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Corte di Cassazione
Corti di appello
- Corte di Appello di Ancona, 2 gennaio 2025, n. 2 (qui il testo)
In tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista dall’articolo 829, primo comma, n. 11), del codice di procedura civile per il lodo contenente disposizioni contraddittorie, va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale. - Corte di Appello di Brescia, ord. 3 gennaio 2025 (qui il testo)
La controversia relativa all’impugnazione di una deliberazione di aumento di capitale può essere devoluta alla cognizione arbitrale. - Corte di Appello di Brescia, ord. 3 gennaio 2025 (qui il testo)
L’adesione della parte che abbia adito il Giudice statuale all’eccezione di arbitrato sollevata dalla parte convenuta, avvenuta nella prima difesa utile, rappresenta circostanza che giustifica la compensazione delle spese di lite. - Corte di Appello di Roma, 3 gennaio 2025, n. 33 (qui il testo)
Il momento in cui viene apposta la sottoscrizione degli arbitri in calce al lodo nulla ha a che vedere con quello in cui si è formata la volontà degli arbitri con riguardo alla decisione della controversia. - Corte di Appello di Bari, decr. 8 gennaio 2025 (qui il testo)
L’art. V della convenzione di New York del 1958, che introduce un meccanismo di riconoscimento ed esecuzione dei lodi arbitrali stranieri recepito in Italia dagli artt. 839-840 cod. proc. civ., non lascia al giudice del riconoscimento ed esecuzione alcun margine di controllo sul merito della decisione adottata in sede arbitrale, sicché compete al giudice una verifica soltanto estrinseca e limitata al contenuto precettivo della statuizione, sia pure ricostruito alla luce della parte espositiva e motiva del lodo, ma che non può mai tradursi in un controllo della motivazione. - Corte di Appello di Cagliari, 13 gennaio 2025, n. 12 (qui il testo)
La sanzione di nullità prevista dall’art. 829 n. 11 cod. proc. civ. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie dev’essere intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale. - Corte di Appello di Bari, 14 gennaio 2025, n. 43 (qui il testo)
Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte, pertanto l’accertamento in fatto compiuto dagli arbitri non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, con la sola eccezione del caso in cui la motivazione del lodo stesso sia completamente mancate od assolutamente carente. - Corte di Appello di Catanzaro, 14 gennaio 2025, n. 33 (qui il testo)
Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte, pertanto l’accertamento in fatto compiuto dagli arbitri non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, con la sola eccezione del caso in cui la motivazione del lodo stesso sia completamente mancate od assolutamente carente. - Corte di Appello di Venezia, 17 gennaio 2025, n. 97 (qui il testo)
In tema di interpretazione del patto compromissorio, il dubbio sull’interpretazione dell’effettiva volontà dei contraenti va risolto nel senso della ritualità dell’arbitrato, tenuto conto della natura eccezionale della deroga alla norma per cui il lodo ha efficacia di sentenza giudiziaria. - Corte di Appello di Roma, 19 gennaio 2025, n. 350 (qui il testo)
In caso di pronuncia di lodo che accerti o escluda l’esistenza di un credito nei confronti di un imprenditore insolvente poi sottoposto, successivamente alla pubblicazione del lodo, a una procedura concorsuale, detta decisione è opponibile alla menzionata procedura concorsuale e le parti del giudizio che chiedano la riforma del lodo debbono impugnarlo nelle forme ordinarie. - Corte di Appello di Ancona, 23 gennaio 2025, n. 118 (qui il testo)
Salvo che le parti abbiano espressamente circoscritto la sua efficacia a determinate controversie, devono ritenersi deferite alla cognizione arbitrale, in virtù della clausola, tutte le controversie che trovano la loro matrice nel contratto, e quindi tutte le controversie relative all’esistenza, alla validità, all’estinzione, alla risoluzione, all’esecuzione del contratto, anche se insorte in tempo successivo all’esaurimento del rapporto contrattuale tra le parti purché relative a situazioni con questo costituite. - Corte di Appello di Ancona, 23 gennaio 2025, n. 119 (qui il testo)
L’interpretazione degli arbitri, in ordine al contenuto di una clausola contrattuale, può essere contestata, con l’impugnazione per nullità del lodo, solo in relazione alla violazione di regole di diritto, e non anche, pertanto, tramite la mera deduzione di erroneità, ovvero la prospettazione di un’interpretazione diversa, peraltro senza la specifica indicazione di quali criteri ermeneutici gli arbitri abbiano mancato di osservare. E che la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale deve essere dedotta in sede d’impugnazione della sentenza arbitrale mediante la specificazione di dette regole violate, nonché delle ragioni di contrasto fra di esse e le argomentazioni degli arbitri. - Corte di Appello dell’Aquila, 24 gennaio 2025, n. 103 (qui il testo)
Nell’ipotesi di proposizione al tribunale, anziché alla Corte d’appello, dell’impugnazione per nullità del lodo arbitrale, trattandosi di incompetenza per grado, non opera il principio secondo il quale la tempestiva proposizione del gravame ad un giudice incompetente impedisce la decadenza della impugnazione, determinando la cosiddetta traslatio giudicii, e l’impugnazione è inammissibile.
