parti dipendenti dalla parte riformata – c.d. effetto espansivo interno – e determina, pertanto, la caducazione del capo che ha statuito sulle spese di lite; ne consegue che il giudice di appello ha il potere-dovere di rinnovare totalmente, anche d’ufficio, il regolamento di tali spese, alla stregua dell’esito finale della causa.
  • Corte di Appello di Napoli, 20 gennaio 2023, n. 222 (qui il testo)
    In caso di contratti pubblici, tra la disposizione che esclude il ricorso all’arbitrato, contenuta nel bando di gara, e quella che invece prevede la convenzione d’arbitrato, contenuta nel capitolato speciale, si deve ritenere prevalente la prima.
  • Corte di Appello di Milano, 24 gennaio 2023, n. 218 (qui il testo)
    Il sindacato di compatibilità del lodo con l’ordinamento interno deve riguardare non il merito del provvedimento o la sua motivazione, bensì il dispositivo della pronuncia arbitrale. Certamente il contenuto precettivo del dispositivo ben può essere identificato e riempito di significato attraverso l’esame della parte espositiva e di quella motiva del lodo al fine del conclusivo scrutinio dell’eventuale contrarietà del decisum all’ordine pubblico, ma ciò non significa che la verifica del giudice competente possa tradursi in un controllo della motivazione del provvedimento.
  • Corte di Appello di Roma, 24 gennaio 2023, n. 498 (qui il testo)
    Il vizio di omessa motivazione di cui all’art. 829, co. 1, n. 5 cod. proc. civ. è ravvisabile nelle sole ipotesi in cui la motivazione del lodo sia del tutto inesistente ovvero sia a tal punto carente da non consentire di individuare la ratio della decisione, o ancora quando si caratterizzi per la scelta di un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, si da risolversi in una sorta di non motivazione.
  • Corte di Appello di Roma, 27 gennaio 2023, n. 640 (qui il testo)
    Nel giudizio, a critica vincolata e proponibile entro i limiti stabiliti dall’art. 829 cod. proc. civ., di impugnazione per nullità del lodo arbitrale vige la regola della specificità della formulazione dei motivi, attesa la sua natura rescindente e la necessità di consentire al giudice, ed alla controparte, di verificare se le contestazioni proposte corrispondano esattamente a quelle formulabili alla stregua della suddetta norma.
  • Corte di Appello di Lecce, 1 febbraio 2023, n. 119 (qui il testo)
    Gli arbitri incorrono nella violazione del principio del contraddittorio qualora abbiano stabilito la natura perentoria dei termini da loro fissati alle parti per le allegazioni e istanze istruttorie e, in relazione a tale determinazione, abbiano dichiarato decaduta una parte per il tardivo esercizio delle facoltà di proporre quesiti e istanze istruttorie, senza che la convenzione d’arbitrato, o un atto scritto separato o il regolamento processuale dagli arbitri stessi predisposto, prevedesse la possibilità di fissare termini perentori per lo svolgimento delle attività difensive e senza una specifica avvertenza circa il carattere perentorio dei termini al momento della loro assegnazione.
  • Corte di Appello di Catanzaro, 2 febbraio 2023, n. 107 (qui il testo)
    Il richiamo alla clausola dell’ordine pubblico, operato dall’art. 829, co. 3, cod. proc. civ., deve essere interpretato come rinvio alle norme fondamentali e cogenti dell’ordinamento e non sottende una nozione attenuata di ordine pubblico, che comprende tutte le norme imperative esistenti.
  • Corte di Appello di Salerno, 2 febbraio 2023, n. 110 (qui il testo)
    La nullità del lodo per contraddittorietà è configurabile, ai sensi dell’art. 829, co. 1, n. 11, cod. proc. civ., quando le diverse componenti del dispositivo siano inconciliabili tra loro al punto da renderlo materialmente ineseguibile o sussista un contrasto tra la motivazione e il dispositivo che si traduca nell’impossibilità di comprendere la ratio decidendi della pronuncia arbitrale.
  • Corte di Appello di Roma, 2 febbraio 2023, n. 790
    Non potendo le parti utilizzare la procedura prevista dall’art. 814 cod. proc. civ. le stesse, al fine di precostituirsi un titolo, che faccia stato nei confronti di tutti i soggetti del procedimento arbitrale, devono necessariamente far ricorso al giudizio ordinario, da instaurarsi con atto di citazione.
    In caso di devoluzione della controversia a un collegio arbitrale, il valore della stessa, rilevante ai fini della liquidazione del compenso spettante agli arbitri, si determina aprioristicamente sulla base del petitum, senza che possa spiegare alcun effetto la pronunzia emessa da detto collegio, anche solo di inammissibilità o di improcedibilità della domanda, atteso che un ipotetico criterio di determinazione ex post del valore della causa sulla base del concreto decisum sarebbe in contrasto con le regole fissate nel codice di procedura civile.
  • Corte di Appello di Roma, 6 febbraio 2023, n. 891 (qui il testo)
    La clausola di compromesso non osta all’emissione di un decreto ingiuntivo, perché il conseguente difetto di giurisdizione attiene alla cognizione di una controversia e, quindi, presuppone il contraddittorio, assente nel procedimento monitorio e perché l’eccezione di compromesso è facoltativa e non è rilevabile d’ufficio. Pertanto, una volta che una parte abbia deciso di non ricorrere alla procedura arbitrale ed abbia deciso di attivare il procedimento sommario non può, una volta intervenuta l’opposizione all’ingiunzione, la medesima parte eccepire l’incompetenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria che lui stesso ha adito.
  • Corte di Appello di Milano, 17 febbraio 2023, n. 559 (qui il testo)
    In tema di giudizio arbitrale, la questione della violazione del contraddittorio non deve essere esaminata sotto il profilo formale. Pertanto, non può essere dichiarata la nullità di un lodo arbitrale pronunciato ai sensi del regolamento della Camera arbitrale di Milano senza concessione dei termini per il deposito degli scritti difensivi finali o fissazione di una udienza di discussione, termini e udienza che ai sensi del richiamato regolamento sono solo facoltativi.
  • Corte di Appello di Milano, 21 febbraio 2023, n. 586 (qui il testo)
    Il principio di cui all’art. 2697 cod. civ., relativo all’individuazione della parte su cui incombe l’onere della prova, non è principio di ordine pubblico, e pertanto la sua asserita violazione non rappresenta motivo di invalidità del lodo.
    Rappresenta un abuso del processo, sanzionabile ai sensi dell’art. 96, co. 3, cod. proc. civ., la condotta della parte che, con lo strumento dell’impugnazione del lodo, tenta di chiedere al Giudice dello Stato una decisione sul merito della vicenda controversa, travestendo in motivi di nullità del lodo quelle che sono, con ogni evidenza, contestazioni di merito.
  • Corte di Appello di Roma, 24 febbraio 2023, n. 1388
    Nel caso in cui la clausola compromissoria contenuta nello statuto di una associazione preveda che il terzo arbitro, in caso di disaccordo tra i due nominati dalle parti, venga nominato da un organo associativo, essa è nulla.
  • Corte di Appello di Salerno, 24 febbraio 2023, n. 265 (qui il testo)
    In tema di arbitrato, configurandosi la devoluzione della controversia agli arbitri come rinuncia alla giurisdizione dello Stato, attraverso la scelta di una soluzione della controversia con uno strumento di natura privatistica, la relativa eccezione deve ritenersi propria od in senso stretto, in quanto avente ad oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo dell’esercizio della giurisdizione statale, con la conseguenza che va proposta dalle parti nei tempi e nei modi propri delle eccezioni di merito non rilevabili d’ufficio.
  • Corte di Appello di Venezia, 28 febbraio 2023, n. 457 (qui il testo)
    La verifica della compatibilità con i principi di ordine pubblico internazionale deve riguardare esclusivamente gli effetti che l’atto è destinato a produrre nel nostro ordinamento e non anche la conformità alla legge interna di quella straniera posta a base della decisione, né è consentito alcun sindacato sulla correttezza giuridica della soluzione adottata, essendo escluso il controllo contenutistico sul provvedimento di cui si chiede il riconoscimento.
    I principi di ordine pubblico vanno individuati in quelli fondamentali della nostra Costituzione o in quelle altre regole che, pur non trovando in essa collocazione, rispondono all’esigenza di carattere universale di tutelare i diritti fondamentali dell’uomo, o che informano l’intero ordinamento in modo tale che la loro lesione si traduce in uno stravolgimento dei valori fondanti dell’intero assetto ordinamentale.
  • Corte di Appello di Palermo, 6 marzo 2023, n. 462 (qui il testo)
    In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all’articolo 829, n. 5, cod. proc. civ., in relazione all’articolo 823, n. 5, dello stesso codice, è ravvisabile soltanto nell’ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l’individuazione della ratio della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non motivazione.
  • Corte di Appello di Brescia, 8 marzo 2023, n. 392
    In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all’articolo 829, n. 5, cod. proc. civ., in relazione all’articolo 823, n. 5, dello stesso codice, è ravvisabile soltanto nell’ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l’individuazione della ratio della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non motivazione.
  • Corte di Appello di Milano, 10 marzo 2023, n. 846 (qui il testo)
    Può essere devoluta ad arbitri la controversia relativa all’esclusione di un socio di società di persone con soli due soci, atteso che la pronuncia di esclusione è autonoma rispetto a quella eventuale di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2287 cod. civ. (quest’ultima rimessa alla competenza inderogabile del Giudice dello Stato).
  • Corte di Appello di Brescia, 21 marzo 2023, n. 490 (qui il testo)
    In caso di società costituita dopo la riforma di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, l’impugnazione del lodo reso sulla base di clausola compromissoria statutaria può riguardare anche l’asserita violazione di norme di diritto applicabili al merito della controversia solo se il Tribunale arbitrale per decidere abbia conosciuto di questioni non compromettibili o quando l’oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.
  • Corte di Appello di Catanzaro, 21 marzo 2023, n. 360 (qui il testo)
    L’art 1341 cod. civ. impone la specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie o onerose solo laddove si verta in ipotesi di contratto per adesione, ovvero allorquando le clausole siano predisposte unilateralmente da una sola parte.
  • Corte di Appello di Catanzaro, 21 marzo 2023, n. 362 (qui il testo)
    Configurandosi la devoluzione della controversia agli arbitri come rinuncia alla giurisdizione dello Stato, attraverso la scelta di una soluzione della controversia con uno strumento di natura privatistica, la relativa eccezione deve ritenersi propria od in senso stretto, in quanto avente a oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo dell’esercizio della giurisdizione statale, con la conseguenza che va proposta dalle parti nei tempi e nei modi propri delle eccezioni di merito non rilevabili d’ufficio.
  • Corte di Appello di Roma, 28 marzo 2023, n. 2282 (qui il testo)
    La clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi causa petendi nel contratto medesimo, con esclusione di quelle che hanno, in esso, unicamente un presupposto storico.
  • Corte di Appello di Milano, 30 marzo 2023, n. 1105 (qui il testo)
    L’art. 829. n. 11, cod. proc. civ. prevede la nullità del lodo non per ogni caso di mera contraddittorietà tra i vari punti della motivazione o di insufficienza della stessa, ma soltanto quando sussista contraddizione tra le varie statuizioni del dispositivo, oppure una contraddizione tra motivazione e dispositivo che si traduca nell’impossibilità di comprendere la ratio decidendi della decisione, equivalente ad una sostanziale carenza assoluta di motivazione.
  • Corte di Appello di Napoli, 31 marzo 2023, n. 1507 (qui il testo)
    Il primo periodo dell’art. 819-ter, co. 1, cod. proc. civ., nel prevedere che la competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice ordinario, implica, in riferimento all’ipotesi in cui sia stata proposta una pluralità di domande, che la sussistenza della competenza arbitrale sia verificata con specifico riguardo a ciascuna di esse, non potendosi devolvere agli arbitri (o al giudice ordinario) l’intera controversia in virtù del mero vincolo di connessione.
  • Corte di Appello di Perugia, 3 aprile 2023, n. 239
    In caso di arbitrato irrituale, la violazione del principio del contraddittorio non si pone come vizio del procedimento, ma come violazione del contratto di mandato e può rilevare esclusivamente ai fini dell’impugnazione ai sensi dell’art. 1429 cod. civ. Conseguentemente la parte che impugna il lodo deve farsi carico di dimostrare, in concreto, l’errore nell’apprezzamento della realtà nella quale si assume che gli arbitri siano incorsi.
  • Corte di Appello di Genova, 4 aprile 2023, n. 390 (qui il testo)
    L’art. 824 cod. proc. civ. attribuisce agli arbitri, indipendentemente dalla professione da questi esercitata, uno speciale potere certificativo.
  • Corte di Appello di Milano, 4 aprile 2023, n. 1148
    La contraddizione interna tra diverse parti della motivazione determina la nullità del lodo solo nel caso in cui impedisca la ricostruzione del percorso logico e giuridico sottostante alla decisione.
  • Corte di Appello di Milano, 4 aprile 2023, n. 1173 (qui il testo)
    La portata della convenzione arbitrale che contenga l’indicazione delle liti da devolvere ad arbitri con riferimento a determinate fattispecie astratte, quali ad esempio, l’interpretazione e l’esecuzione del contratto, va ricostruita, ex art. 1362 cod. civ., sulla base della comune volontà dei compromettenti, senza limitarsi al senso letterale della parole; sicché, quando la clausola contenga il riferimento a definizioni giuridiche come sintesi del possibile oggetto delle future vertenze, esse non assumono lo scopo di circoscrivere il contenuto della convenzione arbitrale, in quanto un’interpretazione restrittiva della clausola comporterebbe la necessità di sottoporre a due diversi organi (arbitro e giudice ordinario) la decisione di questioni strettamente collegate tra loro con una dilatazione dei tempi di giudizio.
  • Corte di Appello di Brescia, 5 aprile 2023, n. 589 (qui il testo)
    Le spese sostenute in relazione a un procedimento arbitrale divenuto improcedibile per l’inadempimento dell’altra parte alla convenzione di arbitrato rappresentano una voce di danno, in relazione alla quale deve essere proposta domanda di risarcimento.
  • Corte di Appello di Palermo, 6 aprile 2023, n. 576 (qui il testo)
    L’art. 54 della l. 392/1978, che poneva un divieto di compromettibilità in arbitri delle controversie, deve ritenersi abrogato ad opera dell’art. 14, co. 4, l. 431/1998 anche con riferimento alle locazioni non abitative.
  • Corte di Appello di Brescia, 11 aprile 2023, n. 625
    Le disposizioni che limitano la misura massima degli interessi rappresentano norme di ordine pubblico, la cui violazione può dunque condurre all’annullamento del lodo.
  • Corte di Appello di Firenze, 14 aprile 2023, n. 766 (qui il testo)
    Nel caso di contestuale proposizione dell’eccezione di compromesso e di domanda riconvenzionale, la prima non può considerarsi rinunciata in ragione della formulazione della seconda, in quanto l’esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell’eccezione di compromesso, essendo la fondatezza di quest’ultima incompatibile con l’esame della domanda riconvenzionale.
  • Corte di Appello di Palermo, 26 aprile 2023, n. 833 (qui il testo)
    Al fine di distinguere tra arbitrato rituale o irrituale, occorre interpretare la clausola compromissoria con riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti ed al comportamento complessivo delle stesse, senza che il mancato richiamo nella clausola alle formalità dell’arbitrato rituale deponga univocamente nel senso dell’irritualità dell’arbitrato, dovendosi tenere conto delle maggiori garanzie offerte d all’arbitrato rituale quanto all’efficacia esecutiva del lodo ed al regime delle impugnazioni.
  • Corte di Appello di Milano, 3 maggio 2023, n. 1397 (qui il testo)
    Non è consentito alla parte che ha promosso un giudizio arbitrale di invocare la nullità del lodo derivante dall’invalidità della clausola compromissoria, a ciò ostando il disposto dell’art. 829, co. 2, cod. proc. civ., ai sensi del quale la parte che ha dato causa al motivo di nullità o vi ha rinunciato non può per questo motivo impugnare il lodo.
  • Corte di Appello di Milano, 8 maggio 2023, n. 1477 (qui il testo)
    Laddove possa delinearsi una responsabilità extracontrattuale con profili involgenti anche altri soggetti giuridici non parti dell’accordo negoziale contenente la clausola compromissoria, deve necessariamente negarsi la competenza arbitrale. Laddove, invece, l’eventuale condotta illecita si inserisca in un contesto contrattuale, la vis espansiva della deroga alla competenza del giudice ordinario è indubbiamente preferibile, anche al fine di evitare una frammentazione, frutto solo di qualificazioni operate dalle parti: qualificazioni che trovano, peraltro, le loro radici nei medesimi fatti storico–naturalistici, coinvolgenti sempre le stesse parti.
