La Prima Sezione della Corte di Cassazione ha chiesto al Primo Presidente della Corte di rimettere alle Sezioni Unite la questione relativa al rapporto tra l’arbitrato e una particolare decadenza: quella di cui all’art. 2527, co. 3, cod. civ., ossia la norma che – prima della riforma del diritto societario – prevedeva che il socio escluso da una società cooperativa avesse l’onere di impugnare la delibera di esclusione entro trenta giorni dalla sua comunicazione (la norma attualmente vigente è l’art. 2533, co. 3, cod. civ., che ha innalzato il termine a sessanta giorni; disciplina analoga, con riferimento alla società semplice, è prevista dall’art. 2287, co. 2, cod. civ.). Il testo integrale dell’ordinanza (la n. 20101 del 7 ottobre 2015) è disponibile qui.
Rinuncia alla clausola compromissoria
Il Tribunale di Roma (sentenza n. 19215 del 28 settembre 2015, disponibile qui) si è pronunciato nell’ambito di una complessa vicenda riguardante i rapporti tra una società a responsabilità limitata e un suo ex amministratore: in una prima causa, la società ha svolto l’azione sociale di responsabilità; in una seconda causa (che è quella definita con la sentenza in commento) l’amministratore ha agito in via monitoria per ottenere il saldo dei compensi a suo dire dovuti. Tutto ciò, nonostante lo statuto della società contenesse, all’art. 26, una clausola compromissoria: “Tutte le controversie sorte fra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti nel cui ambito ha sede la società (…)“. E in effetti nell’azione di responsabilità l’ex amministratore convenuto in giudizio ha sollevato nei confronti della società l’exceptio compromissi; eccezione che, specularmente, è stata sollevata dalla società nei confronti dell’ex amministratore nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Si è quindi posta la questione di una eventuale rinunzia delle parti alla clausola compromissoria, in conseguenza delle loro iniziative processuali.
Ancora su arbitrato e fallimento
La Corte di Cassazione, in due recenti pronunzie, è tornata sul tema del rapporto tra arbitrato e fallimento.
La prima sentenza (Cass., Sez. I Civ., 24 giugno 2015, n. 13089, disponibile qui) riafferma l’antico e consolidato principio secondo il quale “in sede arbitrale non possono essere fatte valere ragioni di credito vantate verso una parte sottoposta a fallimento o ad amministrazione straordinaria, giacché l’effetto attributivo della cognizione agli arbitri (…) è in ogni caso (…) paralizzato dal prevalente effetto (…) dell’avocazione dei giudizi, aventi ad oggetto l’accertamento di un credito verso l’impresa sottoposta alla procedura concorsuale, allo speciale, ed inderogabile, procedimento di verificazione dello stato passivo“.
Maggiormente interessante è la seconda sentenza (Cass., Sezioni Unite Civili, 21 luglio 2015, n. 15200, disponibile qui), che ha affrontato il tema del rapporto tra arbitrato e fallimento nel caso in cui il procedimento arbitrale penda all’estero e quindi vengano in rilievo le disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1346 del Consiglio del 29 maggio 2000 relativo alle procedure di insolvenza.
Sull’impugnativa del lodo irrituale
Il Tribunale di Milano ha recentemente pronunciato una sentenza in cui ha affrontato il tema dell’errore rilevante ai fini della invalidità del lodo pronunciato in un arbitrato irrituale, ribadendo che deve trattarsi di errore su circostanze di fatto e non di un errore di valutazione da parte degli arbitri delle stesse circostanze di fatto, né di un errore di diritto relativo alla disciplina applicabile al caso concreto. Il testo integrale della sentenza è disponibile qui, nell’archivio di Giurisprudenza delle Imprese.
Sull’interpretazione di una clausola compromissoria statutaria
Con la recente pronuncia n. 10610 del 22 settembre 2015, il Tribunale di Milano si è dichiarato incompetente a conoscere di una causa di impugnazione di una delibera di una società cooperativa, fornendo una interpretazione estensiva dell’ambito di operatività della clausola compromissoria contenuta nello statuto di tale società. Il testo integrale della sentenza è disponibile qui.
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Arbitrato e finanziamento soci
Sono devolute alla cognizione degli arbitri, in presenza di una clausola compromissoria statutaria, anche le controversie tra (ex) socio e società relative alla restituzione di un finanziamento soci, in quanto concernenti il rapporto sociale (pure nel caso in cui esso sia nel frattempo cessato). Questa, in estrema sintesi, è la ratio decidendi della sentenza della Terza Sezione del Tribunale di Roma, n. 18316 del 17 settembre 2015, il cui testo integrale è disponibile qui.
Ancora su arbitrato e impugnazione di bilancio
La Corte di Cassazione conferma il suo orientamento in punto non arbitrabilità delle cause di impugnazione di bilancio, con l’ordinanza della Sez. VI Civ. n. 17950 del 10 settembre 2015. Il testo integrale dell’ordinanza è disponibile qui.
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Compensi degli arbitri
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17956 dell’11 settembre 2015, ha fornito (a quanto mi consta, per la prima volta) la sua interpretazione dell’art. 816/septies cod. proc. civ. in tema di compensi degli arbitri, specificando il suo ambito e le sue condizioni di operatività. Il testo integrale della sentenza è disponibile qui.
Ai sensi dell’art. 816/septies cod. proc. civ., “Gli arbitri possono subordinare la prosecuzione del procedimento al versamento anticipato delle spese prevedibili. (…)” (co. 1). Il secondo comma dello stesso articolo prevede inoltre che “Se una delle parti non presta l’anticipazione richiestale, l’altra può anticipare la totalità delle spese. Se le parti non provvedono all’anticipazione nel termine fissato dagli arbitri, non sono più vincolate dalla convenzione di arbitrato con riguardo alla controversia che ha dato origine al procedimento arbitrale“.
Riconoscimento di lodo straniero
La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata in una vicenda concernente il riconoscimento e l’esecuzione in Italia di un lodo pronunciato nello Stato della Città del Vaticano, respingendo le doglianze svolte dalla parte soccombente in arbitrato, ad avviso della quale, da un lato, la controversia decisa dagli arbitri non avrebbe potuto essere oggetto di compromesso e, dall’altro lato, il lodo avrebbe pure contenuto disposizioni contrarie all’ordine pubblico.
Un particolare profilo di interesse della pronuncia in parola è rappresentato dalla circostanza che essa, adottando un condivisibile approccio non formalistico, ha confermato la sentenza della Corte di Appello di Roma, che aveva dichiarato esecutivo il lodo vaticano nell’ambito di un procedimento “sbagliato”, ossia di un procedimento ex art. 67 l. 31 maggio 1995, n. 218 (che regola il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze straniere), anziché ex art. 839 cod. proc. civ. (che invece regola il riconoscimento e l’esecuzione dei lodi stranieri).
La sentenza della Cassazione (Sez. I Civ., n. 16901 del 9 luglio / 19 agosto 2015) è disponibile qui.
Arbitrato e impugnazione di delibere assembleari
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 17283 del 28 agosto 2015, ha affermato la competenza arbitrale a decidere una causa di impugnazione di delibere assembleari in presenza di una clausola compromissoria statutaria che, nulla disponendo su questo specifico tema, si limita a devolvere agli arbitri le “controversie che dovessero insorgere tra la società e ciascun socio, ovvero tra i soci medesimi (…) in dipendenza dell’attività sociale“. Qui il testo integrale dell’ordinanza.
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