Tribunali
- Tribunale di Milano, ord. 7 gennaio 2025 (qui il testo)
Deve escludersi la competenza degli arbitri a emettere provvedimenti cautelari ove la clausola compromissoria sia stata conclusa prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a nulla rilevando che il regolamento precostituito da essa richiamato consenta, a seguito della suddetta entrata in vigore, l’emissione di provvedimenti cautelari, dovendosi valorizzare quella che deve ritenersi fosse l’intenzione delle parti al momento della conclusione dell’accordo compromissorio. - Tribunale di Torino, 7 gennaio 2025, n. 43 (qui il testo)
La clausola compromissoria deve essere interpretata, in mancanza di volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la causa petendi nel contratto cui la clausola afferisce, con esclusione di quelle che nello stesso contratto hanno unicamente un presupposto storico. - Tribunale di Lucca, 8 gennaio 2025, n. 11 (qui il testo)
L’adesione della parte che abbia adito il Giudice statuale all’eccezione di arbitrato sollevata dalla parte convenuta, avvenuta nella prima difesa utile, rappresenta circostanza che giustifica la compensazione delle spese di lite. - Tribunale di Taranto, 13 gennaio 2025, n. 62 (qui il testo)
Lo statuto e l’atto costitutivo di un’associazione costituiscono espressione di autonomia negoziale e sono regolati dai principi generali del negozio giuridico, salve le deroghe imposte dai particolari caratteri propri del contratto di associazione. Ne consegue che non può configurarsi, nei rapporti associativi, la presenza di un contraente più debole, meritevole della particolare tutela prevista per le clausole vessatorie, presupponendo, al contrario, la partecipazione ad un’associazione una comunanza di interessi e di risorse, finalizzati al raggiungimento degli scopi previsti dall’atto costitutivo, in funzione dei quali sono utilizzati tutti i mezzi disponibili. - Tribunale di Roma, 15 gennaio 2025, n. 661 (qui il testo)
La clausola compromissoria, contenuta nello statuto di una società, che preveda la devoluzione ad arbitri delle controversie connesse al contratto sociale, deve ritenersi estesa alla controversia riguardante il recesso del socio dalla società, trattandosi di contenzioso che riguarda un momento di esecuzione del contratto sociale. - Tribunale di Milano, ord. 16 gennaio 2025 (qui il testo)
L’art. 818 cod. proc. civ. consente di attribuire la competenza a emettere provvedimenti cautelari a un tribunale arbitrale con sede all’estero. - Tribunale di Napoli, 16 gennaio 2025, n. 471 (qui il testo)
La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società non è applicabile all’azione di responsabilità proposta dal curatore nei confronti degli amministratori. Tale principio trova giustificazione nel contenuto unitario e inscindibile della predetta azione, quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale previsto a garanzia sia dei soci che dei creditori sociali, nel quale confluiscono, con connotati di autonomia e con la modifica della legittimazione attiva, sia l’azione prevista dall’art. 2393 cod. civ. che quella di cui all’art. 2394 cod. civ., in riferimento alla quale la clausola compromissoria non può operare per il semplice fatto che i creditori sono terzi rispetto alla società. - Tribunale di Roma, 16 gennaio 2025, n. 745 (qui il testo)
La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società che demandi agli arbitri la decisione delle controversie relative all’interpretazione e all’esecuzione dello stesso statuto non comprende nel suo ambito di applicazione le controversie tra società e amministratori relative agli emolumenti spettanti a questi ultimi. - Tribunale di Chieti, 17 gennaio 2025, n. 25 (qui il testo)
La clausola compromissoria deve essere interpretata – in mancanza di espressa volontà contraria – nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la loro causa petendi nel contratto medesimo. - Tribunale di Lucca, 17 gennaio 2025, n. 48 (qui il testo)