  • Corte di Appello di Milano, 9 maggio 2023, n. 1492 (qui il testo)
    L’impugnazione di lodo per nullità ha carattere di impugnazione limitata e non introduce un giudizio di appello volto al riesame nel merito della decisione arbitrale. Consente solo l’accertamento della sussistenza delle nullità tassativamente elencate nell’art. 829 cod. proc. civ., come conseguenza di errori in procedendo o in iudicando, con la conseguenza che solo in ipotesi di giudizio rescindente, conclusosi con l’accertamento della nullità del lodo, è possibile il riesame di merito della pronuncia arbitrale che forma oggetto dell’eventuale, successivo iudicium rescissorium.
  • Corte di Appello di Catanzaro, 10 maggio 2023, n. 582 (qui il testo)
    Il vizio di contraddittorietà che consente di pronunciare la nullità del lodo consiste in una evidente contraddizione tra più parti del dispositivo o di contraddizione tra dispositivo e motivazione essendo sostanzialmente un vizio che si connota per rendere non intellegibile il contenuto della decisione. Esula invece dal vizio in oggetto la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione che può assumere rilevanza quale vizio del lodo soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
  • Corte di Appello di Bari, 11 maggio 2023, n. 761 (qui il testo)
    Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte, sicché l’accertamento in fatto compiuto dagli arbitri, quale è quello concernente l’interpretazione del contratto oggetto del contendere, non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, salvo che la motivazione sul punto sia completamente mancate od assolutamente carente.
  • Corte di Appello di Milano, 16 maggio 2023, n. 1579
    In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all’art. 829 n. 5 cod. proc. civ. è ravvisabile soltanto nell’ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l’individuazione della ratio della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione.
  • Corte di Appello di Cagliari, ord. 16 maggio 2023 (qui il testo)
    A differenza di quanto dispone l’art. 283, co. 1, cod. proc. civ. con riferimento alla sospensione dell’efficacia esecutiva delle sentenze di primo grado, l’istanza per la sospensione dell’efficacia esecutiva del lodo arbitrale, di cui all’art. 830, u.c., cod. proc. civ., non deve necessariamente essere proposta con l’impugnazione. Essa inoltre può essere modificata o revocata, non trovando applicazione neppure l’art. 351, co. 1, cod. proc. civ.
  • Corte di Appello di Napoli, 16 maggio 2023, n. 2208 (qui il testo)
    Se il convenuto, in presenza di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, eccepisce l’incompetenza del Giudice statuale adito, correttamente quest’ultimo pronunzia l’improponibilità della domanda.
  • Corte di Appello di Roma, 16 maggio 2023, n. 3473 (qui il testo)
    L’impugnazione per nullità del lodo per l’ipotesi in cui la convenzione d’arbitrato è invalida è ammessa a condizione che la parte abbia eccepito nella prima difesa successiva all’accettazione degli arbitri l’incompetenza di questi ultimi per invalidità del compromesso o della clausola compromissoria (salvo il caso di controversia non arbitrabile).
    La materia degli usi civici non rientra nei diritti indisponibili, e dunque insuscettibili di essere conosciuti dagli arbitri ex art. 806 cod. proc. civ.
  • Corte di Appello di Firenze, 17 maggio 2023, n. 1047
    Nel caso di fallimento di una s.r.l., ai sensi dell’art. 146, co. 2, lett. a), l.fall., il curatore è l’unico soggetto legittimato a proseguire l’azione di responsabilità sociale già promossa dal socio nella qualità di sostituto processuale della società ex art. 2476, comma 3, c.c., sicché ove, in pendenza del giudizio arbitrale, il curatore non manifesti l’intento di proseguire l’azione originariamente promossa, la domanda deve essere dichiarata improcedibile per il sopravvenuto difetto di legittimazione attiva del socio.
  • Corte di Appello di Venezia, 17 maggio 2023, n. 1087 (qui il testo)
    L’art. 3 l. 129/2004, che impone precisi obblighi informativi in capo al franchisor, non rappresenta una disposizione di ordine pubblico, e pertanto la sua violazione da parte di un Tribunale arbitrale straniero non è idonea impedire il riconoscimento e l’esecuzione del lodo.
  • Corte di Appello di Napoli, 19 maggio 2023, n. 2287
    La liquidazione delle spese e del proprio compenso effettuata direttamente dagli arbitri ha valore di una mera proposta contrattuale, che diviene vincolante solo se accettata da tutti i contendenti, e può dare luogo anche ad obbligazioni parziarie, ove i debitori abbiano accettato, anche per facta concludentia, la divisione dell’obbligazione originaria in due o più obbligazioni di diversa entità, ciascuna posta a carico delle parti.
  • Corte di Appello di Messina, 22 maggio 2023, n. 439
    In applicazione della disciplina transitoria dettata dall’art. 27 d.lgs. 40/2006, l’art. 829, co. 3, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 24 d.lgs. 40/2006, si applica nei giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore del suddetto decreto, ma la legge cui lo stesso art. 829, co. 3, cod. proc. civ. rinvia, per stabilire se è ammessa l’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, è quella vigente al momento della stipulazione della convenzione d’arbitrato.
  • Corte di Appello di Milano, 22 maggio 2023, n. 1646 (qui il testo)
    L’articolo V della Convenzione di New York (conformemente all’art. 840 cod. proc. civ.) non osta al riconoscimento di un lodo, reso sulla base di una clausola compromissoria di diritto tedesco, contenuta in condizioni generali di contratto richiamate nelle conferme d’ordine.
  • Corte di Appello di Lecce, 23 maggio 2023, n. 449 (qui il testo)
    Nell’arbitrato rituale, ove le parti non abbiano vincolato gli arbitri all’osservanza delle norme del codice di rito, è consentito alle medesime di modificare ed ampliare le iniziali domande, senza che trovino applicazione le previsioni di cui all’art. 183 cod. proc. civ., salvo il rispetto del principio del contraddittorio.
  • Corte di Appello di Brescia, 5 giugno 2023, n. 948 
    In tema di arbitrato societario, ove le parti abbiano autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità, l’impugnazione della decisione arbitrale per errores in iudicando non è consentita, salvo che abbia ad oggetto questioni non compromettibili o relative alla validità di delibere assembleari.
  • Corte di Appello di Roma, 6 giugno 2023, n. 4062 (qui il testo)
    L’arbitrato irrituale, quale strumento di risoluzione delle controversie imperniato sull’affidamento a terzi del compito di ricercare una composizione amichevole riconducibile alla volontà delle parti, ha natura negoziale e, pertanto, il relativo lodo è impugnabile solo per vizi della volontà negoziale (errore, dolo o violenza) o per incapacità delle parti o degli arbitri.
  • Corte di Appello di Venezia, 6 giugno 2023, n. 1231 (qui il testo)
    La decisione del merito della causa in assenza di interesse ad agire configura un vizio del lodo ai sensi dell’art. 829, co. 1, n. 4 cod. proc. civ., che sanziona con la nullità la decisione del merito della controversia in ogni caso in cui il merito non poteva essere deciso.
  • Corte di Appello di Venezia, 6 giugno 2023, n. 1238 (qui il testo)
    La sanzione di nullità prevista dall’art. 829, co. 1, n. 11, cod. proc. civ. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell’art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ. (previgente), ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
  • Corte di Appello di Firenze, 7 giugno 2023, n. 1210 (qui il testo)
    In tema di arbitrato, il favor per la competenza arbitrale contenuto nella disposizione di cui all’art. 808-quater cod. proc. civ. si riferisce ai soli casi in cui il dubbio interpretativo verta sulla quantificazione della materia devoluta agli arbitri dalla relativa convenzione e non anche sulla stessa scelta arbitrale compiuta dalle parti.
  • Corte di Appello di Messina, 9 giugno 2023, n. 506 (qui il testo)
    Gli arbitri, nell’esercizio del potere di qualificazione ed interpretazione della domanda, non sono condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma devono accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto pronunciato e dal divieti di sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella proposta.
  • Corte di Appello di Napoli, 12 giugno 2023, n. 2688 (qui il testo)
    In tema di lodo arbitrale, l’attestazione che la deliberazione è stata adottata in conferenza personale di tutti gli arbitri e che, in ipotesi di omessa sottoscrizione da parte di arbitro dissenziente, questi non abbia voluto sottoscriverlo, benché costituisca – ai sensi del combinato disposto degli artt. 823, co. 1, co. 2 n. 6 e co. 3, e 829, co. 1 n. 5, cod. proc. civ. – requisito di validità della pronuncia, non richiede formule particolari, essendo sufficiente che dal testo del provvedimento risulti, anche in modo implicito, l’osservanza di dette modalità di deliberazione.
  • Corte di Appello di Genova, 13 giugno 2023, n. 695 (qui il testo)
    L’art. 832, co. 6, cod. proc. civ., in forza del quale, qualora l’istituzione arbitrale rifiuti di amministrare l’arbitrato, la convenzione mantiene la sua efficacia facendosi applicazione dei capi che regolano l’arbitrato (procedendo quindi a sostituzione degli arbitri). Ciò a maggior ragione anche nell’ipotesi in cui l’istituzione arbitrale non possa (si badi, non solo non voglia) amministrare l’arbitrato.
  • Corte di Appello di Venezia, 13 giugno 2023, n. 1289 (qui il testo)
    L’orientamento secondo il quale la produzione in giudizio di una scrittura privata ad opera della parte che non l’abbia sottoscritta costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale è, tuttavia, chiaro nell’escludere l’operatività di questo meccanismo di perfezionamento del contratto ove la parte che aveva prestato l’assenso all’accordo negoziale mediante sottoscrizione abbia revocato il detto consenso. La revoca del consenso può operare per l’intero accordo negoziale oppure per la singola clausola compromissoria, la quale non è un patto accessorio del contratto nel quale è inserita ma ha una sua individualità ed autonomia, nettamente distinta da quella del contratto cui accede.
  • Corte di Appello di Genova, 14 giugno 2023, n. 702 (qui il testo)
    La clausola compromissoria, contenuta nello statuto di una società, la quale prevede la devoluzione ad arbitri delle controversie connesse al contratto sociale, deve ritenersi estesa alla controversia riguardante il recesso del socio dalla società.
  • Corte di Appello di Salerno, 14 giugno 2023, n. 795 (qui il testo)
    In caso di incertezza sulla interpretazione del dettato della clausola compromissoria deve darsi preferenza per la valutazione dell’arbitrato come rituale, piuttosto che come irrituale, tendendo tale qualificazione a garantire maggiormente le parti in relazione alla decisione assunta.
  • Corte di Appello di Lecce (sez. Taranto), 16 giugno 2023, n. 246 (qui il testo)
    L’eccezione di improponibilità della domanda, per essere la controversia devoluta ad arbitri rituali, è un’eccezione in senso proprio e stretto, che va proposta con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata.
  • Corte di Appello di Catania, 19 giugno 2023, n. 1137 (qui il testo)
    La sanzione di nullità prevista dall’art. 829, co. 1, n. 11, cod. proc. civ. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell’art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ. (previgente), ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
  • Corte di Appello di Catania, 20 giugno 2023, n. 1156 (qui il testo)
    La sanzione di nullità prevista dall’art. 829, co. 1, n. 11, cod. proc. civ. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell’art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ. (previgente), ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
  • Corte di Appello di Milano, 20 giugno 2023, n. 2043 (qui il testo)
    L’impugnazione del lodo ex art. 829 cod. proc. civ. è ammessa soltanto per far valere errores in iudicando ed errores in procedendo entro i confini dettati dalla norma suddetta. Avendo carattere di giudizio a critica limitata, l’impugnazione per nullità del lodo non può ammettere il riesame nel merito, da parte del giudice dell’impugnazione, della decisione degli arbitri, consentendo esclusivamente il c.d. iudicium rescindens, con l’accertamento della sussistenza, o meno, di taluna delle cause di nullità tassativamente previste dalla disposizione.
  • Corte di Appello di Catanzaro, 21 giugno 2023, n. 749 (qui il testo)
    Grava sulla parte che intende impugnare un lodo per violazione delle regole di diritto applicabili al merito della controversia, allegando che la convenzione di arbitrato è precedente alla riforma del 2006, dimostrare tale circostanza.
  • Corte di Appello di Napoli, 21 giugno 2023, n. 2889 (qui il testo)
    La clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi causa petendi nel contratto medesimo, con esclusione di quelle che hanno, in esso, unicamente un presupposto storico.
  • Corte di Appello di Genova, 22 giugno 2023, n. 751 (qui il testo)
    Ai sensi dell’art. 819-ter cod. proc. civ., la competenza degli arbitri non è esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice, né dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice.
  • Corte di Appello di Lecce, 22 giugno 2023, n. 545 (qui il testo)
    In caso di accoglimento di una opposizione a decreto ingiuntivo, per essere competenti gli arbitri, parte opposta deve essere condannata a farsi carico delle spese processuali, dato che tale fattispecie non rientra in alcuna tra quelle disciplinate dall’art. 92 cod. proc. civ., che consente la compensazione delle spese.
  • Corte di Appello di Catania, 29 giugno 2023, n. 1226 (qui il testo)
    Poiché nell’arbitrato irrituale le parti intendono affidare all’arbitro la soluzione di una controversia attraverso uno strumento strettamente negoziale – mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibili alla loro volontà – impegnandosi considerare la decisione degli arbitri come espressione di tale personale volontà, non è ammissibile l’impugnazione per nullità di un lodo, ancorché il provvedimento sia stato depositato e reso esecutivo ai sensi dell’art. 825 cod. proc. civ., mentre è legittimamente esperibile la sola azione per (eventuali) vizi del negozio, da proporre con l’osservanza delle norme ordinarie sulla competenza e del doppio grado di giurisdizione.
  • Corte di Appello di Messina, 29 giugno 2023, n. 577 (qui il testo)
    L’impugnazione del lodo relativamente alla motivazione è ammessa solo in presenza di una carenza tale da integrarne una sua sostanziale inesistenza, ovvero allorché sussista un’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
  • Corte di Appello di Napoli, 29 giugno 2023, n. 3086
    L’azione di responsabilità promossa nei confronti degli amministratori e sindaci di società non dà luogo a una ipotesi di litisconsorzio necessario.  Pertanto, ove solo alcuni degli amministratori o dei sindaci, convenuti davanti al Giudice statuale, abbiano fondatamente sollevato eccezione di compromesso, solo le domande nei confronti di questi ultimi dovranno essere devolute alla cognizione arbitrale.
  • Corte di Appello di Roma, 10 luglio 2023, n. 4958 (qui il testo)
    L’interpretazione data dagli arbitri al contratto e la relativa motivazione sono sindacabili, nel giudizio di impugnazione del lodo per nullità, soltanto per violazione di regole di diritto, sicché non è consentito al giudice dell’impugnazione sindacare la logicità della motivazione (ove esistente e non talmente inadeguata da non permettere la ricostruzione dell’iter logico seguito dagli arbitri per giungere a una determinata conclusione), né la valutazione degli elementi probatori operata dagli arbitri nell’accertamento della comune volontà delle parti.
  • Corte di Appello di Napoli, 12 luglio 2023, n. 3357 (qui il testo)
    In caso di modifica di clausola compromissoria statutaria per rendere la stessa compatibile con le disposizioni di cui al d.lgs. 5/2003, la legge sulla cui base stabilire se è ammissibile l’impugnazione del lodo per violazione delle norme di diritto applicabili al merito della controversia è quella vigente al momento dell’originaria stipulazione del patto arbitrale.
  • Corte di Appello di Milano, 14 luglio 2023, n. 2305 (qui il testo)
    Ai sensi degli articoli 807 e 808 cod. proc. civ. la deroga alla giurisdizione ordinaria in favore di giurisdizione arbitrale deve essere pattuita per iscritto. Pertanto, se un contratto si è concluso per comportamenti concludenti, sulla base di una proposta scritta, esso ha validità ed efficacia per disciplinare il contratto, ma ciò non basta ad assegnare validità ad una pattuizione specifica per la quale è richiesta la forma scritta ad substantiam.
  • Corte di Appello di Brescia, 18 luglio 2023, n. 1205 (qui il testo)
    La sanzione di nullità prevista dall’art. 829, co. 1, n. 11, cod. proc. civ. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell’art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ. (previgente), ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
  • Corte di Appello di Roma, 19 luglio 2023, n. 5232 (qui il testo)
    La sanzione di nullità prevista dall’art. 829, co. 1, n. 11, cod. proc. civ. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell’art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ. (previgente), ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
  • Corte di Appello di Napoli, 20 luglio 2023, n. 3481 (qui il testo)
    La previsione dell’art. 808-quater cod. proc. civ. riguarda solo le ipotesi in cui il contenuto della clausola sia dubbio.
  • Corte di Appello di Roma, 20 luglio 2023, n. 5271 (qui il testo)
    Ai sensi dell’art. 824-bis cod. proc. civ., gli effetti del lodo rituale, dalla data della sua ultima sottoscrizione, sono equiparabili a quelli della sentenza. Vista quindi la sua attitudine ad acquisire il requisito dell’immutabilità, ovvero a passare formalmente in giudicato, una volta rigettata o preclusa per scadenza dei termini l’impugnazione per nullità, ne consegue l’impossibilità di sottoporre nuovamente la medesima lite ad un nuovo giudizio, statale o arbitrale, avendo l’attività degli arbitri natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario.
