Il lodo parziale che afferma la competenza arbitrale deve essere impugnato immediatamente, oppure insieme al lodo definitivo? La questione è stata recentemente affrontata e risolta dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n. 23463 del 18 novembre 2016, disponibile qui), secondo le quali il lodo parziale sulla competenza deve essere impugnato insieme al lodo definitivo.
Ambiguità nella clausola compromissoria
La formulazione della clausola compromissoria è estremamente importante. L’argomento è stato trattato più volte su questo blog, dove c’è anche una sezione di modelli di clausole compromissorie predisposti dalla camere arbitrali. La ragione è semplice: una clausola compromissoria mal formulata comporta, nel migliore dei casi, la nascita di questioni processuali e la conseguente dilatazione dei tempi necessari ad arrivare a una pronuncia sul merito. Nel peggiore dei casi, poi, impedisce la realizzazione dell’originaria intenzione delle parti, ossia quella di avere le loro controversie risolte in arbitrato.
L’occasione per ricordare questo tema ci è data da una recente sentenza della Corte di Cassazione (Cass., Sez. VI Civ., 14 ottobre 2016, n. 20880, disponibile qui).
Clausola compromissoria e responsabilità extracontrattuale
La riforma del 2006 ha espressamente previsto la possibilità per le parti di far conoscere da arbitri future liti di natura extracontrattuale. Dispone infatti l’art. 808/bis cod. proc. civ., introdotto per l’appunto con la riforma del 2006, che “Le parti possono stabilire, con apposita convenzione, che siano decise da arbitri le controversie future relative a uno o più rapporti non contrattuali determinati (…)“.
Non sono molti i precedenti che concernono l’applicazione dell’art. 808/bis, sì che qualche dubbio può essere nutrito circa la diffusione dell’istituto. E ciò nonostante la sua utilità: esso infatti, in caso di cause connesse relative a pretesi illeciti contrattuali ed extracontrattuali, può ad esempio consentire di evitare le c.d. vie parallele.
Sul punto, si è recentemente pronunziata la Suprema Corte (Cass., Sez. VI Civ., 13 ottobre 2016, n. 20673, disponibile qui), con quella che mi risulta essere la sua prima decisione in materia.
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Impugnazione nel merito
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto il contrasto giurisprudenziale che si era formato in tema di impugnazione nel merito (ossia per violazione delle norme di diritto applicabili al merito della controversia) di un lodo reso sulla base di una clausola stipulata prima della riforma del 2006 (e che sul punto nulla dispone), ma in un procedimento promosso nel vigore della riforma.
Le pronunzie della Suprema Corte che mi appresto a commentare sono la n. 9284 (disponibile qui), n. 9285 (disponibile qui) e n. 9341 (disponibile qui), tutte del 9 maggio 2016.
Natura dell’arbitrato irrituale
La Cassazione, con la sentenza n. 23629 del 2015 (disponibile qui), ribadisce che tanto l’arbitrato rituale quanto quello irrituale hanno “natura privata”, e che pertanto la differenza tra l’uno e l’altro non può fondarsi sull’idea che con il primo le parti abbiano affidato agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, ma va ravvisata nel fatto che, nell’arbitrato rituale, le parti vogliono che si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all’art. 824/bis cod. proc. civ., con l’osservanza delle regole del procedimento arbitrale, mentre nell’arbitrato irrituale esse intendono demandare all’arbitro la soluzione di controversie – insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici – soltanto attraverso lo strumento negoziale, con cui le parti si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come l’espressione della propria volontà (cfr. già, in questo senso, Cass., Sez. II Civ., 12 ottobre 2009, n. 21585).
Ancora sull’impugnazione per nullità
La Corte di Cassazione, con la sentenza della Sez. I Civ. del 23 febbraio 2016, n. 3481 (disponibile qui), ha definitivamente deciso una vicenda di cui si è ampiamente occupata la stampa: quella della controversia tra Bernardo Caprotti e i suoi figli Violetta e Giuseppe relativa alla proprietà delle azioni della holding Supermarkets Italiani S.p.A.
Arbitrato ed emolumento dell’amministratore
La Corte di Cassazione, in una sua recente pronunzia (Cass., Sez. I Civ., 11 febbraio 2016, n. 2759, disponibile qui) ha affrontato il tema dell’arbitrabilità delle controversie tra una società e un suo amministratore, aventi ad oggetto il diritto di quest’ultimo di percepire l’emolumento connesso alla carica.
Questa, in sintesi, la vicenda.
L’ex amministratore di una società per azioni ha richiesto e ottenuto, nel giugno 2008, un decreto ingiuntivo per gli importi a suo dire dovuti a titolo di compenso per la sua attività.
Rapporti tra arbitrato e processo
I rapporti tra arbitrato e processo sono oggetto di una recente pronunzia della Corte di Cassazione (Sez. III Civ., ord. 19 gennaio 2016, n. 783, disponibile qui), che è giunta a una conclusione corretta, in punto (im)possibilità di sospendere un procedimento pendente avanti il giudice statale nell’attesa della definizione di altro giudizio pendente avanti un Tribunale arbitrale, sulla base però di un ragionamento non del tutto corretto. E questo è il motivo per cui desidero commentarla brevemente.
Quali sono le controversie arbitrabili?
Ho letto con interesse una recente pronuncia della Cassazione (Cass., Sez. VI Civ., ord. 21 gennaio 2016, n. 1119, disponibile qui), in tema di definizione delle controversie arbitrabili, anche poiché ha offerto, in riferimento a un arbitrato di diritto comune, una interpretazione dei limiti di arbitrabilità non del tutto coincidente con quella che la stessa Suprema Corte impiega in caso di arbitrato societario.
Ancora sull’impugnazione nel merito
Per la terza volta in un breve lasso di tempo ritorno sul tema dell’impugnazione nel merito (ossia per violazione delle norme di diritto applicabili al merito della controversia) di un lodo reso sulla base di una clausola stipulata prima della riforma del 2006 (e che sul punto nulla dispone), ma in un procedimento promosso nel vigore della riforma.
Per quanti, tra i venticinque lettori di questo blog, si fossero persi le puntate precedenti, ne offro qui di seguito una sintesi.