La contemporanea proposizione dell’eccezione di compromesso e della domanda riconvenzionale, per ragioni di logica giuridico-processuale, implica comunque la ontologica subordinazione della reconventio al mancato accoglimento dell’eccezione di compromesso, in quanto la fondatezza di tale eccezione, che con la sua proposizione si deduce e si chiede di accertare, è incompatibile con l’esame della domanda riconvenzionale cosicché la proposizione dell’eccezione implica naturaliter il carattere subordinato della domanda riconvenzionale, stante la pregiudizialità logica dell’eccezione di compromesso. - Tribunale di Ascoli Piceno, 20 gennaio 2025, n. 29 (qui il testo)
Una clausola può considerarsi rientrante nel novero di quelle vessatorie e, perciò, inefficaci in assenza di specifica sottoscrizione, solo laddove il rapporto contrattuale in cui essa si inerisce risulti riconducibile all’una o all’altra delle due tipologie contrattuali in discorso, ovverosia qualora si tratti di un rapporto regolato da condizioni generali di contratto o di un contratto concluso mediante moduli o formulari; in caso contrario, come nell’ipotesi in esame, la clausola deve ritenersi frutto di apposita negoziazione. - Tribunale di Brescia, 20 gennaio 2025, n. 270 (qui il testo)
Il collegio arbitrale, al quale con una clausola compromissoria siano state deferite le controversie in materia di interpretazione o di applicazione del contratto, è competente a decidere anche in materia di inadempimento o di risoluzione del contratto stesso, poiché detto patto, in assenza di espressa volontà contraria, deve essere interpretato in senso lato, con riferimento a tutte le controversie relative a pretese aventi causa nel contratto. - Tribunale di Cosenza, 20 gennaio 2025, n. 96 (qui il testo)
La clausola compromissoria che deferisce alla competenza del collegio arbitrale le controversie – insorte in seno alla società – è comprensiva di tutte le controversie attinenti al rapporto sociale, dalla nascita alla fine di questo, e quindi anche di quelle relative alla fase estintiva di tale rapporto. - Tribunale di Benevento, 21 gennaio 2025, n. 87 (qui il testo)
Rientrano nella competenza arbitrale le controversie inerenti al rapporto societario e relative a pretese aventi la loro causa petendi nel contratto cui si riferisce la convenzione di arbitrato, ma non anche le controversie in cui tale contratto sociale costituisce solo il presupposto storico sullo sfondo del quale si innesta l’azione proposta e non la causa petendi della stessa. - Tribunale di Nocera Inferiore, 21 gennaio 2025, n. 268 (qui il testo)
La presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l’intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest’ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all’arbitro unico o al collegio arbitrale. - Tribunale di Ragusa, 21 gennaio 2025, n. 107 (qui il testo)
Non è nulla per violazione dell’art. 34, co. 2, d.lgs. 5/2003 la clausola compromissoria, contenuta in uno statuto sociale, che demandi la nomina degli arbitri a un terzo che non sia predeterminato dalla clausola stessa, ma sia di volta in volta scelto dalle parti. - Tribunale di Trani, 22 gennaio 2025, n. 101 (qui il testo)
La presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l’intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest’ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all’arbitro unico o al collegio arbitrale. - Tribunale di Messina, 23 gennaio 2025, n. 141 (qui il testo)
La presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l’intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest’ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all’arbitro unico o al collegio arbitrale. - Tribunale di Napoli, 23 gennaio 2025, n. 746 (qui il testo)
L’eccezione di difetto di giurisdizione, per essere la controversia devoluta alla cognizione di un tribunale arbitrale con sede all’estero, deve essere sollevata a pena di decadenza nella prima difesa utile. - Tribunale di Firenze, ord. 24 gennaio 2025 (qui il testo)
La possibilità riconosciuta agli arbitri di concedere sequestri e adottare altri provvedimenti cautelari sussiste solo successivamente al loro incarico.
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