  • Corte di Appello di Catania, 21 luglio 2023, n. 1413 (qui il testo)
    Nel giudizio arbitrale, qualora le parti non abbiano determinato nel compromesso o nella clausola compromissoria le regole processuali da adottare, gli arbitri sono liberi di regolare l’articolazione del procedimento nel modo che ritengano più opportuno e, quindi, anche di discostarsi dalle prescrizioni dettate dal codice di rito purché rispettino il principio inderogabile del contraddittorio posto dall’art. 101 cod. proc. civ., il quale tuttavia, opportunamente adattato al procedimento dinanzi agli arbitri, va inteso nel senso che deve essere offerta alle parti, al fine di consentire loro un’adeguata attività difensiva per tutto il corso del procedimento medesimo, la possibilità di esaminare ed analizzare le prove e le risultanze del processo anche dopo il compimento dell’istruttoria e fino al momento della chiusura della trattazione; con la conseguenza che gli arbitri possono regolare l’assunzione delle prove nel modo ritenuto più opportuno, salvo l’obbligo, dopo il compimento dell’istruttoria e prima di emettere la pronuncia, di far conoscere alle parti i risultati dell’istruttoria medesima e di assegnare alle stesse un termine per la presentazione delle rispettive osservazioni e difese, incluso il deposito di una relazione, affidata a tecnici di fiducia, che contenga osservazioni e rilievi alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio; ne consegue che, ove il consulente tecnico di ufficio acquisisca della documentazione depositandola insieme all’elaborato al termine degli accertamenti senza averla esibita al consulente tecnico di una parte, quest’ultima, qualora abbia omesso di chiedere agli arbitri di concedere un termine per osservazioni e rilievi alla consulenza, non può lamentare alcuna violazione del principio del contraddittorio.
  • Corte di Appello di Milano, 21 luglio 2023, n. 2409 (qui il testo)
    Non comporta nullità del lodo sottoscritto da tutti gli arbitri, ai sensi dell’art. 829 cod. proc. civ., l’omessa apposizione della firma da parte degli arbitri su tutti i fogli che compongono il documento, poiché con la sottoscrizione apposta nell’ultimo foglio, gli arbitri assumono la paternità dell’atto nella sua globalità.
  • Corte di Appello di Roma, 21 luglio 2023, n. 5292 (qui il testo)
    Non è ammissibile una domanda di accertamento negativo della (non) riconoscibilità del lodo, in quanto il procedimento speciale previsto dagli artt. 839 ed 840 cod. proc. civ. costituisce l’unica sede in cui si possa discutere dell’efficacia del lodo nell’ordinamento interno.
  • Corte di Appello di Catania, 26 luglio 2023, n. 1442 
    La decisione del primo giudice, declinatoria della competenza a decidere in favore degli arbitri, può essere oggetto solo di regolamento di competenza e non già di appello.
  • Corte di Appello di Venezia, 27 luglio 2023, n. 1669 (qui il testo)
    La controversia relativa a un finanziamento concesso dalla società a taluni suoi soci non è rimessa alla competenza arbitrale pur in presenza di una clausola compromissoria statutaria.
  • Corte di Appello di Genova, 28 luglio 2023, n. 933 (qui il testo)
    La clausola compromissoria per arbitrato estero è validamente stipulata anche in mancanza di una specifica approvazione per iscritto, ai sensi dell’art. 1341 cod. civ., ancorché il contratto sia stato concluso in Italia, e ciò perché la clausola compromissoria contenuta in un contratto stipulato tra un cittadino italiano ed uno straniero costituisce inequivoca manifestazione di volontà di deferire ad un arbitrato estero le controversie derivanti dal negozio e la convenzione internazionale nella specie applicabile costituisce legge speciale, che deroga ai principi generali posti dagli artt. 1341 e 1342 cod. civ., i quali non sono di natura cogente.
  • Corte di Appello di Firenze, 1 agosto 2023, n. 1665 (qui il testo)
    Le questioni che attengono alla competenza ed alla giurisdizione devono essere risolte sulla base del contenuto della domanda che viene prospettata in giudizio. Pertanto, in presenza di clausola compromissoria statutaria, sono devolute alla cognizione degli arbitri anche le controversie promosse nei confronti del preteso socio di fatto.
  • Corte di Appello di Bari, 23 agosto 2023, n. 1220 (qui il testo)
    È inammissibile l’impugnazione di un lodo fondata su questioni relative alla natura rituale o irrituale dell’arbitrato qualora le questioni medesime risultino prospettate per la prima volta in sede di impugnazione, non essendo state mai sollevate in precedenza nel corso del giudizio arbitrale ex art. 817 cod. proc. civ.
  • Corte di Appello di Genova, 28 agosto 2023, n. 956 (qui il testo)
    La sanzione di nullità prevista dall’art. 829, co. 1, n. 11, cod. proc. civ. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell’art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ. (previgente), ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
  • Corte di Appello di Milano, 5 settembre 2023, n. 2596 (qui il testo)
    Una volta che gli arbitri abbiano fissato, mediante l’interpretazione della clausola, l’ambito oggettivo di essa e, quindi, del loro potere decisorio, il relativo dictum, proprio in quanto ha previamente definito i confini della clausola stessa, non è impugnabile per nullità ai sensi dell’art. 829, co. 1, n. 4 cod. proc. civ.
  • Corte di Appello di Salerno, 5 settembre 2023, n. 1089 (qui il testo)
    L’eccezione d’ incompetenza dell’arbitro di cui all’art 817, co. 2 cod. proc. civ., salvo il caso di controversia non arbitrabile, coerentemente con la nuova accezione paragiurisdizionale dell’arbitrato rituale, è da considerarsi quale eccezione di rito in senso stretto, soggetta al limite temporale indicato dall’art. 817, co. 3, cod. proc. civ., solo per la parte che ha partecipato al relativo giudizio arbitrale e non per quella che, rimasta assente, in sede di impugnazione del lodo contesti in radice che la lite sia devolvibile agli arbitri.
  • Corte di Appello di Roma, 7 settembre 2023, n. 5633 (qui il testo)
    Gli arbitri sono chiamati senza formalità a regolare le scelte istruttorie (salvo espressa previsione nella convenzione di un vincolo formale all’osservanza delle norme del codice di rito) nel modo ritenuto più opportuno, con il solo obbligo di porre le parti non solo in condizione di conoscerle e di parteciparvi, nonché di contestarne l’esito e tali modalità appaiono rispettate nel caso in esame.
  • Corte di Appello di Cagliari (sez. Sassari), 8 settembre 2023, n. 300 
    Il procedimento per la correzione del lodo arbitrale, nell’ipotesi in cui è eseguito dall’arbitro (art. 826, co. 2, cod. proc. civ.), non contempla un’attività di annotazione sul lodo ma soltanto una comunicazione alle parti a norma dell’art. 824 cod. proc. civ.
  • Corte di Appello di Roma, 8 settembre 2023, n. 5668 (qui il testo)
    Ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione del lodo, la notificazione della decisione arbitrale, prevista dall’art. 828 cod. proc. civ., può essere effettuata mediante consegna alla parte personalmente o, in alternativa, al difensore da quest’ultimo eventualmente nominato ex art. 816-bis, co. 1, ultima parte, cod. proc .civ., senza che assuma rilievo l’elezione o meno di domicilio presso tale professionista.
  • Corte di Appello di Palermo, 11 settembre 2023, n. 1554 (qui il testo)
    Nell’impugnativa del lodo arbitrale per nullità, ai sensi degli artt. 828 ss. cod. proc. civ., la Corte di appello non può rilevare d’ufficio motivi non dedotti con l’atto di impugnazione – salvo la nullità del compromesso e della clausola compromissoria – trattandosi di un gravame rigorosamente limitato e vincolato, nell’effetto devolutivo, al giudice che ne è investito, sia in astratto, dalla tipicità dei vizi deducibili, sia in concreto, da quelli espressamente e specificamente dedotti.
  • Corte di Appello di Bari, 20 settembre 2023, n. 1338 
    La giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio dell’arbitro, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture.
  • Corte di Appello di Milano, 20 settembre 2023, n. 2721 (qui il testo)
    I principi di ordine pubblico vanno individuati nei principi fondamentali della nostra Costituzione, o in quelle altre regole che, pur non trovando in essa collocazione, rispondono all’esigenza, di carattere universale, di tutelare quei diritti fondamentali dell’uomo la cui lesione si traduce in uno stravolgimento dei valori fondanti l’intero assetto ordinamentale. Allorché, invece, si controverta di norme che, ancorché́ non derogabili dalle parti, sono poste a presidio di interessi economici disponibili – o dettate a tutela di interessi generali o pubblici che governano, purtuttavia, rapporti tra privati – la loro eventuale violazione non può ergersi a violazione dell’ordine pubblico nel senso inteso dall’art. 829, co. 3, cod. proc. civ.
  • Corte di Appello di Milano, 25 settembre 2023, n. 2736 (qui il testo)
    La sanzione di nullità prevista dall’art. 829, co, 1, n. 11 cod. proc. civ. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
  • Corte di Appello di Messina, 2 ottobre 2023, n. 827 (qui il testo)
    Se le parti controvertono sulla devoluzione della lite al giudice nazionale piuttosto che ad un arbitro italiano, la sentenza che decide su tale controversia nel senso della competenza arbitrale va impugnata ai sensi dell’art. 819-ter cod. proc. civ. e, dunque, con il regolamento di competenza.
  • Corte di Appello di Venezia, 3 ottobre 2023, n. 1920 (qui il testo)
    La clausola compromissoria che prevede la possibilità di deferire agli arbitri le controversie tra i soci nonché quelle tra la società e i soci, senza altro aggiungere, non può includere anche l’azione di responsabilità ex art. 2476 cod. civ. promossa dal socio nei confronti dell’amministratore, ancorché socio della società, in quanto non espressamente prevista.
  • Corte di Appello di Bari, 6 ottobre 2023, n. 1460 (qui il testo)
    Il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all’art. 829 n. 5 cod. proc. civ., in relazione all’art. 823 n. 3 cod. proc. civ., è ravvisabile soltanto nell’ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l’individuazione della ratio della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione.
  • Corte di Appello di Palermo, 6 ottobre 2023, n. 1710 (qui il testo)
    Nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale, che è giudizio a critica vincolata, proponibile entro i limiti normativamente previsti, trova applicazione la regola della specificità della formulazione dei motivi, in considerazione della natura rescindente di tale giudizio e del fatto che solo il rispetto di detta regola può consentire al giudice ed alla controparte di verificare se le contestazioni formulate corrispondano esattamente ai casi di impugnabilità previsti.
  • Corte di Appello di Venezia, 10 ottobre 2023, n. 1984 (qui il testo)
    La sanzione di nullità prevista dall’art. 829 cod. proc. civ. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
  • Corte di Appello di Milano, 12 ottobre 2023, n. 2896 (qui il testo)
    La nullità del lodo per omessa pronunzia su domande ed eccezioni delle parti, in conformità alla convenzione di arbitrato, ex art. 829, co. 1, n. 12, cod. proc. civ., è configurabile solo nel caso di mancato esame, da parte degli arbitri, di questioni di merito e non anche di rito, nel qual caso l’impugnazione per nullità può essere proposta soltanto, in base ad altri numeri del medesimo art. 829 cod. proc. civ., per far valere la mancanza delle condizioni per la decisione nel merito da parte degli arbitri.
  • Corte di Appello di Venezia, 13 ottobre 2023, n. 2019 (qui il testo)
    La sanzione di nullità prevista dall’art. 829, co. 1, n. 4, cod. proc. civ. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
  • Corte di Appello di Brescia, 16 ottobre 2023, n. 1555 (qui il testo)
    In ambito di arbitrato societario, con riferimento ai lodi emessi su questioni di validità di delibere assembleari, è ammessa l’impugnazione per errores in judicando e, cioè, per usare l’espressione adottata dal legislatore, l’impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.
  • Corte di Appello di Milano, 17 ottobre 2023, n. 2955 (qui il testo)
    Laddove una clausola compromissoria statutaria preveda la devoluzione in arbitri anche delle controversie riguardanti amministratori, liquidatori o sindaci, costoro ne sono vincolati, senza bisogno di approvazione specifica.
  • Corte di Appello di Napoli, 17 ottobre 2023, n. 4392 (qui il testo)
    La sanzione di nullità prevista dall’art. 829, co. 1, n. 4, cod. proc. civ. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
  • Corte di Appello di Firenze, 19 ottobre 2023, n. 2124 (qui il testo)
    L’art. 6 d.lgs. 179/2007 configura una ipotesi di nullità della clausola compromissoria ed è pertanto irrilevante che la disposizione da cui deriva sia stata successivamente abrogata, in quanto l’effetto invalidante che l’ha attinta si è prodotto al momento stesso in cui la clausola è stata pattuita.
  • Corte di Appello di Napoli, 24 ottobre 2023, n. 4501 (qui il testo)
    La clausola arbitrale contenuta in un contratto che faccia espresso e specifico riferimento solo ad alcune controversie trova applicazione solo con riferimento a queste.
  • Corte di Appello di Napoli, 26 ottobre 2023, n. 4556 (qui il testo)
    L’impugnazione di un lodo arbitrale rituale non può essere giudicata inammissibile sol perché il suo autore l’abbia erroneamente denominata appello ed abbia con essa erroneamente chiesto la riforma, anziché l’annullamento o la dichiarazione della nullità, del lodo appellato.
  • Corte di Appello di Bologna, 2 novembre 2023, n. 2333 (qui il testo)
    Nel procedimento arbitrale l’omessa osservanza del principio del contraddittorio (sancito dall’art. 816-bis cod. proc. civ.) non rileva come vizio formale, ma di attività, sicché, per poter procedere alla declaratoria di nullità, è necessario accertare la concreta menomazione del diritto di difesa che sarebbe stato sofferto dalla parte eccipiente, tenendo conto della modalità del confronto tra le parti (avuto riguardo alle rispettive pretese) e delle possibilità, per le stesse, di esercitare, nel rispetto della regola audiatur et altera pars, su un piano di uguaglianza, le facoltà processuali loro attribuite.
  • Corte di Appello di Milano, 6 novembre 2023, n. 3107 (qui il testo)
    Essendo applicabili al procedimento di riconoscimento di lodo straniero le norme di cui all’art 645 cod. proc. civ., i documenti per ottenere la dichiarazione dell’efficacia del lodo arbitrale straniero possono essere prodotti anche nel giudizio di opposizione.
  • Corte di Appello di Napoli, 6 novembre 2023, n. 4694 (qui il testo)
    In relazione alle controversie che si riferiscano ai rapporti di concessione-contratto, la giurisdizione del Giudice ordinario sussiste se vengano in discussione soltanto canoni, corrispettivi od indennità non anche quando insorga questione sulle vicende del rapporto stesso, o su conseguenze di tali vicende non attinenti a detti corrispettivi od indennità (come nel caso di pretese risarcitorie), ricorrendo, in queste seconde ipotesi, la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo. Da tanto deriva la validità della clausola compromissoria contenuta in una concessione-contratto, per la devoluzione ad arbitri delle contese fra assegnatario ed ente assegnante, nei limiti in cui essa riguardi le prime fra le indicate controversie.
  • Corte di Appello di Roma, 6 novembre 2023, n. 7105 (qui il testo)
    Il fatto infine che una clausola compromissoria consenta l’accesso al procedimento arbitrale ad iniziativa solo di una parte non la rende illegittima, in quanto non è contraria ad alcuna disposizione di legge e anzi può anche essere giustificata dalla tutela dell’interesse del contraente ritenuto debole.
  • Corte di Appello di Venezia, 6 novembre 2023, n. 2150 (qui il testo)
    Deve attribuirsi piena validità ed efficacia anche al lodo sottoscritto digitalmente, con firma qualificata, ad opera degli arbitri, essendo tale lodo immodificabile e inequivocabilmente riconducibile agli arbitri che lo hanno sottoscritto. Non sussistono infatti ostacoli alla redazione di un lodo che, al pari delle sentenze, sia redatto esclusivamente sotto forma di documento informatico e sia comunicato alle parti con modalità telematiche.
  • Corte di Appello di Roma, 7 novembre 2023, n. 7157 (qui il testo)
    In tema di impugnazione del lodo arbitrale, la disposizione di cui all’art. 829, n. 4 cod. proc. civ. – nullità del lodo contenente disposizioni contraddittorie – va intesa nel senso che la contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, e non anche tra diverse parti della motivazione poste a raffronto tra loro, ovvero tra la motivazione stessa ed il dispositivo. La contraddittorietà interna alla motivazione, non prevista nominatim tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, pertanto, solo nella ipotesi di assoluta impossibilità di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una qualsivoglia forma di motivazione riconducibile al suo modello legale funzionale.
  • Corte di Appello di Palermo, 7 novembre 2023, n. 1867 (qui il testo)
    Ai sensi dell’art. 820, co. 3, cod. proc. civ., il termine per la decisione può essere ulteriormente prorogato per ciascuno dei casi di cui alle lettere a), b), c) e d), purché per non più di una volta nell’ambito di ciascuno di essi.
  • Corte di Appello di Bari, 9 novembre 2023, n. 1664 (qui il testo)
    L’impugnazione del lodo nelle parti corrette a seguito dell’accoglimento di una istanza di correzione di errori materiali è possibile solo nelle tassative ipotesi di nullità dettagliatamente indicate dall’art. 829 cod. proc. civ.
  • Corte di Appello di Bologna, 9 novembre 2023, n. 2235 (qui il testo)
    Il difetto di motivazione rilevante ai sensi degli artt. 829 n. 5 e 823 n. 5 cod. proc. civ. è ravvisabile solo nelle ipotesi in cui la motivazione manchi del tutto o sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l’iter del ragionamento seguito dagli arbitri e di individuare la ratio della decisione adottata.
  • Corte di Appello di Napoli, 9 novembre 2023, n. 4773 (qui il testo)
    La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società riferita a tutte le controversie tra la società e i singoli soci o tra i soci va interpretata nel senso che rientrano nella competenza arbitrale solo le controversie aventi causa petendi nel contratto di società, tra le quali non rientrano quelle concernente un finanziamento soci.
  • Corte di Appello di Roma, 11 novembre 2023, n. 7277 (qui il testo)
    Il lodo arbitrale irrituale – come la perizia contrattuale – per la sua natura, quoad effectum, negoziale, essendo volto a integrare una manifestazione di volontà negoziale con funzione sostitutiva di quella delle parti in conflitto, e per esse vincolante, è impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale. Pertanto, l’errore del giudizio arbitrale, per essere rilevante, secondo la previsione dell’art. 1428 cod. civ., deve essere sostanziale – o essenziale – e riconoscibile – artt. 1429 e 1431 cod. civ. – e cioè, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, devono essere gli arbitri incorsi in una falsa rappresentazione o alterata percezione degli elementi di fatto determinata dall’aver ritenuto esistenti fatti che certamente non lo sono e viceversa, ovvero contestati fatti che tali non sono – analogamente all’errore revocatorio contemplato, per i provvedimenti giurisdizionali, dall’art. 395 n. 4 cod. proc. civ. – mentre non rileva l’errore degli arbitri che attiene alla determinazione da essi adottata in base al convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti, ivi compresi i criteri di valutazione indicati dalle parti, perché costoro, nel dare contenuto alla volontà delle parti, esplicano un’attività interpretativa e non percettiva, che si trasfonde nel giudizio loro demandato e che, per volontà delle medesime, è inoppugnabile, pur essendo un negozio stipulato tramite i rispettivi arbitri-mandatari.
  • Corte di Appello di Palermo, 14 novembre 2023, n. 1904 (qui il testo)
    Alla Pubblica Amministrazione è preclusa la possibilità di avvalersi, nella risoluzione delle controversie derivanti da contratti conclusi con privati, dello strumento del c.d. arbitrato irrituale.
  • Corte di Appello di Ancona, 15 novembre 2023, n. 1656 (qui il testo)
    Nell’arbitrato irrituale, il lodo può essere impugnato per errore essenziale esclusivamente quando la formazione della volontà degli arbitri sia stata deviata da un’alterata percezione o da una falsa rappresentazione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti al loro esame (c.d. errore di fatto), e non anche quando la deviazione attenga alla valutazione di una realtà i cui elementi siano stati esattamente percepiti (c.d. errore di giudizio).
  • Corte di Appello di Milano, 15 novembre 2023, n. 3246 (qui il testo)
    In caso di accoglimento dell’eccezione di compromesso, la parte che ha adito il Giudice statuale è integralmente soccombente e non ricorre alcuna delle ragioni che, ai sensi dell’art.92 cod. proc. civ., possono giustificare la compensazione delle spese, né altre ragioni ad esse analoghe.
  • Corte di Appello di Roma, 16 novembre 2023, n. 7374
    Nel giudizio arbitrale il principio del contraddittorio deve dirsi osservato quando le parti hanno avuto la possibilità di esporre i rispettivi assunti, di conoscere le prove e le risultanze del processo ed hanno ottenuto il termine per presentare memorie e repliche e di conoscere in tempo utile le istanze e richieste avverse.
  • Corte di Appello di Milano, 21 novembre 2023, n. 3277 (qui il testo)
    Gli arbitri rituali, autorizzati a pronunciare secondo equità ai sensi dell’art. 822 cod. proc. civ. ben possono decidere secondo diritto allorché essi ritengano che diritto ed equità coincidano, senza che sia per essi necessario affermare e spiegare tale coincidenza, che può desumersi anche implicitamente dal complesso delle argomentazioni svolte a sostegno della decisione, potendosi configurare l’esistenza di un vizio riconducibile alla violazione dei limiti del compromesso solo quando gli arbitri neghino a priori la possibilità di avvalersi dei poteri equitativi loro conferiti.
  • Corte di Appello di Milano, 21 novembre 2023, n. 3285 (qui il testo)
    Solo la prova di una trattativa individuale ha carattere scriminante rispetto all’inserimento della clausola compromissoria e tale prova grava sul professionista che di tale clausola intenda avvalersi.
  • Corte di Appello di Milano, 23 novembre 2023, n. 3350 (qui il testo)
    Non sussiste un’incompatibilità ontologica tra fallimento (e procedure concorsuali in genere) e arbitrato.
  • Corte di Appello di Milano, 4 dicembre 2023, n. 3440 (qui il testo)
    La clausola compromissoria relativa alle sole controversie sull’interpretazione di un contratto non ricomprende evidentemente nel suo ambito di applicazione tutte le controversie aventi causa petendi nel contratto medesimo, ovvero, nella specie, le domande di adempimento delle prestazioni c ontrattuali, in quanto attinenti, piuttosto, alla fase esecutiva del contratto, ovvero all’accertamento dell’inottemperanza delle parti rispetto alle obbligazioni assunte.
  • Corte di Appello di Milano, 4 dicembre 2023, n. 3456 (qui il testo)
    In tema di giudizio arbitrale, la questione della violazione del contraddittorio deve essere esaminata non sotto il profilo formale, ma nell’ambito di una ricerca volta all’accertamento di una effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire, onde verificare se l’atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se, comunque, l’inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte; ne consegue che la nullità del lodo e del procedimento devono essere dichiarate solo ove nell’impugnazione, alla denuncia del vizio idoneo a determinarle, segua l’indicazione dello specifico pregiudizio che esso abbia arrecato al diritto di difesa.
  • Corte di Appello di Napoli, 11 dicembre 2023, n. 5237 (qui il testo)
    Anche in caso di translatio iudici si applica il principio secondo il quale quando, a seguito di sentenza dichiarativa dell’incompetenza del giudice adito, sia stata posta in essere un’attività processuale astrattamente riconducibile al modello della riassunzione, spetta al giudice davanti al quale la riassunzione stessa sia stata effettuata stabilire se essa, come concretamente attuata, sia tempestiva e, più in generale, risponda ai requisiti di forma e di contenuto necessari perché si verifichi l’effetto della continuazione del processo davanti al giudice ad quem e sia evitata l’estinzione. A tal fine, è necessario compiere un attento esame del contenuto sostanziale dell’atto di riassunzione per verificare la sussistenza di una non equivoca volontà di proseguire il giudizio inizialmente promosso, volontà configurabile anche implicitamente, senza che occorra una espressa dichiarazione in questo senso.
  • Corte di Appello di Napoli, 13 dicembre 2023, n. 5258 (qui il testo)
    In tema di condizioni generali di contratto, giacché la specifica approvazione per iscritto costituisce, ex art. 1341 co. 2 cod. civ., requisito per l’opponibilità delle clausole cd. vessatorie (ivi inclusa la clausola compromissoria) al contraente aderente, solo quest’ultimo è legittimato a farne valere l’eventuale mancanza e non anche il predisponente che, pertanto, non può invocarne la nullità per la carenza di detta specifica approvazione.
  • Corte di Appello di Napoli, 15 dicembre 2023, n. 5306 (qui il testo)
    La clausola compromissoria è un negozio autonomo ad effetti processuali che, in mancanza di espressa previsione contraria voluta dalle parti, soggiace al principio generale del tempus regit actum.
  • Corte di Appello di Bologna, 17 dicembre 2023, n. 2562 (qui il testo)
    In tema di impugnazione del lodo arbitrale, la disposizione di cui all’art. 829, n. 4 cod. proc. civ. – nullità del lodo contenente disposizioni contraddittorie – va intesa nel senso che la contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, e non anche tra diverse parti della motivazione poste a raffronto tra loro, ovvero tra la motivazione stessa ed il dispositivo. La contraddittorietà interna alla motivazione, non prevista nominatim tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, pertanto, solo nella ipotesi di assoluta impossibilità di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una qualsivoglia forma di motivazione riconducibile al suo modello legale funzionale.
  • Corte di Appello di Napoli, 29 dicembre 2023, n. 5530 (qui il testo)
    La liquidazione degli onorari operata nel lodo dagli arbitri ha, per dottrina e giurisprudenza concordi, valore di mera proposta, che le parti possono accettare o non accettare; solo in caso di accettazione di tutte le parti, essa assume valore vincolante; diversamente, ovvero in caso di mancata accettazione anche di una sola parte, la proposta non avrà alcun effetto, nemmeno nei confronti della parte che l’abbia accettata.

Tribunali

  • Tribunale di Brescia, 4 gennaio 2023, n. 10 (qui il testo)
    La possibilità che una parte ha avuto di esprimersi con incidenza sul regolamento contrattuale esclude l’applicazione dell’art. 1341 cod. civ. e quindi la necessaria approvazione per iscritto della clausola compromissoria.
  • Tribunale di Firenze, ord. 4 gennaio 2023 (qui il testo)
    Nelle more dell’insediamento del Tribunale arbitrale è possibile adire il Tribunale ai sensi dell’art. 669-quinquies cod. proc. civ. al fine di ottenere le necessarie misure cautelari.
  • Tribunale di Venezia, ord. 4 gennaio 2023 (qui il testo)
    Il diritto dell’arbitro di ricevere il pagamento dell’onorario sorge per il fatto di avere effettivamente espletato l’incarico, senza che, nella sommaria procedura di liquidazione apprestata dall’art. 814 cod. proc. civ., esperibile allorché il lodo sia stato pronunciato, al Presidente del Tribunale sia consentita alcuna indagine sulla validità del compromesso e del lodo e sulla regolarità della nomina degli arbitri, materie comprese nella previsione dell’art. 829 cod. proc. civ. e riservate alla cognizione del giudice dell’impugnazione indicato dal precedente art. 828 cod. proc. civ.
    In caso di devoluzione della controversia a un Tribunale arbitrale, il valore della stessa, rilevante ai fini della liquidazione del compenso spettante agli arbitri, si determina aprioristicamente sulla base del petitum, senza che possa spiegare alcun effetto la pronunzia emessa da detto Tribunale, anche solo di inammissibilità o di improcedibilità della domanda, atteso che un ipotetico criterio di determinazione ex post del valore della causa sulla base del concreto decisum sarebbe in contrasto con le regole fissate nel codice di procedura civile.
    La liquidazione del compenso al segretario del Tribunale arbitrale, inteso quale passività correlata allo svolgimento dell’attività degli arbitri e, in quanto tale, onere gravante sulle parti, rientra nella competenza del giudice che provvede alla liquidazione delle spese e dei compensi degli arbitri a norma dell’art. 814 cod. proc. civ.
  • Tribunale di Bologna, 9 gennaio 2023, n. 10 (qui il testo)
    La natura sociale o collettiva o superindividuale dell’interesse sotteso all’azione non esclude di per sé la compromettibilità in arbitri della controversia insorta in ambito societario poiché l’interesse è indisponibile solo se la sua protezione è assicurata da norme inderogabili, come, ad esempio, nel caso delle norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione dei bilanci di esercizio.
  • Tribunale di Catanzaro, 10 gennaio 2023, n. 24 (qui il testo)
    La clausola compromissoria deve in ogni caso essere specificamente approvata per iscritto in considerazione della sua natura vessatoria [per incuriam].
  • Tribunale di Cosenza, 10 gennaio 2023, n. 33 (qui il testo)
    In tema di arbitrato irrituale, allorché le parti abbiano assegnato agli arbitri il potere di adottare decisioni secondo diritto, il lodo così pronunciato, stante la sua irritualità, è impugnabile soltanto per incapacità e vizi della volontà degli arbitri, con esclusione degli errori di giudizio e di apprezzamento.
  • Tribunale di Milano, 10 gennaio 2023, n. 135 (qui il testo)
    Le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio sono inderogabili in quanto la loro violazione determina una reazione dell’ordinamento a prescindere dalla condotta delle parti e rende illecita e, quindi, nulla, la delibera di approvazione. Tali norme, infatti, non solo sono imperative, ma contengono principi dettati a tutela, oltre che dell’interesse dei singoli soci ad essere informati dell’andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell’affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere l’effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente. Ne consegue che non è compromettibile in arbitri la controversia relativa alla validità della delibera di impugnazione del bilancio.
  • Tribunale di Napoli, 12 gennaio 2023, n. 347 (qui il testo)
    La clausola di compromesso in arbitrato non osta all’emissione di un decreto ingiuntivo, perché il conseguente difetto di giurisdizione attiene alla cognizione di una controversia (e, quindi, presuppone il contraddittorio, assente nel procedimento monitorio) e perché l’eccezione di compromesso è facoltativa e non è rilevabile d’ufficio.
  • Tribunale di Pisa, 12 gennaio 2023, n. 62 (qui il testo)
    La controversia relativa al diritto dei soci receduti a ottenere la quota di liquidazione è devoluta, ove lo statuto sociale contenga una clausola compromissoria, alla cognizione del Tribunale arbitrale.
  • Tribunale di Firenze, 16 gennaio 2023, n. 97
    Nel caso di dubbio sull’effettiva volontà dei contraenti, si deve optare per l’irritualità dell’arbitrato, tenuto conto che l’arbitrato rituale, introducendo una deroga alla competenza del Giudice statuale, ha natura eccezionale [per incuriam].
  • Tribunale di Pavia, 17 gennaio 2023, n. 58 (qui il testo)
    In caso di eccezione di convenzione di arbitrato sollevata dal convenuto ex art. 819-ter cod. proc. civ. a cui aderisce l’attore non può applicarsi la disciplina dell’accordo processuale previsto dall’art. 38, co. 2, cod. proc. civ. posto che tale disposizione si riferisce alla competenza territoriale derogabile. Pertanto, in ordine alle spese processuali, il giudice tenuto conto del comportamento dell’attore lo condanna alla rifusione delle stesse in favore del convenuto.
  • Tribunale di Bologna, 18 gennaio 2023, n. 52
    Il favor interpretativo nei confronti dell’arbitrato rituale può essere dismesso solo a fronte di univoche espressioni dei contraenti nel senso della devoluzione della composizione della lite a uno strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà.
  • Tribunale di Catanzaro, 18 gennaio 2023, n. 99 (qui il testo)
    Anche le questioni relative al compenso degli amministratori possono essere sottoposte alla decisione arbitrale, se lo statuto prevede la clausola compromissoria per risolvere le controversie tra amministratori e società.
  • Tribunale di Benevento, 20 gennaio 2023, n. 195 (qui il testo)
    Deve ritenersi ormai superato il principio della prevalenza della competenza del giudice ordinario su quella arbitrale affermato in passato dalla Corte di Cassazione.
  • Tribunale di Napoli Nord, 23 gennaio 2023, n. 686 (qui il testo)
    La norma di cui all’art. 1341 cod. civ., che impone la specifica approvazione per iscritto della clausola compromissoria, non si applica al di fuori dei contratti per adesione.
  • Tribunale di Pavia, ord. 24 gennaio 2023 (qui il testo)
    Quando sia mancata la pronuncia di un lodo definitivo, la domanda di pagamento dei compensi spettanti agli arbitri dà luogo a un’ordinaria controversia sul diritto di ricevere il pagamento dell’onorario per il fatto di avere effettivamente espletato l’incarico conferito, nell’ambito del rapporto di mandato intercorrente con le parti, secondo le forme del rito ordinario.
  • Tribunale dell’Aquila, 25 gennaio 2023, n. 61 (qui il testo)
    In caso di eccezione di convenzione di arbitrato sollevata dal convenuto ex art. 819-ter cod. proc. civ. a cui aderisce l’attore non può applicarsi la disciplina dell’accordo processuale previsto dall’art. 38, co. 2, cod. proc. civ. posto che tale disposizione si riferisce alla competenza territoriale derogabile. Pertanto, in ordine alle spese processuali, il giudice tenuto conto del comportamento dell’attore lo condanna alla rifusione delle stesse in favore del convenuto.
  • Tribunale di Catanzaro, 27 gennaio 2023, n. 166 (qui il testo)
    Attengono a diritti indisponibili, e dunque non possono essere devolute ad arbitri, le controversie relative a delibere assembleari aventi oggetto illecito o impossibile – che danno luogo a nullità rilevabile anche d’ufficio – e quelle prese in assoluta mancanza di informazione (art. 2479-ter cod. civ.): in tale ultimo ambito non può essere sussunta la mancata convocazione di un socio, idonea, in tesi, a viziare la delibera, ma che, secondo la definizione data, non costituisce un diritto indisponibile, la cui area deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell’ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte.
  • Tribunale dell’Aquila, 1 febbraio 2023, n. 86 (qui il testo)
    L’eccezione di compromesso ha carattere processuale ed integra una questione di competenza, che deve essere eccepita dalla parte interessata, a pena di decadenza e conseguente radicamento presso il giudice adito del potere di decidere in ordine alla domanda proposta, nella comparsa di risposta e nel termine fissato dall’art. 166 cod. proc. civ.
  • Tribunale di Bari, 1 febbraio 2023, n. 334 (qui il testo)
    L’art. 808-quater cod. proc. civ. è espressione di un favor del legislatore per il ricorso a strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione statale, che consente, in mancanza di un’espressa manifestazione di volontà contraria, di ampliare l’ambito applicativo di una clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui inerisce la clausola compromissoria, in modo da ricomprendervi tutte le controversie aventi la loro causa petendi nel contratto stesso.
  • Tribunale di Napoli, 2 febbraio 2023, n. 1183 (qui il testo)
    La clausola compromissoria contenuta in un contratto per adesione deve essere specificamente approvata per iscritto.
  • Tribunale di Teramo, 2 febbraio 2023, n. 69 (qui il testo)
    Agli effetti dell’individuazione del mezzo con cui il lodo va impugnato, ciò che conta è la natura dell’atto in concreto posto in essere dagli arbitri, più che la natura dell’arbitrato come previsto dalle parti; pertanto, se sia stato pronunciato un lodo rituale nonostante le parti avessero previsto un arbitrato irrituale, ne consegue che quel lodo è impugnabile esclusivamente ai sensi degli art. 827 ss. cod. proc. civ.
  • Tribunale di Venezia, 6 febbraio 2023, n. 256
    La controversia ove viene chiesto il risarcimento del danno conseguente ad un’asserita condotta illecita esercitata dai convenuti nella veste di soci e nell’ambito dell’esercizio del proprio diritto di voto ha certamente ad oggetto diritti disponibili inerenti al rapporto sociale e rientra pertanto tra quelle assoggettate alla competenza arbitrale, ove lo statuto sociale contenga una clausola compromissoria.
  • Tribunale di Bergamo, decr. 7 febbraio 2023 (qui il testo)
    La validità (e quindi anche l’efficacia) della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale essa si riferisce.
  • Tribunale di Venezia, 9 febbraio 2023, n. 281 (qui il testo)
    Nei rapporti tra arbitri e Giudice statuale, la questione della competenza deve essere decisa sulla scorta delle allegazioni delle parti, indipendentemente dalla fondatezza nel merito della pretesa.
  • Tribunale di Milano, 13 febbraio 2023, n. 1125 (qui il testo)
    L’adesione della parte convenuta opposta all’indicazione della competenza arbitrale fatta dalla parte attrice opponente non comporta l’applicabilità dell’art. 38, co. 2, cod. proc. civ., cosicché il Giudice non può pronunciare ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo ma, nell’esercizio della propria competenza funzionale e inderogabile sull’opposizione, deve dichiarare con sentenza l’incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, regolando le spese di lite.
  • Tribunale di Lodi, 14 febbraio 2023, n. 118 (qui il testo)
    In caso di contratto il cui contenuto deriva da condizioni generali predisposte da un contraente, la clausola che devolve a un collegio arbitrale ogni controversia tra le parti deve essere approvata specificamente ed autonomamente.
  • Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 14 febbraio 2023, n. 580 (qui il testo)
    L’esistenza della clausola compromissoria di arbitrato rituale non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, sia perché la disciplina del procedimento arbitrale, governata dalla regola generale di rispettare il contraddittorio tra le parti, non contempla provvedimenti da emettere inaudita altera parte, sia perché in sede monitoria non è rilevabile d’ufficio il difetto di competenza per essere la controversia devoluta ad arbitri.
  • Tribunale di Firenze, 20 febbraio 2023, n. 508
    La clausola compromissoria inserita nell’atto costitutivo di una società, che prevede la possibilità di deferire agli arbitri le controversie tra i soci, quelle tra la società e i soci nonché quelle promosse dagli amministratori e dai sindaci, in dipendenza di affari sociali o dell’interpretazione o esecuzione dello statuto sociale, non include anche l’azione di responsabilità ex art. 2476 cod. civ.
  • Tribunale di Latina, 20 febbraio 2023, n. 386 (qui il testo)
    In presenza di chiamata di terzo propria da parte di convenuto, che deduce che la legittimazione passiva spetta al terzo il quale è, dunque, coinvolto nell’azione sulla base del medesimo titolo del convenuto, la domanda attorea nei confronti del convenuto si estende automaticamente al terzo. Ne consegue che la convenzione arbitrale tra convenuto e terzo non trova applicazione.
  • Tribunale di Pistoia, 20 febbraio 2023, n. 128 (qui il testo)
    In caso di contratto tra consumatore e professionista, deve ritenersi la natura vessatoria della clausola compromissoria.
  • Tribunale di Torino, 21 febbraio 2023, n. 759 (qui il testo)
    Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto anche l’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società, atteso che le norme dirette a garantire i relativi requisiti non solo sono imperative ma, essendo dettate, oltre che a tutela dell’interesse di ciascun socio ad essere informato dell’andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell’affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente, trascendono l’interesse del singolo ed attengono, pertanto, a diritti indisponibili.
  • Tribunale di Firenze, 24 febbraio 2023, n. 554 (qui il testo)
    La clausola compromissoria statutaria non è applicabile all’azione di responsabilità proposta dal curatore ai sensi dell’art. 146 l.fall.
  • Tribunale di Roma, 24 febbraio 2023, n. 3205 (qui il testo)
    La controversia che ha ad oggetto il pagamento del prezzo pattuito per la cessione delle quote è del tutto estranea al rapporto sociale e dunque non è attribuita alla competenza del tribunale arbitrale di cui alla clausola compromissoria contenuta nello statuto della società.
  • Tribunale di Venezia, 24 febbraio 2023, n. 372 (qui il testo)
    Anche nel caso in cui la clausola compromissoria non individui in maniera adeguata l’istituzione arbitrale chiamata ad amministrare il procedimento, deve essere privilegiata una lettura quanto più estensiva della convenzione arbitrale in virtù del c.d. principio del favor arbitrati e quindi una interpretazione tale da attribuire un significato alla scelta operata dalle parti le quali senza dubbio non hanno optato per la giurisdizione del Giudice statuale, ai sensi dell’art. 808-quater cod. proc. civ.
  • Tribunale di Roma, 27 febbraio 2023, n. 3255 (qui il testo)
    A fronte di più domande connesse, di cui solo alcune rientrino nella competenza arbitrale, questa viene assorbita ed esclusa da quella ordinaria [per incuriam rispetto all’art. 819-ter cod. proc. civ.].
  • Tribunale di Napoli, 1 marzo 2023, n. 2228 (qui il testo)
    A fronte di più domande connesse, di cui solo alcune rientrino nella competenza arbitrale, questa viene assorbita ed esclusa da quella ordinaria, stante l’esigenza del simultaneus processus e la naturale prevalenza della giurisdizione statuale su quella arbitrale [per incuriam rispetto all’art. 819-ter cod. proc. civ.].
  • Tribunale di Venezia, ord, 2 marzo 2023 (qui il testo)
    Residua in capo all’autorità giudiziaria il potere cautelare ove, nonostante l’avvio del procedimento arbitrale, l’organo non sia ancora costituito.
  • Tribunale di Venezia, 2 marzo 2023, n. 411 (qui il testo)
    L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte), ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.
  • Tribunale di Firenze, 6 marzo 2023, n. 674 (qui il testo)
    L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte), ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza di detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e contestuale remissione della controversia del giudizio ad arbitri.
  • Tribunale di Roma, 7 marzo 2023, n. 3752 (qui il testo)
    In presenza di una clausola compromissoria statutaria, la controversia relativa all’obbligo di conferimento di un socio, anche ove promossa ai sensi dell’art. 150 l.fall., è rimessa alla competenza arbitrale.
  • Tribunale di Lecco, 13 marzo 2023, n. 145
    La clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti da un contratto deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la causa petendi nel contratto cui detta clausola è annessa, con conseguente esclusione delle liti rispetto alle quali quel contratto si configura come mero presupposto storico.
  • Tribunale di Taranto, 15 marzo 2023, n. 585 (qui il testo)
    In tema di condizioni generali di contratto, l’efficacia delle clausole onerose – tra cui rientra la clausola compromissoria – è subordinata alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui le clausole siano inserite in strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all’indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie); la mera attività di formulazione del regolamento contrattuale è da tenere distinta dalla predisposizione delle condizioni generali di contratto, non potendo considerarsi tali le clausole contrattuali elaborate da uno dei contraenti in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio, ed a cui l’altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto.
  • Tribunale di Napoli, 21 marzo 2023, n. 3037 (qui il testo)
    Non possono essere ritenuti elementi decisivi per configurare l’arbitrato irrituale e per escludere quello rituale né il conferimento agli arbitri della potestà di decidere secondo equità, ovvero nella veste di amichevoli compositori, né la preventiva attribuzione alla pronuncia arbitrale del carattere della inappellabilità, né la previsione di esonero degli arbitri da formalità di procedura, dovendosi invece valorizzare, ai fini di una corretta lettura della volontà delle parti nel senso dell’arbitrato rituale, espressioni terminologiche congruenti con l’attività del giudicare e con il risultato di un giudizio in ordine ad una controversia.
  • Tribunale di Pisa, 21 marzo 2023, n. 431 (qui il testo)
    La condotta processuale della convenuta, rimasta contumace, unita alla pacifica non rilevabilità d’ufficio dell’eccezione di compromesso, consentono di confermare la giurisdizione del Giudice statuale adito, pur in presenza di clausola compromissoria nel contratto posto a fondamento della domanda.
  • Tribunale di Civitavecchia, 22 marzo 2023, n. 307 (qui il testo)
    L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte), ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.
  • Tribunale di Milano, 24 marzo 2023, n. 2412 (qui il testo)
    La clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, la quale, non adeguandosi alla prescrizione dell’art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, non preveda che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo alla società, è nulla anche ove si tratti di arbitrato irrituale.
  • Tribunale di Torre Annunziata, 24 marzo 2023, n. 854 (qui il testo)
    L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte), ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.
  • Tribunale di Napoli, 27 marzo 2023, n. 3225 (qui il testo)
    L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte), ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.
  • Tribunale di Venezia, 27 marzo 2023, n. 549 (qui il testo)
    La controversia ove viene chiesa la liquidazione della quota spettante a un socio a seguito del recesso ha certamente ad oggetto diritti disponibili inerenti al rapporto sociale e rientra pertanto tra quelle assoggettate alla competenza arbitrale, ove lo statuto sociale contenga una clausola compromissoria.
  • Tribunale di Napoli, 28 marzo 2023, n. 3246 (qui il testo)
    L’autoliquidazione degli onorari da parte degli arbitri è fonte di obbligazione nella sola ipotesi in cui sia accettata da entrambe le parti, occorrendo, in caso contrario, necessariamente il ricorso alla procedura ex art. 814 cod. proc. civ. da parte degli arbitri, ovvero il ricorso al giudizio ordinario ad iniziativa delle parti stesse.
  • Tribunale di Bologna, 30 marzo 2023, n. 732
    La clausola compromissoria inserita nell’atto costitutivo di una società, che preveda la possibilità di deferire agli arbitri solo le controversie tra i soci e quelle tra la società e i soci, non include anche l’azione di responsabilità ex art. 2476 cod. civ. promossa dal socio nei confronti dell’amministratore, essendo irrilevante che quest’ultimo sia anche socio della società.
  • Tribunale di Venezia, 30 marzo 2023, n. 578 (qui il testo)
    Il primo periodo dell’art. 819-ter, co. 1, cod. proc. civ., nel prevedere che la competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice ordinario, implica, in riferimento all’ipotesi in cui sia stata proposta una pluralità di domande, che la sussistenza della competenza arbitrale sia verificata con specifico riguardo a ciascuna di esse, non potendosi devolvere agli arbitri (o al giudice ordinario) l’intera controversia in virtù del mero vincolo di connessione; pertanto, ove le domande connesse non diano luogo a litisconsorzio necessario, l’accoglimento del regolamento di competenza comporta la separazione delle cause, ben potendo i giudizi proseguire davanti a giudici diversi in ragione della derogabilità e disponibilità delle norme in tema di competenza.
  • Tribunale di Roma, 31 marzo 2023, n. 5248 (qui il testo)
    Nell’arbitrato irrituale, attesa la sua natura volta ad integrare una manifestazione di volontà negoziale sostitutiva di quella delle parti in conflitto, il lodo è impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare simile manifestazione di volontà, con conseguente esclusione dell’impugnazione per nullità prevista dall’art. 828 cod. proc. civ.; pertanto, l’errore del giudizio arbitrale, deducibile in sede impugnatoria, per essere rilevante, deve integrare gli estremi della essenzialità e riconoscibilità di cui agli artt. 1429 e 1431 cod. civ., mentre non rileva l’errore commesso dagli arbitri con riferimento alla determinazione adottata in base al convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti.
  • Tribunale di Teramo, 4 aprile 2023, n. 320 (qui il testo)
    In presenza di una contestuale proposta davanti al giudice ordinario di più domande connesse, alcune di sua competenza ed altre di competenza arbitrale irrituale, non si verifica alcuna vis attractiva di queste ultime verso la giurisdizione ordinaria. Tale soluzione non discende tuttavia dall’applicazione dell’art. 818-ter cod. proc. civ., norma che disciplina i rapporti tra autorità giudiziaria e arbitri (rituali), ma dalla constatazione in termini generali dell’arbitrato irrituale come strumento che esclude la tutela giurisdizionale e con essa qualsiasi analogica applicazione delle norme processuali dettate per l’arbitrato rituale.
  • Tribunale di Milano, 11 aprile 2023, n. 2899
    Il diritto dell’amministratore di società al compenso per la carica svolta è indiscutibilmente un diritto patrimoniale disponibile da parte del suo titolare, pertanto esso è e resta assolutamente compromettibile.
  • Tribunale di Pisa, 13 aprile 2023, n. 539 (qui il testo)
    L’insanabile contrasto tra due previsioni – l’una fondante la competenza arbitrale, l’altra indicante un foro convenzionale – deve risolta a favore della conferma della giurisdizione ordinaria, costituendo quella arbitrale una eccezione alla prima.
  • Tribunale di Venezia, 14 aprile 2023, n. 641
    Non sussiste coincidenza tra l’ambito delle nullità e l’area più ristretta della indisponibilità del diritto, dovendo in quest’ultima area essere ricomprese esclusivamente le nullità insanabili, per le quali solo, infatti, residua il regime della assoluta inderogabilità e quindi della assoluta indisponibilità e non compromettibilità del relativo diritto. Conseguentemente, può essere devoluta agli arbitri la controversia relativa alla nullità di una delibera sociale per mancata convocazione del socio, soggetta al regime di sanatoria di cui all’art. 2379-ter cod. civ.
  • Tribunale di Venezia, 14 aprile 2023, n. 642
    Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione.
  • Tribunale di Venezia, 14 aprile 2023, n. 643 (qui il testo)
    Anche in caso di impugnazione di delibere societarie, la sussistenza della competenza arbitrale va verificata con specifico riguardo a ciascuna di esse, non potendosi devolvere agli arbitri (o al giudice ordinario) l’intera controversia in virtù del mero vincolo di connessione.
  • Tribunale di Firenze, 17 aprile 2023, n. 1134 (qui il testo)
    La clausola compromissoria inserita nell’atto costitutivo di una società, che preveda la possibilità di deferire agli arbitri le controversie tra i soci e quelle tra la società e i soci, non può essere automaticamente estesa alle controversie che coinvolgono amministratori, liquidatori o sindaci, essendo necessario a tal fine che vi sia una espressa estensione dell’ambito di operatività di detta clausola.
  • Tribunale di Vicenza, 17 aprile 2023, n. 701 (qui il testo)
    Non comporta una questione di giurisdizione la deduzione della esistenza di un compromesso o di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, da essa derivando, invece, l’improponibilità della domanda per rinuncia all’azione, atteso che, con l’arbitrato irrituale, è demandato agli arbitri lo svolgimento di una attività negoziale in sostituzione delle parti, e non certo l’esercizio di una funzione giurisdizionale.
  • Tribunale dell’Aquila, 19 aprile 2023, n. 275 (qui il testo)
    La clausola compromissoria, contenuta nello statuto di una società, la quale preveda la devoluzione ad arbitri delle controversie connesse al contratto sociale, deve ritenersi estesa anche alla controversia riguardante il recesso del socio dalla società.
  • Tribunale di Bologna, 19 aprile 2023, n. 879 (qui il testo)
    Attengono a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri soltanto le controversie relative all’impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabili anche di ufficio dal giudice, cui sono equiparate, ai sensi dell’art. 2479-ter cod. civ., quelle prese in assoluta mancanza di informazione, sicché la lite che abbia ad oggetto l’invalidità della delibera assembleare per omessa convocazione del socio, essendo soggetta al regime di sanatoria previsto dall’art. 2379-bis cod. civ., può essere deferita ad arbitri.
  • Tribunale di Ravenna, 19 aprile 2023, n. 293 (qui il testo)
    L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte), ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.
  • Tribunale di Cosenza, 20 aprile 2023, n. 705 (qui il testo)
    Il diritto degli arbitri di ricevere il pagamento dell’onorario sorge per il fatto di avere effettivamente espletato l’incarico conferito, nell’ambito del rapporto di mandato intercorrente con le parti, e prescinde dalla validità ed efficacia del lodo, non venendo meno, di conseguenza, il diritto di ricevere il compenso, per l’esecuzione del mandato, nell’ipotesi d’invalidità del lodo stesso.
  • Tribunale di Bari, 24 aprile 2023, n. 1519 (qui il testo)
    L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte), ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.
  • Tribunale di Civitavecchia, 24 aprile 2023, n. 446 (qui il testo)
    L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte), ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.
  • Tribunale di Napoli, 24 aprile 2023, n. 4217
    La clausola compromissoria per arbitrato estero non richiede la specifica approvazione per iscritto, ma è valida ed operante quando risulti da un documento sottoscritto dai contraenti, da cui emerga la inequivoca volontà di ambedue le parti di deferire alla cognizione di arbitri stranieri le eventuali controversie derivanti dall’esecuzione del contratto [obiter].
  • Tribunale di Firenze, 26 aprile 2023, n. 1256 (qui il testo)
    Una clausola compromissoria statutaria che devolve agli arbitri tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, non concerne le controversie tra società e amministratori.
  • Tribunale di Milano, 26 aprile 2023, n. 3333 (qui il testo)
    Una clausola compromissoria che prevede la devoluzione agli arbitri delle controversie sorte nel corso del rapporto, accompagnata da altra clausola che attribuisce la competenza a un Tribunale statuale, deve essere interpretata nel senso che il contenzioso fra le parti è rimesso alla competenza degli arbitri solo durante il rapporto, ma non più dopo la cessazione di esso.
  • Tribunale di Bari, 28 aprile 2023, n. 1594 (qui il testo)
    La clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti del contratto va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano tutte e solo le controversie aventi causa petendi nel contratto medesimo e non estende i propri effetti alle controversie relative ad altro contratto ancorché collegato a quello principale.
  • Tribunale di Patti, 28 aprile 2023, n. 418 (qui il testo)
    L’esistenza di clausola compromissoria che devolve ad un collegio arbitrale tutte le eventuali controversie che potranno insorgere tra le parti non esclude di per sé – senza un espresso riferimento – che sull’eventuale lite insorta possa concorrere la competenza alternativa del Giudice statuale.
  • Tribunale di Patti, 28 aprile 2023, n. 420 (qui il testo)
    L’esistenza di clausola compromissoria che devolve ad un collegio arbitrale tutte le eventuali controversie che potranno insorgere tra le parti non esclude di per sé – senza un espresso riferimento – che sull’eventuale lite insorta possa concorrere la competenza alternativa del Giudice statuale.
  • Tribunale di Torino, 28 aprile 2023, n. 1819 (qui il testo)
    L’azione volta a veder accertata l’usucapione di taluni immobili di proprietà di una società, svolta dai soci della stessa, non è sottoposta alla cognizione del Tribunale arbitrale cui lo statuto della società demanda le controversie su diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
  • Tribunale di Firenze, ord. 3 maggio 2023 (qui il testo)
    La competenza cautelare del Giudice statuale deve essere verificata al momento della proposizione della domanda, essendo invece irrilevante che in un momento successivo, precedente alla pronunzia, si sia costituito il Tribunale arbitrale altrimenti competente.
  • Tribunale di Palermo, 4 maggio 2023, n. 2095 (qui il testo)
    La controversia tra fiduciante e fiduciario non riguarda il rapporto sociale e rispetto ad essa tale rapporto si configura come un mero presupposto, estraneo alla materia del contendere, e quindi inidoneo a giustificare la riconduzione della controversia alla competenza degli arbitri.
  • Tribunale di Catania, 5 maggio 2023, n. 1968 (qui il testo)
    In caso di fallimento di una società, la clausola compromissoria contenuta nello statuto della stessa non è applicabile all’azione di responsabilità proposta unitariamente dal curatore ai sensi dell’art. 146 l.fall. diretta alla reintegrazione del patrimonio sociale a garanzia sia dei soci che dei creditori sociali e nella quale confluiscono sia l’azione prevista dall’art. 2393 cod. civ., che quella di cui all’art. 2394 cod. civ., in riferimento alla quale la clausola compromissoria non può operare poiché i creditori sono terzi rispetto alla società.
  • Tribunale di Napoli, 8 maggio 2023, n. 1674 (qui il testo)
    Attengono a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri ex art. 806 cod. proc. civ., soltanto le controversie relative all’impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabile anche di ufficio dal giudice, cui sono equiparate, ai sensi dell’art. 2479-ter cod. civ., quelle prese in assoluta mancanza di informazione.
  • Tribunale di Napoli, 8 maggio 2023, n. 4678 (qui il testo)
    La clausola compromissoria con la quale sono deferite agli arbitri le controversie sull’interpretazione o sull’esecuzione del contratto cui essa accede, in mancanza di espressa volontà contraria, ascrive alla competenza arbitrale solo le controversie che si riferiscono a pretese aventi la causa petendi nel contratto stesso, dovendosi quindi escludere che tra tali controversie possano essere incluse le cause da responsabilità extracontrattuale, che hanno nel contratto solo un presupposto di fatto.
  • Tribunale di Bari, 9 maggio 2023, n. 1764 (qui il testo)
    L’arbitrato libero è volto all’assunzione di una determinazione contrattuale avente efficacia negoziale tra le parti. La peculiarità negoziale dell’arbitrato irrituale si riflette con riguardo alla sua stessa eventuale impugnazione: non trova infatti applicazione l’art. 828 cod. proc. civ. che, con riguardo al lodo rituale, ammette la possibilità, in ipotesi di nullità dello stesso, di proporre i mezzi di impugnazione ordinari previsti dal nostro ordinamento, mentre competente a conoscere dell’impugnazione avverso un lodo irrituale sarà sempre il giudice di primo grado sulla base dei criteri di competenza.
  • Tribunale di Patti, 12 maggio 2023, n. 490 (qui il testo)
    Nell’arbitrato irrituale, il lodo può essere impugnato per errore essenziale esclusivamente quanto la volontà degli arbitri sia stata deviata da un’alterata percezione o da una falsa rappresentazione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti al loro esame (c.d. errore di fatto), e non anche quando la deviazione attenga alla valutazione di una realtà i cui elementi siano stati esattamente percepiti (c.d. errore di giudizio), con la conseguenza che il lodo irrituale non è impugnabile per errores in iudicando, neppure ove questi consistano in una erronea interpretazione dello stesso contratto stipulato dalle parti, che ha dato origine al mandato agli arbitri; né più in generale, il lodo irrituale è annullabile per erronea applicazione delle norme di ermeunetica contrattuale o, a maggior ragione, per un apprezzamento delle risultanze negoziali diverso da quello ritenuto dagli arbitri e non conforme alle aspettative della parte impugnante. Ne consegue che il lodo arbitrale irrituale non è impugnabile per errori di diritto, ma solo per vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, come l’errore, la violenza, il dolo o l’incapacità delle parti che hanno conferito l’incarico e dell’arbitro stesso.
  • Tribunale di Potenza, 17 maggio 2023, n. 610 (qui il testo)
    L’indisponibilità del diritto costituisce il limite al ricorso alla clausola compromissoria e non va confusa con l’inderogabilità della normativa applicabile al rapporto giuridico, la quale non ne impedisce la compromissione in arbitrato, con il quale si potrà accertare la violazione della norma imperativa senza determinare con il lodo effetti vietati dalla legge.
  • Tribunale di Napoli Nord, 23 maggio 2023, n. 2136 (qui il testo)
    A fronte dell’accoglimento dell’eccezione di compromesso, stante la definizione in rito, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio.
  • Tribunale di Piacenza, 24 maggio 2023, n. 309
    Il lodo arbitrale irrituale è impugnabile solo per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, come l’errore, la violenza, il dolo e l’incapacità delle parti che hanno conferito l’incarico, o dell’arbitro stesso: in particolare, l’errore rilevante è solo quello attinente alla formazione della volontà degli arbitri, che si configura quando questi abbiano avuto una falsa rappresentazione della realtà per non aver preso visione degli elementi della controversia o per averne supposti altri inesistenti, ovvero per aver dato come contestati fatti pacifici o viceversa, mentre è preclusa ogni impugnativa per errori di diritto, sia in ordine alla valutazione delle prove, che in riferimento alla idoneità della decisione adottata a comporre la controversia.
  • Tribunale di Benevento, 25 maggio 2023, n. 1188 (qui il testo)
    L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte), ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.
  • Tribunale di Roma, 25 maggio 2023, n. 8280
    In caso di fallimento di una società, la clausola compromissoria contenuta nello statuto della stessa non è applicabile all’azione di responsabilità proposta dal curatore ai sensi dell’art. 146 l.fall.
  • Tribunale di Messina, 29 maggio 2023, n. 1058 (qui il testo)
    L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte), ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.
  • Tribunale di Milano, 30 maggio 2023, n. 4467
    L’opponibilità al Fallimento della clausola compromissoria di cui allo statuto sociale non preclude al Tribunale di conoscere l’azione di responsabilità esercitata dalla massa dei creditori in riferimento a tutti gli addebiti ex art. 2394-bis cod. civ.
  • Tribunale di Cosenza, 1 giugno 2023, n. 981 (qui il testo)
    Con l’introduzione dell’art. 808-ter cod. proc. civ. il legislatore ha inteso formalizzare i possibili motivi di impugnazione del lodo irrituale cristallizzandoli in un elenco tassativo e sottraendoli, quindi, all’individuazione ermeneutica della dottrina e della giurisprudenza.
  • Tribunale di Firenze, 5 giugno 2023, n. 1666 (qui il testo)
    Nei rapporti tra Giudici statuali e arbitri non trova applicazione l’art. 38, co. 2 cod. proc. civ., sì che il Giudice statuale che, accogliendo l’eccezione di compromesso, dichiari la sua incompetenza per essere competenti gli arbitri, provvede pure in ordine alle spese processuali.
  • Tribunale di Taranto, 5 giugno 2023, n. 1312 (qui il testo)
    Devono ritenersi deferite in arbitri tutte le controversie che trovano la loro matrice nel contratto intercorso, anche se insorte in epoca successiva all’esaurimento del rapporto contrattuale, purché relative a situazioni con questo costituite.
  • Tribunale di Torino, 5 giugno 2023, n. 2310 (qui il testo)
    La clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi causa petendi nel contratto cui detta clausola è annessa.
  • Tribunale di Ragusa, 7 giugno 2023, n. 925 (qui il testo)
    La presenza di una clausola compromissoria non impedisce in astratto al creditore di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l’intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest’ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all’arbitro unico o al collegio arbitrale.
  • Tribunale di Bari, 8 giugno 2023, n. 2260 (qui il testo)
    In caso di fallimento di una società la clausola compromissoria eventualmente contenuta nello statuto sociale non è applicabile alle azioni di responsabilità proposte dal curatore fallimentare ai sensi dell’art. 146 l.fall.
  • Tribunale di Milano, 9 giugno 2023, n. 4870 (qui il testo)
    L’aspetto determinante per giungere alla conclusione dell’arbitrabilità, o non, delle controversie riguardanti le impugnazioni delle delibere societarie va individuato nella prospettazione dei fatti concretamente fornita dalle parti e degli interessi specificamente convolti. In altri termini, ed in linea generale, deve opinarsi che, al fine di negare o consentire un giudizio arbitrale su controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di delibere societarie incidenti sul capitale sociale (in termini di suo aumento e/o riduzione), occorre verificare se le stesse, rispettivamente, influiscano, o meno, su interessi superindividuali della società, dei soci e dei terzi la cui tutela sia assicurata, o non, mediante la predisposizione di norme inderogabili che, se violate, determinerebbero la reazione dell’ordinamento svincolata da una qualsiasi iniziativa di parte. Pertanto, laddove il coinvolgimento di tali interessi non sia direttamente inciso dall’oggetto del processo, deve escludersi che si sia al cospetto di diritti indisponibili, con conseguente possibilità, in presenza di una clausola compromissoria contenuta nell’atto costitutivo o nello statuto della società, di sottoporre le controversie suddette alla cognizione arbitrale.
  • Tribunale di Milano, 13 giugno 2023, n. 4926 (qui il testo)
    L’adesione dell’opposto all’eccezione dell’opponente di incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, per essere in sua vece competenti gli arbitri, comporta, a norma dell’art. 38 cod. proc. civ,. che viene escluso ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi gli arbitri.
  • Tribunale di Milano, 16 giugno 2023, n. 5015 (qui il testo)
    La mancata approvazione per iscritto della clausola compromissoria ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. consente di affermarne la nullità; nullità che, secondo la giurisprudenza prevalente, è eccepibile o rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo.
  • Tribunale di Roma, 16 giugno 2023, n. 9614 (qui il testo)
    L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti cautelari) ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la sua contestuale revoca.
  • Tribunale di Roma, 16 giugno 2023, n. 9620 (qui il testo)
    L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti cautelari) ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la sua contestuale revoca.
  • Tribunale di Torino, 19 giugno 2023, n. 2596 (qui il testo)
    Anche le questioni relative al compenso degli amministratori possono essere sottoposte alla decisione arbitrale, se lo statuto prevede la clausola compromissoria per risolvere le controversie tra amministratori e società.
  • Tribunale di Parma, 22 giugno 2023, n. 851 (qui il testo)
    L’art.819-ter, co. 3, cod. proc. civ. dispone che, in pendenza del procedimento arbitrale, non possono proporsi all’autorità giudiziaria domande aventi ad oggetto l’invalidità o inefficacia della convenzione d’arbitrato, sicché una domanda giudiziale di tal sorta può essere proposta solo quando non sia stata introdotta una controversia innanzi agli arbitri sulla base della convenzione stessa.
  • Tribunale di Roma, 22 giugno 2023, n. 9977 (qui il testo)
    In presenza di una clausola compromissoria statutaria, sono devolute alla cognizione arbitrale anche le controversie di cui all’art. 2476, co. 7, cod. civ., aventi ad oggetto il risarcimento del danno spettante al singolo socio che sia stato direttamente danneggiato da atti colposi degli amministratori.
  • Tribunale di Napoli, 26 giugno 2023, n. 6532 (qui il testo)
    La clausola compromissoria, per la sua natura limitativa del diritto alla tutela giurisdizionale, va interpretata con stretto rigore, con la conseguenza che una clausola riferita alla risoluzione delle controversie inerenti il momento operativo del contratto ma non può applicarsi alla richiesta di pagamento di emolumenti già maturati [per incuriam].
  • Tribunale di Firenze, 27 giugno 2023, n. 1987
    In tema di responsabilità degli amministratori di società, ove la relativa azione venga proposta nei confronti di una pluralità di soggetti, tra i convenuti non si determina una situazione di litisconsorzio necessario. Lo loro posizioni processuali possono quindi essere scisse e se solo uno dei convenuti abbia eccepito l’incompetenza del Giudice statuale, per essere competenti gli arbitri, il procedimento davanti allo stesso Giudice statuale potrà proseguire nei confronti degli altri convenuti.
  • Tribunale di Bari, 28 giugno 2023, n. 2592 
    La sottoscrizione della polizza di carico, pur implicando adesione del destinatario al contratto di trasporto marittimo, non può assumere il valore di accettazione di un clausola compromissoria per arbitrato estero in mancanza di espresso e specifico richiamo a quest’ultima, trattandosi di pattuizione da stipularsi per iscritto.
  • Tribunale di Palermo, 28 giugno 2023, n. 3165 (qui il testo)
    Avuto riguardo alla natura dell’azione esercitata dal curatore, non derivante dal fallimento, ma avente ad oggetto un diritto del fallito preesistente all’apertura della procedura concorsuale, il curatore fallimentare agisce in rappresentanza del fallito e non della massa dei creditori, facendo valere un’utilità derivante dall’esecuzione di un contratto, contenente una clausola arbitrale; donde la continuità di funzionamento del meccanismo negoziale presidiato dalla clausola compromissoria stipulata dal soggetto già fallito, che risulta opponibile al curatore e, per esso, all’assuntore.
  • Tribunale di Milano, ord. 28 giugno 2023 (qui il testo)
    Non è efficace la clausola statutaria che prevede la competenza del collegio dei probiviri, nominati dall’assemblea, per tutte le controversie che possano insorgere tra i consorziati e fra di loro e il consorzio e i suoi organi.
  • Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 3 luglio 2023, n. 2757 (qui il testo)
    La questione relativa alla determinazione dell’ambito oggettivo della clausola compromissoria integra una questione la cui soluzione richiede, mediante l’interpretazione della clausola secondo i normali canoni ermeneutici codicistici dettati per l’interpretazione dei contratti, l’indagine sulla e la determinazione della comune intenzione delle parti circa il contenuto oggettivo che le stesse hanno inteso dare alla clausola medesima.
  • Tribunale di Firenze, 4 luglio 2023, n. 2076
    L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere il decreto ingiuntivo, ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza di detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversa al giudizio degli arbitri.
  • Tribunale di Palermo, 4 luglio 2023, n. 3287 (qui il testo)
    Costituendo l’arbitrato irrituale un istituto atipico, derogatorio dell’istituto tipico regolato dalla legge e sfornito delle garanzie previste dal legislatore, deve ritenersi che, in mancanza di una sua volontà derogatoria chiaramente desumibile dal compromesso o dalla clausola compromissoria, il riferimento delle parti alla soluzione di determinate controversie mediante arbitrato normalmente costituisce espressione della volontà di fare riferimento all’arbitrato rituale, ossia all’istituto tipico regolato dal codice di procedura civile.
  • Tribunale di Milano, 5 luglio 2023, n. 5586 
    La controversia relativa alla violazione del diritto del sindaco a percepire il compenso deliberato dall’assemblea ai sensi dell’art. 2402 cod. civ., anche a ritenere l’inderogabilità della norma che impone all’assemblea dei soci la previsione del compenso per tutta la durata del mandato a tutela dell’indipendenza del sindaco nell’esercizio del ruolo di vigilanza, non involge la violazione di regole generali poste a tutela dei terzi estranei alla compagine sociale ma solo la lesione di un diritto patrimoniale individuale del componente dell’organo di controllo pienamente disponibile da parte del suo titolare.
  • Tribunale di Milano, 5 luglio 2023, n. 5587 
    La controversia relativa alla violazione del diritto del sindaco a percepire il compenso deliberato dall’assemblea ai sensi dell’art. 2402 cod. civ., anche a ritenere l’inderogabilità della norma che impone all’assemblea dei soci la previsione del compenso per tutta la durata del mandato a tutela dell’indipendenza del sindaco nell’esercizio del ruolo di vigilanza, non involge la violazione di regole generali poste a tutela dei terzi estranei alla compagine sociale ma solo la lesione di un diritto patrimoniale individuale del componente dell’organo di controllo pienamente disponibile da parte del suo titolare.
  • Tribunale di Torino, 6 luglio 2023, n. 2925 (qui il testo)
    La clausola compromissoria statutaria radica la competenza arbitrale anche per vicende pregresse, nonostante la cessazione della carica di amministratore.
  • Tribunale di Salerno, 7 luglio 2023, n. 3112 (qui il testo)
    Perché sussista l’obbligo della specifica approvazione per iscritto della clausola compromisoria di cui all’art. 1341, co. 2, cod. civ., non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l’intero contenuto del contratto in modo che l’altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all’indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie.
  • Tribunale di Prato, 8 luglio 2023, n. 455 (qui il testo)
    Non è incompatibile con la disposizione di cui all’art. 34, co. 2, d.lgs. 5/2003 una clausola compromissoria che rimetta la nomina degli arbitri a un soggetto estraneo alla società che non sia previamente individuato, ma che viene designato dalle parti del procedimento arbitrale e, in mancanza di accordo tra queste, dal Presidente del Tribunale.
  • Tribunale di Bologna, 10 luglio 2023, n. 1396 (qui il testo)
    Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l’impugnativa della delibera di approvazione del bilancio per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione, vertendo la stessa su diritti indisponibili.
  • Tribunale di Bologna, 10 luglio 2023, n. 1404 (qui il testo)
    La clausola compromissoria contenuta in un contratto di cessione di quote sociali non si estende al preteso collegato negozio fiduciario.
  • Tribunale di Milano, 10 luglio 2023, n. 5778 (qui il testo)
    L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte), ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.
  • Tribunale di Bologna, 11 luglio 2023, n. 1426 (qui il testo)
    La clausola compromissoria statutaria concernente le controversie tra società e soci e tra soci tra di loro non si estende alle controversie tra società e amministratore, quand’anche questi sia socio.
  • Tribunale di Napoli, 12 luglio 2023, n. 7179 (qui il testo)
    Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l’impugnativa della delibera di approvazione del bilancio per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione, vertendo la stessa su diritti indisponibili.
  • Tribunale di Roma, 12 luglio 2023, n. 11126 (qui il testo)
    Ciò che rileva, al fine di verificare la  compromettibilità o meno in arbitri della controversia, non è l’oggetto della delibera o la circostanza che la stessa coinvolga interessi individuali dei singoli soci ovvero interessi di carattere più generale, come quelli posti a tutela della società o della collettività dei soci.
  • Tribunale di Trieste, 12 luglio 2023, n. 376 (qui il testo)
    Non è minimamente dubitabile che l’azione di responsabilità, come si evince dall’esserne espressamente ammessa la rinunciabilità e la transigibilità, nei confronti dei componenti degli organi sociali investa diritti patrimoniali disponibili e, che dunque, nulla osta alla sua arbitrabilità, neppure laddove, essa ai sensi dell’art. 2476, co. 3, cod. civ., sia promossa dal socio.
  • Tribunale di Pavia, 17 luglio 2023, n. 915 (qui il testo)
    La proposizione di una domanda riconvenzionale da parte del convenuto che abbia in via pregiudiziale eccepito l’incompetenza del Giudice statuale, per essere competenti gli arbitri, non implica rinuncia all’eccezione, in quanto l’esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell’eccezione di compromesso, essendo la fondatezza di quest’ultima incompatibile con l’esame della domanda riconvenzionale.
  • Tribunale di Roma, ord. 17 luglio 2023 (qui il testo)
    Ai fini della valutazione circa la compensazione delle spese di lite, non può attribuirsi rilevanza alcuna al comportamento processuale della parte che aderisce all’eccezione avversaria di incompetenza formulata sulla base di una clausola compromissoria.
  • Tribunale di Bologna, 21 luglio 2023, n. 1559
    In considerazione della natura rituale dell’arbitrato, e della sua funzione sostitutiva della giurisdizione ordinaria, l’eccezione di compromesso ha carattere processuale e integra questione di competenza, a cui è applicabile l’art. 819-ter cod. proc. civ.
  • Tribunale di Lamezia Terme, ord. 21 luglio 2023
    La liquidazione delle spese e del compenso effettuata direttamente dagli arbitri ha valore di una mera proposta contrattuale, che diviene vincolante solo se accettata da (tutti) i contendenti, sicché la parte che non ha accettato tale proposta non ha interesse ad impugnare il capo del lodo arbitrale riguardante la liquidazione delle spese legali e degli onorari del giudizio, nonché degli onorari degli arbitri, del compenso del segretario e delle spese di funzionamento collegio.
  • Tribunale di Ascoli Piceno, 25 luglio 2023, n. 495 (qui il testo)
    La condotta processuale della parte convenuta in un giudizio che, dopo aver proposto eccezione di arbitrato, non si limiti a formulare semplici difese ed a sollevare eccezioni in senso proprio, ma proponga una domanda riconvenzionale, non implica alcuna rinuncia all’eccezione formulata. Infatti, anche nel caso di contestuale proposizione dell’eccezione di compromesso e di domanda riconvenzionale, la prima non può considerarsi rinunciata in ragione della formulazione della seconda, in quanto l’esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell’eccezione di compromesso, essendo la fondatezza di quest’ultima incompatibile con l’esame della domanda riconvenzionale.
  • Tribunale di Ancona, 27 luglio 2023, n. 969 (qui il testo)
    Per escludersi la compromettibilità in arbitri dell’impugnativa delle deliberazioni assembleari, è necessario allegare l’illiceità delle stesse per violazione di norme inderogabili. Se ne deduce, dunque, che se è vero che le controversie societarie possono formare oggetto di compromesso, è altrettanto innegabile che la clausola compromissoria eventualmente trasfusa nell’atto costitutivo è destinata a rimanere inoperante per quelle controversie nelle quali si discuta della violazione di norme, inderogabili, poste a tutela dell’interesse collettivo dei soci o dei terzi estranei alla società.
  • Tribunale di Napoli, 27 luglio 2023, n. 7910
    L’uso del verbo “potere” piuttosto che “dovere” nell’ambito di una clausola compromissoria esprime solo una mera opportunità di devolvere le potenziali controversie, che potrebbero insorgere tra le parti, ad un collegio di arbitri piuttosto che all’autorità giudiziaria non rappresentando, dunque, un obbligo per i contraenti. Precipitato logico di tale assunto è che alle parti è consentito derogare a tale clausola contrattuale semplicemente instaurando il giudizio presso l’autorità statuale senza alcuna necessità di dover adire necessariamente, in qualche modo, il collegio arbitrale.
  • Tribunale di Venezia, 27 luglio 2023, n. 1390
    La clausola compromissoria contenuta in un contratto che costituisce mero presupposto storico fattuale della pretesa azionata in giudizio non attribuisce agli arbitri la competenza a conoscere della stessa.
  • Tribunale di Roma, 28 luglio 2023, n. 11897 (qui il testo)
    La presenza di una clausola compromissoria non impedisce in astratto al creditore di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l’intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest’ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all’arbitro unico o al collegio arbitrale.
  • Tribunale di Venezia, 28 luglio 2023, n. 1407 (qui il testo)
    In tema di cessione di credito, il cessionario di un credito nascente da un contratto, nel quale sia inserita una clausola compromissoria, non subentra nella titolarità del distinto ed autonomo negozio compromissorio e non può, pertanto, invocare detta clausola nei confronti del debitore ceduto; viceversa, quest’ultimo può avvalersi della clausola compromissoria nei confronti del cessionario, rientrando essa tra le eccezioni opponibili all’originario creditore ed atteso che, altrimenti, si vedrebbe privato del diritto di far decidere ad arbitri le controversie sul credito in forza di un accordo tra cedente e cessionario al quale egli è rimasto estraneo.
  • Tribunale di Lecce, 2 agosto 2023, n. 2314 (qui il testo)
    Nell’ipotesi in cui una clausola compromissoria statutaria demandi la nomina del Tribunale arbitrale a soggetto inesistente soccorre la disciplina dettata dall’art. 34, co. 2, del d.lgs. 5/2003 (ora art. 838-bis, co. 2, cod. proc. civ.) [obiter].
  • Tribunale di Milano, 3 agosto 2023, n. 6679 (qui il testo)
    La controversia promossa dalla società nei confronti degli amministratori per ottenere il risarcimento del danno derivante dalle loro condotte di mala gestio verte indubbiamente su un diritto patrimoniale disponibile e dunque può essere deferita ad arbitri.
  • Tribunale di Bologna, 4 agosto 2023, n. 1657 (qui il testo)
    Attengono a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri, soltanto le controversie relative all’impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabili anche di ufficio dal giudice, cui sono equiparate, ai sensi dell’art. 2479-ter cod. civ., quelle prese in assoluta di informazione.
  • Tribunale di Bologna, 4 agosto 2023, n. 1660 (qui il testo)
    In caso di fallimento di una società, la clausola compromissoria contenuta nello statuto della stessa non è applicabile all’azione di responsabilità proposta unitariamente dal curatore ai sensi dell’art. 146 l.fall. diretta alla reintegrazione del patrimonio sociale a garanzia sia dei soci che dei creditori sociali e nella quale confluiscono sia l’azione prevista dall’art. 2393 cod. civ., che quella di cui all’art. 2394 cod. civ., in riferimento alla quale la clausola compromissoria non può operare poiché i creditori sono terzi rispetto alla società.
  • Tribunale di Milano, 4 agosto 2023, n. 6685 (qui il testo)
    La clausola di arbitrato contenuta nello statuto sociale è opponibile al curatore che agisce ex art. 146 l.fall. con riferimento alla sola azione ex art. 2393 cod. civ., trattandosi di azione sociale che colloca il curatore nella medesima posizione della società in bonis verso gli amministratori e i sindaci, mentre non è opponibile al curatore che agisca ex art. 2394 cod. civ., essendo i creditori sociali estranei al rapporto che si instaura fra la società e i propri organi.
  • Tribunale di Benevento, 9 agosto 2023, n. 1721 (qui il testo)
    L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del Giudice Ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, visto che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte e stante la non rilevabilità d’ufficio del difetto di competenza, ma, nel caso di opposizione al predetto decreto ingiuntivo, il debitore ingiunto può eccepire la competenza arbitrale, con conseguente incompetenza a decidere del Giudice ordinario, il quale, rilevata l’esistenza di una valida clausola compromissoria, non può che rimettere la controversia al giudizio del previsto Collegio Arbitrale.
  • Tribunale di Venezia, ord. 12 agosto 2023 (qui il testo)
    Anche in presenza di una clausola compromissoria il Tribunale mantiene il potere di sospendere la delibera assembleare già impugnata avanti agli arbitri con ruolo vicario e suppletivo di questi ultimi laddove l’organo arbitrale non sia ancora stato costituito oppure non abbia in concreto la possibilità di intervenire efficacemente, come accade nelle more tra l’avvio del procedimento di nomina dell’organo arbitrale ed il suo insediamento.
  • Tribunale di Catanzaro, 17 agosto 2023, n. 1293 (qui il testo)
    Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione.
  • Tribunale di Venezia, 18 agosto 2023, n. 1476 (qui il testo)
    Valutata la natura inscindibile dell’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori e di quella dei creditori sociali, deve necessariamente concludersi per l’inoperatività della clausola compromissoria inserita nello statuto sociale di una s.r.l., attesa la circostanza che il perimetro operativo di detta clausola non può, neppure in astratto ricomprendere l’azione che spetta ai creditori sociali.
  • Tribunale di Brescia, 21 agosto 2023, n. 2161 (qui il testo)
    La clausola compromissoria statutaria che preveda che ciascuna delle parti nomini un proprio arbitro, in quanto non adeguata nei termini di cui agli artt. 223-bis e 223-duodecies cod. proc. civ., è nulla.
  • Tribunale di Salerno, 22 agosto 2023, n. 3579 (qui il testo)
    La clausola compromissoria contenuta in un determinato contratto non estende i propri effetti alle controversie relative ad altro contratto, ancorché collegato a quello asseritamente principale.
  • Tribunale di Modena, 24 agosto 2023, n. 1361 (qui il testo)
    La forma scritta è requisito di validità della clausola compromissoria; siffatto requisito nondimeno non postula che la volontà negoziale sia indefettibilmente espressa in un unico documento recante la contestuale sottoscrizione di entrambe le parti, ben potendo realizzarsi anche con lo scambio delle missive contenenti rispettivamente la proposta e l’accettazione del deferimento della controversia ad arbitri, dovendosi interpretare la richiesta di costituzione di un collegio arbitrale e la relativa accettazione come concorde volontà di compromettere la lite in arbitri.
  • Tribunale di Napoli, 24 agosto 2023, n. 8108 (qui il testo)
    Il rapporto tra giudice ordinario e collegio arbitrale non si declina in termini di rapporto tra due distinte giurisdizioni, bensì in termini di competenza secondo quanto espressamente previsto dall’art. 819-ter cod. proc. civ.
  • Tribunale di Genova, 29 agosto 2023, n. 2048 (qui il testo)
    Le clausole compromissorie impongono la giurisdizione arbitrale per le liti relative a fatti verificatisi e diritti sorti nel periodo in cui le parti erano vincolate, non rilevando che il rapporto sociale sia in seguito venuto meno.
  • Tribunale di Cosenza, 30 agosto 2023, n. 1398 (qui il testo)
    Il diritto degli arbitri di ricevere il pagamento dell’onorario sorge per il fatto di avere effettivamente espletato l’incarico conferito, nell’ambito del rapporto di mandato intercorrente con le parti, e prescinde dalla validità ed efficacia del lodo, non venendo meno, di conseguenza, il diritto di ricevere il compenso, per l’esecuzione del mandato, nell’ipotesi d’invalidità del lodo stesso.
  • Tribunale di Vicenza, 30 agosto 2023, n. 1574 (qui il testo)
    Nell’ipotesi in cui un rapporto venga fatto oggetto di una transazione e questa non abbia carattere novativo, la mancata estinzione del rapporto originario discendente da quel carattere della transazione significa non già che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall’accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che l’eventuale venir meno di quest’ultimo fa rivivere l’accordo originario. Conseguentemente, le controversie relative all’accordo transattivo non sono devolute alla competenza arbitrale stabilita dall’accordo originario.
  • Tribunale di Venezia, 6 settembre 2023, n. 1515 (qui il testo)
    La clausola compromissoria contenuta in un determinato contratto non estende i propri effetti alle controversie relative ad altro contratto, ancorché collegato a quello asseritamente principale.
  • Tribunale di Bergamo, 8 settembre 2023, n. 1816 (qui il testo)
    L’invalidità ovvero anche la risoluzione del contratto nel cui articolato contrattuale sia inserita la clausola compromissoria non inficia la validità ed efficacia di quest’ultima per la decisione delle controversie nascenti dall’esecuzione di quel contratto, in quanto la clausola compromissoria non costituisce un accessorio del contratto nel quale è inserita, ma ha propria individualità ed autonomia nettamente distinta da quella del contratto cui accede.
  • Tribunale di Cosenza, 8 settembre 2023, n. 1432 (qui il testo)
    La presenza di una clausola compromissoria non impedisce in astratto al creditore di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l’intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest’ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all’arbitro unico o al collegio arbitrale.
  • Tribunale di Milano, 8 settembre 2023, n. 6961 (qui il testo)
    La validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce.
  • Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 11 settembre 2023, n. 3277 (qui il testo)
    In un contratto internazionale tra imprese non trova applicazione l’art. 1341 cod. civ. che richiede la specifica approvazione per iscritto della clausola compromissoria.
  • Tribunale di Roma, 13 settembre 2023, n. 12954 (qui il testo)
    La controversia relativa a interpretazione di norma statutaria interna e dei rapporti tra i soci e la società piò essere deferita ad arbitri irrituali e può essere definita secondo equità.
  • Tribunale di Firenze, 15 settembre 2023, n. 2622 (qui il testo)
    La presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l’intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest’ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all’arbitro unico o al collegio arbitrale.
  • Tribunale di Vallo della Lucania, 18 settembre 2023, n. 769 (qui il testo)
    La disciplina dettata dall’art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003 per l’arbitrato societario risulta indubbiamente più rigorosa rispetto al diritto comune, non limitandosi a prescrivere che la clausola compromissoria preveda il numero e le modalità di nomina degli arbitri di competenza delle parti, ma disponendo, a pena di nullità, che, nel caso in cui la designazione sia demandata ad un terzo, quest’ultimo debba essere un soggetto estraneo alla società; trattasi però di disciplina speciale che non è consentito estendere all’arbitrato disciplinato dal codice di rito, il quale prevede che nell’ipotesi in cui la clausola compromissoria si traduca nella violazione del principio secondo cui il meccanismo di designazione degli arbitri deve costituire espressione della volontà di tutti i contendenti, l’affidamento della nomina ad un terzo non estraneo alle parti non comporta la nullità del compromesso o della clausola compromissoria, restando la posizione di terzietà ed imparzialità degli arbitri garantita dall’operatività dell’istituto della ricusazione, come disciplinato dall’art. 815 cod. proc. civ.
  • Tribunale di Torino, 21 settembre 2023, n. 3611 (qui il testo)
    La controversia tra la società e il suo preteso socio occulto, in presenza di una clausola compromissoria statutaria, è devoluta alla cognizione degli arbitri.
  • Tribunale di Torino, 21 settembre 2023, n. 3616 (qui il testo)
    Non è compromettibile in arbitri la controversie avente ad oggetto lo scioglimento di una società di persone.
  • Tribunale di Cuneo, 22 settembre 2023, n. 664 (qui il testo)
    Ai sensi della disciplina consumeristica, la clausola compromissoria inserita in un contratto tra consumatore e professionista si presume vessatoria, in quanto stabilisce una deroga alla competenza dell’Autorità giudiziaria.
  • Tribunale di Rovigo, 22 settembre 2023, n. 803 (qui il testo)
    Non possono formare oggetto di compromesso le controversie societarie che hanno per oggetto interessi della società o che concernono le violazioni di norme poste a tutela dell’interesse collettivo dei soci o dei terzi. L’area dell’indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili la cui violazione determina una reazione dell’ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, quali le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione dei bilanci di esercizio.
  • Tribunale di Venezia, ord. 26 settembre 2023 (qui il testo)
    In tema di arbitrato societario promosso a seguito della riforma di cui al d.lgs. 149/2022, deve ritenersi sussistente la competenza cautelare del Giudice statuale in relazione a un’istanza depositata il giorno successivo a quello di deposito della domanda di arbitrato, in un momento in cui il Tribunale arbitrale non è ancora costituito, anche alla luce delle ragioni di urgenza addotte dalla parte ricorrente per richiedere l’adozione di un provvedimento cautelare in tempi celeri.
  • Tribunale di Bari, 27 settembre 2023, n. 3728 (qui il testo)
    L’eccezione di arbitrato irrituale non è equiparabile ad un’eccezione di rito attinente a questioni di competenza o giurisdizione, ma integra un’eccezione preliminare di merito, in quanto per il tramite di una clausola compromissoria irrituale le parti pattuiscono una preventiva rinuncia alla giurisdizione in favore di una risoluzione negoziale di eventuali future controversie, essendo sottesa all’eccezione di compromesso la questione di diritto sostanziale che verte sulla validità ed interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria.
  • Tribunale di Milano, 28 settembre 2023, n. 7378 (qui il testo)
    Il giudice arbitrale è competente anche a giudicare in ordine alle spese della fase processuale svolta davanti al Giudice statuale che si è dichiarato incompetente.
  • Tribunale di Trani, 2 ottobre 2023, n. 1449 (qui il testo)
    Salvo che le parti abbiano espressamente circoscritto la sua efficacia a determinate controversie, devono ritenersi deferite alla cognizione arbitrale, in virtù della clausola, tutte le controversie che trovano la loro matrice nel contratto, e quindi tutte le controversie relative all’esistenza, alla validità, all’estinzione, alla risoluzione, all’esecuzione del contratto, anche se insorte in tempo successivo all’esaurimento del rapporto contrattuale tra le parti purché relative a situazioni con questo costituite.
  • Tribunale di Agrigento, 3 ottobre 2023, n. 1319 (qui il testo)
    Il lodo arbitrale ha, dalla data della sua ultima sottoscrizione, gli effetti della sentenza pronunziata dall’autorità giudiziaria; nondimeno, esso acquista l’esecutorietà solo con il decreto presidenziale di omologa.
  • Tribunale di Potenza, 3 ottobre 2023, n. 1234 (qui il testo)
    I provvedimenti che, ai sensi dell’art. 279 cod. proc. civ., contengono una statuizione di natura decisoria (sulla giurisdizione, sulla competenza, ovvero su questioni pregiudiziali del processo o preliminari di merito), anche quando non definiscono il giudizio, ancorché qualificati ordinanza, vanno considerati sentenze non definitive. Ne consegue che, ove un tale provvedimento abbia rigettato un’eccezione di compromesso esso non può essere, neppure implicitamente, revocato o modificato dalla sentenza (definitiva), atteso che il frazionamento della decisione comporta l’esaurimento del potere giurisdizionale per la parte della controversia decisa con la sentenza interlocutoria, ancorché avente forma di ordinanza.
  • Tribunale di Palermo, 4 ottobre 2023, n. 4311 (qui il testo)
    Poiché il deferimento di una controversia al giudizio degli arbitri comporta una deroga alla giurisdizione ordinaria, in caso di dubbio in ordine alla interpretazione della portata della clausola compromissoria, deve preferirsi un’interpretazione restrittiva di essa e affermativa della giurisdizione statuale, riconoscendosi non rientrare la domanda in contestazione nell’ambito della materia rimessa agli arbitri [per incuriam].
  • Tribunale di Benevento, 5 ottobre 2023, n. 1975 (qui il testo)
    L’inserimento di una clausola compromissoria in uno statuto consortile richiede l’approvazione di tutti i consorziati a norma dell’art. 2607 cod. civ.
  • Tribunale di Bologna, 5 ottobre 2023, n. 1959 (qui il testo)
    In presenza di una clausola compromissoria statutaria, che devolve le controversie nei confronti degli amministratori alla competenza di un tribunale arbitrale, questo è competente anche per l’azione di responsabilità promossa ai sensi dell’art. 146 l.fall., con la precisazione che è attribuita alla competenza arbitrale la sola azione sociale di responsabilità, mentre l’azione spettante ai creditori sociali è di competenza del Giudice statuale.
  • Tribunale di Teramo, 5 ottobre 2023, n. 910 (qui il testo)
    L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte, ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza di detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.
  • Tribunale di Napoli, 9 ottobre 2023, n. 9091 (qui il testo)
    Il rinvio, contenuto in un contratto, alla disciplina della competenza arbitrale stabilita in distinto documento deve essere effettuato con un richiamo espresso e specifico della clausola compromissoria e non, invece, in maniera generica, mediante il mero riferimento al documento o al formulario che contenga la clausola stessa, in quanto soltanto il richiamo espresso assicura la piena consapevolezza delle parti in ordine alla deroga alla giurisdizione.
  • Tribunale di Monza, 12 ottobre 2023, n. 2195 (qui il testo)
    La competenza, anche arbitrale, si determina sulla base della domanda dell’attore e dei fatti posti a fondamento della stessa, mentre le eccezioni del convenuto possono assumere soltanto il ruolo di fonte residuale di convincimento non di contrapposizione dialettica rispetto alla prospettazione della domanda stessa.
  • Tribunale di Milano, 16 ottobre 2023, n. 8054 (qui il testo)
    Costituisce comportamento processuale contrario ai principi basilari di buona fede e in radice non meritevole di tutela quello del debitore ceduto che, convenuto dal cessionario in un procedimento avanti il Giudice ordinario, abbia eccepito l’incompetenza di questi per la presenza, nel contratto da cui è sorto il credito, di una clausola compromissoria, per poi lamentare, una volta aditi gli arbitri, l’incompetenza di questi per non essere il cessionario parte della suddetta clausola.
  • Tribunale di Vasto, 18 ottobre 2023, n. 324 (qui il testo)
    Ai sensi dell’art. 34, co. 2, d.lgs. 17 gennaio 2003, n 5, la clausola compromissoria che devolva ad arbitri le controversie sociali deve conferire in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società.
  • Tribunale di Venezia, 19 ottobre 2023, n. 1830 (qui il testo)
    Il finanziamento concesso dal socio nei confronti della società inerisce inevitabilmente ai rapporti societari, sì che la cognizione di controversie relative allo stesso è devoluta agli arbitri, in presenza di una clausola compromissoria statutaria.
  • Tribunale di Cosenza, 24 ottobre 2023, n. 1740 (qui il testo)
    L’art. 819-ter cod. proc. civ. assoggetta l’eccezione di arbitrato al medesimo regime previsto per quella d’incompetenza, stabilendo che essa deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta e precisando che la mancata proposizione dell’eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia decisa in quel giudizio; la mancanza di una specifica indicazione in ordine al termine entro cui l’eccezione deve essere sollevata impone di fare riferimento alla disciplina generale dettata dall’art. 38 cod. proc. civ., il quale dispone che l’incompetenza, tanti per materia quanto per valore o per territorio, deve essere eccepita, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata.
  • Tribunale di Milano, 24 ottobre 2023, n. 8277 (qui il testo)
    Attesa l’equiparazione degli effetti del lodo arbitrale a quelli della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria prevista dall’art. 824-bis cod. proc. civ., si applicano le regole di elaborazione giurisprudenziale in materia di litispendenza tra cause identiche pendenti in gradi diversi di giudizio, ispirate al principio del ne bis in idem.
  • Tribunale di Taranto, 24 ottobre 2023, n. 2514 (qui il testo)
    Ove nel contratto sia presente una clausola compromissoria con riferimento a talune controversie specificamente individuate, e una diversa clausola di elezione di foro, deve ritenersi che la competenza arbitrale sussista solo con riferimento alle specifiche controversie indicate nella clausola compromissoria.
  • Tribunale di Firenze, 30 ottobre 2023, n. 3129 (qui il testo)
    L’azione di ripetizione del compenso pagato all’amministratore di società in assenza di delibera assembleare rientra tra quelle oggetto di competenza arbitrale, ove lo statuto contenga una clausola compromissoria relativa anche alle controversie tra società e amministratori.
  • Tribunale di Latina, 30 ottobre 2023, n. 2303
    La clausola compromissoria contenuta nell’atto di costituzione di trust non si applica nel giudizio avente ad oggetto l’azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ.
  • Tribunale di Napoli, 31 ottobre 2023, n. 9964 (qui il testo)
    La convenzione di arbitrato contenuta in uno statuto societario non opera in caso di impugnazione delle delibere assembleari proposta da un terzo ex artt. 2379 e 2479-ter cod. civ.
  • Tribunale di Pisa, 7 novembre 2023, n. 1385 (qui il testo)
    La clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto radica la competenza arbitrale anche con riguardo alle controversie per opere extra-contratto, giacché trattasi di opere che comunque traggono titolo nella medesima fonte negoziale e tenuto conto della volontà delle parti di deferire agli arbitri tutte le controversie relative all’esecuzione e all’interpretazione del contratto di appalto.
  • Tribunale di Spoleto, 7 novembre 2023, n. 829 (qui il testo)
    Nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo fondata sull’esistenza di una clausola compromissoria, il giudice dell’opposizione deve dichiarare l’incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e disporre la remissione della controversia al giudizio degli arbitri (nel caso di arbitrato rituale) o dichiarare la improponibilità della domanda (nel caso di arbitrato irrituale) e in ogni caso dichiarare la nullità del decreto opposto.
  • Tribunale di Vallo della Lucania, 7 novembre 2023, n. 924 (qui il testo)
    L’impiego nel contesto di una clausola compromissoria del verbo modale reggente “potere” non vale a dedurre la mera facoltatività, e dunque la non obbligatorietà, dell’arbitrato quale strumento di definizione delle future controversie tra le parti.
  • Tribunale di Venezia, 10 novembre 2023, n. 2008 (qui il testo)
    L’eccezione di arbitrato irrituale non è equiparabile ad un’eccezione di rito attinente a questioni di competenza o giurisdizione, ma integra un’eccezione preliminare di merito, in quanto per il tramite di una clausola compromissoria irrituale le parti pattuiscono una preventiva rinuncia alla giurisdizione in favore di una risoluzione negoziale di eventuali future controversie, essendo sottesa all’eccezione di compromesso la questione di diritto sostanziale che verte sulla validità ed interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria.
  • Tribunale di Catanzaro, 13 novembre 2023, n. 1876 (qui il testo)
    Il disposto di cui all’art. 817, co. 2, cod. proc. civ. va interpretato nel senso che una volta iniziato l’arbitrato soltanto gli arbitri hanno il potere di decidere sulla propria competenza. Il provvedimento del Giudice dello Stato che, preso atto della pendenza della controversia arbitrale, dichiari la litispendenza e ordini la cancellazione della causa dal ruolo è inidoneo a produrre gli effetti del giudicato e dunque non preclude la riassunzione della causa, di fronte allo stesso Giudice dello Stato, ove gli arbitri si dichiarino incompetenti.
  • Tribunale di Milano, 13 novembre 2023, n. 8924 (qui il testo)
    Nonostante l’equiparazione dell’eccezione di compromesso all’eccezione di incompetenza, non vi è spazio per applicare l’art 38, co. 2, cod. proc. civ. quanto alla carenza di potere del giudice a decidere sulle spese in caso di adesione della controparte all’eccezione, posto che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo la competenza attribuita dall’art. 645 cod. proc. civ. all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto ha carattere funzionale ed inderogabile e la sentenza con la revoca del decreto ingiuntivo definisce il giudizio di opposizione che non si trasferisce dinanzi all’arbitro.
  • Tribunale di Vicenza, 15 novembre 2023, n. 2261 (qui il testo)
    Ai fini della declaratoria di invalidità del lodo emesso all’esito dell’arbitrato irrituale, deve escludersi la rilevanza dell’errore di diritto in cui siano eventualmente incorsi gli arbitri, potendo l’impugnazione fondarsi solo sull’errore di fatto, essenziale e riconoscibile, inteso come alterata percezione o falsa rappresentazione degli elementi di fatto sottoposti all’esame degli arbitri, e non sulla erronea valutazione di una realtà correttamente percepita (c.d. errore di giudizio).
  • Tribunale di Firenze, 16 novembre 2023, n. 3345 (qui il testo)
    Se da una parte, il giudice ordinario è sempre competente ad emettere un decreto ingiuntivo nonostante l’esistenza di una clausola compromissoria prevista nel contratto dal quale abbia origine il rapporto creditorio dedotto in giudizio (e ciò in quanto la disciplina del procedimento arbitrale non prevede la pronuncia di provvedimenti di carattere monitorio), dall’altra parte, quando sia stata proposta opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione e, se il debitore eccepisce la competenza arbitrale, si verificano, a seguito della contestazione, i presupposti fissati nella convenzione arbitrale e, conseguentemente, viene a cessare la competenza del giudice ordinario precedentemente adito che deve revocare il decreto ingiuntivo e rimettere le parti davanti agli arbitri.